§ 3.5.60 - L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
Norme per la tutela della qualità dell'aria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:16/03/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Valori limite di emissione.
Art. 4.  Approvazione dei progetti.
Art. 5.  Autorizzazione degli impianti di cui all'allegato A.
Art. 6.  Autorizzazione degli impianti di cui all'allegato B.
Art. 7.  Classificazione.
Art. 7-bis.  (Controllo degli impianti termici).
Art. 8.  Combustibili.
Art. 9.  Valori guida e valori limite di qualità dell'aria.
Art. 10.  Piano d'allarme antinquinamento.
Art. 11.  Traffico veicolare.
Art. 11-bis.  (Tariffa d’uso).
Art. 12.  Divieto di eseguire lavori di verniciatura all'aperto.
Art. 13.  Divieto di combustione di materiale vegetale e di rifiuti all'aperto.
Art. 14.  Trasporto, accumulo, carico e scarico di sostanze polverulenti.
Art. 15.  Sostanze maleodoranti.
Art. 16.  Pulizia a secco.
Art. 17.  Distributori di carburanti.
Art. 18.  Vigilanza.
Art. 19.  Sanzioni.
Art. 20.  Abrogazione di norme.
Art. 21.  Norme transitorie.
Art. 22.  Norma finale.


§ 3.5.60 - L.P. 16 marzo 2000, n. 8.

Norme per la tutela della qualità dell'aria.

(B.U. 28 marzo 2000, n. 13 - S.O.).

 

     Art. 1. Principi generali.

     1. La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria, nel rispetto dei principi dettati in materia dell'Unione Europea, dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, al fine di assicurare la più ampia protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente su tutto il territorio provinciale.

     2. La particolare condizione del territorio della provincia di Bolzano, la presenza di bellezze naturali, il transito di veicoli di ogni tipo per fini turistici e commerciali, le problematiche derivanti dall'inquinamento transfrontaliero, i fenomeni della riduzione dell'ozono stratosferico e dell'aumento dell'ozono atmosferico a livello del suolo nonché la necessità di assicurare un armonioso sviluppo economico compatibile con le pressanti esigenze di tutela della salute e dell'ambiente costituiscono la base e lo spirito della presente legge.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge, si intende per:

     a) inquinamento atmosferico: ogni alterazione della normale composizione o del normale stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pertanto pericolo, ovvero pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute dell'uomo;

     b) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;

     c) impianto: stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali, artigiani, termici, di pubblica utilità, o per attività lavorative di qualunque genere e che possa provocare inquinamento atmosferico. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature o da operazioni funzionali al ciclo produttivo;

     d) impianto esistente: impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

     e) valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno;

     f) valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente e a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria;

     g) valore limite di emissione: la concentrazione e la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti, in un dato intervallo di tempo, che non devono essere superate;

     h) fattore di emissione; la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.

 

CAPO I

IMPIANTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

 

          Art. 3. Valori limite di emissione.

     1. I valori limite di emissione stabiliti nell'allegato C si applicano ai singoli punti di emissione in atmosfera e si riferiscono alla quantità di effluente gassoso emesso, non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

     2. Ove tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere convogliate.

     3. I valori limite di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono all'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

     4. L'effluente gassoso deve essere espulso in atmosfera in modo che si diluisca direttamente nelle correnti d'aria e in genere lo sblocco dei gas non deve trovarsi ad un'altezza inferiore alla sommità del tetto.

 

          Art. 4. Approvazione dei progetti.

     1. La costruzione, l'esercizio o la modifica sostanziale di impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B sono soggetti ad approvazione da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

     2. Per l'approvazione degli impianti deve essere presentata al sindaco territorialmente competente, unitamente alla domanda di concessione edilizia, la seguente documentazione:

     a) la descrizione dell'impianto;

     b) la descrizione del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate;

     c) la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

     d) l'indicazione della quantità, della qualità e dei punti delle emissioni.

     3. Il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere sul progetto all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro, la quale si pronuncia entro 60 giorni. Il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro è vincolante.

     4. Avverso il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

 

          Art. 5. Autorizzazione degli impianti di cui all'allegato A.

     1. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti di cui all'allegato A, l'impresa presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro la domanda di autorizzazione, corredata da una dichiarazione nella quale si attesti la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere controfirmata da un tecnico iscritto all'albo professionale.

     2. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio degli impianti, l'impresa comunica all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro i dati relativi alle misurazioni delle emissioni effettuate da un laboratorio indipendente. Le misurazioni devono essere effettuate per un periodo continuativo di tre giorni in condizioni di esercizio normali. La decorrenza di tale periodo deve essere comunicata almeno 48 ore prima dell'inizio delle misurazioni all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro.

     3. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva, devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

     4. Entro 90 giorni dalla messa in esercizio degli impianti, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro accerta la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e rilascia l'autorizzazione con la quale stabilisce la quantità e la qualità delle emissioni ammesse, nonché la periodicità e la tipologia dei propri controlli. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, nonché dell'evoluzione della situazione ambientale.

     5. In casi di impianti particolarmente complessi può essere concessa una proroga dei termini previsti dai commi 2 e 4.

     6. Se sono accertate emissioni superiori ai limiti di emissione, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni entro i limiti prescritti nel termine massimo di 90 giorni.

     7. L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 6.

     8. L'autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

     9. Avverso l'autorizzazione è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

 

          Art. 6. Autorizzazione degli impianti di cui all'allegato B.

     1. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti di cui all'allegato B, l'impresa presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro la domanda di autorizzazione, corredata da una dichiarazione nella quale si attesti la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere controfirmata da un tecnico iscritto all'albo professionale.

     2. Entro 90 giorni dalla messa in esercizio degli impianti, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro accerta la regolarità della dichiarazione e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e rilascia l'autorizzazione con la quale stabilisce la quantità e la qualità delle emissioni ammesse, nonché la periodicità e la tipologia dei propri controlli. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, nonché dell'evoluzione della situazione ambientale.

     3. Se sono accertate emissioni superiori ai limiti di emissione, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni entro i limiti prescritti nel termine massimo di 90 giorni.

     4. L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 3.

     5. L'autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

     6. Avverso l'autorizzazione è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

 

CAPO II

IMPIANTI TERMICI

 

          Art. 7. Classificazione.

     1. Gli impianti termici si distinguono in: civili, industriali e promiscui.

     2. Per impianti termici civili si intendono quelli avente le seguenti destinazioni:

     a) riscaldamento di ambienti;

     b) riscaldamento acqua per uso domestico;

     c) servizi di cucina;

     d) servizi igienici, sterilizzazioni e disinfezioni mediche;

     e) lavanderia e stireria;

     f) forni da pane e forni delle imprese artigiane.

     3. Per impianti termici industriali si intendono quelli la cui produzione termica è destinata esclusivamente a processi produttivi o ad attività di qualunque genere non comprese tra quelle specificate al comma 2.

