§ 77.6.13 - D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 177.
Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:01/03/1945
Numero:177


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 è dovuto un assegno integrativo della pensione, ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base [...]
Art. 2.      L'assegno integrativo di cui all'articolo precedente è costituito per le pensioni di vecchiaia e invalidità:
Art. 3.      Ai fini della determinazione del beneficio previsto dalla lettera b) dell'articolo precedente, il trattamento minimo per la vecchiaia è fissato nella misura annua di L. 5400 per gli uomini e di [...]
Art. 4.      Per le pensioni di vecchiaia liquidate dopo il 31 dicembre 1944 il beneficio previsto dalla lettera b) dell'art. 2 del presente decreto è dovuto, nella misura risultante in rapporto al [...]
Art. 5.      L'assegno integrativo di cui all'art. 1, è costituito per le pensioni ai superstiti:
Art. 6.      Con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata la concessione di assegni integrativi [...]
Art. 7.      Con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere apportate modificazioni alla percentuale di [...]
Art. 8.      Al pagamento degli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, previsti dal presente decreto, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei [...]
Art. 9.      La misura del contributo stabilito dal primo comma dell'art. 8 è determinata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il [...]
Art. 10.      Lo Stato concorre per il solo anno 1945 alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto con un contributo di L. 500.000.000 che sarà versato anticipatamente [...]
Art. 11.      Per provvedere alla corresponsione degli assegni integrativi previsti dal presente decreto è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo d'integrazione per le [...]
Art. 12.      Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende al Fondo d'integrazione per le [...]
Art. 13.      Spetta al Comitato speciale:
Art. 14.      Contro le decisioni di cui al n. 4 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che decide in [...]
Art. 15.      Le mansioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di sindaci composto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che [...]
Art. 16.      L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi sia per la riscossione dei contributi che per la erogazione degli assegni integrativi di altri Istituti o Enti aventi scopi [...]
Art. 17.      L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.
Art. 18.      Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa; nonché una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, [...]
Art. 19.      Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con [...]
Art. 20.      Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di [...]
Art. 21.      Nelle contravvenzioni al presente decreto, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare la domanda di oblazione all'Istituto nazionale [...]
Art. 22.      La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.
Art. 23.      Nella prima applicazione del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto agli assegni integrativi previsti dal presente [...]
Art. 24.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 77.6.13 - D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 177. [1]

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

(G.U. 12 maggio 1945, n. 57).

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 è dovuto un assegno integrativo della pensione, ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base alla assicurazione obbligatoria di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e al regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e in base ad altre forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione predetta.

     Sono considerate come forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa quelle che saranno riconosciute come tali con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro e, per quanto riguarda la previdenza marinara, di concerto con quello per la marina. Con gli stessi decreti saranno stabilite le norme anche di ordine integrativo necessarie per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 2.

     L'assegno integrativo di cui all'articolo precedente è costituito per le pensioni di vecchiaia e invalidità:

     a) da una maggiorazione pari al 70% del loro ammontare;

     b) dalla differenza fra il trattamento minimo per la vecchiaia o la invalidità stabilito a norma dell'articolo seguente e l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera a), nel caso che l'importo predetto non raggiunga tale trattamento minimo.

 

          Art. 3.

     Ai fini della determinazione del beneficio previsto dalla lettera b) dell'articolo precedente, il trattamento minimo per la vecchiaia è fissato nella misura annua di L. 5400 per gli uomini e di L. 4320 per le donne, e quello per la invalidità nella misura annua di L. 4320 per i primi e di L. 3240 per le seconde.

     Tale trattamento è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle condizioni previste per la maggiorazione delle pensioni dagli ultimi due comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

 

          Art. 4.

     Per le pensioni di vecchiaia liquidate dopo il 31 dicembre 1944 il beneficio previsto dalla lettera b) dell'art. 2 del presente decreto è dovuto, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo per la vecchiaia fissato dall'articolo precedente, ai soli titolari di pensioni che abbiano compiuto il 65° anno per gli uomini ed il 60° anno per le donne e, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo fissato per la invalidità, ai titolari di pensioni di età inferiore ai limiti stessi, che siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

     Lo stesso beneficio compete soltanto per la quota di pensione sia di invalidità che di vecchiaia della assicurazione generale obbligatoria, anche se liquidata anteriormente alla data del 31 dicembre 1944, nel caso che il titolare della pensione fruisca di altre quote di pensione relative ai trattamenti di previdenza cui si applichi il presente decreto, e sarà calcolato avendo riguardo all'importo globale della pensione percepita.

 

          Art. 5.

     L'assegno integrativo di cui all'art. 1, è costituito per le pensioni ai superstiti:

     a) da una maggiorazione pari al 70% del loro ammontare;

     b) dalla eventuale differenza tra l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera a) e quello derivante dalla applicazione delle aliquote, previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di reversibilità, al trattamento minimo stabilito dal primo comma dell'art. 3, avendo riguardo, nel caso di superstiti degli assicurati, al trattamento minimo stabilito per la vecchiaia.

     Il beneficio di cui alla lettera b) non spetta alle vedove di età inferiore ai 50 anni che non abbiano figli aventi diritto ad aliquote di pensione. Esso compete alle vedove di qualunque età, qualora siano riconosciute invalide, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

 

          Art. 6.

     Con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata la concessione di assegni integrativi per le prestazioni della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, per gli assegni di natalità dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità e per le indennità temporanee dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti e le condizioni per il diritto agli assegni stessi e la loro misura.

