§ 98.1.27615 - D.L. 30 agosto 1980, n. 503 .
Disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/08/1980
Numero:503


Sommario
Art. 1.      Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno per cento e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento
Art. 2.      Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri
Art. 3.      L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento
Art. 4.      Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata [...]
Art. 5.      I numeri 25) e 26) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi
Art. 6.      Il quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]
Art. 8.      L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1), parte III - Servizi della tabella A, allegata al decreto del [...]
Art. 9.      Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al n. 6), dopo la parola: [...]
Art. 10.      Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1980 nei [...]
Art. 11.      Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive
Art. 12.      Il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Gli atti di assegnazione delle case di abitazione fatte ai soci, ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, dalle cooperative [...]
Art. 14.      All'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma è aggiunto il seguente
Art. 15.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 16.      L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 107,13 a L. 112,43 al [...]
Art. 17.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, [...]
Art. 18.      La denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competenti per territorio, degli alcoli nazionali o d'importazione da chiunque o [...]
Art. 19.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 18 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...]
Art. 20.      I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura
Art. 21.      Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici [...]
Art. 22.      Su richiesta dei soggetti interessati, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio concede il pagamento differito dell'imposta di [...]
Art. 23.      La concessione del pagamento differito di cui all'articolo precedente è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli di debito emessi o [...]
Art. 24.      In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per [...]
Art. 25.      Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può essere consentito che i magazzini [...]
Art. 26.      La parola "perdita" prevista dall'art. 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del [...]
Art. 27.      Per effetto della riduzione da L. 600.000 a L. 300.000 per ettanidro dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli [...]
Art. 28.      Sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 [...]
Art. 29.      Gli imcporti di cui alla lettera a) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 della legge 2 [...]
Art. 30.      Nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera d) è sostituita dalla seguente
Art. 31.      Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare [...]
Art. 32.      L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'art. 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, è elevato fino ad un massimo [...]
Art. 33.      I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a [...]
Art. 34.      A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, [...]
Art. 35.      L'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, già modificato dall'art. 11 della legge 12 novembre [...]
Art. 36.      Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nei riguardi delle mensilità di assegno [...]
Art. 37.      Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali di settori dell'industria italiana che per le loro caratteristiche tecnologiche ed innovative costituiscono strumenti [...]
Art. 38.      A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi [...]
Art. 39.      Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è incrementato della somma di [...]
Art. 40.      E' conferita al Mediocredito centrale la somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei [...]
Art. 41.      Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed [...]
Art. 42.      La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e [...]
Art. 43.      E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi quale apporto al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione [...]
Art. 44.      Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare, per il triennio 1980-82, la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il [...]
Art. 45.      Per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374, a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie [...]
Art. 46.      La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nei limiti di lire 500 miliardi, per la realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 47 del testo [...]
Art. 47.      Al fine di assicurare la necessaria integrazione fra investimenti industriali e assetto del territorio, nonché di assicurare il finanziamento dei programmi e progetti [...]
Art. 48.      L'art. 137 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente
Art. 49.      Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1980-84 viene autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 miliardi di lire per la realizzazione di [...]
Art. 50.      Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'IRI per il periodo 1980-84 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da erogare in ragione, rispettivamente, [...]
Art. 51.      Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'ENI per il periodo 1980-84 è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 100 miliardi, quale apporto al fondo di [...]
Art. 52.      E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni dal 1980 al 1982 da erogarsi, nella misura di lire 16 miliardi ai monopoli di Stato e di lire 34 miliardi al fondo [...]
Art. 53.      Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli [...]
Art. 54.      Per l'attuazione del programma di cui all'art. 53, primo comma, del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità
Art. 55.      Le provvidenze di cui al precedente art. 54 sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa [...]
Art. 56.      Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del precedente art. 53 è esente dall'imposta [...]
Art. 57.      L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente art. 54 sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di [...]
Art. 58.      Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento [...]
Art. 59.      E' istituito, presso il Ministero delle partecipazione statali il comitato per l'intervento nella SIR, composto da quattro membri designati dal Consiglio dei Ministri
Art. 60.      Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'art. 58, il comitato di cui all'articolo precedente è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le [...]
Art. 61.      Entro il 31 maggio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede
Art. 62.      Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) dell'articolo precedente e l'acquisto [...]
Art. 63.      Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario SIR, persegue, in esecuzione delle [...]
Art. 64.      Le somme assegnate alla Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI in esecuzione del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, ed i rapporti giuridici da questa [...]
Art. 65.      E' istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito [...]
Art. 66.      Le società del gruppo SIR - Società italiana resine, per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti [...]
Art. 67.      In relazione al disposto del precedente art. 64, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi - comprensiva dell'autorizzazione di spesa di lire 81 miliardi di cui al [...]
Art. 68.      L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la [...]
Art. 69.      E' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 400 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale
Art. 70.      Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con [...]
Art. 71.      In attesa della definizione di una nuova disciplina organica per la ricerca applicata e tecnologica, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nel [...]
Art. 72.      L'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della [...]
Art. 73.      Per gli anni dal 1980 al 1989 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da destinare, in coerenza con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli [...]
Art. 74.      E' autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo da destinare alle regioni e provincie autonome per la concessione della indennità [...]
Art. 75.      E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versati al [...]
Art. 76.      Le provvidenze di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, numero 364, sono estese alle aziende che abbiano subito perdite non inferiori al 30 per cento della [...]
Art. 77.      Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene [...]
Art. 78.      L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche
Art. 79.      Lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. [...]
Art. 80.      Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, [...]
Art. 81.      La Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro e per il termine ivi indicato, a possedere quote del capitale dell'IMI in misura [...]
Art. 82.      Il limite per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, [...]
Art. 83.      Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto, l'INPS provvederà a dare disposizioni agli istituti di credito che riscuotono contributi per suo conto per [...]
Art. 84.      Dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti e le gestioni mutualistiche debbono provvedere al versamento in conti correnti presso il Tesoro dello Stato delle [...]
Art. 85.      Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto ordinario e speciale [...]
Art. 86.      I conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma
Art. 87.      Al primo comma dell'art. 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, numero 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 , le parole: "popolazione [...]
Art. 88.      All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli dal n. 38 al n. 87 del presente decreto , valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.624 [...]
Art. 89.      Il titolo I del presente decreto sostituisce il decreto-legge 3 luglio 1980 n. 288, ed hanno effetto dal 3 luglio 1980 le disposizioni di cui all'art. 1, primo, secondo [...]
Art. 90.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27615 - D.L. 30 agosto 1980, n. 503 [1].

Disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

(G.U. 1 settembre 1980, n. 239)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

 

Capo I

MODIFICHE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

     Art. 1.

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno per cento e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per cento previste per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte al due per cento.

     Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, e delle edizioni musicali a stampa indicati al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

     Al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "materiali audiovisivi" sono aggiunte le parole "e strumenti musicali".

     Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche, e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), gas per uso terapeutico; reni artificiali; altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.

     Il n. 25) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

     "38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

     39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);".

     Nella stessa tabella A, parte II, il n. 40) è sostituito dal seguente:

     "40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);".

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

     Per le cessioni e le importazioni di materie prime e semilavorate occorrenti per le costruzioni edilizie effettuate anche in economia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

     Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

 

          Art. 3.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

     Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

     Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda, destinati alla alimentazione umana l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

 

          Art. 4.

     Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal 12 per cento al 18 per cento.

 

          Art. 5.

     I numeri 25) e 26) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

     Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A.III.b-3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

     Il secondo comma, lettera a), dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23 e 24), dell'allegata tabella B e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera b), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione;".

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni dei beni di cui al n. 6) della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 15 per cento.

 

          Art. 6.

     Il quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuito di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del 2 per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'8 per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del 15 per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del 18 per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del 35 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del 2 per cento, per 108 quando l'imposta è dell'8 per cento, per 115 quando l'imposta è del 15 per cento, per 118 quando l'imposta è del 18 per cento, per 135 quando l'imposta è del 35 per cento, moltiplicando il quoziente per 100 ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima".

     L'ultimo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 7.

     Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento di divisione di cui al precedente art. 6.

 

          Art. 8.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1), parte III - Servizi della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella misura fissata nel precedente art. 2, si applica anche ai contratti di noleggio di films posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

     Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione dell'aliquota del 6 per cento, concernenti le fasi della produzione e della distribuzione di films, nonché la fase della produzione e quelle ad essa successive relativamente agli spettacoli, diversi da quelli cinematografici, indicati al n. 1), parte III - Servizi della tabella di cui al precedente comma.

 

          Art. 9.

     Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al n. 6), dopo la parola: "aziendali", sono aggiunte le seguenti: "e rese dalle mense interaziendali".

     Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese dalle mense interaziendali fino alla data di entrata in vigore del presente decreto con l'applicazione dell'aliquota del 6 per cento.

 

          Art. 10.

     Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

     Fino al 31 dicembre 1980 rimane fermo il disposto dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

     Gli adempimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativamente alle operazioni di cui ai commi precedenti effettuate nel mese di dicembre 1980, devono essere eseguiti entro lo stesso mese.

 

          Art. 11.

     Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.

 

          Art. 12.

     Il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "I soggetti di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio entro il 31 gennaio; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso".

 

          Art. 13.

     Gli atti di assegnazione delle case di abitazione fatte ai soci, ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, dalle cooperative edilizie e loro consorzi che non usufruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da parte di cooperative a contributo erariale, eccettuati i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni concernenti i limiti di tempo entro cui vengono stipulati gli atti di assegnazione e di valore, nonché di capitale, delle case assegnate.

     Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli atti di assegnazione in godimento di case di abitazione fatte ai soci dalle cooperative e loro consorzi a proprietà indivisa ai sensi del citato regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

 

          Art. 14.

     All'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata".

