§ 70.1.4 - R.D. 19 gennaio 1918, n. 205.
Istituzione di una croce al merito di guerra


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:19/01/1918
Numero:205


Sommario
Art. 1.      È istituita una croce al merito di guerra.
Art. 2.      Essa sarà di bronzo e porterà da un lato, il motto: "Merito di guerra", e sul rovescio una stella in campo raggiato. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al [...]
Art. 3.      La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni [...]
Art. 4.      Le concessioni saranno fatte di Nostro moto proprio, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità, dai comandanti di corpo d'armata, delle armate e dal capo di stato [...]
Art. 5.      Le concessioni saranno definitive appena riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti di pubblica ragione.
Art. 6.      Del conferimento dell'onorifica distinzione farà fede un apposito brevetto, che sarà rilasciato dall'autorità che fa luogo alla concessione.
Art. 7.      La croce al merito di guerra sarà senz'altro accordata dal Ministero competente a quanti abbiano ottenuto una promozione o nomina per merito di guerra o l'encomio solenne con decreto sovrano [...]
Art. 8.      La concessione della croce al merito di guerra potrà essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza.
Art. 9.      È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo sarà deciso dal Ministero della guerra o della marina, quando le autorità mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, [...]
Art. 10.      Il presente decreto, che si estende alle colonie, è applicabile anche alle benemerenze acquistate prima della sua pubblicazione, purche non anteriori al 24 maggio 1915.
Art. 11.      Sono estese a questa decorazione le disposizioni dell'art. 10 del R. Viglietto 26 marzo 1833 relativo all'istituzione delle medaglie al valor militare, per quanto riguarda i casi in cui si perde [...]


§ 70.1.4 - R.D. 19 gennaio 1918, n. 205. [1]

Istituzione di una croce al merito di guerra

(G.U. 27 marzo 1918, n. 73)

 

     Art. 1.

     È istituita una croce al merito di guerra.

 

          Art. 2.

     Essa sarà di bronzo e porterà da un lato, il motto: "Merito di guerra", e sul rovescio una stella in campo raggiato. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto e d'ordine Nostro sottoscritto dai Ministri della guerra, della marina e delle colonie.

     La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro della larghezza di 37 mm., formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino-celeste e bianco alternati. [2]

 

          Art. 3.

     La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio.

     Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza; coloro che si siano abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare; coloro che abbiano conseguito una promozione o una nomina per merito di guerra.

 

          Art. 4.

     Le concessioni saranno fatte di Nostro moto proprio, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità, dai comandanti di corpo d'armata, delle armate e dal capo di stato maggiore dell'esercito, dai comandanti in capo di forze navale o di dipartimento e di piazze marittime e del capo di stato maggiore della marina.

 

          Art. 5.

     Le concessioni saranno definitive appena riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti di pubblica ragione.

     La croce e il nastro saranno distribuiti gratuitamente a coloro che ottennero la concessione.

     Le autorità che procedono all'assegnazione della croce ne daranno mensilmente avviso al Ministero della guerra o della marina, che segneranno a ruolo i decorati.

 

          Art. 6.

     Del conferimento dell'onorifica distinzione farà fede un apposito brevetto, che sarà rilasciato dall'autorità che fa luogo alla concessione.

     I brevetti relativi a concessioni fatte da Noi personalmente, saranno rilasciati, d'ordine Nostro, dai Ministri della guerra o della marina.

 

          Art. 7.

     La croce al merito di guerra sarà senz'altro accordata dal Ministero competente a quanti abbiano ottenuto una promozione o nomina per merito di guerra o l'encomio solenne con decreto sovrano prima della pubblicazione del presente decreto, per lodevole condotta non anteriore alla data stabilita nel seguente articolo 10.

 

          Art. 8.

     La concessione della croce al merito di guerra potrà essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza.

     Non si potrà però, mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni; tale numero nemmeno potrà essere superato quando, trattandosi di guerra coloniale, le operazioni militari siano seguite da cicli operativi di grande polizia coloniale [3] .

     Le concessioni, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra ed eventuali successivi cicli d'operazioni, apponendo sul relativo nastro o nastrino una corona Reale di bronzo, nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione [4] .

     Il contrassegno, consistente nella corona, avrà la larghezza di sei millimetri.

     Nei brevetti riferentesi a concessioni successive si farà sempre risultare il numero progressivo di queste.

 

          Art. 9.

     È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo sarà deciso dal Ministero della guerra o della marina, quando le autorità mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le ritengano valide.

     In tali casi, come in ogni altro, il Ministero competente potrà, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto, che si estende alle colonie, è applicabile anche alle benemerenze acquistate prima della sua pubblicazione, purche non anteriori al 24 maggio 1915.

 

          Art. 11.

     Sono estese a questa decorazione le disposizioni dell'art. 10 del R. Viglietto 26 marzo 1833 relativo all'istituzione delle medaglie al valor militare, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.

 

 

     ALLEGATO [5]

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Vedi l'art. unico del R.D. 10 marzo 1918, n. 356.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 del R.D. 21 marzo 1938, n. 538.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D. 21 marzo 1938, n. 538.

[5]  Allegato modificato dal D.P.R. 8 settembre 1949, n. 773.