 

          Art. 7.

     Con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere apportate modificazioni alla percentuale di aumento delle pensioni prevista dagli articoli 2 e 4, al trattamento minimo per l'invalidità e vecchiaia, previsto dall'art. 3 e agli assegni integrativi disciplinati dai decreti luogotenenziali previsti dall'articolo 6.

 

          Art. 8.

     Al pagamento degli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, previsti dal presente decreto, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     Sono tenuti al pagamento dei contributi:

     a) i lavoratori di qualunque età soggetti alle assicurazioni sociali e alle forme sostitutive di previdenza per le quali sono corrisposti gli assegni integrativi previsti dal presente decreto;

     b) i rispettivi datori di lavoro.

 

          Art. 9.

     La misura del contributo stabilito dal primo comma dell'art. 8 è determinata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, per ciascun anno e per ciascuna delle categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto. Trascorso l'anno cui si riferisce, la suddetta misura continua ad avere provvisoria applicazione fino a quando non sia diversamente disposto, salvo conguaglio tra le somme versate e quelle effettivamente dovute, in base alla nuova misura fissata per l'anno di competenza [2].

     Il contributo è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda del prestatore d'opera; per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

     Per quelle categorie di lavoratori per le quali, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono stabilite apposite tabelle di salari medi, il contributo è riferito ai salari medi valevoli agli effetti dei contributi disciplinati dallo stesso regio decreto-legge.

     Per la riscossione dei contributi si applicano da parte delle categorie di aziende soggette al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni, per la disciplina degli assegni familiari, le norme vigenti per la riscossione dei relativi contributi. Per le altre categorie di aziende, le norme per la riscossione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

     Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dei regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949, e n. 1954.

 

          Art. 10.

     Lo Stato concorre per il solo anno 1945 alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto con un contributo di L. 500.000.000 che sarà versato anticipatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a inscrivere con proprio decreto nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro il contributo predetto.

 

          Art. 11.

     Per provvedere alla corresponsione degli assegni integrativi previsti dal presente decreto è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

     Il Fondo ha personalità giuridica e gestione autonoma e unica per le diverse categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto. Esso è amministrato dall'Istituto predetto, che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive disposizioni.

     L'Istituto terrà per le varie categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili per ciascuna di esse.

 

          Art. 12.

     Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende al Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali un Comitato speciale.

     Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto o in sua vece o impedimento dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso, ed è composto dai seguenti membri:

     1) il direttore generale della previdenza e assicurazioni private ed il capo dell'ufficio competente della Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

     2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     3) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori;

     4) il direttore generale dell'Istituto.

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

 

          Art. 13.

     Spetta al Comitato speciale:

     1) fare proposte sulle questioni generali relative alla riscossione dei contributi e alla determinazione annuale della loro misura, al pagamento degli assegni integrativi, all'impiego dei fondi e delle riserve;

     2) dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sulla applicazione del presente decreto e dei decreti luogotenenziali previsti dall'art. 6, nonché sulle forme speciali di previdenza da considerare sostitutive, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

     3) esaminare i bilanci annuali;

     4) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi.

     Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti la gestione del Fondo e l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di ogni altra questione rientrante nella sua competenza.

 

          Art. 14.

     Contro le decisioni di cui al n. 4 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che decide in via definitiva.

     Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti all'Autorità giudiziaria da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione dei contributi e degli assegni.

 

          Art. 15.

     Le mansioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di sindaci composto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro e del Ministero del tesoro, nonché da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, nominati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

     Il presidente del Collegio sindacale interviene alle riunioni del Comitato speciale del Fondo.

 

          Art. 16.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi sia per la riscossione dei contributi che per la erogazione degli assegni integrativi di altri Istituti o Enti aventi scopi previdenziali e assistenziali.

 

          Art. 17.

     L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

 

          Art. 18.

     Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa; nonché una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale del Fondo.

     Le attività nette di ciascun esercizio sono destinate a un Fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

     I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

     In caso di disavanzo di gestione di un esercizio, che superi le eventuali disponibilità del Fondo di riserva, sarà provveduto al necessario adeguamento dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per gli esercizi successivi, fino a copertura del disavanzo stesso.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare al Fondo le somme necessarie, prelevandole dalle riserve della gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Sulle somme anticipate al Fondo sarà da esso corrisposto a favore della gestione predetta un interesse annuo in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

 

          Art. 19.

     Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo, della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonché le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

 

          Art. 20.

     Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 5000.

     Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

     Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da L.100 a L. 3000.

     Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dal presente decreto è punito con la multa da L. 100 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

     I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo.

 

          Art. 21.

     Nelle contravvenzioni al presente decreto, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare la domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato speciale del Fondo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

     Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma dell'art. 20 comma primo.

 

          Art. 22.

     La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

     Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti per effetto del presente decreto e per le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferite all'Istituto predetto e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma dell'art. 12 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'art. 17 del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

     Tali facoltà si estendono anche alla verifica della documentazione richiesta per le prestazioni la cui erogazione sia affidata al datore di lavoro.

     Il datore di lavoro è tenuto verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli predetti della legge e del regolamento succitati, e in caso di trasgressioni è punito con le pene stabilite dalla legge e dal regolamento medesimo per le infrazioni agli obblighi stessi.

 

          Art. 23.

     Nella prima applicazione del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto agli assegni integrativi previsti dal presente decreto degli acconti sugli assegni stessi nella misura che sarà stabilita dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

 

          Art. 24.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1378.