 

Capo II

MODIFICA DELLE ALIQUOTE DI TALUNE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

 

          Art. 15.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 34.638 a L. 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera e), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato "Jet Fuel IP/4" destinato all'amministrazione della Difesa, è aumentata da lire 3 mila 463,80 a lire 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 35.126 a L. 36.402 per quintale.

 

          Art. 16.

     L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 107,13 a L. 112,43 al metro cubo.

 

          Art. 17.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da L. 120.000 a L. 300.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

     Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

     I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei precedenti articoli 15 e 16 sono riservati allo Stato.

     Le stesse disposizioni si applicano altresì alle giacenze indicate nel primo comma del successivo art. 18.

 

          Art. 18.

     La denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competenti per territorio, degli alcoli nazionali o d'importazione da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data del 3 luglio 1980 che non avevano ancora assolto il tributo o che avevano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso agli alcoli tal quali o contenuti nei liquori, acquaviti, estratti alcolici e profumerie alcoliche, finiti o semilavorati, con esclusione di quelli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati, deve essere presentata entro il termine del 10 settembre 1980.

     I soggetti obbligati alla denuncia degli alcoli tal quali e dei prodotti che alla data del 3 luglio 1980 avevano già assolto il tributo nella precedente misura devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta, senza interessi, sulle quantità dichiarate, in tre rate uguali scadenti il 31 ottobre 1980, il 31 dicembre 1980 e il 28 febbraio 1981.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denuncie e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione di imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

     Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

 

          Art. 19.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 18 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nello stesso art. 18.

 

          Art. 20.

     I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

     fino a litri 0,040 lire 10;

     fino a litri 0,100 lire 30;

     da litri 0,200 lire 35;

     da litri 0,250 lire 35;

     da litri 0,350 lire 45;

     da litri 0,375 lire 45;

     da litri 0,500 lire 60;

     da litri 0,700 lire 75;

     da litri 0,750 lire 75;

     da litri 1,000 lire 100;

     da litri 1,500 lire 150;

     da litri 2,000 lire 200;

     da litri 2,500 lire 250;

     da litri 3,000 lire 300.

 

          Art. 21.

     Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici può essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti.

 

          Art. 22.

     Su richiesta dei soggetti interessati, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio concede il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale dovuti sugli alcoli e dell'imposta di fabbricazione dovuta sulla birra, sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine, sugli oli di semi e sulla margarina, nazionali, immessi in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni senza il pagamento di interessi.

 

          Art. 23.

     La concessione del pagamento differito di cui all'articolo precedente è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fideiussione rilasciata da una azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

     La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e l'indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento.

 

          Art. 24.

     In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine concesso per il pagamento differito. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza dello stesso termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione o di diritto erariale e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti nazionali, estratti con il beneficio del pagamento differito e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

 

          Art. 25.

     Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può essere consentito che i magazzini fiduciari di fabbrica e sussidiari di fabbrica degli alcoli e dei distillati alcolici siano costituiti da serbatoi metallici installati in aree recintate coperte o scoperte.

 

          Art. 26.

     La parola "perdita" prevista dall'art. 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto.

     La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

 

          Art. 27.

     Per effetto della riduzione da L. 600.000 a L. 300.000 per ettanidro dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli spiriti, apportata dall'art. 17 del presente decreto all'art. 13 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, il rimborso delle maggiori somme versate sarà effettuato, per le giacenze indicate nell'art. 18 del presente decreto e per gli alcoli estratti dai magazzini fiduciari, con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 18 e, per gli alcoli importati, secondo le norme di contabilità doganale.

 

Capo III

MISURE AGEVOLATIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

 

          Art. 28.

     Sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine non si applica la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni.

     Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

 

          Art. 29.

     Gli imcporti di cui alla lettera a) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 sono ulteriormente elevati, rispettivamente da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.

     La misura massima degli interessi indicata alla lettera b) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è aumentata di 2,5 punti.

 

          Art. 30.

     Nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 o il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a 15 milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonché quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;".

     All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

     "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrispondenti agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione".

 

          Art. 31.

     Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del 6 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

 

          Art. 32.

     L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'art. 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, è elevato fino ad un massimo di lire milletrecentomilioni per ciascun esercizio finanziario.

     Alla copertura dell'onere di lire ottocento milioni per l'anno 1980 e per gli esercizi successivi si provvede con quota di pari importo delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 33.

     I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta versata, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

     La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'INPS dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 34.

     A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono essere effettuati nel mese di ottobre di ciascun anno e la relativa misura è elevata dal 75 all'85 per cento.

     I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, devono effettuare il versamento nel decimo mese dell'esercizio o periodo stesso. Ai fini del primo versamento d'acconto dovuto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta fermo il termine dell'undicesimo mese se il decimo è scaduto o è in corso a tale data.

     Resta fermo il termine di due mesi indicato nel secondo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

 

          Art. 35.

     L'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, già modificato dall'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è sostituito dal seguente:

     "Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari agli otto decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposte precedente.

     Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre".

