§ 34.1.20 - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Codice dell'ordinamento militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:15/03/2010
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa
Art. 3.  Componenti di diritto
Art. 4.  Componenti eventuali
Art. 5.  Organi ausiliari
Art. 6.  Segretario del Consiglio
Art. 7.  Ufficio di segreteria
Art. 8.  Riunioni
Art. 9.  Regolamento di organizzazione e funzionamento
Art. 10.  Attribuzioni del Ministro della difesa
Art. 11.  Attribuzioni in materia di armamenti
Art. 12.  Relazioni al Parlamento
Art. 13.  Attribuzioni ulteriori
Art. 14.  Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 15.  Attribuzioni del Ministero della difesa
Art. 16.  Ordinamento
Art. 17.  (Assistenza spirituale).
Art. 18.  Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa
Art. 19.  Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia
Art. 20.  Enti vigilati
Art. 21.  Servizio di assistenza al volo
Art. 22.  Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonchè di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici
Art. 23.  Consiglio superiore delle Forze armate
Art. 24.  Organi consultivi
Art. 24 bis.  Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione
Art. 25.  Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa
Art. 26.  Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa
Art. 27.  Ordinamento dello Stato maggiore della difesa
Art. 28.  Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate
Art. 29.  Comando operativo di vertice interforze
Art. 30.  Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa
Art. 31.  Comandi regione militare interforze
Art. 32.  Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
Art. 33.  Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
Art. 34.  Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Art. 35.  Addetti delle Forze armate in servizio all'estero
Art. 36.  Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero
Art. 37.  Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero
Art. 38.  Gestione del danaro e del materiale
Art. 39.  Personale
Art. 40.  (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti)
Art. 41.  Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti
Art. 42.  Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti
Art. 43.  Competenze della Direzione nazionale degli armamenti
Art. 44.  Registro nazionale delle imprese
Art. 44 bis.  (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa)
Art. 44 ter.  (Organi di supporto del Segretario generale della difesa)
Art. 45.  Stabilimenti e arsenali militari
Art. 46.  Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari
Art. 47.  Classificazione degli enti
Art. 48.  Agenzia industrie difesa
Art. 49.  Enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata
Art. 50.  Personale degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata
Art. 51.  Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale
Art. 52.  Magistrati militari
Art. 53.  Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
Art. 54.  Tribunale militare
Art. 55.  Circoscrizioni territoriali
Art. 56.  Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza
Art. 57.  Corte militare di appello
Art. 58.  Uffici del pubblico ministero
Art. 59.  Ruolo organico dei magistrati militari
Art. 60.  Composizione del Consiglio della magistratura militare
Art. 61.  Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare
Art. 62.  Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare
Art. 63.  Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare
Art. 64.  Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina
Art. 65.  Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni
Art. 66.  Attribuzioni del presidente e del vice presidente
Art. 67.  Disposizioni in materia di procedimento disciplinare
Art. 68.  Stato giuridico del componente non togato
Art. 69.  Elezioni del Consiglio della magistratura militare
Art. 70.  Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio
Art. 71.  Ufficio di segreteria del Consiglio
Art. 72.  Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura
Art. 73.  Concorsi
Art. 74.  Concorso per esami
Art. 75.  Tirocinio e nomina
Art. 76.  Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune
Art. 77.  Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena
Art. 78.  Stabilimenti militari di pena
Art. 79.  Visite dei parlamentari
Art. 80.  Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari
Art. 81.  Separazione dei detenuti secondo il grado
Art. 82.  Reclusori militari
Art. 83.  Degradazione
Art. 84.  Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena
Art. 85.  Lavoro dei militari detenuti
Art. 86.  Cassa militare delle ammende
Art. 87.  Definizione
Art. 88.  Principi in materia di organizzazione
Art. 89.  Compiti delle Forze armate
Art. 90.  Funzioni di polizia militare
Art. 91.  Funzioni di polizia giudiziaria militare
Art. 92.  Compiti ulteriori delle Forze armate
Art. 92 bis.  (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani).
Art. 93.  Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate
Art. 94.  Direzioni di amministrazione delle Forze armate
Art. 95.  Bande musicali
Art. 96.  Bandiera della Repubblica italiana
Art. 97.  Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari
Art. 98.  Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile
Art. 99.  Concessione di ricompense alle Forze armate
Art. 100.  Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano
Art. 101.  (Organizzazione generale dell'Esercito italiano).
Art. 102.  Organizzazione operativa dell'Esercito italiano
Art. 103.  Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano
Art. 104.  Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano
Art. 105.  Organizzazione logistica dell'Esercito italiano
Art. 106.  Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano
Art. 107.  (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano).
Art. 108.  (Armi e Corpi dell'Esercito italiano).
Art. 109.  Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano
Art. 110.  Istituzione e funzioni della Marina militare
Art. 111.  Competenze particolari della Marina militare
Art. 112.  Organizzazione operativa della Marina militare
Art. 113.  Organizzazione logistica della Marina militare
Art. 114.  Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare
Art. 115.  Vigilanza in mare
Art. 116.  Organizzazione formativa della Marina militare
Art. 117.  Servizio idrografico della Marina militare
Art. 118.  Corpi della Marina militare
Art. 119.  Corpo di stato maggiore
Art. 120.  (Corpo del genio della Marina
Art. 121.  Corpo delle armi navali
Art. 122.  Corpo sanitario militare marittimo
Art. 123.  Corpo di commissariato militare marittimo
Art. 124.  Organizzazione territoriale periferica della Marina militare
Art. 125.  Aviazione antisommergibile della Marina militare
Art. 126.  Reparti elicotteri della Marina militare
Art. 127.  Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati
Art. 128.  Attività di pilotaggio
Art. 129.  Studi e approvvigionamento della Marina militare
Art. 130.  Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»
Art. 131.  Direzione di amministrazione della Marina militare
Art. 131 bis.  (Ente circoli della Marina militare).
Art. 132.  Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto
Art. 133.  Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
Art. 134.  Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 135.  Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
Art. 136.  Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Art. 137.  Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri
Art. 138.  Profili organizzativi e funzionali
Art. 139.  Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare
Art. 140.  Ispettorato per la sicurezza del volo
Art. 141.  Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare
Art. 142.  Comando della squadra aerea
Art. 143.  (Comando e controllo operativo delle Forze aeree).
Art. 144.  Articolazione territoriale dell'Aeronautica militare
Art. 145.  Comando logistico dell'Aeronautica militare
Art. 146.  Comando delle scuole dell'Aeronautica militare
Art. 147.  Ruoli e Corpi dell'Aeronautica militare
Art. 148.  Corpo del genio aeronautico
Art. 149.  Corpo di commissariato aeronautico
Art. 150.  Corpo sanitario aeronautico
Art. 151.  Unità e comandi di volo dell'Aeronautica militare
Art. 152.  Aviazione antisommergibile dell'Aeronautica militare
Art. 153.  (Reparti elicotteri delle altre Forze armate).
Art. 154.  Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare
Art. 155.  Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri
Art. 156.  Compiti militari dell'Arma dei carabinieri
Art. 157.  Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri
Art. 158.  Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero
Art. 159.  Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
Art. 160.  Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri
Art. 161.  Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri
Art. 161 bis.  (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale).
Art. 161 ter.  (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare).
Art. 162.  Dipendenze dell'Arma dei carabinieri
Art. 163.  Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
Art. 164.  Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico
Art. 165.  Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego
Art. 166.  Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo
Art. 167.  Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale
Art. 168.  Attribuzioni del Vice comandante generale
Art. 169.  Articolazione dell'Arma dei carabinieri
Art. 170.  Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Art. 171.  Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri
Art. 172.  Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri
Art. 173.  (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 174.  Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri
Art. 174 bis.  (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare)
Art. 175.  Reparti e unità dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche
Art. 176.  Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri
Art. 177.  Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri
Art. 178.  Qualifiche di polizia giudiziaria
Art. 179.  Qualifiche di pubblica sicurezza
Art. 179 bis.  (Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).
Art. 180.  Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma dei carabinieri
Art. 181.  Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare
Art. 182.  Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica
Art. 183.  Rapporti con il servizio sanitario nazionale
Art. 184.  Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate
Art. 185.  Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa
Art. 186.  Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori
Art. 187.  Disposizioni tecniche attuative
Art. 188.  Organi centrali
Art. 189.  Collegio medico-legale
Art. 190.  Sezioni del collegio medico-legale
Art. 191.  (Organi direttivi).
Art. 192.  Commissioni mediche interforze
Art. 193.  Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza
Art. 194.  Commissione medica interforze di seconda istanza
Art. 195.  Strutture sanitarie interforze
Art. 195 bis.  Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
Art. 195 ter.  Commissione sanitaria d'appello
Art. 196.  Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato
Art. 197.  Organizzazione dei servizi umanitari
Art. 198.  Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio
Art. 199.  Attribuzioni medico-legali
Art. 200.  Visite medico-legali
Art. 201.  Modalità delle visite medico-legali
Art. 202.  Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti
Art. 203.  Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
Art. 204.  Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
Art. 205.  Servizio trasfusionale delle Forze armate
Art. 206.  Servizio per le emergenze di salute pubblica
Art. 206 bis.  (Profilassi vaccinale del personale militare).
Art. 207.  Attività in materia di vaccinazioni
Art. 208.  (Categorie di personale).
Art. 209.  Ufficiali medici
Art. 210.  Attività libero professionale del personale medico
Art. 211.  (Formazione continua).
Art. 212.  Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
Art. 213.  Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari
Art. 214.  Individuazione degli istituti
Art. 215.  Ordinamento e funzionamento degli istituti militari
Art. 216.  Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza armata
Art. 217.  Collaborazione con le università
Art. 218.  Finalità delle scuole militari
Art. 219.  Corsi di studio delle scuole militari
Art. 220.  Ammissione alle scuole militari
Art. 221.  Finalità delle Accademie militari
Art. 222.  Corsi di studio delle Accademie militari
Art. 223.  Ammissioni alle Accademie militari
Art. 224.  Finalità degli istituti militari di istruzione superiore
Art. 225.  Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore
Art. 226.  Scuole per sottufficiali
Art. 227.  Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali
Art. 228.  Scuole carabinieri
Art. 229.  Scuola allievi operai delle Forze armate
Art. 230.  Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti
Art. 231.  Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa
Art. 232.  Patrimonio indisponibile della Difesa
Art. 233.  Individuazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini determinati
Art. 234.  Registri e inventari
Art. 235.  Disciplina del segreto su beni e attività militari. Rinvio
Art. 236.  Opere permanenti di protezione antiaerea
Art. 237.  Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale
Art. 238.  Porti e aeroporti militari
Art. 239.  Navi militari e navi da guerra
Art. 240.  Navi armate e navi in disponibilità
Art. 241.  Assegnazione delle unità navali
Art. 242.  Radiazione dal ruolo del naviglio militare
Art. 243.  Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle [...]
Art. 244.  Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale
Art. 245.  Incendio su nave da guerra
Art. 246.  Nozione
Art. 247.  Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate
Art. 248.  (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi).
Art. 248 bis.  (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi).
Art. 249.  Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa
Art. 250.  Campi e impianti di tiro a segno).
Art. 251.  Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione
Art. 252.  Individuazione delle zone monumentali di guerra
Art. 253.  Delimitazione delle zone monumentali di guerra
Art. 254.  Vigilanza e conservazione
Art. 255.  (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale).
Art. 256.  Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi
Art. 257.  Compiti dello Stato
Art. 258.  Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali
Art. 259.  Competenze del Ministero della difesa
Art. 260.  Competenze del Ministero degli affari esteri
Art. 261.  Competenze delle regioni
Art. 262.  Finanziamento statale degli interventi
Art. 263.  Reperti mobili e cimeli
Art. 264.  Sanzioni
Art. 265.  Nozione e qualificazione
Art. 266.  Organi e uffici
Art. 267.  Competenze
Art. 268.  Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero
Art. 269.  Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni
Art. 270.  Localizzazione delle aree ed espropriazione
Art. 271.  Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale
Art. 272.  Restituzione delle salme ai congiunti
Art. 273.  Soppressione di cimiteri di guerra
Art. 274.  Altre norme applicabili
Art. 275.  Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati
Art. 276.  Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla prima guerra mondiale
Art. 277.  Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra
Art. 278.  Disciplina applicabile
Art. 279.  Classificazione degli alloggi di servizio
Art. 280.  Alloggi ASGC
Art. 281.  Alloggi ASI
Art. 282.  Alloggi ASIR
Art. 283.  Alloggi AST
Art. 284.  Alloggi APP e SLI
Art. 285.  Alloggi ASC.
Art. 286.  Determinazione dei canoni
Art. 287.  Modalità di riscossione del canone e sua destinazione
Art. 288.  Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio
Art. 289.  Retta giornaliera
Art. 290.  Altre norme applicabili
Art. 291.  Estensione della disciplina
Art. 292.  Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere
Art. 293.  Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST
Art. 294.  Norme di attuazione
Art. 295.  Criteri di classificazione degli alloggi
Art. 296.  Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone
Art. 297.  Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale
Art. 298.  Modalità inerenti il requisito della residenza
Art. 299.  Conservazione dei diritti in ordine ad alloggi di edilizia sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede
Art. 300.  Diritti di proprietà industriale delle Forze armate
Art. 301.  Visite dei parlamentari nelle strutture militari
Art. 302.  Strutture militari straniere e plurinazionali
Art. 303.  Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite
Art. 304.  Stabilimenti di pena
Art. 305.  Accesso senza preavviso
Art. 306.  Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa
Art. 307.  Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa
Art. 308.  Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa
Art. 309.  Destinazione al piano casa di immobili demaniali non più utilizzati a fini militari
Art. 310.  Cessione di beni mobili a titolo oneroso
Art. 311.  Cessione di beni mobili a titolo gratuito
Art. 312.  Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali
Art. 313.  Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa
Art. 314.  Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari
Art. 315.  Ambito
Art. 316.  Espropriazione di invenzioni nell'interesse della difesa militare. Rinvio al codice della proprietà industriale
Art. 317.  Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell'espropriazione per pubblica utilità
Art. 318.  Requisizioni nell'interesse della Difesa
Art. 319.  Acquisti a seguito di confisca
Art. 320.  Ambito
Art. 321.  Contenuto delle limitazioni
Art. 322.  Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari
Art. 323.  Procedimento di imposizione delle limitazioni
Art. 324.  Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni
Art. 325.  Indennizzo per le limitazioni
Art. 326.  Contenuto del decreto impositivo
Art. 327.  Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo
Art. 328.  Deroghe alle limitazioni
Art. 329.  Contributo ai comuni
Art. 330.  Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni
Art. 331.  Revisione generale quinquennale delle limitazioni
Art. 332.  Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari
Art. 333.  Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole
Art. 334.  Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori
Art. 335.  Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa
Art. 336.  Sanzioni
Art. 337.  Regime fiscale
Art. 338.  Disciplina di esecuzione
Art. 339.  Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano
Art. 340.  Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano
Art. 341.  Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorità militare
Art. 342.  Condizioni e ambito dell'autorizzazione
Art. 343.  Ordini di demolizione
Art. 344.  Vigilanza
Art. 345.  Pubblicità
Art. 346.  Opere in prossimità della linea doganale
Art. 347.  Espropriazione
Art. 348.  Autorità militare competente
Art. 349.  Tutela amministrativa
Art. 350.  Sanzioni
Art. 351.  Rinvio ad altre fonti
Art. 352.  Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale
Art. 353.  Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa
Art. 354.  Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa
Art. 355.  Valorizzazione ambientale degli immobili militari
Art. 356.  Disciplina applicabile- Rinvio
Art. 357.  Attività addestrative e tutela ambientale
Art. 358.  Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale
Art. 359.  Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Art. 360.  Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Art. 361.  Inquinamento atmosferico
Art. 362.  Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Art. 363.  Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino
Art. 364.  Inquinamento acustico
Art. 365.  Inquinamento acustico derivante da aeroporti e aeromobili militari
Art. 366.  Inquinamento elettromagnetico
Art. 367.  Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici
Art. 368.  Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale
Art. 369.  Danno ambientale
Art. 370.  Ambito di applicazione
Art. 371.  Categorie generali dei beni requisibili
Art. 372.  Beni non requisibili per cause soggettive
Art. 373.  Beni non requisibili per cause oggettive
Art. 374.  Beni culturali e archivi
Art. 375.  Beni paesaggistici
Art. 376.  Persone esenti dalla requisizione di servizi
Art. 377.  Dispensa dalla requisizione
Art. 378.  Cose immobili
Art. 379.  Poteri dell'autorità che usa l'immobile
Art. 380.  Aziende e stabilimenti
Art. 381.  Miniere e cave
Art. 382.  Impianti elettrici
Art. 383.  Linee di comunicazione
Art. 384.  Legnami
Art. 385.  Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende
Art. 386.  Requisizione dei prodotti
Art. 387.  Cose mobili requisibili
Art. 388.  Cose consumabili
Art. 389.  Cose non consumabili
Art. 390.  Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento
Art. 391.  Invenzione depositata in Italia
Art. 392.  Servizi requisibili
Art. 393.  Servizi di enti, società o associazioni
Art. 394.  Obbligo di dare indicazioni
Art. 395.  Precettazione
Art. 396.  Cose deteriorabili
Art. 397.  Effetti dell'ordine di requisizione
Art. 398.  Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione
Art. 399.  Denuncia obbligatoria
Art. 400.  Obblighi del sindaco
Art. 401.  Autorità militari
Art. 402.  Autorità civili
Art. 403.  Commissioni di requisizione
Art. 404.  Collaborazione con altri organi
Art. 405.  Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione
Art. 406.  Destinatari dell'ordine di requisizione
Art. 407.  Contenuto dell'ordine di requisizione
Art. 408.  Forma e notificazione dell'ordine di requisizione
Art. 409.  Rilascio della ricevuta
Art. 410.  Trasporto delle cose requisite
Art. 411.  Processo verbale
Art. 412.  Esecuzione d'ufficio
Art. 413.  Disposizioni generali
Art. 414.  Commissioni di requisizione
Art. 415.  Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare
Art. 416.  Requisizione da parte dei comandanti di reparto
Art. 417.  Casi di eccezionale urgenza
Art. 418.  Modalità per l'esecuzione delle requisizioni
Art. 419.  Commissioni di controllo
Art. 420.  Indennità
Art. 421.  Indennità per aziende e stabilimenti
Art. 422.  Indennità per immobili
Art. 423.  Indennità per beni mobili requisiti in proprietà
Art. 424.  Indennità per i mobili requisiti in uso
Art. 425.  Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni
Art. 426.  Indennità per requisizione di invenzioni
Art. 427.  Indennità per requisizione di servizi
Art. 428.  Fondi per il pagamento delle indennità
Art. 429.  Modalità di pagamento
Art. 430.  Quietanza del pagamento
Art. 431.  Effetti della riscossione dell'indennità
Art. 432.  Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti
Art. 433.  Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento
Art. 434.  Processo verbale di restituzione
Art. 435.  Miglioria senza alterazione del bene
Art. 436.  Miglioria con alterazione del bene
Art. 437.  Nuove opere senza miglioria
Art. 438.  Indennità speciale per il deprezzamento
Art. 439.  Spese per il ripristino
Art. 440.  Riscossione dei crediti dell'amministrazione
Art. 441.  Tutela giurisdizionale
Art. 442.  Omessa custodia di cose requisite
Art. 443.  Omissione di denuncia o denuncia inesatta
Art. 444.  Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione
Art. 445.  Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti
Art. 446.  Alterazione di documenti o notizie
Art. 447.  Sottrazione o danneggiamento di cose requisite
Art. 448.  Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento
Art. 449.  Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni
Art. 450.  Rifiuto di prestazione di servizi
Art. 451.  Rifiuto di dare indicazioni
Art. 452.  Reati più gravi
Art. 453.  Competenza dei tribunali militari
Art. 454.  Omissione di comunicazioni agli aventi diritto
Art. 455.  Ambito e oggetto - Disciplina applicabile
Art. 456.  Capi non requisibili
Art. 457.  Ambito territoriale e competenza
Art. 458.  Effetti dell'ordine di requisizione
Art. 459.  Obblighi dei destinatari della requisizione
Art. 460.  Selezione dei capi da requisire
Art. 461.  Indennità di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in proprietà
Art. 462.  Precettazione
Art. 463.  Verbale
Art. 464.  Requisizione in uso
Art. 465.  Indennità di requisizione in uso
Art. 466.  Indennità in caso di trasformazione di requisizione in uso in requisizione in proprietà
Art. 467.  Requisizione senza precettazione
Art. 468.  Requisizione di prestazioni
Art. 469.  Elevazione dell'indennità di requisizione
Art. 470.  Disponibilità e sostituzione dei capi
Art. 471.  Sanzioni penali
Art. 472.  Competenza dei tribunali militari
Art. 473.  Presupposti e oggetto - Norme applicabili
Art. 474.  Navi e galleggianti esenti dalla requisizione
Art. 475.  Competenza
Art. 476.  Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie
Art. 477.  Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 478.  Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio
Art. 479.  Consegna dell'unità requisita
Art. 480.  Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione
Art. 481.  Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita
Art. 482.  Determinazione e corresponsione delle indennità
Art. 483.  Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprietà
Art. 484.  Riconsegna dell'unità requisita
Art. 485.  Verbali
Art. 486.  Contratto di arruolamento
Art. 487.  Sbarco dell'equipaggio mercantile
Art. 488.  Previdenza
Art. 489.  Equipaggio mercantile imbarcato su unità requisite iscritte nel naviglio dello Stato
Art. 490.  Capitano della nave
Art. 491.  Commissario statale
Art. 492.  Comandante militare
Art. 493.  Assunzione del comando da parte del comandante militare
Art. 494.  Doveri del personale imbarcato
Art. 495.  Capitano marittimo con funzioni di comandante militare
Art. 496.  Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile
Art. 497.  Rappresentante delle Forze armate
Art. 498.  Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato
Art. 499.  Indennità nel caso di requisizione in proprietà
Art. 500.  Indennità nel caso di requisizione in uso
Art. 501.  Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione
Art. 502.  Pagamento dell'indennità di requisizione
Art. 503.  Documenti giustificativi
Art. 504.  Lavori e forniture urgenti
Art. 505.  Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unità e sospensioni dell'indennità
Art. 506.  Salvataggi e rimorchi
Art. 507.  Autorità delegata per la consegna e la restituzione
Art. 508.  Controllo dell'inventario
Art. 509.  Verifica materiali di consumo
Art. 510.  Verbale di consegna
Art. 511.  Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione in uso
Art. 512.  Processo verbale di restituzione
Art. 513.  Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali
Art. 514.  Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni
Art. 515.  Responsabilità dell'amministrazione che provvede alla requisizione
Art. 516.  Indennità e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione
Art. 517.  Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza
Art. 518.  Sottrazione alla requisizione - Inosservanza dell'ordine di requisizione
Art. 519.  Alterazione di nave o galleggiante requisiti
Art. 520.  Documenti falsi o indicazioni non vere
Art. 521.  Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti
Art. 522.  Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano
Art. 523.  Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare
Art. 524.  Applicazione di sanzioni penali più gravi
Art. 525.  Competenza dei tribunali militari
Art. 526.  Sanzioni disciplinari
Art. 527.  Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio
Art. 528.  Informatizzazione del Ministero della difesa
Art. 529.  Controlli. Rinvio
Art. 530.  Inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza
Art. 531.  Riutilizzo di documenti
Art. 532.  Responsabilità del personale militare
Art. 533.  (Polizze assicurative).
Art. 534.  Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio
Art. 535.  Difesa Servizi spa
Art. 536.  Programmi
Art. 536 bis.  (Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma).
Art. 537.  Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri
Art. 537 bis.  (Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa).
Art. 537 ter.  (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale).
Art. 538.  Principi sulle procedure contrattuali
Art. 538 bis.  (Contratti relativi alle missioni internazionali).
Art. 539.  Semplificazione in ordine a determinati pareri
Art. 540.  Poteri di spesa
Art. 541.  Termini dei pagamenti e piani di consegna
Art. 542.  Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate
Art. 543.  Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma
Art. 544.  Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali
Art. 544 bis.  (Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare).
Art. 545.  Permute
Art. 546.  Servizio di vettovagliamento delle Forze armate
Art. 547.  Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attività connesse
Art. 548.  Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi
Art. 549.  Riassegnazione di entrate a bilancio
Art. 549 bis.  (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate).
Art. 550.  Somministrazione dei fondi
Art. 551.  Fondo scorta
Art. 552.  Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa
Art. 553.  Spese di natura riservata
Art. 554.  Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa
Art. 555.  Oneri per subentro del Ministero della difesa nei rapporti di lavoro del Circolo Ufficiali delle Forze armate
Art. 556.  Spese di funzionamento di organi consultivi
Art. 557.  Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza
Art. 558.  Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero
Art. 559.  Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa
Art. 560.  Ordinamento giudiziario militare
Art. 561.  Funzionamento del Consiglio della magistratura militare
Art. 562.  Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento
Art. 563.  Collegio medico legale
Art. 564.  Spese di funzionamento
Art. 565.  Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale
Art. 565 bis.  (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani).
Art. 566.  Norme di spesa per il patrimonio storico della prima guerra mondiale
Art. 567.  Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati
Art. 568.  Manutenzione degli alloggi di servizio, modalità di riscossione del canone e sua destinazione
Art. 569.  Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni
Art. 570.  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 571.  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare
Art. 572.  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della medaglia al merito aeronautico
Art. 573.  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane
Art. 574.  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri
Art. 575.  Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate
Art. 576.  Oneri per l'attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli
Art. 577.  Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Art. 578.  Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non [...]
Art. 579.  Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non [...]
Art. 580.  Oneri per le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri
Art. 581.  Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia
Art. 582.  Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate
Art. 583.  Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma
Art. 584.  Riduzione di oneri per le Forze armate
Art. 585.  Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto
Art. 586.  Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere
Art. 587.  Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale
Art. 588.  Trattamento economico del personale militare
Art. 589.  Omogeneizzazione per le Forze armate
Art. 589 bis.  (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza).
Art. 590.  Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo
Art. 591.  Indennità di impiego operativo
Art. 592.  Trattamento economico di missione e di trasferimento
Art. 593.  Trasferimento d'autorità del personale della Marina militare
Art. 594.  Indennità di lungo servizio all'estero
Art. 595.  Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche
Art. 596.  Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa
Art. 597.  Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio
Art. 598.  Pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia
Art. 599.  Indennizzo privilegiato aeronautico
Art. 600.  Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare
Art. 601.  Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
Art. 602.  Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace
Art. 603.  Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio
Art. 604.  Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione
Art. 605.  Rifinanziamento dei programmi di investimento
Art. 606.  Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico
Art. 607.  Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze
Art. 608.  Altre spese di investimento
Art. 609.  Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio
Art. 610.  Fondi di incentivazione del personale militare e civile
Art. 611.  Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
Art. 612.  Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio
Art. 613.  Fondo a disposizione
Art. 614.  Incremento del fondo per l'incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa
Art. 615.  Fondo per esigenze di difesa nazionale
Art. 616.  Fondo per l'efficienza dello strumento militare
Art. 617.  Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali
Art. 618.  Fondo per le missioni militari di pace
Art. 619.  Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio
Art. 620.  Fondo per esigenze prioritarie della difesa
Art. 620 bis.  (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)
Art. 621.  Acquisto dello stato di militare
Art. 622.  Perdita dello stato di militare
Art. 623.  Personale militare femminile
Art. 624.  Rapporti con la legge penale militare
Art. 625.  Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali
Art. 626.  Gerarchia e subordinazione
Art. 627.  (Categorie di militari e carriere).
Art. 628.  Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali
Art. 629.  Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali
Art. 630.  Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati
Art. 631.  Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa
Art. 632.  (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile).
Art. 633.  Reclutamento
Art. 634.  Programmazione dei reclutamenti
Art. 635.  Requisiti generali per il reclutamento
Art. 636.  Obiettori di coscienza
Art. 637.  Divieto di discriminazione
Art. 638.  Mancanza dei requisiti
Art. 639.  Reclutamento volontario femminile
Art. 640.  Accertamento dell'idoneità psicofisica
Art. 641.  Accertamento dell'idoneità attitudinale
Art. 642.  Revoca e sospensione dei concorsi
Art. 643.  Conferimento di posti disponibili agli idonei
Art. 644.  Commissioni di concorso
Art. 645.  Posti riservati a particolari categorie nei concorsi pubblici
Art. 645 bis.  (Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma dei carabinieri).
Art. 646.  Requisiti speciali
Art. 647.  Norme generali sui concorsi
Art. 648.  Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari
Art. 649.  Posti riservati nelle accademie
Art. 650.  Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie
Art. 651.  Alimentazione ordinaria dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 651 bis.  (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 652.  Alimentazione straordinaria dei ruoli normali
Art. 653.  Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali
Art. 654.  Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali
Art. 655.  Alimentazione dei ruoli speciali
Art. 655 bis.  (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti).
Art. 656.  (Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente).
Art. 657.  Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare
Art. 658.  Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali
Art. 659.  Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali
Art. 660.  Immissioni in ruolo
Art. 661.  Ripartizione in specialità degli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 662.  Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale
Art. 663.  Alimentazione del ruolo speciale
Art. 664.  Alimentazione del ruolo tecnico
Art. 664 bis.  (Alimentazione del ruolo forestale).
Art. 665.  Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi
Art. 666.  Immissioni in ruolo
Art. 667.  (Concorsi straordinari).
Art. 668.  Commissioni di concorso
Art. 669.  Elementi di valutazione
Art. 670.  Nomina nel servizio permanente
Art. 671.  Concorsi straordinari
Art. 672.  Requisiti speciali
Art. 673.  Norme generali sui concorsi
Art. 674.  Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento
Art. 675.  Reclutamento in servizio di prima nomina
Art. 676.  Reclutamento
Art. 677.  Reclutamento nelle altre Forze armate
Art. 678.  Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari
Art. 679.  Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori
Art. 680.  Limiti di età
Art. 681.  Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori
Art. 682.  Alimentazione dei ruoli dei marescialli
Art. 683.  Alimentazione del ruolo degli ispettori
Art. 684.  Ammissione al corso biennale
Art. 685.  (Ammissione al corso superiore di qualificazione).
Art. 686.  Prove concorsuali
Art. 687.  Commissione d'esame
Art. 688.  Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito
Art. 689.  Prova facoltativa
Art. 690.  Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti
Art. 691.  Alimentazione dei ruoli dei sergenti
Art. 692.  Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti
Art. 693.  Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri
Art. 694.  Commissione d'esame
Art. 695.  Nomina a vice brigadiere
Art. 696.  Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri
Art. 696 bis.  (Denominazione e durata delle ferme).
Art. 697.  Requisiti
Art. 698.  Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale
Art. 699.  Incentivi per il reclutamento volontario
Art. 700.  Requisiti
Art. 701.  (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale).
Art. 702.  Riservatari
Art. 703.  Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 704.  (Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente).
Art. 705.  (Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare).
Art. 706.  Alimentazione del ruolo
Art. 707.  Requisiti speciali
Art. 708.  Bandi di arruolamento
Art. 709.  Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri
Art. 710.  Ammissione alle scuole militari
Art. 711.  Requisiti per l'ammissione
Art. 712.  Svolgimento del concorso
Art. 713.  Graduatorie di merito
Art. 714.  Allievi stranieri
Art. 715.  Formazione e addestramento
Art. 716.  Personale femminile in formazione
Art. 717.  Corsi di formazione militare
Art. 718.  (Ammissione ai corsi di militari stranieri).
Art. 719.  Formazione universitaria degli ufficiali
Art. 720.  Formazione degli ufficiali dei ruoli normali
Art. 721.  Prosecuzione degli studi universitari
Art. 722.  Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali
Art. 723.  Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 724.  Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 725.  Corso di applicazione
Art. 726.  Mancato superamento del corso di applicazione
Art. 727.  Mancato transito nei ruoli speciali
Art. 728.  Formazione degli ufficiali dei ruoli normali
Art. 729.  Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali dei ruoli normali
Art. 730.  Mancato transito nei ruoli speciali
Art. 731.  Formazione degli ufficiali dei ruoli normali
Art. 732.  Mancato completamento degli iter formativi
Art. 733.  Mancato transito nei ruoli speciali
Art. 734.  (Corso di applicazione e corso di perfezionamento).
Art. 735.  Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento
Art. 736.  (Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale).
Art. 737.  Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico
Art. 737 bis.  (Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale).
Art. 738.  Obblighi di servizio
Art. 739.  Corsi di formazione
Art. 740.  Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado
Art. 741.  Mancato superamento degli esami di fine corso
Art. 742.  Dimissioni dai corsi
Art. 743.  Corsi di pilotaggio e di navigatore
Art. 744.  Nomina
Art. 745.  Obblighi di servizio
Art. 746.  Mancato superamento del corso
Art. 747.  Dimissioni dal corso
Art. 748.  Reimpiego del personale che non supera il corso o ne è dimesso
Art. 749.  Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri
Art. 750.  Corsi di formazione
Art. 751.  Corso superiore di stato maggiore interforze
Art. 752.  Ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze
Art. 753.  Corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici
Art. 754.  Corsi di stato maggiore
Art. 755.  Corso d'istituto
Art. 756.  Formazione specifica in medicina generale
Art. 757.  Formazione specialistica
Art. 758.  Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione
Art. 759.  Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità
Art. 760.  Svolgimento dei corsi e nomina nel grado
Art. 761.  Speciali obblighi di servizio
Art. 762.  (Stato giuridico dei frequentatori).
Art. 763.  Cause di proscioglimento
Art. 764.  Equipollenza dei titoli conseguiti
Art. 765.  Formazione iniziale
Art. 765 bis.  (Corso di specializzazione e corso integrativo specialistico per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare).
Art. 766.  Svolgimento del corso biennale
Art. 767.  Svolgimento del corso superiore di qualificazione
Art. 768.  Stato giuridico dei frequentatori
Art. 769.  Ferma quadriennale
Art. 770.  Dimissioni dai corsi
Art. 771.  Nomina a maresciallo
Art. 772.  Sospensione dalla nomina a maresciallo
Art. 773.  Corso di formazione basico
Art. 774.  (Stato giuridico dei frequentatori).
Art. 775.  (Corso di formazione professionale).
Art. 776.  Corso di qualificazione
Art. 776 bis.  (Corso integrativo specialistico per sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare).
Art. 777.  Stato giuridico dei frequentatori
Art. 778.  Dimissioni dai corsi
Art. 779.  Nomina nel grado
Art. 780.  Sospensione dalla nomina a vice brigadiere
Art. 781.  Formazione dei volontari in ferma prefissata
Art. 782.  Speciali obblighi di servizio per i volontari
Art. 783.  Formazione dei carabinieri
Art. 783 bis.  (Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare).
Art. 784.  Ferma quadriennale degli allievi carabinieri
Art. 785.  Sospensione dalla nomina a carabiniere
Art. 786.  Corsi di studio
Art. 787.  Retta annuale e spese di cancelleria
Art. 788.  Ferma speciale volontaria
Art. 789.  Cause di rinvio dalle scuole militari
Art. 790.  Ruoli
Art. 791.  Ruoli degli ufficiali in congedo
Art. 792.  Organici
Art. 793.  Iscrizione in ruolo
Art. 794.  Cancellazione dai ruoli
Art. 795.  Riammissione in ruolo
Art. 796.  Transito tra ruoli
Art. 797.  Trasferimento tra ruoli
Art. 798.  (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 798 bis.  (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 799.  Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 800.  Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri
Art. 801.  (Ufficiali in soprannumero agli organici).
Art. 802.  Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali
Art. 803.  Organici stabiliti con legge di bilancio
Art. 804.  Iscrizione nei ruoli d'onore
Art. 805.  Iscrizione di graduati e militari di truppa
Art. 806.  Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile
Art. 807.  Personale al quale è riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra
Art. 808.  Militari dell'Esercito italiano
Art. 809.  Ruoli del personale in servizio permanente
Art. 809 bis.  (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli).
Art. 810.  Organici dei generali e dei colonnelli
Art. 811.  Militari della Marina militare
