§ 38.7.180 - L. 2 luglio 2026, n. 116.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:02/07/2026
Numero:116


Sommario
Art. 1. 


§ 38.7.180 - L. 2 luglio 2026, n. 116.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.

(G.U. 3 luglio 2026, n. 152)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2026, N. 66

 

     Le parole: «Titolo I - Piano casa» sono soppresse.

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «interventi di edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «immobili di edilizia» e le parole: «contrasto al degrado» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del degrado»;

     al comma 2, dopo le parole: «lavoratori fuori sede,» sono inserite le seguenti: «sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate,».

     All'articolo 2:

     al comma 2, le parole: «enti costituiti o partecipati da» sono soppresse, le parole: «in materia di edilizia pubblica e» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di edilizia pubblica o a favore degli enti dai medesimi costituiti o partecipati», dopo le parole: «popolari, di seguito» è inserita la seguente: «denominati», la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione» e dopo le parole: «S.p.A.), di seguito» è inserita la seguente: «denominata»;

     al comma 3:

     all'alinea:

     al primo periodo, le parole: «ad INVITALIA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto gestore» e dopo le parole: «da parte del» è inserita la seguente: «medesimo»;

     al secondo periodo, le parole: «di Invitalia» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore», le parole: «di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa» e la parola: «integrate» è soppressa;

     al terzo periodo, dopo le parole: «secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e la parola: «integrate» è soppressa;

     alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti attuatori anche nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3»;

     alla lettera c), le parole: «contrasto al degrado» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del degrado» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, definiti nel rispetto della normativa e della pianificazione territoriale di settore»;

     al comma 4:

     all'alinea, le parole: «articolo, è» sono sostituite dalle seguenti: «articolo è» e le parole: «, ai quali si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai relativi oneri si provvede»;

     alla lettera a), le parole: «, come modificata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199» sono soppresse;

     al comma 5, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando» e le parole: «componente edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «componente dell'edilizia»;

     al comma 6:

     al primo periodo, dopo le parole: «comma 3, primo periodo,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «comma 3, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,»;

     al comma 7, primo periodo, le parole: «decreto legislativo del 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 31 marzo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     al quarto periodo, dopo le parole: «2011, n. 214» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «per il sub-commissario» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il sub-commissario»;

     al sesto periodo, le parole: «per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «Per l'esercizio dei propri compiti» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4»;

     al comma 3:

     all'alinea:

     al secondo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «comma 10» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità di definire una durata diversa ove l'investimento preveda un ammortamento per un periodo inferiore»;

     al comma 4:

     alla lettera a), le parole: «legge n. 241 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241,»;

     alla lettera b), numero 2), le parole: «la consegna delle prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'esecuzione delle prestazioni», le parole: «stipula contrattuale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione del contratto», le parole: «stipula del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione del contratto» e le parole: «mancata stipula» sono sostituite dalle seguenti: «mancata stipulazione»;

     al comma 7:

     al secondo periodo, le parole: «e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «o di enti territoriali» e le parole: «e con gli enti predetti» sono sostituite dalle seguenti: «o con gli enti predetti»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

     al sesto periodo, le parole: «è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciute»;

     al nono periodo, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri per il personale di cui al secondo periodo del presente comma» e dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»;

     al comma 8:

     al primo periodo, dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «della società» sono inserite le seguenti: «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.,»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

     al comma 9:

     al primo periodo, le parole: «delle proprie funzioni, compresa la stipula» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni del Commissario straordinario, comprese la stipulazione», le parole: «al medesimo affidata, al Commissario straordinario è riconosciuta una dotazione,» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso affidata, al medesimo Commissario straordinario è assegnata una dotazione», la parola: «, mediante» è sostituita dalle seguenti: «. Ai relativi oneri si provvede mediante» e dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»;

     al quarto periodo, le parole: «commi 1, quinto periodo, 7, settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, sesto periodo, e 7, nono periodo» e le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;

     al comma 10:

     al primo periodo, le parole: «degli interventi di cui all'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «del programma straordinario di cui all'articolo 2 e il coordinamento delle amministrazioni competenti» e dopo le parole: «dal Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani»;

     al secondo periodo, le parole: «in dipendenza della» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla»;

     al terzo periodo, le parole: «ad alcun compenso, gettone» sono sostituite dalle seguenti: «a compensi, gettoni»;

     al quarto periodo, le parole: «definisce gli indirizzi generali, le» sono sostituite dalle seguenti: «definisce, per la componente di edilizia sociale del programma, gli indirizzi generali e i criteri per l'individuazione delle», le parole: «e valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della valorizzazione» e le parole: «verifica il grado di attuazione degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «verifica il grado di attuazione del programma».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «nell'ambito dello» sono sostituite dalla seguente: «nello»;

     al secondo periodo, le parole: «Fondo, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui».

