Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.1 disciplina generale |
Data: | 15/03/2010 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. Convocazione |
Art. 2. Ordine del giorno |
Art. 3. Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno |
Art. 4. Vice Presidenza |
Art. 5. Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio |
Art. 6. Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 del codice |
Art. 7. Organi referenti |
Art. 8. Comitati ristretti e commissioni di studio |
Art. 9. Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato |
Art. 10. Processo verbale delle sedute e sua classificazione |
Art. 11. Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio |
Art. 12. Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario |
Art. 13. Ufficio di segreteria del Consiglio |
Art. 14. Uffici di diretta collaborazione |
Art. 15. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione |
Art. 16. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione |
Art. 17. Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione |
Art. 18. Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato |
Art. 19. Trattamento economico |
Art. 20. Modalità della gestione |
Art. 21. Organismo indipendente di valutazione della performance |
Art. 22. Disposizioni generali |
Art. 23. Iscritti al Circolo |
Art. 24. Ordinamento del Circolo |
Art. 25. Organi del Circolo |
Art. 26. Servizio amministrativo, Ufficio attività istituzionali, Ufficio segreteria e personale |
Art. 27. Risorse |
Art. 28. Materiali |
Art. 29. Disposizioni generali per la gestione ordinaria |
Art. 30. Principi informatori per la gestione ordinaria e la formazione del bilancio di previsione |
Art. 31. Bilancio di previsione |
Art. 32. Risultato di amministrazione e fondo di riserva |
Art. 33. Variazioni e storni al bilancio. Esercizio provvisorio |
Art. 34. Gestione delle entrate |
Art. 35. Gestione delle uscite |
Art. 36. Gestione dei residui |
Art. 37. Conto consuntivo, riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti |
Art. 38. Rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale |
Art. 39. Allegati al conto consuntivo |
Art. 40. Scritture contabili |
Art. 41. Servizio di cassa |
Art. 42. Disposizioni generali per le attività negoziali |
Art. 43. Disposizioni particolari per le attività negoziali |
Art. 44. Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi |
Art. 45. Procedure in economia |
Art. 46. Altre disposizioni relative al Circolo ufficiali delle Forze armate |
Art. 47. Natura e finalità dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia |
Art. 48. Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia |
Art. 49. Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia |
Art. 50. Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia |
Art. 51. Articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia |
Art. 52. Entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia |
Art. 53. Amministrazione e contabilità |
Art. 54. Natura e finalità dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori |
Art. 55. Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori |
Art. 56. Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori |
Art. 57. Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori |
Art. 58. Bilanci di previsione, conti consuntivi e attività di gestione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori |
Art. 59. Natura e finalità dell'Unione italiana tiro a segno |
Art. 60. Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno |
Art. 61. Sezioni del tiro a segno nazionale |
Art. 62. Statuto dell'Unione italiana tiro a segno |
Art. 63. Entrate dell'Unione italiana tiro a segno |
Art. 64. Amministrazione e contabilità |
Art. 65. Natura e finalità della Lega navale italiana |
Art. 66. Soci della Lega navale italiana |
Art. 67. Organizzazione centrale della Lega navale italiana |
Art. 68. Strutture periferiche della Lega navale italiana |
Art. 69. Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana |
Art. 70. Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana |
Art. 71. Entrate della Lega navale italiana |
Art. 72. Amministrazione e contabilità della Lega navale italiana |
Art. 73. Scopi e definizioni |
Art. 74. Cassa di previdenza delle Forze armate |
Art. 75. Organi della Cassa di previdenza |
Art. 76. Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza |
Art. 77. Presidente della Cassa di previdenza |
Art. 78. Collegio dei revisori della Cassa di previdenza |
Art. 79. Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione |
Art. 80. Istruzioni tecnico-applicative |
Art. 81. Consiglio superiore delle Forze armate |
Art. 82. (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). |
Art. 83. Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza |
Art. 84. Comitato consultivo sui progetti di contratto |
Art. 85. Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita |
Art. 86. Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata |
Art. 87. (Altri organismi consultivi e di coordinamento). |
Art. 88. Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento |
Art. 88 bis. (Ripartizione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa). |
Art. 89. Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa |
Art. 90. Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa |
Art. 91. Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa |
Art. 92. Stato maggiore della difesa |
Art. 93. Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa |
Art. 94. Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze |
Art. 95. Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata |
Art. 96. Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata |
Art. 97. Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano |
Art. 98. Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare |
Art. 99. Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare |
Art. 100. Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi |
Art. 101. Stati maggiori di Forza armata |
Art. 102. Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate |
Art. 103. (Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti). |
Art. 104. (Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti). |
Art. 105. (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti). |
Art. 105 bis. (Ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti). |
Art. 105 ter. (Attribuzioni del Segretario generale della difesa). |
Art. 106. Ordinamento del Segretariato generale della difesa |
Art. 107. Reparto per il coordinamento amministrativo |
Art. 108. (Incompatibilità con le cariche di direttore centrale e di direttore generale). |
Art. 109. L'Ufficio amministrazioni speciali |
Art. 110. Disposizioni comuni agli uffici centrali |
Art. 111. Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari |
Art. 112. Ufficio centrale per le ispezioni amministrative |
Art. 112 bis. (Ufficio centrale del demanio e del patrimonio). |
Art. 113. Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali |
Art. 114. Direzione generale per il personale militare |
Art. 115. Direzione generale per il personale civile |
Art. 116. Direzione generale della previdenza militare e della leva |
Art. 116 bis. (Direzione generale dei lavori). |
Art. 117. Direzione generale degli armamenti terrestri |
Art. 118. Direzione generale degli armamenti navali |
Art. 119. Direzione generale degli armamenti aeronautici |
Art. 120. Direzione generale dei lavori e del demanio |
Art. 121. Direzione generale della sanità militare |
Art. 122. Direzione generale di commissariato e di servizi generali |
Art. 123. Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese |
Art. 124. Ufficio registro nazionale |
Art. 125. Riunioni della commissione |
Art. 126. Verbale delle riunioni |
Art. 127. Iscrizione nel registro nazionale |
Art. 128. Documenti a corredo delle domande |
Art. 129. Termini di iscrizione |
Art. 130. Rinnovo delle iscrizioni |
Art. 131. Principi generali |
Art. 132. Natura giuridica e sede dell'Agenzia |
Art. 133. Scopi e attività |
Art. 134. Vigilanza |
Art. 135. Organi dell'Agenzia |
Art. 136. Direttore dell'Agenzia |
Art. 137. Comitato direttivo |
Art. 138. Collegio dei revisori dei conti |
Art. 139. Assetto organizzativo dell'Agenzia |
Art. 140. Capi unità |
Art. 141. Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia |
Art. 142. Controlli |
Art. 143. Personale dell'Agenzia |
Art. 144. Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti |
Art. 145. Modalità di impiego |
Art. 146. Organizzazione strumentale |
Art. 147. Arma di fanteria |
Art. 148. Arma di cavalleria |
Art. 149. Arma di artiglieria |
Art. 150. Arma del genio |
Art. 151. Arma delle trasmissioni |
Art. 152. Unità e reparti dell'Esercito italiano |
Art. 153. Comandi in capo di dipartimento marittimo |
Art. 154. Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i servizi militari |
Art. 155. Comandi servizi base |
Art. 156. Centro di Selezione |
Art. 157. Enti e centri tecnici dell'area tecnico-operativa |
Art. 158. Direzioni di munizionamento |
Art. 159. Basi navali |
Art. 160. Servizi di sanità militare marittima |
Art. 161. Servizi di commissariato militare marittimo |
Art. 162. Servizi del genio militare per la Marina militare |
Art. 163. Distaccamenti e Centro sportivo remiero |
Art. 164. Zone dei fari |
Art. 165. Comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali |
Art. 166. Ufficio allestimento e collaudo nuove navi |
Art. 167. Centro gestione scorte navali e direzioni magazzini |
Art. 168. Area di competenza del Servizio dei fari |
Art. 169. Segnalamenti in servizio dei fari |
Art. 170. Personale del servizio dei fari |
Art. 171. Organizzazione del servizio dei fari |
Art. 172. Ispettorato per il supporto logistico e dei fari |
Art. 173. Istituzione e scioglimento delle reggenze |
Art. 174. Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo |
Art. 175. Comandi di zona fari |
Art. 176. Comitato dei comandanti del servizio fari |
Art. 177. Normativa di riferimento |
Art. 178. Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti |
Art. 179. Attribuzioni e compiti del reggente |
Art. 180. Compiti del personale delle reggenze |
Art. 181. Orario giornaliero di servizio nelle reggenze |
Art. 182. Riposo settimanale dei faristi |
Art. 183. Congedo annuale dei faristi |
Art. 184. Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento |
Art. 185. Rapporto di fine turno |
Art. 186. Collegamento telefonico delle reggenze |
Art. 187. Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento |
Art. 188. Interruzione e sospensione del servizio |
Art. 189. Alloggi per il personale farista |
Art. 190. Sedi disagiate |
Art. 191. Accesso ai segnalamenti e alloggiamento presso le reggenze |
Art. 192. Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti |
Art. 193. Esercizio della sorveglianza |
Art. 194. Collaborazione dell'autorità marittima |
Art. 195. Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti |
Art. 196. Controllo da parte delle unità navali |
Art. 197. Norme tecniche |
Art. 198. Norme di servizio |
Art. 199. Uniformità della normativa |
Art. 200. Attività ispettiva |
Art. 201. Visita dei comandanti di zona fari |
Art. 202. Visite tecniche |
Art. 203. Ispezioni tecnico-logistiche |
Art. 204. Varie su visite e ispezioni |
Art. 205. Unità navali di supporto logistico mobile |
Art. 206. Automezzi e imbarcazioni |
Art. 207. Abilitazioni |
Art. 208. Impiego di elicotteri della Marina militare |
Art. 209. Concorso dei mezzi navali delle Capitanerie di porto |
Art. 210. Trasporto dei materiali ai segnalamenti |
Art. 211. Distintivo speciale del servizio fari |
Art. 212. Materiali del servizio fari |
Art. 213. Servizio delle manutenzioni |
Art. 214. Manutenzione programmata |
Art. 215. Officine del servizio fari |
Art. 216. Officina mista dell'ufficio tecnico fari |
Art. 217. Officine miste dei comandi zona fari |
Art. 218. Magazzini |
Art. 219. Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti |
Art. 220. Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto |
Art. 221. Natura giuridica dell'Istituto idrografico della Marina militare |
Art. 222. Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare |
Art. 223. Organizzazione dell'Istituto Idrografico della Marina militare |
Art. 224. Risorse finanziarie dell'Istituto idrografico della Marina militare |
Art. 225. Personale dell'Istituto idrografico della Marina militare |
Art. 226. Norme interne dell'Istituto idrografico della Marina militare |
Art. 227. Spazi aerei |
Art. 228. Tipi di traffico |
Art. 229. Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare |
Art. 230. Accordi particolari |
Art. 231. Priorità di traffico |
Art. 232. Permeabilità degli spazi |
Art. 233. Organismi di coordinamento |
Art. 234. Membri militari del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo |
Art. 235. Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri |
Art. 236. Facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri |
Art. 237. Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica |
Art. 238. (Sede di servizio). |
Art. 239. Disposizioni di servizio |
Art. 240. (Disposizione all'interno di contingenti interforze). |
Art. 241. Servizi di presidio |
Art. 242. Norma di salvaguardia del servizio d'istituto |
Art. 243. Relazioni con le autorità civili |
Art. 244. Applicazione della normativa in materia di sicurezza |
Art. 245. Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate |
Art. 246. Individuazione del datore di lavoro |
Art. 247. Individuazione dei dirigenti e preposti |
Art. 248. Comunicazioni, denunce e segnalazioni |
Art. 249. Servizio di prevenzione e protezione |
Art. 250. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |
Art. 251. Formazione, informazione e addestramento |
Art. 252. Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa |
Art. 253. Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari |
Art. 254. Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni |
Art. 255. Valutazione dei rischi |
Art. 256. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze |
Art. 257. Funzioni di medico competente |
Art. 258. Comunicazioni, segnalazioni e documenti |
Art. 259. Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze |
Art. 260. Istituzione dei servizi di vigilanza |
Art. 261. Organizzazione dei servizi di vigilanza |
Art. 262. Funzioni dei servizi di vigilanza |
Art. 263. Personale addetto ai servizi di vigilanza |
Art. 264. Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri |
Art. 265. Campo di applicazione e deroghe |
Art. 266. Organizzazione operativa |
Art. 267. Autorizzazioni |
Art. 268. Competenze |
Art. 269. Qualificazione del personale |
Art. 270. Funzioni ispettive |
Art. 271. Relazione annuale |
Art. 272. Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi |
Art. 273. Organizzazione dei servizi umanitari |
Art. 274. Centri di mobilitazione |
Art. 275. Categorie di soci |
Art. 276. Enti e istituti di istruzione interforze |
Art. 277. Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano |
Art. 278. Enti e istituti di istruzione della Marina militare |
Art. 279. Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare |
Art. 280. Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri |
Art. 280 bis. (Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate) |
Art. 281. Definizioni |
Art. 282. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 283. Tenuta del registro e modalità d'iscrizione |
Art. 284. Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro |
Art. 285. Cancellazione dal registro |
Art. 286. Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti |
Art. 287. Comando e controllo |
Art. 288. Regime giuridico delle navi e dei galleggianti |
Art. 289. Bandiera e distintivi |
Art. 290. Norma di rinvio |
Art. 291. Allegato A |
Art. 292. Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle [...] |
Art. 293. Nozione di unità navale |
Art. 294. Elenchi statistici |
Art. 295. Contrassegni |
Art. 296. Bandiera in navigazione |
Art. 297. Criteri di assegnazione e controlli |
Art. 298. Spese |
Art. 299. Armi per le unità navali e mezzi navali |
Art. 300. Lavori di riparazione e manutenzione |
Art. 301. Personale di coperta e di macchina |
Art. 302. Comando delle unità navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare |
Art. 303. Comando delle unità navali delle Capitanerie di porto |
Art. 304. Comando delle unità navali della Guardia di finanza |
Art. 305. Comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri |
Art. 306. Condotta dei mezzi navali |
Art. 307. Vestiario di navigazione |
Art. 308. Competenze delle amministrazioni interessate |
Art. 309. Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare |
Art. 310. Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Arma dei |
Art. 311. Ambito di applicazione |
Art. 312. Competenze generali |
Art. 313. Categorie di alloggi di servizio |
Art. 314. Destinazione degli alloggi di servizio |
Art. 315. Organi competenti |
Art. 316. Ripartizione degli alloggi |
Art. 317. Personale ammesso alle concessioni |
Art. 318. Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST |
Art. 319. Durata delle concessioni |
Art. 320. Deroghe particolari |
Art. 321. Commissioni di controllo per gli alloggi AST |
Art. 322. Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR |
Art. 323. Assegnazione di alloggi ASI |
Art. 324. Assegnazione di alloggi AST |
Art. 325. Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC |
Art. 326. Impiego degli alloggi disponibili |
Art. 327. Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza |
Art. 328. Registrazione delle concessioni |
Art. 329. Cessazione della concessione |
Art. 330. Decadenza dalla concessione |
Art. 331. Revoca anticipata della concessione |
Art. 332. Proroghe per il rilascio |
Art. 333. Recupero degli alloggi |
Art. 334. Onerosità delle concessioni |
Art. 335. Determinazione del canone per gli alloggi AST |
Art. 336. Determinazione del canone per gli alloggi ASIR-ASI |
Art. 337. Rette |
Art. 338. Norme per la riscossione |
Art. 339. Spese e modalità di gestione |
Art. 340. Oneri a carico dell'Amministrazione militare |
Art. 341. Formalità per le comunicazioni |
Art. 342. Disciplina delle concessioni antecedenti |
Art. 343. Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI |
Art. 344. Allegato A |
Art. 345. Allegato B |
Art. 346. Allegato C |
Art. 347. Allegato D |
Art. 348. Allegato E-1 |
Art. 349. Allegato E-2 |
Art. 350. Allegato F |
Art. 351. Allegato G |
Art. 352. Allegato H |
Art. 353. Allegato I |
Art. 354. Allegato L |
Art. 355. Allegato M |
Art. 356. Allegato N |
Art. 357. Allegato O |
Art. 358. Allegato P |
Art. 359. Allegato Q |
Art. 360. Allegato R |
Art. 361. Allegato S |
Art. 362. Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri |
Art. 363. Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione |
Art. 364. Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione |
Art. 365. Assegnazioni temporanee |
Art. 366. Caratteristiche degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico |
Art. 367. Oneri a carico degli utenti e dell'amministrazione |
Art. 368. Recupero degli alloggi |
Art. 369. Personale ammesso alla concessione e ripartizione degli ASTC |
Art. 370. Esclusione della concessione |
Art. 371. Durata della concessione |
Art. 372. Commissione per gli alloggi |
Art. 373. Compiti delle Commissioni alloggi |
Art. 374. Assegnazione di alloggi |
Art. 375. Criteri di attribuzione del punteggio |
Art. 376. Cessazione e decadenza della concessione |
Art. 377. Revoca anticipata della concessione |
Art. 378. Ricorsi avverso la revoca anticipata |
Art. 379. Recupero coattivo |
Art. 380. Gestione degli alloggi |
Art. 381. Canone di concessione |
Art. 382. Spese di gestione |
Art. 383. Allegato A |
Art. 384. Allegato B |
Art. 385. Allegato C |
Art. 386. Allegato D |
Art. 387. Finalità del fondo-casa |
Art. 388. Modalità di finanziamento del fondo-casa |
Art. 389. Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui |
Art. 390. Organi di gestione e funzioni |
Art. 391. Concessione dei mutui al personale |
Art. 392. Limite delle somme erogabili |
Art. 393. Esclusione dalla concessione del mutuo |
Art. 394. Obblighi dei mutuatari |
Art. 395. Ammortamento dei mutui |
Art. 396. Allegato A |
Art. 397. Allegato B |
Art. 398. Oggetto e finalità |
Art. 399. Categorie di alloggi di servizio |
Art. 400. Programmazione degli interventi |
Art. 401. Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, |
Art. 402. Realizzazione degli alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto |
Art. 403. Individuazione degli alloggi da alienare |
Art. 404. Criteri di vendita |
Art. 405. Vendita con il sistema d'asta |
Art. 406. Studio di fattibilità |
Art. 407. Accordi di programma |
Art. 408. Modalità per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto |
Art. 409. Calcolo della graduatoria |
Art. 410. Modalità di assegnazione degli alloggi realizzati |
Art. 411. Programmazione della spesa |
Art. 412. Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate |
Art. 413. Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano |
Art. 414. Contenuto del preavviso e generalità dell'accompagnatore - Provvedimenti del Ministro |
Art. 415. Ricevimento del parlamentare, modalità delle visite e degli incontri |
Art. 416. Visite agli stabilimenti militari di pena |
Art. 417. Dichiarazione di fuori servizio dei materiali |
Art. 418. Dichiarazione di fuori uso dei materiali |
Art. 419. Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso |
Art. 420. Cessione dei materiali |
Art. 421. Alienazioni in economia |
Art. 422. Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate e procedimento di alienazione |
Art. 423. Cessione a musei |
Art. 424. Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze armate |
Art. 425. Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali |
Art. 426. Prestito di materiali a terzi |
Art. 427. Cessioni e prestiti a Forze armate estere |
Art. 428. Definizioni |
Art. 429. Procedimento per la riunione del Comitato |
Art. 430. Quorum per la validità delle riunioni del Comitato |
Art. 431. Decisione del Ministro della difesa |
Art. 432. Programmi delle esercitazioni sottoposti al Comitato |
Art. 433. Contenuto delle limitazioni |
Art. 434. Adempimenti pubblicitari |
Art. 435. Adempimenti esecutivi |
Art. 436. Procedimento per l'indennizzo |
Art. 437. Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga |
Art. 438. Procedimento in caso di limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari |
Art. 439. Procedimento per l'autorizzazione dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole |
Art. 440. Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 334 del codice |
Art. 441. Autorità competenti |
Art. 442. Contenuto formale delle autorizzazioni |
Art. 443. Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 335 del codice |
Art. 444. Alienazioni in favore di cittadini stranieri |
Art. 445. Accertamento delle violazioni |
Art. 446. Ambito di applicazione e rinvio |
Art. 447. Definizioni |
Art. 448. Principi |
Art. 449. Competenze del comandante |
Art. 450. Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza |
Art. 451. Organi della gestione amministrativa e competenze |
Art. 452. Accertamento del danno |
Art. 453. Autorità competenti per la determinazione della responsabilità |
Art. 454. Criteri per l'addebito del danno |
Art. 455. Forza amministrata |
Art. 456. Situazioni e variazioni della forza |
Art. 457. Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennità |
Art. 458. Personale trasferito |
Art. 459. Paga e indennità dei militari di truppa |
Art. 460. Valore in denaro della razione viveri |
Art. 461. Morte o scomparsa del militare |
Art. 462. Modalità di liquidazione delle indennità di impiego operativo ai militari delle Capitanerie di porto |
Art. 463. Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale |
Art. 464. Assistenza morale, benessere e protezione sociale |
Art. 465. Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale |
Art. 466. Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione |
Art. 467. Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione |
Art. 468. Ammissione del personale |
Art. 469. Contribuzioni |
Art. 470. Organi centrali di indirizzo generale |
Art. 471. Organi di vigilanza e di controllo |
Art. 472. Organi amministrativi |
Art. 473. Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi |
Art. 474. Gestione diretta |
Art. 475. Rendicontazione |
Art. 476. Disposizioni generali sul servizio di mensa |
Art. 477. Unificazione delle mense |
Art. 478. Organizzazione e funzionamento |
Art. 479. Commissione amministrativa |
Art. 480. Gestore |
Art. 481. Reclami |
Art. 482. Personale adibito ai lavori |
Art. 483. Vigilanza |
Art. 484. Programma quindicinale dei pasti |
Art. 485. Partecipanti |
Art. 486. Mezzi |
Art. 487. Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio |
Art. 488. Approvvigionamento dei generi alimentari |
Art. 489. Convivenza ad altre mense |
Art. 490. Documenti contabili |
Art. 491. Chiusura della gestione |
Art. 492. Dimostrazione delle spese e resa dei conti |
Art. 493. Spese generali e di funzionamento degli organismi |
Art. 494. Attività sportiva |
Art. 495. Vestiario ed equipaggiamento |
Art. 496. Servizi diversi |
Art. 497. Spese di natura riservata |
Art. 498. Previsione del fabbisogno |
Art. 499. Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi |
Art. 500. Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso |
Art. 501. Richiesta e rifornimento dei fondi |
Art. 502. Concessione di prestiti |
Art. 503. Custodia e verifica dei fondi |
Art. 504. Riscossioni e pagamenti |
Art. 505. Atti del cassiere |
Art. 506. Pignoramenti, sequestri, opposizioni |
Art. 507. Disposizioni generali sulla contabilizzazione delle entrate e delle spese |
Art. 508. Fondo scorta |
Art. 509. Conto transitorio |
Art. 510. Proventi |
Art. 511. Rendicontazione delle spese |
Art. 512. Rendiconto suppletivo |
Art. 513. Fondi permanenti |
Art. 514. Funzionari delegati |
Art. 515. Disposizioni generali sulla gestione dei materiali |
Art. 516. Magazzini |
Art. 517. Responsabilità del consegnatario |
Art. 518. Variazioni della consistenza dei materiali |
Art. 519. Scritture contabili |
Art. 520. Classificazione e codificazione dei materiali |
Art. 521. Competenze |
Art. 522. Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione |
Art. 523. Chiusura a pareggio |
Art. 524. Coordinamento delle direzioni di amministrazione |
Art. 525. Competenze |
Art. 526. Organi esecutivi |
Art. 527. Ispezioni tecnico-logistiche |
Art. 528. Istituti di istruzione |
Art. 529. Scuole militari |
Art. 530. Accademie |
Art. 531. Organizzazione penitenziaria militare |
Art. 532. Allevamento e acquisto di animali |
Art. 533. Profilassi, polizia e assistenza veterinaria |
Art. 534. Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali |
Art. 535. Attività ippica militare |
Art. 536. Cavalli di proprietà del personale militare |
Art. 537. Cessione di cavalli ai militari |
Art. 538. Attività ispettiva |
Art. 539. Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili |
Art. 540. Relazione sull'ispezione |
Art. 541. Sistema di contabilità analitica |
Art. 542. Oggetto della disciplina |
Art. 543. Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale |
Art. 544. Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della Difesa |
Art. 545. Finalità dei sistemi informativi automatizzati della Difesa |
Art. 546. Criteri di integrazione e interconnessione |
Art. 547. Caratterizzazione delle norme e dei criteri |
Art. 548. Formazione del personale |
Art. 549. Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati |
Art. 550. Capitolati e contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza |
Art. 551. Selettività e armonizzazione delle procedure |
Art. 552. Nozione di inchiesta sommaria e formale |
Art. 553. Nozione di evento di particolare gravità o risonanza |
Art. 554. Sinistri marittimi e aeronautici |
Art. 555. Adempimenti iniziali dei comandanti |
Art. 556. Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria |
Art. 557. Avvio dell'inchiesta sommaria |
Art. 558. Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria |
Art. 559. Esecuzione dell'inchiesta sommaria |
Art. 560. Invio degli atti dell'inchiesta sommaria |
Art. 561. Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale |
Art. 562. Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili |
Art. 563. Commissione d'inchiesta formale |
Art. 564. Invio degli atti dell'inchiesta formale |
Art. 565. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti |
Art. 566. Acquisti all'estero |
Art. 567. Contratti a quantità indeterminata |
Art. 568. Transazioni |
Art. 569. Condizioni delle permute |
Art. 570. Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni |
Art. 571. Valore delle prestazioni a carico dei contraenti |
Art. 572. Prezzo in luogo di prestazione in natura |
Art. 573. Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare |
Art. 574. Rinvio alle norme in materia di pubblici appalti |
Art. 575. Giuramento |
Art. 576. Doveri dei militari prigionieri |
Art. 577. Modalità di svolgimento dei concorsi |
Art. 578. Ambito di applicazione |
Art. 579. Idoneità al servizio militare |
Art. 580. Accertamento dell'idoneità al servizio militare |
Art. 581. Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermità |
Art. 582. Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare |
Art. 583. Ambito di applicazione |
Art. 584. Modalità di applicazione |
Art. 585. Personale femminile |
Art. 586. Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea |
Art. 587. (Parametri fisici). |
Art. 588. Definizioni |
Art. 589. Ambito di applicazione |
Art. 590. Qualità di allievo |
Art. 591. Doveri dei frequentatori dei corsi |
Art. 592. Modalità di concessione delle licenze |
Art. 593. Sospensione precauzionale |
Art. 594. Cicli formativi e piani di studio |
Art. 595. Valutazioni |
Art. 596. Idoneità |
Art. 597. Esami |
Art. 598. Rinvio al corso successivo |
Art. 599. Espulsione dai corsi |
Art. 600. Dimissioni dai corsi |
Art. 601. Graduatorie di merito |
Art. 602. Periodi di prova o sperimentazione |
Art. 603. Criteri e modalità di svolgimento dei corsi |
Art. 604. Nomine |
Art. 605. Formazione iniziale degli allievi ufficiali dei corpi sanitari |
Art. 606. Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari |
Art. 607. Ufficiali in servizio permanente |
Art. 608. Criteri e modalità di svolgimento dei corsi |
Art. 609. Graduatorie di merito |
Art. 610. Esami finali |
Art. 611. Svolgimento del corso |
Art. 612. Esami finali |
Art. 613. Graduatorie di merito |
Art. 614. Promozioni |
Art. 615. Dimissioni e rinvio |
Art. 616. Programma didattico |
Art. 617. Modalità di ammissione |
Art. 618. Valutazione di profitto |
Art. 619. Diploma |
Art. 620. Esonero dal corso |
Art. 621. Dimissione dal corso |
Art. 622. Rinuncia al corso |
Art. 623. Generalità |
Art. 624. Partecipazione al corso di stato maggiore |
Art. 625. Partecipazione al corso pluritematico |
Art. 626. Convenzioni con le università |
Art. 627. Sessioni |
Art. 628. Valutazione di profitto |
Art. 629. Esame finale |
Art. 630. Commissione esaminatrice |
Art. 631. Graduatoria |
Art. 632. Rinvio e dimissione |
Art. 633. Concorso |
Art. 634. Commissione esaminatrice |
Art. 635. Titoli di merito |
Art. 636. Prove d'esame |
Art. 637. Graduatoria |
Art. 638. Rinvio |
Art. 639. Modalità di ammissione |
Art. 640. Valutazione di profitto |
Art. 641. Prova finale |
Art. 642. Rinuncia, rinvio e dimissione |
Art. 643. Corso normale di Stato maggiore |
Art. 644. Ufficiali frequentatori |
Art. 645. Valutazione di profitto |
Art. 646. Esami di fine corso |
Art. 647. Equipollenza del corso normale di Stato maggiore |
Art. 648. Attestato |
Art. 649. Dimissioni, rinvii e allontanamenti |
Art. 650. Corsi di stato maggiore |
Art. 651. Ufficiali frequentatori |
Art. 652. Rinvii |
Art. 653. Norma di rinvio |
Art. 654. Attività didattica |
Art. 655. Modalità di ammissione |
Art. 656. Rinvio della frequenza del corso |
Art. 657. Modalità di svolgimento |
Art. 658. Commissione d'esame |
Art. 659. Votazioni finali |
