§ 5.3.63 - L.P. 26 ottobre 1993, n. 18.
Scuola provinciale superiore di sanità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:26/10/1993
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una scuola provinciale superiore di sanità, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, per la formazione infermieristica, ostetrica, [...]
Art. 1 bis.  (Norma transitoria)
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500 milioni.


§ 5.3.63 - L.P. 26 ottobre 1993, n. 18.

Scuola provinciale superiore di sanità. [1]

(B.U. 9 novembre 1993, n. 55).

 

     Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una scuola provinciale superiore di sanità, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria-tecnica, riabilitativa e di prevenzione nonché in psicoterapia. Nel relativo regolamento di esecuzione sono stabiliti, sulla base dei requisiti minimi previsti dalla normativa statale e comunitaria, l’ordinamento didattico dei corsi di diploma in scienza infermieristica, di ostetrica, di tecnico sanitario professionale, di sanitario di riabilitazione professionale e della prevenzione nonché in psicoterapia, i criteri per l’accesso ai corsi, i requisiti richiesti per il personale docente e le modalità per il conseguimento del diploma. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti l’ordinamento didattico per i corsi di specializzazione in psicoterapia, tenuto conto di volta in volta dei più alti requisiti minimi previsti dalla normativa statale e comunitaria, i criteri per l’accesso a tali corsi e le modalità per il conseguimento del diploma di specializzazione [2].

     2. Il diploma conseguito nella scuola costituita ai sensi del comma primo abilita all'iscrizione nell'albo professionale, qualora l'iscrizione sia presupposto per l'esercizio della professione.

     3. Per l'attivazione dei corsi di cui al comma primo la Giunta provinciale può stipulare specifiche convenzioni con le università italiane o con quelle di paesi dell'area linguistica tedesca, anche ai fini del riconoscimento, parziale o totale, degli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di studio predetti per il proseguimento degli studi volti al conseguimento di diplomi di laurea o diplomi universitari affini.

     4. Per il funzionamento e la gestione della Scuola provinciale superiore di Sanità, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare, con idonea istituzione pubblica o privata, apposita convenzione, ivi stabilendo i rapporti finanziari, le modalità di gestione, il controllo amministrativo e contabile di essa, e quant'altro sia necessario per il buon funzionamento. Qualora l'istituzione prescelta operi senza fine di lucro, nella convenzione può essere previsto, secondo le modalità in essa stabilite, che la spesa preventivata per l'anno di riferimento venga erogata in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il primo trimestre, mentre le restanti rate sono erogate secondo il fabbisogno di cassa dell'istituzione documentato da parte del rispettivo servizio di tesoreria o cassa. [3].

 

     Art. 1 bis. (Norma transitoria) [4]

     1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’istituto gestore della scuola provinciale superiore di sanità, impiegato esclusivamente in attività della scuola medesima, è assunto, previo consenso ed in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nell’impiego provinciale, dalla Provincia o dall’azienda sanitaria di Bolzano, limitatamente al personale che svolge attività che richiedono il possesso di requisiti professionali corrispondenti o affini alle professioni sanitarie.

     2. L’assunzione del personale di cui al comma 1 avviene nel rispetto della pianta organica del personale della scuola provinciale superiore di sanità, alla quale tale personale viene messo a disposizione ai sensi della vigente normativa provinciale.

     3. L’inquadramento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1 nell’ordinamento del nuovo ente d’appartenenza avviene nel rispetto del trattamento complessivo in godimento.

     4. Le ulteriori modalità ai fini dell’applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 52274 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993.

     3. Nel predetto stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

     Approvato ai sensi dell'art. 55, comma secondo dello Statuto di Autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige.


[1] Titolo così sostituito dall’art. 24 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[2] Comma modificato dall'art. 25 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22 e così sostituito dall’art. 24 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così sostituito dall'art. 33 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[4] Articolo inserito dall'art. 23 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.