§ 77.5.27 – D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 770.
Aumento dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:16/07/1947
Numero:770


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° luglio 1947 l'indennità di caropane di cui all'art. 1 e all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio [...]
Art. 2.      Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni [...]
Art. 3.      Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno [...]
Art. 4.      E' abolito il limite di retribuzione previsto dall'art. 10, comma 3 e 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per il diritto [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 77.5.27 – D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 770. [1]

Aumento dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(G.U. 21 agosto 1947, n. 190).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° luglio 1947 l'indennità di caropane di cui all'art. 1 e all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, è aumentata in misura pari al 100%.

 

          Art. 2.

     Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui agli articoli 2, 3e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563.

 

          Art. 3.

     Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i contributi addizionali dovuti dai datori di lavoro per la maggiorazione degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 4.

     E' abolito il limite di retribuzione previsto dall'art. 10, comma 3 e 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per il diritto all'indennità di caropane.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dalla L. 5 gennaio 1953, n. 35.