§ 77.5.25 – D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563.
Corresponsione dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:06/05/1947
Numero:563


Sommario
Art. 1.      Agli operai ed impiegati che prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai [...]
Art. 2.      Con decorrenza dal 16 aprile 1947 l'importo degli assegni familiari di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre [...]
Art. 3.      A titolo di indennità caropane sono maggiorate, con decorrenza dal 16 aprile 1947, nella misura di L. 104 mensili ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, [...]
Art. 4.      Le singole quote integrative per familiari a carico, relative alle prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo, sono maggiorate, a titolo di [...]
Art. 5.      L'indennità mensile di caropane è ragguagliabile a giornata o a quindicina secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2, rispettivamente, e a settimana moltiplicando l'indennità [...]
Art. 6.      In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, salvo quanto disposto nel successivo art. 7 per i lavoratori dell'agricoltura non aventi [...]
Art. 7.      Per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia l'addizionale ai normali contributi, dovuta dal datore di lavoro in relazione alle disposizioni di [...]
Art. 8.      Il versamento dei contributi addizionali di cui all'articolo precedente è effettuato in due soluzioni, la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre 1947
Art. 9.      Le somme riscosse a titolo di contributo e di multa di mora in applicazione degli articoli 7 e 8 del presente decreto, sono attribuite, con le modalità previste dal [...]
Art. 10.      L'indennità di caropane è corrisposta solo a coloro che sono muniti di carta annonaria individuale per il pane e la pasta
Art. 11.      Ai fini dell'accertamento dell'indice medio del costo della vita da valere per la determinazione delle variazioni periodiche della indennità di contingenza, comunque [...]
Art. 12.      Il datore di lavoro che non provvede alla corresponsione dei contributi e premi previsti dal presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. [...]


§ 77.5.25 – D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563. [1]

Corresponsione dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(G.U. 5 maggio 1947, n. 151).

 

     Art. 1.

     Agli operai ed impiegati che prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive modifiche e integrazioni, è dovuta una indennità di caropane di L. 104 mensili con decorrenza dal 16 aprile 1947.

     L'indennità di cui al precedente comma è stabilita nelle seguenti misure mensili per i lavoratori in possesso di carte annonarie supplementari per il pane:

     a) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti;

     b) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi;

     c) L. 312 per i minatori e boscaioli.

     L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro direttamente e a proprio carico.

 

          Art. 2.

     Con decorrenza dal 16 aprile 1947 l'importo degli assegni familiari di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, è aumentato, a titolo di indennità di caropane, di L. 24 per le tabelle A/1 e A/2, di L. 4 per la tabella B limitatamente agli impiegati e di lire 104 per le tabelle C, D, E, F, G.

     Parimenti sono aumentati allo stesso titolo di L. 104 mensili gli assegni familiari per i giornalisti e professionisti, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720, e successive modificazioni.

     In conseguenza, a decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data prevista dal primo comma del presente articolo, è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare a quelli stabiliti dalle tabelle suddette, nella misura del 3% per le tabelle A/1, A/2 e B, limitatamente, per quest'ultima, agli impiegati; del 2,40% per la tabella C del 3,30% per le tabelle D, E, F, e del 2,40% per la tabella G.

     Egualmente è dovuto, dai datori di lavoro, un contributo addizionale del 3% ai contributi normali per gli assegni familiari ai giornalisti professionisti.

     Per ciascuna delle persone a carico, ai sensi delle disposizioni sugli assegni familiari, degli avventizi o braccianti agricoli o giornalieri di campagna, dei salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili dell'agricoltura, l'indennità di caropane, nella misura di L. 4 per giornata, è corrisposta, con decorrenza dal 16 aprile 1947, direttamente e a proprio carico dal datore di lavoro.

 

          Art. 3.

     A titolo di indennità caropane sono maggiorate, con decorrenza dal 16 aprile 1947, nella misura di L. 104 mensili ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, a norma dell'art. 5 del presente decreto, le prestazioni previste:

     a) dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per i titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle per i superstiti, dell'assicurazione generale obbligatoria o di forma di previdenza sostitutive di essa, e dall'art. 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375, per i titolari di pensioni dell'assicurazione facoltativa;

     b) dagli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per i disoccupati involontari;

     c) dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per i lavoratori assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

     d) dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, per i titolari di rendite per infortunio con inabilità di grado non inferiore al 60% e per le rendite ai superstiti.

     Allo stesso titolo è maggiorata di L. 156 mensili la prestazione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167, per i ricoverati in base all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi dimessi dagli Istituti sanatoriali per guarigione o stabilizzazione clinica o per proseguimento della cura in ambulatorio e in godimento dello speciale sussidio post-sanatoriale.

     Per le pensioni ai superstiti di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, sono dovute tante quote della indennità caropane quante sono le persone aventi diritto alla pensione.