Art. 812.  Ruoli del personale in servizio permanente
Art. 812 bis.  (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello).
Art. 813.  Organici degli ammiragli e dei capitani di vascello
Art. 814.  Organici degli ufficiali e dei sottufficiali
Art. 815.  Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto
Art. 816.  Militari dell'Aeronautica militare
Art. 817.  Ruoli del personale in servizio permanente
Art. 818.  Disposizioni speciali per alcuni ruoli
Art. 818 bis.  (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli).
Art. 819.  Organici dei generali e dei colonnelli
Art. 820.  Militari dell'Arma dei carabinieri
Art. 821.  Ruoli del personale in servizio permanente
Art. 822.  Modifiche al ruolo tecnico
Art. 823.  Organici dei generali e dei colonnelli
Art. 824.  Organici del ruolo dei sovrintendenti
Art. 825.  Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 826.  Contingente per la tutela del lavoro
Art. 827.  Contingente per la tutela del patrimonio culturale
Art. 828.  Contingente per la tutela dell'ambiente
Art. 828 bis.  (Contingente per la tutela agroalimentare).
Art. 829.  Contingente per la tutela della salute
Art. 830.  Contingente per la Banca d'Italia
Art. 831.  Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali
Art. 832.  Transito per perdita di requisiti specifici
Art. 833.  Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonchè degli ufficiali fino al [...]
Art. 833 bis.  Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare
Art. 833 ter.  (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare).
Art. 833 quater.  (Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture).
Art. 834.  Disposizioni comuni
Art. 835.  Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
Art. 836.  Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
Art. 837.  Generali, colonnelli e gradi corrispondenti
Art. 838.  Ufficiali
Art. 839.  Appartenenti al ruolo dei marescialli
Art. 840.  Appartenenti al ruolo dei sergenti
Art. 841.  Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente
Art. 842.  Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma
Art. 843.  Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa
Art. 844.  Generali di corpo d'armata
Art. 845.  Generali di divisione, di brigata e colonnelli
Art. 846.  Ufficiali sino al grado di tenente colonnello
Art. 847.  Ufficiali del ruolo tecnico
Art. 848.  Appartenenti al ruolo degli ispettori
Art. 849.  Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
Art. 850.  Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri
Art. 851.  Grado dei militari
Art. 852.  Conferimento del grado
Art. 853.  Revoca del grado
Art. 854.  Anzianità
Art. 855.  Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie
Art. 855 bis.  (Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l'Arma dei carabinieri).
Art. 856.  Anzianità assoluta
Art. 857.  Anzianità relativa
Art. 858.  Detrazioni di anzianità
Art. 859.  Calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali
Art. 860.  Rettifiche di anzianità
Art. 861.  Cause di perdita del grado
Art. 862.  Dimissioni volontarie
Art. 863.  Dimissioni d'autorità
Art. 864.  Cancellazione dai ruoli
Art. 865.  Rimozione per motivi disciplinari
Art. 866.  Condanna penale
Art. 867.  Provvedimenti di perdita del grado
Art. 868.  Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado
Art. 869.  Reintegrazione d'ufficio
Art. 870.  Reintegrazione a domanda
Art. 871.  Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione
Art. 872.  Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna
Art. 873.  Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
Art. 874.  Categorie di stato giuridico
Art. 875.  Posizione di stato in servizio permanente
Art. 876.  Categorie di personale in servizio permanente
Art. 877.  Posizione di stato in servizio temporaneo
Art. 878.  Categorie di personale in servizio temporaneo
Art. 879.  Posizione di stato nel congedo
Art. 880.  Categorie di personale in congedo
Art. 881.  Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali
Art. 882.  Servizio permanente effettivo
Art. 883.  Servizio permanente a disposizione
Art. 884.  Aspettativa
Art. 885.  Sospensione dall'impiego
Art. 886.  Ausiliaria
Art. 887.  Riserva
Art. 888.  Complemento
Art. 889.  Congedo illimitato
Art. 890.  Riserva di complemento
Art. 891.  Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri
Art. 892.  Accesso al servizio permanente
Art. 893.  Dell'impiego
Art. 894.  Incompatibilità professionali
Art. 895.  Attività extraprofessionali sempre consentite
Art. 896.  Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento
Art. 897.  Docenza universitaria
Art. 898.  Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale
Art. 899.  Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 900.  Collocamento nel servizio permanente a disposizione
Art. 901.  Motivi privati
Art. 902.  Stato di prigionia o di disperso
Art. 903.  Elezioni in cariche politiche
Art. 904.  Elezioni in cariche amministrative
Art. 904 bis.  (Aspettativa sindacale non retribuita).
Art. 905.  Infermità temporanea
Art. 906.  Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli
Art. 907.  (Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri).
Art. 908.  Ipotesi speciale di riduzione dei quadri
Art. 909.  Norme comuni alla riduzione dei quadri
Art. 910.  Servizio all'estero del coniuge
Art. 911.  Dottorato di ricerca
Art. 911 bis.  (Aspettativa per assenze indebitamente fruite).
Art. 912.  (Durata dell'aspettativa).
Art. 913.  Norme comuni in materia di aspettativa
Art. 913 bis.  (Distacco sindacale).
Art. 914.  Sospensione a seguito di condanna penale
Art. 915.  Sospensione precauzionale obbligatoria
Art. 916.  Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale
Art. 917.  Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare
Art. 918.  Revoca della sospensione
Art. 919.  Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa
Art. 920.  Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego
Art. 921.  Ricostruzione di carriera e rimborso spese
Art. 922.  Norma di rinvio
Art. 923.  Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
Art. 924.  Raggiungimento dei limiti d'età
Art. 925.  Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito italiano
Art. 926.  Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare
Art. 927.  Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Aeronautica militare
Art. 928.  Speciali limiti dì età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Art. 929.  Infermità
Art. 930.  Transito nell'impiego civile
Art. 931.  Non idoneità alle funzioni del grado
Art. 932.  Scarso rendimento
Art. 933.  Cessazione a domanda
Art. 934.  Cessazione d'autorità
Art. 935.  Applicazione delle norme sulla formazione
Art. 935 bis.  (Norma di rinvio).
Art. 936.  Obblighi di servizio
Art. 937.  Ufficiali ausiliari
Art. 938.  Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari
Art. 939.  Ufficiali in ferma prefissata
Art. 940.  Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata
Art. 941.  Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata
Art. 942.  Cessazione d'autorità per ufficiali in ferma prefissata
Art. 943.  Ufficiali piloti e navigatori di complemento
Art. 944.  Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento
Art. 945.  Cessazione d'autorità per ufficiali piloti e navigatori di complemento
Art. 946.  Cause di cessazione dalla ferma
Art. 947.  Collocamento in congedo
Art. 948.  Ammissione in servizio permanente
Art. 949.  Non ammissione nel servizio permanente
Art. 950.  Prolungamento della ferma
Art. 951.  Cause di cessazione dalla ferma
Art. 952.  Collocamento in congedo
Art. 953.  Ammissione alla ferma volontaria
Art. 954.  Rafferme dei volontari
Art. 955.  Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio
Art. 956.  Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma
Art. 957.  Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma
Art. 958.  Proscioglimento a domanda
Art. 959.  Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni
Art. 960.  Proscioglimento per scarso rendimento
Art. 961.  Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri
Art. 962.  Riammissione dei volontari alla ferma prefissata
Art. 963.  Disposizioni generali
Art. 964.  Ammissione ai corsi di specializzazione
Art. 965.  Proroga della durata dei corsi
Art. 965 bis.  (Ammissione a dottorato di ricerca).
Art. 966.  Ufficiali piloti
Art. 967.  Sottufficiali piloti
Art. 968.  Abilitazione
Art. 969.  Ufficiali
Art. 970.  Ulteriori ferme per il personale militare
Art. 971.  Ufficiali
Art. 972.  Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 973.  Personale dell'Arma dei carabinieri
Art. 974.  Sergenti e volontari in servizio permanente
Art. 975.  Ufficiali
Art. 976.  Nozione
Art. 977.  Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori
Art. 978.  Incentivi per il reclutamento alpino
Art. 978 bis.  (Impiego dei sergenti).
Art. 979.  Impiego dei marescialli e dei vice brigadieri dei carabinieri
Art. 980.  Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza
Art. 981.  Normativa applicabile
Art. 982.  Obblighi
Art. 983.  Militare permanentemente inabile al servizio
Art. 984.  Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali
Art. 984 bis.  Attività di consulenza gratuita
Art. 985.  Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari
Art. 986.  Tipologia dei richiami in servizio
Art. 987.  Ufficiali delle forze di completamento
Art. 988.  Richiami in servizio nelle forze di completamento
Art. 988 bis.  (Richiami in servizio dalla riserva di complemento).
Art. 989.  Personale assistente di volo
Art. 990.  Conservazione del posto di lavoro
Art. 991.  Mantenimento dell'assistenza sanitaria
Art. 992.  Collocamento in ausiliaria
Art. 993.  Richiami in servizio
Art. 994.  Obblighi del militare in ausiliaria
Art. 995.  Cessazione dell'ausiliaria
Art. 996.  Transito in ausiliaria dalla riserva
Art. 997.  Obblighi
Art. 998.  Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace
Art. 999.  Chiamate collettive in servizio
Art. 1000.  Cessazione dell'appartenenza al complemento
Art. 1001.  Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare
Art. 1002.  Reiscrizione nella categoria del complemento
Art. 1003.  Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare
Art. 1004.  Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri
Art. 1005.  Ufficiali in ferma biennale
Art. 1006.  Militari di truppa
Art. 1007.  Cessazione dal congedo illimitato
Art. 1008.  Collocamento nella riserva
Art. 1009.  Permanenza nella riserva
Art. 1010.  Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento
Art. 1011.  Obbligo di risposta alle chiamate di controllo
Art. 1012.  Mancata presentazione alla chiamata di controllo
Art. 1013.  Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi
Art. 1013 bis.  (Corsi di formazione professionale)
Art. 1014.  (Riserve di posti nel pubblico impiego).
Art. 1015.  Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere
Art. 1016.  Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi
Art. 1017.  Richiami in servizio
Art. 1018.  Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate
Art. 1019.  Cessazione dal servizio
Art. 1020.  Passaggio in servizio permanente per merito di guerra
Art. 1021.  Documentazione personale
Art. 1022.  Rapporti con altre fonti normative
Art. 1023.  Documentazione matricolare
Art. 1024.  Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare
Art. 1025.  Documenti caratteristici
Art. 1026.  Qualifiche
Art. 1027.  Comunicazione agli interessati
Art. 1028.  Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici
Art. 1029.  Norme applicabili all'Arma dei carabinieri
Art. 1030.  Nozione e rapporti con altre fonti normative
Art. 1031.  Modalità di avanzamento
Art. 1032.  Elementi di giudizio
Art. 1033.  Personale militare femminile
Art. 1034.  Denominazioni e composizione
Art. 1035.  Norme procedurali
Art. 1036.  Commissione di vertice
Art. 1037.  Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano
Art. 1038.  Commissione superiore di avanzamento della Marina militare
Art. 1039.  Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare
Art. 1040.  Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri
Art. 1041.  Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento
Art. 1042.  Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano
Art. 1043.  Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare
Art. 1044.  Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare
Art. 1045.  Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri
Art. 1046.  Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento
Art. 1047.  Commissioni permanenti
Art. 1048.  Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti
Art. 1049.  Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente
Art. 1050.  Disposizioni generali
Art. 1051.  Impedimenti, sospensione ed esclusione
Art. 1051 bis.  (Promozioni in particolari situazioni).
Art. 1052.  Militare in aspettativa
Art. 1053.  Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali
Art. 1054.  Anzianità minime di grado richieste per gli ufficiali
Art. 1055.  Avanzamento ad anzianità degli ufficiali
Art. 1056.  Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente
Art. 1057.  Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali
Art. 1058.  Giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito
Art. 1059.  Avanzamento a scelta dei sottufficiali
Art. 1060.  Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta
Art. 1061.  Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali
Art. 1062.  Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati
Art. 1063.  Avanzamento per benemerenze d'istituto del personale dell'Arma dei carabinieri
Art. 1064.  Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali
Art. 1065.  Ufficiali giudicati non idonei
Art. 1066.  Profili di carriera degli ufficiali
Art. 1067.  Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali
Art. 1068.  Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di eventuali esclusioni
Art. 1069.  Cancellazione dai quadri per gli ufficiali
Art. 1070.  Promozioni degli ufficiali
Art. 1071.  Promozioni annuali degli ufficiali
Art. 1072.  Promozioni non annuali degli ufficiali
Art. 1072 bis.  (Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri).
Art. 1072 ter.  (Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri).
Art. 1073.  Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale
Art. 1074.  Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale
Art. 1075.  Morte o permanente inidoneità fisica dell'ufficiale
Art. 1076.  Promozione in particolari situazioni degli ufficiali
Art. 1077.  Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati
Art. 1078.  Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale
Art. 1079.  Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali
Art. 1080.  Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali
Art. 1081.  Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia
Art. 1082.  Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età
Art. 1083.  Benefici connessi alla promozione
Art. 1084.  Personale militare che cessa dal servizio per infermità
Art. 1084 bis.  (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio).
Art. 1085.  Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali
Art. 1086.  Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario
Art. 1087.  Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro
Art. 1088.  Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali
Art. 1089.  Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale
Art. 1090.  Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale
Art. 1091.  Ricostruzione della carriera
Art. 1092.  Estensione di norme
Art. 1093.  Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali
Art. 1094.  Attribuzione dei gradi di vertice
Art. 1094 bis.  (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli).
Art. 1095.  Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli
Art. 1096.  Requisiti speciali
Art. 1097.  Forme di avanzamento
Art. 1098.  Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell'avanzamento
Art. 1099.  Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione
Art. 1099 bis.  (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano).
Art. 1100.  Mancato conseguimento del diploma di laurea
Art. 1101.  Articolazione della carriera
Art. 1102.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1103.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1104.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1105.  Articolazione della carriera
Art. 1106.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1107.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1108.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1109.  Articolazione della carriera
Art. 1110.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1111.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1112.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1113.  Articolazione della carriera
Art. 1114.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1115.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1116.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1117.  Articolazione della carriera
Art. 1118.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1119.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1120.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1121.  Articolazione della carriera
Art. 1122.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1123.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1124.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1125.  Articolazione della carriera
Art. 1126.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1127.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1128.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1129.  Articolazione della carriera
Art. 1130.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1131.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1132.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1133.  Articolazione della carriera
Art. 1134.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1135.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1136.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1136 bis.  (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare).
Art. 1137.  Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare
Art. 1137 bis.  (Mancato conseguimento del diploma di laurea).
Art. 1138.  Articolazione della carriera
Art. 1139.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1140.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1141.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1142.  Articolazione della carriera
Art. 1143.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1144.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1145.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1146.  Articolazione della carriera
Art. 1147.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1148.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1149.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1150.  Articolazione della carriera
Art. 1151.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1152.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1153.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1154.  Articolazione della carriera
Art. 1155.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1156.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1157.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1158.  Articolazione della carriera
Art. 1159.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1160.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1161.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1162.  Articolazione della carriera
Art. 1163.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1164.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1165.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1166.  Articolazione della carriera
Art. 1167.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1168.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1169.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1170.  Articolazione della carriera
Art. 1171.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1172.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1173.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1174.  Articolazione della carriera
Art. 1175.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1176.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1177.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1178.  Articolazione della carriera
Art. 1179.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1180.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1181.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1182.  Articolazione della carriera
Art. 1183.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1184.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1185.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1185 bis.  (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare).
Art. 1186.  Articolazione della carriera
Art. 1187.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1188.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1189.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1190.  Articolazione della carriera
Art. 1191.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1192.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1193.  Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti
Art. 1194.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1195.  Articolazione della carriera
Art. 1196.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1197.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1198.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1199.  Articolazione della carriera
Art. 1200.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1201.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1202.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1203.  Articolazione della carriera
Art. 1204.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1205.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1206.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1207.  Articolazione della carriera
Art. 1208.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1209.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1210.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1211.  Articolazione della carriera
Art. 1212.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1213.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1214.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1215.  Articolazione della carriera
Art. 1216.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1217.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1218.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1219.  Articolazione della carriera
Art. 1220.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1221.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1222.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1223.  Articolazione della carriera
Art. 1224.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1225.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1226.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1226 bis.  (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 1227.  Estensione di norme ai fini dell'avanzamento
Art. 1228.  Articolazione della carriera
Art. 1229.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1230.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1231.  Mancato conseguimento del diploma di laurea
Art. 1232.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1233.  Articolazione della carriera
Art. 1234.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1235.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1236.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1237.  Articolazione della carriera
Art. 1238.  Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1239.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1240.  Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata
Art. 1241.  Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento
Art. 1242.  Aliquote di valutazione
Art. 1243.  Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali
Art. 1244.  Estensione di norme
Art. 1245.  Periodi di servizio effettivo presso società di navigazione aerea
Art. 1246.  Categorie di ufficiali in congedo
Art. 1247.  Aliquote di ruolo per la valutazione
Art. 1248.  Idoneità al servizio militare incondizionato
Art. 1249.  Cause di sospensione della valutazione o della promozione
Art. 1250.  Promozioni
Art. 1251.  Grado massimo
Art. 1252.  Requisiti per l'avanzamento
Art. 1253.  Promozioni
Art. 1254.  Grado massimo
Art. 1255.  Requisiti per l'avanzamento
Art. 1256.  Promozioni
Art. 1257.  Promozione degli ufficiali
Art. 1258.  Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
Art. 1259.  Ufficiali dell'Arma trasporti e materiali
Art. 1260.  Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano
Art. 1261.  Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano
Art. 1262.  Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano
Art. 1263.  Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare
Art. 1264.  Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare
Art. 1265.  Ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare
Art. 1266.  Ufficiali del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare
Art. 1267.  Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico
Art. 1268.  Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico
Art. 1269.  Ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Art. 1270.  Grado massimo
Art. 1271.  Requisiti per l'avanzamento
Art. 1272.  Promozioni
Art. 1273.  Avanzamento a scelta
Art. 1274.  Condizioni particolari per l'avanzamento
Art. 1275.  Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare
Art. 1276.  Articolazione della carriera
Art. 1277.  Forme di avanzamento
Art. 1278.  Periodi minimi di permanenza nel grado
Art. 1279.  Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano
Art. 1280.  Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare
Art. 1281.  Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare
Art. 1282.  (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 1283.  Articolazione della carriera
Art. 1284.  Forme di avanzamento
Art. 1285.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1286.  Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano
Art. 1287.  Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare
Art. 1288.  Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare
Art. 1289.  Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti
Art. 1290.  Condizioni per l'avanzamento
Art. 1291.  Articolazione della carriera
Art. 1292.  Forme di avanzamento
Art. 1293.  Periodi minimi di permanenza nel grado
Art. 1294.  (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo).
Art. 1295.  (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore).
Art.1295 bis.  (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente).
Art. 1296.  Avanzamento a sottotenente
Art. 1297.  Articolazione della carriera
Art. 1298.  Forme di avanzamento
Art. 1299.  (Periodi minimi di permanenza nel grado).
Art. 1300.  Avanzamento a scelta dei sovrintendenti
Art. 1301.  Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti
Art. 1302.  Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti
Art. 1303.  (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti).
Art. 1304.  Conferimento del grado
Art. 1305.  Estensione delle norme sull'avanzamento
Art. 1306.  Articolazione della carriera
Art. 1307.  Avanzamento dei volontari in servizio permanente
Art. 1307 bis.  (Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 1308.  Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare
Art. 1309.  Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare
Art. 1310.  Articolazione della carriera
Art. 1311.  Avanzamento degli appuntati e carabinieri
Art. 1312.  Impedimenti alla valutazione
Art. 1313.  Promozione a vice brigadiere
Art. 1314.  Promozioni nel ruolo d'onore
Art. 1315.  Nomina dei sottufficiali a ufficiale
Art. 1316.  Forma di avanzamento
Art. 1317.  Limite alle promozioni per gli ufficiali
Art. 1318.  Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori
Art. 1319.  Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio
Art. 1320.  Forma di avanzamento
Art. 1321.  Qualifica
Art. 1322.  Conferimento della qualifica di primo capitano
Art. 1323.  (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 1323 bis.  (Attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e [...]
Art. 1324.  Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri
Art. 1325.  Cause impeditive
Art. 1325 bis.  (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri).
Art. 1325 ter.  (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri).
Art. 1325 quater.  (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri).
Art. 1326.  Definizione
Art. 1327.  Generale e gradi corrispondenti
Art. 1328.  Aiutante di battaglia
Art. 1329.  Requisiti per l'avanzamento
Art. 1330.  Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilità accertata
Art. 1331.  Avanzamento a scelta degli ufficiali
Art. 1332.  Colonnelli dell'Esercito italiano dei ruoli delle Armi
Art. 1333.  Ufficiali di complemento
Art. 1334.  Ufficiali della riserva
Art. 1335.  Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche
Art. 1336.  Generalità
Art. 1337.  Promozione per merito di guerra
Art. 1338.  Ufficiali in particolari situazioni
Art. 1339.  Disposizioni generali sull'avanzamento per merito di guerra
Art. 1340.  Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali
Art. 1341.  Proposte
Art. 1342.  Militari in servizio permanente
Art. 1343.  Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore
Art. 1344.  Militare ferito
Art. 1345.  Funzioni del grado superiore
Art. 1346.  Disciplina militare
Art. 1347.  Obbedienza
Art. 1348.  Dovere di fedeltà
Art. 1349.  Ordini militari
Art. 1350.  Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina
Art. 1351.  Uso dell'uniforme
Art. 1352.  Illecito disciplinare
Art. 1353.  Tassatività delle sanzioni
Art. 1354.  Titolarità del potere sanzionatorio
Art. 1355.  Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Art. 1356.  Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti
Art. 1357.  Sanzioni disciplinari di stato
Art. 1358.  Sanzioni disciplinari di corpo
Art. 1359.  Richiamo
Art. 1360.  Rimprovero
Art. 1361.  Consegna
Art. 1362.  Consegna di rigore
Art. 1363.  Organo sovraordinato
Art. 1364.  Istanza di riesame e ricorso gerarchico
Art. 1365.  Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo
Art. 1366.  Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo
Art. 1367.  Presentazione dei militari puniti
Art. 1368.  Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo
Art. 1369.  Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo
Art. 1370.  Contestazione degli addebiti e diritto di difesa
Art. 1371.  Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari
Art. 1372.  Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare
Art. 1373.  Rinnovazione del procedimento disciplinare
Art. 1374.  Estinzione del procedimento disciplinare
Art. 1375.  Potestà sanzionatoria di stato
Art. 1376.  Inizio del procedimento disciplinare di stato
Art. 1377.  Inchiesta formale
Art. 1378.  Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale
Art. 1379.  Applicazione della sospensione disciplinare
Art. 1380.  Composizione delle commissioni di disciplina
Art. 1381.  Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti
Art. 1382.  Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali
Art. 1383.  Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
Art. 1384.  Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri
Art. 1385.  Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate
Art. 1386.  Ricusazione
Art. 1387.  Convocazione della commissione di disciplina
Art. 1388.  Procedimento davanti alla commissione di disciplina
Art. 1389.  Decisione del Ministro della difesa
Art. 1390.  Norme per i militari residenti all'estero
Art. 1391.  Procedimenti a carico di militari di diverse categorie
Art. 1392.  Termini del procedimento disciplinare di stato
Art. 1393.  (Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale).
Art. 1394.  Ricostruzione di carriera
Art. 1395.  Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Art. 1396.  Autorità militari competenti
Art. 1397.  Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione
Art. 1398.  Procedimento disciplinare
Art. 1399.  Procedure per infliggere la consegna di rigore
Art. 1400.  Commissione di disciplina
Art. 1401.  Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale
Art. 1402.  Finalità
Art. 1403.  Organizzazione
Art. 1404.  Classi
Art. 1405.  Conferimento
Art. 1406.  Militari stranieri
Art. 1407.  Conferimento alla Bandiera
Art. 1408.  Cessazione dall'Ordine
Art. 1409.  Disposizioni regolamentari
Art. 1410.  Istituzione
Art. 1411.  Tipologia
Art. 1412.  Concessione
Art. 1413.  Concessione in tempo di pace
Art. 1414.  Criteri per la concessione
Art. 1415.  Atto di conferimento
Art. 1416.  Proposta
Art. 1417.  Militari in congedo ed estranei alle Forze armate
Art. 1418.  Parere in materia di ricompense al valor militare
Art. 1419.  Stato di guerra o di grave crisi internazionale
Art. 1420.  Concessioni alla memoria
Art. 1421.  Atti di valore reiterati
Art. 1422.  Requisiti dei congiunti
Art. 1423.  Concessione ai reparti
Art. 1424.  Pubblicazioni
Art. 1425.  Perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle
Art. 1426.  Pareri
Art. 1427.  Casi di sospensione
Art. 1428.  Perdita di altre ricompense
Art. 1429.  Decorrenza della perdita
Art. 1430.  Riabilitazione
Art. 1431.  Nuovi atti di valore
Art. 1432.  Norma di rinvio
Art. 1433.  Istituzione
Art. 1434.  Medaglie al valore dell'Esercito
Art. 1435.  Croce al merito
Art. 1436.  Istituzione
Art. 1437.  Medaglie al valore di Marina
Art. 1438.  Medaglie al merito di Marina
Art. 1439.  Istituzione
Art. 1440.  Medaglie al valore aeronautico
Art. 1441.  Istituzione
Art. 1442.  Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri
Art. 1443.  Croci al merito dell'Arma dei carabinieri
Art. 1444.  Definizioni
Art. 1445.  Ricompense al valore o al merito di Forza armata
Art. 1446.  Atto di conferimento
Art. 1447.  Pubblicazioni
Art. 1448.  Opposizione
Art. 1449.  Concessione alla memoria
Art. 1450.  Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti
Art. 1451.  Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse
Art. 1452.  Riacquisto delle ricompense
Art. 1453.  Norma di rinvio
Art. 1454.  Istituzione
Art. 1455.  Conferimento
Art. 1456.  Reclamo
Art. 1457.  Normativa applicabile
Art. 1458.  Caratteristiche della croce al merito di guerra
Art. 1459.  Istituzione
Art. 1460.  Computo degli anni di servizio militare
Art. 1461.  Caratteristiche della medaglia mauriziana
Art. 1462.  Encomi ed elogi
Art. 1463.  Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili
Art. 1464.  Distinzioni onorifiche e altre ricompense
Art. 1465.  Diritti riconosciuti dalla Costituzione
Art. 1466.  Limitazioni all'applicabilità di sanzioni disciplinari
Art. 1467.  Applicazione del principio di pari opportunità
Art. 1468.  Discriminazioni e molestie
Art. 1469.  Libertà di circolazione e sede di servizio
Art. 1470.  Libertà di riunione
Art. 1471.  Libertà di culto
Art. 1472.  Libertà di manifestazione del pensiero
Art. 1473.  Autorità competente al rilascio della autorizzazione
Art. 1474.  Diritto di informazione e di istruzione
Art. 1475.  Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero
Art. 1476.  (Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare).
Art. 1476 bis.  (Principi generali).
Art. 1476 ter.  (Competenze).
Art. 1476 quater.  (Limitazioni).
Art. 1477.  (Costituzione).
Art. 1477 bis.  (Articolazioni periferiche).
Art. 1477 ter.  (Cariche direttive).
Art. 1478.  (Rappresentatività).
Art. 1479.  (Procedure di contrattazione).
Art. 1479 bis.  (Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive).
Art. 1479 ter.  (Obblighi informativi).
Art. 1480.  (Svolgimento dell'attività di carattere sindacale).
Art. 1480 ter.  (Informazione e pubblicità).
Art. 1480 quater.  (Finanziamento e trasparenza dei bilanci).
Art. 1481.  (Giurisdizione).
Art. 1482.  (Tentativo di conciliazione).
Art. 1482 bis.  (Commissioni di conciliazione).
Art. 1483.  Esercizio delle libertà in ambito politico
Art. 1484.  Esercizio del diritto di elettorato passivo
Art. 1485.  (Cause di ineleggibilità al Parlamento).
Art. 1486.  Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale
Art. 1487.  Cause di ineleggibilità a cariche amministrative
Art. 1488.  Collocamento in aspettativa e trattamento economico
Art. 1489.  Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico
Art. 1490.  Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio
Art. 1491.  Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali
Art. 1492.  Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale
Art. 1493.  Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione
Art. 1494.  Disposizioni particolari
Art. 1495.  Effetti sullo stato giuridico
Art. 1496.  Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 1497.  Sanitario di fiducia
Art. 1498.  Attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti
Art. 1499.  Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo
Art. 1500.  Allievi degli istituti militari
Art. 1501.  Permessi per i volontari in ferma prefissata
Art. 1502.  Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata
Art. 1503.  Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata
Art. 1504.  Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata
Art. 1505.  Permessi speciali notturni
Art. 1506.  Norma di salvaguardia
Art. 1507.  Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali
Art. 1508.  Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli
Art. 1509.  Reclutamento e formazione di personale musicante
Art. 1510.  Ruoli dei musicisti
Art. 1511.  Organici delle Bande
Art. 1512.  Maestro direttore e maestro vice direttore
Art. 1513.  Funzioni del maestro direttore
Art. 1514.  Funzioni del maestro vice direttore
Art. 1515.  Orchestrali e archivisti
Art. 1516.  Inidoneità tecnica
Art. 1517.  Uniforme e impiego
Art. 1518.  Trattenimento in servizio del maestro direttore
Art. 1519.  Avanzamento del maestro direttore
Art. 1520.  Avanzamento del maestro vice direttore
Art. 1521.  Progressione di carriera dei sottufficiali
Art. 1522.  Attribuzione della qualifica di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti
Art. 1523.  Norma finale
Art. 1524.  Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli
Art. 1525.  Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Art. 1526.  Determinazione della dotazione organica
Art. 1527.  Reimpiego del personale civile
Art. 1528.  Procedura di reimpiego
Art. 1529.  Ambito e ulteriori modalità per il reimpiego
Art. 1529 bis.  (Formazione).
Art. 1530.  Profilo di docente presso le scuole di lingue estere
Art. 1531.  Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate
Art. 1532.  Missione fuori sede
Art. 1533.  (Direzione del servizio di assistenza spirituale).
Art. 1533 bis.  (Svolgimento del servizio di assistenza spirituale).
Art. 1534.  (Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale).
Art. 1534 bis.  (Designazione dei cappellani militari coordinatori).
Art. 1535.  Nuove designazioni
Art. 1536.  Obbligo del giuramento
Art. 1537.  Formula del giuramento dell'Ordinario militare
Art. 1538.  Formula del giuramento del Vicario generale
Art. 1539.  Cessazione dall'ufficio per limiti di età
Art. 1540.  Cessazione dall'ufficio d'autorità
Art. 1541.  Trattamento di quiescenza
Art. 1542.  Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori
Art. 1543.  Cessazione dall'ufficio
Art. 1544.  Richiami in servizio
Art. 1545.  Collocamento in congedo assoluto
Art. 1546.  Gradi gerarchici
Art. 1547.  (Stato giuridico e organico).
Art. 1548.  Nomina
Art. 1549.  Requisiti per la nomina
Art. 1550.  Giuramento
Art. 1551.  Categorie
Art. 1552.  Ruoli
Art. 1553.  Anzianità di grado
Art. 1554.  Detrazioni di anzianità
Art. 1555.  (Normativa penale e disciplinare).
Art. 1556.  Documentazione matricolare
Art. 1557.  Documentazione caratteristica
Art. 1558.  Licenze
Art. 1559.  Nomina
Art. 1560.  Disposizioni generali sull'impiego
Art. 1561.  Incompatibilità
Art. 1562.  Posizioni di stato
Art. 1563.  Servizio effettivo
Art. 1564.  Idoneità al servizio incondizionato
Art. 1565.  Cause dell'aspettativa
Art. 1566.  Durata dell'aspettativa
Art. 1567.  Decorso dell'aspettativa
Art. 1568.  Scadenza dell'aspettativa
Art. 1569.  Richiamo in servizio dall'aspettativa
Art. 1570.  Disposizioni generali sull'aspettativa
Art. 1571.  Disponibilità
Art. 1572.  Richiami dalla posizione di disponibilità
Art. 1573.  Cessazione dalla posizione di disponibilità
Art. 1574.  Sospensione dall'impiego
Art. 1575.  Sanzioni disciplinari ecclesiastiche
Art. 1576.  Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego
Art. 1577.  (Cause di cessazione dal servizio permanente).
Art. 1578.  Cessazione dal servizio permanente per età
Art. 1579.  Cessazione dal servizio permanente per infermità
Art. 1580.  Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità
Art. 1581.  Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado
Art. 1582.  Cessazione dal servizio permanente a domanda
Art. 1583.  Cessazione dal servizio permanente d'autorità
Art. 1584.  Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo
Art. 1585.  Generalità
Art. 1586.  Posizioni di stato
Art. 1587.  Doveri
Art. 1588.  Collocamento in congedo assoluto
Art. 1589.  Sospensione dalle funzioni del grado
Art. 1590.  Richiami in servizio
Art. 1591.  Provvedimenti di richiamo
Art. 1592.  Nomina
Art. 1593.  Domande di nomina
Art. 1594.  Cessazione dal complemento
Art. 1595.  Generalità
Art. 1596.  Collocamento in congedo assoluto
Art. 1597.  Cause di perdita del grado
Art. 1598.  Reintegrazione nel grado
Art. 1599.  (Sanzioni disciplinari).
Art. 1600.  Inchiesta formale
Art. 1601.  Avvio dell'inchiesta formale
Art. 1602.  Inquirente
Art. 1603.  Decisioni del Ministro
Art. 1604.  Deferimento alla commissione di disciplina
Art. 1605.  Composizione della commissione di disciplina
Art. 1606.  Norma di rinvio
Art. 1607.  Richiamo in servizio
Art. 1608.  Modalità di avanzamento
Art. 1609.  Promozioni dei cappellani militari
Art. 1610.  Valutazioni, impedimenti e sospensioni
Art. 1611.  Forme di avanzamento
Art. 1612.  Periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1613.  Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1614.  Avanzamento dei cappellani militari addetti
Art. 1615.  Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi
Art. 1616.  Modalità per lo scrutinio
Art. 1617.  Programmazione
Art. 1618.  Promozioni dei cappellani militari in congedo
Art. 1619.  Iscrizione nel ruolo d'onore
Art. 1620.  Assunzione e servizio
Art. 1621.  (Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari).
Art. 1622.  Riduzione o sospensione degli assegni
Art. 1623.  Retribuzione
Art. 1624.  Trattamento economico di missione e trasferimento
Art. 1625.  (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale).
Art. 1626.  Corpo speciale volontario
Art. 1627.  Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana
Art. 1628.  Trasferimento tra ruoli
Art. 1629.  Gerarchia
Art. 1630.  Grado
Art. 1631.  Requisiti
Art. 1632.  Arruolamento nel ruolo normale
Art. 1633.  Arruolamento nel ruolo speciale
Art. 1634.  Personale militare in congedo
Art. 1635.  Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi
Art. 1636.  Idoneità fisica al servizio
Art. 1637.  Non ammissioni e speciali autorizzazioni
Art. 1638.  Incompatibilità
Art. 1639.  Generalità
Art. 1640.  Domande di arruolamento
Art. 1641.  Commissione centrale del personale
Art. 1642.  Numero delle nomine
Art. 1643.  Ufficiali medici e farmacisti
Art. 1644.  Ufficiali commissari
Art. 1645.  Ufficiali contabili
Art. 1646.  Cappellani
Art. 1647.  Nomina a maresciallo
Art. 1648.  Nomina a sergente o a sergente maggiore
Art. 1649.  Nomina a caporal maggiore
Art. 1650.  Nomina a caporale
Art. 1651.  Nomina a milite
Art. 1652.  Anzianità di grado
Art. 1653.  Normativa penale e disciplinare applicabile
Art. 1654.  Qualifica di pubblico ufficiale
Art. 1655.  Giuramento
Art. 1656.  Obblighi del personale direttivo
Art. 1657.  Obblighi del personale di assistenza
Art. 1658.  Durata dell'arruolamento per il personale direttivo
Art. 1659.  Durata dell'arruolamento del personale di assistenza
Art. 1660.  Dipendenti di pubbliche amministrazioni
Art. 1661.  Transito nel ruolo di riserva
Art. 1662.  Non idoneità al servizio del personale direttivo