     4. Per impianti termici a destinazione promiscua si intendono quelli la cui produzione di energia termica è destinata contemporaneamente ai fini di cui ai commi 2 e 3 e nei quali la quota di energia termica destinata agli impieghi di cui al comma 2 non superi i 250 chilowatt.

     5. Qualora in un singolo stabilimento vengano installati uno o più impianti termici a destinazione promiscua e la quota complessiva di energia da essi prodotta e destinata agli impieghi di cui al comma 2 superi i 250 chilowatt, tali impianti sono da considerarsi impianti termici civili.

 

     Art. 7-bis. (Controllo degli impianti termici). [1]

     1. I controllori fumi autorizzati eseguono periodicamente l’analisi dei fumi sugli impianti termici. Con regolamento di esecuzione sono fissati i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di “controllore fumi o controllora fumi”, nonché i valori limite di emissione degli impianti, la periodicità e le modalità dei controlli. I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell’attività di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell’impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca al controllore fumi l’autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al presente comma.

     2. Le tariffe massime da applicarsi per l’attività di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla Giunta provinciale. Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti.

 

          Art. 8. Combustibili.

     1. Salvo quanto previsto nei seguenti commi, nel territorio della provincia di Bolzano è ammesso l'uso dei seguenti combustibili:

     a) combustibili gassosi;

     b) gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso;

     c) legno non trattato in pezzi con un'umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna;

     d) biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed oli vegetali non trattati;

     e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 10 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million;

     f) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 15 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million.

     2. Gli impianti termici civili aventi le destinazioni di cui all'articolo 7, comma 2, anche se installati in complessi industriali, artigianali od in stabilimenti in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, possono essere alimentati con i combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

     3. I nuovi impianti industriali e promiscui con potenza termica non superiore a tre megawatt possono essere alimentati con combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

     4. Per le lavanderie industriali è ammesso l'uso del combustibile di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

     5. Negli impianti termici funzionanti con combustibili solidi ad alimentazione automatica ed installati presso aziende in cui avviene la lavorazione del legno, può essere utilizzato oltre ai combustibili di cui al comma 1, lettera c), anche legno di scarto proveniente dalla propria produzione, a condizione che lo stesso non sia stato impregnato a pressione e non contenga composti orgonoclorurati.

     6. L'utilizzo di residui vegetali è ammesso in impianti con potenza termica superiore a 500 chilowatt dotati di alimentazione automatica e di controllo in continuo della concentrazione di monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

     7. Nelle fucine è ammesso l'impiego di coke metallurgico e di gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e con contenuto di zolfo fino all'1 per cento.

     8. Nelle stufe destinate al riscaldamento di singoli locali è ammesso l'utilizzo di antracite, prodotti antracitosi, agglomerati con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino all'1 per cento.

     9. Per motivate e specifiche esigenze di tutela ambientale e della salute dell'uomo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro può vietare o ammettere l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Bolzano.

 

CAPO III

IMMISSIONI

 

          Art. 9. Valori guida e valori limite di qualità dell'aria.

     1. I valori guida ed i valori limite di qualità dell'aria sono stabiliti nell'allegato D.

 

          Art. 10. Piano d'allarme antinquinamento.

     1. Con regolamento di esecuzione viene emanato un piano antinquinamento. Condizioni per l'applicazione del piano sono il perdurare di fenomeni meteorologici tendenti ad impedire la dispersione degli inquinanti oppure di condizioni di alta pressione estiva ed il contemporaneo verificarsi del superamento di determinati valori relativi alle immissioni di alcuni inquinanti di riferimento.

     2. Inquinanti di riferimento sono il biossido di zolfo, le particelle sospese, il biossido di azoto, il monossido di carbonio e l'ozono.

 

          Art. 11. Traffico veicolare.

     1. Nei casi in cui il transito attraverso la provincia di Bolzano di veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza ed intensità tali da essere incompatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità, di tutela dell'ambiente, di difesa della salute pubblica e di protezione dell'ordine pubblico, il Presidente della Giunta provinciale, sentiti gli assessori alla Sanità, ai Trasporti, all'industria e all'ambiente, assume con proprio decreto provvedimenti di restrizione temporanea del traffico di veicoli trasportanti merci.

     2. I relativi criteri vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

 

     Art. 11-bis. (Tariffa d’uso). [2]

     1. La Provincia autonoma di Bolzano può istituire una tariffa d’uso per l’ingresso e la circolazione di veicoli a motore su strade extraurbane di propria competenza, interessate, anche in singoli periodi dell’anno, da consistenti flussi di veicoli a motore. Con l’istituzione della tariffa d’uso si intendono garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e una migliore tutela dell’aria, dell’ambiente e del paesaggio.

     2. L’istituzione della tariffa d’uso è subordinata alla:

     a) individuazione degli interventi per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza del traffico e per la riduzione dell’inquinamento;

     b) determinazione delle priorità e dei tempi di attuazione degli interventi;

     c) determinazione del limite di carico del traffico veicolare, ossia del numero massimo di veicoli a motore in transito sul territorio servito dalla strada o da un tratto di essa.

     3. Il limite di carico è individuato tenuto conto:

     a) delle caratteristiche strutturali e funzionali della strada;

     b) della disponibilità di aree di sosta e di parcheggio pubbliche e private nonché delle relative tariffe, se previste;

     c) della vastità e fruibilità del territorio interessato e della disponibilità di percorsi alternativi;

     d) dell’esistenza di servizi di trasporto alternativi e della loro tipologia;

     e) della presenza di aree naturali protette o di altre forme di tutela paesaggistica e ambientale.

     4. Nel caso in cui l’istituzione di una tariffa d’uso non sia sufficiente a contenere la circolazione entro il limite di carico determinato ai sensi del comma 3, la Provincia adotta altre misure contestuali di cui al comma 2.

     5. La tariffa d’uso per l’ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale è istituita dalla Giunta provinciale ed è:

     a) commisurata all’effettivo utilizzo delle strade sottoposte a pedaggio;

     b) flessibile in relazione a orario, zona, modalità di spostamento e mezzo di trasporto utilizzato.

     6. Il sistema di tariffa d’uso può essere permanente o temporaneo, variabile per importo nel corso della giornata o nel periodo di applicazione e deve rispondere quanto più possibile alle esigenze dell’utenza.

     7. Sono esentate dal pagamento della tariffa d’uso le seguenti categorie di veicoli:

     a) i veicoli riservati a servizi di polizia e di soccorso nonché i veicoli che svolgono servizi di pubblico interesse;

     b) i veicoli utilizzati dagli esercenti una professione socio-sanitaria nell’espletamento delle proprie mansioni;

     c) gli autobus che svolgono servizio pubblico e i veicoli con persone di limitata o impedita capacità motoria, adeguatamente individuati;

     d) i veicoli dei residenti nella zona servita dalla strada o da un tratto di essa su cui si applica la tariffa d’uso, dei proprietari di beni immobili e dei coltivatori dei terreni situati nella zona stessa;

     e) i veicoli degli operatori economici della zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa d’uso.