     Tuttavia, per le pensioni già liquidate alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita, in sostituzione delle quote predette, una aggiunta fissa globale di L. 260 mensili per ogni pensione liquidata, ancorchè la pensione stessa, agli effetti del pagamento, sia frazionata. In questo ultimo caso l'importo anzidetto è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto alle quote di pensione.

 

          Art. 4.

     Le singole quote integrative per familiari a carico, relative alle prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo, sono maggiorate, a titolo di indennità di caropane, dello stesso importo e con la stessa decorrenza previsti per la indennità caropane al titolare delle prestazioni medesime.

     Per le prestazioni di cui alle lettere a) e b) e c) precitate, già liquidate alla data di entrata in vigore del presente decreto, è tuttavia stabilita, in sostituzione delle maggiorazioni a titolo di indennità caropane previste dal precedente comma, una aggiunta fissa globale nelle seguenti misure:

     a) L. 52 mensili per i titolari di pensioni di vecchiaia, delle indennità e dei sussidi straordinari di disoccupazione e delle indennità temporanee per tubercolosi;

     b) L. 104 mensili per i titolari di pensioni di invalidità.

 

          Art. 5.

     L'indennità mensile di caropane è ragguagliabile a giornata o a quindicina secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2, rispettivamente, e a settimana moltiplicando l'indennità giornaliera per sei.

 

          Art. 6.

     In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, salvo quanto disposto nel successivo art. 7 per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia, è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare ai normali contributi, nelle seguenti aliquote delle retribuzioni soggette a contribuzione al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali:

     a) 1,30% per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

     b) 1,30% per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende auto-ferro-tramviarie;

     c) 0,20% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;

     d) 0,30% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

     e) 0,20% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

     f) 0,30% per le prestazioni di disoccupazione.

     Inoltre, sui premi dovuti dal 16 aprile 1947 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'addizionale di cui all'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, è elevata all'8%.

 

          Art. 7.

     Per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia l'addizionale ai normali contributi, dovuta dal datore di lavoro in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, lettera a) del presente decreto, è rapportata, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a L. 1,20 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata nei suoi confronti agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1947.

     I contributi di cui al comma precedente sono corrisposti dai datori di lavoro con le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334, e con l'osservanza dei termini di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 8.

     Il versamento dei contributi addizionali di cui all'articolo precedente è effettuato in due soluzioni, la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre 1947.

     Nei confronti dei datori di lavoro che risultano inadempienti all'obbligo del versamento della prima rata entro il termine predetto, la riscossione è effettuata per l'intera somma dovuta con le modalità previste dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334.

     Nei confronti dei datori di lavoro che pur avendo regolarmente versata la prima rata si rendono inadempienti al versamento della seconda entro il termine previsto, la riscossione con le modalità di cui al comma precedente è effettuata limitatamente all'importo della seconda rata.

 

          Art. 9.

     Le somme riscosse a titolo di contributo e di multa di mora in applicazione degli articoli 7 e 8 del presente decreto, sono attribuite, con le modalità previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, per il 97% alla gestione cui si riferiscono, e per il 3% al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione del contributo.

 

          Art. 10.

     L'indennità di caropane è corrisposta solo a coloro che sono muniti di carta annonaria individuale per il pane e la pasta.

     Non è ammessa per la stessa persona, che una sola indennità di caropane, qualora il diritto sussista per titoli diversi.

     L'indennità di caropane non compete ai lavoratori che fruiscono di razione di pane a carico dei datori di lavoro, a quelli direttamente approvvigionati di grano in qualità di produttori e a quelli che hanno una retribuzione complessiva superiore a L. 25.000 mensili lorde fatta esclusione delle prestazioni, compensi e indennità previsti dall'art. 1 lettera b) del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692.

     Parimenti l'indennità di caropane non compete per i familiari che fruiscono di razione di pane a carico del datore di lavoro o sono direttamente approvvigionati di grano in qualità di produttori.

     Sono altresì esclusi dalla indennità di caropane i familiari dei lavoratori con retribuzione mensile lorda superiore a L. 25.000.

     Qualora il lavoratore presti la sua opera contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, l'onere della indennità di caropane viene ripartito tra questi in proporzione delle singole retribuzioni da essi corrisposte al lavoratore stesso.

 

          Art. 11.

     Ai fini dell'accertamento dell'indice medio del costo della vita da valere per la determinazione delle variazioni periodiche della indennità di contingenza, comunque denominata, non si tiene conto degli aumenti e delle diminuzioni che si verificano nei prezzi del pane e della pasta per i quantitativi di tali generi assegnati con le carte annonarie.

 

          Art. 12.

     Il datore di lavoro che non provvede alla corresponsione dei contributi e premi previsti dal presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 [2].

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dalla L. 5 gennaio 1953, n. 35.

[2] La sanzione amministrativa di cui al presente comma ha così sostituito la precedente sanzione penale per effetto dell'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tale sanzione è stato così elevato dall’art. 114 della 24 novembre 1981, n. 689.