Art. 1663.  Transito nel ruolo degli indisponibili
Art. 1664.  Collocamento fuori quadro
Art. 1665.  Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
Art. 1666.  Cessazione dal ruolo di riserva
Art. 1667.  Perdita del grado
Art. 1668.  Chiamate in servizio
Art. 1669.  Mobilitazione urgente
Art. 1670.  Speciali obblighi disciplinari
Art. 1671.  Sospensione dal grado
Art. 1672.  Commissione di disciplina per il personale in servizio
Art. 1673.  Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo
Art. 1674.  Commissioni di disciplina per il personale in congedo
Art. 1675.  Incompatibilità
Art. 1676.  Procedimento disciplinare di stato
Art. 1677.  Ruoli matricolari
Art. 1678.  Variazioni matricolari
Art. 1679.  Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti
Art. 1680.  Servizio matricolare
Art. 1681.  Requisiti generali
Art. 1682.  Promozioni
Art. 1683.  Nomina dell'ispettore nazionale del Corpo militare
Art. 1684.  Modalità di avanzamento
Art. 1685.  Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado
Art. 1686.  Giudizi di avanzamento
Art. 1687.  Impedimenti e sospensioni
Art. 1688.  Elementi di giudizio
Art. 1689.  Requisiti speciali per l'avanzamento
Art. 1690.  Formazione degli elenchi per l'avanzamento
Art. 1691.  Commissione per il personale
Art. 1692.  Decisioni
Art. 1693.  Avanzamento per meriti eccezionali
Art. 1694.  Non prescelti
Art. 1695.  Qualifica di primo capitano
Art. 1696.  Nomina a sottotenente
Art. 1697.  Ruolo degli indisponibili
Art. 1698.  Ruolo speciale
Art. 1699.  Modalità di avanzamento
Art. 1700.  Procedimento di avanzamento
Art. 1701.  Anzianità di grado richiesta per l'avanzamento
Art. 1702.  Requisiti per l'avanzamento
Art. 1703.  Promozione a sottotenenti commissari o contabili
Art. 1704.  Giudizi di avanzamento
Art. 1705.  Esami ed esperimenti
Art. 1706.  Elementi di giudizio
Art. 1707.  Elenchi e specchi di avanzamento
Art. 1708.  Decisioni
Art. 1709.  Non idoneità all'avanzamento
Art. 1710.  Avanzamenti straordinari nel ruolo
Art. 1711.  Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo
Art. 1712.  Avanzamento straordinario di ruolo
Art. 1713.  Giudizi di avanzamento
Art. 1714.  Procedimento di avanzamento
Art. 1715.  Disposizioni speciali
Art. 1716.  Servizio presso le Forze armate o altri enti
Art. 1717.  Altre ipotesi di fuori quadro
Art. 1718.  Transito nell'elenco dei fuori quadro
Art. 1719.  Elenco dei fuori quadro
Art. 1720.  Avanzamento
Art. 1721.  Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro
Art. 1722.  Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro
Art. 1723.  Rientro nel ruolo normale
Art. 1724.  Collocamento in soprannumero
Art. 1725.  Eliminazione del soprannumero
Art. 1726.  Precettazioni e assegnazioni
Art. 1727.  Accertamenti sanitari
Art. 1728.  Elenco transitorio
Art. 1729.  Generalità
Art. 1730.  Compiti delle infermiere volontarie
Art. 1731.  Servizio
Art. 1732.  Gerarchia
Art. 1733.  Nomina dell'Ispettrice nazionale
Art. 1734.  Ufficio direttivo centrale
Art. 1735.  Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo
Art. 1736.  Qualifiche di grado superiore
Art. 1737.  Nomina delle infermiere volontarie
Art. 1738.  Iscrizione nei ruoli
Art. 1739.  Cancellazione dai ruoli
Art. 1740.  Partecipazione ai corsi di preparazione
Art. 1741.  Ammissione ai corsi di preparazione
Art. 1742.  Durata e superamento dei corsi di preparazione
Art. 1743.  Svolgimento dei corsi di preparazione
Art. 1744.  Tassa di iscrizione
Art. 1745.  Corsi di specializzazione
Art. 1746.  Incompatibilità funzionali
Art. 1747.  Sanzioni disciplinari
Art. 1748.  Potestà sanzionatoria
Art. 1749.  Commissione di disciplina
Art. 1750.  Procedimento disciplinare
Art. 1751.  Stato di servizio
Art. 1752.  Note caratteristiche
Art. 1753.  Chiamate in servizio
Art. 1754.  Servizio presso enti diversi
Art. 1755.  Assistenza sanitaria
Art. 1756.  Normativa applicabile
Art. 1757.  Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana
Art. 1758.  Trattamento economico delle infermiere volontarie
Art. 1759.  Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana
Art. 1760.  Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale della Croce rossa italiana
Art. 1761.  Cooperazione con i servizi sanitari
Art. 1762.  Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Art. 1763.  Servizi in tempo di pace
Art. 1764.  Gradi gerarchici
Art. 1765.  Stato giuridico del personale
Art. 1766.  Convenzioni
Art. 1767.  Qualifica di pubblico ufficiale
Art. 1768.  Limiti minimi di età
Art. 1769.  Istituzione
Art. 1770.  Reclutamento
Art. 1771.  Servizio volontario
Art. 1772.  Trattamento economico degli associati
Art. 1773.  Valutazione del servizio prestato nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta
Art. 1774.  Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta
Art. 1775.  Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta
Art. 1776.  Ambito soggettivo di applicazione
Art. 1777.  Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Art. 1778.  Assenze per malattia
Art. 1779.  Attribuzione del trattamento economico
Art. 1780.  Principio di irreversibilità stipendiale
Art. 1781.  Computo dell'anzianità di grado
Art. 1782.  Computo dell'anzianità di servizio
Art. 1783.  Computo del servizio anteriormente prestato
Art. 1784.  Ripristino del servizio obbligatorio di leva
Art. 1785.  Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate
Art. 1786.  Trattamento economico degli ufficiali di complemento
Art. 1787.  Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero
Art. 1788.  Sospensione della paga
Art. 1789.  Assegni per il nucleo familiare
Art. 1790.  Premio di congedamento
Art. 1791.  (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata).
Art. 1792.  (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata).
Art. 1793.  Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria
Art. 1794.  Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa
Art. 1795.  Retribuzione stipendiale degli ufficiali in ferma prefissata
Art. 1796.  Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata
Art. 1797.  Premio di fine ferma agli ufficiali piloti e navigatori di complemento
Art. 1798.  Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari
Art. 1799.  Retribuzione delle forze di completamento
Art. 1800.  Stipendio parametrale
Art. 1801.  Scatti per invalidità di servizio
Art. 1802.  Omogeneizzazione stipendiale
Art. 1803.  Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo
Art. 1804.  Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo
Art. 1805.  Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio
Art. 1805 bis.  (Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa).
Art. 1806.  Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento
Art. 1807.  Indennità di missione all'estero
Art. 1808.  Indennità di lungo servizio all'estero
Art. 1809.  Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche
Art. 1810.  Principio di onnicomprensività
Art. 1810 bis.  (Stipendio).
Art. 1810 ter.  (Indennità integrativa speciale).
Art. 1811.  (Attribuzione stipendiale).
Art. 1811 bis.  (Progressione economica).
Art. 1812.  Progressione economica
Art. 1813.  Scatti per invalidità di servizio agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori
Art. 1814.  Scatti demografici
Art. 1815.  Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo
Art. 1816.  Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo
Art. 1817.  (Assegno pensionabile).
Art. 1818.  Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate
Art. 1819.  Indennità di posizione
Art. 1820.  (Indennità dirigenziale).
Art. 1821.  Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri
Art. 1822.  (Indennità operative).
Art. 1823.  (Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori).
Art. 1824.  (Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori).
Art. 1825.  Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori
Art. 1826.  Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori
Art. 1826 bis.  (Fondo).
Art. 1827.  Servizio di vettovagliamento
Art. 1828.  Alloggi di servizio
Art. 1829.  Promozione del benessere del personale militare
Art. 1830.  Competenza statale
Art. 1831.  Quadro degli interventi
Art. 1832.  Formazione ed elevazione culturale
Art. 1833.  Organismi di protezione sociale
Art. 1834.  Concessione in uso di beni demaniali.
Art. 1835.  Rimborso spese sostenute per rette di asili nido
Art. 1836.  Fondo casa
Art. 1837.  Borse di studio
Art. 1837 bis.  (Assistenza in favore delle famiglie dei militari).
Art. 1837 ter.  (Assistenza in favore del personale militare cessionario dei cani delle Forze armate riformati).
Art. 1838.  Ambito soggettivo di applicazione
Art. 1839.  Trattamento pensionistico normale
Art. 1840.  Cessazione dal servizio per limiti di età
Art. 1841.  Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio
Art. 1842.  Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio
Art. 1843.  Cessazione dal servizio a domanda
Art. 1844.  Cessazione dal servizio d'autorità
Art. 1845.  Indennità per una volta tanto
Art. 1846.  Ritenuta INPDAP
Art. 1847.  Computo del servizio effettivo
Art. 1848.  Riunione e ricongiunzione dei servizi
Art. 1849.  Maggiorazioni del servizio effettivo
Art. 1850.  Servizio nei reparti di campagna
Art. 1851.  Servizio di controllo dello spazio aereo
Art. 1852.  Servizio di navigazione
Art. 1853.  Servizio di volo
Art. 1854.  Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre
Art. 1855.  Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena
Art. 1856.  Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche
Art. 1857.  Servizio prestato presso le Forze di polizia
Art. 1858.  Campagne di guerra
Art. 1859.  Navigazione mercantile
Art. 1860.  Studi superiori richiesti agli ufficiali
Art. 1861.  Diritto alla costituzione di posizione assicurativa
Art. 1862.  Divieto di costituzione di posizione assicurativa
Art. 1863.  Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
Art. 1864.  Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria
Art. 1865.  Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria
Art. 1866.  Base contributiva e pensionabile
Art. 1867.  Aliquote di rendimento
Art. 1868.  Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo
Art. 1869.  Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo
Art. 1870.  Calcolo dell'indennità di ausiliaria
Art. 1871.  Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo
Art. 1872.  Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo
Art. 1873.  Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri
Art. 1874.  Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza
Art. 1875.  Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo
Art. 1876.  Norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall'ausiliaria
Art. 1877.  Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio
Art. 1878.  Accertamento della causa di servizio
Art. 1879.  Accertamento diagnostico delle menomazioni
Art. 1880.  Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta
Art. 1881.  Rimborso spese di cura
Art. 1882.  Equo indennizzo
Art. 1883.  Anticipo dell'equo indennizzo
Art. 1884.  Pensione privilegiata
Art. 1885.  Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati
Art. 1886.  Pensione privilegiata tabellare
Art. 1887.  Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari
Art. 1888.  Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo
Art. 1889.  Assegno rinnovabile per i militari
Art. 1890.  Indennità per una volta tanto al personale militare
Art. 1891.  Criteri di applicazione delle tabelle A e B
Art. 1892.  Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto
Art. 1893.  Servizio in tempo di guerra
Art. 1894.  Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria
Art. 1895.  Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio
Art. 1896.  Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio
Art. 1897.  Speciale trattamento pensionistico di reversibilità
Art. 1898.  Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico
Art. 1899.  Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico
Art. 1900.  Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo
Art. 1901.  Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico
Art. 1902.  Cause di esclusione dell'indennizzo privilegiato aeronautico
Art. 1903.  Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato
Art. 1904.  Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere
Art. 1905.  Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
Art. 1906.  Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace
Art. 1907.  (Personale esposto a particolari fattori di rischio).
Art. 1908.  Trattamento di fine servizio
Art. 1909.  Computo del servizio comunque prestato
Art. 1910.  Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine
Art. 1911.  Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio
Art. 1912.  Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri
Art. 1913.  Fondi previdenziali integrativi
Art. 1914.  Indennità supplementare
Art. 1915.  Assegno speciale
Art. 1916.  Contributi obbligatori degli iscritti
Art. 1917.  Restituzione dei contributi obbligatori
Art. 1917 bis.  (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli).
Art. 1918.  Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate
Art. 1919.  Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi
Art. 1920.  Disposizioni applicative
Art. 1920 bis.  (Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate)
Art. 1921.  Pensione straordinaria
Art. 1922.  Entità della pensione straordinaria
Art. 1923.  Limiti alle pensioni straordinarie
Art. 1924.  Estensione della pensione straordinaria
Art. 1925.  Assegno straordinario
Art. 1926.  Estensione degli assegni straordinari
Art. 1927.  Reversibilità dei benefici economici
Art. 1928.  Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati
Art. 1929.  Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino
Art. 1930.  Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva
Art. 1931.  Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva
Art. 1932.  Iscrizione nelle liste di leva
Art. 1933.  Domicilio legale
Art. 1934.  Accertamento dell'età
Art. 1935.  Lista provvisoria di leva
Art. 1936.  Lista definitiva di leva
Art. 1937.  Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse
Art. 1938.  Aggiornamento delle liste di leva
Art. 1939.  Autotutela amministrativa
Art. 1940.  Ricorsi amministrativi e giurisdizionali
Art. 1941.  Rito innanzi al giudice civile
Art. 1942.  Ambito applicativo.
Art. 1943.  Organi della leva - Profili generali
Art. 1944.  Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare
Art. 1945.  Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
Art. 1946.  Contingente di leva
Art. 1947.  Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario
Art. 1948.  Norma generale sul procedimento
Art. 1949.  Classi di leva.
Art. 1950.  Soggezione alla leva
Art. 1951.  Soggezione alla leva di mare
Art. 1952.  Destinazione alla leva aeronautica
Art. 1953.  Età minima e massima
Art. 1954.  Idoneità morale
Art. 1955.  Idoneità fisica-psichica
Art. 1956.  Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare
Art. 1957.  Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
Art. 1958.  Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva
Art. 1959.  Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva
Art. 1960.  Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera
Art. 1961.  Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi
Art. 1962.  Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni
Art. 1963.  Sessione di leva
Art. 1964.  Apertura della leva
Art. 1965.  Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra
Art. 1966.  Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva
Art. 1967.  Pubblicazione dell'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva
Art. 1968.  Attività e provvedimenti del Consiglio di leva
Art. 1969.  Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni
Art. 1970.  Sospensione dell'esame degli iscritti impediti
Art. 1971.  Visita di leva a domicilio
Art. 1972.  Viaggio gratuito per gli iscritti di leva
Art. 1973.  Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva
Art. 1974.  Informazione
Art. 1975.  Regola generale
Art. 1976.  Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in modo permanente al servizio militare
Art. 1977.  Riforma senza esame personale
Art. 1978.  Rivedibilità - Rivedibilità in caso di tossicodipendenza o tossicofilia
Art. 1979.  Invio in osservazione degli iscritti di leva
Art. 1980.  Dichiarazione di riforma o di rivedibilità
Art. 1981.  Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi o in congedo
Art. 1982.  Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma
Art. 1983.  Chiamata a visita di revisione dei riformati
Art. 1984.  Iscritti di leva residenti all'estero
Art. 1985.  Dispensa per i cittadini residenti all'estero
Art. 1986.  Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero
Art. 1987.  Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero
Art. 1988.  Effetti del rimpatrio in ordine alle dispense e riduzioni di servizio
Art. 1989.  Spese a carico del Ministero della difesa
Art. 1990.  Titoli di dispensa dalla ferma di leva
Art. 1991.  Criteri per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa
Art. 1992.  Procedimento e competenza
Art. 1993.  Ambito e procedimento
Art. 1994.  Casi di ritardo per motivi di studio
Art. 1995.  Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore
Art. 1996.  Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e post universitario
Art. 1997.  Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio
Art. 1998.  Ambito e procedimento
Art. 1999.  Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali
Art. 2000.  Rinvio della prestazione del servizio militare degli arruolati che hanno un fratello alle armi
Art. 2001.  Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che devono presentarsi contemporaneamente alle armi
Art. 2002.  Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo
Art. 2003.  Rinvio ad altre fonti normative
Art. 2004.  Forma dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rinvio, ritardo, dispensa
Art. 2005.  Durata della leva per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii la cui istanza non ha trovato accoglimento
Art. 2006.  Sospensione dei titoli di dispensa, ritardo rinvio - Titoli di dispensa, ritardo, rinvio fissati con regolamento
Art. 2007.  Congedo illimitato provvisorio
Art. 2008.  Iscrizione nei ruoli dei militari di leva
Art. 2009.  Iscrizione nei ruoli dell'Esercito italiano degli arruolati nella Guardia di finanza - contingente ordinario
Art. 2010.  Chiamata alle armi e incorporazione
Art. 2011.  Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione
Art. 2012.  Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi
Art. 2013.  Manuale informativo
Art. 2014.  Norme applicabili
Art. 2015.  Annotazione nelle liste di leva dei soggetti alla leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
Art. 2016.  Note preparatorie
Art. 2017.  Note definitive
Art. 2018.  Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive
Art. 2019.  Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi
Art. 2020.  Attività e provvedimenti del Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
Art. 2021.  Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi
Art. 2022.  Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
Art. 2023.  Arruolamenti eccezionali all'estero
Art. 2024.  Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi
Art. 2025.  Nozione
Art. 2026.  Durata della ferma di leva
Art. 2027.  Decorrenza della ferma di leva
Art. 2028.  Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva
Art. 2029.  Luogo di prestazione della ferma di leva
Art. 2030.  Contenuto della ferma di leva
Art. 2031.  Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare
Art. 2032.  Impiego dei militari di leva
Art. 2033.  Elevazione culturale e formazione civica
Art. 2034.  Formazione professionale
Art. 2035.  Formazione sportiva
Art. 2036.  Disciplina militare - Rinvio
Art. 2037.  Avanzamento
Art. 2038.  Ferma di leva prolungata su base volontaria
Art. 2039.  Trattamento economico dei militari di leva e disciplina dei diritti costituzionali. Sanità militare. Rinvio
Art. 2040.  Licenze
Art. 2041.  Militari di leva che sono amministratori locali
Art. 2042.  Limiti allo svolgimento di attività sindacale
Art. 2043.  Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare
Art. 2044.  Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza militare
Art. 2045.  Corsi di formazione
Art. 2046.  Attività sportiva
Art. 2047.  Segnalazioni curriculari alle pubbliche amministrazioni
Art. 2048.  Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto alla conservazione del posto
Art. 2049.  Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici
Art. 2050.  Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici
Art. 2051.  Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici
Art. 2052.  Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego
Art. 2053.  Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 2054.  Congedo illimitato
Art. 2055.  Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di corpo
Art. 2056.  Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all'estero
Art. 2057.  Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale
Art. 2058.  Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri
Art. 2059.  Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato
Art. 2060.  Diritti dei militari richiamati in ordine al rapporto di lavoro e alla partecipazione a concorsi pubblici
Art. 2061.  Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato
Art. 2062.  Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di famiglia
Art. 2063.  Esenzioni o ritardi dal richiamo
Art. 2064.  Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati
Art. 2065.  Chiamata di controllo della forza in congedo
Art. 2066.  Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio
Art. 2067.  Anticipazione del congedo illimitato a domanda per la sussistenza di titoli di dispensa
Art. 2068.  Riduzione di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di leva
Art. 2069.  Riduzione di servizio ai militari già allievi delle accademie militari
Art. 2070.  Congedo assoluto
Art. 2071.  Sospensione dell'invio in congedo assoluto in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra
Art. 2072.  Rinvio ad altre leggi penali
Art. 2073.  Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva
Art. 2074.  Sottrazione alla leva
Art. 2075.  Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva
Art. 2076.  Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse
Art. 2077.  Fraudolenta sostituzione di persona
Art. 2078.  Reati commessi dagli iscritti di leva non ancora arruolati per sottrarsi agli obblighi del servizio militare
Art. 2079.  Renitenza alla leva
Art. 2080.  Liste dei renitenti
Art. 2081.  Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti
Art. 2082.  Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva
Art. 2083.  Pene per il favoreggiatore del renitente
Art. 2084.  Corruzione commessa dal perito sanitario
Art. 2085.  Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo
Art. 2086.  Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica
Art. 2087.  Decorrenza della prescrizione per taluni delitti
Art. 2088.  Giurisdizione del giudice ordinario
Art. 2089.  Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare
Art. 2090.  Mancanza alla chiamata
Art. 2091.  Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale
Art. 2092.  Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio
Art. 2093.  Giurisdizione del giudice militare
Art. 2094.  Inadempienze circa le dichiarazioni di residenza o le chiamate di controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera
Art. 2095.  Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare
Art. 2096.  Norme applicabili
Art. 2097.  Ambito e disciplina applicabile
Art. 2098.  Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza
Art. 2099.  Pubblicità
Art. 2100.  Istanza
Art. 2101.  Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva
Art. 2102.  Dispense e invii in missioni umanitarie
Art. 2103.  Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro
Art. 2104.  Congedo illimitato
Art. 2105.  Richiamo
Art. 2106.  Incompatibilità
Art. 2107.  Sanzioni disciplinari
Art. 2108.  Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio civile
Art. 2109.  Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati
Art. 2110.  Sanzioni penali
Art. 2111.  Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza
Art. 2112.  Relazione al Parlamento
Art. 2113.  Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero
Art. 2114.  Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
Art. 2115.  Clausola di corrispondenza
Art. 2116.  Clausola di salvaguardia in materia di competenze
Art. 2117.  Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374
Art. 2118.  Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Art. 2119.  Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242
Art. 2120.  Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185
Art. 2121.  Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale militare di pace
Art. 2122.  Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979
Art. 2123.  Uso dello spazio aereo
Art. 2124.  Sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo
Art. 2125.  Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
Art. 2126.  Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261
Art. 2126 bis.  (Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13).
Art. 2127.  Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
Art. 2128.  Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 2129.  Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724
Art. 2130.  Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191
Art. 2131.  Norma di coordinamento in materia di energia
Art. 2132.  Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza
Art. 2133.  Permute
Art. 2134.  Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati al Corpo della Guardia di finanza
Art. 2135.  Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza
Art. 2136.  Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza
Art. 2137.  Nomina all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza
Art. 2138.  Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza
Art. 2139.  Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza
Art. 2140.  Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza
Art. 2141.  Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza
Art. 2142.  Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
Art. 2143.  Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza
Art. 2143 bis.  (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza).
Art. 2144.  Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Art. 2145.  (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza).
Art. 2146.  Reclutamento, organici e avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza
Art. 2147.  Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri
Art. 2148.  Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
Art. 2149.  Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza
Art. 2150.  Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato
Art. 2151.  Posti riservati a particolari categorie nei concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile
Art. 2152.  Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo
Art. 2153.  Ambito soggettivo
Art. 2154.  Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2155.  Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2156.  Retribuzione stipendiale e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2157.  Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2158.  Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2159.  Scatti per invalidità di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare
Art. 2160.  Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2161.  Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza
Art. 2162.  Modifiche al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 2163.  Estensione dell'indennità di missione all'estero al personale delle Forze di polizia
Art. 2164.  Estensione dell'indennità di lungo servizio all'estero
Art. 2165.  Estensione dell'indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche
Art. 2166.  Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2167.  Indennità pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2168.  Speciale indennità pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
Art. 2169.  Indennità di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2170.  Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2171.  Ulteriori istituti economici per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2172.  Competenza statale per gli interventi di protezione sociale
Art. 2173.  Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2174.  Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2175.  Rimborso spese sostenute per rette di asili nido per le Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2176.  Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2177.  Ambito soggettivo
Art. 2178.  Estensione delle norme sul computo del servizio effettivo e sul trattamento economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di [...]
Art. 2179.  Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo percepite dalle Forze di polizia a ordinamento civile
Art. 2180.  Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Art. 2181.  Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo indennizzo
Art. 2182.  Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di servizio
Art. 2183.  Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare
Art. 2184.  Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili
Art. 2185.  Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico
Art. 2186.  Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti
Art. 2187.  Procedimenti in corso
Art. 2188.  Ristrutturazione di ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 2188 bis.  Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano
Art. 2188 ter.  Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare
Art. 2188 quater.  Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare
Art. 2188 quinquies.  Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale
Art. 2189.  Competenze residuali della Direzione generale per il personale militare
Art. 2190.  Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa
Art. 2191.  Magistrati militari in posizione di fuori ruolo
Art. 2192.  Determinazione della dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare
Art. 2193.  Porti militari
Art. 2194.  Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca
Art. 2195.  (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche)
Art. 2195 bis.  (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico).
Art. 2195 ter.  (Sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa).
Art. 2195 quater.  (Contabilità speciale unica della Difesa)
Art. 2196.  Immissioni in ruolo degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 2196 bis.  (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 2196 ter.  (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2196 quater.  (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2196 quinquies.  (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2197.  Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 2197 bis.  (Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate).
Art. 2197 ter.  (Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli).
Art. 2197 ter.1.  (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
Art. 2197 quater.  (Concorso straordinario per il ruolo dei marescialli).
Art. 2197 quinquies.  (Disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori).
Art. 2197 sexies.  (Concorso straordinario per il ruolo dei sergenti).
Art. 2198.  (Regime transitorio dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica [...]
Art. 2198 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma).
Art. 2198 ter.  (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma).
Art. 2198 quater.  (Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Art. 2199.  Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
Art. 2199 bis.  (Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri).
Art. 2200.  Posti non coperti
Art. 2201.  Aumento dei posti disponibili
Art. 2202.  Concorsi per il 2010
Art. 2203.  Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie
Art. 2203 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri).
Art. 2203 ter.  (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, [...]
Art. 2204.  (Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti).
Art. 2204 bis.  (Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure [...]
Art. 2204 ter.  (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)
Art. 2205.  Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente
Art. 2206.  Accademia dell'Arma dei carabinieri
Art. 2206 bis.  (Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare).
Art. 2206 ter.  (Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2207.  Adeguamento degli organici
Art. 2207 bis.  (Ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e [...]
Art. 2208.  Carenze organiche transitorie
Art. 2209.  (Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto).
Art. 2209 bis.  (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e [...]
Art. 2209 ter.  (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e [...]
Art. 2209 quater.  (Piano di programmazione triennale scorrevole).
Art. 2209 quinquies.  (Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche).
Art. 2209 sexies.  (Norme sul ricongiungimento familiare).
Art. 2209 septies.  (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il [...]
Art. 2209 octies.  (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare).
Art. 2210.  Ruoli a esaurimento degli ufficiali
Art. 2210 bis.  (Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2211.  Consistenze organiche dei ruoli speciali e dei ruoli tecnici a esaurimento dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 2211 bis.  (Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212.  Personale stabilizzato dell'Arma dei carabinieri
Art. 2212 bis.  (Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 ter.  (Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 quater.  (Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 quinquies.  (Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 sexies.  (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 septies.  (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori).
Art. 2212 octies.  (Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 nonies.  Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2212 decies.  (Trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 undecies.  (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 duodecies.  (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 terdecies.  (Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento).
Art. 2212 quaterdecies.  (Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento).
Art. 2212 quinquiesdecies.  (Avanzamento degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 sexiesdecies.  (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2212 septiesdecies.  (Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti).
Art. 2212 octiesdecies.  (Modalità di immissione nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti).
Art. 2213.  Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
Art. 2214.  Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri
Art. 2214 bis.  (Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare).
Art. 2214 ter.  (Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina).
Art. 2214 quater.  Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.
Art. 2214 quinquies.  (Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2215.  Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma
Art. 2216.  Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno
Art. 2217.  Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto
Art. 2218.  Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto
Art. 2219.  Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 2220.  Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri
Art. 2221.  Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli speciali
Art. 2221 bis.  (Aspettativa per riduzione quadri).
Art. 2221 ter.  (Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali).
Art. 2222.  Rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
Art. 2223.  (Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri).
Art. 2223 bis.  (Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2224.  Rafferme dei volontari di truppa
Art. 2225.  Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente
Art. 2226.  Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore
Art. 2227.  Ufficiali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici
Art. 2228.  Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento
Art. 2229.  Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
Art. 2230.  Unità di personale da collocare in ausiliaria
Art. 2231.  Risoluzione del rapporto d'impiego
Art. 2231 bis.  (Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni).
Art. 2231 ter.  (Disposizione transitoria per il transito nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti).
Art. 2232.  Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare
Art. 2232 bis.  (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio).
Art. 2233.  Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno 2016
Art. 2233 bis.  (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016).
Art. 2233 ter.  (Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri).
Art. 2233 quater.  (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali).
Art. 2234.  Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
Art. 2235.  (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 2236.  Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano
Art. 2236 bis.  (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina
Art. 2237.  Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina militare
Art. 2238.  Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani di corvetta
Art. 2238 bis.  (Commissione superiore d'avanzamento della Marina Militare).
Art. 2238 ter.  (Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea).
Art. 2239.  Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare
Art. 2240.  Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare
Art. 2241.  Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento
Art. 2242.  Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in servizio permanente
Art. 2242 bis.  (Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 2243.  (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2243 bis.  (Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2243 ter.  (Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2243 quater.  (Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2243 quinquies.  (Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2243 sexies.  (Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2244.  Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
Art. 2245.  Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Art. 2246.  Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell'Arma dei carabinieri
Art. 2247.  Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti dalla Polizia di Stato
Art. 2247 bis.  (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 ter.  (Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 quater.  (Nomina del Vice Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 quinquies.  (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 sexies.  (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 septies.  (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 octies.  (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 nonies.  (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 decies.  (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 undecies.  (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2247 duodecies.  (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2248.  Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Art. 2248 bis.  (Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2248 ter.  (Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2249.  Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri
Art. 2250.  Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento
Art. 2250 bis.  (Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare).
Art. 2250 ter.  (Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione).
Art. 2250 quater.  (Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2250 quinquies.  (Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare).
Art. 2251.  (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative [...]
Art. 2251 bis.  (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 2251 ter.  (Disposizioni transitorie per l'attribuzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 2251 sexies.  (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario, maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina [...]
Art. 2251 septies.  (Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti).
Art. 2252.  (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore
Art. 2252 bis.  (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo).
Art. 2252 ter.  (Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all'avanzamento).
Art. 2253.  Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente
Art. 2253 bis.  (Promozione al grado di luogotenente
Art. 2253 ter.  (Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale
Art. 2253 quater.  (Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2253 quinquies.  (Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale
Art. 2253 sexies.  (Promozione al grado di appuntato scelto).
Art. 2253 septies.  (Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale
Art. 2253 octies.  (Concorso per il personale in servizio presso il centro addestramento musicale).
Art. 2254.  Cause impeditive
Art. 2254 bis.  (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 2254 ter.  (Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della [...]
Art. 2254 quater.  (Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 2255.  Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti
Art. 2255 bis.  (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo graduato e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
Art. 2255 ter.  (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e [...]
Art. 2256.  Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare
Art. 2257.  (Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare).
Art. 2257 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare).
Art. 2257 ter.  (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).
Art. 2258.  Ordine militare di Savoia
Art. 2259.  Disposizioni provvisorie per i cappellani militari
Art. 2259 bis.  (Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari).
Art. 2259 ter.  (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile).
Art. 2259 quater.  (Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile).
Art. 2259 quinquies.  (Accesso alla dirigenza).
Art. 2259 sexies.  (Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata).
Art. 2259 septies.  (Regime transitorio per il transito nei ruoli civili della Difesa del personale in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri).
Art. 2260.  Trattamento economico dei volontari in ferma breve
Art. 2261.  Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo
Art. 2262.  Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo
Art. 2262 bis.  Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino
Art. 2262 ter.  (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma).
Art. 2262 quater.  (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma).
Art. 2262 quinquies.  (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri)
Art. 2263.  Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve
Art. 2264.  Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Art. 2264 bis.  (Limiti per la costituzione della posizione assicurativa).
Art. 2265.  Cancellazione della nota di renitenza
Art. 2266.  Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria
Art. 2267.  Abrogazione per nuova regolamentazione della materia
Art. 2268.  Abrogazione espressa di norme primarie
Art. 2269.  Abrogazione espressa di norme secondarie
Art. 2270.  Norme che rimangono in vigore
Art. 2271.  Norma finanziaria
Art. 2272.  Entrata in vigore


