§ 77.1.22 - Legge 22 novembre 1949, n. 861.
Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:22/11/1949
Numero:861


Sommario
Art. 1.      Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore dell'industria [...]
Art. 2.      Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 77.1.22 - Legge 22 novembre 1949, n. 861.

Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari.

(G.U. 6 dicembre 1949, n. 280)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.

     Con la stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni familiari del settore dell'industria, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137, è elevata al 17,05 per cento.

 

          Art. 2.

     Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, nonchè gli assegni familiari e le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, saranno determinate o modificate con le stesse forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.