§ 46.8.291 - Legge 23 ottobre 1961, n. 1165.
Indennità speciale di 2 lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/10/1961
Numero:1165


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La domanda di partecipazione all'esame, diretta al presidente della Commissione, viene inoltrata per via gerarchica
Art. 4.  [5]
Art. 5.      L'indennità istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove d'esame, ovvero ottenuta [...]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed [...]
Art. 8.      I Comuni della provincia di Bolzano possono attribuire, mediante deliberazione approvata dal competente organo di controllo, un'indennità di bilinguismo, nelle misure [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello [...]


§ 46.8.291 - Legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Indennità speciale di 2 lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

(G.U. 16 novembre 1961, n. 284)

 

 

     Art. 1. [1]

     Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

 

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali

L.

30.000

b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate

"

25.000

c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali

"

20.000

d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare

"

18.000

 

     Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     La conoscenza della lingua tedesca per il Commissario e il Vice commissario del Governo, per il presidente e per il procuratore generale della Corte d'appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il provveditore ed il vice provveditore agli studi di Bolzano viene accertata dalle singole Amministrazioni centrali di appartenenza, che ne rilasciano attestazione.

 

          Art. 3.

     La domanda di partecipazione all'esame, diretta al presidente della Commissione, viene inoltrata per via gerarchica.

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     L'indennità istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove d'esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7.

     Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro per il tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale di cui all'art. 1.

 

          Art. 8.

     I Comuni della provincia di Bolzano possono attribuire, mediante deliberazione approvata dal competente organo di controllo, un'indennità di bilinguismo, nelle misure fissate dalla presente legge, al personale dipendente di lingua italiana, che dimostri di conoscere la lingua tedesca e al personale dipendente di lingua tedesca che dimostri di conoscere la lingua italiana.

     L'accertamento della conoscenza della seconda lingua viene fatto con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

     Pari facoltà possono esercitare gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico operanti nella provincia dì Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare con decreto del Ministro cui sia affidata la vigilanza, di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Per la rideterminazione dell'indennità di bilinguismo al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici collocati in Trento, vedi l'art. 8 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 e gli artt. 10 e 22 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

[3]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

[4]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.