§ 3.4.17 - L.P. 14 dicembre 1974, n. 37.
Spese e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della provincia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:14/12/1974
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Per l'elaborazione di studi e progetti diretti allo sviluppo ed al miglioramento dei trasporti e comunicazioni di interesse provinciale, l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle [...]
Art. 2.      Gli incarichi di cui al primo comma del precedente art. 1 sono disposti con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia dei trasporti. Le clausole [...]
Art. 3.      La liquidazione delle spese per studi e progetti di cui al primo comma dell'art. 1 può essere disposta o in unica soluzione a incarico eseguito ed a seguito di avvenuta presentazione della [...]
Art. 4.  Sicurezza e regolarità dei servizi pubblici.
Art. 5.  Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.
Art. 6.  Commissione provinciale d’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada
Art. 7.  Contributi per l'incremento del trasporto intermodale.
Art. 8.  Spese finanziabili e modalità.
Art. 9.  Notifica alla commissione Europea.
Art. 10.  Promozione e sviluppo di infrastrutture e servizi
Art. 11.  Gestione dell’aeroporto civile di Bolzano


§ 3.4.17 - L.P. 14 dicembre 1974, n. 37.

Spese e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità [1].

(B.U. 21 gennaio 1975, n. 4).

 

     Art. 1.

     Per l'elaborazione di studi e progetti diretti allo sviluppo ed al miglioramento dei trasporti e comunicazioni di interesse provinciale, l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali, liberi professionisti o altri esperti nel settore.

     Per i fini di cui al precedente comma, l'Amministrazione provinciale può concedere agli enti locali o loro consorzi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

     La Giunta provinciale può inoltre, su proposta del competente assessore provinciale, assumere iniziative e promuovere interventi destinati alla promozione ed allo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni [2] .

 

          Art. 2.

     Gli incarichi di cui al primo comma del precedente art. 1 sono disposti con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia dei trasporti. Le clausole contrattuali inerenti al rapporto di prestazione sono contenute in apposito disciplinare, che forma parte integrante del provvedimento di conferimento dell'incarico.

     Le domande di contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 devono essere presentate dagli enti interessati alla Giunta provinciale, corredate da una relazione, dal preventivo di spesa e dalla deliberazione di autorizzazione dell'organo competente per la presentazione della domanda e per il conferimento dell'incarico. La concessione del relativo contributo è disposta con delibera della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti, sentito l'ufficio trasporti sull'iniziativa.

 

          Art. 3.

     La liquidazione delle spese per studi e progetti di cui al primo comma dell'art. 1 può essere disposta o in unica soluzione a incarico eseguito ed a seguito di avvenuta presentazione della relativa documentazione o nel corso dell'incarico in misura proporzionale alle prestazioni svolte ed alla documentazione presentata. Per la determinazione delle spese, l'ufficio trasporti esprime un parere sulla documentazione presentata, sentito, quando necessario, l'ufficio tecnico della Provincia, ed accerta la conformità dei preventivi presentati e dei disciplinari con le risultanze delle prestazioni.

     La liquidazione del contributo di cui al secondo comma del precedente art. 1 è disposta in unica soluzione, a presentazione da parte del beneficiario della delibera di approvazione del progetto e di liquidazione delle spese di progettazione.

 

          Art. 4. Sicurezza e regolarità dei servizi pubblici. [3]

     1. In materia di sicurezza e di regolarità dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Le funzioni attribuite ad organi centrali dello Stato sono esercitate dalla Giunta provinciale; quelle attribuite ad organi od uffici periferici dello Stato sono esercitate dall'ufficio competente in materia di motorizzazione della Ripartizione provinciale traffico e trasporti.

 

          Art. 5. Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. [4]

     1. Presso la Ripartizione provinciale Traffico e trasporti è istituita la Commissione provinciale d'esame prevista dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 26 del 29 aprile 1996 per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, composta da:

     a) un funzionario della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, che la presiede;

     b) cinque funzionari scelti tra i funzionari della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica funzionale non inferiore alla settimana;

     c) un rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

     2. La Commissione resta in carica per la durata di cinque anni.

     3. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso in opposizione.