§ 34.1.20 - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Codice dell'ordinamento militare.

(G.U. 8 maggio 2010, n. 106 - S.O. n. 84)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

     Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14:

     comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);

     comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;

     comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

     Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali;

     VistI i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visti altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;

     Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;

     Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

     Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

 

LIBRO PRIMO

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto, con la denominazione di «codice dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma.

     2. Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato «regolamento», emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.

     4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

     5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.

     6. Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

TITOLO II

CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

 

     Art. 2. Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa

     1. Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato «Consiglio», esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.

 

     Art. 3. Componenti di diritto

     1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto:

     a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente;

     b) dal Ministro degli affari esteri;

     c) dal Ministro dell'interno;

     d) dal Ministro dell'economia e delle finanze;

     e) dal Ministro della difesa;

     f) dal Ministro dello sviluppo economico;

     g) dal Capo di stato maggiore della difesa.

     2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.

 

     Art. 4. Componenti eventuali

     1. Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo 3.

     2. Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, se il presidente lo ritiene opportuno, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo 5, nonchè persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.

 

     Art. 5. Organi ausiliari

     1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.

 

     Art. 6. Segretario del Consiglio

     1. Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.

     2. A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.

 

     Art. 7. Ufficio di segreteria

     1. L'Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 6.

     2. L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato.

     3. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

 

     Art. 8. Riunioni

     1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.

     2. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 9. Regolamento di organizzazione e funzionamento

     1. Le norme necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo sono contenute nel regolamento.

 

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

 

CAPO I

MINISTRO DELLA DIFESA

 

     Art. 10. Attribuzioni del Ministro della difesa

     1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

     a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

     b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa;

     c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

     d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonchè la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

     2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:

     a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;

     b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;

     c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale [1];

     d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;

     e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

     3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177.

 

     Art. 11. Attribuzioni in materia di armamenti

     1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione [2].

 

     Art. 12. Relazioni al Parlamento

     1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:

     a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

     b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;

     c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;

     d) gli altri elementi di cui all'articolo 548.

     2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonchè sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.

 

     Art. 13. Attribuzioni ulteriori

     1. Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze:

     a) in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;

     b) attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.

 

     Art. 14. Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e organismo indipendente di valutazione della performance

     1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale:

     a) per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione;

     b) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

     2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

     3. Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.

 

CAPO II

MINISTERO DELLA DIFESA

 

SEZIONE I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

 

     Art. 15. Attribuzioni del Ministero della difesa

     1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.

     2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti di seguito indicati: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità; politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale [3].

     2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:

     a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;

     b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;

     c) l'unicità decisionale;

     d) le procedure di coordinamento delle attività fra le aree;

     e) l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;

     f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale [4].

     3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.

 

     Art. 16. Ordinamento

     1. L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:

     a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

     b) area tecnico-operativa;

     c) area tecnico-amministrativa;

     d) area tecnico-industriale;

     e) tre uffici centrali [5];

     f) Servizio assistenza spirituale;

     g) Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa [6];

     h) Circolo ufficiali delle Forze armate.

     2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e negli uffici centrali, è disciplinata nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro terzo e dal regolamento [7].

 

     Art. 17. (Assistenza spirituale). [8]

    1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto.

     2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.

 

     Art. 18. Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa [9]

     1. Il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa esercita le sue funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso capo dell'Ufficio, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il capo dell'Ufficio e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni.

     2. Le competenze e le funzioni del capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.

 

     Art. 19. Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia

     1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

     2. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile.

     4. Al Circolo è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

     5. Gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Circolo sono disciplinati dal regolamento.

 

     Art. 20. Enti vigilati

     1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:

     a) l'Agenzia industrie difesa;

     b) la Difesa servizi spa;

     c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

     d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

     e) l'Unione italiana tiro a segno;

     f) la Lega navale italiana;

     g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;

     h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.

     2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535.

     3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760 [10].

 

     Art. 21. Servizio di assistenza al volo

     1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.

     2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.

     3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.

     4. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 242, può essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.

     5. Con decorrenza dalla data del predetto decreto, il personale addetto al servizio di assistenza al volo è considerato, a ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se più favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non può essere destinato a un diverso servizio.

     6. Con il decreto di cui al comma 4 sono adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.

 

     Art. 22. Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonchè di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici [11]

     1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze

     a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona:

     1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;

     2) provvede, altresì, a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374

     b) in materia di armi chimiche:

     1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonchè quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'«annesso sui composti chimici» alla convenzione, detenuti per le attività non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC;

     2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalità e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorità competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale

     c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420:

     1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati;

     2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonchè gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attività di distruzione;

     c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:

     1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;

     2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 [12];

     3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);

     4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;

     5) svolge l'attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;

     6) svolge l'attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità [13].

     2. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374

     a) è stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale

     b) è individuato, altresì, l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa;

     c) è istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonchè di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalità della loro distruzione, e annotare, altresì, le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374.

     3. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, è definita la disciplina relativa alle attività procedurali e le modalità di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.

 

SEZIONE II

ORGANI CONSULTIVI E COMMISSIONI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE TECNICA [14]

 

     Art. 23. Consiglio superiore delle Forze armate [15]

     [1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

     2. Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio.

     3. Nel preambolo dei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, è inserita la formula «udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate». Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere è contenuta nella relazione.

     4. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinati con il regolamento.]

 

     Art. 24. Organi consultivi [16]

     1. Presso il Ministero della difesa operano:

     a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali.

