§ 58.6.19 - D.Lgs.C.P.S. 9 ottobre 1946, n. 334 .
Corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:09/10/1946
Numero:334


Sommario
Art. 1.      Agli operai e impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, che [...]
Art. 2.      Agli effetti dell'articolo precedente, sono considerati capo famiglia i lavoratori che abbiano tale qualifica per il conseguimento degli assegni familiari ai sensi delle disposizioni vigenti in [...]
Art. 3.      Il premio della Repubblica è posto a carico dei datori di lavoro per i lavoratori dipendenti ed è pagato da essi direttamente o attraverso le speciali gestioni di compensazione presso la Cassa [...]
Art. 4.      Ciascun lavoratore non ha diritto a percepire che un solo premio.
Art. 5.      Ai lavoratori che fruiscono del vitto e a quelli la cui retribuzione consiste in generi alimentari o in altre prestazioni in natura per una quota non inferiore a un terzo, il premio della [...]
Art. 6.      Il premio della Repubblica non è computabile a nessun effetto come facente parte della retribuzione.
Art. 7.      Il premio della Repubblica assorbe le erogazioni corrisposte a tale titolo o a titolo d'acconto, anticipo, prestito effettuato dai datori di lavoro successivamente al 2 giugno 1946, in [...]
Art. 8.      Ai lavoratori dipendenti da aziende facenti parte del settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari e non contemplate dal successivo art. 19, il premio della Repubblica è [...]
Art. 9.      Ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati, ai lavoranti barbieri e parrucchieri ed agli addetti ai forni per conto di terzi, il premio della Repubblica è corrisposto direttamente [...]
Art. 10.      L'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà per la gestione speciale di compensazione per l'industria della Cassa unica degli assegni familiari una contabilità dei pagamenti effettuati e [...]
Art. 11.      Per i lavoratori appartenenti alle compagnie e ai gruppi portuali il premio della Repubblica è corrisposto direttamente dalla gestione speciale predetta alle compagnie e ai gruppi portuali [...]
Art. 12.      Ai lavoratori dell'agricoltura il premio della Repubblica è corrisposto:
Art. 13.      La corresponsione del premio ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo precedente è effettuata in unica soluzione:
Art. 14.      L'onere per la corresponsione del premio della Repubblica ai lavoratori agricoli di cui alla lettera b) dell'art. 12 è sostenuto in parte dai datori di lavoro dell'agricoltura, mediante la [...]
Art. 15.      Le sedi provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in base agli elementi in loro possesso ed in conformità alle disposizioni [...]
Art. 16.      Nei confronti dei datori di lavoro che non versano il contributo nel termine stabilito dal precedente articolo la riscossione delle somme dovute, gravate dalla multa di mora del 6%, sarà [...]
Art. 17.      Contro l'accertamento del contributo di cui all'art. 15 è dato ricorso al Prefetto nel termine di giorni 30 da quello di notifica della richiesta di pagamento.
Art. 18.      Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite con le modalità previste dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1954, per 27/28 all'apposita gestione speciale [...]
Art. 19.      Il premio della Repubblica è corrisposto direttamente e a proprio carico ai lavoratori dipendenti:
Art. 20.      Nei confronti dei marittimi ai fini rispettivamente della determinazione dell'ammontare del premio della Repubblica, nel caso di cui all'art. 5 e della esclusione di cui alla lettera a) [...]
Art. 21.      Il premio della Repubblica compete anche ai lavoratori che alla data del 26 luglio si trovavano disoccupati, purchè a tale data essi:
Art. 22.      Agli operai di cui al comma 1° dell'art. 1 che alla data del 26 luglio 1946 risultino richiamati alle armi ed ai quali il premio della Repubblica è stato corrisposto nella misura di L. 1500 [...]
Art. 23.      Alla corresponsione del premio della Repubblica alle persone di cui agli articoli 21 e 22 provvede in unica soluzione l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per tali pagamenti [...]
Art. 24.      Il premio della Repubblica è dovuto ai grandi invalidi del lavoro riconosciuti tali dal comma 2° dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sarà erogato nella misura di L. 3000, a [...]
Art. 25.      Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di [...]
Art. 26.      Le domande per ottenere il premio della Repubblica debbono essere presentate ai datori di lavoro, o, nei casi previsti dagli articoli 13, 21 e 24, agli uffici incaricati di accertare il diritto, [...]
Art. 27.      L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere direttamente il premio della Repubblica ai lavoratori dipendenti dalle aziende partecipanti alla speciale gestione di [...]
Art. 28.      Qualora il gettito dei contributi stabiliti dagli articoli 8 e 14 del presente decreto non sia sufficiente a reintegrare le somme erogate, la differenza sarà coperta mediante un ulteriore [...]
Art. 29.      Lo Stato anticiperà all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fondi necessari alla corresponsione del premio della Repubblica secondo le disposizioni del presente decreto.
Art. 30.      Si osservano per i contributi, per i pagamenti, per i rimborsi ai datori di lavoro previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le norme del regio decreto-legge 17 giugno 1937, [...]
Art. 31.      Coloro che secondo le disposizioni del presente decreto hanno titolo al premio della Repubblica come beneficiari delle speciali gestioni di compensazione o come disoccupati o richiamati possono, [...]
Art. 32.      La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro, ferme rimanendo, nei [...]
Art. 33.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 58.6.19 - D.Lgs.C.P.S. 9 ottobre 1946, n. 334 [1].

Corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(G.U. 27 novembre 1946, n. 270).

 

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     Agli operai e impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, che risultino in servizio alla data del 26 luglio 1946 o che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 13, spetta a titolo di premio della Repubblica per una volta tanto una gratifica di L. 3000 per gli uomini e le donne capo famiglia e di L. 1500 per quelli non aventi la qualifica predetta.

     Il premio non compete:

     a) ai lavoratori che hanno una retribuzione complessiva media mensile superiore a L. 25.000 lorde fatta esclusione delle prestazioni, compensi e indennità previsti alla lettera b) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692;

     b) ai lavoratori a domicilio che non abbiano un rapporto continuativo di lavoro;

     c) ai mezzadri, coloni parziari e soci minori nella soccida;

     d) ai lavoratori retribuiti esclusivamente mediante partecipazione al prodotto, salvo per i marittimi della pesca, quanto disposto dall'art. 5.

     Sono compresi, invece, tra i lavoratori indicati al 1° comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro opera alle dipendenze delle società e degli enti stessi, nonchè i lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

     Sono ritenuti in servizio anche i lavoratori temporaneamente assenti per malattia, infortunio, ferite, gravidanze e puerperio, regolari permessi, sospensioni non disciplinari ed aspettative con assegni di durata non superiore ai sei mesi, salve le disposizioni dell'art. 20 per quanto riguarda i marittimi.

 

          Art. 2.

     Agli effetti dell'articolo precedente, sono considerati capo famiglia i lavoratori che abbiano tale qualifica per il conseguimento degli assegni familiari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

 

          Art. 3.

     Il premio della Repubblica è posto a carico dei datori di lavoro per i lavoratori dipendenti ed è pagato da essi direttamente o attraverso le speciali gestioni di compensazione presso la Cassa unica degli assegni familiari, previste dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

     Il premio è corrisposto di norma in due rate uguali, la prima entro il 15 agosto 1946 e la seconda non oltre il 15 settembre successivo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve sempre le deroghe da esso previste.

     La corresponsione non deve costituire titolo per la richiesta di revisione dei prezzi e di rimborso a carico dello Stato e di enti pubblici.

 

          Art. 4.

     Ciascun lavoratore non ha diritto a percepire che un solo premio.

     Nel caso di prestazione contemporanea da parte del lavoratore della propria opera presso diversi datori di lavoro, ciascuno di questi corrisponderà una quota parte del premio in proporzione alle ore di lavoro normalmente prestato in ogni giornata presso le varie aziende o, in caso di impossibilità di applicazione di tale criterio, in rapporto alla misura delle retribuzioni corrisposte dalle aziende stesse.

