§ 2.1.58 - L.P. 29 maggio 1980, n. 15.
Parziali modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/05/1980
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1979.
Art. 4.      La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 30 milioni per gli oneri afferenti l'anno 1979 e in lire 60 milioni all'anno a decorrere dal 1980.


§ 2.1.58 - L.P. 29 maggio 1980, n. 15.

Parziali modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale.

(B.U. 17 giugno 1980, n. 32).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Ai membri della Giunta provinciale è attribuita un'indennità di carica mensile determinata come segue:

     a) al Presidente della Giunta provinciale il 60% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige;

     b) agli Assessori effettivi il 50% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige;

     c) agli Assessori supplenti il 30% degli emolumenti fissi spettanti ai consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige."

 

          Art. 2.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

     "Per i viaggi di servizio da effettuarsi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige spetta ai membri della Giunta provinciale un compenso forfettario mensile di lire 170.000.

     Per i viaggi di servizio da effettuarsi fuori del territorio regionale spetta ai membri della Giunta provinciale, oltre al rimborso spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie e su altri mezzi di trasporto in servizio pubblico, compresi i mezzi aerei e navali, un'indennità giornaliera, per ogni 24 ore o frazione superiore ad 8 ore, nella seguente misura:

     a) lire 40.000 per viaggi effettuati nel territorio nazionale. E' consentito il rimborso dietro presentazione di fattura delle spese di pernottamento in alberghi di prima categoria. In tale caso la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo;

     b) per viaggi effettuati all'estero si applicano le tariffe in atto per i dipendenti statali appartenenti alla qualifica di dirigente generale ed equiparate di cui alla tabella A) del decreto ministeriale 12 giugno 1979: "Determinazione delle diarie per le missioni all'estero" (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1979, n. 205)."

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1979.

 

          Art. 4.

     La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 30 milioni per gli oneri afferenti l'anno 1979 e in lire 60 milioni all'anno a decorrere dal 1980.

     La relativa spesa di lire 30 milioni per l'anno 1979 e di lire 60 milioni, per l'anno 1980 è posta a carico del bilancio per l'anno finanziario 1980.

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 90 milioni a carico del bilancio per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità del bilancio stesso a seguito della cessazione dell'onere previsto al cap. 260 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.