     2. L'attività degli organismi di cui al comma 1 è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non è corrisposta alcuna forma di rimborso spese.

 

     Art. 24 bis. Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione [17]

     1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:

     a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

     b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.

     2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

     3. Ai componenti della commissione interministeriale, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati, non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.

 

CAPO III

AREA TECNICO OPERATIVA

 

SEZIONE I

CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

 

     Art. 25. Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa

     1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa [18].

     2. Il Capo di stato maggiore della difesa:

     a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;

     b) è gerarchicamente sovraordinato:

     1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;

     1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze [19];

     2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;

     3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate [20];

     c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.

     3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

 

     Art. 26. Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa

     1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

     a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari [21];

     a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro [22];

     b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;

     c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3;

     2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.

     3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

 

     Art. 27. Ordinamento dello Stato maggiore della difesa

     1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni:

     a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento;

     b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 29;

     2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonchè le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

     3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.

 

SEZIONE II

ORGANISMI INTERFORZE

 

     Art. 28. Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

     1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. E' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri [23].

     2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e per il Segretario generale della difesa [24].

     3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono contenute nel regolamento.

 

     Art. 29. Comando operativo di vertice interforze

     1. Il Comando operativo di vertice interforze svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonchè delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di coordinamento dei Comandi operativi di componente delle Forze armate [25].

     1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo [26].

     2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.

 

     Art. 30. Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa

     1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa svolge i compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

 

     Art. 31. Comandi regione militare interforze

     1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi e unità dell'Esercito deputate per il territorio, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea [27].

 

SEZIONE III

CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA E COMANDANTE GENERALE

DELL'ARMA DEI CARABINIERI

 

     Art. 32. Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

     1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:

     a) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

     b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;

     c) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli [28].

     2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.

 

     Art. 33. Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

     1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

     a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;

     b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti [29];

     c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;

     d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa [30];

     d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa [31].

     2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento.

     3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.

 

     Art. 34. Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri

     1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle relative attribuzioni:

     a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale, di cui all'articolo 170;

     b) si avvalgono di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro.

     2. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 29, rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

 

SEZIONE IV

UFFICI DEGLI ADDETTI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

 

     Art. 35. Addetti delle Forze armate in servizio all'estero

     1. Il personale delle Forze armate, da destinare in qualità di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare può essere accreditato per più Stati o per più Forze armate.

     2. La costituzione dell'ufficio dell'addetto militare, di cui al comma 1, è preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all'estero.

 

     Art. 36. Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero

     1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri [32].

     2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.

 

     Art. 37. Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero

     1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero è assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.

 

     Art. 38. Gestione del danaro e del materiale

     1. Gli uffici degli addetti militari costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.

     2. La gestione del denaro comprende:

     a) spese per il personale;

     b) spese per il funzionamento.

     3. La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.

 

     Art. 39. Personale

     1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonchè a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 1808 [33].

     2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.

     3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 [34].

     4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate [35].

     5. [Il predetto limite massimo di assenza è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a)] [36].

     6. [Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

     a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;

     b) in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa] [37].

     7. [Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonchè quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero] [38].

     8. [Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate] [39].

 

CAPO IV

AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

 

SEZIONE I

DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI [40]

 

     Art. 40. (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti) [41]

     1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

     2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

     3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.

 

     Art. 41. Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti [42]

     1. Il Direttore nazionale degli armamenti:

     a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

     b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale, nonchè delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

     c) [abrogata];

     d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo.

     2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

 

     Art. 42. Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti [43]

     1. Il Direttore nazionale degli armamenti per l'esercizio delle sue attribuzioni:

     a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti;

     b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     c) dispone della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.

 

SEZIONE II

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI [44]

 

     Art. 43. Competenze della Direzione nazionale degli armamenti [45]

     1. Sono unificate presso la Direzione nazionale degli armamenti le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, l'innovazione e la ricerca tecnologica e lo sviluppo, nonchè le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

     2. Le competenze e l'ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati dal regolamento.

 

     Art. 44. Registro nazionale delle imprese

     1. Presso la Direzione nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico [46].

     2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento [47].

     3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

     4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purchè in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

     a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purchè cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

     b) per le società di capitali, purchè legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purchè cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

     c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio.

     5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

     6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

     7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione:

     a) le imprese dichiarate fallite;

     b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

     c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè della legge 9 luglio 1990, n. 185;

     d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento;

     e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

     8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

     9. Se è rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa può ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

     10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.

     11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni:

     a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

     b) provvede alla revisione triennale del registro;

     c) fa rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

     d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

     12. Le modalità per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento.

     13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.

     13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti [48].

 

SEZIONE II-bis [49]

SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

 

     Art. 44 bis. (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa) [50]

     1.Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

     2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

     3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.

 

     Art. 44 ter. (Organi di supporto del Segretario generale della difesa) [51]

     1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:

     a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.

 

CAPO V

AREA TECNICO INDUSTRIALE

 

     Art. 45. Stabilimenti e arsenali militari

     1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:

     a) produzione di mezzi e materiali;

     b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;

     c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;

     d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;

     e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;

     f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa.

     2. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica.

     2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate [52].

     3. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:

     a) tipo, finalità, compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico;

     b) l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.

 

     Art. 46. Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari

     1. Gli enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale.

     2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più servizi.

     3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore.

     4. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.

     5. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo è individuata nell'articolo 47.

 

     Art. 47. Classificazione degli enti

     1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:

     a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità;

     b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti [53];

     c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.

     2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.

     3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati nel regolamento [54].

 

     Art. 48. Agenzia industrie difesa

     1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonchè per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2 [55].

     2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.

 

     Art. 49. Enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata

     1. La responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare è affidata ai competenti comandi o ispettorati di Forza armata.

     2. Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 1, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale.

     3. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.

     4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 50. Personale degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata

     1. Il direttore dell'ente è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati [56].

     2. Il direttore:

     a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;

     b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

     c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;

     d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

     e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attività di verifica e controllo.

     3. Il direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.

     4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico può anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza e con precedenti incarichi di dirigenza aziendale.

     5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.

 

     Art. 51. Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale

     1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:

     a) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere b) e c), nonchè alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente;

     b) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     2. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.

 

CAPO VI

GIUSTIZIA MILITARE

 

SEZIONE I

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

 

     Art. 52. Magistrati militari

     1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.

     2. Le funzioni giudicanti sono:

     a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);

     b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);

     c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);

     d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);

     e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);

     f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);

     g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello).

     3. Le funzioni requirenti sono:

     a) di primo grado (sostituto procuratore militare);

     b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);

     c) di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);

     c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare) [57];

     d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);

     e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);

     f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);

     g) direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione).

     4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature [58].

 

     Art. 53. Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni

     1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

     2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettere b) e c-bis) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità [59].

     3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

     4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

     5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

     6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, lettera g), è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità.

 

     Art. 54. Tribunale militare

     1. Il Tribunale militare è formato:

     a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;

     b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.

     2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

     a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;

     b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;

     c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

     1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

     2) il Capo di stato maggiore della difesa;

     3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti [60];

     4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

     5) il Direttore generale per il personale militare [61].

     3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.

     4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.

     5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.

     6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

 

     Art. 55. Circoscrizioni territoriali

     1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.

     2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna.

     3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

     4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

 

     Art. 56. Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza

     1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza.

     2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:

     a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo;

     b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;

     c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.

     3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;

     4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

     5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.

 

     Art. 57. Corte militare di appello

     1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.

     2. La Corte militare d'appello è formata:

     a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;

     b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;

     c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.

     3. Le sezioni della Corte sono formate:

     a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;

     b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.

     4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:

     a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;

     b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice [62];

     c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

     1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

     2) il Capo di stato maggiore della difesa;

     3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti [63];

     4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

     5) il Direttore generale per il personale militare [64].

     5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

 

     Art. 58. Uffici del pubblico ministero

     1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione è composta:

     a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 6;

     b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4.

     2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta:

     a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5;

     b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;

     c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.

     3. La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:

     a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3;

     a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2 [65];

     b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.

 

     Art. 59. Ruolo organico dei magistrati militari

     1. Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

     2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.

 

SEZIONE II

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

 

     Art. 60. Composizione del Consiglio della magistratura militare

     1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed è composto da:

     a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;

     b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

     c) quattro componenti eletti dai magistrati militari [66];

     d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare nè può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

     2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate [67].

     3. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.

 

     Art. 61. Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare

     1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.

     2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, di cui due elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente [68].

     3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

 

     Art. 62. Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare

     1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:

     a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;

     b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

     c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari;

     d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.

     2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

     3. Il Consiglio, inoltre:

     a) esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare;

     b) dà pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;

     c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio;

     d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

     4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.

     5. Il Ministro della difesa può intervenire alle adunanze del Consiglio se ne è richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.

 

     Art. 63. Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare

     1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati. Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio.

     2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.

 

     Art. 64. Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina

     1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi [69].

     2. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.

     2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare [70].

 

     Art. 65. Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni

     1. Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarità dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari.

     2. L'incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o più componenti del Consiglio. Esso è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.

     3. Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione.

     4. Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.

 

     Art. 66. Attribuzioni del presidente e del vice presidente

     1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:

     a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;

     b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;

     c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;

     d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

     2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 67. Disposizioni in materia di procedimento disciplinare

     1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.

     2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.

 

     Art. 68. Stato giuridico del componente non togato

     1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale componente è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

 

     Art. 69. Elezioni del Consiglio della magistratura militare

     1. All'elezione dei componenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c), che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.

     2. Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli.

     3. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, più anziani in ruolo.

     4. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16 [71].

     5. Le schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore.

     6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

     7. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

     8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.

     9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.

 

     Art. 70. Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio

     1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento.

     2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

 

     Art. 71. Ufficio di segreteria del Consiglio

     1. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un ufficio di segreteria il cui organico è determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa.

     2. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.

     3. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.

 

     Art. 72. Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura

     1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.

 

 

SEZIONE III

DISCIPLINA DEL CONCORSO IN MAGISTRATURA MILITARE

 

     Art. 73. Concorsi

     1. Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di età, salve le elevazioni previste dall'ordinamento. Le modalità della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonchè le modalità di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare.

     2. Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati:

     a) i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale;

     b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.

 

     Art. 74. Concorso per esami

     1. Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma.

     2. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed è composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facoltà di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.

     3. L'esame consiste:

     a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

     1) diritto penale militare;

     2) diritto penale;

     3) diritto civile;

     b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie:

     1) procedura penale e procedura penale militare;

     2) diritto romano;

     3) diritto amministrativo;

     4) diritto costituzionale.

     4. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

     5. Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

     6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei.

     7. La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.

     8. A parità di voti sono preferiti nell'ordine seguente:

     a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

     b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;

     c) i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;

     d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

     e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;

     f) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

     g) coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare;

     h) i più anziani di età.

     9. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.

     10. Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.

 

     Art. 75. Tirocinio e nomina

     1. I magistrati militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non può essere inferiore a sei mesi.

     2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.

 

SEZIONE IV

ORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE

 

     Art. 76. Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune

     1. Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, se non è espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.

 

     Art. 77. Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena

     1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena.

     2. Con il citato decreto, oltre alle modalità di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie:

     a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena;

     b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta;

     c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti;

     d) gli orari di permanenza nei locali comuni;

     e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;

     f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche;

     g) le affissioni consentite e le relative modalità;

     h) i giochi consentiti;

     i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro.

     3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.

 

     Art. 78. Stabilimenti militari di pena

     1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:

     a) carceri giudiziarie militari;

     b) reclusori militari.

 

     Art. 79. Visite dei parlamentari

     1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.

 

     Art. 80. Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari

     1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria militare od ordinaria.

     2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 79, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

 

     Art. 81. Separazione dei detenuti secondo il grado

     1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa.

     2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.

 

     Art. 82. Reclusori militari

     1. I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall'articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     2. Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.

 

     Art. 83. Degradazione

     1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente dà comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perchè venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto.

     2. Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è assegnato.

     3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede all'autorità amministrativa militare competente l'esecuzione della degradazione.

 

     Art. 84. Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena

     1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione.

     2. In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato alle cure di un cappellano militare.

 

     Art. 85. Lavoro dei militari detenuti

     1. I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.

     2. Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine.

     4. All'eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtù delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.

 

     Art. 86. Cassa militare delle ammende

     1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena è istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare.

     2. Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune.

     3. Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

TITOLO IV

FORZE ARMATE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 87. Definizione

     1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

     2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento.

     3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.

 

     Art. 88. Principi in materia di organizzazione

     1. Lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare; è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace [72].

     2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.

 

     Art. 89. Compiti delle Forze armate

     1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.

     2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

     3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

     4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.

 

     Art. 90. Funzioni di polizia militare

     1. La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.

     2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e sono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonchè nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.

 

     Art. 91. Funzioni di polizia giudiziaria militare

     1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.

 

     Art. 92. Compiti ulteriori delle Forze armate

     1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:

     a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;

     b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;

     c) ripristino della viabilità principale e secondaria;

     d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;

     e) trasporti con mezzi militari;

     f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;

     g) emissioni di dati meteorologici;

     h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;

     i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;

     l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;

     m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonchè scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;

     n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;

     o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;

     p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;

     q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

     3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

     4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonchè quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 [73].

 

     Art. 92 bis. (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). [74]

     1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonchè quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

     2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonchè per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonchè la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

     3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

     4. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonchè, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

     5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:

     a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;

     b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonchè le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;

     c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.

 

     Art. 93. Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate

     1. In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalità previste dal medesimo articolo 18 e dall'articolo 19, della legge n. 128 del 2001.

 

     Art. 94. Direzioni di amministrazione delle Forze armate

     1. Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate:

     a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;

     b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;

     c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

     d) eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali, relativamente a ciascun anno finanziario.

     2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze [75].

 

     Art. 95. Bande musicali

     1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.

     2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonchè ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

     3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

     a) del Comando militare della Capitale, quella dell'Esercito italiano [76];

     b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare [77];

     c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;

     d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri 4 L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da:

     a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;

     b) lo Stato maggiore della Marina militare;

     c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;

     d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

     5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.

     6. L'organizzazione strumentale e le modalità d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.

 

SEZIONE II

BANDIERE E ONORIFICENZE

 

     Art. 96. Bandiera della Repubblica italiana

     1. La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria.

     2. La bandiera da combattimento affidata a una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonchè delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti, e va difesa fino all'estremo sacrificio.

     3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.

     4. Le modalità di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate con determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.

 

     Art. 97. Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari

     1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.

     2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa [78].

     3. [La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, è custodita nell'Ufficio del Comandante generale] [79].

     4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.

     5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.

 

     Art. 98. Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile

     1. La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile è conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. A ogni nave della Marina militare, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso locale, all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo.

     3. La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando è presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennità; lo stendardo, in combattimento, è posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando.

     4. Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l'uso della bandiere di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

 

     Art. 99. Concessione di ricompense alle Forze armate

     1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonchè al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.

 

CAPO II

ESERCITO ITALIANO

 

     Art. 100. Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano

     1. L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.

 

     Art. 101. (Organizzazione generale dell'Esercito italiano). [80]

     1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.

     2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

 

     Art. 102. Organizzazione operativa dell'Esercito italiano [81]

     1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

     2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

     Art. 103. Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano [82]

     1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.

     2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unità di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

     3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.

 

     Art. 104. Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano [83]

     1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:

     a) i seguenti istituti di formazione:

     1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

     2) Accademia militare;

     3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;

     4) Scuola militare "Nunziatella";

     5) Scuola militare "Teuliè";

     b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;

     c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;

     d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.

     2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonchè dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

     Art. 105. Organizzazione logistica dell'Esercito italiano [84]

     1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:

     a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;

     b) i poli di mantenimento e di rifornimento;

     c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;

     d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;

     e) il Policlinico militare di Roma;

     f) il Centro militare di veterinaria.

     2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonchè dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

     Art. 106. Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano

     1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata [85].

 

     Art. 107. (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano). [86]

     1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.

     2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonchè dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

 

     Art. 108. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano). [87]

     1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.

     2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:

     a) Arma di fanteria;

     b) Arma di cavalleria;

     c) Arma di artiglieria;

     d) Arma del genio;

     e) Arma delle trasmissioni;

     f) Arma dei trasporti e materiali;

     g) Corpo degli ingegneri;

     h) Corpo sanitario;

     i) Corpo di commissariato.

     3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle Armi e dei Corpi [88].

 

     Art. 109. Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

     1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:

     a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonchè alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;

     b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;

     c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare;

     c-bis) svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito [89].

 

CAPO III

MARINA MILITARE

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PER LA MARINA MILITARE

 

     Art. 110. Istituzione e funzioni della Marina militare

     1. La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.

 

     Art. 111. Competenze particolari della Marina militare

     1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:

     a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonchè di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria [90];

     b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;

     c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

     d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.

     1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonchè per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea [91].

 

     Art. 112. Organizzazione operativa della Marina militare

     1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa [92].

     2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni [93].

     3. [L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare] [94].

 

     Art. 113. Organizzazione logistica della Marina militare [95]

     1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124.

     2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonchè, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all'articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.

     3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.

     4. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.

     5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

 

     Art. 114. Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare

     1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.

     2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione di cui all'articolo 169 del regolamento, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti [96].

     3. Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresì:

     a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico;

     b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;

     c) al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

     4. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:

     a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;

     b) comandi di zona dei fari;

     c) reggenze dei segnalamenti.

     5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:

     a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale;

     b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa;

     c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio.

     6. In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato è assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico.

     7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo

 

     Art. 115. Vigilanza in mare

     1. La Marina militare espleta:

     a) il servizio di vigilanza, ai sensi all'articolo 2, lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso di necessità può integrare quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto. Il servizio è svolto in base alle direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre amministrazioni interessate. La Marina militare provvede all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi;

     b) la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle relative norme, ai sensi degli articoli 23, legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.

     2. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della difesa.

     3. Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3 , del codice di procedura penale.

 

     Art. 116. Organizzazione formativa della Marina militare

     1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:

     a) l'Accademia navale;

     b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini";

     c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;

     d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare;

     e) il Centro di selezione della Marina militare [97].

     2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina [98].

 

     Art. 117. Servizio idrografico della Marina militare

     1. L'Istituto idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.

     2. Nel regolamento è disciplinato l'ordinamento dell'Istituto idrografico.

 

     Art. 118. Corpi della Marina militare [99]

     1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

     a) Corpo di stato maggiore;

     b) Corpo del genio della Marina;

     c) Corpo sanitario militare marittimo;

     d) Corpo di commissariato militare marittimo;

     e) Corpo delle capitanerie di porto;

     f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.

     2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:

     a) genio navale;

     b) armi navali;

     c) infrastrutture.

     3. Il Corpo delle capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

     4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:

     a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello

     b) per il Corpo del genio della Marina:

     1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;

     2) per la specialità armi navali: ufficiali A.N.;

     3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;

     c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;

     d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;

     e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;

     f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.

 

     Art. 119. Corpo di stato maggiore

     1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

     a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;

     b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;

     c) comandare le forze navali comunque costituite;

     d) comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare [100];

     e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo del genio della marina, specialità armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare [101];

     f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;

     g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;

     h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;

     i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;

     l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;

     m) [presiedere le giunte di ricezione e di verifica] [102].

 

     Art. 120. (Corpo del genio della Marina [103]). [104]

     1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità genio navale:

     a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, nonchè, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

     b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi;

     c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

     d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;

     e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;

     f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

     g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali;

     h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza [105].

     1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:

     a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

     b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

     c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

     d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonchè, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

     e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);

     f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

     g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza [106].

     1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:

     a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

     b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

     c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

     d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;

     e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.

     f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza [107].

 

     Art. 121. Corpo delle armi navali [108]

     [1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:

     a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

     b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero [109];

     c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

     d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonchè, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento [110];

     e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a) [111];

     f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

     g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.]

 

     Art. 122. Corpo sanitario militare marittimo

     1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:

     a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo;

     b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa;

     c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;

     d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;

     e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.

 

     Art. 123. Corpo di commissariato militare marittimo

     1. Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo:

     a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:

     1) il vettovagliamento;

     2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;

     3) i combustibili e i lubrificanti;

     4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;

     5) il coordinamento e il controllo dell'attività di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;

     6) le attività di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;

     7) attività di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;

     8) i collaudi, il controllo di qualità, la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali;

     b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unità navali ed enti a terra;

     c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti;

     d) il controllo interno di legittimità e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie;

     e) l'attività di consulenza giuridica nei settori:

     1) amministrativo;

     2) disciplinare;

     3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;

     4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata;

     f) la gestione del contenzioso;

     g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza;

     h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa;

     i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unità navali e presso gli enti a terra, nonchè quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.

 

     Art. 124. Organizzazione territoriale periferica della Marina militare

     1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina [112].

     2. I Comandi marittimi della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa [113].

     3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare [114].

 

     Art. 125. Aviazione antisommergibile della Marina militare

     1. L'Aviazione «antisommergibile» di cui all'articolo 152 fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare.

     2. I reparti dell'Aviazione «antisommergibile» sono costituiti:

     a) da personale dell'Aeronautica militare;

     b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli «antisommergibile» in dotazione ai reparti;

     c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;

     d) da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di «specialista aeronautico» rilasciato dall'Aeronautica militare.

     3. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con il decreto del Ministro della difesa.

     4. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all'articolo 141, e il personale dei reparti dell'Aviazione «antisommergibile» sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi.

     5. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei «antisommergibile», sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.

 

     Art. 126. Reparti elicotteri della Marina militare

     1. I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare, integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego.

     2. I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unità individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

 

     Art. 127. Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

     1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.

     2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonchè per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.

     3. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.

 

     Art. 128. Attività di pilotaggio

     1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, è in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.

     2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.

     3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati può essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

 

     Art. 129. Studi e approvvigionamento della Marina militare

     1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.

     2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.

     3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.

 

     Art. 130. Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»

     1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici [115].

     2. Sono compiti dell'Istituto:

     a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonchè la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;

     b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonchè il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;

     c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonchè con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività;

     d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti.

     4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.

 

     Art. 131. Direzione di amministrazione della Marina militare

     1. La Direzione di amministrazione della Marina militare è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare.

     2. La Direzione di amministrazione di cui al comma 1, svolge le competenze di cui all'articolo 94.

     3. Per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o più dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi.

     4. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, ai sensi dell'articolo 94.

 

     Art. 131 bis. (Ente circoli della Marina militare). [116]

     1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.

     2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

SEZIONE II

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

 

     Art. 132. Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto

     1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:

     a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;

     b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;

     c) adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.

     2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:

     a) assicurare la difesa dello Stato mediante:

     1) la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;

     2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;

     3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;

     4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega dei Comandi marittimi [117];

     5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;

     6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;

     b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:

     1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;

     2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;

     3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;

     4) l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere;

     c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;

     d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonchè gli altri compiti assegnati alla Marina militare.

     3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi marittimi competenti per territorio [118].

 

     Art. 133. Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto [119]

     1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto con il grado di ammiraglio ispettore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato.

     3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella qualità di Capo di corpo, dipende dal Capo di stato maggiore della Marina militare per gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo.

 

     Art. 134. Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

     1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera:

     a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;

     b) svolge, in regime di avvalimento, le attività a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:

     a) svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;

     b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonchè delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.

     3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:

     a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;

     b) polizia nei porti e in corso di navigazione;

     c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;

     d) polizia marittima;

     e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;

     f) personale marittimo;

     g) regime amministrativo della nave;

     h) diporto nautico;

     i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;

     l) autorità portuale nei porti in cui non è istituita un'Autorità portuale;

     m) servizi tecnico - nautici;

     n) sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi [120];

     o) attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;

     p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonchè ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;

     q) responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;

     r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.

 

     Art. 135. Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

     1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

     2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:

     a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonchè in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;

     b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;

     c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonchè alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

     d) esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento;

     e) ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;

     f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.

 

     Art. 136. Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

     1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima.

     2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:

     a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

     b) attività amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;

     c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118 della Costituzione;

     d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

     e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini;

     f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.

 

     Art. 137. Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri

     1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonchè ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze di altri ministeri:

     a) esercita l'attività di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     b) presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare;

     c) concorre nell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

     d) concorre nell'attività di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189;

     e) concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;

     f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.

 

     Art. 138. Profili organizzativi e funzionali

     1. L'esercizio a livello centrale e periferico, da parte del Corpo delle capitanerie di porto, delle competenze di cui agli articoli 134, 135, 136 e 137, avviene mediante le proprie risorse umane e strumentali.

     2. Il Corpo delle capitanerie di porto è soggetto alle misure organizzative e funzionali adottate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2009, n. 14, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che vi sono enunciati [121].

 

CAPO IV

AERONAUTICA MILITARE

 

     Art. 139. Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare

     1. L'Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato.

 

     Art. 140. Ispettorato per la sicurezza del volo

     1. L'Ispettorato per la sicurezza del volo dipende direttamente dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare e coordina l'investigazione, al fine della prevenzione, sulle cause degli incidenti di volo degli aeromobili di cui all'articolo 748 del codice della navigazione.

     2. L'Ispettorato è articolato in uffici, le cui competenze sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

 

     Art. 141. Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare

     1. L'ispettore dell'Aviazione per la Marina militare, ufficiale generale del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, alle attività tecniche e logistiche dei reparti di aviazione antisommergibile di cui all'articolo 125 e del relativo addestramento tecnico professionale.

     2. Le attribuzioni dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina militare sono definite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.

 

     Art. 142. Comando della squadra aerea

     1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinchè gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa.

     1-bis. Il Comandante della squadra aerea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa [122].

     2. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

 

     Art. 143. (Comando e controllo operativo delle Forze aeree). [123]

     1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresì, le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.

     2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.

 

     Art. 144. Articolazione territoriale dell'Aeronautica militare

     1. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare i comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali; il Capo di stato maggiore ne disciplina le funzioni territoriali e i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali.

     2. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

 

     Art. 145. Comando logistico dell'Aeronautica militare

     1. Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operatività della stessa.

     2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

 

     Art. 146. Comando delle scuole dell'Aeronautica militare

     1. Il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, retto da un generale di squadra e posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di reclutamento, selezione, formazione, qualificazione specialistica basica del personale dell'Aeronautica militare appartenente a tutte le categorie, nonchè l'addestramento iniziale al volo del personale navigante anche di altre Forze armate o di polizia, finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare.

     2. Dal Comando delle scuole dipendono:

     a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;

     b) l'Accademia aeronautica;

     c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;

     d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;

     e) la Scuola volontari dell'Aeronautica militare [124];

     f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" [125].

     3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica [126].

 

     Art. 147. Ruoli e Corpi dell'Aeronautica militare

     1. L'Aeronautica militare si compone dei seguenti elementi:

     a) Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti e armi, e specialità;

     b) Corpo del genio aeronautico;

     c) Corpo di commissariato aeronautico;

     d) Corpo sanitario aeronautico.

     2. Gli articoli 148, 149 e 150 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

 

     Art. 148. Corpo del genio aeronautico

     1. Il Corpo del genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti:

     a) alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell'Aeronautica militare;

     b) al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell'Aeronautica militare;

     c) disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile.

     2. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

     a) delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici distaccati di sorveglianza;

     b) delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare;

     c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.