     8. Nel bilancio provinciale vengono destinati annualmente mezzi finanziari almeno equivalenti a quelli derivanti dai proventi di cui al presente articolo al fine di migliorare la circolazione sulle strade interessate dal provvedimento, di tutelare la salute e l’ambiente nonché le condizioni di sicurezza e, in particolare per:

     a) adeguare la sede stradale interessata, le opere di protezione e segnalazione, le aree di sosta e i parcheggi di assestamento;

     b) rafforzare i servizi di trasporto pubblico sul territorio interessato;

     c) limitare il traffico veicolare nelle zone ambientali sensibili;

     d) finanziare misure di valorizzazione e tutela dell’ambiente naturale circostante.

     9. La Giunta provinciale può istituire la tariffa d’uso per l’ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale anche in via sperimentale, al fine di acquisire i necessari dati in relazione alla riduzione dell’inquinamento.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 12. Divieto di eseguire lavori di verniciatura all'aperto.

     1. Lavori di verniciatura a spruzzo possono essere eseguiti solo in impianti di verniciatura dotati di idonei sistemi di aspirazione e di abbattimento.

     2. Sono esclusi da tale divieto i lavori di realizzazione e manutenzione di edifici ed impianti non smontabili.

 

          Art. 13. Divieto di combustione di materiale vegetale e di rifiuti all'aperto.

     1. E' vietata l'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di scarti vegetali, rifiuti o residui di qualsiasi genere o per pulire prati, campi, scarpate e boschi.

     2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei seguenti casi:

     a) combustione di materiale di origine vegetale su terreni ripidi, non percorribili con mezzi motorizzati;

     b) combustione di colture colpite da organismi nocivi di tipo infettivo, a condizione che le suddette siano certificate da una dichiarazione rilasciata dal servizio fito-sanitario provinciale presso la Ripartizione 31 - Agricoltura. Tale dichiarazione deve essere esibita al personale di controllo;

     c) combustione di materiali di origine vegetale in occasione di esercitazioni pratiche di vigili del fuoco;

     d) fuochi da campo, fuochi per graticole ed altri fuochi accesi in occasione di tradizioni ed usanze popolari.

     e) combustione di materiale di origine vegetale in occasione di lavori di sgombero dei prati e pascoli alberati con larici nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione all’autorità forestale competente [3].

 

          Art. 14. Trasporto, accumulo, carico e scarico di sostanze polverulenti.

     1. Per i lavori di trasporto, accumulo, carico e scarico di sostanze polverulenti si applicano le disposizioni di cui all'allegato C, parte II, punti 20 e 21.

 

          Art. 15. Sostanze maleodoranti.

     1. Per impianti di cui agli allegati A e B, che possono provocare emissioni maleodoranti, devono essere adottati idonei provvedimenti, tecnicamente attuabili, atti a limitare l'inconveniente.

 

          Art. 16. Pulizia a secco.

     1. Gli impianti per il lavaggio a secco di tessuti e pellami devono funzionare a ciclo chiuso.

 

          Art. 17. Distributori di carburanti.

     1. I vapori e i gas organici espulsi dalle cisterne dei distributori durante il rifornimento di benzine devono essere riconvogliati all'interno delle autocisterne o comunque nei contenitori adibiti al trasporto. Il sistema di recupero dei vapori e gli impianti accessori non possono presentare aperture verso l'esterno né durante le operazioni di travaso né durante il normale funzionamento.

 

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Art. 18. Vigilanza.

     1. Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro. Per quanto previsto dai capi II, III e IV della presente legge, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo dei comuni. Per i divieti di cui all'articolo 13, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo della Ripartizione competente per le foreste e al corpo permanente dei vigili del fuoco.

     2. I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

     3. Se nel corso di ispezioni vengono riscontrati valori non conformi ai limiti prescritti della presente legge, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro prescrive le misure da attuare entro un termine massimo di 90 giorni, al fine di rientrare nei valori di legge.

     4. L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 3.

     5. Contro le prescrizioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro è ammesso, entro 30 giorni, ricorso al comitato VIA di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

 

          Art. 19. Sanzioni.

     1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale esclude l'applicazione, per gli stessi fatti, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

     2. Le seguenti violazioni comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) chi, nell'esercizio di un impianto, non rispetta i valori limite di emissione di cui all'articolo 3 o chi costruisce un nuovo impianto senza il parere di cui all'articolo 4, o chi utilizza un impianto esistente e non presenta la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1, entro i termini prescritti, soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

     1) per impianti di cui all'allegato A: da Euro 7.746 a Euro 23.240;

     2) per impianti di cui all'allegato B: da Euro 2.582 a Euro 7.746; [4]

     b) chi attiva un nuovo impianto di cui all'allegato A e non rispetta i termini e le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, o chi non ottempera alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 4, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164 a Euro 15.493; [5]

     c) chi attiva un nuovo impianto di cui all'allegato B e non rispetta i termini e le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, o chi non ottempera alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032 Euro 3.098; [6]

     d) chi impiega, per il funzionamento di un impianto termico, un combustibile non autorizzato ai sensi dell'articolo 8 soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie;

     1) per impianti con una potenzialità fino a 50 chilowatt: da Euro 103 a Euro 413;

     2) per impianti con potenzialità da 50 fino a 300 chilowatt: da Euro 516 a Euro 2.065;

     3) per impianti con una potenzialità di oltre 300 chilowatt: da Euro 2.582 a Euro 10.329; [7]

     e) chi non rispetta il divieto di cui all'articolo 13 soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51 a Euro 258; per chi effettua la combustione di materiali quali gomma, plastica, olii ed in genere rifiuti, la sanzione è da Euro 258 a Euro 1.549; [8]

     f) chi non rispetta i divieti di cui agli articoli 12, 14, 15, 16 e 17, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 774 a Euro 2.324; [9]

     g) chi non ottempera alle prescrizioni degli organi di controllo di cui all'articolo 18, comma 3, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032 a Euro 3.098; [10]

     h) chi non ottempera alle disposizioni in materia di controllo dei fumi di cui all’articolo 7-bis soggiace a una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro [11].

 

          Art. 20. Abrogazione di norme.

     1. Il titolo I della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è abrogato. L'allegato O della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 rimane in vigore fino all'emanazione del regolamento d'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 21. Norme transitorie.

     1. Gli impianti di cui agli allegati A e B esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche, e quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, i quali non rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato C, devono essere adeguati. Per detti impianti si deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. In ogni caso, gli impianti di cui al comma 1 che già rispettano i limiti di emissione indicati nell'allegato C si considerano autorizzati anche ai sensi della presente legge.

     3. Gli impianti esistenti per il lavaggio a secco di tessuti e pellami che non corrispondono alle prescrizioni di cui all'articolo 16 devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7-bis, comma 1, si applicano il decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2, e il decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 febbraio 1995, n. 7 [12].

 

          Art. 22. Norma finale.