 

          Art. 5.

     Ai lavoratori che fruiscono del vitto e a quelli la cui retribuzione consiste in generi alimentari o in altre prestazioni in natura per una quota non inferiore a un terzo, il premio della Repubblica spetta in misura ridotta ai due terzi.

     Per i marittimi della pesca arruolati alla parte, l'importo del premio deve essere calcolato fra le spese comuni.

 

          Art. 6.

     Il premio della Repubblica non è computabile a nessun effetto come facente parte della retribuzione.

     Esso è esente da qualsiasi imposta e non è soggetto a sequestro, pignoramento ed a trattenute o contributi di carattere previdenziale e sociale.

 

          Art. 7.

     Il premio della Repubblica assorbe le erogazioni corrisposte a tale titolo o a titolo d'acconto, anticipo, prestito effettuato dai datori di lavoro successivamente al 2 giugno 1946, in previsione di provvidenze analoghe di carattere generale, esclusi gli acconti sulle trattative per contratti nazionali di categorie e le sistemazioni particolari intervenute nelle aziende singole.

     L'assorbimento di cui al comma precedente non si estende ai casi in cui esso sia stato espressamente escluso.

 

Disposizioni particolari per l'industria

 

          Art. 8.

     Ai lavoratori dipendenti da aziende facenti parte del settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari e non contemplate dal successivo art. 19, il premio della Repubblica è corrisposto attraverso una speciale gestione di compensazione per l'industria della Cassa stessa.

     Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la corresponsione del premio è fatta per conto della gestione predetta dai datori di lavoro che saranno rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme versate a tale titolo.

     Per la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del premio della Repubblica, i datori di lavoro di cui al primo comma sono tenuti al pagamento a favore della gestione speciale di compensazione di un contributo dell'8% sulle retribuzioni lorde dovute ai lavoratori dipendenti, per i periodi di paga compresi fra quello avente inizio dopo il 31 luglio 1946 e quello in corso al 31 dicembre 1946 incluso.

     Per il computo ed il versamento del contributo valgono le disposizioni in vigore per le contribuzioni dovute alla Cassa unica per gli assegni familiari.

 

          Art. 9.

     Ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati, ai lavoranti barbieri e parrucchieri ed agli addetti ai forni per conto di terzi, il premio della Repubblica è corrisposto direttamente dalla gestione speciale di compensazione della Cassa unica per gli assegni familiari.

     Per ottenere il premio, gli interessati debbono presentare domanda vistata dai rispettivi datori di lavoro, alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione si svolge la prestazione di lavoro.

     Il pagamento del premio sarà effettuato in unica soluzione.

     A copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del premio della Repubblica i datori di lavoro suddetti sono tenuti a corrispondere alla gestione di compensazione il contributo stabilito dal precedente articolo.

 

          Art. 10.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà per la gestione speciale di compensazione per l'industria della Cassa unica degli assegni familiari una contabilità dei pagamenti effettuati e dei contributi riscossi, distinta da quella delle gestioni degli assegni.

 

          Art. 11.

     Per i lavoratori appartenenti alle compagnie e ai gruppi portuali il premio della Repubblica è corrisposto direttamente dalla gestione speciale predetta alle compagnie e ai gruppi portuali dietro loro richiesta, contenente gli elementi necessari per la liquidazione, certificati dalla competente autorità portuale.

     Per l'erogazione di cui al precedente comma l'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà separata contabilità.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile saranno stabilite la misura e la durata del contributo da applicare a carico degli speditori e dei ricevitori di merce per ogni tonnellata di merce maneggiata dalle maestranze portuali. L'importo del contributo sarà versato all'Istituto predetto in rimborso dell'onere sostenuto.

     Per i lavoratori appartenenti alle carovane e cooperative facchini il premio della Repubblica è parimenti corrisposto direttamente dalla gestione speciale di compensazione alle carovane e cooperative facchini, dietro loro richiesta contenente gli elementi necessari per la liquidazione, certificati dall'Ufficio provinciale del lavoro.