 

     Art. 149. Corpo di commissariato aeronautico

     1. Il Corpo di commissariato aeronautico:

     a) esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonchè degli altri materiali ordinari;

     b) svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti.

     2. Il Corpo di commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

     a) delle direzioni di commissariato aeronautico, dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare;

     b) di magazzini e stabilimenti vari.

 

     Art. 150. Corpo sanitario aeronautico

     1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici dell'Aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:

     a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonchè l'idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;

     b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;

     c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare [127].

     2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

     a) degli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare [128];

     b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;

     c) di magazzini e stabilimenti vari.

     3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.

 

     Art. 151. Unità e comandi di volo dell'Aeronautica militare

     1. I reparti di volo si distinguono, secondo il livello ordinativo, in:

     a) squadriglia, unità organica fondamentale;

     b) gruppo;

     c) stormo;

     d) brigata aerea;

     e) divisione aerea;

     f) squadra aerea.

     2. La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unità aeree.

     3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

 

     Art. 152. Aviazione antisommergibile dell'Aeronautica militare

     1. L'aviazione antisommergibile è costituita dal complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili.

     2. I comandanti dei gruppi e delle squadriglie «antisommergibile» sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo è affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di Marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti ufficiali.

 

     Art. 153. (Reparti elicotteri delle altre Forze armate). [129]

     1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonchè all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.

     2. All'Aeronautica militare competono, inoltre:

     a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività militari che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate;

     b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonchè, ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attività di volo dei titolari degli stessi.

 

     Art. 154. Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare

     1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti [130]:

     a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;

     b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata;

     c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

 

CAPO V

ARMA DEI CARABINIERI

 

SEZIONE I

COMPITI E ATTRIBUZIONI

 

     Art. 155. Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri

     1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) [131].

 

     Art. 156. Compiti militari dell'Arma dei carabinieri

     1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

     a) concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all'articolo 88;

     b) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso è definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     c) partecipa alle operazioni militari all'estero.

     2. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Arma dei carabinieri:

     a) partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;

     b) concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.

     3. I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, di cui al presente articolo, sono assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa e limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio.

     4. Nell'ambito dei compiti militari, l'Arma dei carabinieri:

     a) concorre alla tutela del bene della collettività nazionale in casi di pubbliche calamità;

     b) fornisce all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'Amministrazione della difesa, nonchè alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.

 

     Art. 157. Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri

     1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare, secondo quanto stabilito dall'articolo 91, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.

 

     Art. 158. Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero

     1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonchè degli uffici degli addetti militari all'estero.

     2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.

     3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.

 

     Art. 159. Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

     1. L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155:

     a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente;

     b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 160. Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri

     1. L'Arma dei carabinieri provvede, altresì:

     a) ai servizi presso la Presidenza della Repubblica;

     b) alle scorte d'onore;

     c) ai servizi presso gli uffici giudiziari.

 

     Art. 161. Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri [132]

     1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:

     a) funzioni di polizia giudiziaria;

     b) funzioni di sicurezza pubblica.

     1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato [133].

 

     Art. 161 bis. (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale). [134]

     1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

     2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

     a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

     b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonchè le relative attività di formazione e aggiornamento.

 

     Art. 161 ter. (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare). [135]

     1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

     2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

     a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;

     b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonché le relative attività di formazione e aggiornamento.

 

SEZIONE II

ORDINAMENTO

 

     Art. 162. Dipendenze dell'Arma dei carabinieri

     1. L'Arma dei carabinieri dipende:

     a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

     b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

     2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

     a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

     b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonchè per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

     3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata [136].

 

     Art. 163. Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

     1. Il Comandante generale è componente, oltre che degli organismi collegiali previsti dal codice e dal regolamento:

     a) del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

     b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410.

 

     Art. 164. Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

     1. Il Comandante generale è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

     a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilità, nonchè l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed è responsabile del relativo addestramento e approntamento;

     b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;

     c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;

     d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;

     e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;

     f) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

     g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;

     h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonchè presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

     2. Il Comandante generale:

     a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

     b) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;

     c) approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;

     d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri.

     3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:

     a) determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;

     b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:

     1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;

     2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;

     3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.

     4. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

     5. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

 

     Art. 165. Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

     1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

     a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;

     b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.

     2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.

     3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

     4. Il Comandante generale esprime in maniera motivata il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri [137].

     5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale [138].

 

     Art. 166. Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo

     1. Il Comandante generale svolge le funzioni di capo ente programmatore, di direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale.

     2. Il Comandante generale propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di stato maggiore della difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo.

     3. Il Comandante generale provvede, quale direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri, esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile, e definendo i limiti di valore delle spese che gli ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare.

     4. Il Comandante generale si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione di cui all'articolo 171.

 

     Art. 167. Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale

     1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provvede, su delega del Capo di stato maggiore della difesa e in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione e alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.

 

     Art. 168. Attribuzioni del Vice comandante generale

     1. Il Vice comandante generale è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa [139].

     2. Rimane in carica con mandato della durata di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri [140].

     3. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata di cui al comma 1 e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente [141].

     4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma [142].

 

     Art. 169. Articolazione dell'Arma dei carabinieri

     1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri è articolata in:

     a) Comando generale;

     b) organizzazione addestrativa;

     c) organizzazione territoriale;

     c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare [143];

     d) organizzazione mobile e speciale;

     e) reparti per esigenze specifiche.

 

     Art. 170. Comando generale dell'Arma dei carabinieri

     1. Il Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. In particolare:

     a) assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma;

     b) mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonchè, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.

     2. Il Comando generale è costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.

 

     Art. 171. Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri

     1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e ha competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo Comando generale.

 

     Art. 172. Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri

     1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende:

     a) il Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, persegue l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;

     b) l'Accademia dell'Arma dei carabinieri;

     c) la Scuola ufficiali;

     d) la Scuola marescialli;

     e) la Scuola brigadieri;

     f) le scuole carabinieri;

     g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.

 

     Art. 173. (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri). [144]

     1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:

     a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonchè assicurano la gestione della disciplina e l'attività ispettiva tecnico-logistica;

     b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali, nonchè assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;

     c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;

     d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonchè l'assolvimento dei compiti militari;

     e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonchè l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo.

     2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.

 

     Art. 174. Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri

     1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

     2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:

     a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti [145];

     b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze [146].

 

     Art. 174 bis. (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) [147]

     1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonchè nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

     2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

     a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale [148];

     b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.

     2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare [149].

     2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità [150].

     2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica [151].

 

     Art. 175. Reparti e unità dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche

     1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche:

     a) il Reggimento corazzieri;

     b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;

     c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero;

     d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali;

     e) le unità paracadutiste ed eliportate;

     f) il gruppo di intervento speciale;

     g) la banda dell'Arma dei carabinieri;

     h) le unità presso dicasteri vari.

     2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.

 

     Art. 176. Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri

     1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unità militari, provvedono, nell'ambito definito dall'articolo 90, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonchè le altre unità appositamente individuate.

 

     Art. 177. Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri

     1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.

     2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

 

     Art. 178. Qualifiche di polizia giudiziaria

     1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

     2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

     3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

     4. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l'autorità giudiziaria agli obblighi di legge che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.

 

     Art. 179. Qualifiche di pubblica sicurezza

     1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente.

     2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

     3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza [152].

 

     Art. 179 bis. (Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). [153]

     1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio.

     2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.

 

     Art. 180. Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma dei carabinieri

     1. Nel regolamento sono disciplinate le relazioni dell'Arma dei carabinieri con le altre autorità militari e civili.

     2. Il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri che stabilisce:

     a) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri;

     b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale.

 

TITOLO V

SANITA' MILITARE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 181. Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare

     1. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanità militare" provvede [154]:

     a) all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare;

     b) all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato;

     c) alla tutela della salute dei militari;

     d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;

     e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.

 

     Art. 182. Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica

     1. Sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'organizzazione sanitaria militare;

     b) le attività indicate nell'articolo 181;

     c) le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

     2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.

     3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonchè della sanità pubblica veterinaria, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare [155].

 

     Art. 183. Rapporti con il servizio sanitario nazionale

     1. Per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale.

     2. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma l.

     3. Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

     4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.

     5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     6. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate:

     a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonchè le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia;

     b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

 

     Art. 184. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate

     1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

     2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall'art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

     Art. 185. Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa

     1. Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa è contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace.

     2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attività detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.

 

     Art. 186. Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori

     1. Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, si applicano alle Forze armate, nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.

     2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare di cui al comma 1, sono valutati dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

 

     Art. 187. Disposizioni tecniche attuative

     1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanità militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate.

     1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa [156].

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

 

SEZIONE I

ORGANI DELLA SANITA' MILITARE

 

     Art. 188. Organi centrali

     1. Sono organi centrali della Sanità militare:

     a) La struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa [157];

     b) il Collegio medico-legale;

     c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191 [158].

 

     Art. 189. Collegio medico-legale

     1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica [159].

     2. Il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa [160].

     3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione [161].

     4. [I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio] [162].

     5. [Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria] [163].

     6. [Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all'articolo 886. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 993] [164].

     7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9 [165].

     8. I componenti del Collegio medico-legale sono:

     a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;

     b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;

     c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.

     9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

     9-bis. L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio [166].

     10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attività [167].

     11. Il Collegio medico-legale:

     a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa [168];

     b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare [169];

     b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti [170].

 

     Art. 190. Sezioni del collegio medico-legale

     1. Il collegio medico-legale è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni [171].

     2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione [172].

     3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:

     a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1 [173];

     b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;

     c) [pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria] [174].

 

     Art. 191. (Organi direttivi). [175]

     1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:

     a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;

     b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.

     2. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri [176].

     3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato [177].

     4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata [178].

     4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi [179].

 

     Art. 192. Commissioni mediche interforze

     1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate «Commissioni», esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198.

     2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.

 

     Art. 193. Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza

     1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all'articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:

     a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;

     b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo 1896;

     c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

     d) transito nell'impiego civile di cui all'articolo 930;

     e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

     2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale [180].

     3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio [181].

     4. La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza [182].

     5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.

     5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato [183].

 

     Art. 194. Commissione medica interforze di seconda istanza [184]

     01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza [185].

     1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri [186].

     2. La Commissione di cui al comma 01:

     a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;

     b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente [187].

     3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato [188].

 

     Art. 195. Strutture sanitarie interforze

     1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:

     a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario [189];

     b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;

     c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.

 

     Art. 195 bis. Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare [190]

     1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attività:

     a) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonchè degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;

     b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonchè dei titolari di licenze e attestati aeronautici;

     c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente.

     2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco.

     3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea.

 

     Art. 195 ter. Commissione sanitaria d'appello [191]

     1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonchè dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. I ricorsi devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.

     2. La Commissione sanitaria d'appello è presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo.

     3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la Commissione sanitaria di appello può pronunciarsi, altresì, sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneità al servizio militare e al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'articolo 195-bis.

     4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo.

     5. Allorchè esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello è composta assicurando la presenza nel collegio, in qualità di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, è integrata da un medico designato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

     6. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione.

     7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio sanitario di prima istanza.

 

SEZIONE II

COMPONENTI AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE

DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

 

     Art. 196. Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:

     a) contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonchè delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

     b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.

     2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:

     a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;

     b) le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate continuano a dipendere direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione [192].

 

     Art. 197. Organizzazione dei servizi umanitari

     1. In conformità alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali:

     a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facoltà nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato;

     b) l'Associazione italiana della Croce rossa è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.

     2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico [193].

     3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate [194].

     4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento.

     5. [Con direttiva del Capo di stato maggiore della difesa sono determinate le condizioni di impiego del Corpo militare della Croce rossa italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie:

     a) in caso di emergenze per pubbliche calamità;

     b) per l'impiego all'estero per missioni internazionali;

     c) per attività addestrative] [195].

 

CAPO III

ATTRIBUZIONI E SERVIZI

 

SEZIONE I

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI MEDICHE INTERFORZE

 

     Art. 198. Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio

     1. La Commissione di cui all'articolo 193 territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonchè del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

     1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente può delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori [196].

     2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

     3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

     4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonchè l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.

     5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.

     6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità [197].

     7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

     8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

     9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

     10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

 

SEZIONE II

SERVIZI MEDICO-LEGALI

 

     Art. 199. Attribuzioni medico-legali

     1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici [198].

     2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna [199].

 

     Art. 200. Visite medico-legali [200]

     1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi [201]:

     a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;

     b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale;

     c) per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

     d) per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico;

     e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorità interessata;

     f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;

     g) per accertare l'inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

     h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

     i) per accertare l'idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

     l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

     m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;

     n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio [202].

     2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare competente per territorio [203].

 

     Art. 201. Modalità delle visite medico-legali [204]

     1. Le visite medico legali di cui all'articolo 200 possono essere praticate:

     a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;

     b) presso i dipartimenti militari di medicina legale;

     c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purchè provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;

     d) presso gli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile [205].

     2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorchè si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.

     3. Per ogni visita praticata è redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.

     4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

SEZIONE III

SERVIZI IN MATERIA DI DIPENDENZE

 

     Art. 202. Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti

     1. Il Ministero della difesa promuove:

     a) corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonchè per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi;

     b) sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia;

     c) seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti, da svolgersi periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.

     2. Il Ministero della difesa:

     a) organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, tabacco e sostanze dopanti, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che è svolta nei confronti dei giovani arruolati e dei militari di leva, in caso di ripristino della stessa;

     b) dà informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dopanti; tali informazioni sono attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici al personale militare, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

 

     Art. 203. Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

     1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti.

     2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se è individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

     3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'articolo 929.

 

     Art. 204. Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

     1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e contrasto dell'uso di sostanze dopanti, sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

     2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, alcoldipendenza e uso di sostanze dopanti, rilevati nell'ambito militare, sono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della salute e dell'interno.

 

SEZIONE IV

ALTRI SERVIZI

 

     Art. 205. Servizio trasfusionale delle Forze armate

     1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

     2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili.

     3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.

     4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute.

     5. Il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti.

     6. Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.

 

     Art. 206. Servizio per le emergenze di salute pubblica

     1. Gli organi della Sanità militare collaborano, nell'ambito dell'attività di contrasto delle emergenze di salute pubblica, legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, con:

     a) il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

     b) il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

     Art. 206 bis. (Profilassi vaccinale del personale militare). [206]

     1. La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività [207].

     2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

     3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.

 

     Art. 207. Attività in materia di vaccinazioni

     1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attività di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano:

     a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo;

     b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtù del presente articolo.

 

CAPO IV

PERSONALE ADDETTO ALLA SANITA' MILITARE

 

SEZIONE I

PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO MILITARE [208]

 

     Art. 208. (Categorie di personale). [209]

     1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:

     a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;

     b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;

     c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;

     d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.

     2. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.

 

     Art. 209. Ufficiali medici

     1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale.

     2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari.

     3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, lo Stato maggiore della difesa indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario [210].

     4. E' vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite:

     a) non sono previste da disposizioni di legge;

     b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 200;

     c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti.

     5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l'attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.

 

     Art. 210. Attività libero professionale del personale medico [211]

     1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonchè le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma [212].

     1.1. Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza [213].

     1-bis. [L'autorità sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facoltà di esercitare attività libero-professionali nell'ambito della struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari, anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 1, comma 3] [214].

 

SEZIONE II

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE [215]

 

     Art. 211. (Formazione continua). [216]

     1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

     Art. 212. Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

     1. Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1 febbraio 2006, n. 43.

     2. Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

     3. Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.

     3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonchè dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 [217].

 

     Art. 213. Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari

     1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonchè sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:

     a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato;

     b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.

 

TITOLO VI

ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 214. Individuazione degli istituti

     1. Il presente titolo disciplina:

     a) le scuole militari;

     b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;

     c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;

     d) le scuole carabinieri;

     e) le scuole allievi operai.

     2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.

 

     Art. 215. Ordinamento e funzionamento degli istituti militari

     1. Le disposizioni relative alle sedi, all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:

     a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;

     b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza [218].

     1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [219].

     1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonchè di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente [220].

 

     Art. 216. Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza armata

     1. Gli enti e istituti militari di istruzione a carattere interforze e di Forza armata non disciplinati dal presente titolo e deputati all'aggiornamento, alla specializzazione, alla qualificazione e al ricondizionamento del personale militare sono individuati nel regolamento.

 

     Art. 217. Collaborazione con le università

     1. La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari, può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.

     2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina militare, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà, di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.

 

CAPO II

SCUOLE MILITARI

 

     Art. 218. Finalità delle scuole militari

     1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attività a essa connesse.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari:

     a) Scuola militare «Nunziatella» dell'Esercito italiano;

     b) Scuola navale militare «Francesco Morosini»;

     c) Scuola militare «Teulie» dell'Esercito italiano;

     d) Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».

     3. [Le disposizioni relative al funzionamento delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca] [221].

 

     Art. 219. Corsi di studio delle scuole militari

     1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti ai sensi dell'articolo 786.

 

     Art. 220. Ammissione alle scuole militari

     1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.

 

CAPO III

ISTITUTI DI FORMAZIONE

 

SEZIONE I

ACCADEMIE MILITARI

 

     Art. 221. Finalità delle Accademie militari

     1. Le accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi ufficiali l'accesso ai ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti accademie militari:

     a) Accademia militare dell'Esercito italiano;

     b) Accademia navale;

     c) Accademia aeronautica;

     d) Accademia dell'Arma dei carabinieri.

     3. L'Accademia navale e l'Accademia aeronautica si occupano anche del completamento della formazione iniziale degli ufficiali dei vari ruoli, costituendo a tale scopo istituti militari di istruzione superiore di cui alla sezione II del presente capo.

 

     Art. 222. Corsi di studio delle Accademie militari

     1. I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719.

     2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.

 

     Art. 223. Ammissioni alle Accademie militari

     1. L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.

 

SEZIONE II

ISTITUTI MILITARI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER UFFICIALI

 

     Art. 224. Finalità degli istituti militari di istruzione superiore

     1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi:

     a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento;

     b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore:

     a) Istituto alti studi della difesa;

     b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze;

     c) Istituto di studi militari marittimi;

     d) Istituto di scienze militari aeronautiche;

     e) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;

     f) Scuola ufficiali carabinieri.

 

     Art. 225. Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore

     1. I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all'articolo 224 sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719.

     2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri corsi di carattere non universitario o postuniversitario, l'ordine degli studi e i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.

 

SEZIONE III

ALTRE SCUOLE

 

     Art. 226. Scuole per sottufficiali

     1. Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi l'accesso ai ruoli dei sottufficiali ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole per sottufficiali:

     a) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;

     b) Scuole sottufficiali della Marina militare;

     c) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;

     d) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;

     e) Scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri;

     f) Scuola brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

 

     Art. 227. Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali

     1. I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento.

     2. L'ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.

 

     Art. 228. Scuole carabinieri

     1. Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice.

     2. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     3. L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.

 

     Art. 229. Scuola allievi operai delle Forze armate

     1. Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite, con decreto del Ministro per la difesa, scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Con lo stesso decreto istitutivo sono, altresì, stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonchè, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i programmi dei corsi.

     2. Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.

     3. Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento od officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.

 

LIBRO SECONDO

BENI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 230. Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti

     1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti:

     a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;

     b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e aeromobili militari [222];

     c) alle disposizioni dettate nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) per le invenzioni militari;

     d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari.

     2. Per i beni culturali, come definiti dall'articolo 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, in uso al Ministero della difesa, resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e, segnatamente, le regole in tema di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 e le regole e relative deroghe in ordine agli obblighi di versamento di documenti all'Archivio di Stato di cui all'articolo 41. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009, n. 157.

     3. Il presente libro detta le disposizioni specifiche per i beni della Difesa, ulteriori rispetto a quelle recate dai codici menzionati nel presente articolo. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e relative leggi di ratifica.

 

     Art. 231. Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa

     1. Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale.

     2. Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

     3. Appartengono al demanio culturale gli immobili in consegna al Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al comma 1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche a esso assegnati.

     4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.

 

     Art. 232. Patrimonio indisponibile della Difesa

     1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.

 

     Art. 233. Individuazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini determinati [223]

     1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie [224]:

     a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;

     b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;

     c) aeroporti ed eliporti;

     d) basi navali;

     e) caserme;

     f) stabilimenti e arsenali;

     g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;

     h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;

     i) comandi di unità operative e di supporto logistico;

     l) basi missilistiche;

     m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;

     n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;

     o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;

     p) poligoni e strutture di addestramento;

     q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;

     r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;

     s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;

     s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 [225];

     t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

     1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni [226].

     1-ter. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [227].

 

     Art. 234. Registri e inventari

     1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari.

     2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa è eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell'amministrazione.

     3. L'originale dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.

 

     Art. 235. Disciplina del segreto su beni e attività militari. Rinvio

     1. Il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8.

 

TITOLO II

SINGOLE CATEGORIE DI BENI MILITARI

 

CAPO I

OPERE PERMANENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA

 

     Art. 236. Opere permanenti di protezione antiaerea

     1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.

 

CAPO II

STRADE MILITARI, VEICOLI E PATENTI MILITARI, ESIGENZE MILITARI

IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

 

     Art. 237. Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale [228]

     1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare.

     2. Ente proprietario è considerato il comando interregionale.

     3. La classifica delle strade militari è fatta con decreto del Ministro della difesa. L'elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non è pubblico.

     4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada.

     5. Il Comandante interregionale, in relazione alle strade militari di cui è proprietario il comando interregionale a cui è preposto:

     a) può destinare le strade militari all'uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all'uso privato con provvedimento particolare;

     b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

     c) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonchè per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse;

     d) può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     e) stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio;

     f) rilascia l'autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10;

     g) rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

     h) impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

     6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante interregionale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

     7. L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa.

     8. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari aperte al pubblico transito provvede l'amministrazione militare con il contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa ogni qual volta, per esigenze della Difesa, è vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorge cessato il divieto. L'obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto ministeriale di classificazione di cui al comma 3, in modo che rimanga sempre un periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione.

     9. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, secondo le disposizioni all'uopo dettate dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.

     10. Fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, altresì, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

     11. Ai veicoli e conducenti delle Forze armate si applicano gli articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

     12. Ai convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

     13. Per quanto non disposto nel presente articolo, alle strade militari aperte al traffico civile, ai veicoli e conducenti delle Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.

 

CAPO III

PORTI E AEROPORTI MILITARI, NAVI E AEROMOBILI MILITARI [229]

 

SEZIONE I

PORTI E AEROPORTI MILITARI

 

     Art. 238. Porti e aeroporti militari

     1. I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria.

     2. Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi [230].

     3. Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti è realizzata d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilità al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero della difesa.

     3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti [231].

     4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, per gli aeroporti militari resta ferma la disciplina all'uopo prevista nel codice della navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione.

 

SEZIONE II

NAVI MILITARI E NAVI DA GUERRA - REGISTRO DELLE NAVI GALLEGGIANTI

IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

 

     Art. 239. Navi militari e navi da guerra

     1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:

     a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa [232];

     b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;

     c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.

     2. Per «nave da guerra» si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare [233].

     3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

 

     Art. 240. Navi armate e navi in disponibilità

     1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:

     a) navi armate;

     b) navi in disponibilità.

 

     Art. 241. Assegnazione delle unità navali

     1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.

 

     Art. 242. Radiazione dal ruolo del naviglio militare

     1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici [234].

 

SEZIONE II

NAVI MILITARI E NAVI DA GUERRA - REGISTRO DELLE NAVI GALLEGGIANTI

IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

 

     Art. 243. Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto

     1. Le unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

     2. I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.

     3. Con il regolamento, sul quale su tale parte è acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; è anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.

 

     Art. 244. Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale

     1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.

     2. Nel registro è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è a ordinamento militare.

     3. Le unità e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.

     4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.

 

     Art. 245. Incendio su nave da guerra

     1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell'entità dell'incendio e dell'andamento delle operazioni.

     2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.

 

SEZIONE III

AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE

 

     Art. 246. Nozione

     1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

 

     Art. 247. Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate

     1. Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale [235].

     2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.

     3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.

     4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

 

     Art. 248. (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). [236]

     1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.

 

     Art. 248 bis. (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). [237]

     [1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.]

 

CAPO IV

RIFUGI ALPINI

 

     Art. 249. Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa

     1. I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtù dell'articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che può concederli in esercizio a cittadini italiani e a società ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nonchè con il Ministro per i beni e le attività culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative - operative del Ministero della difesa.

     2. Dei rifugi alpini di proprietà privata può essere disposta l'espropriazione dall'autorità militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

CAPO V

CAMPI DI TIRO A SEGNO

 

     Art. 250. Campi e impianti di tiro a segno). [238]

     1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.

     2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.

     3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.

 

     Art. 251. Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione

     1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

     2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.

     3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione [239].

 

CAPO VI

ZONE MONUMENTALI DI GUERRA, PATRIMONIO STORICO

DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, SEPOLCRETI DI GUERRA

 

SEZIONE I

ZONE MONUMENTALI DI GUERRA

 

     Art. 252. Individuazione delle zone monumentali di guerra

     1. Istituite ai sensi dell'abrogato regio decreto legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:

     a) Monte Pasubio;

     b) Monte Grappa;

     c) Monte Sabotino;

     d) Monte San Michele.

     2. Sono altresì zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:

     a) la zona di Castel Dante in Rovereto;

     b) la zona di Monte Cengio;

     c) la zona di Monte Ortigara;

     d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).

 

     Art. 253. Delimitazione delle zone monumentali di guerra

     1. Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 252 sono così delimitate:

     a) Pasubio: sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palom e il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima. Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo - Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palom;

     b) Grappa: sommità del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio del Club alpino. Strada d'accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa;

     c) Sabotino: sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato a ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) a est. Strada d'accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Ver-holje-Sabotino;

     d) San Michele: sommità del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo della Brigata «Ferrara» a sud-est della cima 4. Strada d'accesso : rotabile Peteano - San Michele - San Martino.

     2. La delimitazione delle zone di cui al comma 2 dell'articolo 252 è effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

 

     Art. 254. Vigilanza e conservazione

     1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso [240].

     2. Il Ministero della difesa - Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle località del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non è stato collocato un particolare ricordo [241].

 

SEZIONE II

PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

 

     Art. 255. (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale). [242]

     1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.

 

     Art. 256. Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi [243]

     [1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 255, in conformità alla presente sezione e alle leggi regionali:

     a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;

     b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

     c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     d) lo Stato.

     2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 255 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze in materia di tutela paesistica, nonchè le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 255 ne danno comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.]

 

     Art. 257. Compiti dello Stato [244]

     [1. Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'articolo 256, comma 1:

     a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi;

     b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori;

     c) può promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.]

 

     Art. 258. Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali [245]

     [1. In attuazione dell'articolo 257, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

     a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 255;

     b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 256, comma 1;

     c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1;

     d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1;

     e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 262;

     f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonchè di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

     g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

     2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

     3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

     4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente sezione. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.

     5. Il Comitato definisce:

     a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);

     b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);

     c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);

     d) il programma di cui al comma 1, lettera f).

     6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.]

 

     Art. 259. Competenze del Ministero della difesa [246]

     [1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

     a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle truppe alpine;

     b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 258, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.]