     1. Gli allegati A, B, C e D possono essere adeguati con decreto del Presidente della Giunta provinciale.La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A

(articolo 5)

ELENCO DELLE ATTIVITA' A INQUINAMENTO ATMOSFERICO RILEVANTE

 

     1. Industria energetica:

     a) cokerie;

     b) impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone;

     c) centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 MW.

     2. Produzione e trasformazione di metalli

     a) impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1.000 tonnellate di minerali metallici l'anno;

     b) impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio grezzo;

     c) fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate;

     d) impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi con una capacità complessiva di oltre 1 tonnellata per i metalli pesanti o di 0,5 tonnellate per metalli leggeri.

     3. Industria dei prodotti minerali:

     a) impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce;

     b) impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali;

     c) impianti di fabbricazione di vetro (normale e speciale);

     d) impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari, tubi di gres, mattoni per muri e pavimenti nonché tegole.

     4. Industria chimica:

     a) impianti chimici per la produzione di olefine, derivati da olefine, monomeri e polimeri:

     b) impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici.

     5. Smaltimento di rifiuti:

     a) impianti di smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento;

     b) impianti di trattamento di atri rifiuti solidi e liquidi mediante incenerimento.

     6. Industrie varie:

     a) impianti per la fabbricazione della pasta di carta con metodi chimici.

 

 

ALLEGATO B - (articolo 6) [13]

ELENCO DELLE ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 

     1. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole.

     2. Tipografia, litografia, serigrafia.

     3. Produzione di prodotti in vetroresine.

     4. Produzione di articoli in gomma e prodotti in materie plastiche.

     5. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno.

     6. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno.

     7. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro.

     8. Panificazione, pasticceria e affini con più di 5 addetti.

     9. Torrefazione di caffè e di altri prodotti tostati con produzione giornaliera superiore a 50 kg.

     10. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini.

     11. Sgrassaggio superficiale dei metalli con uso di solventi.

     12. Laboratori orafi con fusione di metalli con più di 5 addetti.

     13. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche.

     14. Utilizzazione di mastici e colle con consumo giornaliero di sostanze collanti superiore a 20 kg.

     15. Produzione di sapone e detergenti sintetici per l'igiene e la profumeria con produzione giornaliera superiore a 50 kg.

     16. Tempera di metalli con consumo giornaliero di olio superiore a 0,5 kg.

     17. Produzione di oggetti in ceramica, terracotta o vetro.

     18. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi, escluse la surgelazione e la refrigerazione, con produzione giornaliera superiore a 1.000 kg.

     19. Trasformazione e conservazione di carne, esclusa la surgelazione, con produzione giornaliera superiore a 1.000 kg.

     20. Molitura cereali con produzione giornaliera non superiore a 100 kg.

     21. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione giornaliera superiore a 1.500 kg.

     22. Pressofusione con utilizzo giornaliero di metalli e leghe superiore a 50 kg.

     23. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime superiore a 1.000 kg

     24. Lavorazioni conciarie con utilizzo giornaliero di prodotti verniciati pronti all'uso superiore a 50 kg.

     25. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici.

     26. Produzione di carta, cartone e similari.

     27. Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrame e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la pietrisca di catrame.

     28. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o ad uso civile con potenza termica superiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, superiore a 1 MW se a gasolio e superiore a 0,3 MW se funzionanti ad olio combustibile o combustibili solidi.

     29. Impianti di affumicazione industriali ed artigianali.

     30. Impianti di essicazione di prodotti minerali con produzione giornaliera superiore a 1.500 kg.

     31. Impianti di raffreddamento ad ammoniaca con una quantità di ammoniaca superiore a 75 kg.

     32. Autoparcheggi pubblici in locali chiusi con una capienza superiore a 300 posti.

     33. Impianti di depurazione acque, impianti di compostaggio, impianti di lavorazione scarti di macelleria e simili.

     34. Crematori.

     35. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con una potenza termica superiore a un megawatt se alimentati a metano o GPL e una potenza termica superiore a 0,5 megawatt se alimentati a benzina o gasolio.

 

 

Allegato C - (articolo 3)

 

PARTE I

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

 

     1. SOSTANZE RITENUTE CANCEROGENE, TERATOGENE E MUTAGENE

     I valori limite di emissione sono:

     Classe I

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 g/h 0,1 mg/m³

     Classe II

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h 1,0 mg/m³

     Classe III

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h 5,0 mg/m³

     Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

     - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

     - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di classe II vanno sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

     Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:

     - in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

     CLASSE I

     Absesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite)

     Benzo(a)pirene

     Berillio e suoi composti

     Dibenzo(a,h)antracene

     2.naftilammina e suoi sali

     Benzo(a)antracene

     Benzo(b)fluorantene

     Benzo(j)fluorantene

     Benzo(k)fluorantene

     Dibenzo(a,h)acridina

     Dibenzo(a,j)acridina

     Dibenzo(a,e)pirene

     Dibenzo(a,h)pirene

     Dibenzo(a,i)pirene

     Dibenzo(a,l)pirene

     Dimetilnitrosoamina

     5-nitroacenaftene

     2-nitronaftalene

     1-metil-3nitro-1-nitroso-guanidina

     CLASSE II

     Arsenico e suoi composti

     Cromo (VI) e suoi composti

     Cobalto e suoi composti

     3,3'-diclorobenzidina e suoi sali

     Dimetilsolfato

     Nichel e suoi composti

     4-aminobifenile e suoi sali

     Benzidina e suoi sali

     4,4'-metilen bis (2 cloro-anilina) e suoi sali

     Dietilsolfato

     3,3' dimetilbenzina e suoi sali

     Esametilfosforotriamide

     2 metilaziridina

     Metil ONN azossimetile-acetato

     Sulfallate

     Dimetilcarbamoilcloruro

     3,3' dimetossibenzidina e suoi sali

     CLASSE III

     Acrilonitrile

     Benzene

     1,3-butadiene

     1-cloro-2, 3-epossipropano (epicloridrina)

     1,2-dibromoetano

     1,2-epossipropano

     1,2-dicloroetano

     Vinile cloruro

     1,3 dicloro-2-propanolo

     Clorometil (metil)etere

     N,N-dimetilidrazina

     Idrazina

     Ossido di etilene

     Etilentiourea

     2-nitropropano

     Bis-clorometiletere

     3-propanolide

     1,3-propanosultone

     Stirene ossido

     Acetaldeide

     Benzilcloruro

     Carbonio tetracloruro

     Tatracloroetilene

     Triclorometano

     2. SOSTANZE DI TOSSICITA' E CUMULABILITA' PARTICOLARMENTE ELEVATE

     I valori limite di emissione sono:

     Classe I

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,02 mg/h 0,1 ng/m³

     Classe II

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 g/h 0,5 mg/m³

     Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate.

     CLASSE I

     Policlorodiossine e Policlorodibenzofurani

     Le concentrazioni ed i flussi di massa di questa classe vengono espressi in "diossina equivalente" secondo i fattori di equivalenza indicati in tabella.

     Il valore limite di emissione è 0,1 ng/m³. Tale valore si riferisce alla somma delle concentrazioni delle diossine e dei dibenzofurani sottoindicati, rilevati nell'affluente gassoso, moltiplicate per i rispettivi fattori di equivalenza.

