§ 41.9.82 - D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.
Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:30/05/1988
Numero:287


Sommario
Art. 1.      1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese, per la corresponsione dell'indennità di [...]
Art. 2.      1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accertamento della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per [...]
Art. 3.      1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennità [...]
Art. 4.      1. Il personale di cui al precedente art. 1 che non è stato mai sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, può chiedere di essere sottoposto [...]
Art. 5.      1. I dipendenti che non hanno superato la prova d'esame di accertamento di conoscenza della lingua o che non abbiano presentato domanda entro i termini di cui al [...]
Art. 6.      1. Gli oneri derivanti dal presente decreto trovano copertura negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi del personale [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 41.9.82 - D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.

(G.U. 25 luglio 1988, n. 173)

 

 

     Art. 1.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese, per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo prevista dai decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi contrattuali per il triennio 1985-1987 per il personale della polizia di Stato e di quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione in servizio presso uffici aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, trovano applicazione le disposizioni previste dal presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accertamento della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera direttiva, di concetto ed esecutiva l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una prova scritta ed una orale.

     2. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera ausiliaria ed equiparata e per gli operai, l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una conversazione elementare.

     3. Le commissioni e le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, in base alle prove di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono quelle previste dai regolamenti vigenti presso le amministrazioni che bandiscono i relativi pubblici concorsi per la copertura dei posti previsti in pianta organica.

     4. Al personale indicato nell'art. 1 spetta, per sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, il congedo straordinario per esami e il trattamento economico di missione secondo le norme previste nei rispettivi ordinamenti di appartenenza.

 

          Art. 3.

     1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennità speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:

     1ª fascia: personale inquadrato al 7° livello retributivo e superiori: L. 210.405;

     2ª fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello retributivo: L. 175.338;

     3ª fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello retributivo: L. 140.270;

     4ª fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello retributivo: L. 126.243;

     A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennità viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:

     1ª fascia: L. 241.965;

     2ª fascia: L. 201.638;

     3ª fascia: L. 161.310;

     4ª fascia: L. 145.179;

     2. Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta.

     3. L'indennità speciale di bilinguismo è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454.

 

          Art. 4.

     1. Il personale di cui al precedente art. 1 che non è stato mai sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, può chiedere di essere sottoposto alle prove previste per il proprio profilo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma, le competenti amministrazioni provvedono all'accertamento della conoscenza della lingua francese determinando le relative modalità.

     3. Accertata la conoscenza della lingua francese, l'indennità viene attribuita, ai dipendenti di cui al 1° comma, con decorrenza dal 1° gennaio 1986.

 

          Art. 5.

     1. I dipendenti che non hanno superato la prova d'esame di accertamento di conoscenza della lingua o che non abbiano presentato domanda entro i termini di cui al precedente art. 4, possono partecipare ai corsi di addestramento linguistico organizzati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dalla regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato o delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2. Ai dipendenti, iscritti ai corsi di cui al comma 1, viene riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua. I corsi si svolgeranno fuori dal normale orario di lavoro per un numero di ore annue comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160 e secondo un programma che si svolge nell'arco di dieci mesi.

     3. Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo.

     4. Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo non inferiore a due mesi. Conseguita la idoneità, per il dipendente viene ripristinata la corresponsione dell'assegno speciale.

     5. I corsi di cui al presente articolo si svolgono per un periodo di anni sette.

     6. L'assegno speciale viene decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.

     7. L'assegno speciale viene corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza percepire l'assegno medesimo.

     8. Con giudizio motivato possono essere ammessi alla prova definitiva di accertamento di conoscenza della lingua francese i dipendenti che, successivamente al primo corso, abbiano dato prova di particolare profitto.

     9. L'assegno speciale non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

     10. Le spese relative alla organizzazione dei corsi, sono a carico della regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.

 

          Art. 6.

     1. Gli oneri derivanti dal presente decreto trovano copertura negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi del personale indicato nell'art. 1 per il triennio 1985-1987.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.