 

     Art. 260. Competenze del Ministero degli affari esteri [247]

     [1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

     a) la partecipazione degli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 255;

     b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;

     c) la cooperazione di amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.]

 

     Art. 261. Competenze delle regioni [248]

     [1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

     a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 258, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

     b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

     c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 263 e 264.

     2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente sezione nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi delle leggi vigenti [249].]

 

     Art. 262. Finanziamento statale degli interventi [250]

     [1. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

     2. I soggetti interessati presentano alla Soprintendenza competente per territorio:

     a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

     b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

     c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

     3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 258, nonchè del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.]

 

     Art. 263. Reperti mobili e cimeli [251]

     [1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne dà comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.]

 

     Art. 264. Sanzioni [252]

     [1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 255, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 256, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro

     2.582,00 a euro 25.823,00.

     2. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 516,00 a euro 25.823,00.

     3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 263 è punito con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00.]

 

SEZIONE III

SEPOLCRETI DI GUERRA ITALIANI

 

     Art. 265. Nozione e qualificazione

     1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra.

     2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.

 

     Art. 266. Organi e uffici

     1. Il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, nel presente capo denominato «capo dell'Ufficio», esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa [253].

     2. Al Ministro della difesa compete la nomina del capo dell'Ufficio e la vigilanza su di esso, l'organizzazione dell'Ufficio, e la decisione in caso di dissenso tra il capo dell'Ufficio e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni [254].

     3. Le indennità dovute al capo dell'Ufficio sono stabilite con il decreto di nomina [255].

     4. Alle dipendenze del capo dell'Ufficio opera l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa [256].

 

     Art. 267. Competenze

     1. Il capo dell'Ufficio è competente in ordine a [257]:

     a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonchè di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;

     b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;

     c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero;

     d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

     2. Il capo dell'Ufficio è competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme [258]:

     a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920;

     b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purchè per i militarizzati è accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

     c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

     d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

     e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

     f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940 -15 aprile 1946;

     g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna;

     h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;

     i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.

     3. Il capo dell'Ufficio provvede inoltre a [259]:

     a) la sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;

     b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi hanno provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata dal regio decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1615 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace [260].

     4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si farà luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il capo dell'Ufficio può mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze [261].

     5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa [262].

 

     Art. 268. Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero [263]

     1. Il capo dell'Ufficio può provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

     2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani è di regola affidata dal capo dell'Ufficio, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al capo dell'Ufficio di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.

     4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo è applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

 

     Art. 269. Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni

     1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 267 nei cimiteri comunali può essere affidato, dal capo dell'Ufficio ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell'interno [264].

     2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

 

     Art. 270. Localizzazione delle aree ed espropriazione

     1. Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attività culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

     2. All'eventuale espropriazione si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilità dichiara altresì l'indifferibilità e urgenza ai fini dell'articolo 22-bis del citato testo unico.

 

     Art. 271. Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale

     1. I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del capo dell'Ufficio mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo [265].

     2. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.

     3. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

     4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3 [266].

 

     Art. 272. Restituzione delle salme ai congiunti

     1. Le salme dei Caduti a suo tempo contemplati dall'abrogata legge 9 gennaio 1951, n. 204, definitivamente sistemate a cura del capo dell'Ufficio possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati [267].

 

     Art. 273. Soppressione di cimiteri di guerra

     1. E' in facoltà del capo dell'Ufficio abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto [268].

     2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

 

     Art. 274. Altre norme applicabili

     1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

 

     Art. 275. Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati

     1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione:

     a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);

     b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);

     c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia);

     d) il Sacrario nazionale «Mater Captivorum» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo);

     e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova).

 

SEZIONE IV

CIMITERI DI GUERRA STRANIERI IN ITALIA E CIMITERI

DI GUERRA ITALIANI ALL'ESTERO

 

     Art. 276. Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla prima guerra mondiale

     1. Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale.

     2. La manutenzione di tali cimiteri può essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e il capo dell'Ufficio di cui alla sezione III [269].

     3. L'impianto di ciascun cimitero, in località prescelta dalle autorità militari interessate, è approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalità.

     4. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.

 

     Art. 277. Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra

     1. Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all'estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo:

     a) il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88 e la legge 6 ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi;

     b) la legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra di militari di Paesi del Commonwealth;

     c) la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania;

     d) la legge 30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra della ex Jugoslavia in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel territorio della ex Jugoslavia;

     e) la legge 28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra francesi in Italia e italiani in Francia.

 

CAPO VII

ALLOGGI DI SERVIZIO

 

SEZIONE I

ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO

 

     Art. 278. Disciplina applicabile

     1. Agli alloggi di servizio di tipo economico si applicano le disposizioni della presente sezione.

 

     Art. 279. Classificazione degli alloggi di servizio

     1. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono così classificati:

     a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);

     b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

     c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

     d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;

     e) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).

 

     Art. 280. Alloggi ASGC

     1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonchè al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.

     2. La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai Comandi marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa [270].

     3. Della concessione è data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.

     5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

 

     Art. 281. Alloggi ASI

     1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.

     2. Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.

     3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.

 

     Art. 282. Alloggi ASIR

     1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.

     2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

     3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:

     a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti [271];

     b) [comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea] [272];

     c) [eventuali altri incarichi indicati con il regolamento] [273].

 

     Art. 283. Alloggi AST

     1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.

 

     Art. 284. Alloggi APP e SLI

     1. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.

 

     Art. 285. Alloggi ASC.

     1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.

     2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.

 

     Art. 286. Determinazione dei canoni

     1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di riorganizzazione contenute nel titolo III del libro primo [274].

     2. Ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone è determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone.

     3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento.

     3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa [275].

     4. [Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ogni anno dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni] [276].

 

     Art. 287. Modalità di riscossione del canone e sua destinazione

     1. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

     2. Il cinquanta per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi del presente articolo è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo - casa.

     3. Il Ministro della difesa emana con il regolamento le norme per la gestione e utilizzo del fondo - casa, sentito il parere delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate [277].

 

     Art. 288. Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio

     1. Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 279 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.

     2. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

 

     Art. 289. Retta giornaliera

     1. I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai al comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 279 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento.

 

     Art. 290. Altre norme applicabili

     1. Per tutto quanto non previsto nella presente sezione e nelle relative norme regolamentari, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

 

     Art. 291. Estensione della disciplina

     1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, e a tutti gli altri alloggi di cui all'articolo 231, comma 4, diversi da quelli realizzati ai sensi della sezione II del presente capo.

 

     Art. 292. Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere

     1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

 

     Art. 293. Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST

     1. In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo a occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito con il regolamento.

 

     Art. 294. Norme di attuazione

     1. Il regolamento detta:

     a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi;

     b) le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri;

     c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;

     d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;

     e) la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi [278].

     2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo [279].

 

SEZIONE II

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

DI SERVIZIO AI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

 

     Art. 295. Criteri di classificazione degli alloggi

     1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno stabilisce, con il regolamento, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

     a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

     b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

     2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico.

     3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con il regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone; sulle relative norme è acquisito il concerto con il Ministro dell'interno. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno [280].

 

     Art. 296. Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone

     1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 295, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonchè le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito [281].

 

SEZIONE III

ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO MODELLO DELLE FORZE ARMATE

 

     Art. 297. Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale

     1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4.

     2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

     a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

     b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

     c) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.

     3. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa può inoltre procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con le modalità previste dal regolamento, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 307, comma 2, nonchè la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

     4. Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari [282].

 

SEZIONE IV

PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MILITARI DI CARRIERA AL FINE

DELL'ACQUISTO O LOCAZIONE DI ALLOGGI

 

     Art. 298. Modalità inerenti il requisito della residenza

     1. Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

     2. I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia a ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al presente comma, fruenti comunque del contributo erariale. I benefici derivanti dal presente comma si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.

 

     Art. 299. Conservazione dei diritti in ordine ad alloggi di edilizia sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede

     1. Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante in periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

     2. Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

 

CAPO VIII

DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE DELLE FORZE ARMATE

 

     Art. 300. Diritti di proprietà industriale delle Forze armate

     1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all'articolo 535, può consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 [283].

     3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

     4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonchè le specifiche modalità attuative [284].

 

TITOLO III

ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI

 

     Art. 301. Visite dei parlamentari nelle strutture militari

     1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

     2. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

     3. Le visite si svolgono secondo le modalità definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

 

     Art. 302. Strutture militari straniere e plurinazionali

     1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

     2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

 

     Art. 303. Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

     1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

 

     Art. 304. Stabilimenti di pena

     1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 301 e 303. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

 

     Art. 305. Accesso senza preavviso

     1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.

 

TITOLO IV

VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

 

CAPO I

DISMISSIONI DI BENI IMMOBILI E CESSIONI DI BENI MOBILI

 

     Art. 306. Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

     1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.

     2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonchè degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purchè non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonchè il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti [285].

     3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa [286].

     3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, è ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento. Di tale riduzione è data evidenza nella comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione dell'alloggio posto in vendita [287].

     4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite l'Ufficio centrale competente, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio [288].

     4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonchè le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione [289].

     5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

     5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa - Ufficio centrale competente sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3 [290].

 

     Art. 307. Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

     1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo.

     2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.

     3. Il programma di cui al comma 2:

     a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

     b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

     c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

     d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

     3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonchè di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso [291].

     4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:

     a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;

     b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     c) permuta ai sensi del comma 7.

     5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonchè per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all'articolo 619.

     6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.

     7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile.

     8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'amministrazione stessa.

     9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonchè quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 [292].

     10. Il Ministero della difesa - Ufficio centrale competente, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure [293]:

     a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Ufficio centrale competente che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare [294];

     b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Ufficio centrale competente, d'intesa con l'Agenzia del demanio [295];

     c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

     d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2022, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonchè agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314 [296];

     e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;

     f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

     11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.

     11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonchè di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

     a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

     c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

     d-bis) [articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento] [297].

 

     Art. 308. Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa

     1. Il Ministero della difesa è esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonchè alla regolarità urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.

 

     Art. 309. Destinazione al piano casa di immobili demaniali non più utilizzati a fini militari

     1. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto legge 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

 

     Art. 310. Cessione di beni mobili a titolo oneroso

     1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185 [298].

     2. L'alienazione può avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.

     3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.

     4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 311, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento [299].

 

     Art. 311. Cessione di beni mobili a titolo gratuito

     1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di:

     a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione;

     b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri;

     b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 [300].

     2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

     3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite di calamità naturali, in Italia o all'estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.

     4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 310, sono disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico [301].

     4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico [302].

 

     Art. 312. Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali

     1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti [303]:

     a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi [304];

     b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.

 

     Art. 313. Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa

     1. Non è consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

CAPO II

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE

E L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI MILITARI

 

     Art. 314. Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari [305]

     [1. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2.

     2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.

     3. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

     4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo [306].

     5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni [307].

     6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa [308].]

 

TITOLO V

MODI DI ACQUISTO COATTIVO DI BENI E DIRITTI NELL'INTERESSE

DELLA DIFESA MILITARE

 

CAPO I

AMBITO

 

     Art. 315. Ambito

     1. Il presente titolo disciplina i modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell'interesse della difesa militare che trovano applicazione in tempo di pace.

     2. Resta fermo quanto disposto dal titolo VIII del presente libro per le requisizioni in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione.

 

CAPO II

ESPROPRIAZIONI, REQUISIZIONI, ACQUISTI A SEGUITO DI CONFISCA

 

     Art. 316. Espropriazione di invenzioni nell'interesse della difesa militare. Rinvio al codice della proprietà industriale

     1. Per le espropriazioni di invenzioni nell'interesse della difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale.

 

     Art. 317. Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell'espropriazione per pubblica utilità

     1. Fatto salvo quanto disposto nel titolo VI in ordine alle servitù militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità [309].

 

     Art. 318. Requisizioni nell'interesse della Difesa

     1. Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessità pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprietà privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.

     2. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.

 

     Art. 319. Acquisti a seguito di confisca

     1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [310].

 

TITOLO VI

LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITA' ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA

 

CAPO I

LIMITAZIONI A SINGOLI BENI E ATTIVITA'

 

     Art. 320. Ambito

     1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni secondo le norme del presente capo [311].

     2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall'articolo 331, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

 

     Art. 321. Contenuto delle limitazioni

     1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di:

     a) fare elevazioni di terra o di altro materiale;

     b) costruire condotte o canali sopraelevati;

     c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;

     d) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;

     e) aprire o esercitare cave di qualunque specie;

     f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;

     g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento.

     2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:

     a) aprire strade;

     b) fabbricare muri o edifici;

     c) sopraelevare muri o edifici esistenti;

     d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

 

     Art. 322. Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari

     1. In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

     2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

     3. Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplente.

     4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva [312].

     5. Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonchè sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.

     6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

     7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.

     8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

     9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale o del Comandante marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano [313].

     10. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

     11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

     12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri.

     13. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

     14. Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

 

     Art. 323. Procedimento di imposizione delle limitazioni

     1. Il Comandante militare territoriale o il Comandante marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi [314].

     2. Nel presente capo, l'espressione «il Comandante territoriale» si intende riferita al Comandante militare territoriale, al Comandante marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare [315].

     3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

     4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.

     5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

 

     Art. 324. Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni

     1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

     2. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.

     3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, è custodito nell'archivio dello stesso comune.

     4. Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

     5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.

     6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

     7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.

     8. Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi è fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo.

     9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

     10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio centrale competente del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione [316].

 

     Art. 325. Indennizzo per le limitazioni

     1. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.

     2. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuno dei commi 1 e 2 dell'articolo 321 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo [317].

     3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria, l'indennizzo annuo è pari al doppio del reddito medio del fabbricato che sarebbe edificabile in assenza della limitazione. La destinazione edificatoria si determina ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     4. Se il fondo è stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi parte dell'indennizzo, in rapporto al danno subito. La relativa misura, se manca l'accordo fra le parti, è determinata da un collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procede alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.

     5. La decisione del collegio arbitrale, se non è diversamente stabilito dalle parti, è suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal codice di procedura civile.

     6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.

     7. La sottoscrizione della domanda è autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della limitazione. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto.

     8. Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di euro 258,00 non è richiesta altra documentazione.

     9. Il decreto di imposizione delle limitazioni specifica che gli indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto.

     10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'articolo 324.

     11. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio comunicano i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.

     12. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonchè quanto previsto dal comma 7.

     13. L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.

     14. E' fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.

     15. Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 326. Contenuto del decreto impositivo

     1. Il decreto impositivo del Comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 323, 324 e 325, dà atto dell'avvenuta consultazione del Comitato nonchè delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 322.

 

     Art. 327. Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo

     1. L'amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

     2. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che è determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.

 

     Art. 328. Deroghe alle limitazioni

     1. Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità.

     2. Se l'autorizzazione è subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto è sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.

     3. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.

     4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo.

     5. Il Comandante territoriale ne dà notizia all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.

 

     Art. 329. Contributo ai comuni

     1. Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'articolo 321 è dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.

     2. Il contributo ai comuni è annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.

     3. Il contributo è erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

 

     Art. 330. Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

     2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

     3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.

     4. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che è considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.

 

     Art. 331. Revisione generale quinquennale delle limitazioni

     1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.

     2. Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.

     3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.

     4. Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie, trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati.

     5. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato.

     6. Il decreto di proroga è adottato e pubblicato nella forma e con le modalità previste per il decreto impositivo originario.

     7. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio. Detto decreto è trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa.

     8. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 324.

     9. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni sono estinte a ogni effetto.

     10. In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso è reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.

     11. L'indennità di espropriazione è determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.

 

     Art. 332. Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari

     1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili e il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua interni e marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale.

     2. I relativi provvedimenti sono comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.

     3. Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle comunicazioni di cui al comma 2.

     4. Detti provvedimenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequentazione.

     5. Al pagamento degli indennizzi per tutti gli sgomberi e le occupazioni di cui al comma 1 nonchè per eventuali danni si provvede con le modalità previste dal comma 15 dell'articolo 325.

     6. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.

 

CAPO II

LIMITAZIONI PER INTERE CATEGORIE DI BENI E ATTIVITA'

 

     Art. 333. Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

     1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.

     2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.

     3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.

     4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

     5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali è sentita l'autorità militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.

     6. Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa.

     7. Sono comuni militarmente importanti:

     a) provincia di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte -Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto;

     b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone;

     c) provincia di Trieste: Trieste.

     8. Sono comuni costieri militarmente importanti:

     a) provincia di Venezia: Venezia;

     b) provincia di Ancona: Ancona;

     c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici -Ameglia;

     d) provincia di Livorno: Portoferraio;

     e) provincia di Latina: Gaeta;

     f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli;

     g) provincia di Taranto: Taranto;

     h) provincia di Brindisi: Brindisi;

     i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;

     l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;

     m) provincia di Messina: Messina;

     n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli;

     o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria;

     p) provincia di Cagliari: Cagliari;

     q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).

     9. L'autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole:

     a) da San Remo ad Alassio;

     b) da Punta Mesco alla foce del Magra;

     c) da Sperlonga a Gaeta;

     d) da Capo Miseno a Punta Campanella;

     e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito;

     f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto;

     g) da Punta Penne a Punta della Contessa;

     h) da Numana a Falconara;

     i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;

     l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;

     m) da Capo Ferro a Capo Testa;

     n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;

     o) isole Palmaria e Tino;

     p) arcipelago Toscano;

     q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);

     r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;

     s) isole Tavolara e Asinara;

     t) arcipelago de La Maddalena.

 

     Art. 334. Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori

     1. E' richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonchè per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

     2. Il parere è espresso nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.

 

     Art. 335. Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa

     1. Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili sono sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia se tali immobili sono ubicati nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare, individuate con il regolamento, sul quale per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

     2. L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

     3. Il prefetto, previo parere dell'autorità militare, provvede in materia entro il termine di cui al comma 6. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'autorità militare [318].

     4. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non è esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia.

     5. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonchè a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.

     6. Il decreto di autorizzazione prefettizia è emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, se l'autorità militare non ha fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato [319].

     7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia se non si procede alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata rilasciata.

     8. Il diniego di autorizzazione è motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti.

     9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli.

     10. Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 336. Sanzioni

     1. Le violazioni del presente titolo, escluse le violazioni dell'articolo 335, sempre che il fatto non costituisce reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00.

     2. La sanzione amministrativa è inflitta previa contestazione della violazione e se il trasgressore non ha ottemperato alla diffida a cessare la violazione.

     3. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il Comandante territoriale. Il procedimento e le eventuali opposizioni sono regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.

     4. L'autorità militare può ordinare al trasgressore di compiere a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, o in caso di assoluta urgenza, l'autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.

 

     Art. 337. Regime fiscale

     1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente titolo, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonchè dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

 

     Art. 338. Disciplina di esecuzione

     1. Il regolamento detta le norme di esecuzione del presente titolo; per tale parte su di esso è acquisito il concerto dei Ministri interessati.

 

CAPO IV

NORME SPECIALI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

 

     Art. 339. Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano

     1. Le disposizioni del capo II del presente titolo non si applicano per i comuni della provincia di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 [320].

 

     Art. 340. Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano

     1. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nei limiti in tale articolo 22 stabiliti, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

     2. Nei comuni di cui al comma 1 sono soggette alle limitazioni stabilite nel presente capo tutte le proprietà fondiarie.

 

     Art. 341. Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorità militare

     1. E' vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonchè al disboscamento, senza autorizzazione dell'autorità militare.

     2. Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, se essi superano i limiti da fissarsi con le norme regolamentari.

     3. Le grotte e cavità sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni di cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.

 

     Art. 342. Condizioni e ambito dell'autorizzazione

     1. L'autorità militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.

     2. L'autorizzazione è subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù - che l'interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo 343.

     3. Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorità militari i relativi programmi di gestione.

     4. Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorità militare, purchè per detti centri urbani esista strumento urbanistico già approvato nel suo complesso dall'autorità militare.

 

     Art. 343. Ordini di demolizione

     1. E' sempre in facoltà dell'autorità militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     2. Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico - forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

     Art. 344. Vigilanza

     1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorità militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.

 

     Art. 345. Pubblicità

     1. Le limitazioni del diritto di proprietà stabilite dagli articoli 341, 343 e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorità militare.

 

     Art. 346. Opere in prossimità della linea doganale

     1. Se si tratta di opere da eseguire in prossimità della linea doganale, oltre l'autorizzazione dell'autorità militare, è necessaria quella del Comando della Guardia di finanza, territorialmente competente.

 

     Art. 347. Espropriazione

     1. Dei beni indicati nel presente capo può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare secondo le norme per le espropriazioni per le opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 [321].

 

     Art. 348. Autorità militare competente

     1. Le istanze per ottenere le autorizzazioni e i pareri previsti dal presente capo sono rivolte ai Comandi militari territoriali [322].

 

     Art. 349. Tutela amministrativa

     1. Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, contro i provvedimenti dell'autorità militare è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della difesa ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.

 

     Art. 350. Sanzioni [323]

     [1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

     2. Inoltre l'autorità militare può disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.]

 

CAPO V

SALVEZZA DI ALTRE FONTI

 

     Art. 351. Rinvio ad altre fonti

     1. E' fatto salvo quanto previsto:

     a) dall'articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

     b) dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

 

TITOLO VII

URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA, AMBIENTE E SALUTE

 

CAPO I

URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA

 

     Art. 352. Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale

     1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

     2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facoltà di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all'articolo 322, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'opera.

 

     Art. 353. Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa

     1. Fermo quanto disposto dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

     2. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.

 

     Art. 354. Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa

     1. Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

     Art. 355. Valorizzazione ambientale degli immobili militari

     1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

     2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell'articolo 307, comma 2.

     3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo sono allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

     4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

     5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto, è reso in base alla normativa vigente.

     6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

     7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica [324].

 

CAPO II

AMBIENTE

 

     Art. 356. Disciplina applicabile- Rinvio

     1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

     2. Nel corso di attività addestrative od operative militari condotte all'estero in Paesi extracomunitari, l'amministrazione della difesa osserva le disposizioni di tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio nazionale, nei limiti di compatibilità con le esigenze dell'addestramento e delle attività operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni internazionali, diversi accordi con le competenti autorità locali o diverse regole fissate nell'ambito della missione all'estero.

 

     Art. 357. Attività addestrative e tutela ambientale

     1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal direttore dell'Ufficio centrale competente [325].

     2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.

 

     Art. 358. Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale

     1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato.

     2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. L'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     3. Ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e con il procedimento ivi previsto, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.

 

     Art. 359. Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

     1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonchè la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

     2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto n. 152 del 2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta di detto decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, i materiali esplosivi in disuso.

 

     Art. 360. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purchè destinati a fini specificatamente militari.

 

     Art. 361. Inquinamento atmosferico

     1. Ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolo I della parte V del citato decreto, relativo alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale.

 

     Art. 362. Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

     1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono esclusi dall'applicazione del citato decreto gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari.

     2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto) può chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del citato decreto che contengono informazioni riservate che si riferiscono alla difesa nazionale [326].

 

     Art. 363. Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino [327]

     1. I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall'articolo 292, comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta.

     1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 [328].

 

     Art. 364. Inquinamento acustico

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, legge 26 ottobre 1995, n. 447, la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.

 

     Art. 365. Inquinamento acustico derivante da aeroporti e aeromobili militari [329]

     1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di aeromobili civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 [330].

     2. Il decreto legislativo n. 13 del 2005 non si applica alle emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso.

 

     Art. 366. Inquinamento elettromagnetico

     1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.

     2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 1.

     3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attività di competenza delle Regioni, elencate nell'articolo 8, comma 1, di detta legge, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.

     4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate dei dagli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

     Art. 367. Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici

     1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il decreto legislativo n. 115 del 2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV del citato decreto legislativo e solamente nella misura in cui l'applicazione del citato decreto non è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle Forze armate e a eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

 

     Art. 368. Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale

     1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.

     2. Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale [331].

 

     Art. 369. Danno ambientale

     1. Ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto:

     a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;

     b) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.

 

TITOLO VIII

REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

 

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE DELLE REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA

O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

 

SEZIONE I

AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E BENI REQUISIBILI

 

     Art. 370. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

     a) quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, se il provvedimento, che ordina detta applicazione, non dispone diversamente;

     b) in caso di mobilitazione generale o parziale, se il provvedimento, che ordina la mobilitazione, non dispone diversamente;

     c) in caso di grave crisi internazionale, se non diversamente disposto nel provvedimento che la dichiara [332].

     2. Alle requisizioni di aeromobili si applicano le disposizioni dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili.

     3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle requisizioni:

     a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo;

     b) delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica il capo III del presente titolo;

     c) delle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica la legge di guerra.

 

     Art. 371. Categorie generali dei beni requisibili

     1. Sono requisibili:

     a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende;

     b) le invenzioni;

     c) i servizi individuali e collettivi.

     2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.

 

     Art. 372. Beni non requisibili per cause soggettive

     1. Non sono requisibili:

     a) i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica;

     b) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

     c) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

     d) i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunità diplomatiche;

     e) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;

     f) gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede , nonchè i mobili che vi si trovano.

     2. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.

     3. Sono esenti dalla requisizione di servizi:

     a) i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f);

     b) gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;

     c) i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla lettera d) del comma 1;

     d) i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione è stabilita da accordi internazionali.

     4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunità nei rapporti internazionali.

 

     Art. 373. Beni non requisibili per cause oggettive

     1. Non sono requisibili:

     a) gli edifici aperti al culto, nonchè le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso;

     b) gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;

     c) i locali dove sono custodite casse pubbliche;

     d) i locali occupati da comunità religiose;

     e) i locali occupati da collegi femminili.

     2. Tuttavia, in caso di urgente necessità, le autorità, che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto.

     3. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorità scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non è possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.

     4. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonchè gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.

 

     Art. 374. Beni culturali e archivi

     1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.

     2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti a privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.

     3. Non possono essere requisiti, finchè dura tale loro destinazione, gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a enti pubblici, ovvero a privati, se è intervenuta la notifica di cui al comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento.

     4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, ad altri enti pubblici, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     Art. 375. Beni paesaggistici

     1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 136, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.

     2. In caso di requisizione di beni di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali non è intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Ministro per i beni e le attività culturali può prescrivere le opportune cautele per l'uso della cosa requisita.

 

     Art. 376. Persone esenti dalla requisizione di servizi

     1. Sono esenti dalla requisizione di servizi:

     a) i minori di età;

     b) le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni;

     c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto;

     d) ogni altra persona che è esentata per particolari disposizioni di legge.

 

     Art. 377. Dispensa dalla requisizione

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità.

 

SEZIONE II

REQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI AZIENDE

 

     Art. 378. Cose immobili

     1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.

     2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:

     a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell'articolo 817 del codice civile;

     b) alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile.

     3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne è stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.

 

     Art. 379. Poteri dell'autorità che usa l'immobile

     1. L'autorità che usa l'immobile può dare a esso la destinazione che reputa più opportuna, e può anche eseguirvi nuove opere.

 

     Art. 380. Aziende e stabilimenti

     1. La requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, se l'ordine di requisizione non stabilisce diversamente, a tutto quanto è destinato all'esercizio di essi.