Art. 660. Dimissioni dal corso |
Art. 661. Ammissioni particolari |
Art. 662. Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato |
Art. 663. Attitudine militare |
Art. 664. Graduatorie finali |
Art. 665. Rinvii e dimissioni |
Art. 666. Disciplina e doveri generali |
Art. 667. Ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare |
Art. 668. Specialità di navigatore militare dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare |
Art. 668 bis. (Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli). |
Art. 669. Domanda di reintegrazione |
Art. 670. Istruzione delle domande |
Art. 671. Parere |
Art. 672. Acquisizione di atti e ulteriori accertamenti |
Art. 673. Comunicazioni |
Art. 674. Decisioni del Ministro |
Art. 675. Militari reintegrati |
Art. 676. Riammissione in servizio |
Art. 677. Non accoglimento delle domande |
Art. 678. Militari in congedo assoluto |
Art. 679. (Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). |
Art. 680. Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere |
Art. 681. Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi |
Art. 682. Servizio matricolare |
Art. 683. Definizioni |
Art. 684. Documento unico matricolare |
Art. 685. Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate |
Art. 686. Attività matricolari |
Art. 687. Competenze |
Art. 688. Finalità della documentazione caratteristica |
Art. 689. Competenza |
Art. 690. Casi di esclusione della competenza |
Art. 691. Compilazione dei documenti caratteristici |
Art. 692. Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati |
Art. 693. Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale |
Art. 694. Procedimenti penali e disciplinari |
Art. 695. Accesso alla documentazione caratteristica |
Art. 696. Disposizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale |
Art. 697. Custodia |
Art. 698. Modelli dei documenti caratteristici |
Art. 699. Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici |
Art. 700. Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate |
Art. 701. Prima fase: valutazione dell'idoneità all'avanzamento |
Art. 702. Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito |
Art. 703. Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi |
Art. 704. Qualità morali, di carattere e fisiche |
Art. 705. Qualità professionali |
Art. 706. Rilevanza degli incarichi |
Art. 707. Qualità intellettuali e di cultura |
Art. 708. Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore |
Art. 709. Tendenza di carriera |
Art. 710. Procedimento di votazione. Processo verbale |
Art. 711. Applicabilità del regolamento ad altre fattispecie |
Art. 711 bis. (Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali). |
Art. 712. Doveri attinenti al giuramento |
Art. 713. Doveri attinenti al grado |
Art. 714. Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica |
Art. 715. Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica |
Art. 716. Iniziativa |
Art. 717. Senso di responsabilità |
Art. 718. Formazione militare |
Art. 719. Spirito di corpo |
Art. 720. Uniforme |
Art. 721. Dignità e decoro del militare |
Art. 722. Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari |
Art. 723. Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari |
Art. 724. Osservanza di doveri ulteriori |
Art. 725. Doveri propri dei superiori |
Art. 726. Doveri del comandante di corpo |
Art. 727. Emanazione di ordini |
Art. 728. Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione |
Art. 729. Esecuzione di ordini |
Art. 730. Servizi regolati da consegna |
Art. 731. Saluto militare |
Art. 732. Contegno del militare |
Art. 733. Norme di tratto |
Art. 734. Senso dell'ordine |
Art. 735. Relazioni con i superiori |
Art. 736. Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico |
Art. 737. Qualifiche militari apposte al nome |
Art. 738. Sottoscrizioni e spese collettive |
Art. 739. Lingua da usare in servizio |
Art. 740. Orari e turni di servizio |
Art. 741. Libera uscita |
Art. 742. Licenze e permessi |
Art. 743. Rientro immediato al reparto |
Art. 744. Alloggiamento e pernottamenti |
Art. 745. Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari |
Art. 746. Uso dell'abito civile |
Art. 747. Dipendenza dei militari in particolari condizioni |
Art. 748. Comunicazioni dei militari |
Art. 749. Decesso di un militare |
Art. 750. Comandanti di reparto e di distaccamento |
Art. 751. Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore |
Art. 752. Navi da guerra e unità navali |
Art. 753. Area di applicazione |
Art. 754. Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale |
Art. 755. Doveri del personale imbarcato |
Art. 756. Responsabilità e compiti del comandante in capo della squadra navale |
Art. 757. Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale |
Art. 758. Responsabilità e compiti del comandante di nave |
Art. 759. Responsabilità e compiti degli ufficiali |
Art. 760. Responsabilità e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai |
Art. 761. Responsabilità e compiti specifici dei sottufficiali |
Art. 762. Personale civile |
Art. 763. Disposizioni finali |
Art. 764. Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia |
Art. 765. Durata degli incarichi |
Art. 766. Attribuzioni del Consiglio |
Art. 767. Funzionamento del Consiglio |
Art. 768. Conferimento delle onorificenze |
Art. 769. Conferimento della classe superiore |
Art. 770. Anzianità di classe |
Art. 771. Uso delle insegne |
Art. 772. Proposta di conferimento |
Art. 773. Onori militari |
Art. 774. Consegna delle onorificenza |
Art. 775. Pubblicazioni |
Art. 776. Militari stranieri |
Art. 777. Caratteristiche delle decorazioni |
Art. 778. Funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare |
Art. 779. Proposte rimesse alla commissione |
Art. 780. Doveri del comandante del corpo |
Art. 781. Insegne |
Art. 782. Onori militari |
Art. 783. Consegna delle insegne |
Art. 784. Distintivi |
Art. 785. Ambito di applicazione |
Art. 786. Commissione per le perdita delle ricompense |
Art. 787. Sentenze penali straniere |
Art. 788. Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare |
Art. 789. Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento dei benefici economici |
Art. 790. Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute |
Art. 791. Segnalazione dei casi di condanne penali |
Art. 792. Segnalazione dei casi di condanne pronunciate all'estero |
Art. 793. Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza |
Art. 794. Casi di perdita del grado |
Art. 795. Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni |
Art. 796. Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione |
Art. 797. Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate |
Art. 798. Segnalazione dei casi di incapacità |
Art. 799. Provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto |
Art. 800. Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali |
Art. 801. Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero |
Art. 802. Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza |
Art. 803. Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado |
Art. 804. Facoltà della Commissione consultiva |
Art. 805. Poteri del Ministro competente |
Art. 806. Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale |
Art. 807. Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra |
Art. 808. Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra |
Art. 809. Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra |
Art. 810. Sospensione da infliggere tardivamente |
Art. 811. Effetti della sospensione |
Art. 812. Abbreviazione della durata della sospensione |
Art. 813. Cessazione della sospensione |
Art. 814. Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute |
Art. 815. Ripristino nei casi di riacquisto della cittadinanza |
Art. 816. Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado |
Art. 817. Ripristino in conseguenza di atti di valore |
Art. 818. Atti di valore cospicui o reiterati |
Art. 819. Effetti del ripristino |
Art. 820. Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni |
Art. 821. Cessazione della incapacità per riabilitazione |
Art. 822. Cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore |
Art. 823. Effetti della cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore |
Art. 824. Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni |
Art. 825. Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Esercito italiano |
Art. 826. Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito di Marina militare |
Art. 827. Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito Aeronautico |
Art. 828. Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri |
Art. 829. Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci |
Art. 830. Uso delle insegne |
Art. 831. Proposte di concessione |
Art. 832. Consegna delle ricompense |
Art. 833. Brevetti delle ricompense al valore e al merito di Forza armata |
Art. 834. Caratteristiche |
Art. 835. Concessioni |
Art. 836. Brevetti |
Art. 837. Concessione ripetuta |
Art. 838. Caratteristiche |
Art. 839. Uso |
Art. 840. Caratteristiche |
Art. 841. Presupposti |
Art. 842. (Concessione e norma di rinvio). |
Art. 843. Caratteristiche |
Art. 844. Presupposti |
Art. 845. Computo dei periodi di navigazione |
Art. 846. Provvedimento di conferimento |
Art. 847. Concessione alla memoria |
Art. 848. Perdita della ricompensa o incapacità a conseguirla |
Art. 849. Caratteristiche |
Art. 850. Presupposti |
Art. 851. Computo del servizio aeronavigante |
Art. 852. Periodi computabili |
Art. 853. Militari in congedo |
Art. 854. Norma di rinvio |
Art. 855. Procedimento di concessione |
Art. 856. Rilascio dei brevetti |
Art. 857. Caratteristiche |
Art. 858. Presupposti |
Art. 859. Distintivo d'onore per i mutilati e feriti di guerra |
Art. 860. Distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra |
Art. 861. Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra |
Art. 861 bis. (Distintivo d'onore dei Volontari della libertà). |
Art. 862. Distintivo d'onore per mutilati in servizio |
Art. 863. Distintivo d'onore per deceduti in servizio |
Art. 864. Distintivo d'onore per feriti in servizio |
Art. 865. Norme di rinvio |
Art. 866. Norme applicabili |
Art. 867. Uso delle ricompense |
Art. 868. Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere |
Art. 869. Ordine delle ricompense e delle distinzioni onorifiche militari |
Art. 870. Scopo e natura del sistema di rappresentanza |
Art. 871. Articolazione del sistema di rappresentanza |
Art. 872. Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza |
Art. 873. Composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) |
Art. 874. Composizione e collocazione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR) |
Art. 875. Composizione e collocazione dei consigli di base di rappresentanza (COBAR) |
Art. 876. Consigli di base di rappresentanza (COBAR) per frequentatori di istituti di formazione |
Art. 877. Consigli di base di rappresentanza (COBAR) speciali all'estero |
Art. 878. Generalità |
Art. 879. Competenze del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) |
Art. 880. Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza |
Art. 881. Particolari competenze dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR) e dei consigli di base di rappresentanza (COBAR) |
Art. 882. Facoltà e limiti del mandato |
Art. 883. Durata del mandato |
Art. 884. Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni |
Art. 885. Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni |
Art. 886. Posti di votazione |
Art. 887. Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio |
Art. 888. Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti |
Art. 889. Norme particolari per l'elezione dei consigli di base di rappresentanza |
Art. 890. Norme particolari per l'elezione dei consigli intermedi di rappresentanza |
Art. 891. Norme particolari per l'elezione del consiglio centrale di rappresentanza |
Art. 892. Propaganda |
Art. 893. Natura e iniziativa dell'attività dei consigli di base di rappresentanza |
Art. 894. Procedure per i consigli di base di rappresentanza |
Art. 895. Natura e iniziativa dell'attività dei consigli intermedi di rappresentanza |
Art. 896. Procedure per i consigli intermedi di rappresentanza |
Art. 897. Natura e iniziativa dell'attività del COCER |
Art. 898. Procedure per il COCER |
Art. 899. Oggetto |
Art. 900. Prorogatio |
Art. 901. Consiglio di rappresentanza |
Art. 902. Assemblea |
Art. 903. Presidente |
Art. 904. Comitato di presidenza e segretario |
Art. 905. Gruppi di lavoro |
Art. 906. Segreterie permanenti |
Art. 907. Presidente - Attribuzioni |
Art. 908. Comitato di presidenza - Attribuzioni |
Art. 909. Segretario - Attribuzioni |
Art. 910. Convocazioni degli organi di rappresentanza |
Art. 911. Modalità e periodicità delle riunioni |
Art. 912. Validità delle assemblee |
Art. 913. Assenze dei delegati |
Art. 914. Programmi di lavoro |
Art. 915. Modifica all'ordine del giorno della riunione |
Art. 916. Comunicazioni all'assemblea |
Art. 917. Iscrizioni a parlare |
Art. 918. Maggioranza delle deliberazioni |
Art. 919. Modi di votazione |
Art. 920. Annullamento o ripetizione delle votazioni |
Art. 921. Presentazione delle mozioni |
Art. 922. Compilazione dei processi verbali |
Art. 923. Trasmissione delle deliberazioni |
Art. 924. Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte |
Art. 925. Audizioni |
Art. 926. Rapporti con le commissioni parlamentari |
Art. 927. Rapporti a livello di base |
Art. 928. Rapporti a livello intermedio e centrale |
Art. 929. Ordine delle riunioni |
Art. 930. Annotazioni nella documentazione del personale |
Art. 931. Informazione sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza |
Art. 932. Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza |
Art. 933. Composizione del consiglio centrale di rappresentanza |
Art. 934. Composizione dei consigli intermedi di rappresentanza |
Art. 935. Consigli di base di rappresentanza |
Art. 936. Elezioni del Consiglio, data delle elezioni, prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato sulla scorta dei verbali parziali |
Art. 937. Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati |
Art. 938. Attività di informazione, studio e formulazione di pareri |
Art. 939. Rapporti con il COCER |
Art. 940. Riunione annuale indetta dal Ministro della difesa |
Art. 941. Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati |
Art. 942. Reclutamento |
Art. 943. Titoli, prove e procedure d'esame |
Art. 944. Reclutamento del Maestro direttore |
Art. 945. Reclutamento del Maestro vice direttore |
Art. 946. Reclutamento degli orchestrali |
Art. 947. Reclutamento dell'archivista |
Art. 948. Commissione per il concorso a Maestro direttore |
Art. 949. Commissione per il concorso a Maestro vice direttore |
Art. 950. Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista |
Art. 951. Nomina del Maestro direttore |
Art. 952. Nomina del Maestro vice direttore |
Art. 953. Nomina degli orchestrali e dell'archivista |
Art. 954. Formazione |
Art. 955. Impiego del personale non idoneo |
Art. 956. Commissioni per l'accertamento dell'inidoneità tecnica |
Art. 957. Reclutamento degli atleti |
Art. 958. Reclutamento degli istruttori |
Art. 959. Bandi di concorso |
Art. 960. Titoli di merito |
Art. 961. Commissioni esaminatrici |
Art. 962. Trasferimento del personale non più idoneo |
Art. 963. Trattamento giuridico ed economico |
Art. 964. Determinazione della dotazione organica |
Art. 965. Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti |
Art. 966. Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale |
Art. 967. Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive |
Art. 968. Criteri per la scelta del personale civile insegnante |
Art. 969. Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili |
Art. 970. Disciplina dei compensi |
Art. 971. Riduzioni della retribuzione |
Art. 972. Rimborso spese |
Art. 973. Esercitazioni pratiche |
Art. 974. Norma finale |
Art. 975. Corrispondenza dei gradi dei cappellani militari |
Art. 976. Domande di arruolamento |
Art. 977. Commissione centrale del personale |
Art. 978. Nomina del personale di assistenza |
Art. 979. Obblighi degli arruolandi |
Art. 980. Variazioni per le chiamate in servizio |
Art. 981. Comunicazioni matricolari |
Art. 982. Numeri di matricola |
Art. 983. Comunicazioni al comitato centrale |
Art. 984. Cambio di residenza o domicilio |
Art. 985. Uniforme |
Art. 986. Corrispondenza dei gradi gerarchici |
Art. 987. Assimilazione di grado |
Art. 988. Compiti dell'ispettrice nazionale |
Art. 989. Compiti delle vice-ispettrici nazionali |
Art. 990. Ispettrice di centro di mobilitazione |
Art. 991. Compiti delle ispettrici di centro di mobilitazione |
Art. 992. Ispettrici di comitato |
Art. 993. Compiti delle ispettrici di comitato |
Art. 994. Direttive dei comitati regionali, provinciali e locali |
Art. 995. Vice-ispettrice e capo-gruppo |
Art. 996. Organizzazione gerarchica |
Art. 997. Compiti della capo-gruppo |
Art. 998. Compiti della capo-sala |
Art. 999. Dipendenze delle capo-gruppo e delle capo-sala |
Art. 1000. Domanda di ammissione diretta in ruolo |
Art. 1001. Istruzione delle domande per la partecipazione ai corsi di preparazione |
Art. 1002. Istituzione di corsi di studio |
Art. 1003. Commissione di amministrazione dei corsi |
Art. 1004. Corsi di preparazione |
Art. 1005. Corsi di specializzazione |
Art. 1006. Relazione annuale |
Art. 1007. Appellativi |
Art. 1008. Saluto militare |
Art. 1009. Obblighi disciplinari |
Art. 1010. Uniforme |
Art. 1011. Distintivi di grado e di servizio |
Art. 1012. Presentazione in servizio |
Art. 1013. Servizio presso unità sanitarie |
Art. 1014. Servizio fuori delle unità sanitarie |
Art. 1015. Servizi ausiliari |
Art. 1016. Dipendenze delle infermiere volontarie |
Art. 1017. Autorizzazione a non prestare servizio |
Art. 1018. Tenuta dei ruoli |
Art. 1019. Radiazione e cancellazione |
Art. 1020. Destinazioni di servizio e cambiamenti di residenza |
Art. 1021. Fascicolo personale |
Art. 1022. Matricola e tessera di riconoscimento |
Art. 1023. Corrispondenza dei gradi gerarchici |
Art. 1024. Definizioni |
Art. 1025. Ambito di applicazione |
Art. 1026. Unità organizzative |
Art. 1027. Il responsabile del procedimento |
Art. 1028. Comunicazione dell'inizio del procedimento |
Art. 1029. Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento |
Art. 1030. Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe |
Art. 1031. Termini conclusivi dei procedimenti |
Art. 1032. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio |
Art. 1033. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte |
Art. 1034. Termine finale del procedimento e fasi di competenza di altre amministrazioni |
Art. 1035. Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche |
Art. 1036. Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche |
Art. 1037. Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati |
Art. 1038. Procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti |
Art. 1039. Procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare |
Art. 1040. Procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri |
Art. 1041. Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare |
Art. 1042. Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile |
Art. 1043. Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva |
Art. 1044. Procedimenti di competenza di altre direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti e degli Uffici centrali |
Art. 1045. Procedimenti di competenza dell'Ufficio amministrazioni speciali |
Art. 1046. Procedimenti di competenza |
Art. 1047. Unità organizzative competenti |
Art. 1048. Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali |
Art. 1049. Documenti concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità |
Art. 1050. Documenti concernenti la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese |
Art. 1051. Integrazioni e modificazioni e verifica periodica |
Art. 1052. Forme di pubblicità |
Art. 1053. Oggetto |
Art. 1054. Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili |
Art. 1055. Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile |
Art. 1056. Documentazione del personale militare e civile |
Art. 1057. Gestione del rapporto di impiego o di servizio del personale militare e del rapporto di lavoro del personale civile |
Art. 1058. Impiego del personale |
Art. 1059. Assenze per motivi di salute e di famiglia |
Art. 1060. Sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legale per i dipendenti |
Art. 1061. Monitoraggio e ricerca scientifica |
Art. 1062. Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi |
Art. 1063. Attività medico legale in favore di terzi |
Art. 1064. Disciplina |
Art. 1065. Ispezioni, inchieste e responsabilità civile, amministrativa e contabile |
Art. 1066. Rimborso delle spese legali |
Art. 1067. Ricompense, onorificenze e riconoscimenti |
Art. 1068. Distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali |
Art. 1069. Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attività di servizio |
Art. 1070. Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato |
Art. 1071. Provvidenze, assistenza e attività ricreative |
Art. 1072. Demanio |
Art. 1073. Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo |
Art. 1074. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale |
Art. 1075. Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati |
Art. 1076. Modalità e termini di presentazione della domanda |
Art. 1077. Procedimento per il riconoscimento dei benefici alle vittime di incidenti |
Art. 1078. Definizioni |
Art. 1079. Principi generali e ambito di applicazione |
Art. 1080. Avvio dei procedimenti |
Art. 1081. Accertamenti sanitari |
Art. 1082. Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente |
Art. 1083. Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio |
Art. 1084. Corresponsione dell'elargizione |
Art. 1085. Ambito |
Art. 1086. Schede personali |
Art. 1087. Stampa e distribuzione delle schede personali |
Art. 1088. Soggetti per i quali vanno compilate le schede personali |
Art. 1089. Elementi istruttori |
Art. 1090. Schede personali in caso di rinvio ad altra lista di leva |
Art. 1091. Giovani con più nomi |
Art. 1092. Ulteriori annotazioni |
Art. 1093. Prova del cambiamento di domicilio |
Art. 1094. Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni |
Art. 1095. Morte di giovani per i quali è stata compilata la scheda |
Art. 1096. Schede personali da compilarsi dopo le liste di leva |
Art. 1097. Soggetti da iscrivere nelle liste di leva |
Art. 1098. Schede dei soggetti non iscritti o cancellati dalle liste di leva |
Art. 1099. Iscrizione nelle liste di leva in caso di questioni sulla cittadinanza |
Art. 1100. Iscrizione nelle liste di leva in caso di condanna penale |
Art. 1101. Cancellazione dalle liste di leva |
Art. 1102. Annotazioni nella scheda personale ai fini delle liste di leva di mare |
Art. 1103. Criteri di inserimento degli omessi nelle liste di leva |
Art. 1104. Effetti dell'iscrizione nella lista di leva di un comune diverso da quello di domicilio legale |
Art. 1105. Formalità della lista definitiva di leva |
Art. 1106. Trasferimento nella lista di leva di un altro comune |
Art. 1107. Doppie iscrizioni |
Art. 1108. Formalità degli aggiornamenti delle liste di leva |
Art. 1109. Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle autorità diplomatiche e consolari |
Art. 1110. Modalità e termini di redazione e trasmissione dell'elenco degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale |
Art. 1111. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289 |
Art. 1112. Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002 |
Art. 1113. Visite mediche per l'idoneità al volo |
Art. 1114. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 |
Art. 1115. Facoltà del personale delle Forze di polizia |
Art. 1116. Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza |
Art. 1117. Trattamento economico dei dirigenti e del personale civile addetto agli uffici di diretta collaborazione |
Art. 1118. Termine di durata dei Comitati consultivi e di coordinamento |
Art. 1119. Termine di durata del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza |
Art. 1120. Elenco dei porti militari |
Art. 1121. Attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa |
Art. 1122. Reclutamento degli atleti e degli istruttori |
Art. 1123. Entrata in vigore del capo I del titolo III del libro IV del regolamento |
Art. 1124. Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare |
Art. 1125. Medaglie di benemerenza marinara |
Art. 1125 bis. (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e [...] |
Art. 1126. Norma finanziaria |
Art. 1126 bis. (Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza). |
§ 34.1.22 - D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
(G.U. 18 giugno 2010, n. 140 - S.O. n. 131)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
Vista la
comma 14, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), della
comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;
comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Visto il
Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali;
Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;
Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente regolamento:
LIBRO PRIMO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
TITOLO I
CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA
Art. 1. Convocazione
1. Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato Consiglio, si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di ottobre e di giugno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. La convocazione è effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell'articolo 3 del codice dell'ordinamento militare, emanato con
3. Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno e alla preparazione della connessa documentazione sono affidati al segretario del Consiglio.
Art. 2. Ordine del giorno
1. Il segretario del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio, formato sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè delle richieste formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli altri componenti ordinari del Consiglio medesimo.
2. Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ne dispone la trattazione d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3. Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno
1. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre che singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto di convocazione. In tal caso l'ordine del giorno è classificato «riservato» ed è come tale conservato presso la segreteria del Consiglio.
2. Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse è stabilito ai sensi della
3. I componenti ordinari del Consiglio e coloro i quali sono stati invitati a partecipare alla seduta devono indicare al Consiglio stesso l'eventuale classifica di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.
Art. 4. Vice Presidenza
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 3 del codice, è Vice presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione.
2. Se nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non è presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza è assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facoltà è data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.
Art. 5. Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica.
Art. 6. Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 del codice
1. La facoltà di convocare Ministri che non sono componenti ordinari del Consiglio è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo.
2. La facoltà di convocare i militari è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi.
3. Le altre personalità previste dall'articolo 4, comma 2 del codice sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, se si tratta di autorità o funzionari che dipendono da un Ministro componente ordinario del Consiglio, con il consenso di quest'ultimo.
Art. 7. Organi referenti
1. Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne sono stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della Marina militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare , del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti [2].
2. Con il consenso del Presidente, se ciò è richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri invitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, possono farsi assistere nel corso della seduta da propri collaboratori, civili o militari, nel numero massimo di due.
3. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, può incaricare, quando invitati, i presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'articolo 5 del codice, nonchè le altre personalità indicate nell'articolo 4, comma 2, del codice, di riferire al Consiglio su particolari materie od oggetti di loro competenza.
Art. 8. Comitati ristretti e commissioni di studio
1. Il Consiglio può deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del plenum. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
2. Il Consiglio può altresì deliberare l'istituzione di commissioni composte di esperti per la effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente titolo.
3. Il Presidente della Repubblica è informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonchè, successivamente, dell'attività svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2.
4. I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio.
Art. 9. Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato
1. Il Presidente della Repubblica può, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato. Questi può altresì essere incaricato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di presiedere una delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente titolo, in relazione alla effettuazione di ricerche e studi e, in genere, alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza giuridico - amministrativa.
Art. 10. Processo verbale delle sedute e sua classificazione
1. Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, è classificato «riservato», salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può riguardare anche singole parti del documento.
2. La declassificazione del verbale, o di parte di esso, è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della
3. La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorità civili e militari che non sono componenti ordinari del Consiglio può essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. La pubblicazione del verbale o di parte di esso può essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
5. Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se quest'ultimo ha partecipato alla seduta. Se la seduta non è stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato.
7. Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che è approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 11. Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio
1. Il Consiglio nomina e revoca il suo segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica, con cui si dà attuazione alla delibera di nomina o di revoca del segretario, è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Se il segretario non può assistere a una seduta del Consiglio è sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 12. Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario
1. Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, può essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, è posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 13. Ufficio di segreteria del Consiglio
1. Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'articolo 7 del codice, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti.
2. L'ufficio di segreteria è posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, è preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentito il segretario del Consiglio.
4. Il personale militare e civile di cui al comma 3 è comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal comma 10.