     Per l'anno 1980 la maggiorazione dell'importo del versamento d'acconto disposta con il presente articolo si applica limitatamente alla parte del versamento da effettuarsi entro il 30 novembre.

 

          Art. 36.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nei riguardi delle mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

 

Titolo II

MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

 

Capo I

INTERVENTI A SOSTEGNO DI SPECIALI PROGRAMMI INDUSTRIALI E PER IL RIEQUILIBRIO DEI COSTI DI IMPRESA

 

          Art. 37.

     Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali di settori dell'industria italiana che per le loro caratteristiche tecnologiche ed innovative costituiscono strumenti fondamentali di sviluppo, nonché di settori nei quali si presentano difficoltà tali da creare grave turbamento all'economia nazionale, è autorizzato a carico del bilancio dello Stato un ulteriore apporto di complessive lire 1.500 miliardi in favore del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale istituito con l'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e la cui attività ai fini degli interventi di cui al presente articolo è prorogata al 31 dicembre 1982. Il predetto stanziamento sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato degli anni 1980, 1981 e 1982. Lo stanziamento per l'anno 1980 resta determinato in lire 150 miliardi.

     Gli stanziamenti di cui al comma precedente sono destinati alla concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno di programmi di sviluppo, progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di nuovi prodotti e processi produttivi.

     Il CIPI indica annualmente i settori industriali, compresi tra quelli per cui sia stato deliberato il piano di settore ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i quali le imprese possono presentare domanda di contribuzione ai sensi del presente articolo.

     I contributi saranno pari al 70 per cento del costo complessivo dei programmi di cui al secondo comma del presente articolo, approvati dal CIPI, e non potranno comunque superare la durata di tre anni e l'importo globale risultante annualmente da:

     a) una percentuale dell'ammontare dei salari e degli stipendi lordi, corrisposti nell'anno anteriore a quello cui si riferisce il contributo, come risultanti dai versamenti dei contributi previdenziali all'INPS. La suddetta percentuale è stabilita nella misura del 15 per cento per le unità lavorative occupate nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nella misura del 10 per cento per le unità lavorative occupate nella rimanente parte del territorio nazionale;

     b) il 20 per cento degli investimenti fissi effettuati nell'anno anteriore a quello cui si riferisce il contributo, determinati dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle immobilizzazioni tecniche lorde, escluse le eventuali rivalutazioni di immobilizzazioni precedenti;

     c) il 20 per cento dell'ammontare degli aumenti di capitale a pagamento e degli eventuali sovrapprezzi, nonché degli aumenti delle riserve mediante accantonamento degli utili effettuati nel corso del triennio indicato nei primo comma del presente articolo.

     Gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo sono deliberati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

     Nel formulare dette proposte il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dovrà accertare che i programmi non si pongano in contrasto con le indicazioni dei relativi piani di settore e che le imprese richiedenti siano dotate di strutture organizzative adeguate alla realizzazione dei programmi stessi.

     Il CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione dei singoli programmi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede agli adempimenti concernenti l'erogazione dei relativi contributi.

     Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per l'erogazione dei contributi del Fondo saranno stabiliti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

     I contributi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli di cui all'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e alle successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalla determinazione del reddito imponibile di impresa.

     All'onere di lire 150 miliardi relativo all'anno 1980 di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 38.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi individuati con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica e le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico sono esonerate dal versamento delle intere aliquote dei contributi sociali seguenti:

     a) addizionale contributiva di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, relativo al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati;

     b) contributo di solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dall'art. 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura dello 0,58 per cento;

     c) contributo integrativo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, numero 307, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, e contributi di cui all'art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, previsti per i dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi nonché per i dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani;

     d) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e all'art. 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili-nido, nella misura dello 0,10 per cento.

     Con la stessa decorrenza e alle medesime imprese di cui al primo comma è, inoltre, riconosciuta una riduzione di due punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro per il personale maschile.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980, alle imprese indicate al primo comma operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vengono riconosciute le seguenti riduzioni contributive:

     a) esonero dal versamento dell'intera aliquota del contributo di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativo alla tutela delle lavoratrici madri, nella misura dello 0,53 per cento;

     b) riduzione di 2,01 punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro.

     Le riduzioni contributive di cui al presente articolo, al pari di quelle previste dal decreto-legge 29 febbraio 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché di quelle comunque in atto, si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali riduzioni contributive non si applicano altresì, per la durata di un biennio a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quelle imprese nei cui confronti siano state o saranno accertate evasioni contributive riferite a periodi successivi al 1° gennaio 1980.

     La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1980, valutata in complessive lire 1.800 miliardi, viene iscritta, in ragione di lire 1.200 miliardi e di lire 600 miliardi, nel bilancio dello Stato, rispettivamente, degli anni 1980 e 1981.

     Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e quarto comma dell'art. 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.

 

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI

 

          Art. 39.

     Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è incrementato della somma di lire 550 miliardi per gli anni dal 1980 al 1985 per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alla esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

     Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 20 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 40.

