§ 98.1.27612 - D.L. 3 luglio 1980, n. 288 .
Disposizioni in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/07/1980
Numero:288


Sommario
Art. 1.      Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento
Art. 2.      Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento
Art. 3.      L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento
Art. 4.      Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata [...]
Art. 5.      I numeri 25) e 26) della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi
Art. 6.      Il quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1, parte III - Servizi della tabella A, allegata al decreto del Presidente [...]
Art. 8.      Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'art. 12 del decreto-legge 7 [...]
Art. 9.      Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si applicano fino alla scadenza del periodo [...]
Art. 10.      L'imposta generale sull'entrata è da intendersi compresa nella disposizione agevolativa di cui all'art. 8, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, anche [...]
Art. 11.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 12.      L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nella autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 107,13 a L. 112,43 al [...]
Art. 13.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, [...]
Art. 14.      Gli aumenti di aliquota stabiliti con il precedente art. 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da [...]
Art. 15.      Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente art. 14 le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze previste nello stesso art. 14 all'ufficio [...]
Art. 16.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...]
Art. 17.      I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura
Art. 18.      Le variazioni dei prezzi stabilite dall'articolo precedente si applicano anche ai contrassegni di Stato in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di [...]
Art. 19.      Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la [...]
Art. 20.      Sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 [...]
Art. 21.      Nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera d) è sostituita dalla seguente
Art. 22.      Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare [...]
Art. 23.      L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'art. 5 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, è elevato fino [...]
Art. 24.      I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a [...]
Art. 25.      A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, [...]
Art. 26.      Per gli utili percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il credito di imposta di cui all'art. 1 della [...]
Art. 27.      Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nei riguardi delle mensilità di assegno [...]
Art. 28.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27612 - D.L. 3 luglio 1980, n. 288 [1].

Disposizioni in materia tributaria.

(G.U. 3 luglio 1980, n. 181)

 

     Art. 1.

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

     Il n. 77 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, case rurali, ceduti dalle imprese costruttrici; beni forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi;".

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per cento previsto per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte al due per cento.

     Per le cessioni e le importazioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al n. 80 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

     Per le cessioni e le importazioni dei libri, esclusi quelli di antiquariato, di cui al n. 79 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

     Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota dei due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.

     Il n. 25) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

 

          Art. 3.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

     Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

     Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

 

          Art. 4.

     Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici per cento al diciotto per cento.

 

          Art. 5.

     I numeri 25) e 26) della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

     Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A.III.b-3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex. 92.12) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

     Il secondo comma, lettera a), dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23) e 24) della allegata tabella B e degli autoveicoli di cui al n. 16, lettera b), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 160 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio della attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione;".

 

          Art. 6.

     Il quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo della imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuito di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del 2 per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del 18 per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del 35 per cento".

     L'ultimo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 7.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1, parte III - Servizi della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella misura fissata nel precedente art. 2, si applica anche ai contratti di noleggio di films posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

     Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione dell'aliquota del sei per cento, concernenti le fasi della produzione e della distribuzione di films, nonché la fase della produzione e quelle ad essa successive relativamente agli spettacoli, diversi da quelli cinematografici, indicati al n. 1 parte III - Servizi della tabella di cui al precedente comma.

 

          Art. 8.

     Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'8, al 15 a al 35 per cento.

 

          Art. 9.

     Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si applicano fino alla scadenza del periodo stesso.

 

          Art. 10.

     L'imposta generale sull'entrata è da intendersi compresa nella disposizione agevolativa di cui all'art. 8, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, anche relativamente ai corrispettivi dei contratti di subappalto e di fornitura legittimamente stipulati. Non si fa luogo a rimborsi per somme già pagate.

 

          Art. 11.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 34.638 a L. 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

     L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato "Jet Fuel IP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 3.463,80 a L. 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 35.126 a L. 36.402 per quintale.

 

          Art. 12.

     L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nella autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 107,13 a L. 112,43 al metro cubo.

 

          Art. 13.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da L. 120.000 a L. 600.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

     Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

     I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dai precedenti articoli 11 e 12 sono riservati allo Stato.

 

          Art. 14.

     Gli aumenti di aliquota stabiliti con il precedente art. 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, anche se viaggianti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

     Gli aumenti di aliquota stabiliti dal precedente art. 13 si applicano anche agli alcoli nazionali o di importazione da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) non abbiano ancora assolto il tributo;

     b) abbiano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso agli alcoli tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati:

     liquori;

     acquaviti;

     estratti alcoolici;

     profumerie alcooliche.

     Sono esclusi dall'aumento gli alcoli indicati al precedente punto b) detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati.

 

          Art. 15.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente art. 14 le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze previste nello stesso art. 14 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia di giacenze dei prodotti petroliferi e degli alcoli e prodotti di cui al secondo comma, lettera b), del precedente art. 14, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta sulle quantità dichiarate.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denuncie e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione d'imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

     Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

 

          Art. 16.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 15.

 

          Art. 17.

     I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

     fino a litri 0,040 L. 10

     fino a litri 0,100 L. 30

     da litri 0,200 L. 35

     da litri 0,250 L. 35

     da litri 0,350 L. 45

     da litri 0,375 L. 45

     da litri 0,500 L. 60

     da litri 0,700 L. 75

     da litri 0,750 L. 75

     da litri 1,000 L. 100

     da litri 1,500 L. 150

     da litri 2,000 L. 200

     da litri 2,500 L. 250

     da litri 3,000 L. 300

 

          Art. 18.

     Le variazioni dei prezzi stabilite dall'articolo precedente si applicano anche ai contrassegni di Stato in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano ancora applicati ai relativi recipienti.

     All'uopo i possessori dovranno denunciare alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data.

     Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero di contrassegni ancora non applicati che devono essere esibiti ai predetti uffici o ai locali comandi della guardia di finanza.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di prezzo complessivamente dovuta o da rimborsare.

     Le somme eventualmente dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione alla competente sezione provinciale di tesoreria.

     L'eventuale rimborso sarà effettuato mediante consegna di un quantitativo di contrassegni di Stato, di importo corrispondente alla somma da restituire.

     Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse e l'indennità di mora stabiliti, rispettivamente, per i ritardati pagamenti d'imposta, dall'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

 

          Art. 19.

     Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'art. 18.

 

          Art. 20.

     Sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine non si applica la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

     Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

 

          Art. 21.

     Nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonché quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;".

 

          Art. 22.

     Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

 

          Art. 23.

     L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'art. 5 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, è elevato fino ad un massimo di lire milletrecentomilioni per ciascun esercizio finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 24.

     I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta dovuta, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

     La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'I.N.P.S. dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 25.

     A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono essere effettuati nel mese di ottobre di ciascun anno e la relativa misura è elevata dal 75 all'85 per cento.

     I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, devono effettuare il versamento nel decimo mese dell'esercizio o periodo stesso. Ai fini del primo versamento d'acconto dovuto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta fermo il termine dell'undicesimo mese se il decimo è scaduto o è in corso a tale data.

     Resta fermo il termine di due mesi indicato nel secondo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

 

          Art. 26.

     Per gli utili percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il credito di imposta di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotto ad un quarto degli utili stessi.

 

          Art. 27.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nei riguardi delle mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

 

          Art. 28.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 28 ottobre 1980, n. 687, gli atti ed i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.