5. All'Ufficio è preposto un direttore nominato ai sensi del comma 3, tra il personale militare e civile dello Stato, con grado di generale di brigata o equivalente ovvero con qualifica di dirigente superiore. In particolare, il direttore:
a) dirige, provvede al coordinamento e alla programmazione delle attività dell'Ufficio, secondo le indicazioni del segretario del Consiglio, ne controlla l'andamento e sovraintende alla tutela della sicurezza degli atti e della documentazione;
b) assicura il collegamento con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini degli adempimenti di competenza di quest'ultimo inerenti al comando di personale, nonchè alla disponibilità della sede per l'Ufficio e per le riunioni del Consiglio supremo presso la Presidenza stessa, salve comunque le disposizioni di cui all'articolo 554 del codice.
6. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:
a) assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio, nonchè per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso;
b) supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attività del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'articolo 8;
c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'articolo 8, ai fini dell'informazione nonchè dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse;
d) collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori, del Segretario generale della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e del consigliere militare del Presidente della Repubblica [3];
e) predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa;
f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione;
g) attività strumentali al funzionamento dell'Ufficio e inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione.
7. L'Ufficio è così articolato:
a) servizio affari militari;
b) servizio affari giuridici;
c) segreteria organizzativa.
8. I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere b), c), d) ed e), secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio.
9. La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere a), f) e g).
10. Il contingente organico dell'Ufficio è stabilito in 16 unità, così suddivise:
a) generale di brigata ed equivalente: 1;
b) colonnello ed equivalente: 6;
c) tenente, capitano, maggiore ed equivalente: 1;
d) sottufficiali ed equivalente: 8.
TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
CAPO I
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO E ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Art. 14. Uffici di diretta collaborazione
1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
c-bis) l'Ufficio comunicazione Difesa [5];
c-ter) l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica [6];
d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato [7].
3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa, della Direzione nazionale degli armamenti e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonchè per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente [8].
4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, può nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato è estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.
5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del
5-bis. Il Ministro può nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare, il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa è scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una preparazione altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di un'apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro [10].
6. [Il Ministro può nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare. In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessità con lo Stato maggiore della difesa e con gli altri competenti uffici dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere militare è scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro] [11].
7. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.
8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico [12].
Art. 15. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione [13]
1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresì, parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte, nonchè alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attività di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonchè l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonchè le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonchè agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.
3-bis. L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attività di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa [15].
3-ter. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attività di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorità del Ministro [16].
4. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.
5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo-segreteria, si occupano della corrispondenza del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e, se nominato, il consigliere per gli affari delegati.
Art. 16. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione [17]
1. Il Capo di Gabinetto è ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
2-bis. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
2-ter. Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica è nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
3. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
4. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonchè i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.
5. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilità di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi è disciplinata dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del
6. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.
Art. 17. Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), è stabilito complessivamente in 136 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonchè la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del
4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti [24].
4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3 [25].
Art. 18. Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato [26]
1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
Art. 19. Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del
2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del
3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, al Direttore per la politica di difesa, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonchè ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante [28].
5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, è attribuita l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della
6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.
7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale [29].
9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.
10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.
11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri [30].
12. Il personale beneficiario della indennità di cui al comma 11 è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
Art. 20. Modalità della gestione
1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 21 costituiscono, ai fini di cui al
2. Al Capo di Gabinetto è attribuita la gestione degli stanziamenti di bilancio:
a) per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, nonchè all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'articolo 21 [33];
b) per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;
c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.
3. Il Capo di Gabinetto può delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1 a uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4 del
4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unità di personale civile e militare.
Art. 21. Organismo indipendente di valutazione della performance [35]
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 1, del
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del
3. L'Organismo è costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo monocratico. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro della difesa per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del
4. Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico componente dell'Organismo, è un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
5. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del
6. E' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del
7. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 è nominato con decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.
8. All'ufficio di cui al comma 6 è assegnato un contingente di personale non superiore a quattordici unità, nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
9. Ai componenti dell'Organismo, nonchè al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 8 si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.
10. Al Presidente dell'organo collegiale ovvero all'unico componente dell'Organismo, di cui al comma 4, spetta il medesimo trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3.
11. Ai componenti dell'Organismo collegiale, di cui al comma 3, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
12. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8, compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9.
13. Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 8.
14. Al restante personale non dirigenziale militare e civile appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.
CAPO II
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE
Art. 22. Disposizioni generali
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) «capo della gestione finanziaria», l'agente che espleta le attività di predisposizione e di esecuzione degli atti negoziali e che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;
b) «capo della gestione patrimoniale», l'agente che svolge le attività connesse alla gestione dei materiali;
c) «capo del servizio amministrativo», il responsabile dell'attività gestionale del Circolo;
d) «centro di costo», l'unità organizzativa cui vengono imputati i costi diretti e indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
e) «Circolo», il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia;
f) «codice dei contratti pubblici», il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con
g) «costo», la causa economica dell'uscita finanziaria diretta all'acquisizione di beni o servizi che incide negativamente sul patrimonio del Circolo;
h) «direttore», l'organo con funzione di comandante dell'ente, competente a decidere anche in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività del Circolo sulla base del programma di attività;
i) «entrata finanziaria», l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
l) «gestione erariale», il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della difesa dedicate al funzionamento del Circolo, nonchè la gestione amministrativo-contabile dei beni e delle assegnazioni di fondi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero;
m) «gestione ordinaria», la gestione economico-finanziaria delle risorse diverse da quelle costituite dalle assegnazioni disposte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;
n) «istituto», l'istituto di credito o la Società poste italiane s.p.a. che, previa sottoscrizione di specifica convenzione, provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo;
o) «programma di attività», il programma di massima delle attività che si svolgono nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento, elaborato in base alle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione;
p) «ricavo o provento», la causa economica dell'entrata finanziaria derivante dallo scambio di beni o servizi che incide positivamente sul patrimonio del Circolo;
q) «risultato di amministrazione», la somma algebrica tra l'attivo o il deficit di cassa, i residui attivi e i residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato è considerato, rispettivamente, di avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
r) «spesa», l'aspetto economico di un'uscita finanziaria consistente nell'impiego di risorse finanziarie;
s) «uscita finanziaria», la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.
2. Il Circolo è un organismo dotato di autonomia amministrativa e contabile, inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 19 del codice. L'organismo e la struttura ordinativa sono preposti, rispettivamente, alla gestione ordinaria e a quella erariale.
3. Il Circolo è posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ne è Presidente onorario il Ministro della difesa, che esercita l'alta vigilanza.
4. Il Circolo persegue le seguenti finalità:
a) sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli ufficiali appartenenti alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza;
b) promozione delle attività culturali, ricreative e di protezione sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari;
c) funzioni di rappresentanza del vertice politico-militare del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza.
5. Il Circolo svolge la propria attività istituzionale in Roma, con sede principale nel «comprensorio Barberini», presso la Palazzina Savorgnan di Brazzà e le Antiche scuderie. Il Circolo può destinare a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero acquisite a qualsiasi titolo.
Art. 23. Iscritti al Circolo
1. Gli aderenti al Circolo si distinguono in:
a) iscritti a titolo d'onore;
b) iscritti di diritto;
c) iscritti a domanda;
d) iscritti a titolo straordinario;
e) associati.
2. Gli iscritti a titolo d'onore, esentati dal pagamento delle quote, sono:
a) il Presidente della Repubblica e i Presidenti emeriti della Repubblica;
b) il Ministro della difesa e i precedenti Ministri della difesa;
c) i Sottosegretari di Stato per la difesa in carica;
d) gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza decorati di Medaglia d'oro al valor militare;
e) gli ufficiali che hanno ricoperto le cariche di Capo di Stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa, di Direttore nazionale degli armamenti, di Capo di Stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dopo la cessazione dal servizio [36];
f) alte personalità che hanno acquisito titoli significativi di benemerenza, nel campo militare e civile, con deliberazione del consiglio di amministrazione preventivamente comunicata al Ministro della difesa.
3. Gli iscritti di diritto, tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile, sono gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 19 del codice.
4. Gli iscritti a domanda, tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualità, sono:
a) gli ufficiali in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, anche nel caso in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, a qualunque titolo;
b) i coniugi superstiti degli ufficiali, se non hanno contratto nuove nozze e, in ogni caso, gli orfani maggiorenni, previa approvazione del Consiglio di amministrazione.
5. Gli iscritti a titolo straordinario che ne fanno richiesta, previa approvazione del Consiglio di amministrazione e tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualità, pari al doppio di quella dovuta dagli iscritti di diritto, sono:
a) i dirigenti civili con incarichi di livello dirigenziale generale e non generale nell'Amministrazione della difesa;
b) i membri del Consiglio della magistratura militare in carica e i magistrati militari.
6. Sono ammessi all'ingresso e alla fruizione dei servizi ordinari:
a) i familiari di tutti gli iscritti;
b) gli orfani minorenni degli ufficiali;
c) gli ospiti dei soggetti iscritti, solo se accompagnati da questi ultimi.
7. Coloro i quali sono stati allievi delle scuole militari delle Forze armate e sono iscritti alle relative associazioni possono essere associati al Circolo, previa domanda, da presentarsi per il tramite dell'associazione di appartenenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La quota a carico degli associati è quella prevista per gli iscritti a titolo straordinario di cui al comma 5.
Art. 24. Ordinamento del Circolo
1. Il Circolo è posto ordinativamente alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa [37].
2. Il Capo di stato maggiore della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-operativa, nonchè di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa [38].
3. Il Capo di stato maggiore della difesa può delegare le funzioni di cui al comma 2 al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorità centrale dell'area tecnico-operativa [39].
4. La struttura organizzativa del Circolo è articolata in organi e uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale.
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa, può assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unità in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale [40].
6. Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi del comma 2, è amministrato dagli enti delle Forze armate, ovvero dagli uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Sono organi del Circolo:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti.
8. I componenti degli organi svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.
Art. 25. Organi del Circolo
1. Il presidente è ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. E' nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi del comma 5. Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende, per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attività del Circolo [41].
2. Il direttore è tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attività, svolge le funzioni di cui all'articolo 449 [42].
3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, può farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo.
4. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all'articolo 27, il direttore assicura:
a) la corretta applicazione della normativa;
b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) il regolare svolgimento di tutte le attività del Circolo;
d) la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 [43].
5. Il Consiglio di amministrazione del Circolo, nominato con decreto del Ministro della difesa, è composto da otto membri, di cui almeno tre scelti tra i soci di diritto:
a) il Presidente del Circolo, che convoca e presiede il consiglio;
b) un ufficiale generale, designato consigliere dal Capo di stato maggiore della difesa preferibilmente tra i soci iscritti a domanda delle categorie in congedo, che assume anche la carica di vicepresidente del Circolo e sostituisce nelle funzioni il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
c) tre ufficiali generali o grado corrispondente, rispettivamente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, designati consiglieri dai rispettivi Capi di stato maggiore;
d) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale della Guardia di finanza;
f) un dirigente civile, designato consigliere dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1 [44].
7. Agli effetti dell'articolo 24 e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il consiglio di amministrazione relaziona il Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria [45].
8. Il Consiglio di amministrazione, con riguardo alla gestione ordinaria:
a) sovrintende alle attività del Circolo;
b) delibera il bilancio di previsione e il rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale della difesa, ai sensi del comma 4, lettera d);
c) propone, per l'approvazione del Ministro della difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle relative attività e dei servizi resi dal Circolo, nonchè le norme recanti istruzioni tecniche per l'attuazione del presente capo [46];
d) delibera le spese di straordinaria amministrazione;
e) indirizza il direttore in ordine alle attività del Circolo e alle spese di ordinaria amministrazione [47];
f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa;
g) propone gli importi delle quote dovute da ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 19 del codice;
h) delibera il piano dettagliato delle attività negoziali di cui all'articolo 42, comma 2;
i) propone le modifiche al presente capo;
l) delibera sulle ammissioni dei soci e degli associati al Circolo, nei casi previsti dall'articolo 23 e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del Circolo.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa [48].
9-bis. Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria [49].
10. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente capo limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera m) e all'articolo 27, comma 2. Esso è composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa, nonchè da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente [50].
11. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità. In particolare, provvede a:
a) controllare l'andamento contabile e amministrativo;
b) accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia;
c) fornire valutazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale.
Le risultanze delle verifiche, dei controlli e ispezioni, nonchè degli accertamenti, sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa, del Gabinetto del Ministro della Difesa e del consiglio di amministrazione [51].
12. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi sono tenuti a riferirne al Collegio.
13. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione la cui convocazione viene loro notificata.
13-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del
Art. 26. Servizio amministrativo, Ufficio attività istituzionali, Ufficio segreteria e personale
1. Il servizio amministrativo del Circolo è diretto dal Capo del servizio amministrativo con riguardo sia alla gestione erariale sia a quella ordinaria di cui all'articolo 27, comma 1 e 2.
2. Il Capo del servizio amministrativo svolge, relativamente alle due distinte gestioni, le funzioni di cui all'articolo 451. In particolare:
a) adotta gli atti negoziali connessi con le due gestioni;
b) ordina i pagamenti e le riscossioni;
c) ordina il carico e lo scarico dei materiali;
d) dirige e coordina la gestione amministrativa e finanziaria del Circolo nel suo complesso.
3. Il Capo del servizio amministrativo è nominato dal Capo di stato maggiore della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico-logistico, specialità di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri [53].
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 25, comma 4, il direttore del Circolo, in qualità di Comandante dell'ente, si avvale del servizio amministrativo di cui al comma 1 e dei seguenti uffici:
a) ufficio attività istituzionali, retto da un ufficiale superiore, con il compito di presiedere a tutte le attività volte al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 22, comma 4;
b) ufficio segreteria e personale, retto da un ufficiale superiore che espleta le attività di segreteria del Circolo, di supporto al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti e di gestione del personale militare e civile in servizio presso il Circolo, nonchè altri servizi di carattere generale.
5. Per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili, relativi alla gestione erariale e a quella ordinaria, il capo servizio amministrativo si avvale del capo della gestione finanziaria e del capo della gestione patrimoniale, che sono posti alle sue dirette dipendenze, nonchè del cassiere che dipende dal capo della gestione finanziaria. Tali organi esercitano le funzioni di cui all'articolo 451, comma 3, lettere a), b) e c).
Art. 27. Risorse
1. Le entrate del Circolo sono costituite da:
a) quote obbligatorie a carico dei soggetti iscritti di diritto, versate mensilmente dall'ente amministrativo competente, mediante ritenuta a bilancio sugli emolumenti corrisposti;
b) quote versate dai soggetti comunque iscritti;
c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;
d) corrispettivi versati dai fruitori delle attività rese dal Circolo;
e) maggiorazione forfetaria fissa applicata sui prezzi di costo dei beni e servizi resi dal Circolo a compensazione delle spese generali di funzionamento, nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4;
f) rendite derivanti dall'investimento delle risorse eventualmente eccedenti il normale fabbisogno;
g) altre entrate eventuali e diverse;
h) eventuali contributi ministeriali o di enti;
i) assegnazioni disposte dal Ministero della difesa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Nell'ambito della gestione del Circolo, svolta con criterio unitario, le entrate di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), danno luogo alla gestione ordinaria, assicurata attraverso un processo coordinato di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, disciplinato dal presente capo.
3. Le entrate di cui al comma 1, lettera i), confluiscono nella gestione erariale disciplinata dal titolo I del libro III e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 514.
4. Alle entrate di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 610, comma 2, del
5. La disciplina della gestione ordinaria è dettata dalla sezione II del presente capo.
6. Sono poste a carico della gestione ordinaria tutte le spese per l'acquisizione di beni e servizi, nonchè quelle generali di funzionamento, correlate al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 22, comma 4.
7. Nel caso in cui le attività del Circolo siano richieste a titolo particolare e ad uso esclusivo da parte di autorità di vertice del Ministero della difesa o da iscritti, questi sono tenuti a corrispondere il relativo controvalore, determinato sulla base delle spese sostenute dal Circolo per l'acquisizione dei beni e servizi erogati, maggiorate di una quota pari al dieci per cento dell'onere stesso, a compensazione delle spese generali di funzionamento.
Art. 28. Materiali
1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il quale è personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonchè di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna è effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante dello Stato maggiore della difesa all'uopo incaricato [55].
3. L'uso di locali, impianti e attrezzature del Circolo, da parte delle ditte o società affidatarie di appalto di servizi, si intende in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati nei relativi atti negoziali di affidamento.
4. Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.
5. Le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonchè la nomina dei consegnatari, sono disciplinate dal capo VIII del titolo I del libro III.
SEZIONE II
GESTIONE ORDINARIA
Art. 29. Disposizioni generali per la gestione ordinaria
1. L'attività finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
2. Il Circolo possiede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie.
3. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale si svolge nel rispetto del presente capo, nonchè in coerenza col programma di attività.
4. La gestione è condotta con criteri di unitarietà. Nell'ambito della stessa, trovano evidenza la gestione erariale e quella ordinaria, rispettivamente disciplinate dal titolo I del libro III e dal presente capo.
5. Il direttore del Circolo è il comandante ai sensi dell'articolo 780, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 25, commi 2, 3 e 4.
6. Il capo del servizio amministrativo coadiuva il direttore nella realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti e le funzioni di cui all'articolo 26.
Art. 30. Principi informatori per la gestione ordinaria e la formazione del bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione.
3. Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza possibilità di compensazione.
4. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa e l'unità elementare è rappresentata dal capitolo, la cui denominazione è definita dal capo del servizio amministrativo, in sede di predisposizione del medesimo bilancio di previsione, in base all'oggetto della spesa.
5. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente, definiti al momento della redazione del documento previsionale.
6. Per ogni capitolo, il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonchè l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.
7. Si considerano incassate le somme versate al cassiere e pagate quelle erogate dallo stesso.
8. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sè stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
9. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative del Circolo.
10. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, il quale può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità.
11. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Quelle svolte per conto del Ministero della difesa o di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate sono evidenziate nel bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 4 e delle stesse deve essere data completa informazione in apposito allegato al bilancio stesso.
12. Il Circolo iscrive nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di assegnazione, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso qualora l'ammontare non sia stato ancora stabilito.
Art. 31. Bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, è deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed è approvato dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 [56].
2. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.
3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.
4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite non superabile per gli impegni di spesa.
5. Il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza, per un periodo non inferiore al triennio, in relazione al programma delle attività.
6. Il bilancio pluriennale, di cui al comma 3, lettera b), allegato al bilancio di previsione annuale del Circolo, non ha valore di autorizzazione di spesa.
7. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, sono apportate le eventuali rettifiche al bilancio pluriennale che non costituisce oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.
8. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:
a) Titolo I - Entrate correnti;
b) Titolo II - Entrate diverse ed eventuali;
c) Titolo III - Entrate in conto capitale;
d) Titolo IV - Entrate per partite di giro.
9. Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli:
a) Titolo I - Uscite correnti;
b) Titolo II - Uscite in conto capitale;
c) Titolo III - Uscite per partite di giro.
10. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le uscite si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. L'oggetto dei capitoli è definito dal capo del servizio amministrativo, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, secondo criteri di omogeneità e chiarezza.
11. Ai soli fini comparativi, il bilancio di previsione riporta anche i dati previsionali assestati dell'anno precedente.
12. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'ente, nonchè le somme rese disponibili al cassiere per le spese di modesta entità.
13. Il bilancio di previsione, di cui al comma 2, si conclude con un quadro generale riassuntivo, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
Art. 32. Risultato di amministrazione e fondo di riserva
1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
2. La tabella di cui al comma 1 fornisce adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. Del presunto avanzo di amministrazione si può disporre se è dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione va tenuto obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione nella relativa deliberazione illustra i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
5. Nel caso di risultato di amministrazione peggiore rispetto a quello stimato nella tabella di cui al comma 1, accertato in sede di consuntivo, il direttore ne informa, con sollecitudine, il Consiglio di amministrazione, adottando i necessari provvedimenti volti ad eliminare tale scostamento.
6. Nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, è iscritto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonchè per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti.
7. I prelievi dal fondo di cui al comma 6, sono effettuati con apposito provvedimento del direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino al 30 novembre di ciascun anno. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
Art. 33. Variazioni e storni al bilancio. Esercizio provvisorio
1. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono consentite soltanto in presenza della necessaria copertura finanziaria.
3. Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con apposito provvedimento può disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità [57].
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonchè tra la gestione dei residui e quella di competenza, o viceversa.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
6. Nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di amministrazione può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
7. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente predisposto, è consentita la gestione provvisoria. In tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 6, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
Art. 34. Gestione delle entrate
1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
2. Il capo del servizio amministrativo cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano tempestivi e per l'intero importo.
3. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il capo della gestione finanziaria, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.
4. L'accertamento presuppone:
a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'ente;
b) la certezza del credito, ossia la verifica che lo stesso non sia soggetto ad oneri o condizioni;
c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato.
5. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore;
b) per le entrate proprie, a seguito di acquisizione diretta o sulla base di apposita documentazione;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
6. La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme dovute al Circolo ed è disposta a mezzo di ordine di incasso, diretto all'istituto affidatario del servizio di cassa o a altri eventuali incaricati della riscossione di somme dovute all'ente, ai sensi dell'articolo 41.
7. L'ordinativo d'incasso, sottoscritto dal capo del servizio amministrativo e dal cassiere o da un suo sostituto, riporta:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
8. L'istituto deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Circolo, la riscossione di ogni somma, versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi l'istituto dà immediata comunicazione al Circolo dell'avvenuto incasso, richiedendone la regolarizzazione.
9. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
10. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per la riscossione in conto residui.
11. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
12. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.
13. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Circolo.
14. Gli incaricati della riscossione versano all'istituto le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.
Art. 35. Gestione delle uscite
1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
2. L'impegno di spesa consiste nell'autorizzazione a impiegare le risorse finanziarie disponibili con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione.
3. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti nel corso dell'esercizio, verificate alla conclusione della fase della liquidazione.
4. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli comprovanti il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.
5. La liquidazione compete all'ufficio amministrazione ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti.
6. Il pagamento delle spese è ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto incaricato del servizio di cassa.
7. I mandati di pagamento sono firmati dal capo del servizio amministrativo e contengono almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
d) la codifica;
e) l'indicazione del creditore e dell'eventuale persona diversa dal creditore tenuta a rilasciare quietanza, nonchè, ove richiesto, il codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
h) le eventuali più favorevoli modalità di pagamento se richieste dal creditore;
i) l'enunciazione del rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
8. L'istituto di cui all'articolo 41 effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati dall'istituto, l'ente emette il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione.
9. I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
10. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per il pagamento in conto residui.
11. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
12. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
13. Il Circolo può provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel
14. Il Circolo può disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;
b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario;
d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.
15. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, sono annotate sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro del cassiere.
16. Il Circolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della
Art. 36. Gestione dei residui
1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.
2. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture contabili distintamente per esercizio di provenienza.
3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.
5. Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l'ente quale creditore della correlativa entrata.
6. Non è consentita l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3.
Art. 37. Conto consuntivo, riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti
1. Il conto consuntivo è costituito da:
a) il rendiconto finanziario;
b) il conto economico;
c) lo stato patrimoniale.
2. Al conto consuntivo sono allegate:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione.
3. Il conto consuntivo è predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed è rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del Capo di stato maggiore della Difesa, che ne informa il Ministro della difesa [58].
4. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il capo del servizio amministrativo compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
5. La situazione di cui al comma 4, indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perchè non più realizzabili o dovute, nonchè quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
6. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
7. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata determinazione del direttore, sentito il capo del servizio amministrativo.
Art. 38. Rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e l'uscita distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui.
2. Il rendiconto finanziario si articola in capitoli, come il bilancio di previsione, evidenziando:
a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
e) il totale dei residui attivi e passivi che si riportano all'esercizio successivo.
3. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende:
a) gli accertamenti e gli impieghi delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti);
b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento, si verificherà nei prossimi esercizi (ratei);
c) la parte di costi e di ricavi ad utilità differita (risconti);
d) le sopravvenienze e le insussistenze;
e) tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.
4. Costituiscono componenti positive del conto economico:
a) i trasferimenti correnti;
b) i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica;
c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
d) i proventi finanziari;
e) le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
5. Costituiscono componenti negative del conto economico:
a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo;
b) i costi per acquisizione di servizi;
c) il valore del godimento dei beni di terzi;
d) le spese per il personale a contratto;
e) i trasferimenti a terzi;
f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari;
g) le imposte e le tasse;
h) la svalutazione dei crediti e altri fondi;
i) gli ammortamenti;
l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.
6. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico.
7. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.
8. Lo stato patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonchè le poste di rettifica.
9. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.
10. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.
11. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonchè altri crediti di durata inferiore all'anno.
12. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione.
13. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi.
14. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.
15. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo.
16. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
Art. 39. Allegati al conto consuntivo
1. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'andamento complessivo della gestione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi del programma di attività deliberato dal consiglio di amministrazione, nonchè notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.
2. La situazione amministrativa, allegata al rendiconto finanziario, evidenzia:
a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
c) il risultato finale di amministrazione.
3. La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento di eventuali spese in conto capitale. Tale ripartizione è illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.
4. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 33, nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti, solo in sede di assestamento;
b) per l'eventuale finanziamento di forme di investimento consentite.
5. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto riveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalità di cui al comma 4. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
6. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 30, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.
Art. 40. Scritture contabili
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza, sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonchè delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Ai fini del comma 1, l'ufficio amministrazione cura la tenuta delle seguenti scritture:
a) partitario degli accertamenti, contenente le disponibilità iniziali e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;
b) partitario degli impegni, contenente le disponibilità iniziali e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) giornale cronologico degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento.
3. Il Circolo, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, può avviare un sistema di contabilità analitica fondato su rilevazioni per centri di costo, sulla base delle disposizioni contenute nel
4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate con il coordinamento e il supporto metodologico degli uffici del Ministero della difesa competenti in materia di contabilità economico-analitica.
5. La valutazione economica di cui al comma 3, costituisce strumento per orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali del Circolo, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.
6. La contabilità analitica è finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione, che è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
7. Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
8. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui è destinato e l'organo cui è affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.
9. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantità ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
Art. 41. Servizio di cassa
1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero alla Società poste italiane S.p.a.
2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di gara ad evidenza pubblica nella quale sono indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, ivi incluso il divieto di ogni forma di compensazione che possa determinare artificiose riduzioni di valori monetari.
3. Per eventuali danni causati al Circolo o a terzi, il cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
4. Gli istituti, di cui al comma 1, sono responsabili di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Circolo.
5. Il Circolo può avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'impresa di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale, con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.
6. Nel caso in cui l'organizzazione del Circolo e delle imprese di cui al comma 1, lo consentano, il servizio di cassa viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche, attraverso un collegamento diretto tra l'ufficio amministrazione del Circolo e l'istituto, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.
7. Il servizio di cassa interno può essere istituito per il pagamento di piccole spese per le quali non sia opportuno ricorrere alle procedure ordinarie di cui ai commi precedenti, in ragione della loro esiguità o indifferibilità.
8. Il capo del servizio amministrativo, con proprio atto dispositivo, mette a disposizione dell'agente incaricato di assicurare il servizio di cassa interno un fondo non inferiore a euro 2.000,00, imputando la relativa uscita alle partite di giro, con contestuale e contrapposta annotazione fra le entrate della stessa voce dello stesso titolo che, in sede di rendicontazione periodica, trova la necessaria regolazione con l'imputazione delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 42. Disposizioni generali per le attività negoziali
1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore, per l'assunzione degli impegni di spesa, l'attività negoziale è svolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa comunitaria.
2. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito del programma di attività adottato, delibera, su proposta del direttore, un piano annuale dettagliato predisposto dal capo del servizio amministrativo relativo alle opere, alle forniture e ai servizi.
3. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e del programma di attività, di cui al comma 2, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di negoziazione, delle modalità essenziali del contratto e dei capitolati d'onere, sono di competenza del capo del servizio amministrativo, ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1.
4. In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
5. Il funzionario di cui al comma 4 è altresì responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale, ai sensi dell'articolo 22 della citata
6. Il nominativo del responsabile, di cui al comma 4, è reso noto in sede di bando di gara, ovvero con la lettera di invito.
Art. 43. Disposizioni particolari per le attività negoziali
1. Per gli acquisti di beni e servizi il Circolo può utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
2. Sono fatte salve le procedure ad economia di cui all'articolo 45, in conformità alla vigente normativa primaria.
3. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato dal capo del servizio amministrativo, utilizzando i criteri dì valutazione previsti dal codice dei contratti pubblici.
4. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, può essere nominata un'apposita commissione dal direttore, formata da personale appartenente al Ministero della difesa, dotato di specifica professionalità, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture, che accerti la congruità dei prezzi praticati adottando la procedura ed i criteri di cui al codice dei contratti pubblici.
5. Alla scelta del contraente provvede il capo del servizio amministrativo, che può avvalersi, per le forniture particolarmente complesse, di un'apposita commissione nominata dal direttore, costituita da funzionari o tecnici appartenenti al Ministero della difesa, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture.
6. All'aggiudicazione definitiva della gara provvede il capo del servizio amministrativo.
7. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.
8. Alla stipulazione dei contratti provvede il capo del servizio amministrativo.
9. L'approvazione dei contratti è di competenza del direttore.
10. I contratti e i verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono redatti dal capo della gestione finanziaria di cui all'articolo 26, comma 5, designato quale ufficiale rogante, nel caso di contratti in forma pubblico-amministrativa, ovvero dall'ufficiale stipulante, nel caso di contratto in forma privata.
11. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonchè a tenere un registro-repertorio in ordine cronologico, rilasciando copie autentiche degli atti ricevuti.
Art. 44. Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi
1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni è effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Amministrazione incaricato, in servizio presso il Circolo e in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal direttore.
2. Il direttore, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessità, può avvalersi di organi tecnici del Ministero della difesa.
3. Per le forniture di beni di importo inferiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile del procedimento.
4. Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo è eseguito da un funzionario tecnico nominato dal direttore. Le operazioni di collaudo sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del procedimento.
5. Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 50.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo è eseguito da una commissione nominata dal direttore e composta da tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione sono riportate nel verbale che viene sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del procedimento.
6. La verifica effettuata sulle prestazioni relative a contratti per fornitura dei servizi è attestata nel certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento.
7. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento può incaricare un funzionario dell'ufficio amministrazione per l'effettuazione delle verifiche sulla regolarità dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
8. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi è rilasciato entro trenta giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.
Art. 45. Procedure in economia
1. L'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia può essere effettuata, ai sensi del
2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa.
3. L'acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali del Circolo può essere effettuato mediante le procedure in economia, entro il limite di importo di euro 20.000,00, con esclusione dell'IVA, salvo che disposizioni di legge non dispongano diversamente.
4. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
5. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia vanno indicate nel provvedimento che autorizza il ricorso stesso a detta procedura e il relativo impegno di spesa.
6. Per lo svolgimento della procedura secondo la modalità del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
7. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora ciò sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralità di inviti, purchè tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito.
8. La lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;
g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste;
h) l'indicazione relativa al termine di pagamento.
9. La scelta del contraente avviene al prezzo più basso, previo accertamento della congruità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 43, commi 3 e 4.
10. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa.
11. L'ordinazione è immediatamente esecutiva.
12. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi:
a) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
b) quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di euro 2.000,00, con esclusione dell'IVA;
c) per il completamento o l'integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purchè l'importo complessivo non superi la soglia del dieci per cento dell'importo a base d'asta del contratto cui si riferisce.
Art. 46. Altre disposizioni relative al Circolo ufficiali delle Forze armate
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, l'attività amministrativa e contabile si svolge comunque nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, nonchè delle disposizioni in materia fiscale e civilistica.
2. Con decreto del Ministro della difesa è definita la modulistica relativa agli articoli 31, 32, 38 e 39.
CAPO III
ENTI VIGILATI
SEZIONE I
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA
Art. 47. Natura e finalità dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia [59]
[1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, costituita e dotata di personalità giuridica propria, è ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonchè alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che ha prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;
d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;
e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.]
Art. 48. Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia [60]
[1. Possono fare parte dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana e del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonchè gli ufficiali dei disciolti Corpi, a ordinamento militare, della Polizia di Stato, degli Agenti di custodia e della giustizia militare.]
Art. 49. Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia [61]
[1. Sono organi dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia:
a) il presidente nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente è tratto dai soci dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3, della
3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo 51.
4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri è designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, è nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla
5. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 50, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.]
Art. 50. Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia [62]
[1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell'articolo 13 del
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
a) le categorie di soci;
b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 49;
c) le modalità di svolgimento dell'attività di istituto;
d) gli eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;
e) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;
f) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia nei confronti delle sezioni, nonchè le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;
g) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali con possibilità di delegare la gestione alle sezioni.]
Art. 51. Articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia [63]
[1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all'articolo 50, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.]
Art. 52. Entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia [64]
[1. Le entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sono costituite da:
a) quote dei soci;
b) rendite patrimoniali;
c) corrispettivi per servizi resi;
d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
e) eventuali contributi pubblici;
f) entrate eventuali e diverse.]
Art. 53. Amministrazione e contabilità [65]
[1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonchè la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo2, commi 2 e 3, del
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del
SEZIONE II
OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
Art. 54. Natura e finalità dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, è riordinata secondo le disposizioni della presente sezione.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 56, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.
3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.
Art. 55. Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
1. Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:
a) il presidente nazionale, che lo presiede;
b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;
c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;
d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori [67].
3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 58 comma 3 [68].
4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.
5. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.
Art. 56. Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella
2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
a) modalità di svolgimento delle attività di istituto;
b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 55, nonchè degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione;
c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della
Art. 57. Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
1. Le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono costituite da:
a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;
b) rendite patrimoniali;
c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;
d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 738.
Art. 58. Bilanci di previsione, conti consuntivi e attività di gestione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonchè la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alle attività di gestione è preposto il segretario generale, scelto tra gli ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attività amministrativa e finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualità di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso è dovuto allo stesso.
4. Per le attività di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.
SEZIONE III
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Art. 59. Natura e finalità dell'Unione italiana tiro a segno
1. L'Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonchè di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del
Art. 60. Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno
1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno:
a) l'assemblea nazionale;
b) il presidente nazionale;
c) il consiglio direttivo;
d) il consiglio di presidenza;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonchè da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza diritto di voto.
3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 62. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.
4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di un'atleta.
5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalità stabilite nello statuto di cui all'articolo 62, è convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessità o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessità o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.
6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio.
Art. 61. Sezioni del tiro a segno nazionale
1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal
a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonchè l'organizzazione di manifestazioni sportive;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.
2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonchè sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonchè compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o più delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione tiro a segno nazionale di appartenenza.
4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del
5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) proventi dell'attività sportiva e ludica;
d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonchè donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto della sezione tiro a segno nazionale;
e) corrispettivi per l'attività didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.
Art. 62. Statuto dell'Unione italiana tiro a segno
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 60;
b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale;
c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;
d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni tiro a segno nazionale, nonchè di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica;
e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonchè dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa;
f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell'articolo 8 della
g) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonchè dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica;
h) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione periferica, nonchè dei beni demaniali in uso;
i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento delle strutture periferiche, nonchè degli organi di giustizia sportiva;
l) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni tiro a segno nazionale, di cui all'articolo 61, comma 2;
m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;
n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni tiro a segno nazionale;
o) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.
Art. 63. Entrate dell'Unione italiana tiro a segno
1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da:
a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;
b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attività sportive e agonistiche;
c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;
d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
e) corrispettivi per eventuali attività rese;
f) entrate eventuali e diverse;
g) rendite patrimoniali.
Art. 64. Amministrazione e contabilità
1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonchè la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del
SEZIONE IV
LEGA NAVALE ITALIANA
Art. 65. Natura e finalità della Lega navale italiana
1. La Lega navale italiana è ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.
2. La Lega navale italiana per il perseguimento dei propri fini istituzionali:
a) è ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della
b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla
c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della
d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del
e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.
Art. 66. Soci della Lega navale italiana
1. Possono far parte della Lega navale italiana, in qualità di soci, i cittadini di specchiata onorabilità e gli enti nazionali o regionali aventi sede nello Stato o all'estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 70 [69].
Art. 67. Organizzazione centrale della Lega navale italiana
1. Sono organi centrali della Lega navale italiana:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il Presidente nazionale;
c) il consiglio direttivo nazionale;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il collegio dei probiviri.
Art. 68. Strutture periferiche della Lega navale italiana
1. Costituiscono strutture periferiche della Lega navale italiana le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, e secondo le modalità stabilite nello statuto di cui all'articolo 70.
2. Le sezioni e le delegazioni della Lega navale italiana hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;
c) contributi disposti dai competenti organi centrali della Lega navale italiana;
d) corrispettivi per l'attività didattica svolta.
Art. 69. Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana
1. L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice della Lega navale italiana. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 70, senza diritto di voto.
2. Il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. E' coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della
3. Il consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente.
4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana. E' costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
5. Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonchè in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, a eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni.
7. Lo statuto di cui all'articolo 70 definisce altresì le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall'articolo 2, comma 634, della
8. Ai costi del personale che opera alle dipendenze della Lega navale italiana si provvede con le entrate di cui all'articolo 71. Nessun onere è posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato.
Art. 70. Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana
1. L'organizzazione e il funzionamento della Lega navale italiana sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella
2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 67 e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonchè gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese;
b) l'organizzazione della presidenza nazionale e del personale che opera a supporto degli uffici, con il relativo stato giuridico;
c) le categorie dei soci;
d) le modalità di svolgimento delle attività di istituto nonchè la costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle articolazioni territoriali della Lega navale italiana;
e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della Lega navale italiana nei confronti delle articolazioni territoriali, nonchè le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche;
f) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali.
3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.
Art. 71. Entrate della Lega navale italiana
1. Le entrate della Lega navale italiana sono costituite da:
a) quote annuali dei soci;
b) rendite patrimoniali;
c) corrispettivi per servizi resi;
d) donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo nazionale;
e) eventuali contributi pubblici;
f) entrate eventuali e diverse.
2. Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilità finanziarie di esercizio dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione.
Art. 72. Amministrazione e contabilità della Lega navale italiana
1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonchè la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
2. Il regolamento di cui al comma 1 è redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili recati dal
SEZIONE V
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Art. 73. Scopi e definizioni
1. La presente sezione concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonchè di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.
2. Ai fini della presente sezione, s'intendono per:
a) «casse militari»:
1) la Cassa ufficiali dell'Esercito italiano, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
2) la Cassa ufficiali della Marina militare;
3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;
4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito italiano, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;
6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
b) «trattamenti previdenziali», le indennità supplementari, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonchè eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;
c) «assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato ai sensi dell'articolo 1915 del codice;
d) «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza, ovvero dell'assegno speciale, di cui agli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice.
Art. 74. Cassa di previdenza delle Forze armate
1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, nella presente sezione denominata «cassa», quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.
2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformità e nei limiti di quanto disposto dal codice e dalla presente sezione e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonchè la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la disciplina recata dal codice in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni.
Art. 75. Organi della Cassa di previdenza
1. Sono organi della cassa:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori.
2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b), prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.
Art. 76. Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza
1. Il consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale.
2. Formano il consiglio:
a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito italiano, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77, commi 2 e 4. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento;
b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonchè un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa;
c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Art. 77. Presidente della Cassa di previdenza
1. Il presidente è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della
2. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
3. Il presidente è il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 79. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione.
4. E' coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente è di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonchè di Forza armata diversa, se il presidente è parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2.
5. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente può avvalersi, altresì, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell'articolo 79.
Art. 78. Collegio dei revisori della Cassa di previdenza
1. Il collegio dei revisori è costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonchè uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo.
2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Art. 79. Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione
1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal
2. Le attività di cui al comma 1, nonchè l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite dal capo VI del presente titolo, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 89, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, già adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari.
3. Il personale del Ministero della difesa, preposto all'ufficio di cui al comma 2, è responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonchè delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.
Art. 80. Istruzioni tecnico-applicative
1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l'attuazione delle norme contenute nella presente sezione.
CAPO IV
ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO
Art. 81. Consiglio superiore delle Forze armate [70]
[1. Il Consiglio superiore delle Forze armate, nel presente articolo denominato «Consiglio», è sentito per:
a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;
c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;
d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.
2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio e può richiedere, anche su proposta del Capo di stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di stato maggiore della difesa o il Sottocapo dello stato maggiore della difesa se da lui delegato.
3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:
a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa, dal Sottocapo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o dal Capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
b) un generale di corpo d'armata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che siano i più anziani tra i parigrado, purchè non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale della Guardia di finanza o delle Capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di Gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianità, assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;
c) il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
d) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti;
e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore [71].
4. Gli ufficiali generali e ammiragli che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari.
5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:
a) il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle Capitanerie di porto;
b) il Comandante operativo interforze, i comandanti e gli ispettori delle Forze armate;
c) il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione.
6. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonchè persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre a esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto.
7. Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i Vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
8. Il membro relatore è designato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa [72].
9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purchè sia presente almeno la metà dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il parere su ciascun provvedimento è dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale è trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio.]
Art. 82. (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). [73]
1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del
Art. 83. Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza
1. Il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza istituito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità ha il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa e il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
2. Il Comitato è composto da sette membri, dei quali almeno quattro donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. Quattro membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti due membri, uno dei quali è indicato dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
3. L'importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti del Comitato consultivo è determinato con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La durata del Comitato consultivo e del mandato dei suoi membri è disciplinata dall'articolo 88.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 19 giugno 2000 di istituzione del Comitato consultivo.
Art. 84. Comitato consultivo sui progetti di contratto
1. Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso il Ministero della difesa, è presieduto dal Segretario generale della difesa, ed è composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, dal Vice direttore nazionale degli armamenti, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilità industriale [74].
2. Alle riunioni del Comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificità degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli Stati maggiori di Forza armata di volta in volta interessati e, in qualità di relatori, i direttori generali competenti.
3. I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato è presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa [75].
4. Il parere del comitato è richiesto sui progetti di contratto, di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del
5. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruità e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.
6. La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti è disciplinata dall'articolo 88.
Art. 85. Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita
di ricompense al valor militare
1. La Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valore militare, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione II del codice, è costituita da ufficiali generali e ammiragli in servizio permanente, secondo la seguente composizione:
a) presidente: un ufficiale delle Forze armate di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, più elevato in grado o più anziano dei rimanenti membri effettivi e supplenti della commissione. L'incarico è conferito:
1) secondo una rotazione così stabilita: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri;
2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta;
b) membri effettivi:
1) per le proposte di competenza dell'Esercito italiano: due generali dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri;
2) per le proposte di competenza della Marina militare: un generale dell'Esercito italiano, due ufficiali ammiragli della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri;
3) per le proposte di competenza dell'Aeronautica militare: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, due generali dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri;
4) per le proposte di competenza dell'Arma dei carabinieri: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e due generali dell'Arma dei carabinieri;
5) per le proposte di competenza del Corpo della Guardia di finanza: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica, un generale dell'Arma dei carabinieri e due generali del Corpo della Guardia di finanza;
c) membri supplenti: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare, un generale dell'Arma dei carabinieri e un generale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa. Per il Corpo della Guardia di finanza, i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita la proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.
3. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata è compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della commissione. All'occorrenza è fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano in ruolo.
4. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente è sostituito dal membro effettivo più anziano delle Forze armate. Verificandosi tale sostituzione, la commissione è integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente.
5. I membri supplenti intervengono alle sedute della commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della commissione nei casi previsti dal comma 8.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, a un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenete colonnello e corrispondenti.
7. La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi, indicati in una delle cinque situazioni disciplinate dal comma 1, lettera b), delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non è ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della commissione. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
8. Se le proposte di conferimento della ricompensa riguardano militari appartenenti a Forze armate diverse ovvero al Corpo della Guardia di finanza, che hanno partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate ovvero del Corpo cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
9. La Commissione è convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione è comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti [77].
10. La durata della Commissione e del mandato dei rispettivi componenti è disciplinata dall'articolo 88.
Art. 86. Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata
1. La Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione VII del codice, è presieduta dal Capo di stato maggiore di ciascuna Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando esprime parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, ovvero dell'Arma dei carabinieri.
2. La Commissione, oltre al presidente, è così composta:
a) per l'Esercito italiano: da due ufficiali generali dell'Esercito italiano e da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano con funzioni di segretario;
b) per la Marina militare: da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attività riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare, e un contrammiraglio o ufficiale superiore con funzioni di segretario;
c) per l'Aeronautica militare: da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare e un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare con funzioni di segretario;
d) per l'Arma dei carabinieri: da due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con funzioni di segretario.
3. Se è da premiare un militare che non appartiene alla Forza armata per la quale è proposta la ricompensa al valore o al merito, la commissione è integrata da un ufficiale generale della Forza armata di appartenenza dell'interessato o della Guardia di finanza, in caso sia da premiare un militare appartenente a quest'ultimo corpo.
4. La Commissione è integrata da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando sia da premiare un dipendente civile dello Stato.
5. Se la concessione della ricompensa è destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la stessa è concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Commissione di cui al comma 2, lettera c), integrata da due rappresentanti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il segretario della Commissione è sempre un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.
6. La durata delle Commissioni consultive e del mandato dei rispettivi componenti è disciplinata dall'articolo 88.
Art. 87. (Altri organismi consultivi e di coordinamento). [78]
1. Nell'ambito del Ministero della difesa operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:
a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) Commissione italiana di storia militare;
c) Comitato etico.
2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
Art. 88. Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento
1. Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-bis, del
Capo IV-bis [80]
Ripartizione delle funzioni del Ministero della difesa
Art. 88 bis. (Ripartizione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa). [81]
1. L'esercizio delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa recati dall'articolo 15, comma 2, del codice, sono così ripartirti:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; sanità militare interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, allo sviluppo e all'approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale [82].
CAPO V
AREA TECNICO OPERATIVA
SEZIONE I
CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Art. 89. Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa
1. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento militare;
b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;
c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;
d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonchè i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti, per le attività di competenza;
f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonchè la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa [83];
g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti, per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;
h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;
i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;
l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Direttore nazionale degli armamenti, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;
m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;
n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità, altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti:
1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;
2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'articolo 8 della
3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;
4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti, per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;
5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonchè delle linee di comunicazione marittime e aeree;
p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:
1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;
2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonchè quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;
3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;
4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;
5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;
q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e alla mobilitazione del personale delle Forze armate;
r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;
s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;
t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:
1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;
3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, per quanto di competenza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;
5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;
6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, per la parte di competenza;
u) definisce i programmi e impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonchè il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;
v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;
aa) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;
bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di pubblica informazione e comunicazione destinate alla promozione del reclutamento nelle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica;
cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO [84].
Art. 90. Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle proprie attribuzioni:
a) mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, con le corrispondenti autorità militari degli altri Paesi rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune;
b) rappresenta, in conformità alle direttive del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa;
c) partecipa, in conformità alle direttive ricevute dal Ministro della difesa e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'impiego, il sostegno logistico e l'addestramento multinazionale, nonchè alla individuazione dei programmi e degli accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano;
d) provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d'intesa e degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa ovvero addestrativa delegando ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la gestione di quelli di loro diretto interesse;
e) impartisce alle Forze armate e agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni internazionali che interessano la difesa;
f) stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le priorità della cessione di mezzi e materiali delle Forze armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo;
g) esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali di armamento e di alta tecnologia.
Art. 91. Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico [85].
Art. 92. Stato maggiore della difesa
1. Lo Stato maggiore della difesa è retto da un Sottocapo di stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo [86].
2. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti e uffici, è competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attività; ai reparti e uffici, il cui organico è stabilito su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle Forze armate.
Art. 93. Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa
1. Dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa i seguenti comandi ed enti:
a) il Centro alti studi della Difesa;
b) il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali;
c) la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate;
d) la Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
e) la Scuola di aerocooperazione.
2. La sede, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 94. Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze
1. [Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo] [87].
2. Gli organici del Comando sono stabiliti su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che definisce anche la sua ulteriore articolazione.
SEZIONE II
CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA
Art. 95. Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata
1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:
a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;
b) si avvalgono delle direzioni di cui all'articolo 105-bis, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze, per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, per le direzioni dipendenti [88];
c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;
d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 49 del codice, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi; per gli enti di cui all'articolo 49 del codice, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio fatta salva la facoltà di modificazione dei programmi stessi;
e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;
f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;
g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) l'ordinamento, gli organici e il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;
2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale;
3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;
4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;
h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;
2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata;
i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a generale di divisione o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata;
l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso;
m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti;
n) definiscono l'attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;
o) esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio;
p) esercitano le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonchè alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.
Art. 96. Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata
1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:
a) individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e operativi dei sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l'idoneità per l'impiego operativo;
b) sono responsabili, in materia di valutazione tecnico-operativa dei propri sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione e omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica o integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.
Art. 97. Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano
1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 aprile l959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa del territorio;
c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.
Art. 98. Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare
1. Il Capo di stato maggiore della Marina militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
c) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra;
d) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti;
e) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalità per l'impiego dei mezzi navali e aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare:
f) è responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale di cui all'articolo 115 del codice;
g) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.
Art. 99. Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare
1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile;
d) delinea gli indirizzi e i criteri generali della sicurezza del volo.
2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale e all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.
3. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare presiede, tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo:
a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'articolo 230 il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e il traffico aereo civile sugli aeroporti civili su cui il servizio non sia assicurato dall'Ente nazionale al volo, ai sensi dell'articolo 230;
b) dell'intero servizio meteorologico a eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale [89].
Art. 100. Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi
1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 95, 96, 97, 98 e 99, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.
Art. 101. Stati maggiori di Forza armata
1. Gli Stati maggiori di Forza armata sono retti da Sottocapi di stato maggiore i quali sono:
a) nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata;
b) scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a generale di divisione per l'Esercito italiano, ammiraglio di divisione per la Marina militare, generale di divisione aerea per l'Aeronautica militare.
2. Con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina del Capo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di corpo d'armata, ovvero, se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, con grado di generale di divisione.
3. Gli Stati maggiori, ordinati di massima in reparti e uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attività.
4. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attività tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 102. Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate
1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all'articolo 28 del codice è presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.
3. Il Ministro può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.
4. Il Presidente del Comitato può invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonchè personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.
5. Il funzionamento del Comitato è assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.
CAPO VI
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
SEZIONE I [90]
DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Art. 103. (Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti). [91]
1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa riguardanti le aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa, per la parte di competenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
b) riceve dal Capo di stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attività di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;
c) predispone, ai sensi dell'articolo 41 del codice, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attività di studio e sperimentazione;
d) supporta l'Autorità politica nell'ambito delle attività parlamentari nelle materie di competenza;
e) dirige, controlla e coordina le attività delle articolazioni di livello dirigenziale generale dipendenti;
f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza;
g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 144;
h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa:
1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della Difesa con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale negli ambiti afferenti all'industria e alla tecnologia, all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla sperimentazione, allo sviluppo, alla produzione e agli approvvigionamenti di competenza;
2) è responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;
i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza;
l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite del Segretario generale che esprime il parere di competenza, le linee generali dell'ordinamento e gli organici degli organismi dipendenti, nei limiti delle dotazioni complessive nonchè la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;
m) fornisce le indicazioni di competenza al Segretario generale della difesa per gli incarichi di direzione delle articolazioni dipendenti di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;
n) individua e promuove in campo nazionale e internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento;
o) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attività contrattuali di competenza dei dipendenti reparti e direzioni, nelle materie dell'approvvigionamento, dell'alienazione e della cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
p) segue le attività promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, sulla base degli indirizzi e priorità indicati dal Ministro della difesa e fornisce, per la parte di competenza, i propri contributi ai fini del relativo coordinamento;
q) assicura la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni dipendenti.
Art. 104. (Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti). [92]
1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;
b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti tecnici e finanziari;
c) è responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro;
d) segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportano spese all'estero, nonchè tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o più paesi;
e) segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.
Art. 105. (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti). [93]
1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
a) cura e gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;
b) dirige, indirizza e controlla le attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla ricerca scientifica e allo sviluppo, alla produzione e all'approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.
Sezione I-bis [94]
Direzione nazionale degli armamenti»
Art. 105 bis. (Ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti). [95]
1. La Direzione nazionale degli armamenti, composta da sette strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinata:
a) Ufficio generale del Direttore nazionale degli armamenti, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Direttore nazionale degli armamenti, coordinamento generale delle attività della Direzione nazionale degli armamenti, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione; attività amministrative connesse alla formazione, stato giuridico e avanzamento del personale delle articolazioni dipendenti della Direzione nazionale degli armamenti;
b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilità amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti;
c) I Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
d) II Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
e) III Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
f) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purchè non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonchè alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
g) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
h) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
i) Direzione armamenti aeronautici e aeronavigabilità (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonchè per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i), dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice direttore nazionale degli armamenti di cui si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonchè nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, con particolare riferimento al procurement degli armamenti. Alle medesime direzioni, reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonchè personale civile.
4. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.
5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.
Sezione I-ter [96]
Segretario generale della difesa
Art. 105 ter. (Attribuzioni del Segretario generale della difesa). [97]
1. Il Segretario generale della difesa:
a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa, riguardanti l'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
b) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile della Difesa, supporta l'Autorità politica nell'ambito delle attività parlamentari nelle materie di competenza, segue le problematiche sindacali del personale civile, compresa la contrattazione decentrata, e militare, fatte salve le competenze dello Stato maggiore della difesa;
c) indirizza, controlla e coordina le attività delle direzioni generali di cui all'articolo 113, comprese le relative attività contrattuali per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
d) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di propria competenza, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti;
e) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa per la parte di competenza;
f) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive;
g) inoltra al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento degli organismi dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti, gli organici e la relativa ripartizione nei limiti delle dotazioni complessive della Direzione nazionale degli armamenti;
h) fornisce indicazioni di competenza al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili, sulla base delle indicazioni del Direttore nazionale degli armamenti, limitatamente a quelli collocati alle sue dipendenze;
i) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi dell'area tecnico-amministrativa della difesa per la parte di competenza. La proposta di conferimento incarico per i dirigenti civili ha luogo d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, con il Direttore nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale della difesa per la parte di competenza e con i Capi di stato maggiore di Forza armata per gli enti di Forza armata di cui all'articolo 49 del codice;
l) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attività connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;
m) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore;
n) assicura il coordinamento del contenzioso dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale, ferma restando la gestione del contenzioso attribuita alla competenza delle direzioni generali e delle direzioni di cui all'articolo 105-bis, comma 1, della Direzione nazionale degli armamenti.