     E' conferita al Mediocredito centrale la somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegati nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese.

     I rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.

     Le somme di cui al precedente comma e i relativi rientri sono tenute dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità e ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali.

     Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601.

 

          Art. 41.

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 180 miliardi per gli anni dal 1980 al 1982, di cui 60 miliardi per l'esercizio 1980.

     Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 430 miliardi per gli anni dal 1980 al 1986, di cui 70 miliardi per l'esercizio 1980.

     Presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è istituito un fondo speciale, da amministrare con contabilità separata, di lire 50 miliardi per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

     La somma di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro negli anni dal 1981 al 1983. Lo stanziamento per l'anno 1981 resta determinato in lire 20 miliardi.

 

          Art. 42.

     La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'art. 37 della predetta legge, e successive modificazioni. La stessa facoltà è attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa i quali possono altresì concedere con le stesse modalità tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle regioni.

     La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle operazioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

     Il fido massimo di cui all'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concedibile ad uno stesso consorzio o società consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina moltiplicando il fido limite concedibile ad una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate.

 

          Art. 43.

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi quale apporto al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, da erogare in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 e lire 70 miliardi nell'anno 1981.

 

          Art. 44.

     Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare, per il triennio 1980-82, la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 15 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 45.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374, a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie imprese è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

 

Capo III

INTERVENTI PER I TERRITORI DEL MEZZOGIORNO

 

          Art. 46.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nei limiti di lire 500 miliardi, per la realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché per la realizzazione delle infrastrutture industriali di cui all'art. 49 del testo unico medesimo, in eccedenza all'apporto complessivo previsto dall'art. 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, già aumentato dall'art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché dall'art. 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

     Gli oneri derivanti da tali impegni gravano sullo stanziamento, per complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni.

     Nel caso di ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali di cui al precedente primo comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni nei limiti di lire 400 miliardi a carico, fino a lire 160 miliardi, del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale di cui all'art. 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e, fino a lire 240 miliardi, dello stanziamento, di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel momento in cui abbia accertato, sulla base delle domande presentate ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il completo assorbimento delle disponibilità cui al precedente comma destinate al credito agevolato, ne dà comunicazione al Ministro del tesoro il quale provvede immediatamente a impartire istruzioni agli istituti di credito interessati affinchè sospendano le istruttorie in corso e l'accettazione di nuove domande di credito agevolato.

 

          Art. 47.

     Al fine di assicurare la necessaria integrazione fra investimenti industriali e assetto del territorio, nonché di assicurare il finanziamento dei programmi e progetti disponibili per la realizzazione di infrastrutture nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è autorizzata:

     a) l'assegnazione all'ANAS della somma di lire 220 miliardi per il triennio 1980-82 per le nuove costruzioni stradali e per i completamenti funzionali e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, non compresi nei programmi di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed alla legge 24 aprile 1980, n. 146. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento all'ANAS. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 40 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro;

     b) l'assegnazione alle ferrovie dello Stato della somma di lire 200 miliardi per il triennio 1980-82 per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto e per il raddoppio del tratto Patti-Milazzo della linea Palermo-Messina, in aggiunta ai programmi di intervento nella rete ferroviaria dello Stato. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 40 miliardi;

     c) l'apporto di lire 226 miliardi in favore del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, in ragione di lire 25 miliardi nell'anno 1980 e di lire 201 miliardi nell'anno 1981;

     d) l'ulteriore apporto di lire 337 miliardi in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione delle opere incluse nel programma quinquennale 1976-80 e non ancora finanziate con i programmi annuali riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonché la Sicilia e la Sardegna. L'importo di lire 337 miliardi è ad incremento della somma di lire 6.800 miliardi entro la quale, ai sensi dell'art. 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1976-80, in eccedenza all'importo complessivo previsto dallo stesso art. 22 per il medesimo periodo. Per l'esecuzione di tali opere la Cassa provvede normalmente mediante concessione agli enti locali ed agli enti pubblici interessati;

     e) l'assegnazione nell'anno 1980 della somma di lire 30 miliardi al comune di Napoli per opere di manutenzione straordinaria per le reti urbane idriche e fognanti, nonché per la viabilità e l'illuminazione urbana nel territorio comunale, e per opere di sistemazione idrogeologica nella zona di Camaldoli.

     Gli interventi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono specificati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

          Art. 48.

     L'art. 137 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

     "Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a lire 5 miliardi nonché le perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi vengono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una delegazione speciale.

     I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonché le perizie di variante e suppletive di importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi".

 

          Art. 49.

     Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1980-84 viene autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 miliardi di lire per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa. Tale somma viene conferita al fondo di dotazione dell'EFIM. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 10 miliardi e viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 50.

     Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'IRI per il periodo 1980-84 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da erogare in ragione, rispettivamente, di lire 200 miliardi e di lire 300 miliardi, negli anni 1980 e 1981 da destinare all'accelerata realizzazione di nuove iniziative e progetti di ampliamento industriale, localizzati nel Mezzogiorno e, in particolare, in Campania ed in Calabria nei settori meccanico, agro-alimentare e siderurgico.