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 4-bis (Disposizioni in materia di priorità delle famiglie cui appartengono soggetti con disabilità grave nell'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per la prima casa). - 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comprese tra le categorie prioritarie esclusivamente ammesse all'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti categorie:

     a) le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     b) i componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     2. Per le domande di accesso al credito presentate dai soggetti di cui al comma 1, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata nella misura del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, ovvero nella misura dell'80 per cento della quota capitale nel caso in cui i soggetti richiedenti di cui al comma 1 abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

     3. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento.

     4. Alle operazioni di finanziamento ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

     5. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 4-ter (Incremento del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede). - 1. Il fondo di cui al comma 526 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti). - 1. Al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con decreto, le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici, anche territoriali, nonchè le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominate, possono alienare gli immobili di loro proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Nell'ambito delle procedure di cui al primo periodo è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purchè il soggetto interessato non sia proprietario di un'altra abitazione. Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del loro valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. Alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo, da individuare in coerenza con il percorso della spesa netta di cui al regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento. Qualora i proventi siano di competenza degli enti territoriali, il provvedimento è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio» e dopo le parole: «INVIMIT SGR S.p.A» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

     al secondo periodo, le parole: «ad apposito capitolo di trasferimento alla» sono sostituite dalle seguenti: «ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della»;

     al comma 3, le parole: «da INVIMIT» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società INVIMIT», la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti», le parole: «le tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi», le parole: «ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,» sono soppresse e dopo le parole: «commi 4 e 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «appositamente finalizzate» sono sostituite dalle seguenti: «a tale fine appositamente destinate»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «29 dicembre 2025» sono inserite le seguenti: «(rep. atti n. 261/CSR)» e la parola: «unionali» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     al terzo periodo, le parole: «A fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini», le parole: «INVIMIT SGR S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «la società INVIMIT SGR S.p.A.» e dopo le parole: «articolo 59» sono inserite le seguenti: «, paragrafo 5,»;

     al comma 5:

     al primo periodo, la parola: «unionali» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     al secondo periodo, le parole: «A fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini», dopo le parole: «stipulano con» sono inserite le seguenti: «la società» e dopo le parole: «articolo 59» sono inserite le seguenti: «, paragrafo 5,»;

     al comma 6, dopo le parole: «quote del fondo» sono inserite le seguenti: «istituito ai sensi del comma 1» e la parola: «segregazione» è sostituita dalla seguente: «separazione»;

     al comma 7, le parole: «quelle sottoscritte ai sensi del comma 4 sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «quelli derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi del comma 4, primo periodo, sono destinati».

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «urbanistica, edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «urbanistica o edilizia» e le parole: «capo, si» sono sostituite dalle seguenti: «capo si»;

     al comma 3:

     al primo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

     al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da trascrivere nei registri immobiliari entro trenta giorni dal completamento dell'intervento»;

     al comma 4, le parole: «contrasto al degrado» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del degrado»;

     al comma 5:

     al secondo periodo, le parole: «al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di cui al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «propria legislazione» sono inserite le seguenti: «agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo»;

     al comma 7, alinea, dopo le parole: «n. 207» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 9:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le disponibilità» è inserita la seguente: «economiche», le parole: «relativa condizione» sono sostituite dalle seguenti: «loro condizione» e la parola: «ISEE» è sostituita dalle seguenti: «indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Possono presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrata ai sensi del presente articolo i soggetti privati, anche costituiti in forma di società di progetto o di veicolo societario appositamente costituito, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) capacità economica e finanziaria adeguata all'investimento programmato, da attestare mediante idonea documentazione rilasciata da un primario istituto di credito o da un fondo di investimento;

     b) documentata esperienza nella realizzazione o nella gestione di programmi edilizi di dimensioni analoghe a quelle del programma proposto, da attestare mediante idonea documentazione tecnica;

     c) impegno formale, da inserire nell'atto convenzionale con il comune di cui al comma 3, lettera e), a mantenere la destinazione convenzionata degli immobili oggetto dei programmi infrastrutturali per l'intero periodo di vincolo»;

     al comma 2, la parola: «inclusi» è sostituita dalle seguenti: «compresi i»;

     al comma 3:

     alla lettera a), la parola: «economica» è sostituita dalla seguente: «economici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini del presente articolo, per "contesto territoriale" si intende l'ambito fisicamente continuo o funzionalmente unitario, definito in sede di convenzione con il comune interessato, entro il quale è realizzato il programma di investimento infrastrutturale, comprendente le componenti sia di edilizia convenzionata sia di edilizia residenziale libera non convenzionata e delimitato anche con riferimento a più comparti o sub-ambiti oggetto di trasformazione, purchè rientranti nella medesima unità progettuale e nel medesimo atto convenzionale di cui alla lettera e)»;

     dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

     «a-bis) il contesto territoriale di cui alla lettera a) può essere individuato nell'ambito di un comparto di sviluppo di maggiori dimensioni che preveda l'insediamento di una pluralità di destinazioni d'uso, residenziali e non residenziali. In tale ipotesi, la quota percentuale minima di cui alla lettera d) è calcolata esclusivamente con riferimento all'importo dell'investimento complessivo destinato alla componente residenziale del comparto, ossia quella relativa alle unità abitative di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera di cui alle lettere b) e c), con esclusione degli investimenti riguardanti destinazioni d'uso non residenziali. L'atto convenzionale con il comune di cui alla lettera e) definisce il perimetro della componente residenziale e la relativa quota di investimento posta a base del calcolo;

     a-ter) assicurano, per la componente di edilizia convenzionata, la presenza di spazi e servizi di prossimità, anche comuni, funzionali alla coesione sociale e al benessere della comunità residente, con particolare riferimento a interventi di senior cohousing e cohousing intergenerazionale»;

     alla lettera b), dopo le parole: «locazione o» è inserita la seguente: «alla», dopo le parole: «destinate ad abitazione principale,» sono inserite le seguenti: «residenze per il personale delle Forze di polizia,», dopo le parole: «comma 2» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «altro Stato» è inserita la seguente: «membro»;

     alla lettera e):

     al numero 1), le parole: «desunti dall'applicazione dei parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea» sono sostituite dalle seguenti: «risultanti dalle quotazioni immobiliari correnti pubblicate semestralmente dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea, per la stessa tipologia edilizia e per lo stesso stato di manutenzione e conservazione»;

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) in caso di non corrispondenza con i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando una riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato degli immobili in vendita e locazione, desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonchè alle specifiche tipologie edilizie e al rispettivo stato di manutenzione e conservazione, così oggettivamente documentati; a tal fine, il comune può avvalersi dei servizi estimativi svolti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

     alla lettera f):

     al numero 1), la parola: «condizione» è sostituita dalle seguenti: «la loro condizione» e dopo la parola: «ISEE» è inserita la seguente: «è»;

     al numero 2), dopo la parola: «tipologie» è inserita la seguente: «immobiliari» e le parole: «risultano eccedenti» sono sostituite dalla seguente: «eccedono»;

     al numero 3), la parola: «reddito» è sostituita dalle seguenti: «il loro reddito» e dopo la parola: «non» è inserita la seguente: «è»;

     alla lettera g):

     al primo e al secondo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

     al terzo periodo, le parole: «in esito allo» sono sostituite dalle seguenti: «all'esito dello» e le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), quarto periodo»;

     alla lettera h):

     all'alinea, dopo le parole: «sono definite» è inserita la seguente: «le»;

     al numero 1), la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

     al numero 2), le parole: «e l'art. 144 del decreto legislativo 24.3.2025» sono sostituite dalle seguenti: «, e l'articolo 144 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025»;

     alla lettera i):

     al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «fondiario, locazione» sono sostituite dalle seguenti: «fondiario e locazione»;

     al numero 3), dopo le parole: «lettera b)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al numero 4), le parole: «degli insediamenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità abitative», dopo le parole: «presenza di esercizi commerciali di vicinato» sono inserite le seguenti: «e di attività artigianali di produzione di beni o di prestazione di servizi» e le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonchè le reti e gli enti del Terzo settore operanti in ambito sociosanitario e di comunità, ove presenti»;

     dopo la lettera i) è inserita la seguente:

     «i-bis) una quota compresa tra il 5 per cento e il 15 per cento della superficie utile complessiva può essere destinata a start-up, microimprese, attività lavorative svolte in postazioni condivise (coworking), commercio di prossimità, artigianato urbano e a servizi di quartiere mediante convenzioni a canone calmierato»;

     alla lettera l), le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81», le parole: «n. 392, per» sono sostituite dalle seguenti: «n. 392; per» e dopo le parole: «lettera i)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 4:

     al primo periodo, la parola: «preservando» è sostituita dalla seguente: «assicurando», le parole: «si attuano» sono sostituite dalle seguenti: «sono attuati», dopo le parole: «lavoratori stagionali in agricoltura» sono inserite le seguenti: «, nell'edilizia, nell'impiantistica», la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e dopo le parole: «il settore termale, e» sono inserite le seguenti: «per la»; al secondo periodo, le parole: «della strumentazione urbanistica vigente» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti urbanistici vigenti»;