     Fattori di equivalenza

2,3,7,8

Tetraclorodibenzodiossine (TCDD)

1

1,2,3,7,8

Pentaclorodibenzodiossine(PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8

Hexaclorodibenzodiossine

0,1

 

(HxCDD)

 

1,2,3,7,8,9

Hexaclorodibenzodiossine

0,1

 

(HxCDD)

 

1,2,3,6,7,8

Hexaclorodibenzodiossine

0,1

 

(HxCDD)

 

1,2,3,4,6,7,8

Heptaclorodibenzodiossine

0,01

 

(HpCDD)

 

Octaclorodibenzodiossine (OCDD)

0,001

2,3,7,8

Tetraclorodibenzofurane (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8

Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8

Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8

Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9

Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)

0,1

1,2,3,5,7,8

Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8

Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

Heptaclorodibenzofurane

0,01

 

(HpCDF)

 

1,2,3,4,7,8,9

Heptaclorodibenzofurane

0,01

 

(HpCDF)

 

Octaclorodibenzofurano (OCDF)

0,001

     CLASSE II

     Policlorobifenili

     Policlorotrifenili

     Policloronaftaleni

     3. SOSTANZE INORGANICHE PREVALENTEMENTE SOTTO FORMA DI POLVERE

     I valori limite di emissione sono:

     Classe I

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 1 g/h 0,1 mg/m³

     Classe II

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h 1,0 mg/m³

     Classe III

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h 5,0 mg/m³

     Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

     - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

     - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate le quantità di sostanze della classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

     Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:

     - in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

     Ove non indicato diversamente, devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.

     CLASSE I

     Cadmio e suoi composti

     Mercurio e suoi composti

     Tallio e suoi composti

     CLASSE II

     Selenio e suoi composti

     Tellurio e suoi composti

     CLASSE III

     Alluminio e suoi composti

     Antimonio e suoi composti

     Cianuri (come CN)

     Cromo (III) e suoi composti

     Manganese e suoi composti

     Palladio e suoi composti

     Piombo e suoi composti

     Platino e suoi composti

     Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espresso come SiO2

     Rame e suoi composti

     Rodio e suoi composti

     Stagno e suoi composti

     Vanadio e suoi composti

     Zinco e suoi composti

     4. SOSTANZE INORGANICHE PREVALENTEMENTE SOTTO FORMA DI GAS O VAPORE

     I valori limite di emissione sono:

     Classe I

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 10 g/h 1,0 mg/m³

     Classe II

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 50 g/h 5,0 mg/m³

     Classe III

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,3 kg/h 30 mg/m³

     Classe IV

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 kg/h 50 mg/m³

     Classe V

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 kg/h 500 mg/m³

     Sia i flussi di massa che i valori limite di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.

     CLASSE I

     Clorocianuro

     Fosfina

     Fosgene

     CLASSE II

     Acido cianidrico

     Bromo e composti, espressi come acido bromidrico

     Cloro

     Fluoro e composti, espressi come acido fluoridrico

     Idrogeno solforato

     CLASSE III

     Ammoniaca

     Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi il clorocianuro e il fosgene, espressi come acido cloridrico.

     CLASSE IV

     Biossido di azoto e triossido di zolfo non derivanti da processi di combustione.

     CLASSE V

     Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto

     Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo

     5. SOSTANZE ORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS, VAPORI O POLVERI

     I valori limite di emissione sono:

     Classe I

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 125 g/h 5 mg/m³

     Classe II

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 100 g/h 20 mg/m³

     Classe III

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 kg/h 50 mg/m³

     Classe IV

     Se il flusso di massa è uguale o superiore a 3 kg/h 150 mg/m

     Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

     - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

     - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

     Al fine del rispetto del limite in concentrazione;

     - in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

     Per le sostanze organiche sotto forma di polvere devono comunque essere rispettate anche le condizioni contenute nel punto 6 (polveri totali).

     CLASSE I

     Anisidina

     Butilmercaptano

     Cloropicrina

     Diazometano

     Dicloroacetilene

     Dinitrobenzeni

     Dinitrocresoli

     Esaclorobutadiene

     Esaclorociclopentadiene

     Esafluoroacetone

     Etere diglicidilico

     Etilacrilato

     Etilenimina

     Etilmercaptano

     Isocianati organici, espressi come acido isocianico

     Metilacrilato

     Nitroglicerina

     Perclorometilmercaptano

     1,4-diossano

     Formaldeide

     Diclorometano

     Tricloroetilene

     Disolfuro di carbonio

     N,N-dimetilformammide

     CLASSE II

     Acido cloroacetico

     Acido formico

     acido tioglicolico

     Acido tricloroacetico

     Anidride ftalica

     Anidride maleica

     Anilina

     Bifenile

     Butilacrilato

     Butilammina

     Canfora

     Carbonio tetrabromuro

     Cicloesilammina

     Cloroacetaldeide

     Cresoli

     Crotonaldeide

     1,2-dibutilaminoetanolo

     Dibutilfosfato

     O-diclorobenzene

     1,1-dicloroetilene

     2,2-dicloroetilene

     Diclorofenoli

     Dietilammina

     Difenilammina

     Dilisopropilammina

     Dimetilammina

     Etilammina

     Etanolammina

     2-etossietanolo

     2-etossietilacetato

     Fenolo

     Ftalati organici espressi come acido ftalico

     2-furaldeide (furfurolo)

     Iodoformio

     Isoforone

     Isopropilammina

     Metilacrilonitrile

     Metilammina

     Metilbromuro

     Metilanilina

     Metilcloruro

     1-metil-n-butilbromuro

     2-metil-n-butilbromuro

     3-metil-n-butilbromuro

     Metil-2-cianoacrilato

     Alfametilstirene

     Betametilstirene

     Trans-betametilstirene

     2-metossietanolo

     2-metossietanolo acetato

     Nitroetano

     Nitrometano

     Nitrotolueni

     1-nitropropano

     Piretro

     Piridina

     Piomboalchili

     2-propenale

     1,1,2,2-tetracloroetano

     Tetranitrometano

     m-toluidina

     p-toluidina

     Tributilfosfato

     Triclorofenoli

     Tricloroetilene

     Triclorometano

     Trietilammina

     Trimetilammina

     Trimetilfosfina

     Vinilbromuro

     Xilenoli (escluso 2,4-xilenolo)

     CLASSE III

     Acido acrilico

     Acetonitrile

     Acido propionico

     Acido acetico

     Alcool isobutilico

     Alcool sec-butilico

     Alcool ter-butilico

     Alcool metilico

     Butirraldeide

     p-ter-butiltoluene

     2-butossietanolo

     Caprolattame

     Cicloesanone

     Ciclopentadiene

     Clorobenzene

     2-cloro-1,3-butadiene

     o-clorostirene

     o-clorotoluene

     p-clorotoluene

     Cumene

     Diacetonalcool

     1,4-ciclorobenzene

     1,1-dicloroetano

     Dicloropropano (tutti gli isomeri)