     Nel quadro degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo si provvederà con produzioni provenienti, in via prioritaria, dal Mezzogiorno e, per il restante territorio, dalle zone svantaggiate individuate ai sensi della direttiva 75/268 del Consiglio delle Comunità europee.

 

          Art. 51.

     Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'ENI per il periodo 1980-84 è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 100 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione del predetto Ente nazionale idrocarburi - ENI, da erogare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981, da destinare, per lire 60 miliardi, all'accelerata realizzazione del progetto di sfruttamento minerario del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna, e, per lire 40 miliardi, ad accelerare investimenti sostitutivi ad attività nei settori chimico e delle fibre in Basilicata.

     I programmi relativi alle iniziative di cui al comma precedente vengono comunicati al Parlamento indicando i termini di ultimazione.

 

          Art. 52.

     E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni dal 1980 al 1982 da erogarsi, nella misura di lire 16 miliardi ai monopoli di Stato e di lire 34 miliardi al fondo di dotazione dell'EFIM, per la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI e per la realizzazione di iniziative sostitutive anche a copertura dei livelli occupazionali ex SAIM secondo un piano che dovrà essere approvato dal CIPI. Per l'anno 1980 lo stanziamento complessivo resta determinato in lire 20 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 53.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo nonché dei tempi di realizzazione delle opere.

     Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 54.

     Per l'attuazione del programma di cui all'art. 53, primo comma, del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

     a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

     b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti di cui alla precedente lettera a), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

     c) concessione di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).

     A tal fine è autorizzata:

     a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata per le opere indicate nella lettera b) del precedente comma primo;

     b) la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui decennali, al tasso agevolato del 3 per cento, in relazione all'ulteriore 30 per cento della spesa, per le opere indicate nella lettera b) del precedente comma primo;

     c) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dello sviluppo delle zone interessate, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.

     I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo sono fissati con decreto del Ministro del tesoro.

     In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del precedente art. 53 il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b) del secondo comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nella predetta lettera a).

     L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

 

          Art. 55.

     Le provvidenze di cui al precedente art. 54 sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

 

          Art. 56.

     Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del precedente art. 53 è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

 

          Art. 57.

     L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente art. 54 sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.

 

Capo IV

RISANAMENTO GRUPPO SIR

 

          Art. 58.

     Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finanziaria S.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

     Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR finanziaria S.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente capo e, al più tardi, fino al 31 luglio 1981.

 

          Art. 59.

     E' istituito, presso il Ministero delle partecipazione statali il comitato per l'intervento nella SIR, composto da quattro membri designati dal Consiglio dei Ministri.

     Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipazioni statali.

     Il comitato si avvale, fino al 31 luglio 1981, della collaborazione di due esperti scelti tra persone con particolare competenza del settore della chimica industriale dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il comitato può altresì utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonché personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'art 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso, in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui all'art. 64 del presente decreto, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

     I membri del comitato, gli esperti ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto.

     Alle sedute del comitato assistono il magistrato della Corte dei conti e il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designati con le procedure di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, e, ove occorra, gli esperti di cui al quarto comma.

     Delle somme ad esso erogate, il comitato rende il conto, al termine della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto.

 

          Art. 60.

     Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'art. 58, il comitato di cui all'articolo precedente è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni "Consorzio bancario S.p.a. - CBS", previa copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

     La copertura delle perdite è a carico proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

     I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

 

          Art. 61.

     Entro il 31 maggio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:

     a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

     b) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende o impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;

     c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende od impianti;

     d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute nè risanabili.

     Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente nonché l'aggiornamento del programma complessivo.

     Entro il 31 ottobre 1980 il comitato provvede, d'intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 luglio 1981.

     Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro 30 giorni dalla rispettiva presentazione.

     La stima del valore degli impianti di cui alla lettera b) è realizzata da uno o più esperti nominati dal Consorzio bancario S.p.a. - CBS.

     Il programma viene trasmesso al Parlamento a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

          Art. 62.

     Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) dell'articolo precedente e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 luglio 1981.

     A seguito dell'approvazione del conto di previsione, il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'art. 64, terzo comma, del presente decreto.

 

          Art. 63.

     Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario SIR, persegue, in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tale fine promuove in particolare:

     1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese;

     2) la puntualità ed economicità dell'esecuzione del programma di risanamento formulato a norma del precedente art. 61;

     3) la sistemazione strutturale e finanziaria del gruppo;

     4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

     5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

     6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al presente capo.

 

          Art. 64.

     Le somme assegnate alla Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI in esecuzione del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, ed i rapporti giuridici da questa costituiti ai sensi dello stesso decreto sono trasferiti al comitato di cui all'art. 59.

     A favore dello stesso comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli dal 58 al 63, la somma di lire 350 miliardi, in essa comprese le somme di cui al comma precedente.