SEZIONE II
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
Art. 106. Ordinamento del Segretariato generale della difesa [98]
1. Il Segretariato generale della difesa, composto da tre strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale della difesa;
c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
e) III Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
2. Ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e il Vice segretario generale di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonchè nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa, per la parte di competenza. Ai medesimi reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonchè personale civile.
3. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.
4. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.
Art. 107. Reparto per il coordinamento amministrativo [99]
[1. Nell'ambito del Segretariato generale della Difesa opera il Reparto per il coordinamento amministrativo, da cui dipende la Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 94, comma 2 del codice.
2. Il capo del Reparto di coordinamento amministrativo di cui al comma 1 svolge le funzioni previste dal codice per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui al comma 1.
3. Il Reparto per il coordinamento amministrativo:
a) tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
b) sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione;
c) sovrintende alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dall'Ufficio centrale del bilancio, e al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto;
d) coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione;
e) emana le disposizioni amministrative relative alla gestione del denaro e dei materiali degli enti militari;
f) propone all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale;
g) mantiene i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti.]
Art. 108. (Incompatibilità con le cariche di direttore centrale e di direttore generale). [100]
1. Le cariche di direttore centrale e di direttore generale, sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate.
2. Se il capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate è titolare di una delle cariche di cui al comma 1, fatta salva la partecipazione alle commissioni di avanzamento, ove prevista dal codice, le funzioni di capo del Corpo sono assegnate ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso Corpo impiegato in ente della Forza armata di appartenenza.
Art. 109. L'Ufficio amministrazioni speciali [101]
1. L'Ufficio amministrazioni speciali è alle dipendenze del Vice segretario generale.
SEZIONE III
UFFICI CENTRALI
Art. 110. Disposizioni comuni agli uffici centrali
1. Gli uffici centrali di cui agli articoli 111, 112 e 112-bis dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-ter [102].
2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113 [103].
Art. 111. Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e, in particolare [104]:
a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilità economica analitica nonchè studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta [105];
e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonchè relative al proprio funzionamento;
g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa [106];
g-bis) monitora l'andamento della spesa e provvede all'analisi e alla valutazione della stessa [107].
2. [L'Ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in nove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare] [108].
Art. 112. Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare [109]:
a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;
b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;
c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della
2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale [110].
Art. 112 bis. (Ufficio centrale del demanio e del patrimonio). [111]
1. L'Ufficio centrale del demanio del patrimonio dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare:
a) detiene e aggiorna l'inventario di beni demaniali della Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili delle Forze armate;
b) cura le attività connesse all'acquisizione, all'amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso, nonchè le procedure di dismissione e quelle per la sclassifica dei beni demaniali militari;
c) cura il complesso delle attività relative alle servitù militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi a beni demaniali militari;
d) presiede alle procedure di autorizzazione per attraversamenti di beni militari con condotte o altre tipologie di infrastrutture;
e) provvede al complesso delle attività connesse alle liquidazioni per limitazioni di proprietà causate da fatti di servizio e delle indennità da occupazione, alle espropriazioni, agli acquisti consensuali, ai piani regolatori delle zone militarmente rilevanti, nonchè ai vincoli storici, artistici, ambientali o paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa;
f) presiede alle procedure connesse con l'affitto di immobili di proprietà privata o di enti pubblici non statali, nonchè con i raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni;
g) provvede alla costituzione e alla revoca di alloggi di servizio nonchè al complesso di attività connesse alla materia dei contributi per l'edilizia residenziale.
SEZIONE IV
DIREZIONI GENERALI
Art. 113. Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali
1. Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneità funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa [112].
2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;
c-bis) la Direzione generale dei lavori [113];
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali [114].
3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.
4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
4-bis. Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del
Art. 114. Direzione generale per il personale militare
1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;
b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;
c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale [117].
2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4 [118].
Art. 115. Direzione generale per il personale civile
1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;
b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale [119].
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4 [120].
Art. 116. Direzione generale della previdenza militare e della leva [121]
1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:
a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;
b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonchè il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;
e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonchè, limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;
f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale [122].
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4 [123].
Art. 116 bis. (Direzione generale dei lavori). [124]
1. La Direzione generale dei lavori, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
c) provvede, fino alla definizione degli specifici percorsi formativi, al riconoscimento dell'adeguata capacità tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini dell'acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata nelle materie di competenza.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del Corpo del genio della Marina - specialità «infrastrutture» - o del Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato in ingegneria civile o lauree equipollenti, ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.
Art. 117. Direzione generale degli armamenti terrestri [125]
[1. La Direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:
a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto motoveicoli, ai radar tattici di sorveglianza dell'area di operazioni;
b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;
c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;
d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Esercito italiano ed è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
3. Dalla Direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.]
Art. 118. Direzione generale degli armamenti navali [126]
[1. La Direzione generale degli armamenti navali, in particolare:
a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, ai radar di sorveglianza marittima, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o a essi connessi;
b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;
c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;
d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare ed è articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.]
Art. 119. Direzione generale degli armamenti aeronautici [127]
[1. La Direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare:
a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, agli impianti, ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, ai radar per la difesa aerea, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonchè per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari;
b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;
c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;
d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare ed è articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.]
Art. 120. Direzione generale dei lavori e del demanio [128]
[1. La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali [129];
b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
d) liquida i danni a proprietà private;
e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed è articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare [130].]
Art. 121. Direzione generale della sanità militare [131]
[1. La Direzione generale della sanità militare, in particolare:
a) cura l'attività sanitaria militare;
b) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici;
c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.]
Art. 122. Direzione generale di commissariato e di servizi generali
1. La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:
a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonchè ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonchè la gestione amministrativa degli asili nido [132];
b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonchè all'acquisizione di altri servizi;
c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
d) [cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia] [133].
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4 [134].
3. Dalla Direzione generale dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo [135].
4. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonchè alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilità di Stato.
SEZIONE V
REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI
Art. 123. Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese
1. Il Presidente della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 44 del codice, nella presente sezione denominata «commissione», è nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato.
2. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei Ministeri rappresentati, durano in carica per un periodo massimo di tre anni e non possono essere riconfermati; per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3. Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal Direttore nazionale degli armamenti [136].
Art. 124. Ufficio registro nazionale
1. La commissione si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, dell'ufficio registro nazionale di cui all'articolo 123, comma 3.
2. L'ufficio provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro nazionale delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni interessate di cui all'articolo 3 della
Art. 125. Riunioni della commissione
1. La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.
Art. 126. Verbale delle riunioni
1. Di ogni riunione della commissione è redatto verbale a cura del segretario.
2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono raccolti cronologicamente, rubricati e conservati a cura dell'ufficio di cui all'articolo 124.
3. Copia autenticata dal segretario dei verbali recanti le delibere riguardanti le iscrizioni cancellazioni e sospensioni del registro è trasmessa ai ministeri rappresentati in seno alla commissione; i verbali recanti le altre delibere di competenza della commissione sono trasmessi in copia, su loro richiesta, ai predetti ministeri.
Art. 127. Iscrizione nel registro nazionale
1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione nazionale degli armamenti - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento [137].
2. Nelle domande devono essere indicati:
a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva;
b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti;
c) la sede legale;
d) il tipo di attività esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata ai sensi dell'articolo 44 del codice;
e) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale.
3. Le domande devono contenere:
a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese;
b) le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che:
1) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 2) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1 della
3) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio illegale di armamento;
4) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 22 della
Art. 128. Documenti a corredo delle domande
1. La domanda di cui all'articolo 127 deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) questionario, in duplice copia completo delle notizie richieste, conforme a stampato distribuito dall'ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento;
b) certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività specifica della ditta e il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla o impegnarla;
c) certificato della cancelleria della sezione società del tribunale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi, nel quale siano riportati i nominativi dei legali rappresentanti e la ragione sociale dell'impresa nonchè la dichiarazione, denominata certificato di vigenza, in originale e copia fotostatica, che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo; le ditte individuali devono presentare analogo documento, in originale e copia fotostatica, intestato al titolare rilasciato dalla sezione fallimentare;
d) certificato di residenza, in originale e copia fotostatica, e stato di famiglia in carta legale, in originale e copia fotostatica, di data non anteriore a un mese, per tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare e impegnare la ditta;
e) attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annuo previsto dall'articolo 44 del codice;
f) licenza del Ministero dell'interno a mente dell'art. 28 del
g) per le imprese esportatrici: lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 18 della
h) copia dell'abilitazione, ove richiesta, concessa dall'autorità nazionale della sicurezza in corso di validità.
Art. 129. Termini di iscrizione
1. Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel termine di sessanta giorni.
2. Il termine è sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.
Art. 130. Rinnovo delle iscrizioni
1. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione, le imprese o i consorzi di imprese che intendono rinnovarla devono presentare nuovamente la documentazione prevista dagli articoli 127 della presente sezione.
CAPO VII
AREA TECNICO INDUSTRIALE
SEZIONE I
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Art. 131. Principi generali
1. Il presente capo disciplina lo statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti «Agenzia», nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessità di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.
2. L'Agenzia informa le proprie attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in società per azioni delle unità produttive e industriali di cui all'articolo 133, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 48 del codice. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:
a) la programmazione strategica e operativa degli obiettivi;
b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive;
c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal regolamento;
d) la tenuta di una contabilità industriale per ciascuna unità produttiva e per programma di attività;
e) il controllo e la verifica delle attività e la valutazione dei risultati.
3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalità per l'alienazione delle unità produttive e industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, del
Art. 132. Natura giuridica e sede dell'Agenzia
1. L'Agenzia:
a) ha personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 48 del codice;
b) è dotata, in ragione dell'attività industriale che svolge, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile;
c) è dotata, nei limiti e con le forme previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera l), del
d) ha sede in Roma, presso locali già nella disponibilità del Ministero della difesa.
Art. 133. Scopi e attività
1. L'Agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, la gestione coordinata e unitaria delle attività delle unità produttive e industriali della Difesa, indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente «unità» e «Ministro», il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 48 del codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'Amministrazione della difesa sono individuati il patrimonio delle unità da attribuire alla gestione dell'agenzia e i beni da trasferire alla stessa.
3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonchè per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del
4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonchè partecipare a consorzi anche internazionali e a società previa autorizzazione del Ministro.
Art. 134. Vigilanza
1. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro, che può esercitarla anche avvalendosi del Direttore nazionale degli armamenti [138].
2. Il Ministro, in particolare:
a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del presente capo e alla riorganizzazione delle unità, anche mediante accorpamento, e delle relative missioni;
b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e); il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;
c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a società che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia;
d) può richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attività svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite e il conseguimento dei risultati prefissati;
e) può indicare specifiche attività che l'agenzia deve intraprendere.
3. I regolamenti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione; con riferimento al regolamento di contabilità, entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 135. Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, d'ora in avanti «Direttore», il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.
2. L'incarico di Direttore è conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'articolo 19, comma 3, del
3. Il comitato direttivo è composto da non più di quattro membri, scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unità che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attività dell'agenzia.
4. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; le indennità dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 136. Direttore dell'Agenzia
1. Il Direttore:
a) rappresenta l'Agenzia;
b) dirige e controlla l'attività dell'Agenzia;
c) è responsabile della gestione dell'Agenzia e del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 133, comma 3, e dell'articolo 134, comma 2, del presente capo;
d) stipula la convenzione di cui all'articolo 133, comma 3, del presente capo;
e) predispone e propone per l'approvazione del Ministro:
1) i programmi triennali di attività dell'agenzia accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale;
2) i programmi annuali di attività, i bilanci e il rendiconto dell'agenzia;
3) il regolamento interno per adattare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del
4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del
f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei direttori delle unità;
g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unità;
h) conferisce l'incarico di capo unità ovvero, per gli incarichi di livello dirigenziale generale, formula al Ministro la proposta di conferimento dell'incarico;
i) definisce gli obiettivi che i capi unità devono perseguire per l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonchè la responsabilità di specifici progetti;
l) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle unità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia e definisce le politiche d'incentivazione del personale per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia;
m) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza ed economicità, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia;
n) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a consorzi e a società internazionali;
o) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi relativi all'attività dell'agenzia;
p) nomina i componenti del comitato direttivo;
q) convoca e presiede le riunioni di tale comitato;
r) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo.
3. Il trattamento giuridico e il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del
Art. 137. Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite; formula, altresì, proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell'Agenzia e individua misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l'economicità della gestione, con particolare riferimento all'attivazione e alla regolamentazione di servizi e gestioni in comune.
2. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano rappresentanti degli Ispettorati logistici delle Forze armate e i direttori generali del Ministero della difesa, di volta in volta interessati.
Art. 138. Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'Agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo.
Art. 139. Assetto organizzativo dell'Agenzia
1. L'Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unità, come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo 134, comma 2, lettera a), e dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 3), del presente capo.
2. La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del Direttore, assicura il supporto tecnico e amministrativo al Direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni; al suo interno è istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attività dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del
3. Le unità hanno il compito di eseguire i lavori e i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attività dell'agenzia.
4. Ogni unità:
a) opera per programmi di attività con autonomia gestionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esse attribuite;
b) ha una propria struttura direzionale, di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale, posta alle dipendenze di un capo unità; le strutture direzionali delle unità di livello dirigenziale generale non possono essere in numero superiore a tre.
Art. 140. Capi unità
1. I capi unità:
a) dipendono dal Direttore;
b) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unità, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
c) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi;
d) sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità cui sono preposti.
Art. 141. Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia
1. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni unità produttiva è tenuta un'analitica contabilità industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia; per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia deve essere riferito alla sola attività necessaria all'interno dell'unità produttiva e non può superare il costo unitario di una unità di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa.
3. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 4), del presente capo e secondo i principi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) del presente capo.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati a una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in società per azioni delle unità.
5. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dai proventi derivanti dalle attività e dai servizi svolti ai sensi dell'articolo 133, comma 4, del presente capo;
b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera f), del
c) da ogni altra eventuale entrata.
6. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è iscritta un'apposita unità previsionale di base la cui dotazione è determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 133, comma 3, del presente capo, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.
Art. 142. Controlli
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
Art. 143. Personale dell'Agenzia
1. L'organico definitivo dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità.
2. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del
3. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.
4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1 [139].
5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo è restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del
6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del
7. [Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del
8. [L'agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali] [141].
SEZIONE II
ENTI DIPENDENTI DAL DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI [142]
Art. 144. Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti [143]
1. Gli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) del codice sono posti alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti [144].
2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali e a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonchè al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Direttore nazionale degli armamenti che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente è responsabile della tenuta di un'analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 4 e 5 [145].
3. Per le finalità indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri dell'economia e finanze, della pubblica amministrazione e innovazione e dello sviluppo economico, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.
4. Per le valutazioni di cui al comma 3 del presente articolo, i costi di attività dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali e all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.
5. Al fine di verificare la capacità dell'ente a operare in termini di economicità, l'entità delle utilità derivanti dai beni e dai servizi prodotti è valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.
TITOLO III
FORZE ARMATE
CAPO I
BANDE MUSICALI
Art. 145. Modalità di impiego
1. Se le bande devono recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Se la partecipazione è richiesta dagli enti od organismi di cui all'articolo 95, comma 2, del codice, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Le somme versate sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
4. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate ai rispettivi fondi assistenza, previdenza e premi per il personale delle Forze armate e le loro famiglie.
5. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione militare.
6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda a organico ridotto, purchè rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.
Art. 146. Organizzazione strumentale
1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dal comma 2.
2. Il numero degli strumenti di ciascuna banda è di 102, così ripartiti:
a) 3 flauti (con l'obbligo dell'ottavino): 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
b) 1 ottavino (con l'obbligo del flauto): 1 (2^ parte - A);
c) 3 oboi: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);
d) 1 corno inglese (con l'obbligo dell'oboe): 1 (2^ parte - B);
e) 2 clarinetti piccoli Lab (con l'obbligo del piccolo in Mib): 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - B);
f) 2 clarinetti piccoli Mib (con l'obbligo del piccolo in Lab): 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - A);
g) 12 clarinetti soprani in Sib (primi): 1 (1^ parte - A); 1 (1^ parte - B); 4 (2^ parte - A); 2 (2^ parte - B); 2 (3^ parte - A); 2 (3^ parte - B);
h) 12 clarinetti soprani in Sib (secondi): 1 (1^ parte - B); 3 (2^ parte - B); 4 (3^ parte - A); 4 (3^ parte - B);
i) 4 clarinetti contralti Mib: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - A); 1 (3^ parte - B);
l) 3 clarinetti bassi in Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
m) 1 clarinetto contrabbasso in Mib: 1 (3^ parte - A);
n) 1 clarinetto contrabbasso in Sib: 1 (3^ parte - A);
o) 2 saxofoni soprano in Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (3^ parte - A);
p) 3 saxofoni contralti Mib: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - A);
q) 2 saxofoni tenori Sib: 1 (1^ parte - B); 1 (3^ parte - A);
r) 2 saxofoni baritoni in Mib: 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);
s) 2 saxofoni bassi in Sib: 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
t) 2 contrabbassi ad ancia: 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
u) 5 corni Fa-Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - A); 2 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
v) 3 trombe in Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);
z) 3 trombe in Fa: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
aa) 2 trombe in Sib basso: 1 (1^ parte - B); 1 (3^ parte - A);
bb) 3 tromboni tenori: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
cc) 1 trombone basso in Fa: 1 (2^ parte - A);
dd) 1 trombone contrabbasso: 1 (3^ parte - A);
ee) 2 flicorni sopranini in Mib: 1 (1^ parte - A); 1 (1^ parte - B);
ff) 4 flicorni soprani in Sib: 1 (1^ parte - A); 2 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);
gg) 3 flicorni contralti in Mib: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
hh) 3 flicorni tenori Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);
ii) 3 flicorni bassi in Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
ll) 1 flicorno basso-grave in Fa: 1 (2^ parte - A);
mm) 1 flicorno basso-grave in Mib: 1 (3^ parte - A);
nn) 3 flicorni contrabbassi in Sib: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
oo) 1 timpano (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (1^ parte - B);
pp) 2 tamburi (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);
qq) 2 piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);
rr) 1 gran cassa (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (2^ parte - A).
3. Per ogni parte il numero totale degli strumenti è così determinato:
a) 1^ parte - A: 12;
b) 1^ parte - B: 13;
c) 2^ parte - A: 18;
d) 2^ parte - B: 20;
e) 3^ parte - A: 15;
f) 3^ parte - B: 24.
CAPO II
SPECIALITA', UNITA' E REPARTI DELL'ESERCITO
Art. 147. Arma di fanteria
1. L'Arma di fanteria comprende le seguenti specialità:
a) granatieri;
b) bersaglieri;
c) alpini;
d) paracadutisti;
e) lagunari.
Art. 148. Arma di cavalleria
1. L'Arma di cavalleria comprende le seguenti specialità:
a) cavalleria di linea;
b) carristi.
Art. 149. Arma di artiglieria
1. L'Arma di artiglieria comprende le seguenti specialità:
a) artiglieria terrestre;
b) artiglieria contraerea.
Art. 150. Arma del genio
1. L'Arma del genio comprende le seguenti specialità:
a) pionieri;
b) pontieri;
c) ferrovieri;
d) guastatori.
Art. 151. Arma delle trasmissioni
1. L'Arma delle trasmissioni comprende le seguenti specialità:
a) telematica;
b) guerra elettronica.
Art. 152. Unità e reparti dell'Esercito italiano
1. I livelli ordinativi delle grandi unità dell'Esercito italiano sono i seguenti [146]:
a) corpo d'armata;
b) divisione;
c) brigata.
2. I livelli ordinativi delle unità, dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti:
a) reggimento;
b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria;
c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria;
d) plotone; sezione per l'artiglieria;
e) squadra [147].
3. L'articolazione e la denominazione ordinativa e tattica delle unità di cui al presente articolo sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano [148].
CAPO III
COMANDI DIPARTIMENTALI E NON DIPARTIMENTALI DELLA MARINA MILITARE
Art. 153. Comandi in capo di dipartimento marittimo
1. I Comandi in capo di Dipartimento marittimo esercitano, entro la propria giurisdizione, funzioni di comando e rispondono della efficienza bellica delle rispettive zone, nei limiti dei mezzi messi a loro disposizione.
2. Al Comando in capo di ciascun Dipartimento militare marittimo è preposto un ammiraglio di squadra.
Art. 154. Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i servizi militari
1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni relative ai servizi militari:
a) personale militare delle Capitanerie di porto:
1) studi e proposte allo Stato maggiore della Marina relativi all'ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa;
2) proposte allo Stato maggiore della Marina relative alle tabelle di assegnazione;
3) proposte allo Stato maggiore della Marina per l'impiego del personale da destinare in ambito Forza Armata, interforze o internazionale;
4) richieste di benestare allo Stato maggiore Marina per l'impiego in incarichi per i quali la posizione organica preveda un grado superiore a capitano di vascello o, limitatamente agli Ufficiali superiori, in incarichi validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi giuridici richiesti per l'avanzamento;
5) relazioni con lo Stato maggiore della Marina in materia di ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento;
b) servizi militari riguardanti la gente di mare:
1) indicazione dei requisiti di indole militare da richiedersi per l'iscrizione fra la gente di mare e per il conseguimento di qualifiche e gradi marittimi, accertamenti relativi, rilascio di certificati a dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti;
2) preparazione bellica della gente di mare imbarcata sul naviglio mercantile e, limitatamente alla istruzione obbligatoria post-militare, della gente di mare in attesa d'imbarco;
3) accertamenti sulla efficienza militare degli equipaggi mercantili;
4) provvedimenti disciplinari relativi alla preparazione ed efficienza militare del personale marittimo a terra o imbarcato;
5) sovrintendenza, in concorso con le autorità della Marina militare, alla esecuzione dei servizi di leva, ove ripristinato, e mobilitazione affidati al Corpo delle capitanerie di porto;
c) servizi militari nei riguardi del naviglio mercantile:
1) esecuzione delle disposizioni dello Stato maggiore della Marina per la protezione bellica del naviglio mercantile navigante, durante le ostilità o in situazioni di crisi dichiarata inerenti ai provvedimenti attuabili nei porti;
d) servizi militari riguardanti i porti mercantili:
1) preparazione del personale portuale nei riguardi della esecuzione di servizi da compiere in tempo di guerra, di crisi dichiarata o di emergenza;
2) concorso con le autorità della Marina militare o con altre competenti all'esecuzione dei seguenti servizi per la parte affidata al Corpo delle capitanerie di porto:
2.1) organizzazione del servizio delle ostruzioni nei porti, laddove attribuita al Corpo delle capitanerie di porto e amministrazione dei relativi fondi;
2.2) dragaggio, pilotaggio, rotte di sicurezza, per i quali non venga provveduto esclusivamente dalle autorità militari marittime;
3) sovrintendenza, in concorso con le strutture della Marina militare o con altre competenti, alla organizzazione della protezione antiaerea dei porti mercantili in genere;
4) compilazione delle monografie logistiche dei porti;
5) tutti gli altri servizi che in accordo con lo Stato maggiore della Marina sarà ritenuto necessario affidare alla esecuzione delle Capitanerie di porto per la difesa dei porti e del traffico marittimo.
Art. 155. Comandi servizi base
1. I Comandi servizi base hanno funzioni di comando e direzione su tutti i servizi della Marina militare esistenti nella località in cui hanno sede e che hanno attinenza con la sede stessa.
2. I Comandi servizi base sono retti da ufficiali del Corpo di stato maggiore della marina militare e hanno sede in La Spezia, Augusta, Taranto, Brindisi.
3. Il Comando servizi base di Brindisi è anche Comando di marina.
Art. 156. Centro di Selezione [149]
1. [Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare ha sede in Taranto, e dipende dal Comando indicato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il servizio del reclutamento e per i movimenti del personale il Centro riceve istruzioni dall'Ufficio generale del personale] [150].
2. Il Centro di selezione della Marina militare ha sede ad Ancona.
3. I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare [151].
Art. 157. Enti e centri tecnici dell'area tecnico-operativa
1. Gli enti e i centri tecnici della Marina militare sono gli arsenali che hanno sede in La Spezia, in Augusta e in Taranto, compresa la sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, e il Centro interforze munizionamento avanzato di Aulla.
2. I centri tecnici dell'area tecnico-operativa sono il Centro interforze studi per le applicazioni militari e il Centro di supporto e sperimentazione navale.
3. A ciascun ente dell'area tecnico-industriale e centro tecnico dell'area tecnico-operativa è preposto un ufficiale con grado previsto nei relativi decreti di struttura con la carica di direttore alla diretta dipendenza dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari [152].
Art. 158. Direzioni di munizionamento
1. Le direzioni di munizionamento, situate nelle sedi di Cà Moncelo, Cava di Sorciaro e Taranto, esercitano le funzioni di carattere tecnico e logistico relative al munizionamento alle dipendenze dell'Alto comando periferico competente per giurisdizione.
Art. 159. Basi navali
1. Le basi navali principali hanno sede in La Spezia, Augusta e Taranto. Brindisi è sede di base navale secondaria, mentre Cagliari e Ancona sono sede di base navale di appoggio operativo.
Art. 160. Servizi di sanità militare marittima
1. Le Direzioni di sanità militare marittima hanno sede presso i Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo di La Spezia e Taranto.
2. Taranto è altresì sede del Centro ospedaliero militare nel cui ambito opera il Dipartimento militare di medicina legale.
3. La Spezia è sede di Dipartimento militare di medicina legale.
4. Le Direzioni di sanità militare marittima, il Centro ospedaliero militare e i Dipartimenti militari di medicina legale della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e sono retti da ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.
Art. 161. Servizi di commissariato militare marittimo
1. Le Direzioni di commissariato militare marittimo hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta, Taranto e Ancona.
2. Cagliari è sede di sezione di commissariato militare marittimo.
3. Le Direzioni e sezioni di commissariato militare marittimo dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e sono rette da ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo [153].
Art. 162. Servizi del genio militare per la Marina militare
1. Le Direzioni del Genio militare per la Marina militare hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta e Taranto.
2. Cagliari e Ancona sono sedi di sezione del Genio militare per la Marina militare.
3. Gli uffici del Genio militare per la Marina militare, attualmente individuati nelle sedi di Livorno, La Maddalena, Napoli, Messina, Brindisi e Venezia, possono essere istituiti con determinazione ministeriale.
4. Le Direzioni, sezioni e uffici del Genio militare sono retti da ufficiali dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotati dei titoli culturali e professionali richiesti dall'articolo 90 del
Art. 163. Distaccamenti e Centro sportivo remiero
1. I distaccamenti della Marina militare hanno sede in Roma, Messina e Napoli, e sono comandati da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina militare.
2. Il Centro sportivo remiero della Marina militare ha sede in Sabaudia.
3. I distaccamenti e il Centro sportivo remiero della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
4. Con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare possono essere istituiti distaccamenti per il personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi presso gli istituti e le scuole, gli arsenali, gli ospedali, le direzioni di commissariato ed altri enti.
Art. 164. Zone dei fari
1. I Comandi delle zone dei fari hanno dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari e, quali organi dipartimentali della Marina militare, dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Essi sono normalmente abbinati con i locali uffici idrografici, e sono retti da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore [154].
2. I Comandi delle zone dei fari hanno sede in La Spezia, La Maddalena, Messina, Taranto e Venezia; la zona fari di Taranto ha una sezione staccata a Napoli.