     Ai fini del pagamento dei contributi alla gestione speciale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, di concerto con i Ministri interessati, ad autorizzare la maggiorazione delle tariffe di facchinaggio nella misura e per la durata strettamente necessarie alla copertura delle somme corrisposte ai sensi del precedente comma.

 

Disposizioni particolari per l'agricoltura

 

          Art. 12.

     Ai lavoratori dell'agricoltura il premio della Repubblica è corrisposto:

     a) direttamente dal datore di lavoro, se trattasi di dipendenti in servizio al 26 luglio 1946 vincolati da un rapporto fisso di lavoro quali gli impiegati, i salariati fissi, gli obbligati, nonchè quelli appartenenti a categorie assimilabili quando vi sia la garanzia di una prestazione minima di 200 giornate di lavoro;

     b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale se trattasi di giornalieri di campagna, attraverso una gestione speciale di compensazione per l'agricoltura della Cassa unica degli assegni familiari con contabilità distinta da quella della gestione degli assegni stessi.

 

          Art. 13.

     La corresponsione del premio ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo precedente è effettuata in unica soluzione:

     a) per i giornalieri di campagna che risultino iscritti quali permanenti ed abituali negli elenchi nominativi dei lavoratori relativi all'anno agrario 1945-46 e, in mancanza, in quelli relativi all'anno agrario 1944-1945, sulla base degli elenchi medesimi e di quelli dei capi famiglia e tenendo conto delle eventuali variazioni sopravvenute nello stato di famiglia;

     b) per gli altri giornalieri di campagna sulla base di appositi elenchi che saranno formati a cura delle sedi provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

     In tali elenchi saranno iscritti, con l'indicazione dell'eventuale qualifica di capo famiglia coloro che, non essendo iscritti negli elenchi nominativi quali permanenti od abituali, comprovino, con apposito certificato della Commissione comunale di cui all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, o del sindaco, nei comuni ove essa non sia ancora costituita, di aver prestato nell'anno agrario in corso alla data del 26 luglio 1946, la propria attività lavorativa prevalentemente, quali giornalieri di campagna o compartecipanti non retribuiti esclusivamente mediante partecipazione al prodotto, alle dipendenze di aziende agricole.

 

          Art. 14.

     L'onere per la corresponsione del premio della Repubblica ai lavoratori agricoli di cui alla lettera b) dell'art. 12 è sostenuto in parte dai datori di lavoro dell'agricoltura, mediante la corresponsione di un apposito contributo nella misura prevista dal comma seguente, in parte dallo Stato mediante il concorso per il pagamento del premio della Repubblica ai lavoratori disoccupati, previsto dal successivo art. 23.

     Il contributo che ciascun datore di lavoro dell'agricoltura è tenuto a corrispondere, si determina applicando una quota di L. 12,50 per ogni giornata di lavoro, di salariati e braccianti accertata nei suoi confronti agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1946 e detraendo dalla somma risultante l'importo complessivo dei premi pagati direttamente dallo stesso datore di lavoro a norma dell'art. 12, lettera a) ai lavoratori a rapporto fisso addetti alle colture agrarie o al bestiame.

     All'uopo i datori di lavoro sono tenuti a presentare alle sedi provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, entro il 30 novembre 1946, l'elenco dei lavoratori a rapporto fisso ai quali hanno direttamente corrisposto il premio della Repubblica con le firme di quietanza dei lavoratori stessi vistato dalla Commissione comunale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

     Per i lavoratori capi famiglia dovrà essere allegato il certificato di stato di famiglia.

     Il contributo di cui al secondo comma non si applica sulle giornate di lavoro di salariati e braccianti accertate nei confronti delle aziende di coltivatori diretti e dei fondi condotti a mezzadria e colonia parziaria per lavori stagionali o di punta.

 

          Art. 15.

     Le sedi provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in base agli elementi in loro possesso ed in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente, stabiliscono l'ammontare della somma dovuta a titolo di contributo da ciascun agricoltore e lo notificano ai debitori con invito al pagamento.

     Il versamento della somma predetta deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 16.

