§ 46.6.6 - Legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:09/12/1941
Numero:1383


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 46.6.6 - Legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo

(G.U. 30 dicembre 1941, n. 306)

 

     Art. 1.

     Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati, in servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza e le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono, con decreto del Ministro per la guerra d'intesa con il Ministro per le finanze, essere assoggettati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, in base all'equiparazione di rango e grado militare da stabilirsi dal Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze.

     L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro.

     L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro.

     Le modalità per l'uso delle divise e dei distintivi da parte dei personali militarizzati con la presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze.

 

          Art. 2.

     Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 3. [1]

     Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

     La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.

     Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale [2].

     Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale [3].

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2008, n. 286, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 27 marzo 2001, n. 97.

[3] Comma aggiunto dall'art. 77 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.