3. I comandi di zona dei fari assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, in base a quanto stabilito con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
4. Le reggenze dei segnalamenti svolgono, alle dirette dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:
a) assicurare il funzionamento degli apparati di uno o più fari, radiofari, e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito dell'area di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuità operativa del servizio di segnalamento;
b) eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e galleggianti in dotazione;
c) provvedere alla conservazione e alle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;
d) impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi.
5. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza può essere affidata alle autorità marittime locali; la sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio.
Art. 165. Comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali [155]
1. Sono comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che ne definisce le dipendenze; per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorità indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare [156].
2. I comandanti in capo di dipartimento militare marittimo possono ispezionare, riferendone al Capo di stato maggiore della Marina militare, i servizi tecnico-amministrativi e didattici della Marina militare disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di leva e mobilitazione affidati alle Capitanerie di porto.
Art. 166. Ufficio allestimento e collaudo nuove navi
1. L'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere tecnico e logistico alle dipendenze dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari [157].
2. L'ufficio è retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.
Art. 167. Centro gestione scorte navali e direzioni magazzini
1. Il centro gestione scorte navali, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere logistico alle dipendenze dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari [158].
2. L'ufficio è retto da un ufficiale superiore del Corpo di commissariato militare marittimo.
3. Le direzioni magazzini hanno sede a La Spezia, Augusta e Taranto.
CAPO IV
SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 168. Area di competenza del Servizio dei fari
1. Il Servizio fari gestisce la segnaletica marittima fissa e galleggiante dislocata lungo le coste della penisola e delle isole e nei porti di interesse nazionale sostenendone le spese.
2. I porti di interesse nazionale sono i porti della 1ª categoria secondo la classificazione dell'articolo 238 del codice ovvero «i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o principalmente a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato».
3. Il Servizio fari gestisce, altresì, la segnaletica marittima dei porti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della 2ª categoria. Le relative spese di esercizio sono sostenute anche dalle province e dai comuni che le rimborsano al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le vigenti disposizioni.
4. Sono esclusi dalla gestione del servizio fari i segnalamenti dei porti della 4ª classe della 2ª categoria. La relativa segnaletica, soggetta anch'essa alla normativa nazionale e internazionale, deve essere comunque approvata dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari, nel presente capo denominato «Ispettorato» [159].
Art. 169. Segnalamenti in servizio dei fari
1. Il servizio fari presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose e non, radiofari e racons. L'elenco dei segnalamenti in servizio è pubblicato e tenuto a giorno dall'Istituto idrografico della Marina militare sulla base delle informazioni fornite dal servizio fari.
Art. 170. Personale del servizio dei fari
1. Al Servizio fari sono assegnati:
a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare - in conformità delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare - da destinare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari di La Spezia e alle zone fari;
b) un ufficiale superiore dell'arma del genio dell'Esercito italiano da destinare all'Ispettorato;
c) personale civile dei profili professionali “farista” e “farista capo” da assegnare alle reggenze;
d) personale civile di altri profili professionali da assegnare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e alle zone fari, in conformità delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare.
Art. 171. Organizzazione del servizio dei fari
1. Organo direttivo centrale del Servizio fari è l'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice.
2. Gli organi periferici del servizio sono:
a) l'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo, di cui all'articolo 174;
b) le zone fari di cui all'articolo 164;
c) le reggenze dei segnalamenti.
Art. 172. Ispettorato per il supporto logistico e dei fari [160]
1. L'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice ha responsabilità di studio, pianificazione, direzione e controllo del servizio fari nell'ambito delle funzioni di natura tecnica e logistica che la legge gli attribuisce. L'Ispettorato è altresì l'autorità nazionale che si esprime sulla adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione.
2. I compiti dell'Ispettorato, al fine di assicurare al servizio fari strutture e organizzazione efficienti nonchè adeguate alle esigenze della navigazione marittima, sono:
a) per lo studio:
1) elaborare per quanto di competenza studi e progetti sul segnalamento marittimo in generale nei settori tecnico, delle infrastrutture e dell'impiego del personale;
2) elaborare studi circa l'assetto delle reggenze in relazione al loro numero, alla loro distribuzione e alla loro struttura;
3) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria alla navigazione marittima e quella delle zone portuali;
b) per la pianificazione:
1) formulare la programmazione per l'ammodernamento e il rinnovamento del servizio nei settori organizzativo, tecnico e dei materiali;
2) fornire allo Stato maggiore della Marina militare il proprio concorso:
2.1) nella programmazione tecnico-finanziaria di competenza;
2.2) nella trattazione dei problemi ordinativi e di personale militare e civile;
2.3) nella programmazione delle attività di ordinaria manutenzione delle infrastrutture dei segnalamenti, delle strutture dell'ufficio tecnico dei fari e delle zone fari;
2.4) nella formulazione delle direttive da emanare in periferia per la attuazione delle misure per far fronte alle esigenze di tempo di guerra e in caso di emergenza;
c) per la direzione:
1) emanare direttive nel campo organizzativo, tecnico e logistico;
2) definire il numero e la struttura delle reggenze sulla base delle esigenze e secondo le modalità indicate nell'articolo 173;
3) provvedere all'impiego dei fondi stanziati dallo Stato maggiore Marina militare per il servizio fari;
4) provvedere alla ripartizione di quella parte dei fondi destinati agli organismi periferici del servizio fari per l'espletamento dei compiti di istituto;
5) emanare le normative tecniche redatte dall'ufficio tecnico dei fari per l'impiego, la conservazione e la manutenzione dei materiali del servizio fari;
6) fornire concorso alle direzioni generali competenti nel perfezionamento di contratti ministeriali anche per l'estero, nella compilazione di relazioni per gli organi consultivi e di controllo e per le autorizzazioni di spesa ai comandi ed enti periferici;
7) fornire concorso ai competenti organi per quel che attiene al reclutamento, l'ordinamento, l'impiego, il trattamento economico e il benessere del personale farista;
d) per il controllo:
1) curare l'efficienza della struttura ispettiva del servizio di cui alla sezione III del capo IV;
2) effettuare direttamente o per delega le ispezioni tecnico-logistiche agli organismi periferici del servizio;
e) per le relazioni:
1) rappresentare il servizio fari in campo nazionale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali in materia di segnalamento marittimo;
2) mantenere rapporti con altri enti e organismi dello Stato anche al di fuori dell'Amministrazione difesa ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali.
Art. 173. Istituzione e scioglimento delle reggenze
1. L'Ispettorato, sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica e logistica, ha la facoltà di modificare la distribuzione e il numero delle reggenze; ha altresì la facoltà di modificarne la struttura, il numero dei segnalamenti affidati, il personale assegnato e la sede.
2. L'Ispettore con proprio provvedimento definisce per ogni reggenza:
a) la denominazione e la sede;
b) la data di istituzione o di chiusura;
c) i segnalamenti affidati definiti ciascuno dalla denominazione, dal numero dell'elenco fari, dalla ubicazione e, nei casi in cui è necessario, dalle coordinate geografiche;
d) il numero dei faristi assegnati;
e) il nome del reggente;
f) i mezzi terrestri e navali assegnati;
g) l'indicazione o meno di sede disagiata facendo riferimento al relativo Decreto ministeriale in vigore.
3. Di ogni variazione di assetto l'Ispettorato informa lo Stato maggiore della Marina militare e la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa.
4. L'Ispettorato emana un ordine del giorno con la situazione delle reggenze corredato dagli elementi di cui al comma 2; a tale ordine del giorno si farà riferimento per le successive modifiche.
Art. 174. Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo
1. L'Ufficio tecnico dei fari, retto da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore, opera alle dirette dipendenze dell'Ispettorato che lo impiega per svolgere funzioni tecniche e logistiche a beneficio dell'intera rete nazionale dei segnalamenti. Ha alle sue dipendenze personale militare e civile stabilito dalle tabelle organiche.
2. Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dell'ufficio tecnico dei fari.
3. L'Ufficio tecnico dei fari svolge i seguenti compiti:
a) effettua studi, ricerche e sperimentazioni secondo le direttive dell'Ispettorato;
b) provvede alla gestione dei materiali del servizio fari con particolare riferimento alla codificazione, conservazione, manutenzione e distribuzione; è responsabile della gestione e della condotta del magazzino centrale del servizio;
c) provvede alle manutenzioni di 3° livello dei materiali tecnici del servizio o direttamente o ricorrendo a ditta specializzata;
d) è responsabile della redazione e della tenuta a giorno dei notiziari dei segnalamenti su indicazione dei Comandi di zona fari tenendo informato l'Istituto idrografico della Marina militare per l'aggiornamento della documentazione nautica;
e) provvede alla redazione e al continuo aggiornamento delle normative tecniche per la conservazione, manutenzione, condotta e impiego dei materiali tecnici del servizio fari;
f) svolge corsi di formazione professionale del personale farista in prova e corsi di aggiornamento tecnico al personale in servizio;
g) dà esecuzione per la parte di competenza ai programmi di ammodernamento e rinnovamento dei segnalamenti predisposti dall'Ispettorato, eseguendo i necessari interventi tecnici;
h) valuta e coordina le proposte tecniche, anche in relazione all'acquisto di materiali tecnici di cui all'articolo 212, relative al segnalamento marittimo rappresentate dai comandi di zona fari prima dell'inoltro all'Ispettorato per l'approvazione.
4. L'Ufficio tecnico dei fari dispone per l'assolvimento dei suoi compiti di una officina mista di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, sperimentazioni e collaudi dei materiali dei fari, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del servizio fari.
5. Gli interventi tecnici di qualsiasi tipo del personale dell'Ufficio tecnico dei fari presso i segnalamenti saranno ordinati o comunque autorizzati dall'Ispettorato. Il Comando di zona fari assicurerà a detto personale dell'ufficio tecnico dei fari il necessario supporto logistico e tecnico nello svolgimento della attività di istituto.
Art. 175. Comandi di zona fari
1. Ciascun Comando di zona fari, come organo dipartimentale, opera alle dirette dipendenze dell'Alto comando periferico che, all'interno della propria competenza territoriale, lo impiega ai fini della efficienza operativa del segnalamento marittimo; tale dipendenza si estende all'ambito logistico e amministrativo, in particolare, per quanto si riferisce al supporto tecnico e logistico, all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento dei materiali e delle infrastrutture del servizio fari.
2. I Comandi di zona fari inoltre dipendono funzionalmente per gli aspetti tecnici e logistici dall'Ispettorato; tale dipendenza si esplica:
a) nel settore dei materiali tecnici per ciò che si riferisce agli approvvigionamenti, ai programmi di ammodernamento, alle normative tecniche e di impiego delle apparecchiature e alle ispezioni;
b) nell'impiego dei fondi assegnati per l'assolvimento dei compiti di istituto;
c) nell'applicazione delle disposizioni di carattere ordinativo circa la distribuzione, il numero e la struttura delle reggenze.
3. Ciascun Comando di zona fari, la cui area di giurisdizione coincide con quella dell'Alto comando periferico di appartenenza, è retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina militare che assume la denominazione di «comandante della zona fari». Egli ha alle proprie dipendenze il personale militare e civile del comando, dell'officina mista e del magazzino e quello civile farista destinato presso le reggenze.
4. Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dei Comandi di zona fari.
5. I comandanti di zona fari sono responsabili della condotta del servizio fari nell'area di competenza territoriale dell'alto comando periferico da cui dipendono, e assolvono i seguenti compiti:
a) impartiscono alle reggenze dipendenti le necessarie disposizioni operative, tecniche e logistiche controllandone la corretta esecuzione, emanando e mantenendo, in tale contesto, aggiornate le disposizioni particolari per ciascuna reggenza;
b) gestiscono i fondi assegnati sui vari capitoli di spesa;
c) esercitano sulle reggenze dipendenti il necessario controllo ai fini dell'adeguato svolgimento del servizio nonchè del corretto utilizzo dei locali delle reggenze stesse e dei segnalamenti, effettuando, in tale contesto, le prescritte visite periodiche;
d) provvedono alle manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici utilizzando personale e attrezzature della dipendente officina e, quando necessario, l'unità navale dipartimentale di supporto, moto trasporto fari;
e) mantengono sempre informato l'alto comando periferico di appartenenza, l'Ispettorato e l'Ufficio tecnico dei fari sullo stato di efficienza dei segnalamenti dipendenti e attivano, quando necessario, l'organo responsabile della emanazione degli avvisi ai naviganti;
f) forniscono all'alto comando periferico di appartenenza il proprio concorso nella pianificazione delle predisposizioni per le situazioni di necessità e ne provvedono alla attuazione;
g) formulano proposte, sentita l'autorità marittima del luogo, intese ad adeguare la segnaletica marittima alle esigenze della navigazione;
h) forniscono a enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica marittima, previa sottoposizione dei progetti di segnaletica marittima prima della loro realizzazione alla approvazione dell'Ispettorato tramite l'ufficio tecnico dei fari;
i) mantengono contatti con le autorità periferiche militari e civili interessate alle varie problematiche del segnalamento marittimo;
l) esercitano funzioni amministrative e disciplinari nei riguardi del personale civile e militare dipendente secondo la vigente normativa al riguardo;
m) compilano e mantengono aggiornata la monografia del servizio fari della zona fari di competenza, documento che descrive l'organizzazione generale, i segnalamenti affidati, le infrastrutture e il supporto logistico.
Art. 176. Comitato dei comandanti del servizio fari
1. Il Comitato dei comandanti è un organo consultivo dell'Ispettorato e di coordinamento del servizio fari che tratta questioni di carattere ordinativo, organizzativo, di personale, tecnico, finanziario e normativo.
2. Il Comitato è costituito da:
a) Ispettore, presidente;
b) direttore dell'ufficio tecnico dei fari, membro;
c) i comandanti delle sei zone fari, membri;
d) Vice ispettore, membro e segretario.
3. In assenza dell'Ispettore il comitato è presieduto dall'ufficiale più anziano presente.
4. Il Comitato si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno per il consuntivo delle attività dell'anno che volge al termine e per la programmazione di quella dell'anno a venire; le altre riunioni sono convocate dall'Ispettore quando lo ritiene necessario oppure su proposta di uno dei membri.
5. L'ordine del giorno è predisposto dall'Ispettorato, tenendo conto anche delle proposte dei membri.
SEZIONE II
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Art. 177. Normativa di riferimento
1. Nei rapporti con il personale farista è applicata la normativa generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Art. 178. Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti
1. Le reggenze:
a) sono organi operativi periferici del servizio fari;
b) sono poste alle dirette dipendenze dei comandanti di zona fari;
c) sovrintendono al funzionamento di uno o più fari, radiofari e segnalamenti marittimi.
2. A ciascuna reggenza è assegnato il personale civile di cui all'articolo 170, su disposizione della competente direzione generale del Ministero della difesa su proposta dell'Ispettorato.
3. Il responsabile delle attività della reggenza è il reggente, incarico conferito al farista più anziano nel contingente del profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio presso la reggenza; in casi particolari e su richiesta motivata dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre) l'incarico di reggente può essere conferito temporaneamente ad altro farista capo o farista della reggenza anche se non il più anziano.
Art. 179. Attribuzioni e compiti del reggente
1. Il reggente è responsabile:
a) del funzionamento dei segnalamenti affidati alla reggenza e della continuità del servizio;
b) delle manutenzioni ordinarie degli impianti fissi e galleggianti;
c) della conservazione e delle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;
d) dell'impiego e della manutenzione dei mezzi navali e terrestri.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti il reggente si avvale della collaborazione del personale dipendente, e partecipa ai turni di servizio con gli altri faristi.
3. I compiti del reggente sono quelli previsti dal profilo professionale n. 99 relativo al farista capo che svolge tale mansione.
Art. 180. Compiti del personale delle reggenze
1. Il personale farista e farista capo destinato alle reggenze svolge alle dirette dipendenze del reggente i compiti previsti dai profili professionali rispettivamente n. 98 di farista e n. 99 di farista capo.
Art. 181. Orario giornaliero di servizio nelle reggenze
1. L'orario di servizio del personale farista assegnato alle reggenze è regolato da norme stabilite in negoziazione decentrata sulla base dei seguenti presupposti:
a) orario settimanale di servizio per il numero di ore previsto dalle leggi in vigore;
b) introduzione della figura del farista di servizio;
c) frazionamento del servizio giornaliero in due periodi: quello mattinale, effettuato da tutti e quello notturno, effettuato dal personale di servizio.
2. Il personale farista assegnato alle reggenze dei segnalamenti svolge il proprio servizio, che è coordinato dal reggente, in due distinte frazioni della giornata:
a) nella frazione mattinale, il servizio è svolto da tutto il personale e consiste nei seguenti adempimenti:
1) trasferimento ai segnalamenti via mare o via terra;
2) manutenzione, rifornimento e rassetto dei segnalamenti, dei loro accessori e delle pertinenze;
3) manutenzione e rassetto dei mezzi di trasporto assegnati;
4) disbrigo delle pratiche di ufficio;
b) nella frazione notturna, che è quella compresa fra il tramonto e il sorgere del sole, il servizio è assicurato dal farista di servizio giornaliero.
3. L'incarico di farista di servizio è svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno.
4. Il farista di servizio si attiene alle disposizioni del reggente e svolge le seguenti operazioni:
a) controllo della regolare accensione dei segnalamenti della reggenza al tramonto;
b) controllo del funzionamento dei segnalamenti, effettuato almeno tre ore dopo il tramonto;
c) controllo del regolare spegnimento dei segnalamenti al sorgere del sole;
d) assicura la propria reperibilità nel periodo compreso fra il termine del servizio mattinale e le 08.00 del giorno successivo;
e) effettua d'iniziativa l'eventuale intervento di ripristino dell'efficienza e la relativa segnalazione al comando zona fari o all'alto comando periferico.
5. Anche l'attività del farista di servizio, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, è regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalità di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalità di compenso per la reperibilità.
Art. 182. Riposo settimanale dei faristi
1. Il riposo settimanale dei faristi è regolato dalla normativa sugli impiegati civili dello stato; tuttavia deve venir assicurata anche nei giorni domenicali e festivi la sorveglianza dei segnalamenti.
2. Nelle reggenze con almeno due operatori il farista di servizio domenicale assicura la sorveglianza dei segnalamenti e svolge le sue attività secondo il normale orario di lavoro feriale salvo a recuperare astenendosi dal lavoro in un giorno della settimana successiva, concordato con il reggente contemperando le esigenze personali con quelle di servizio. Nelle reggenze con un solo operatore la sorveglianza nei giorni festivi può essere affidata alle autorità marittime locali richiedendola con la procedura indicata nell'articolo 194.
3. I Comandi di zona fari devono assicurare la continuità del servizio, la sicurezza del personale e degli apparati. Essi hanno comunque la facoltà di integrare il personale della reggenza con l'invio in missione di faristi disponibili nell'ambito della zona o di militari addestrati per gli interventi in casi di emergenza.
Art. 183. Congedo annuale dei faristi
1. Nel rispetto della normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il congedo ordinario annuale è fruito in turni stabiliti dal comando zona fari tenuto conto delle preferenze, dell'anzianità relativa dei faristi e dei turni degli anni precedenti.
2. Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche a causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale, il comandante della zona fari ha facoltà di predisporre uno o più dei provvedimenti indicati nell'articolo 182, sempre nell'intento di assicurare la continuità del servizio senza trascurare la sicurezza del personale e dei materiali.
Art. 184. Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento
1. Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono documenti ufficiali. Nel giornale di reggenza sono sistematicamente annotati l'attività giornaliera della reggenza, il rapporto di fine turno del farista di servizio nonchè notizie amministrative e altre informazioni complementari. Nel quaderno del segnalamento sono annotati tutti gli interventi di manutenzione effettuati sul segnalamento.
2. Responsabile della compilazione e della conservazione dei due documenti è il reggente che si attiene alle istruzioni riportate sui documenti stessi.
3. Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono predisposti secondo i rispettivi modelli previsti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 185. Rapporto di fine turno
1. Il farista di servizio di cui all'articolo 181, ultimato il turno di servizio, ne registra gli eventi salienti sul giornale di reggenza nelle pagine rispondenti alla data del giorno. Il suo rapporto è vistato dal reggente.
Art. 186. Collegamento telefonico delle reggenze
1. Le reggenze devono disporre di collegamento telefonico o, se non è possibile, radiofonico con il proprio comando zona fari e con l'autorità marittima competente per giurisdizione.
Art. 187. Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento
1. Il farista che operando nell'ambito della sua reggenza o comunque trovandosi nella situazione prevista dall'articolo 593, comma 2, del codice penale, avvista o comunque ha notizia di esseri umani in pericolo di vita per sinistro in mare o di navi in pericolo o di macchie inquinanti o di analoghe situazioni di emergenza, ne dà immediata comunicazione all'autorità marittima competente. Dà altresì immediato asilo e assistenza a eventuali naufraghi nei locali della reggenza.
Art. 188. Interruzione e sospensione del servizio
1. I fari, fanali e segnalamenti marittimi devono rimanere comunque accesi e attivi anche in caso di interruzione o sospensione del servizio del personale del servizio fari.
2. Per garantire la continuità delle indispensabili prestazioni del servizio fari anche in tale circostanza, gli alti comandi periferici predispongono una pianificazione che preveda:
a) prioritariamente l'impiego di personale facente parte dei contingenti esonerati dallo sciopero ai sensi delle vigenti norme in tema di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali;
b) secondariamente l'impiego nella quantità necessaria di personale militare addestrato oppure il ricorso all'affidamento della sorveglianza dei segnalamenti alla locale autorità marittima.
Art. 189. Alloggi per il personale farista
1. Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi.
2. All'assegnatario è fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorchè temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.
Art. 190. Sedi disagiate
1. L'elenco delle reggenze e dipendenze che, tra l'altro, per le particolari condizioni di vita, clima, isolamento, carico di lavoro sono considerate sedi disagiate ai fini di una maggiorazione del premio incentivante, è individuato con decreto del Ministro della difesa sentite le organizzazioni sindacali.
Art. 191. Accesso ai segnalamenti e alloggiamento presso le reggenze
1. Il personale estraneo al servizio non può accedere all'interno dei segnalamenti a meno di specifica autorizzazione del comandante di zona fari.
2. Il personale militare e civile appartenente al servizio può accedere ai segnalamenti e alloggiare presso le reggenze per motivi di servizio connessi con l'incarico ricoperto.
3. Il temporaneo alloggiamento presso le reggenze di personale estraneo al servizio è consentito solamente in casi di emergenza o di comprovata necessità e deve essere autorizzato dall'alto comando periferico.
Art. 192. Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti
1. Con il termine «sorveglianza» ci si riferisce all'insieme di attività intese a verificare giornalmente l'effettivo corretto funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere.
2. Responsabile della sorveglianza è il reggente; tuttavia in alcuni casi e circostanze particolari essa può essere affidata a comandi, enti o personale, estranei al servizio fari.
Art. 193. Esercizio della sorveglianza
1. Ciascun reggente:
a) deve essere sempre al corrente della situazione di efficienza dei segnalamenti affidatigli;
b) riferisce tempestivamente al proprio comando zona fari, ai fini dell'intervento correttivo e della informazione del navigante, circa:
1) l'inefficienza o l'irregolare funzionamento dei segnalamenti luminosi e diurni;
2) l'eventuale spostamento o il disormeggio di segnali galleggianti;
3) l'inefficienza delle luci di allineamento per l'ingresso nei porti e per la navigazione in acque ristrette;
4) le anomalie nel funzionamento di radiofari e nautofoni.
2. La sorveglianza dei segnalamenti può essere affidata alle autorità marittime locali nelle seguenti circostanze:
a) segnalamenti lontani dalla reggenza o comunque non facilmente raggiungibili da essa;
b) durante i periodi di riposo settimanali e di congedo annuale del personale farista se non esiste altra possibilità nell'ambito della reggenza e con limitazioni e modalità di cui agli articoli 182 e 183;
c) in caso di interruzione o sospensione del servizio da parte dei faristi secondo le priorità indicate nell'articolo 188;
d) in eventualità di carattere eccezionale e comunque di durata limitata nel tempo.
3. Nei casi predetti il comando zona fari può richiedere al comandante del compartimento marittimo di giurisdizione, informando l'alto comando periferico, la collaborazione della locale autorità marittima per l'accertamento giornaliero:
a) del regolare accensione e spegnimento dei segnalamenti ai crepuscoli e del loro corretto funzionamento;
b) della corretta ubicazione dei segnalamenti galleggianti;
c) della regolare attivazione dei nautofoni in caso di nebbia;
d) della eventuale attivazione e disattivazione in caso di necessità dei segnalamenti non automatizzati.
4. In tale circostanza l'autorità marittima ha altresì il compito di informare con il mezzo più rapido possibile il comando zona fari o l'alto comando periferico di eventuali irregolarità di funzionamento ai fini della tempestiva emanazione dell'avviso ai naviganti e dell'intervento correttivo del personale del comando zona fari.
5. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio.
6. Il reggente può esercitare la sorveglianza dei segnalamenti anche:
a) mediante un sistema di monitoraggio a distanza tra segnalamento e reggenza con collegamento radio ovvero su linea telefonica;
b) mediante l'impiego di personale estraneo all'amministrazione dello Stato e contrattato con apposita convenzione dal servizio fari.
7. L'affidamento del segnalamento in sorveglianza ad altro ente o personale al di fuori del servizio fari non esime il reggente dalle normali responsabilità del servizio su quel segnalamento per ciò che si riferisce a controlli periodici, rifornimenti, manutenzioni, rassetto e ripristino dell'efficienza.
Art. 194. Collaborazione dell'autorità marittima
1. Qualsiasi richiesta di collaborazione dell'autorità marittima sia nella sorveglianza che nel supporto o in altri settori è avanzata dal comandante della zona fari al comandante del compartimento marittimo competente informandone l'Alto comando periferico di giurisdizione.
Art. 195. Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti
1. I comandanti delle zone fari predispongono idonea organizzazione per la sorveglianza dei segnalamenti galleggianti specie per quelli fuori dai porti o comunque esposti all'azione del mare, delle correnti e del vento.
2. Una accurata verifica della posizione del segnalamento deve essere disposta dal comando zona fari periodicamente e comunque dopo che esso è rimasto a lungo soggetto all'azione violenta di elementi meteorologici. Se sono rilevati spostamenti tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione si provvede alla ricollocazione del segnalamento nella corretta posizione, disponendo nel frattempo per la emanazione del relativo avviso ai naviganti.
Art. 196. Controllo da parte delle unità navali
1. Le unità navali della Marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico e al comando zona fari territorialmente competenti.
2. Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unità navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.
SEZIONE III
CONTROLLO DEI MATERIALI TECNICI
Art. 197. Norme tecniche
1. L'ufficio tecnico dei fari redige la normativa tecnica relativa alle modalità d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio. Detta normativa è applicata dopo la sua emanazione da parte dell'Ispettorato.
2. I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessità adottare norme tecniche diverse purchè concordate con l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato.
Art. 198. Norme di servizio
1. I comandanti di zona fari emanano, sulla base delle norme in vigore e delle direttive ricevute, norme di servizio relative all'andamento e all'espletamento del servizio fari nell'ambito della giurisdizione della zona.
Art. 199. Uniformità della normativa
1. L'Ispettorato impartisce direttive intese a regolare, tra l'altro, nell'ambito del servizio fari l'emanazione di norme, disposizioni, circolari, monografie, rapporti, segnalazioni di avarie, notiziari al fine di dare unità di indirizzo e uniformità nella loro redazione e nelle procedure.
Art. 200. Attività ispettiva
1. L'attività ispettiva è quella intesa a verificare l'andamento del servizio fari nelle sue componenti tecnica, logistica, infrastrutturale e di personale.
