§ 98.1.29413 - D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1137.
Modificazione dei contributi per gli assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/07/1948
Numero:1137


Sommario
Art. 1.      Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data 31 luglio 1948, i contributi per gli assegni familiari, di cui ai decreti legislativi del Capo [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 98.1.29413 - D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1137.

Modificazione dei contributi per gli assegni familiari.

(G.U. 7 settembre 1948, n. 208)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

     Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

     Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215, per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale è dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari;

     Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, contenente disposizioni concernenti gli assegni familiari;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per la corresponsione della indennità di caro-pane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, per l'aumento della indennità di caro-pane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1087, per la maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione;

     Visto il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1104, per la maggiorazione del 40% degli assegni familiari per i figli e del 25% per la moglie e i genitori nel settore dell'industria;

     Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, per la maggiorazione del 50% degli assegni familiari per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti;

     Visto il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, per gli assegni familiari ai dipendenti da aziende artigiane;

     Visto il decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308, per l'aumento degli assegni familiari in agricoltura;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, n. 225, per l'adeguamento degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati;

     Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente una disciplina provvisoria del carico contributivo per determinate forme di previdenza e di assistenza sociale;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data 31 luglio 1948, i contributi per gli assegni familiari, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, e 17 dicembre 1947, n. 1586, sono modificati nella seguente misura:

     15% per il settore dell'industria (tabella A-1);

     11% per il settore dell'agricoltura limitatamente agli impiegati (tabella B);

     10% per il settore del commercio (tabella C);

     7,90% per il settore del credito (tabella D);

     12,90% per il settore dell'assicurazione (tabella E);

     8,50% per il settore dei servizi tributari appaltati (tabella F);

     10% per il settore delle professioni e arti (tabella G);

     9,40% per il settore delle aziende artigiane (tabella H).

     Le aliquote predette sono comprensive dei contributi di caro-pane di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e 16 luglio 1947, n. 770.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".