     Col decreto di cui all'art. 62, secondo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo complessivo di spesa di lire 500 miliardi, in essa comprese le somme di cui al secondo comma.

     Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato di cui all'art. 59 per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

 

          Art. 65.

     E' istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistiti da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente art. 60.

     In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.

     La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito.

     L'ammontare dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1981.

     In occasione dei rilievi, delle cessioni o liquidazioni di cui al precedente art. 61, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma.

     Le eventuali ulteriori occorrenze per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

     Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

     All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

     Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la commissione di vigilanza esplicano le proprie funzioni anche per la sezione autonoma di cui al presente articolo.

 

          Art. 66.

     Le società del gruppo SIR - Società italiana resine, per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

     Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero.

     Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

 

          Art. 67.

     In relazione al disposto del precedente art. 64, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi - comprensiva dell'autorizzazione di spesa di lire 81 miliardi di cui al decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3 - che sarà stanziata in ragione di lire 350 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

 

Capo V

INTERVENTI PARTICOLARI NEL SETTORE INDUSTRIALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

 

          Art. 68.

     L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la riconversione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 168 miliardi il primo e di lire 56 miliardi, ciascuno, gli altri.

     Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 56 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 168 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 168 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

     La somma complessiva di 336 miliardi prevista dal presente articolo sarà destinata dalla GEPI S.p.a. esclusivamente per nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     Delle somme così attribuite per l'anno 1980, la GEPI S.p.a. destinerà l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

     Nei casi espressamente definiti dal CIPI entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della gravità delle crisi aziendali, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e provincie, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonché a quello dei punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società per l'assunzione dei lavoratori delle aziende interessate da destinare, successivamente, a nuove iniziative industriali.

     Nel tempo necessario all'individuazione, definizione e messa in esercizio delle iniziative industriali suddette, il personale godrà dei benefici di cui all'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

          Art. 69.

     E' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 400 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

     L'IRI con l'apporto di cui al precedente comma provvederà all'aumento del capitale sociale della STET S.p.a. al fine di consentire alla società medesima di provvedere alla ricapitalizzazione della concessionaria telefonica SIP S.p.a. per fronteggiare la caduta degli investimenti nel settore della telefonia a salvaguardia dei livelli occupazionali del settore.

 

          Art. 70.

     Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sono trasferite al comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente ai finanziamenti deliberati dagli stessi comitati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire da un loro delegato.

 

          Art. 71.

     In attesa della definizione di una nuova disciplina organica per la ricerca applicata e tecnologica, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno 1980. La somma suddetta è portata ad integrazione del "Fondo speciale per la ricerca applicata", di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, in aggiunta ai conferimenti disposti con l'art. 29, primo comma, punto II, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione di lire 40 miliardi per gli interventi di cui alla lettera a) e di lire 61 miliardi per gli interventi di cui alla lettera b).

     Il termine del 1° aprile 1980 per l'emissione di buoni poliennali del Tesoro al portatore, fissato dal terzo comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1969, n. 471, recante finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata è prorogato al 1° aprile 1982.

 

Capo VI

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

 

          Art. 72.

     L'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 100 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il triennio 1980-82. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 35 miliardi.

 

          Art. 73.

     Per gli anni dal 1980 al 1989 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da destinare, in coerenza con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'acquisizione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori agricoli a titolo principale senza scopi di lucro operanti nel settore.

     La predetta somma di lire 250 miliardi viene portata ad incremento degli stanziamenti di cui all'art. 17 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 25 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 74.

     E' autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo da destinare alle regioni e provincie autonome per la concessione della indennità compensativa, di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni, ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

     Il fondo di cui al comma precedente sarà alimentato con la somma di lire 100 miliardi, da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

     Il Ministero del tesoro su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme deliberazione del CIPAA, provvederà al prelevamento da detto fondo delle somme da trasferire al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'assegnazione alle regioni e provincie autonome.

     L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'art. 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980. Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

     La gestione finanziaria dell'AIMA cui fa carico la spesa di cui al comma precedente è incrementata per l'anno 1980 di lire 11 miliardi, che vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 75.

     E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versati al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale denominato "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Fondo di solidarietà nazionale".

 

          Art. 76.

     Le provvidenze di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, numero 364, sono estese alle aziende che abbiano subito perdite non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile complessiva dell'azienda riferita a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa quella zootecnica.

     L'importo di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è elevato da L. 500.000 a L. 1.500.000.

 

          Art. 77.

     Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato di lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 65 miliardi per il 1981.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE AD AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI

 

          Art. 78.

     L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data del 9 luglio 1980.

     Le situazioni patrimoniali dei due enti sono formate dai rispettivi consigli di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese successivo le assemblee degli enti partecipanti approvano il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali.

     Qualora il rapporto di cambio non sia approvato dalle assemblee entro il termine previsto, la sua determinazione sarà effettuata da un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente dalla Banca d'Italia, dal CREDIOP e dall'ICIPU.

     Alla fusione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data dalla quale avrà effetto la fusione.

     Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

          Art. 79.

     Lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

     "Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonché verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

     Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per l'esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonché a imprese esercenti la locazione finanziaria di impianti industriali.

     I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

     Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

     Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

     Il Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile, ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero; esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati, anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari".

     L'art. 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

     "Il Consorzio, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività, può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

     Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di Borsa".

     Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore del presente decreto.

     I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

 

          Art. 80.

     Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capitale e le more per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

     Il decreto di approvazione del nuovo statuto del Consorzio stabilirà la data dalla quale avrà effetto la fusione di cui all'art. 78 del presente decreto.

     Con decorrenza da quest'ultima data sono abrogati il primo comma dell'art. 2, escluso il riferimento alla Cassa dei depositi e prestiti, l'art. 10 e l'art. 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonché l'art. 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

     E' inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente articolo e dei precedenti articoli 78 e 79.

 

          Art. 81.

     La Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro e per il termine ivi indicato, a possedere quote del capitale dell'IMI in misura superiore al 50 per cento.

 

          Art. 82.

     Il limite per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, viene determinato per l'anno 1980 in lire 500 miliardi.

 

Capo VIII

DEPOSITI DI FONDI LIQUIDI DI ENTI PUBBLICI

 

          Art. 83.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto, l'INPS provvederà a dare disposizioni agli istituti di credito che riscuotono contributi per suo conto per riversare nelle contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle direzioni provinciali dell'INPS tutte le disponibilità liquide dell'Ente medesimo sussistenti alla stessa data, escluso un importo che sarà stabilito dall'INPS per ciascun istituto.

     L'ammontare complessivo degli importi di cui al precedente comma non potrà superare l'importo massimo delle disponibilità che l'Ente può tenere presso le aziende di credito, determinate con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

     A decorrere dalla data di cui al primo comma, l'INPS provvederà a dare disposizioni agli istituti di credito in parola per riversare ogni cinque giorni tutte le disponibilità eccedenti l'importo di cui al primo comma nelle predette contabilità speciali.

 

          Art. 84.

     Dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti e le gestioni mutualistiche debbono provvedere al versamento in conti correnti presso il Tesoro dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario a qualsiasi titolo per conto proprio o di terzi.

     Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

 

          Art. 85.

     Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con la tesoreria centrale dello Stato.

     Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario.

     Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

     La regioni sono tenute a produrre ogni due mesi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie di cui al secondo comma.

 

          Art. 86.

     I conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma.

     I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

     Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo.

 

          Art. 87.

     Al primo comma dell'art. 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, numero 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 , le parole: "popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per metà", sono sostituite con le seguenti: "popolazione superiore a 10.000 abitanti affluiscono per il 70 per cento".

 

Capo IX

COPERTURA FINANZIARIA

 

          Art. 88.

     All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli dal n. 38 al n. 87 del presente decreto , valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.624 miliardi di lire, si provvede:

     a) quanto a lire 200 miliardi con corrispondente riduzione del capitolo 4678 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario, in relazione all'abrogazione dell'art. 31 della legge 24 aprile 1980, 146;

     b) quanto a lire 75 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriore autorizzazione di spesa per il Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura" di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 364;

     c) quanto a lire 3.289 miliardi con utilizzo, per corrispondente importo, dei nuovi o maggiori gettiti derivanti dalla manovra tributaria complessiva che trova attuazione nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, nel presente decreto e nelle disposizioni del Ministro delle finanze, emanate in data 2 luglio 1980 in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successorie, nonché in ordine alle caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti, disposizioni che comportano maggiori entrate che si valutano in complessive lire 1.000 miliardi, di cui lire 600 miliardi per le imposte di registro, lire 80 miliardi per le imposte successorie, lire 120 miliardi per l'imposta ipotecaria e lire 200 miliardi per l'imposta sul valore aggiunto.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo III

NORME FINALI

 

          Art. 89.

     Il titolo I del presente decreto sostituisce il decreto-legge 3 luglio 1980 n. 288, ed hanno effetto dal 3 luglio 1980 le disposizioni di cui all'art. 1, primo, secondo e terzo comma, ad eccezione di quelle relative alle cessioni ed alle importazioni delle edizioni musicali a stampa, quinto comma, ad eccezione di quella relativa alle cessioni ed alle importazioni di gas per uso terapeutico, di reni artificiali e delle loro parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati a tali beni, e sesto comma; all'art. 2, terzo comma; all'art. 3; all'art. 4; all'art. 5, primo, secondo e terzo comma; all'art. 6, primo periodo del primo comma e secondo comma; all'art. 8; all'art. 15; all'art. 16; all'art. 17; all'art. 20; all'art. 28; all'art. 30, primo comma e all'art. 34.

     Il titolo II del presente decreto sostituisce il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e le disposizioni di tale titolo, per la parte in cui riproducono quelle del precedente decreto, hanno effetto dalla data del 9 luglio 1980.

 

          Art. 90.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 28 ottobre 1980, n. 687, gli atti ed i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del presente decreto restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.