 

     Art. 381. Miniere e cave

     1. La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto è destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e all'elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.

 

     Art. 382. Impianti elettrici

     1. La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.

 

     Art. 383. Linee di comunicazione

     1. La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.

 

     Art. 384. Legnami

     1. Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonchè qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.

 

     Art. 385. Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende

     1. Nei casi di requisizione di aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, l'autorità, che ha emanato l'ordine di requisizione può assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio.

     2. Può anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione.

     3. La requisizione può essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento.

     4. Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.

 

     Art. 386. Requisizione dei prodotti

     1. La requisizione può avere per oggetto, anzichè l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantità, il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.

     2. L'autorità che procede alla requisizione può controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.

 

SEZIONE III

REQUISIZIONE DI BENI MOBILI

 

     Art. 387. Cose mobili requisibili

     1. Sono requisibili:

     a) le materie prime;

     b) i materiali di qualsiasi natura;

     c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi;

     d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;

     e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.

 

     Art. 388. Cose consumabili

     1. Le cose mobili, che con l'uso sono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprietà.

 

     Art. 389. Cose non consumabili

     1. Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte nè alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprietà. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa località in cui furono requisite, o in altra località quando l'interessato vi consenta.

     2. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà:

     a) se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa;

     b) se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;

     c) se l'interessato non consente di ricevere la cosa in località diversa da quella in cui fu requisita.

 

SEZIONE IV

REQUISIZIONE DI INVENZIONI

 

     Art. 390. Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento

     1. Salve le disposizioni concernenti l'espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità, le invenzioni possono essere requisite in proprietà, a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo.

     2. Il provvedimento di requisizione è emanato dal Ministro interessato.

     3. Quando è presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione è utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla notificazione.

     4. Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, può essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita.

     5. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, può vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.

 

     Art. 391. Invenzione depositata in Italia

     1. Se l'invenzione è stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non può alienarla, applicarla, divulgarla nè depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.

 

SEZIONE V

REQUISIZIONE DI SERVIZI

 

     Art. 392. Servizi requisibili

     1. E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale.

     2. L'ordine di requisizione può riguardare:

     a) l'opera di persone determinate;

     b) l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.

 

     Art. 393. Servizi di enti, società o associazioni

     1. Quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, società o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, società o associazione al servizio requisito, l'obbligo di prestare la loro opera.

 

     Art. 394. Obbligo di dare indicazioni

     1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, è in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, dà le indicazioni richiestegli dall'autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti.

 

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 395. Precettazione

     1. L'autorità competente può far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione.

     2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui è stata intimata la precettazione riacquista la disponibilità del bene precettato.

     3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.

 

     Art. 396. Cose deteriorabili

     1. Se vi è pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne dà avviso, anche telegrafico, all'autorità precettante; se entro tre giorni dall'avviso non è ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilità delle cose precettate.

 

     Art. 397. Effetti dell'ordine di requisizione

     1. L'amministrazione acquista la proprietà della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione.

     2. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.

     3. Il detentore, sotto la sua personale responsabilità, custodisce le cose requisite sino alla consegna.

     4. La requisizione è effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilità, è tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.

 

     Art. 398. Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione

     1. L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto il bene requisito, se l'esecuzione del contratto non è compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione. L'ordine di requisizione libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti non dà luogo a rimborso di spese nè a risarcimento di danni a favore di chiunque.

     2. Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.

 

     Art. 399. Denuncia obbligatoria

     1. Le autorità competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantità, con le modalità e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.

 

     Art. 400. Obblighi del sindaco

     1. I Sindaci hanno l'obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie e informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.

 

SEZIONE VII

AUTORITA' COMPETENTI

 

     Art. 401. Autorità militari

     1. I generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata dell'Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato.

     2. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d'intesa coi prefetti.

     3. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'articolo 403 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1.

     4. In caso di urgente necessità qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio può, sotto la sua personale responsabilità, ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione è immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.

 

     Art. 402. Autorità civili

     1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti.

     2. In caso di urgente necessità i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.

 

     Art. 403. Commissioni di requisizione

     1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, può istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano più Forze armate.

     2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorità militari che hanno il potere di ordinare requisizioni.

     3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonchè rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 380, 381, 382, 383 fa parte un ingegnere dell'Agenzia del territorio.

     4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.

 

     Art. 404. Collaborazione con altri organi

     1. Ogni autorità competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessità, della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 405. Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione

     1. Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso, danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 373, 374, 375, agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, prendono, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il sindaco e con gli uffici predetti.

 

SEZIONE VIII

PROCEDIMENTO

 

     Art. 406. Destinatari dell'ordine di requisizione

     1. L'ordine di requisizione può essere diretto a singole persone o a determinate categorie di persone: in questo secondo caso può essere reso noto con pubblico manifesto.

 

     Art. 407. Contenuto dell'ordine di requisizione

     1. L'ordine di requisizione contiene, di regola, le seguenti indicazioni:

     a) autorità per conto della quale la requisizione è effettuata;

     b) organo che procede alla requisizione;

     c) beni che formano oggetto della requisizione;

     d) persone alle quali l'ordine è diretto;

     e) termine entro il quale la persona intimata deve adempiere l'ordine di requisizione, e modalità relative;

     f) se la requisizione è in proprietà o in uso;

     g) data dell'ordine di requisizione; firma dell'autorità che lo emana.

     2. Per le requisizioni in uso, l'ordine ne indica, possibilmente, anche la prevedibile durata.

 

     Art. 408. Forma e notificazione dell'ordine di requisizione

     1. L'ordine di requisizione è staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima è conservata dall'autorità che esegue la requisizione; la seconda è consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine è diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine è anch'essa conservata dall'autorità che esegue requisizione.

 

     Art. 409. Rilascio della ricevuta

     1. L'autorità che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito.

     2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni:

     a) autorità che ha ordinato la requisizione;

     b) descrizione sommaria del bene requisito;

     c) data e firma.

     3. La ricevuta indica l'importo dell'indennità dovuta per il bene requisito. Se ciò non è possibile, è emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.

 

     Art. 410. Trasporto delle cose requisite

     1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione è fatto a cura e spese dell'autorità procedente, la quale può anche requisire i mezzi a ciò necessari.

 

     Art. 411. Processo verbale

     1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorità procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita.

     2. Il processo verbale è redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del sindaco o di un suo delegato.

     3. Uno degli originali del processo verbale è consegnato all'interessato e, se questi rifiuta di riceverlo o è assente, al sindaco o a chi ne fa le veci.

     4. Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti.

     5. La compilazione del processo verbale può omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purchè il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di euro 1.000,00.

 

     Art. 412. Esecuzione d'ufficio

     1. In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorità può provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

     2. Ai fini di tale esecuzione, l'autorità può accedere, sia di giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne e interne.

     3. Negli atti di esecuzione d'ufficio è necessario l'intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati.

     4. Dell'esecuzione d'ufficio è redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno è rimesso al sindaco.

 

SEZIONE IX

REQUISIZIONI [333]

 

     Art. 413. Disposizioni generali

     1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unità possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate.

     2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se è altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.

 

     Art. 414. Commissioni di requisizione

     1. Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite.

     2. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonchè per la determinazione delle relative indennità conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell'Agenzia del territorio e del Genio militare.

 

     Art. 415. Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare

     1. Alle requisizioni interessanti unità e servizi della Marina militare e dell'Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell'Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unità dell'Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni si effettuano, e sotto il controllo dell'alto comando dell'Esercito italiano.

 

     Art. 416. Requisizione da parte dei comandanti di reparto

     1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unità possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.

 

     Art. 417. Casi di eccezionale urgenza

     1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali può essere ordinata anche dall'ufficiale di grado più elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.

 

     Art. 418. Modalità per l'esecuzione delle requisizioni

     1. Se non è possibile avvalersi degli organi indicati nell'articolo 404, le autorità che procedono alla requisizione possono richiedere l'intervento diretto del sindaco, per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all'autorità militare le cose requisite.

 

     Art. 419. Commissioni di controllo

     1. Presso i Comandi di grande unità è costituita una commissione di controllo per le requisizioni.

     2. Essa provvede:

     a) a confermare o a rivedere le indennità stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione;

     b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte;

     c) ad accertare le eventuali responsabilità di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarità da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.

 

SEZIONE X

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITA'

 

     Art. 420. Indennità

     1. Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dall'autorità procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione.

     2. Il pagamento dell'indennità è effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennità al momento della requisizione, l'autorità procedente può disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.

 

     Art. 421. Indennità per aziende e stabilimenti

     1. L'indennità per la requisizione delle aziende o stabilimenti è liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un'autorità civile, l'indennità è liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione è stata effettuata ed è stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del territorio e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui l'azienda e lo stabilimento fa parte.

 

     Art. 422. Indennità per immobili

     1. L'indennità per la requisizione degli immobili è ragguagliata al reddito normale che l'immobile è atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell'articolo 378.

     2. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, è accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.

 

     Art. 423. Indennità per beni mobili requisiti in proprietà

     1. L'indennità per la requisizione di mobili in proprietà, se non si tratta di cose per le quali l'amministrazione competente ha stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, è determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non hanno un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni.

     2. In ogni caso, l'indennità è adeguata allo stato d'uso e alla qualità dei beni.

 

     Art. 424. Indennità per i mobili requisiti in uso

     1. L'indennità per la requisizione in uso di mobili è ragguagliata all'interesse legale sul valore venale dell'oggetto.

 

     Art. 425. Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni

     1. Se la cosa requisita in uso è mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non può essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero è troppo onerosa la sostituzione, è corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennità per l'uso della cosa, un'indennità supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualità dell'interesse legale sul valore venale della cosa.

 

     Art. 426. Indennità per requisizione di invenzioni

     1. L'indennità per la requisizione di invenzioni, ancorchè non brevettate, è liquidata dal Ministero della difesa che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

     2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non è dovuta alcuna indennità, salvo che i divieti hanno per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennità è liquidata ai sensi del comma 1.

 

     Art. 427. Indennità per requisizione di servizi

     1. L'indennità per la requisizione di servizi è stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.

 

     Art. 428. Fondi per il pagamento delle indennità

     1. Le commissioni procedono al pagamento delle indennità di requisizione:

     a) in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari.

     2. Per somme di piccola entità, il pagamento può essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo è stabilito dall'autorità da cui la commissione dipende.

     3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

     Art. 429. Modalità di pagamento

     1. L'indennità di requisizione è pagata alla persona nei cui confronti la requisizione è stata effettuata, restando l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto.

     2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate mensili posticipate.

     3. Le prestazioni personali che durano più di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.

 

     Art. 430. Quietanza del pagamento

     1. La ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 409 è consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui è emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso articolo 409.

     2. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non è consegnata al creditore, ma è allegata al rendiconto, munita della quietanza.

 

     Art. 431. Effetti della riscossione dell'indennità

     1. La riscossione dell'indennità di requisizione costituisce acquiescenza e comporta rinuncia a qualunque impugnazione, amministrativa o giurisdizionale, sia avverso l'ordine di requisizione sia avverso la determinazione della indennità.

 

SEZIONE XI

RESTITUZIONE DELLE COSE REQUISITE IN USO

 

     Art. 432. Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti

     1. Appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.

 

     Art. 433. Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento

     1. Se non è stata indicata la durata dell'uso, la restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento è preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine che, quando si tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non può essere minore di otto giorni.

 

     Art. 434. Processo verbale di restituzione

     1. Al momento della restituzione è compilato, a cura degli organi tecnici competenti, un nuovo processo verbale, sulla scorta di quello redatto all'atto dell'occupazione, facendo menzione delle variazioni avvenute, per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi altra modificazione dipendente dall'occupazione.

     2. Dal processo verbale risultano tutti gli elementi atti a dirimere le questioni già sorte o che potessero sorgere con l'interessato, nei riguardi dell'occupazione, specialmente in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da corrispondersi per qualsivoglia motivo.

 

     Art. 435. Miglioria senza alterazione del bene

     1. Se, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito è aumentato di valore, senza alterare la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non può opporsi a ricevere la cosa requisita ed è tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

 

     Art. 436. Miglioria con alterazione del bene

     1. Quando le nuove opere hanno alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'amministrazione che vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita l'avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l'amministrazione dichiara di aver speso e quella che la stessa amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

     2. Se l'interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall'amministrazione a norma del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'invito predetto, può disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprietà dello Stato, dietro pagamento di un'indennità corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto è determinata anche l'indennità.

 

     Art. 437. Nuove opere senza miglioria

     1. Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all'immobile, all'azienda o allo stabilimento requisito, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.

 

     Art. 438. Indennità speciale per il deprezzamento

     1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall'uso normale del bene stesso, alle indennità indicate nella sezione X del presente capo è aggiunta una speciale indennità corrispondente al maggior deprezzamento della cosa.

     2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 389 e quando la cosa mobile per effetto dell'uso è divenuta inservibile, è corrisposta un'indennità ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l'interessato ha ricevuto a titolo di indennità per la requisizione in uso.

 

     Art. 439. Spese per il ripristino

     1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.

 

     Art. 440. Riscossione dei crediti dell'amministrazione

     1. I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

     2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione può consentire la ripartizione in rate o in annualità del pagamento delle somme da esso dovute.

 

SEZIONE XII

TUTELA GIURISDIZIONALE

 

     Art. 441. Tutela giurisdizionale [334]

     1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

 

SEZIONE XIII

DISPOSIZIONI PENALI

 

     Art. 442. Omessa custodia di cose requisite

     1. Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00.

     2. Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.

 

     Art. 443. Omissione di denuncia o denuncia inesatta

     1. Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia prevista dall'articolo 399 o la fa inesattamente, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10,00 a euro 516,00. 2- Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.

 

     Art. 444. Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione

     1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.

     2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.

 

     Art. 445. Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti

     1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.

     2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.

 

     Art. 446. Alterazione di documenti o notizie

     1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.

     2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.

     3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 31,00.

 

     Art. 447. Sottrazione o danneggiamento di cose requisite

     1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui è proprietario, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.

     2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.

 

     Art. 448. Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento

     1. Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.

 

     Art. 449. Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni

     1. Chiunque aliena, applica o divulga un'invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 390, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 390 e 391, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.

     2. Con la stessa pena è punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero un'invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'articolo 390.

 

     Art. 450. Rifiuto di prestazione di servizi

     1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a euro 516,00.

     2. Si applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 385, comma 4 e di cui all'articolo 393.

 

     Art. 451. Rifiuto di dare indicazioni

     1. Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 394, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310,00.

     2. Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00.

     3. Se il colpevole è pubblico ufficiale, la pena è aumentata fino al doppio.

     4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l'ammenda fino a euro 52,00.

 

     Art. 452. Reati più gravi

     1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato ai sensi delle leggi vigenti.

 

     Art. 453. Competenza dei tribunali militari

     1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.

 

     Art. 454. Omissione di comunicazioni agli aventi diritto

     1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal comma 4 dell'articolo 397, è punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.

 

CAPO II

DISCIPLINA SPECIALE DELLE REQUISIZIONI DI QUADRUPEDI, VEICOLI

E NATANTI DI ACQUA DOLCE IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI

INTERNAZIONALE

 

SEZIONE I

AMBITO, OGGETTO E PROCEDIMENTO

 

     Art. 455. Ambito e oggetto - Disciplina applicabile

     1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, possono essere requisiti, in proprietà o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo:

     a) i cavalli, i muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature;

     b) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica, nonchè i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;

     c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;

     d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali o cose, di portata non inferiore ai cinque quintali, con la rispettiva attrezzatura.

     2. Sotto la denominazione di «capi» si intendono designate indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1.

     3. Ogni capo può essere requisito se si trova nel territorio dello Stato, se appartiene a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, ed è idoneo al servizio militare.

     4. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennità e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo.

     5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.

 

     Art. 456. Capi non requisibili

     1. Non sono requisibili:

     a) i capi appartenenti ai soggetti indicati nell'articolo 372, comma 1, lettere da a) a e);

     b) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, semprechè siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

     c) gli automezzi e i natanti in dotazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

     d) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza delle regioni o loro consorzi per il compito dell'incremento ippico;

     e) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione;

     f) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facente parte delle stazioni speciali di monta selezionate.

     2. Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti.

     3. Sono altresì esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce rossa italiana e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta. E' però in facoltà delle autorità militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessità degli Enti predetti.

     4. I capi di proprietà delle amministrazioni dello Stato possono essere requisiti soltanto con l'assenso delle amministrazioni interessate.

     5. I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali e al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso dei soggetti titolari. A tale scopo sono compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che sono esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione.

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.

 

     Art. 457. Ambito territoriale e competenza

     1. La requisizione può essere estesa a tutto il territorio della Repubblica o limitata a parte di esso, può essere generale per ogni capo o circoscritta ad alcuni.

     2. Essa è ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 458. Effetti dell'ordine di requisizione

     1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non è più ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.

     2. Tale divieto resta fermo, se non è revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.

     2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione [335].

 

     Art. 459. Obblighi dei destinatari della requisizione

     1. Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, o con ordine di presentazione personale.

 

     Art. 460. Selezione dei capi da requisire

     1. La scelta dei capi da requisire è fatta per categoria da una o più commissioni provinciali nominate dalla competente autorità militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e da un esperto scelto dalla stessa autorità militare.

     2. Nel caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto è scelto dalla suddetta autorità militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede dell'Automobile club d'Italia e individuati possibilmente tra persone che rivestono la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.

 

     Art. 461. Indennità di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in proprietà

     1. Le commissioni provinciali fissano una giusta indennità per ogni capo da requisire basandosi - ove possibile - sul prezzo corrente di mercato.

     2. Nel caso di requisizione in proprietà spettano al proprietario:

     a) l'indennità di cui al comma 1;

     b) l'eventuale quota di cui all'articolo 469;

     c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento.

     3. Spettano inoltre:

     a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti un'indennità corrispondente alla tassa di circolazione già soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta;

     b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito.

     4. Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le società assicuratrici non possono applicare penalità per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.

     5. Le società assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione.

     6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto.

 

     Art. 462. Precettazione

     1. L'autorità militare può fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante, il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere sottoposto a requisizione.

     2. In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il «precetto preventivo» e l'«avviso personale» successivamente inviatogli dall'autorità militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorità militare stessa.

     3. L'autorità militare ha inoltre facoltà di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti.

     4. Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, se non è indetta la requisizione o non è pervenuto a questi avviso personale di presentazione; il proprietario ne informa entro le ventiquattro ore l'autorità militare che lo ha precettato.

     5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore è tenuto altresì a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorità militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell'interno della stessa città.

     6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l'obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione può essere fatta risultare da prova testimoniale.

     7. Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva facoltà dell'autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.

     8. L'autorità militare può sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima di indire la requisizione e di notificare l'avviso personale di presentazione; la sospensione ha effetto sino alla revoca.

 

     Art. 463. Verbale

     1. All'atto della requisizione, sia essa in proprietà o in uso, oppure di prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, l'indennità di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione.

     2. La parte è invitata a sottoscrivere il verbale con facoltà di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.

 

     Art. 464. Requisizione in uso

     1. La requisizione può farsi in uso, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. In tal caso è corrisposta al proprietario l'indennità di requisizione in uso di cui all'articolo 465.

     2. Trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione in uso, la trasformazione di essa in requisizione in proprietà.

     3. Per la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza è prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa.

     4. La restituzione del capo requisito in uso è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro.

     5. Nel caso in cui durante il tempo della requisizione il capo requisito ha subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, al proprietario è liquidata una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, può raggiungere la totalità dell'indennità di requisizione di cui all'articolo 461, comma 1 dedotte le quote già corrisposte per l'uso e il valore d'uso del capo al momento della restituzione.

 

     Art. 465. Indennità di requisizione in uso

     1. Nel caso di requisizione in uso l'indennità per i capi requisiti è corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati nei commi seguenti.

     2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa:

     a) una quota giornaliera stabilita dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nelle seguenti: fino a 25 quintali; oltre 25 fino a 40 quintali; oltre 40 fino a 60 quintali; oltre 60 quintali. Analogamente è stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da requisire in suo;

     b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla commissione provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo di mercato fissato per la requisizione in proprietà;

     c) il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata dell'uso, della tassa di circolazione già soddisfatta;

     d) un'indennità giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorità di cui alla lettera a) del presente comma;

     e) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento;

     f) l'eventuale quota di cui all'articolo 469.

     3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera - per cavallo o mulo - per carretta - per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorità di cui alla lettera a) del comma 2.

 

     Art. 466. Indennità in caso di trasformazione di requisizione in uso in requisizione in proprietà

     1. Quando una requisizione in uso è trasformata in proprietà spetta al proprietario l'ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata in proprietà fin dall'inizio, aumentato dall'interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, diminuito di quanto è stato corrisposto a titolo di uso.

 

     Art. 467. Requisizione senza precettazione

     1. Le autorità militari dell'Esercito italiano e della Marina militare di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale possono ordinare di procedere alle requisizioni sia in uso sia in proprietà senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme del presente articolo.

     2. L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla commissione provinciale ovvero, quando questa non è costituita, a una commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall'autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.

     3. La commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale indicando nel medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna.

     4. Il prezzo o l'indennità di requisizione sono determinati dalle commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dal presente capo e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.

     5. Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore se esso è anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore e al proprietario insieme, con buono unico, intestato a entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non è conosciuto o è assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perchè ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.

     6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige certificato inviato a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro.

     7. Salvi i casi di urgente necessità, la commissione che requisisce si avvale della collaborazione degli organi che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 468. Requisizione di prestazioni

     1. Le autorità militari non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi delle stesse commissioni di cui all'articolo 467, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.

     2. L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, semprechè detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorità militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.

     3. Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purchè rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.

     4. Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta e al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.

     5. L'indennità è stabilita dalla commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, con il personale addetto, resta a disposizione dell'autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

     6. In caso di urgente necessità, allorquando manchi il tempo e la possibilità di ricorrere alle commissioni di cui all'articolo 467, qualsiasi autorità militare può eccezionalmente procedere alla requisizione di prestazioni occorrenti, quando ha ricevuto formale delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni sono di quelle sottoposte a precetto preventivo.

     7. Nel caso di cui al comma 6 l'indennità è stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorità militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta.

     8. Si applica il comma 5 dell'articolo 467.

 

     Art. 469. Elevazione dell'indennità di requisizione

     1. L'indennità di requisizione è elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o è mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non è prontamente sostituibile, o costituisce l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.

 

     Art. 470. Disponibilità e sostituzione dei capi

     1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell'autorità militare, ancorchè non requisiti.

     2. E' però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purchè idoneo al medesimo servizio.

     3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.

 

SEZIONE II

SANZIONI

 

     Art. 471. Sanzioni penali

     1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:

     a) da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a motore;

     b) da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;

     c) da euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura.

     2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione.

     3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di tre quinti.

     4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

     5. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti.

     6. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti.

     7. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra.

     8. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena è diminuita di un terzo.

     9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato più grave.

 

     Art. 472. Competenza dei tribunali militari

     1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari.

     2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.

 

CAPO III

DISCIPLINA SPECIALE DELLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 473. Presupposti e oggetto - Norme applicabili

     1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, può essere disposta la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato.

     2. La requisizione può avere per oggetto la proprietà della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.

     3. La requisizione può essere fatta in proprietà quando per la durata, per lo scopo cui è preordinata ovvero per la natura della cosa, l'amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.

     4. La requisizione può avere a oggetto la prestazione di trasporto obbligatorio su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.

     5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di disporre, con proprio decreto, sulle navi o galleggianti non requisiti, l'assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro normale impiego.

     6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.

 

     Art. 474. Navi e galleggianti esenti dalla requisizione

     1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:

     a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Città del Vaticano;

     b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se è constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocità;

     c) a stranieri che, in virtù di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione.

     2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunità e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.

 

     Art. 475. Competenza

     1. Le requisizioni di cui all'articolo 473, commi 1, 2, e 3, sono disposte dal Ministro della difesa o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti regole di competenza [336]:

     a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le navi da adibire a naviglio da traffico e che occorrono per soddisfare le esigenze di tutti i Ministeri e organi;

     b) il Ministero della difesa per le navi da inscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato e per quelle occorrenti per le operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate.

     2. La requisizione di prestazioni di cui all'articolo 473, commi 4 e 5, è disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato.

     3. Per eseguire la requisizione della nave o del galleggiante, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono delegare l'autorità militare marittima o l'autorità portuale locale.

     4. Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali dello Stato provvedono i consoli o i comandanti navali.

     5. Nei casi di urgente necessità, la requisizione può essere eseguita dalle autorità di cui al comma 3, anche senza delega, salva ratifica del competente Ministro.

 

     Art. 476. Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie

     1. Il Ministero della difesa ha precedenza sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate.

     2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione è stata eseguita, il Ministero della difesa ne dà notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave da requisire è normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprietà privata in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione è disposta previa intesa con l'amministrazione interessata.

 

     Art. 477. Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti

     1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessità del momento.

     2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante.

     3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennità relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.

 

     Art. 478. Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio

     1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio è notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione.

     2. Se l'ordine è stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, è notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.

     3. Il capitano o il guardiano fa registrare l'ordine dall'autorità competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne dà immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine è inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.

     4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sarà loro fissato.

     4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione [337].

 

     Art. 479. Consegna dell'unità requisita

     1. Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, mettono a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'amministrazione può richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.

     2. Le navi o i galleggianti requisiti sono consegnati all'amministrazione nelle condizioni di navigabilità e assetto previste dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente e internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.

     3. Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.

     4. Nel caso che la nave, o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario provvede, nel termine stabilito dall'amministrazione, a eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'articolo 505.

 

     Art. 480. Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione

     1. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto l'utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilità della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni non dà luogo a rimborsi di spesa nè a risarcimento di danni a favore di terzi.

     2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorchè non è avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, nè pagato il prezzo convenuto nè eseguite le trascrizioni di legge.

     3. E' in facoltà dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non possono richiedere ulteriori pagamenti di premi.

 

     Art. 481. Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita

     1. In tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il Ministero che procede alla requisizione può disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, e al pagamento dell'indennità anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.

     2. Se i lavori di ripristino sono affidati all'armatore o al proprietario, è fissato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennità si aggiunge alla somma fissata per effettuare il ripristino stesso.

 

     Art. 482. Determinazione e corresponsione delle indennità

     1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennità di requisizione.

     2. Nel caso di requisizione in uso, l'indennità è dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante è consegnato, fino al momento della riconsegna.

     3. La liquidazione dell'indennità di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.

 

     Art. 483. Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprietà

     1. Il Ministero competente può procedere alla requisizione in proprietà di navi o galleggianti già requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza.

     2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprietà del relitto. In tal caso però dall'ammontare dell'indennità a essi spettante sarà dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprietà sono corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell'indennità di requisizione prevista dall'articolo 500. Le predette quote b) e c) non possono essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione.

     4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.

 

     Art. 484. Riconsegna dell'unità requisita

     1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione è disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorità, all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso.

     2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito è restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.

 

     Art. 485. Verbali

     1. L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti ri