§ 98.1.26776 - Legge 14 gennaio 1993, n. 4.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/01/1993
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.26776 - Legge 14 gennaio 1993, n. 4.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.

(G.U. 15 gennaio 1993, n. 11)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433.

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "i musei statali" sono sostituite dalle seguenti: "i musei e le biblioteche statali, nonchè negli archivi di Stato"; e dopo la parola: "audiovisivi" sono inserite le seguenti: "di sicurezza".

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. -1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonchè per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

     2. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.

     3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.

     4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate d'ufficio".

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di Stato"; la parola: "stipula" è sostituita dalle seguenti: "può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali,"; e dopo la parola: "volontariato" sono inserite le seguenti: "aventi finalità culturali";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali";

     al comma 2, la parola: "sorveglianza" è sostituita dalle seguenti: "vigilanza e custodia";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.

     2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993".

     All'articolo 4:

     al comma 1, all'alinea, le parole da: "Laddove" fino a: "musei" sono sostituite dalle seguenti: "Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono istituiti";

     al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     "a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative";

     al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonchè dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni".

     All'articolo 5:

     al comma 2, dopo le parole: "presente decreto" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 3,".