§ 2.1.88 - L.P. 30 marzo 1988, n. 11.
Parziale modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50 sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/03/1988
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50 sostituito dal primo capoverso dell'art. 2 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 15, è sostituito con effetto [...]
Art. 2.      1. La Giunta provinciale e rispettivamente il Consiglio provinciale possono assicurare i propri membri contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Art. 3.      1. Alla copertura della maggiore spesa riferita ai membri della Giunta provinciale, valutata in lire 60 milioni all'anno, si provvede:


§ 2.1.88 - L.P. 30 marzo 1988, n. 11.

Parziale modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50 sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale.

(B.U. 12 aprile 1988, n. 17).

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50 sostituito dal primo capoverso dell'art. 2 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 15, è sostituito con effetto dal 1° gennaio 1988 dal seguente:

     "Per i viaggi di servizio da effettuarsi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige spetta ai membri della Giunta provinciale un compenso forfettario mensile di lire 474.000."

 

          Art. 2.

     1. La Giunta provinciale e rispettivamente il Consiglio provinciale possono assicurare i propri membri contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

 

          Art. 3.

     1. Alla copertura della maggiore spesa riferita ai membri della Giunta provinciale, valutata in lire 60 milioni all'anno, si provvede:

     a) per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) per gli anni successivi, mediante appositi stanziamenti nel bilancio di previsione.

     2. Alle spese derivanti dall'art. 2, riferite ai membri del Consiglio provinciale, provvede il Consiglio stesso tramite il proprio bilancio ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

     3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

     4. Nell'elenco dei capitoli di spesa costituente l'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno 1988 è aggiunto il cap. 11012.