     Dietanolammina

     Dietilformammide

     Diisobutilchetone

     N,N-dimetilacetammide

     Dipropilchetone

     Esametilendiammina

     n-esano

     Etilamilchetone

     Etilbenzene

     Etilbutilchetone

     Etilenglicole

     Isobutilglicidiletere

     2-isopropossietanolo

     Metilmetacrilato

     Metilmilchetone

     o-metilcicloesanone

     Metilcloroformio

     Metilformiato

     Metilisobutilchetone

     Metilisobutilcarbinolo

     Naftalene

     Propilenglicole

     Propilenglicolemonometiletere

     Propionaldeide

     Tetraidrofurano

     Trimetilbenzeni

     n-veratraldeide

     Vinilacetato

     Viniltolueni

     2,4-xilenolo

     Toluene

     Xileni

     CLASSE VI

     Acetone

     Alcool etilico

     Alcool isopropilico

     Alcool propilico

     Benzoato di metile

     Butano

     Cicloesane

     Cicloesano

     Clorobromometano

     Clorodifluorometano

     Cloropentafluoroetano

     Cloropentano

     Dibutiletere

     1,2-dibromo-1,1-difluoroetano

     Diclorofluorometano

     1,2 dicloro 1,1,2,2 tetrafluoroetano

     Dietilchetone

     Dietiletere

     Difluorodibromometano

     Diisopropiletere

     Dimetiletere

     Eptano

     2-esilacetato

     Etere isopropilico

     Etilacetato

     Etilformiato

     Iso-butilacetato

     Iso-propilacetato

     Isoamilacetato

     Metilacetato

     Metilacetilene

     Metilcicloesano

     Metiletilchetone

     Metilisopropilchetone

     n-butilacetato

     N-metilpirrolidone

     n-propilacetato

     Pentano

     Pinene

     Stirene

     1,1,1,2 tetracloro-2,2 difluoroetano

     1,1,2 tricloro-1,2,2-trifluoroetano

     Triclorofluorometano

     Trifluorobromometano - Trifluorometano

     6. POLVERI TOTALI

     I valori limite di emissione sono:

     Se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h 30 mg/m³

     Se il flusso di massa è pari o superiore a 0,1 kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h 75 mg/m³

     Il valore limite di emissione per polveri di legno è di 10 mg/m³.

 

PARTE II

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMPIANTI

 

     1. IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA INFERIORE A 50 MW

     1. Il presente comma si applica agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla produzione di energia. In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti impianti:

     a) impianti termici civili ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della presente legge;

     b) impianti di post-combustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione che non sia gestito come impianto indipendente di combustione.

     2. Gli impianti termici con una potenza termica superiore a 1 megawatt devono essere dotati dei seguenti apparecchi indicatori:

     a) un termometro indicatore della temperatura alla base del camino;

     b) un analizzatore per la misura automatica e continua della concentrazione del biossido di carbonio o dell'ossigeno.

     1.1 Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi

     GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

     Se il combustibile utilizzato è legno, residui di legno o paglia, i valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 13%: negli altri casi i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

     POLVERI

     Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 3 MW il valore di emissione è 20 mg/m³.

     Per gli impianti di potenza termica inferiore a 3 MW il valore di emissione è 70 mg/m³.

     SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

     Il valore limite di emissione è 50 mg/m³, espresso come carbonio organico totale.

     OSSIDI DI AZOTO

     Il valore limite di emissione è 500 mg/m³.

     MONOSSIDO DI CARBONIO

     Il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

     1.2 Impianti alimentati a combustibili liquidi

     GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

     I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

     POLVERI

     Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 5 MW il valore limite di emissione è 60 mg/ m³.

     Per gli impianti di potenza termica inferiore a 5MW il valore limite di emissione è di 80 mg/m³.

     OSSIDI DI AZOTO

     Il valore limite di emissione è 400 mg/ m³.

     Nel caso di utilizzo di gasolio il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

     OSSIDI DI ZOLFO

     Il valore limite di emissione è 1700 mg/m³.

     MONOSSIDO DI CARBONIO

     Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

     INDICE DI FUMOSITA'

     Nel caso di utilizzo di gasolio l'indice di fumosità non può superare il valore 1 della scala Bacharach.

     Nel caso di utilizzo di olii combustibili l'indice di fumosità non può superare il valore 2 della scala Bacharach. Durante la fase di avviamento l'indice di fumosità può raggiungere, per un periodo non superiore a 3 minuti, il valore 3 della scala Bacharach.

     La determinazione dell'opacità va fatta attenendosi alla norma DIN 51402.

     1.3 Impianti alimentati a combustibili gassosi

     GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

     I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

     POLVERI

     Il valore limite di emissione è 5 mg/m³.

     Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

     OSSIDI DI AZOTO

     Il valore limite di emissione è 120 mg/m³.

     Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell'azoto, non si applica alcun valore limite di emissione: le emissioni devono comunque essere ridotte il più possibile.

     OSSIDI DI ZOLFO

     Il valore limite di emissione è 35 mg/m³.

     Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

     MONOSSIDO DI CARBONIO

     Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

     2. MOTORI FISSI A COMBUSTIONE INTERNA

     I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

     POLVERI

     Il valore limite di emissione per le polveri è 100 mg/m³.

     MONOSSIDO DI CARBONIO

     Il valore limite di emissione per il monossido di carbonio è 650 mg/m³.

     OSSIDI DI AZOTO

     I valori limite di emissione per gli ossidi di azoto sono:

     a) per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW 2000 mg/m³

     b) per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW 4000 mg/m³

     c) per gli altri motori a due o quattro tempi 500 mg/m³

     Non si applicano valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.

     3. TURBINE A GAS FISSE

     Per turbine a gas fisse possono essere utilizzati solo combustibili gassosi.

     GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

     I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

     MONOSSIDO DI CARBONIO

     Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

     OSSIDI DI AZOTO

     Il valore limite di emissione è 100 mg/m³ per turbine di potenza elettrica uguale o superiore a 50 MW.

     Per turbine di potenza elettrica inferiore a 50 MW il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

     Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 5 mg/m³ per ciascuno punto di rendimento superiore a 30.

     Per le turbine funzionanti meno di 2200 ore annue il valore limite di emissione è 250 mg/m³.

     4. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA

     FLUORO E SUOI COMPOSTI

     Il valore limite di emissione dai forni è 10 mg/m³.

     POLVERI

     Il valore limite di emissione dagli essiccatori è 75 mg/m³.

     OSSIDI DI AZOTO

     Il valore limite di emissione è 1500 mg/m³.

     5. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE COMPOSTE DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI; COMPRESI GLI IMPIANTI PER LA PREPARAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE STRADALI A BASE DI BITUME E GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIETRISCO DI CATRAME

     GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

     I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

     POLVERI

     Il valore limite di emissione per l'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore a tamburo e dal miscelatore è 20 mg/m³.

     OSSIDI DI ZOLFO

     Il valore limite di emissione è 1200 mg/m³.