2. Essa è effettuata ai seguenti livelli:
a) dai comandanti di zona fari: con le visite periodiche alle reggenze e ai relativi segnalamenti;
b) dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, con le visite tecniche ai segnalamenti su mandato dell'Ispettorato;
c) dall'Ispettorato, con le ispezioni tecnico-logistiche a tutti gli organismi del servizio fari, ovvero, all'ufficio tecnico dei fari, zone fari e reggenze e, per quel che si riferisce alla idoneità all'assolvimento dei compiti di istituto, alle unità navali moto trasporto fari.
Art. 201. Visita dei comandanti di zona fari
1. I comandanti di zona fari esercitano sulle reggenze dipendenti una accurata vigilanza con visite effettuate di iniziativa con o senza preavviso e con una periodicità non superiore a quattro mesi.
2. In ciascuna visita, che comprende oltre che la sede della reggenza anche alcuni o tutti i segnalamenti della stessa sono verificati:
a) l'efficienza e lo stato dei materiali, delle infrastrutture e dei mezzi;
b) la condotta e lo stato delle manutenzioni;
c) il rendimento generale e le condizioni di vita del personale della reggenza;
d) la tenuta della documentazione in generale e in particolare la regolare tenuta delle scritture del magazzino e degli inventari e, a campione, la verifica delle concordanze tra le consistenze contabili e quelle effettive dei materiali a carico;
e) l'attività della reggenza nel periodo trascorso dall'ultima visita avvalendosi del giornale di reggenza e dei quaderni dei segnalamenti e sulla scorta della normativa in vigore.
3. Al termine della visita è redatto per le sistemazioni della reggenza e per ciascun segnalamento ispezionato il «rapporto sulla visita» con il quale il comando zona fari riferisce sinteticamente sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sul personale e sulla logistica non mancando di avanzare proposte per i provvedimenti correttivi; detto rapporto è inviato all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e per conoscenza all'alto comando periferico di giurisdizione.
4. Ciascun comandante di zona fari cura di visitare tutti i fari e tutti i segnalamenti dipendenti almeno una volta nell'arco di un anno.
Art. 202. Visite tecniche
1. Le visite tecniche sono quelle effettuate alle reggenze, ai segnalamenti e agli apprestamenti tecnici per il servizio fari a bordo delle unità moto trasporto fari, e sono finalizzate a:
a) verificare l'efficienza nonchè lo stato di conservazione e manutenzione dei materiali tecnici;
b) verificare l'efficacia della normativa tecnica in vigore oppure redigere una nuova normativa;
c) studiare nuove sistemazioni e nuovi impianti.
2. Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, o da un suo delegato, su specifico mandato dell'Ispettorato che è informato con rapporto scritto; il direttore dell'ufficio tecnico dei fari può anche eseguire, o fare eseguire dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un più ampio mandato dell'Ispettorato che tuttavia deve essere di volta in volta informato.
Art. 203. Ispezioni tecnico-logistiche
1. L'Ispettorato, attraverso le ispezioni tecnico-logistiche, si accerta direttamente della idoneità o meno delle varie componenti del servizio fari ad assolvere i propri compiti istituzionali, verificando:
a) nelle reggenze:
1) l'efficienza e lo stato di manutenzione e di conservazione dei materiali tecnici, delle infrastrutture e dei mezzi navali e terrestri;
2) la gestione amministrativa dei materiali a carico;
3) l'efficacia della normativa in vigore sia tecnica che di servizio;
4) il rendimento e le condizioni di vita del personale farista;
5) la tenuta della documentazione;
b) nell'ufficio tecnico fari e nelle zone fari:
1) l'adeguatezza delle strutture all'assolvimento dei compiti;
2) il funzionamento dei magazzini e dei depositi di materiali;
3) il funzionamento dell'officina mista;
4) l'adeguatezza della tabella organica e dell'esistenza del personale militare e civile assegnato;
c) a bordo delle unita navali moto trasporto fari:
1) l'adeguatezza delle strutture, degli impianti e delle dotazioni marinaresche necessarie all'assolvimento dei compiti relativi al servizio fari;
2) il funzionamento dell'officina e del magazzino del servizio fari;
3) l'adeguatezza delle sistemazioni e della normativa relative all'imbarco del personale del servizio fari per l'attività in mare;
4) l'esistenza e l'adeguatezza della normativa d'impiego delle apparecchiature e attrezzature pertinenti il servizio fari.
2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono effettuate da una commissione composta da:
a) presidente: l'ispettore dei fari che per le ispezioni alle reggenze e alle unità moto trasporto fari può essere sostituito da un ufficiale superiore del servizio fari;
b) 1° membro: un ufficiale superiore del servizio fari;
c) 2° membro: un capo tecnico del servizio fari esperto nel settore dei materiali tecnici oppure un ufficiale del servizio fari esperto nello stesso settore.
3. Della commissione, nominata con provvedimento dell'Ispettorato, non possono fare parte gli ufficiali e impiegati civili dell'organismo ispezionato e, per l'Ispezione a una reggenza, gli appartenenti al comando zona fari da cui essa dipende; l'inserimento in essa di ufficiali e impiegati appartenenti ai comandi zona fari è coordinata con l'alto comando periferico di competenza.
4. Al termine dell'ispezione di ciascun organismo, il presidente redige un rapporto circostanziato sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sulla logistica e sul personale, segnalando inconvenienti e avanzando proposte per eliminarli; tale rapporto è inoltrato all'Ispettorato e all'alto comando periferico competente.
5. L'Ispettorato inoltre:
a) emana apposite direttive differenziate per ogni tipo di organismo (ufficio tecnico dei fari, zone fari, unità moto trasporto fari e reggenze) ai fini della corretta, completa e uniforme esecuzione delle ispezioni;
b) programma per tempo l'esecuzione delle ispezioni in modo che ciascun organismo venga sottoposto all'ispezione tecnico-logistica con una frequenza non superiore ai quattro anni le reggenze e ai tre anni gli altri.
Art. 204. Varie su visite e ispezioni
1. Visite e ispezioni sono effettuate generalmente durante le ore di lavoro e possono essere con o senza preavviso; le ispezioni fuori orario di lavoro sono preannunciate e per il tempo impiegato i faristi sono retribuiti con il compenso straordinario.
2. L'ufficiale responsabile della visita o dell'ispezione ne registra l'effettuazione sul giornale di reggenza annotando sinteticamente, senza esprimere alcun giudizio o valutazione, le ore di inizio e fine nonchè i locali della reggenza e i segnalamenti visitati.
SEZIONE IV
LOGISTICA E INFRASTRUTTURE
Art. 205. Unità navali di supporto logistico mobile
1. Lo Stato maggiore della Marina militare può assegnare agli Alti comandi periferici, nella cui area di giurisdizione le caratteristiche della segnaletica lo richiedano, navi supporto al servizio fari adeguatamente attrezzate ed equipaggiate:
a) per l'assolvimento dei compiti di posa e recupero dei segnalamenti galleggianti;
b) per le manutenzioni e interventi tecnici sui segnalamenti;
c) per il trasporto dei materiali, mezzi e personale;
d) per il rifornimento e per il controllo diurno e notturno della segnaletica marittima.
2. Le unità di cui al comma 1, chiamate moto trasporto fari, dispongono di una officina attrezzata per lavorazioni varie; i faristi nonchè personale civile dell'Ispettorato, dell'Ufficio tecnico fari e delle zone fari e il personale militare del servizio fari imbarcano su dette unità navali ogni qualvolta le esigenze della missione lo richiedano.
3. L'Alto comando periferico dispone dell'impiego di tali unità secondo programmi di manutenzione e interventi di vario tipo proposti dal comando della zona fari.
Art. 206. Automezzi e imbarcazioni
1. L'ufficio tecnico dei fari, i comandi di zona fari e alcune reggenze sono forniti di autoveicoli, automezzi speciali da lavoro, motofurgoni e imbarcazioni previsti da apposite tabelle di assegnazione stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare su proposta dell'Ispettorato.
2. I comandi di zona fari possono disporre temporanee ridislocazioni dei mezzi nell'ambito della propria area di giurisdizione, previa autorizzazione dell'alto comando periferico e informandone l'Ispettorato.
Art. 207. Abilitazioni
1. Il personale che impiega mezzi terrestri e navali in dotazione deve essere in possesso delle apposite abilitazioni e autorizzazioni alla loro condotta; a tal fine i comandi di zona fari provvedono a interessare l'alto comando periferico e le autorità marittime locali competenti al rilascio delle suddette abilitazioni.
Art. 208. Impiego di elicotteri della Marina militare
1. In caso di comprovata necessità o urgenza, possono effettuarsi trasporti di personale e materiali ai siti di difficile accesso facendo ricorso all'impiego di elicotteri della Marina militare idonei allo scopo; le missioni sono disposte dall'Alto comando periferico competente su richiesta del Comando di zona fari.
Art. 209. Concorso dei mezzi navali delle Capitanerie di porto
1. Nelle sedi nelle quali vi sia indisponibilità di mezzi navali del servizio e l'impossibilità di utilizzo di mezzi locali idonei, il comando zona fari può richiedere il concorso saltuario dei mezzi dell'autorità marittima locale; della richiesta di concorso deve essere data informazione all'Alto comando periferico competente.
Art. 210. Trasporto dei materiali ai segnalamenti
1. Se non è possibile o non è conveniente effettuare il trasporto dei materiali dai magazzini dei comandi zona fari alle reggenze e ai segnalamenti con mezzi dell'Amministrazione, è consentito ricorrere a ditte private stipulando, se occorre, apposite convenzioni.
Art. 211. Distintivo speciale del servizio fari
1. Le unità navali e le imbarcazioni adibite al servizio fari alzano l'apposito distintivo speciale con le modalità dettate dalla vigente normativa di Forza armata.
Art. 212. Materiali del servizio fari
1. I materiali in uso nel servizio fari sono così classificati:
a) «materiali tecnici» che comprendono le apparecchiature, i dispositivi, le strumentazioni, i supporti e il materiale vario e di consumo per le sorgenti luminose dei segnalamenti, per i nautofoni, per i radiofari e per i racons;
b) materiali relativi ai mezzi navali e terrestri;
c) materiali delle officine;
d) manufatti in muratura.
2. Per i «materiali tecnici» valgono le norme dettate dagli articoli 213 e seguenti. I materiali di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce alla gestione e alla manutenzione.
Art. 213. Servizio delle manutenzioni
1. I materiali tecnici del servizio fari sono tenuti in efficienza da un servizio di manutenzione così articolato:
a) manutenzioni di 1° livello od ordinarie: sono gli interventi periodici di responsabilità del reggente effettuati con personale e mezzi della reggenza;
b) manutenzioni di 2° livello comprendono quegli interventi periodici più complessi che possono essere effettuati dal personale tecnico delle zone fari con l'ausilio dell'officina mista di zona e dell'officina della moto trasporto fari.;
c) manutenzioni di 3° livello comprendono quegli interventi periodici e non, i quali per delicatezza o complessità sono affidati all'ufficio tecnico dei fari oppure a impresa privata specializzata con la quale è stata stipulata apposita convenzione; l'intervento assume in quest'ultimo caso la denominazione di «service».
Art. 214. Manutenzione programmata
1. L'Ufficio tecnico dei fari fornisce, per ogni apparecchiatura, sistemazione e dispositivo in servizio, una specifica normativa che per ciascuno dei tre livelli di manutenzione indichi gli interventi specificandone la periodicità.
2. Sulla base di detta normativa e dei mezzi e risorse disponibili, ogni comando di zona fari redige, a ogni fine anno, la pianificazione delle manutenzioni per l'anno successivo che sottopone alla approvazione dell'Ispettorato.
Art. 215. Officine del servizio fari
1. Il servizio fari dispone delle officine miste dell'ufficio tecnico dei fari e delle sei zone fari, istituite con decreto del Ministro della difesa; l'organizzazione delle lavorazioni e gli aspetti tecnico-amministrativi sono disciplinati dal titolo I del libro III.
2. Gli ordini di lavoro sono emessi dall'ufficiale preposto al servizio delle lavorazioni; i mezzi di lavoro e i materiali di impiego e di consumo sono assunti a carico del consegnatario per debito di vigilanza all'uopo designato.
Art. 216. Officina mista dell'ufficio tecnico fari
1. I compiti dell'officina mista dell'ufficio tecnico dei fari sono:
a) costruzione e assiemamento di nuovi apparati e impianti destinati ai segnalamenti marittimi;
b) manutenzione di 3° livello dei materiali tecnici del servizio fari con interventi di riparazione, in officina e fuori sede se necessario;
c) riparazione, trasformazione e modifica degli stessi materiali tecnici;
d) verifica e prove di funzionamento di apparati, impianti e materiali da inviare ai Comandi di zona fari.
Art. 217. Officine miste dei comandi zona fari
1. I compiti delle officine miste di zona sono:
a) riparazioni, verifiche e manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici del servizio fari nell'ambito dell'area di giurisdizione con eventuali interventi fuori sede se necessario;
b) trasformazione e modifica di apparati, meccanismi, impianti in servizio presso le reggenze della zona;
c) assiemamento di nuovi apparati, impianti e relative prove.
Art. 218. Magazzini
1. La gestione dei materiali è regolata dal capo VIII del titolo I del libro III.
2. Presso l'Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti, con decreti del Ministro della difesa, magazzini affidati a consegnatari per debito di custodia, nominati con decreti del Ministro della difesa e tenuti alla resa del conto giudiziale; detti magazzini sono normalmente adibiti a rifornimento dei materiali ad altri magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza.
3. Presso l'Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza nominati con provvedimento di ciascun comandante, adibiti alla gestione e alla distribuzione per l'impiego dei materiali necessari al funzionamento delle officine dei vari servizi e al funzionamento e manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi.
4. I movimenti dei materiali tra magazzini a contabilità giudiziale - in particolare tra il magazzino dell'ufficio tecnico dei fari che funge da magazzino centrale e quelli delle sei zone fari - sono disciplinati dal capo VIII del titolo I del libro III e devono essere autorizzati di volta in volta dall'Ispettorato che autorizza anche i movimenti dei materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti dai comandi di zona diversi.
5. I comandanti di zona fari autorizzano i movimenti di materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti.
Art. 219. Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti
1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari.
2. La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi.
3. Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.
Art. 220. Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto
mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori
1. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ispettorato presenta allo Stato maggiore della Marina militare un programma, preventivamente concordato tra i pertinenti alti comandi periferici e i comandi zone fari da essi dipendenti, degli interventi di ordinaria manutenzione da eseguire alle infrastrutture del servizio fari specificando per ciascuno di essi la spesa presunta e la priorità di esecuzione. Sulla base di tali indicazioni lo Stato maggiore della Marina militare definisce i lavori che possano trovare copertura finanziaria a fronte delle disponibilità a capitolo e assegna i relativi fondi agli alti comandi periferici interessati tenendone informato l'Ispettorato.
2. Gli Alti comandi periferici riservano alle rispettive zone fari i fondi necessari per minuto mantenimento secondo la ripartizione valutata nel contesto generale delle infrastrutture dipartimentali e sulla base delle proposte che sono avanzate annualmente dalla stessa zona fari per l'area di rispettiva giurisdizione.
3. Le procedure per l'esecuzione dei lavori sono quelle previste dal titolo IV del libro III.
CAPO V
ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA
Art. 221. Natura giuridica dell'Istituto idrografico della Marina militare
1. L'Istituto idrografico della Marina militare è ente del Ministero della difesa e organo cartografico dello Stato.
2. Opera nel settore dell'idrografia, così come definita dall'Organizzazione idrografica internazionale, in accordo con le pertinenti normative internazionali recepite in ambito nazionale, e in particolare con la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969), concorrendo alla conoscenza e valorizzazione di tutto quanto legato all'ambiente marino da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale.
Art. 222. Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare
1. L'Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attività d'istituto;
b) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969);
c) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione;
d) creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati;
e) gestire e mantenere aggiornata, con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel settore, la banca dati di tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione nazionale;
f) curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri;
g) conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo;
h) concorrere all'attività didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche;
i) partecipare all'attività dell'Organizzazione idrografica internazionale;
l) disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa.
2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni:
a) è responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse nazionale;
b) effettua, direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i lavori necessari al compimento della propria missione;
c) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;
d) pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi oceanografici necessari alla produzione cartografico e all'attività d'istituto delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale;
e) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale;
f) esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite nelle acque di giurisdizione nazionale;
g) riceve dall'autorità marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica;
h) fornisce consulenza tecnica all'autorità marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica;
i) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza;
l) provvede alla distribuzione della documentazione nautica e di particolare strumentazione nautica alle unità della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto;
m) cura la vendita dei propri dati e prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali.
Art. 223. Organizzazione dell'Istituto Idrografico della Marina militare
1. L'Istituto idrografico della Marina militare è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ed è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.
2. Esso è articolato, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità, nelle aree funzionali scientifica, amministrativa e logistica, della formazione e direzione del personale, del supporto; tali aree sono strutturate in reparti, uffici, sezioni e nuclei la cui denominazione e composizione sono definite con disposizioni del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 224. Risorse finanziarie dell'Istituto idrografico della Marina militare
1. Oltre ai mezzi finanziari disponibili sugli specifici capitoli del bilancio del Ministero della difesa, costituiscono fonti di finanziamento dell'Istituto Idrografico della Marina, ai fini dello svolgimento delle attività d'istituto nel campo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare:
a) le assegnazioni provenienti da capitoli di spesa di altre amministrazioni pubbliche per l'esecuzione di rilievi, lavori e studi svolti sulla base di apposite convenzioni;
b) i proventi, riassegnati integralmente allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sui pertinenti capitoli di bilancio:
1) della vendita diretta dei prodotti e dei dati;
2) delle prestazioni rese a favore di soggetti esterni;
3) delle cessioni di dati eseguite in base ad accordi con istituti idrografici stranieri;
4) da diritti d'autore per la riproduzione di documentazione edita dall'Istituto idrografico della Marina militare.
2. Ai fini previsti dal comma 1, l'Istituto idrografico della Marina militare, previa autorizzazione dello Stato maggiore della Marina militare, può inoltre:
a) stipulare accordi e convenzioni di permuta per lo scambio di materiali e prestazioni;
b) partecipare a consorzi per la realizzazione di progetti scientifici finanziati con fondi pubblici o privati.
Art. 225. Personale dell'Istituto idrografico della Marina militare
1. Le attività dell'Istituto idrografico della Marina militare sono svolte da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa assegnato, rispettivamente, secondo apposita determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e in base alla pianta organica definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 226. Norme interne dell'Istituto idrografico della Marina militare
1. Con apposite determinazioni del Capo di stato maggiore della Marina militare sono stabilite norme interne:
a) per le campagne idrografiche;
b) per i servizi tecnici e militari dell'Istituto idrografico della Marina militare.
CAPO VI
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VOLO
Art. 227. Spazi aerei
1. Il servizio di assistenza al volo di cui al
Art. 228. Tipi di traffico
1. Il traffico aereo militare, il quale segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), prende il nome di traffico aereo generale.
2. Il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale prende il nome di traffico aereo operativo militare.
Art. 229. Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare
1. Gli spazi di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti:
a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella tabella B di cui al
b) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare;
c) zone riservate alle operazioni militari;
d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare.
2. Entro gli spazi aerei di cui al comma 1, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale.
Art. 230. Accordi particolari
1. I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza al volo e all'Aeronautica militare, previi accordi particolari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa che definiscono, tra l'altro, anche le relative responsabilità [161].
2. Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, l'Aeronautica militare e l'Ente nazionale di assistenza al volo possono chiedere l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari [162].
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 231. Priorità di traffico
1. Il traffico aereo in emergenza, sia generale che operativo militare ha la priorità su ogni tipo di traffico in tutti gli spazi aerei.
2. Il traffico aereo operativo militare svolto per esigenze reali di difesa dello spazio nazionale o per soccorso ha la priorità su ogni altro tipo di traffico, a eccezione di quello di emergenza di cui al comma 1, in tutti gli spazi aerei.
Art. 232. Permeabilità degli spazi
1. Gli spazi aerei contemplati dall'articolo 3 del
Art. 233. Organismi di coordinamento
1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonchè per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei si applica l'articolo 88 [163].
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinate altresì la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che deve provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dall'articolo 230.
Art. 234. Membri militari del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo
1. Il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica e il responsabile dell'ufficio dello Stato maggiore dell'Aeronautica competente in materia di servizi della navigazione aerea sono membri del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo, ai sensi dell'art. 10 del
CAPO VII
NORME DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 235. Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti d'istituto, di cui all'articolo 159 del codice e delle funzioni di cui all'articolo 161 del codice, all'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 236. Facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano.
Art. 237. Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica
1. Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. In caso di reati militari la cui procedibilità è condizionata dalla richiesta del comandante di corpo, copia della relativa informativa è trasmessa anche a quest'ultimo.
Art. 238. (Sede di servizio). [165]
1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può:
a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;
b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.
2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.
Art. 239. Disposizioni di servizio
1. In materia di servizio, sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) le norme per comandare il servizio;
b) le modalità di esecuzione del servizio;
c) le procedure di registrazione del servizio;
d) le disposizioni particolari per il servizio istituzionale;
e) l'organizzazione del servizio di caserma.
SEZIONE II
RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITA' MILITARI
Art. 240. (Disposizione all'interno di contingenti interforze). [166]
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che è a esso di volta in volta assegnato quando:
a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
b) considerazioni di opportunità consigliano diversamente all'autorità militare dalla quale i contingenti dipendono.
Art. 241. Servizi di presidio
1. I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere personale dell'Arma dei carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio d'istituto e per il mantenimento dell'ordine.
2. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e gli allievi degli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri non possono, di norma, essere impiegati in servizi d'ordine pubblico e in quelli di presidio.
3. Gli allievi carabinieri concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore.
4. Il personale dell'Arma dei carabinieri, senza pregiudizio del servizio d'istituto, partecipa in reparti schierati, alle riviste e alle parate di presidio.
Art. 242. Norma di salvaguardia del servizio d'istituto
1. All'infuori dei casi di cui agli articoli della presente sezione, i comandanti delle altre Forze armate o di presidio non possono ingerirsi in alcun modo nelle operazioni giornaliere dei militari dell'Arma dei carabinieri, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.
SEZIONE III
RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITA' CIVILI
Art. 243. Relazioni con le autorità civili
1. Ai fini delle relazioni di servizio dell'Arma dei carabinieri con le autorità civili, anche con riferimento allo scambio informativo, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
TITOLO IV
SANITA' MILITARE
CAPO I
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Art. 244. Applicazione della normativa in materia di sicurezza
1. Il presente capo, tenuto conto dei principi, delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, disciplina l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attività dell'Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all'estero.
2. Le norme del presente capo si applicano anche alle attività lavorative svolte connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza [167].
Art. 245. Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
a) l'unicità di comando e controllo;
b) la capacità e la prontezza d'impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all'estero;
c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla criminalità per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonchè la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della
d) le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonchè delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del
2. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorchè temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, devono essere salvaguardate, fra l'altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:
a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonchè degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l'assolvimento dei compiti d'istituto;
b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l'evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell'Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza.
Art. 246. Individuazione del datore di lavoro
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorchè non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorchè non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.
3. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorchè non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono però responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. Per le unità navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilità grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorità sovraordinate, competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonchè ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.
4. Per il personale dell'Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al
5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale è responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro per il personale, le strutture e i materiali assegnati [169].
6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonchè il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del
7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresì attribuiti alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unità organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia [171].
Art. 247. Individuazione dei dirigenti e preposti
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del
a) «dirigente»: il lavoratore militare o civile che, ancorchè non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all'effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative con rilevanza interna o esterna dell'Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
b) «preposto»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Art. 248. Comunicazioni, denunce e segnalazioni
1. Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare dell'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal
a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori;
b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;
c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.
2. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del
3. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate alle articolazioni di cui al comma 1 [173].
4. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall'articolo 54 del
Art. 249. Servizio di prevenzione e protezione
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nell'interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del
2. Il personale di cui al comma 1 è individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati.
3. Nelle attività operative e addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate fuori dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attività.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del
Art. 250. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.
2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47 e seguenti del
3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I). Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.
4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non è in possesso dei previsti requisiti.
5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX , capo I.
6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel
7. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non può rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
c) perdita di uno o più requisiti per la designazione;
d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del
10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, l'autorità cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del
Art. 251. Formazione, informazione e addestramento
1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del
2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata, la Direzione nazionale degli armamenti, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonchè le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa [174].
3. L'attività formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del
4. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 43, comma 3, del
5. Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
Art. 252. Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa
1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni [176].
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da distinte unità organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti [177].
3. Le unità organizzative di prevenzione:
a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;
c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa.
4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 105-ter, comma 1, lettera m), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1 [178].
Art. 253. Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari
1. Le attività lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'Amministrazione che operano per conto delle Forze armate, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità dell'ambiente.
2. Le attività dell'Amministrazione della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245, nonchè le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle predette attività, comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.
3. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra l'altro:
a) le procedure tecnico-operative adottate nell'ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autorità militare nazionale sull'impiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;
b) il mandato formulato da una organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l'esecuzione dei compiti previsti dal mandato;
c) le procedure d'azione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per l'esecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, anche per l'esecuzione dei compiti concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalità;
d) gli speciali capitolati d'opera e le disposizioni tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre:
a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività nonchè dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La presente disposizione si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e 92 del codice. b) nelle strutture penitenziarie militari ovvero in quelle dell'Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso, l'evacuazione dei preindicati ambienti detentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la cinta di protezione perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumità, agevolando le persone detenute, arrestate, fermate o comunque trattenute nell'abbandonare i luoghi in cui sono ristrette e ogni altro luogo di riunione chiuso o esposto a immediato pericolo. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le suddette persone, e i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti di caserma;
c) negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonchè nelle strutture e aree in uso, ancorchè temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, deve essere verificata periodicamente l'efficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva. In ogni caso, devono essere comunque assicurati idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso;
d) nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonchè il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 - 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni [179].
6. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego.
7. L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilità, con l'aver impartito ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure, essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.
8. Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal
Art. 254. Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni
1. L'Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo, provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonchè a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti.
2. Le competenti direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d'impiego.
3. In caso di indisponibilità del personale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno all'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del
Art. 255. Valutazione dei rischi
1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del
2. I dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al medesimo comma 1, affinchè ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti;
b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali;
c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere.
3. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII, sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28, comma 1, del
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del
Art. 256. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
1. Per i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, al fine di tutela delle informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione nell'interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, si applicano i seguenti criteri:
a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività dell'Amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione;
b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall'Amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell'Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All'attività di cui al precedente periodo collabora anche il datore di lavoro appaltatore.
2. Il documento di valutazione dei rischi interferenziali, sottoscritto dai datori di lavoro committente e appaltatore, se contiene inevitabili informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:
a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione della difesa a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.
3. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal
4. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del
Art. 257. Funzioni di medico competente
1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del
2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del
3. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito un apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa, provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3, del
4. Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con, il Segretariato generale della difesa, la Direzione nazionale degli armamenti, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, può attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici [183].
5. Se il datore di lavoro non ha disponibilità alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere c) e l) del
a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) dell'articolo 25 del
b) se l'organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.
7. Nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell'amministrazione della difesa, ancorchè appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo più reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.
8. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del
9. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell'Amministrazione della difesa, lo Stato maggiore della difesa [184]:
a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.