     al comma 5:

     al primo periodo, le parole: «di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «della fine dei lavori»;

     al secondo periodo, le parole: «lettera b), del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b) del», le parole: «di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «della fine dei lavori» e le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81»;

     al comma 7, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio» e le parole: «nel caso sia presente anche la componente di investimento diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro,» sono soppresse;

     al comma 8:

     al primo periodo, dopo le parole: «dichiarare il preminente interesse strategico nazionale» sono inserite le seguenti: «del programma di investimento»;

     al terzo periodo, la parola: «ricomprendono» è sostituita dalla seguente: «comprendono» e le parole: «che è composta fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «che è composta da non più di»;

     al quarto periodo, le parole: «in posizione di comando, distacco o fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di comando o di distacco»;

     al settimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

     al nono periodo, le parole: «dal 2027, per il funzionamento della struttura di supporto,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027,»;

     al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle concernenti le modalità di verifica dei requisiti, anche con riferimento a quelli previsti dalla normativa antimafia e ai controlli sull'origine dei capitali investiti».

     Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 9-bis (Misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 295:

     1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     "b-bis) alloggi di servizio per esigenze temporanee";

     2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b-bis), sono concessi prioritariamente al personale dell'Arma dei carabinieri nell'interesse dell'amministrazione, per motivate esigenze di carattere temporaneo connesse al servizio, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per eccezionali e documentate esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, gli alloggi possono essere concessi anche al personale appartenente alle Forze armate nazionali e alle Forze armate e di polizia estere, ovvero al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato";

     b) al libro secondo, titolo II, capo VII, sezione II, dopo l'articolo 296 è aggiunto il seguente:

     "Art. 296-bis (Criteri di concessione degli alloggi di servizio per esigenze temporanee dell'Arma dei carabinieri e determinazione della retta). - 1. I concessionari degli alloggi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera b-bis), corrispondono una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia.

     2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 non rileva ai fini dell'applicazione delle norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale appartenente alle Forze armate.

     3. I criteri per le concessioni degli alloggi di cui al comma 1 e per la determinazione delle rispettive rette a carico dei concessionari sono stabiliti con il regolamento.

     4. Al fine di garantire l'efficienza e il miglioramento delle condizioni infrastrutturali degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri di cui alla presente sezione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme derivanti dalla concessione dei medesimi alloggi, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sui pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 61.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

     Art. 9-ter (Modifiche all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di investimenti per l'ulteriore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per l'acquisizione di immobili in locazione passiva alla pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, le parole: "interamente partecipate dai predetti enti" sono sostituite dalle seguenti: "partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle società medesime";

     b) al comma 2, primo periodo, le parole: "ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti" sono sostituite dalle seguenti: "da altri enti pubblici e da società partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle società medesime";

     c) al comma 4, sesto periodo, le parole: "interamente partecipate dai predetti enti" sono sostituite dalle seguenti: "partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle società medesime"».

     All'articolo 10:

     al comma 1:

     alla lettera a), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e dopo le parole: «lettera a)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera d), primo periodo, le parole: «rispetto alle» sono sostituite dalle seguenti: «e delle» e dopo le parole: «urbanizzazione, ove» sono inserite le seguenti: «ciò sia»;

     al comma 3, la parola: «ricompresi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e le parole: «asili, sottoservizi» sono sostituite dalle seguenti: «asili e sottoservizi»;

     al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

     All'articolo 11:

     al comma 3, dopo le parole: «commi 4 e 5» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. All'articolo 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, con riferimento agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi del supporto tecnico e specialistico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., sulla base di apposita convenzione. La commissione da corrispondere a favore della medesima Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. è determinata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, nel limite dell'1 per cento, a valere sui fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, depositati nel corrispondente conto di tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca"».

     Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 11-bis (Potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza). - 1. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e di migliorare le condizioni alloggiative del relativo personale, mediante la costruzione e l'acquisizione di nuovi immobili con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi nonchè mediante l'attuazione di interventi di ristrutturazione, di ampliamento, di completamento, di esecuzione di interventi straordinari, di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento antisismico degli immobili già esistenti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     3. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo della guardia di finanza e di migliorare le condizioni alloggiative del relativo personale, mediante la costruzione, la riqualificazione o la ristrutturazione edile e impiantistica di strutture edilizie, anche di imminente acquisizione, nonchè mediante l'attuazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento antisismico delle strutture già esistenti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2028.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

     Art. 11-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».