§ 46.8.494 - D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:08/02/2001
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata.
Art. 2.  Nuovi stipendi.
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 4.  Importo aggiuntivo pensionabile.
Art. 5.  Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.
Art. 6.  Trattamento di missione.
Art. 7.  Indennità di presenza festiva.
Art. 8.  Indennità di bilinguismo.
Art. 9.  Alta valenza operativa.
Art. 10.  Proroga di efficacia di norme.
Art. 11.  Copertura finanziaria.


§ 46.8.494 - D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001

(G.U. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.)

 

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

     2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

     3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

 

          Art. 2. Nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Lire

livello V

90.000

livello VI

96.000

livello VI-bis

100.500

livello VII

105.000

livello VII-bis

110.000

livello VIII

115.000

livello IX

126.000

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza lo gennaio 2001.

     3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

 

Lire

livello V

34.000

livello VI

36.000

livello VI-bis

37.500

livello VII

39.000

livello VII-bis

41.000

livello VIII

43.000

livello IX

47.000

 

     4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

     5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

 

Lire

livello V

15.853.000

livello VI

17.523.000

livello VI-bis

18.829.000 [1]

livello VII

20.135.000

livello VII-bis

21.583.000

livello VIII

23.031.000 [2]

livello IX

26.363.000

 

     6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

 

          Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000.

 

          Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Lire

livello V

186.000

livello VI

193.500

livello VI-bis

201.000

livello VII

208.000

livello VII-bis

216.000

livello VIII

224.000

livello IX

241.000

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Lire

livello V

78.000

livello VI

81.500

livello VI-bis

84.000

livello VII

87.000

livello VII-bis

89.000

livello VIII

94.000

livello IX

94.000

 

     3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:

 

 

Lire

livello V

264.000

livello VI

275.000

livello VI-bis

285.000

livello VII

295.000

livello VII-bis

305.000

livello VIII

318.000

livello IX

335.000

 

     4. L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

 

          Art. 5. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.

     1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

lire

lire

1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti

1.725.000

2.145.000

Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti

1.725.000

2.145.000

Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti

1.725.000

2.145.000

Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti

1.725.000

2.145.000

Sergente maggiore e gradi corrispondenti

2.145.000

2.985.000

Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti

2.145.000

2.985.000

Sergente maggiore e gradi corrispondenti

2.145.000

2.985.000

Maresciallo e gradi corrispondenti

2.180.000

3.035.000

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

2.180.000

3.035.000

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

2.180.000

3.035.000

Aiutante e gradi corrispondenti

2.180.000

3.035.000

 

     2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

lire

lire

Tenente

2.565.000

3.195.000

Capitano

2.565.000

3.195.000

Maggiore

3.300.000

5.085.000

Tenente colonnello

3.720.000

5.085.000

 

     3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

 

Grado

15 anni di servizio

25 anni di servizio

 

lire

lire

Capitano

2.205.000

4.725.000

Maggiore

2.940.000

4.725.000

Tenente colonnello

3.360.000

4.725.000

 

     4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

 

          Art. 6. Trattamento di missione.

     1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

          Art. 7. Indennità di presenza festiva.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000.

 

          Art. 8. Indennità di bilinguismo.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Attestato di conoscenza della lingua:

 

 

Lire

Attestato A

408.000

Attestato B

340.000

Attestato C

272.000

Attestato D

245.000

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Lire

Prima fascia

408.000

Seconda fascia

340.000

Terza fascia

272.000

Quarta fascia

245.000

 

          Art. 9. Alta valenza operativa.

     1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono così incrementate:

     a) per l'anno 2001 dell'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore tre per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

     b) per gli anni 2000 e 2001 delle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza delle Forze armate, come da allegata tabella A. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.

     2. L'alta valenza operativa di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, compete, nelle nuove misure giornaliere riportate nell'allegata tabella B, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attività operative e addestrative, specificamente programmate dai rispettivi stati maggiori, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno.

     3. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di missione all'estero.

 

          Art. 10. Proroga di efficacia di norme.

     1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, 10 maggio 1996, n. 360, e 16 marzo 1999, n. 255.

 

          Art. 11. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 55,5 miliardi per il 2000 e in lire 517,5 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Tabella A - (articolo 9)

 

 

Anno 2000 (in milioni)

Anno 2001 (in milioni)

Forze armate

9.000

95.000 [3]

 

     Nota: Gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Satto, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

 

     Tabella B - (articolo 9)

 

 

 

Importo giornaliero

Grado

Fascia

lire

1° Caporal maggiore

 

 

Caporal maggiore capo

 

 

Caporal maggiore scelto

I

60.000

Caporal maggiore capo scelto

 

 

Sergente

 

 

Sergente maggiore

 

 

 

 

 

Sergente maggiore capo

 

 

Maresciallo

 

 

Maresciallo ordinario

II

65.000

Maresciallo capo

 

 

Sottotenente

 

 

 

 

 

Aiutante

 

 

Tenente

III

70.000

Capitano

 

 

 

 

 

Maggiore

IV

80.000

Tenente colonnello

 

 

 


[1]  Importo così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 24 maggio 2001, n. 119.

[2]  Livello inserito da errata-corrige pubblicata nella G.U. 4 maggio 2001, n. 102.

[3]  Importo già modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 24 maggio 2001, n. 119 e così ulteriormente modificato da avviso pubblicato nella G.U. 22 giugno 2001, n. 143.