     6. IMPIANTI DI ZINCATURA A CALDO

     L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

     POLVERI

     Il valore limite di emissione è 15 mg/m³.

     COMPOSTI GASSOSI DEL CLORO

     Il valore limite di emissione per i composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico, è 10 mg/m³.

     AMMONIACA ED AMMONIO IN FASE GASSOSA

     Il valore limite di emissione è 30 mg/m³.

     7. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE D'ACCIAIO PER MEZZO DI CONVERTITORI; FORNI AD ARCO ELETTRICI E FORNI DI FUSIONE SOTTO VUOTO

     POLVERI

     L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato ad un impianto di abbattimento.

     I valori limite di emissione sono:

     - forni ad arco 10 mg/m³

     - forni ad induzione 10 mg/m³

     MONOSSIDO DI CARBONIO

     Negli impianti per la fusione, ad eccezione dei forni ad arco, e nei convertitori l'effluente gassoso deve essere riutilizzato, per quanto possibile, o combusto.

     8. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI METALLICHE CON USO DI ACIDO NITRICO

     OSSIDI DI AZOTO

     Per gli impianti di decapaggio funzionanti in continuo il valore limite di emissione è 1500 mg/m³.

     9. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI FERRO-LEGHE MEDIANTE PROCESSI ELETTROTERMICI O PIRO-METALLURGICI

     POLVERI

     L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

     Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

     10. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA DI METALLI NON FERROSI

     POLVERI

     L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

     Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

     OSSIDI DI ZOLFO

     Il valore limite di emissione è:

     se il flusso di massa supera 5 kg/h 800 mg/m³.

     11. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ALLUMINIO

     CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E OPERATIVE

     I forni elettrolitici devono essere chiusi; le dimensioni dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili per il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere, per quanto possibile, automatizzato.

     POLVERI

     Il valore limite di emissione per i forni elettrolitici è 30 mg/m³.

     Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi, il fattore di emissione è 5 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

     FLUORO

     Il valore limite di emissione dei composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come acido fluoridrico, è 1 mg/m³.

     Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi, il fattore di emissione è 0,5 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

     12. IMPIANTI PER LA FUSIONE DELL'ALLUMINIO

     POLVERI

     L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

     Il valore limite di emissione è:

     se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 kg/h 20 mg/m³

     CLORO

     Per i forni di affinazione (impianti di clorazione) il valore di emissione è 3 mg/m³.

     SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

     Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 50 mg/m³.

     13. IMPIANTI PER LA SECONDA FUSIONE DEGLI ALTRI METALLI NON FERROSI E DELLE LORO LEGHE

     POLVERI

     L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

     Il valore limite di emissione sono:

     - per gli impianti per seconda fusione del piombo o delle sue leghe 10 mg/m³

     - per gli altri impianti se il flusso di massa è superiore a 0,2 kg/h 20 mg/m³

     RAME E SUOI COMPOSTI

     Per i forni a tino, durante la fusione del rame elettrolitico, il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

     SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

     Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 50 mg/m³.

     14. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRINCIPI ATTIVI ANTIPARASSITARI E PER LA FORMULAZIONE DI PREPARATI ANTIPARASSITARI

     POLVERI

     Il valore limite di emissione è 5 mg/m³.

     15. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLIVINILE CLORURO (PVC)

     I tenori residui in cloruro di vinile (VCM) nel polimero devono essere ridotti al massimo e in particolar modo nella zona di passaggio dal sistema chiuso a quello aperto; il tenore residuo è:

     PVC in massa 10 mg VCM/kg PVC.

     Omopolimeri in sospensione 100 mg VCM/kg PVC.

     Copolimeri in sospensione 400 mg VCM/kg PVC.

     PVC in microsospensione e emulsione di PVC 1500 mg VCM/kg PVC.

     Il valore limite di emissione dell'effluente gassoso è 5 mg/m³.

     Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro di vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore questo dovrà, per quanto possibile, essere utilizzato come comburente in un impianto di combustione.

     L'effluente gassoso contenente polveri deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento. Il valore limite di emissione è 5 mg/m³.

     16. IMPIANTI PER LA VERNICIATURA IN SERIE DELLE CARROZZERIE DEGLI AUTOVEICOLI E COMPONENTI DEGLI STESSI, ESCLUSE LE CARROZZERIE DEGLI AUTOBUS

     EMISSIONI DI SOLVENTI ORGANICI DALL'IMPIANTO CONSIDERATO NEL SUO INSIEME, COMPRESI I TRATTAMENTI PRELIMINARI

     Il valore limite di emissione, espressi in grammi di solvente per metro quadrato di manufatto trattato, sono:

a) vernici a due strati

120 g/m²

b) altre vernici

60 g/m²

     ZONE D'APPLICAZIONE DELLE VERNICI

     Il valore limite di emissione della parte I), punto 5, classi III e IV, non si applicano per l'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura.

     ESSICCATORI

     Il valore limite di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio totale, è 30 mg/m³. Nel caso in cui l'effluente gassoso sia convogliato ad un impianto di combustione, il valore limite di emissione deve essere rispettato anche in presenza di condizioni di esercizio sfavorevoli.

     POLVERI

     Il valore limite di emissione è 3 mg/m³.

     17. VERNICIATURA IN SERIE DEL LEGNO

     Il valore limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è 40 g/m².

     POLVERI

     Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

     18. ALTRI IMPIANTI DI VERNICIATURA

     POLVERI (particelle di vernici)

     Il valore limite di emissione è 3 mg/m³.

     SOLVENTI ORGANICI

     Nei prodotti per la verniciatura utilizzati nei settori produttivi il contenuto in peso dei solventi organici non può superare il 10%. Da questa limitazione sono esclusi i seguenti solventi organici: etanolo, isopropanolo ed acetone.

     L'utilizzo nei settori produttivi di prodotti per il trattamento di superfici che hanno un contenuto di solventi organici superiore al 10% è ammesso se:

     a) per mezzo di un idoneo impianto di abbattimento viene garantita un'emissione di sostanze organiche minore o perlomeno uguale a quella che si originerebbe con l'utilizzo di prodotti con un contenuto di solventi minore al 10%;

     b) il flusso di massa dei solventi in uscita non supera i 2.500 kg all'anno nelle carrozzerie e 15.000 kg all'anno negli altri impianti di verniciatura. Se si dovessero avvertire odori in zone abitative, può essere prescritto un idoneo impianto di abbattimento per il contenimento degli stessi. [1]

     19. IMPIANTI DI AFFUMICAZIONE

     CARBONIO ORGANICO TOTALE

     Se il flusso di massa è superiore a 0,05 kg/h il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

     La diluizione dell'effluente gassoso per ridurre la concentrazione di inquinanti non è ammessa.

     20. TRASPORTO, CARICO E SCARICO DI SOSTANZE POLVERULENTI

     1. Per il trasporto di sostanze polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione.

     2. Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti:

     a) punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;

     b) sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;

     c) canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;

     d) convogliatori aspiranti.

     3. Se la captazione delle emissioni contenenti polveri non è possibile:

     a) si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta;

     b) nei tubi di scarico deve essere mantenuta al minimo la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti.