 

     Art. 6. Commissione provinciale d’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada [5]

     1. Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è istituita la commissione provinciale d’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, composta da:

     a) un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica non inferiore all’ottava, che la presiede;

     b) un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;

     c) un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;

     d) un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche o discipline economico-aziendali alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;

     e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori.

     2. La commissione resta in carica per la durata di cinque anni.

 

          Art. 7. Contributi per l'incremento del trasporto intermodale. [6]

     1. Allo scopo di incentivare il trasporto intermodale favorendo l'ottimizzazione delle operazioni di carico e scarico svolte nei centri intermodali, la Provincia autonoma di Bolzano concede contributi alle società di gestione per le attività di movimentazione nelle aree destinate a tale scopo e promuove le iniziative rivolte all'incremento del trasporto intermodale e a favorire il passaggio del trasporto dalla gomma alla rotaia nonché altre forme di trasporto a minore impatto ambientale, concedendo finanziamenti a società di gestione delle attività di carico e scarico di merci da vettori su gomma a vettori su rotaie e viceversa, purché sia garantita la partecipazione al capitale in tali società di gestione a soggetti privati nella misura minima del 30 per cento.

 

          Art. 8. Spese finanziabili e modalità. [7]

     1. I finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 7 possono essere concessi:

     a) a favore di imprese di gestione, per le seguenti spese:

     1) investimenti per materiali e mezzi per il trasporto intermodale;

     2) investimenti in attrezzature di trasbordo per i diversi modi di trasporto;

     3) investimenti in programmi software e nell'hardware necessari all'attività;

     4) spese per infrastrutture e per bonifica dell'area destinata allo svolgimento dell'attività intermodale;

     5) studi per la gestione dello scalo intermodale ed altri studi atti a verificare e migliorare i flussi di trasporto intermodale;

     6) corsi di formazione a favore del personale dello scalo intermodale, aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze tecniche e gestionali;

     b) [8]

     2. I contributi per le spese di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) sono concessi nella misura massima del 30 per cento, elevabile fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i numeri 4), 5) e 6) [9].

     3. Per il finanziamento delle società di gestione è istituito apposito fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, avente gestione separata da quella degli altri fondi di rotazione già esistenti.

     4. I finanziamenti a favore delle imprese di cui al comma 1, lettera a), posson avvenire con una delle seguenti forme, eventualmente anche in combinazione delle stesse:

     a) contributi a fondo perduto in conto capitale;

     b) agevolazioni in conto interessi.

     5. [10]

 

          Art. 9. Notifica alla commissione Europea. [11]

     1. Ai fini della compensazione dei costi esterni non pagati dalle diverse modalità di trasporto, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige può concedere aiuti in conformità con le norme dell'Unione europea a sostegno della gestione del trasporto combinato, ivi incluso il trasporto combinato accompagnato su rotaia. I relativi servizi di trazione ferroviaria necessari al trasporto combinato dovranno essere assegnati mediante gara. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale saranno emanati i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

     2. Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione Europea.

 

     Art. 10. Promozione e sviluppo di infrastrutture e servizi [12]

     1. La Giunta provinciale, al fine di sviluppare e migliorare infrastrutture e servizi che garantiscano il collegamento e i trasporti verso il territorio nazionale e la riduzione del traffico autostradale, può concedere aiuti e contributi ai soggetti giuridici operanti nei relativi settori del trasporto.

     2. Gli aiuti e i contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo ammissibile dalla normativa europea.

     3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell’avviso dell’esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

     Art. 11. Gestione dell’aeroporto civile di Bolzano [13]

     1. La gestione dell’aeroporto civile di Bolzano è affidata ad una società di capitali, individuata in conformità alle leggi vigenti.

     2. La società di gestione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia.

     3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione. Con il medesimo regolamento sono anche disciplinati i rapporti tra la società di gestione, la Provincia autonoma di Bolzano, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell’aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze.

 


[1] Titolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

[2] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8 e così sostituito dall’art. 24 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

[8] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[10] Comma abrogato dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8 e così sostituito dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[12] Articolo aggiunto dall’art. 25 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[13] Articolo aggiunto dall’art. 25 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.