§ 27.4.7 - Legge 6 agosto 1966, n. 629.
Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:06/08/1966
Numero:629


Sommario
Art. 1.      Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti [...]
Art. 2.      Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del [...]
Art. 3.      L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle [...]
Art. 4.      Gli enti e le Amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro [...]
Art. 5.      I tassi di interesse e ogni altra modalità di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro per il tesoro [...]


§ 27.4.7 - Legge 6 agosto 1966, n. 629.

Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.

(G.U. 19 agosto 1966, n. 205)

 

 

     Art. 1.

     Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

 

          Art. 2.

     Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.

     I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.

 

          Art. 3.

     L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi.

 

          Art. 4.

     Gli enti e le Amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito - aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio - entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati dal Ministro per il tesoro.[Omissis]

 

          Art. 5.

     I tassi di interesse e ogni altra modalità di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro per il tesoro giusta quanto stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.