     4. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverazione.

     5. La pavimentazione delle strade percorse dai mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.

     21. MAGAZZINAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI

     Per il magazzinaggio di materiali polverulenti devono essere prese in considerazione, ad es., le seguenti misure:

     a) stoccaggio in silos;

     b) copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi;

     c) copertura della superficie, ad es. con stuoie o manti erbosi;

     d) costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;

     e) provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità sulla superficie del suolo.

     22. INCENERITORI DI RIFIUTI

     GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

     I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%.

     Gli impianti devono essere costruiti in modo tale che:

     1) nessuna media giornaliera superi i seguenti valori limite di emissione:

     a) Polveri totali: 10 mg/m³

     b) Sostanze organiche espresse come carbonio totale: 10 mg/m³

     c) Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico: 10 mg/m³

     d) Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come acido fluoridrico; 1 mg/m³

     e) Biossido e triossido di zolfo, espressi come biossido di zolfo: 50 mg/m³

     f) Monossido e biossido di azoto, espressi come biossido di azoto: 0,2 g/m³

     2) nessuna media semioraria superi i seguenti valori limite di emissione:

     a) Polveri totale: 30 mg/m³

     b) Sostanze organiche espresse come carbonio totale: 20 mg/m³

     c) Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico: 60 mg/m³

     d) Composti inorganici gassosi del fluoro espressi come acido fluoridrico; 4 mg/m³

     e) Biossido e triossido di zolfo, espressi come biossido di zolfo: 0,2 g/m³

     f) Monossido e biossido di azoto, espressi come biossido di azoto: 0,4 g/m³

     3) nessuna media riferita al periodo di campionamento superi i seguenti valori limite di emissione:

     a)

     - Cadmio e i suoi composti, espressi come Cd;

     - Tallio e i suoi composti, espressi come Tl;

     totale 0,05 mg/m³

     b)

     - Mercurio e i suoi composti, espressi come Hg; 0,05 mg/m³

     c)

     - Antimonio e i suoi composti, espressi come Sb;

     - Arsenico e i suoi composti, espressi come As;

     - Piombo e i suoi composti, espressi come Pb;

     - Cromo e i suoi composti, espressi come Cr;

     - Cobalto e i suoi composti, espressi come Co;

     - Rame e i suoi composti, espressi come Cu;

     - Manganese e i suoi composti, espressi come Mn;

     - Nichel e i suoi composti, espressi come Ni;

     - Vanadio e i suoi composti, espressi come V

     - Stagno e i suoi composti, espressi come Sn;

     totale 0,5 mg/m³

     4) nessuna media riferita al tempo di campionamento superi il valore limite di 0,1 ng/m³, espresso come somma delle diossine e dei furani contenuti nella seguente tabella.

     Tale valore si riferisce alla somma delle concentrazioni delle diossine e dei dibenzofurani sottoindicati moltiplicate per i rispettivi fattori di equivalenza.

     Fattori di equivalenza

2,3,7,8

Tetraclorodibenzodiossine (TCDD)

1

1,2,3,7,8

Pentaclorodibenzodiossine(PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8

Hexaclorodibenzodiossine(HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9

Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8

Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

Heptaclorodibenzodiossine (HpCDD)

0,01

Octaclorodibenzodiossine (OCDD)

0,001

2,3,7,8

Tetraclorodibenzofurane (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8

Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8

Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8

Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9

Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)

0,1

1,2,3,5,7,8

Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8

Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

Heptachlorodibenzofurane (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9

Heptachlorodibenzofurane (HpCDF)

0,01

Octachlorodibenzofurano (OCDF)

0,001

     23. CREMATORI

     SOSTANZE ORGANICHE

     Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 20 mg/m³.

     MONOSSIDO DI CARBONIO

     Il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

     POLVERI

     Il valore limite di emissione è di 10 mg/m³.

     24. TORREFAZIONE DEL CAFFE'

     CARBONIO ORGANICO TOTALE

     Il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

     25. GALLERIE STRADALI

     Le gallerie stradali devono essere dotate di sistemi di aerazione e di ricambio dell'aria. La concentrazione massima di ossido di carbonio non deve superare 100 parts per million. Nel caso di gallerie praticate anche da pedoni il limite è di 30 parts per million.

     26. PARCHEGGI CHIUSIGli autoparcheggi realizzati in locali chiusi devono essere dotati di sistemi di ventilazione in modo tale che in nessun caso la concentrazione di ossido di carbonio superi il valore di 50 parts per million.

 

 

Allegato D - (articolo 9)

 

     LIMITI DI IMMISSIONE

     VALORI LIMITE PER LA QUANTITA' DELL'ARIA

Inquinanti

Valore limite di immissione

Biossido di zolfo

Mediana concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di un anno (1° aprile - 31 marzo): 80 òg/m³

 

98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno (1° aprile - 31 marzo) 250 òg/m³

 

Mediana concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante l'inverno (1° ottobre - 31 marzo): 130 òg/m³

Biossido di azoto

98° percentile delle concentrazioni medie di un'ora rilevate durante l'anno (1° gennaio - 31 dicembre): 200 òg/m³

Particelle sospese

Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno 150 òg/m³

 

95° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno: 300 òg/m³

Monossido di carbonio

Concentrazione media di 8 ore: 10 mg/m³

 

Concentrazione media di 1 ora: 40 mg/m³

Ozono

Concentrazione media di 1 ora da non raggiungere più di una volta al mese: 200 òg/m³

Piombo

Media aritmetica delle concentrazioni medie di 64 ore rilevate in un anno: 2 òg/m³

Fluoro

Concentrazione media di 24 ore: 20 òg/m³

 

Media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un mese: 10 òg/m³

 

     VALORI GUIDA DI QUANTITA' DELL'ARIA

Inquinanti

Valore limite di immissione

Biossido di zolfo

Mediana concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di un anno (1° aprile - 31 marzo): 40 òg/m³

 

Valore medio delle 24 ore (00 - 24 h): 100 òg/m³

Biossido di azoto

50° percentile delle concentrazioni medie di un'ora rilevate durante l'anno (1° gennaio - 31 dicembre): 50 òg/m³

 

98° percentile delle concentrazioni medie di un'ora rilevate durante l'anno (1° gennaio - 31 dicembre): 135 òg/m³

Particelle sospese

Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno (1° aprile - 31 marzo): 40 òg/m³

 

Valore medio di 24 ore (00 - 24 h): 100 òg/m³

Benzene

Media annuale:

 

fino al 31 dicembre 1998: 15 òg/m³

 

dal 1° gennaio 1999: 10 òg/m³

PM10

Media annuale: 40 òg/m³

Benzo(A)pirene

Media annuale: 1 ng/m³

 


[1] Articolo inserito dall’art. 20 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[2] Articolo inserito dall’art. 2 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 20 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[4] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[5] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[6] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[7] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[8] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[9] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[10] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[11] Lettera aggiunta dall’art. 20 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[12] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[13] Allegato così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 ottobre 2006, n. 57.