     Nei confronti dei datori di lavoro che non versano il contributo nel termine stabilito dal precedente articolo la riscossione delle somme dovute, gravate dalla multa di mora del 6%, sarà effettuata a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte medesime, con l'obbligo del non riscosso per riscossione e con le modalità e norme previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai regi decreti 24 settembre 1940, nn. 1949 e 1954.

     Le somme iscritte a ruolo saranno riscosse in tre rate bimestrali uguali.

 

          Art. 17.

     Contro l'accertamento del contributo di cui all'art. 15 è dato ricorso al Prefetto nel termine di giorni 30 da quello di notifica della richiesta di pagamento.

     Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento delle somme richieste.

     Il Prefetto decide in via definitiva, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche.

 

          Art. 18.

     Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite con le modalità previste dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1954, per 27/28 all'apposita gestione speciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e per 1/28 al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione del contributo.

 

Disposizioni speciali per gli altri settori

 

          Art. 19.

     Il premio della Repubblica è corrisposto direttamente e a proprio carico ai lavoratori dipendenti:

     a) dagli enti pubblici e dalle aziende municipalizzate nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche ed integrazioni;

     b) dalle aziende armatoriali;

     c) dalle aziende facenti parte dei settori del commercio, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari;

     d) dalle aziende agricole limitatamente al personale occupato in attività agrarie o in lavorazioni connesse supplementari, od accessorie, per le quali non si applica la procedura stabilita per il versamento dei contributi unificati;

     e) da aziende o servizi appartenenti a categorie che potranno essere determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Per il personale dipendente dalle società esercenti servizi marittimi di preminente interesse nazionale e per quello dipendente dalle società sovvenzionate locali, il premio sarà concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile che ne stabilirà anche le modalità.

 

          Art. 20.

     Nei confronti dei marittimi ai fini rispettivamente della determinazione dell'ammontare del premio della Repubblica, nel caso di cui all'art. 5 e della esclusione di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, si computa al cento per cento l'importo corrisposto a titolo di panatica convenzionale e si comprendono nella retribuzione tutte le corresponsioni a carattere fisso e continuativo, inclusa anche la indennità per rischio mine.

     Ai marittimi che alla data del 26 luglio 1946 si trovavano in assistenza presso Casse marittime a seguito di infortunio o di malattia, il premio della Repubblica è corrisposto dalle Casse predette.

 

Disposizioni particolari per i disoccupati

 

          Art. 21.

     Il premio della Repubblica compete anche ai lavoratori che alla data del 26 luglio si trovavano disoccupati, purchè a tale data essi:

     a) fossero in godimento della indennità di disoccupazione di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ovvero:

     b) possedessero i requisiti stabiliti dall'art. 2 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373, per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, anche se si trovassero ricoverati in case di cura.

     Sono esclusi dal beneficio del premio della Repubblica i lavoratori disoccupati di cui alla lettera b):

     1) che non risultino iscritti all'Ufficio di collocamento alla data del 26 luglio 1946;

     2) che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

 

          Art. 22.

     Agli operai di cui al comma 1° dell'art. 1 che alla data del 26 luglio 1946 risultino richiamati alle armi ed ai quali il premio della Repubblica è stato corrisposto nella misura di L. 1500 dalla Amministrazione militare, compete, allo stesso titolo, una integrazione di L. 1500 qualora essi beneficino degli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, e successive modifiche.

 

          Art. 23.

     Alla corresponsione del premio della Repubblica alle persone di cui agli articoli 21 e 22 provvede in unica soluzione l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per tali pagamenti una contabilità distinta.

     L'onere derivante dalla concessione del premio della Repubblica ai disoccupati e agli operai richiamati è a carico dello Stato.

     Per i lavoratori disoccupati dell'agricoltura lo Stato assume a questo titolo quella parte dell'onere che risulterà in più dell'importo complessivo che verrà pagato dagli agricoltori ai sensi dell'art. 14, entro il limite massimo di L. 500 milioni.

 

Disposizioni per i grandi invalidi del lavoro

 

          Art. 24.

