§ 2.1.41 - L.P. 5 settembre 1975, n. 50.
Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/09/1975
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. Ai membri della Giunta provinciale è attribuita un'indennità di carica mensile determinata come segue:
Art. 2.      Ai membri della Giunta provinciale, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta un rimborso spese forfettario mensile per raggiungere la sede di servizio da calcolare sulla base dell'indennità [...]
Art. 3.      Per i viaggi di servizio da effettuarsi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige spetta ai membri della Giunta provinciale un compenso forfettario mensile di lire 474.000
Art. 4.      Ai membri della Giunta provinciale è consentito per i viaggi di servizio l'uso del proprio automezzo. In tali casi spetta loro l'indennità chilometrica di cui all'art. 102 ed all'allegato H) [...]
Art. 4. bis.  [6]
Art. 5.      Le indennità ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono stabiliti al lordo delle trattenute erariali, in quanto dovute, e sono corrisposti ai membri della Giunta provinciale con [...]
Art. 6.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1975, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 4, che si applicano con decorrenza dal 1° aprile 1974.
Art. 7.      Alla copertura dei maggiori oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge, valutati nella misura annuale di lire 27 milioni a partire dall'anno 1975, oltre a lire 3 milioni per la [...]
Art. 8.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 2.1.41 - L.P. 5 settembre 1975, n. 50.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale.

(B.U. 30 settembre 1975, n. 48).

 

     Art. 1.

     1. Ai membri della Giunta provinciale è attribuita un'indennità di carica mensile determinata come segue:

     a) al Presidente della Giunta provinciale il 90% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri della Regione Trentino - Alto Adige;

     b) ai vicepresidenti della Giunta provinciale l'80% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri della regione Trentino - Alto Adige;

     c) agli assessori effettivi il 70% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri della Regione Trentino - Alto Adige [1].

     2. Ai membri della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale è attribuita l'indennità di carica di cui al comma 1, lettera c), maggiorata dell'intera quota degli emolumenti in base alla quale sono calcolate le percentuali di cui al comma 1 [2].

 

          Art. 2.

     Ai membri della Giunta provinciale, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta un rimborso spese forfettario mensile per raggiungere la sede di servizio da calcolare sulla base dell'indennità chilometrica spettante al personale per l'uso, in caso di missione, del proprio automezzo di cilindrata superiore ad 800 cc. e commisurato a 22 viaggi mensili di andata e ritorno dal comune di residenza al capoluogo.

     Detto rimborso spese è proporzionalmente ridotto in relazione a percorsi chilometrici compiuti a tale titolo con automezzi di servizio.

 

          Art. 3.

     Per i viaggi di servizio da effettuarsi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige spetta ai membri della Giunta provinciale un compenso forfettario mensile di lire 474.000 [3].

     Per i viaggi di servizio da effettuarsi fuori del territorio regionale spetta ai membri della Giunta provinciale, oltre al rimborso spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie e su altri mezzi di trasporto in servizio pubblico, compresi i mezzi aerei e navali, un'indennità giornaliera, per ogni 24 ore o frazione superiore ad 8 ore, nella seguente misura:

     a) lire 40.000 per viaggi effettuati nel territorio nazionale. E' consentito il rimborso dietro presentazione di fattura delle spese di pernottamento in alberghi di prima categoria. In tale caso la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo;

     b) per viaggi effettuati all'estero si applicano le tariffe in atto per i dipendenti statali appartenenti alla qualifica di dirigente generale ed equiparate di cui alla tabella A) del decreto ministeriale 12 giugno 1979: "Determinazione delle diarie per le missioni all'estero" (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1979, n. 205) [4].

     Ai membri della Giunta provinciale spetta, inoltre, il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza-letto o di una cabina singola sui mezzi navali. E' consentito l'uso di treni rapidi normali, speciali e di lusso.

     Per i viaggi di servizio che abbiano una durata di più giorni, qualora la partenza dalla sede di servizio avvenga dopo le ore 12, le indennità giornaliere di cui al precedente primo comma vengono ridotte della metà relativamente al giorno di partenza; identica riduzione si applica alle predette indennità per il giorno di rientro qualora esso avvenga prima delle ore 12.

     Per i viaggi di servizio di durata inferiore alle otto ore spetta un'indennità di lire 10.000.

     E' consentito l'uso di mezzi di trasporto, noleggiati, con rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della trasferta [5].

 

          Art. 4.

     Ai membri della Giunta provinciale è consentito per i viaggi di servizio l'uso del proprio automezzo. In tali casi spetta loro l'indennità chilometrica di cui all'art. 102 ed all'allegato H) della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle relative norme regolamentari.

     Gli interessati devono rilasciare una dichiarazione scritta dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del proprio mezzo.

 

          Art. 4. bis. [6]

     Per i viaggi di servizio da effettuarsi fuori dal territorio regionale si applica anche per i membri della Giunta provinciale la disposizione dell'articolo 19 del regolamento concernente il trattamento di missione dei dipendenti provinciali, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 settembre 1985, n. 14.

 

          Art. 5.

     Le indennità ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono stabiliti al lordo delle trattenute erariali, in quanto dovute, e sono corrisposti ai membri della Giunta provinciale con decorrenza dalla data della rispettiva elezione e per tutto il periodo di effettiva durata nelle singole cariche.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1975, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 4, che si applicano con decorrenza dal 1° aprile 1974.

     La legge provinciale 18 maggio 1970, n. 7, è abrogata.

 

          Art. 7.

     Alla copertura dei maggiori oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge, valutati nella misura annuale di lire 27 milioni a partire dall'anno 1975, oltre a lire 3 milioni per la retroattività degli oneri di cui all'art. 4, e perciò nella somma complessiva di lire 30 milioni a carico del corrente esercizio finanziario, si provvede mediante riduzione delle disponibilità accantonate sul cap. 2480: "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975.

 

          Art. 8.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

 

 

Cap. 3 - Indennità di carica al Presidente della Giunta provinciale, agli Assessori effettivi e supplenti

L.

25.000.000

Cap. 6 - Indennità e rimborsi spese per viaggi di servizio ai membri della Giunta provinciale

L.

5.000.000

Totale in aumento

L.

30.000.000

Capitoli in diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

30.000.000

 


[1] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 29 maggio 1980, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 34 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

[2] Comma già sostituito dall'art. 13 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 marzo 1988, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 29 maggio 1980, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 29 maggio 1980, n. 15.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.