§ 77.1.32 - Legge 14 aprile 1956, n. 307.
Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:14/04/1956
Numero:307


Sommario
Art. 1.      Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le [...]
Art. 2.      Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, si [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 77.1.32 - Legge 14 aprile 1956, n. 307.

Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani

(G.U. 3 maggio 1956, n. 307)

 

 

     Art. 1.

     Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonchè per gli assegni familiari e per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, saranno determinate o modificate di anno in anno con le forme e modalità previste nelle deleghe, contenute negli stessi provvedimenti legislativi.

     Nella delega di cui al precedente comma è compresa anche la determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e delle tariffe dei premi o contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni.

     Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non siano emanati, per la determinazione o modificazione della misura dei singoli contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

     Tale disposizione ha effetto anche per i provvedimenti già emanati in applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.

     A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li avessero ancora corrisposti viene accordato il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento degli arretrati.

 

          Art. 2.

     Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, si provvede oltre che con i mezzi e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con un contributo integrativo di quello base, previsto dall'art 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo stesso, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.

     Tale contributo è accertato e riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalità previste per i contributi integrativi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, esso è determinato annualmente, salvo quanto disposto dal precedente art. 1, comma terzo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze di gestione dell'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.