     Il premio della Repubblica è dovuto ai grandi invalidi del lavoro riconosciuti tali dal comma 2° dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sarà erogato nella misura di L. 3000, a quelli che si trovano nelle condizioni di famiglia previste dal citato decreto per la assegnazione delle quote integrative e in L. 1500 agli altri che non si trovano nelle suddette condizioni.

     Il premio stesso inoltre è dovuto nella misura di L. 3000 o di L. 1500 ad ogni nucleo familiare rispettivamente di tre o più superstiti, o di uno o due superstiti di infortunato sul lavoro, titolari di rendita ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, purchè i figli abbiano età inferiore agli anni 15 o siano inabili al lavoro e il coniuge o gli altri superstiti abbiano raggiunto il 65° anno di età o siano inabili al lavoro.

     Il premio dovuto ai sensi dei comma precedenti spetta per gli infortuni avvenuti entro il 26 luglio 1946 ed è corrisposto dall'Istituto nazionale infortuni a proprio carico.

 

Disposizioni penali

 

          Art. 25.

     Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versato, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

     Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il premio della Repubblica, è punito con la multa da L. 5000 a L. 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

     Chiunque percepisce il premio più di una volta o in misura superiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

     I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle gestioni speciali di compensazione della Cassa unica per gli assegni familiari.

     Il contravventore prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentar domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita.

     Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del comma primo del presente articolo.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 26.

     Le domande per ottenere il premio della Repubblica debbono essere presentate ai datori di lavoro, o, nei casi previsti dagli articoli 13, 21 e 24, agli uffici incaricati di accertare il diritto, entro il termine del 30 novembre 1946, sotto pena di decadenza.

     Le richieste delle aziende facenti parte del settore industriale per il rimborso delle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di premio della Repubblica debbono pervenire alle competenti sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 gennaio 1947 sotto pena di decadenza.

 

          Art. 27.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere direttamente il premio della Repubblica ai lavoratori dipendenti dalle aziende partecipanti alla speciale gestione di compensazione di cui all'art. 8 del presente decreto, che dopo il 26 luglio 1946 hanno sospeso completamente la propria attività o sono state dichiarate fallite.

 

          Art. 28.

     Qualora il gettito dei contributi stabiliti dagli articoli 8 e 14 del presente decreto non sia sufficiente a reintegrare le somme erogate, la differenza sarà coperta mediante un ulteriore temporaneo contributo a carico dei datori di lavoro, tenuto conto per la gestione speciale di compensazione dell'agricoltura, del contributo dello Stato previsto dal precedente art. 23, terzo comma. La misura dell'eventuale contributo supplementare sarà stabilita con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

     Qualora, invece, l'ammontare dei contributi riscossi ecceda il fabbisogno, la differenza sarà attribuita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale al competente settore della Cassa unica per gli assegni familiari e di tale sopravvenienza sarà tenuto conto nella determinazione della misura del contributo normale per gli assegni familiari.

 

          Art. 29.

     Lo Stato anticiperà all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fondi necessari alla corresponsione del premio della Repubblica secondo le disposizioni del presente decreto.

     L'anticipazione sarà fatta senza gravame di interessi.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei fondi predetti.

     La restituzione dei fondi stessi, per la parte eccedente la quota di spesa che è a carico dello Stato, sarà effettuata secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 30.

     Si osservano per i contributi, per i pagamenti, per i rimborsi ai datori di lavoro previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le norme del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, nonchè tutte le successive disposizioni in materia di assegni familiari, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

 

          Art. 31.

     Coloro che secondo le disposizioni del presente decreto hanno titolo al premio della Repubblica come beneficiari delle speciali gestioni di compensazione o come disoccupati o richiamati possono, in caso di diniego del pagamento di esso, ricorrere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'art. 11 della legge 6 agosto 1940, n. 1278.

     La decisione del Comitato è definitiva.

 

          Art. 32.

     La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro, ferme rimanendo, nei confronti delle gestioni speciali di compensazione previste dal presente decreto, le facoltà concesse con l'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti e della regolarità dei premi corrisposti.

 

          Art. 33.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.