Art. 258. Comunicazioni, segnalazioni e documenti
1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del
2. Le articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono [186]:
a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi;
b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.
Art. 259. Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze
1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 260, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonchè le attività in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro:
a) l'impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all'estero;
b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell'intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;
c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009;
d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorchè temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto;
e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della
f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all'articolo 233 del codice, nonchè le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;
g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.
2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonchè le strutture e aree in uso, ancorchè temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attività o ubicati uno o più luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.
Art. 260. Istituzione dei servizi di vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 259 è effettuata, ai sensi di quanto disposto dal
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonchè nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
3. Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 13, del
4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento dello Stato maggiore della difesa [188].
Art. 261. Organizzazione dei servizi di vigilanza
1. L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonchè con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali [189].
2. I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonchè nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unità organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 252.
3. L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 è definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorità di vertice che ne definiscono, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facoltà del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.
Art. 262. Funzioni dei servizi di vigilanza
1. L'unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa:
a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;
b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione delle attività formative;
d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base.
2. Le unità organizzative di vigilanza d'area:
a) mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;
b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale o del Direttore nazionale degli armamenti, per quanto attiene ai servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero del Capo di stato maggiore della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa [190];
c) comunicano all'ufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;
d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici;
e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti.
3. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attività di cui all'articolo 259, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento:
a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonchè delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento;
b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal
4. Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorità giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del
5. Se è necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalità tecniche e delle attrezzature occorrenti, può avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilità degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del
Art. 263. Personale addetto ai servizi di vigilanza
1. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi è individuato tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui all'articolo 262, comma 2, lettere b) e c).
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) diploma di secondo grado;
b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile della terza area ovvero dell'area seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a “B3”, in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell'area tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dell'Amministrazione della difesa;
c) possibilità di assicurare una adeguata permanenza nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute;
d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina;
e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;
f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d'intesa con la Direzione nazionale degli armamenti, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo [191];
g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;
h) non essere sottoposto a procedimento penale;
i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall'impiego o di aspettativa per qualunque motivo;
l) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del «rimprovero» negli ultimi due anni;
m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale dei servizi di vigilanza non può rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, quest'ultimo può essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autorità di vertice di cui all'articolo 262, comma 2, lettera b), per una delle seguenti cause:
a) perdita di uno o più requisiti per la nomina;
b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale;
c) trasferimento ad altra sede o incarico;
d) accertata negligenza nell'attività ispettiva o se si rende necessario per ragioni di opportunità o di incompatibilità con altre funzioni svolte dall'interessato.
4. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.
5. Il personale nominato non può prestare, ad alcun titolo, attività di consulenza ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del
Art. 264. Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri
1. All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
CAPO II
SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA
Art. 265. Campo di applicazione e deroghe
1. Le attività che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del
2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, e, in relazione alla peculiarità delle attività, alle disposizioni del
a) le attività e i luoghi di carattere riservato od operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di polizia militare, di protezione civile e addestrative;
b) le attività effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.
Art. 266. Organizzazione operativa
1. Con decreto del Ministro della difesa, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti di cui all'articolo 265 e alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal
3. Le istruzioni di cui al comma 1 disciplinano anche la predisposizione e attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile.
4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorità competenti nazionali ed estere le cui modalità e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.
Art. 267. Autorizzazioni
1. Per le attività di cui all'articolo 265, il Ministero della difesa è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
a) 5 della
b) 28, 33 e 55 del
Art. 268. Competenze
1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività indicate nel
2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 267, sono definite come segue:
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli Ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione e all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;
b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica e al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
c) i soggetti previsti dal
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa competenti, ai sensi del capo I del presente titolo, provvedono alla vigilanza per le attività di cui all'articolo 265, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.
3. Le funzioni connesse alle attività di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;
b) al Centro interforze studi e applicazioni militari (CISAM), sono affidate le competenze in materia di radioattività ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
c) al CISAM e all'organizzazione della sanità militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attività di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.
Art. 269. Qualificazione del personale
1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 266.
2. Le attività professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal
Art. 270. Funzioni ispettive
1. Le funzioni ispettive e le relative modalità di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 266.
Art. 271. Relazione annuale
1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalità fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 266, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attività in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
CAPO III
CORPI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Art. 272. Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi
internazionale o di conflitto armato
1. Sono compiti della Croce rossa italiana:
a) quelli previsti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, come definiti con decreto del Ministro della difesa;
b) collaborazione con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria.
2. In relazione ai compiti previsti dal comma 1, lettera a), il Ministro della difesa determina:
a) l'organizzazione del servizio;
b) la disciplina del personale;
c) le regole di amministrazione e di contabilità.
Art. 273. Organizzazione dei servizi umanitari
1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell'Associazione.
2. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa Italiana è disposto dal Presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dall'articolo 197 del codice.
3. L'impiego del Corpo delle infermiere volontarie è disposto dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera z).
4. Il Presidente nazionale nomina su designazione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2, del
5. Restano ferme le altre disposizioni del
Art. 274. Centri di mobilitazione
1. I centri di mobilitazione previsti per il Corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito italiano.
2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del Presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:
a) i comandanti di centro di mobilitazione;
b) le ispettrici del Corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.
3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 273, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale può delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
Art. 275. Categorie di soci
1. Rientrano nella categoria dei soci attivi, di cui all'articolo 9,
a) Corpo militare;
b) Corpo delle infermiere volontarie.
TITOLO V
ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Art. 276. Enti e istituti di istruzione interforze
1. Gli enti e istituti di istruzione per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricerca e studi in ambito interforze sono i seguenti:
a) Centro alti studi della Difesa:
1) Istituto alti studi della difesa;
2) Istituto superiore di stato maggiore interforze;
3) Centro militare di studi strategici;
b) Scuola telecomunicazioni delle Forze armate;
c) Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
d) Scuola di Aerocooperazione.
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 277. Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attività di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:
a) Istituto geografico militare;
b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
c) [Raggruppamento unità addestrative] [193];
d) [Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari] [194];
e) Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari [195];
f) Scuola di cavalleria;
g) Scuola di artiglieria;
h) Scuola del genio;
i) Scuola delle trasmissioni e informatica;
l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali [196];
m) Scuola di amministrazione e commissariato;
n) Scuola militare di sanità e veterinaria;
o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;
p) Centro addestramento alpino;
q) Centro addestramento di paracadutismo;
r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;
s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
t) Centro militare di equitazione.
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Art. 278. Enti e istituti di istruzione della Marina militare
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attività di studio e ricerca idrografica sono i seguenti:
a) Istituto idrografico della Marina militare;
b) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare “Giancarlo Vallauri”;
c) [Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare] [197].
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 279. Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare
1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:
a) Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;
f) Scuole di volo;
g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;
h) Istituto superiore per la sicurezza del volo;
i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;
l) Reparto addestramento controllo spazio aereo;
m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali [198].
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 280. Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 172 del codice, sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 280 bis. (Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate) [199]
1. Ai fini del riordino di cui all'articolo 11, comma 2, del
a) entro il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e manageriale dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite all'Istituto di scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze;
b) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;
c) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;
d) entro il 31 dicembre 2014, il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano, con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
e) entro il 31 dicembre 2014, il 47° Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite al 17° Reggimento addestramento volontari «Acqui» dell'Esercito italiano con sede a Capua, che viene riorganizzato su due battaglioni addestrativi;
f) entro il 31 dicembre 2016, il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto, è soppresso. Le relative competenze concernenti la formazione del personale volontario della Marina militare sono attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede a Taranto.
2. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
3. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero della difesa.
LIBRO SECONDO
BENI
TITOLO I
REGISTRO DELLE NAVI E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON
COMMERCIALE
Art. 281. Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) «nave»: qualsiasi costruzione di proprietà esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attività d'istituto, ovvero della NATO e affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di:
1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato e alloggiato di massima stabilmente a bordo;
2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
3) un comandante espressamente designato;
b) «galleggiante»: qualsiasi mezzo navale mobile di proprietà delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;
c) «servizio governativo non commerciale»: l'impiego della nave e del galleggiante in attività d'istituto delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza, protezione dagli incendi, protezione dell'ambiente marino, trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilità e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, intervento in caso di calamità; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica o ambientale marina.
Art. 282. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina le modalità di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 281, comma 1 nel quale è iscritto il naviglio di proprietà delle amministrazioni dello Stato il cui personale non è sottoposto all'ordinamento militare.
Art. 283. Tenuta del registro e modalità d'iscrizione
1. Il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale è tenuto, anche in via informatica, presso la Direzione degli armamenti navali (NAVARM) del Ministero della difesa [200].
2. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.
3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti può essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.
4. L'iscrizione nel registro è effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda è corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della difesa, nel quale è riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale è abilitato secondo la procedura di certificazione [201].
5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.
6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:
a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;
b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'articolo 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
c) distintivo ottico;
d) nome dell'unità.
Art. 284. Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, le amministrazioni dello Stato interessate certificano che le navi e i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti:
a) stato di navigabilità idoneo allo svolgimento delle attività alle quali sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo 286;
b) adeguato equipaggiamento per l'impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato;
c) idoneità all'installazione di postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento;
d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione;
e) presenza a bordo di personale addetto al comando e di personale addetto alla condotta dell'unità e dei mezzi navali e di equipaggio, dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per il personale marittimo iscritto nella gente di mare e in possesso delle eventuali abilitazioni stabilite dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile e ai limiti di navigazione delle stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando.
2. Se gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedono il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalità disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non già previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalità di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma.
3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, NAVARM ha facoltà di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unità, previe intese con le amministrazioni interessate.
Art. 285. Cancellazione dal registro
1. Il naviglio è cancellato dal registro di NAVARM con decreto del Ministro della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione.
Art. 286. Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti
1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti alla struttura degli scafi, alla galleggiabilità, alla stabilità e linea di massimo carico, agli organi di propulsione e di governo, alle condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi dell'equipaggio.
2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida e alla proroga della validità delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.
Art. 287. Comando e controllo
1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attività in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Esse provvedono, altresì, a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attività navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.
Art. 288. Regime giuridico delle navi e dei galleggianti
1. Le unità e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonchè le immunità e i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con
2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale è perso all'atto della cancellazione dal registro.
3. Le unità e i galleggianti iscritti nel registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi e all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilità per danni.
Art. 289. Bandiera e distintivi
1. Le unità e i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al
2. Il naviglio di cui al comma 1 può essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalità da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel registro.
Art. 290. Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, si rinvia alle norme del codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonchè alle altre leggi speciali di settore.
Art. 291. Allegato A
(immagine)
TITOLO II
ISCRIZIONE NEL QUADRO DEL NAVIGLIO MILITARE DELLO STATO DI UNITA'
DELL'ESERCITO ITALIANO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DELL'ARMA DEI
CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
Art. 292. Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto
1. L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, è disposta con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato [202].
2. Competente a promuovere l'adozione del decreto è lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano le unità da iscrivere e le relative caratteristiche.
3. In base alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, l'iscrizione nei predetti ruoli speciali ha luogo per ogni singola unità navale o, collettivamente, per gruppi di unità navali.
4. Alla tenuta di ciascun ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato provvedono nelle rispettive competenze gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e i Comandi di cui al comma 2, seguendo le modalità prescritte per la Marina militare, ove applicabili.
Art. 293. Nozione di unità navale
1. Ai fini del presente titolo, per «unità navale» s'intende la nave che ha:
a) dimensioni e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne;
b) un comandante a essa espressamente designato;
c) un equipaggio a essa assegnato e in grado di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo.
Art. 294. Elenchi statistici
1. I mezzi navali che non hanno i requisiti di unità navale sono iscritti in elenchi statistici.
2. Alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 sono competenti, in forma autonoma, gli Stati maggiori interessati per il naviglio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, ovvero i Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292.
Art. 295. Contrassegni
1. Le unità navali e i mezzi navali di cui al presente titolo devono portare contrassegni che ne rendano riconoscibile l'Arma, il Corpo, ovvero la Forza armata di appartenenza. Per le Forze armate i contrassegni sono approvati dal Ministro della difesa.
Art. 296. Bandiera in navigazione
1. Le unità navali e i mezzi navali, in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare, secondo le modalità prescritte dai regolamenti in vigore per la Marina militare.
2. Le unità navali e i mezzi navali di qualsiasi tipo, in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare.
Art. 297. Criteri di assegnazione e controlli
1. Gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare provvedono ad assegnare alle sedi le unità navali e i mezzi navali a essi in dotazione, in funzione delle esigenze operative e dei servizi di istituto e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza.
2. I Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292 provvedono ad assegnare alle sedi le unità navali e mezzi navali contemplati dal presente titolo, in funzione delle esigenze dei servizi di istituto, e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza. Il controllo operativo sulle unità delle Capitanerie di porto compete ai singoli Comandi di porto ai quali le unità sono assegnate, quando queste svolgono attività nelle acque di loro giurisdizione e nel caso che l'unità operi in acque di giurisdizione di altro compartimento marittimo, quest'ultimo ne assume il controllo operativo, tenendo informato il comando di assegnazione.
3. Il controllo tecnico e amministrativo delle unità delle Capitanerie di porto e le relative ispezioni competono ai comandi di porto assegnatari delle unità navali e agli organi gerarchicamente superiori. Per i propri controlli il Comando generale delle capitanerie di porto può valersi di ufficiali dei Corpi tecnici della Marina militare.
Art. 298. Spese
1. Tutte le spese relative all'acquisto delle unità navali e mezzi navali e relative dotazioni, alla loro manutenzione, riparazione ed esercizio, sono a carico del bilancio dei Ministeri interessati. Per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare le spese a carico del bilancio del Ministero della difesa sono in quota Forza armata interessata.
Art. 299. Armi per le unità navali e mezzi navali
1. Le armi per le unità navali e mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il rispettivo munizionamento.
2. Le spese relative alla sistemazione delle armi, al deposito e alla custodia di munizioni per le unità delle Capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per le armi e il munizionamento delle unità navali e mezzi navali della Guardia di finanza provvede il Ministero dell'economia e delle finanze in forma autonoma.
4. Le armi e il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui al comma 2 dell'articolo 243 del codice sono a carico di detto Ministero.
Art. 300. Lavori di riparazione e manutenzione
1. I lavori di riparazione e manutenzione delle unità navali e mezzi navali e i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimenti o enti della Marina militare, fatte salve le esigenze della Forza armata stessa, secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.
Art. 301. Personale di coperta e di macchina
1. Il personale di coperta e di macchina delle unità navali e mezzi navali è costituito da militari delle Forze armate o dei Corpi interessati, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la Marina mercantile o di abilitazione militare equivalente rilasciata in base alle norme in vigore.
Art. 302. Comando delle unità navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare
1. Il comando delle unità navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare è affidato a personale delle rispettive Forze armate che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti Comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso del relativo brevetto.
2. La condotta dei motori è parimenti affidata al personale delle rispettive Forze armate che abbia frequentato gli appositi corsi presso i previsti comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso della relativa abilitazione.
Art. 303. Comando delle unità navali delle Capitanerie di porto
1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali delle Capitanerie di porto:
a) a ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, qualificati per tali funzioni, purchè in possesso di idoneo titolo professionale marittimo o di idoneo titolo militare;
b) ai sottufficiali nocchieri di porto che abbiano superato con esito favorevole il corso "P" e siano in possesso del relativo brevetto per la navigazione in Mediterraneo.
2. Il comando delle motovedette costiere per la navigazione entro le venti miglia dalle coste nazionali, continentali e insulari, può essere affidato ai secondi capi nocchieri di porto in servizio permanente in possesso del relativo brevetto, anche se non hanno ancora frequentato il corso "P".
3. La condotta degli altri mezzi navali può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi.
4. Per il comando delle unità navali e per la condotta degli altri mezzi navali gli ufficiali, i sottufficiali e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi indicati nei commi da 1 a 3 devono essere in possesso anche dei requisiti prescritti per tali funzioni.
5. La condotta dei motori è affidata a sottufficiali o sottocapi nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi o presso altri enti qualificati e siano in possesso del relativo brevetto.
Art. 304. Comando delle unità navali della Guardia di finanza
1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa [203].
Art. 305. Comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri
1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali dell'Arma dei Carabinieri, al personale che ne abbia ottenuto l'abilitazione dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro della difesa.
Art. 306. Condotta dei mezzi navali
1. La condotta dei mezzi navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare è affidata al personale della rispettiva Forza armata che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti comandi o enti e sia in possesso del relativo brevetto.
2. La condotta dei mezzi navali degli altri Corpi può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto per le unità delle Capitanerie di porto o a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza o presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.
Art. 307. Vestiario di navigazione
1. Il vestiario di navigazione, per dotazione alle unità navali e mezzi navali, può essere acquistato presso i magazzini di commissariato della Marina militare secondo le norme in vigore presso detti magazzini.
Art. 308. Competenze delle amministrazioni interessate
1. Le amministrazioni interessate e gli organi di Forza armata interessati restano competenti per:
a) l'accertamento dei danni a persone o cose causati, direttamente o indirettamente, dall'uso delle rispettive Unità navali e mezzi navali;
b) le conseguenti azioni di risarcimento in caso di danni subiti.
Art. 309. Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare
1. La cancellazione dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, delle unità navali in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.
2. Competente a promuovere l'adozione del decreto è lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare segnalano le unità da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.
Art. 310. Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Arma dei
carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto
1. Competente a promuovere l'adozione del decreto per la cancellazione dai ruoli speciali del quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali di cui al presente titolo, è lo Stato maggiore della Marina militare al quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano rispettivamente le unità navali da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.
TITOLO III
ALLOGGI DI SERVIZIO
CAPO I
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO
SEZIONE I
COSTITUZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
SERVIZIO
Art. 311. Ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina la concessione di alloggi di servizio di tipo economico, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e al personale civile del Ministero della difesa, nonchè al personale di Forze armate estere, in attuazione del codice, libro II, titolo II, capo VII, sezione I.
2. Il presente capo si applica altresì, in caso di concessione di alloggi di servizio di cui al comma 1 da parte dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio in ambito interforze difesa.
Art. 312. Competenze generali
1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati “elenchi degli incarichi”, con le modalità di cui all'articolo 343 [204].
2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione [205].
3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la località, l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione è corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze [206].
Art. 313. Categorie di alloggi di servizio
1. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalità e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;
b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;
c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'ambito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio;
e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);
f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);
g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.
2. Ai fini del presente capo, per presidio si intende la circoscrizione o le circoscrizioni alloggiative corrispondenti all'organizzazione territoriale delle Forze armate, determinate in relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello Stato maggiore di Forza armata.
Art. 314. Destinazione degli alloggi di servizio
1. I competenti comandi determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI e AST. Per gli alloggi ASI e AST, gli Stati maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali.
2. Gli Stati maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi negli elenchi degli incarichi.
3. Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR e ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, è effettuata dal Sottocapo di stato maggiore di ciascuna Forza armata ed è comunicata ai comandi competenti.
4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro può fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della difesa. In caso di motivata necessità, sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla difesa possono fruire di alloggi di servizio.
SEZIONE II
RIPARTIZIONE E CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 315. Organi competenti
1. Sono competenti alla concessione degli alloggi di servizio:
a) i comandi e gli organismi indicati all'articolo 312, comma 2, con provvedimento firmato dai comandanti o, per delega di questi, dai vice comandanti, per gli alloggi di qualsiasi tipo dislocati nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;
b) i comandi dei comprensori nei quali siano ubicati gli immobili, per gli alloggi ASC.
2. I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 312, comma 2, possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP e SLI, previa autorizzazione degli Stati maggiori di Forza armata, ai comandi o agli enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale.
3. La concessione degli alloggi ASGC, ASIR e ASI al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale è effettuata, su indicazione del Sottocapo di stato maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli organismi designati da ciascuno Stato maggiore di Forza armata.
Art. 316. Ripartizione degli alloggi
1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilità, provvedono:
a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR;
b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualità e in relazione alla contingente disponibilità, ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI;
c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia;
d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST.
2. L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) può acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.
Art. 317. Personale ammesso alle concessioni
1. Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale:
a) alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;
b) alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente;
c) alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle sedi di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio;
d) alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio a bordo di unità navali, con diritto di priorità per il personale imbarcato su unità navali non assegnate alla sede in cui si trova l'alloggio;
e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorità:
1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale è ubicato l'alloggio;
2) personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa.
Art. 318. Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST
1. Gli alloggi ASI e AST non possono essere concessi:
a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorchè indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi degli incarichi, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti e installazioni e comprensori militari;
b) alloggi AST:
1) al personale che sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorchè indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio;
2) al personale che sia assegnatario di una abitazione di edilizia economica e popolare o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale;
3) al personale che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2;
4) al personale che sia titolare di un incarico cui compete un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per la concessione di alloggio all'incarico nella sede di servizio, o abbia rinunciato ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI.
2. Ai fini del comma 1, un'abitazione è considerata idonea, disponibile e abitabile nei seguenti casi:
a) idonea, se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capofamiglia e il coniuge convivente;
b) disponibile, anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie pendenti per il suo recupero;
c) abitabile, se l'autorità comunale competente non ne certifica lo stato di non abitabilità.
3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR e ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi degli incarichi.
Art. 319. Durata delle concessioni
l. La durata delle concessioni è così fissata:
a) alloggi ASGC, ASIR e ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio;
b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento;
c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata;
d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, se l'utente ha titolo ad alloggio ASI.
Art. 320. Deroghe particolari
1. Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, se ha perso o sta per perdere il titolo alla concessione, può presentare domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST.
2. Al concessionario di alloggio AST, che non ha più titolo, è preferenzialmente riassegnato lo stesso alloggio occupato se egli occupa in graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un alloggio disponibile o segue immediatamente un richiedente che abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio.
3. Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha più titolo, è assegnato un alloggio AST disponibile, se l'interessato occupa, nell'ambito della graduatoria, un posto utile per l'assegnazione di un alloggio.
4. Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una nuova titolarità.
5. L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio.
6. L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva l'uso dell'alloggio, indipendentemente dal periodo di concessione già fruito, senza variazione di canone, a eccezione delle spese di carattere generale.
7. L'utente di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, può mantenere la conduzione dell'alloggio.
8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non più compreso negli elenchi degli incarichi, possono conservare la titolarità della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio è stato concesso.
9. Gli Stati maggiori di Forza armata, se l'utente di alloggio ASI incorre nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di specifici corsi, possono autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di assenza, in previsione che al termine della decadenza l'utente deve riassumere un incarico ASI.
10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività, ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico [207].
11. Gli Stati maggiori di Forza armata possono, a richiesta, autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di permanenza nell'incarico, se l'utente ASI è trasferito per assumere un incarico, determinato nel tempo, presso enti ovvero reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate a tal fine con provvedimento della Forza armata.
12. I frequentatori dei corsi presso il Centro alti studi della difesa (CASD) e il Nato Defence College e dei corsi similari all'estero, conservano il diritto all'utenza fino al termine dei corsi stessi.
SEZIONE III
MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 321. Commissioni di controllo per gli alloggi AST
l. I comandi militari o gli organismi all'uopo deputati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi:
a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata, commissioni di controllo degli alloggi distinte per alloggi ufficiali, alloggi sottufficiali e alloggi volontari in servizio permanente, dandone comunicazione ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella circoscrizione alloggiativa. Le commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive graduatorie di assegnazione;
b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi sono riportati nell'allegato A, di cui all'articolo 344.
3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.
Art. 322. Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR
l. L'assegnazione degli alloggi ASGC e ASIR è effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformità al modello dell'allegato B, di cui all'articolo 345, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello dell'allegato C, di cui all'articolo 346.
2. Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC dà tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità al modello riportato in allegato D di cui all'articolo 347.
Art. 323. Assegnazione di alloggi ASI
1. L'assegnazione degli alloggi ASI è effettuata, in ordine a incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalità:
a) ricezione della domanda compilata in conformità al modello all'allegato E-1, di cui all'articolo 348, corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato;
b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Se particolari situazioni limitano la disponibilità di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati maggiori, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalità e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione [208].
2. Se, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentono di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F, di cui all'articolo 350.
3. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST è subordinata all'indisponibilità di alloggio ASI.
5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI, se si ha il titolo.
6. Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C, di cui all'articolo 346.
7. La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, può essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico.
8. La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.
9. Il concessionario di alloggio ASI può chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro più grande della stessa categoria, se muta il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione può accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilità di un alloggio più grande nello stesso edificio o nel compendio dove è ubicato l'alloggio in concessione.
10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze sono assegnati dalla singola Forza armata solo se gli incarichi sono ricoperti da personale di quella Forza armata.
Art. 324. Assegnazione di alloggi AST
1. L'assegnazione degli alloggi AST è effettuata esclusivamente per graduatoria.
2. Possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente:
a) effettivi a comandi, enti, reparti della Forza armata od organi interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;
b) dell'Arma dei carabinieri, inseriti organicamente in enti ovvero comandi ovvero reparti delle altre Forze armate, o che si trovino a disposizione d'impiego delle stesse;
c) di altra Forza armata, purchè in servizio presso enti ovvero comandi o reparti della Forza armata compresi nel presidio o circoscrizione alloggiativa e che non concorrono presso la Forza armata di appartenenza;
d) della Marina militare, in servizio presso gli organi centrali o periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè presso le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto, gli uffici circondariali e locali marittimi e le delegazioni di spiaggia, se non esistono nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa alloggi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai quali accedere;
e) della Marina militare che presta servizio a bordo delle unità navali. Tale personale può concorrere solo per la località dove è assegnata l'unità navale sulla quale è imbarcato. A tal fine, si tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego.
3. La domanda di assegnazione è compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformità all'allegato E-2, di cui all'articolo 349 ed è inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto.
4. La domanda conserva la sua validità purchè i documenti fiscali e amministrativi a corredo siano completi e aggiornati.
5. In caso di trasferimento, già formalizzato per una nuova destinazione d'impiego, la domanda può essere:
a) presentata ai comandi, stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, nell'ambito dei quali l'interessato presta servizio, anche se non è stato ancora eseguito il trasferimento disposto per la sede ubicata in altro presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata;
b) inoltrata, prima della data di effettivo trasferimento, con un anticipo non superiore a quattro mesi, al competente comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, o al comando o ente presso il quale è stata disposta la nuova destinazione.
6. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.
7. La valutazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria, non è effettuata quando le domande stesse:
a) risultano mancanti dei dati prescritti o corredate da documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata;
b) sono sottoposte a sospensiva per effetto di una precedente determinazione della competente commissione di controllo degli alloggi.
8. Le commissioni di controllo degli alloggi, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente con le modalità indicate nell'allegato G, di cui all'articolo 351.
9. Il concorrente che ha presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio è incluso nella graduatoria e non può ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento.
10. L'alloggio disponibile è offerto al concorrente che occupa il posto più elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al concorrente che occupa il posto successivo.
11. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che, in base alla graduatoria, ne risulta destinatario, è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
12. Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica.
13. Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facoltà di modificare il limite di tempo per la risposta, se ciò non comporta spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti.
14. Il concorrente che non fornisce risposta entro il termine stabilito è considerato rinunciatario.
15. L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente è vincolante. E' considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente.
16. In caso di rinuncia, il concorrente è tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se è scaduto il termine di cui al comma 12.
17. La rinuncia a un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validità delle due graduatorie successive.
18. Il concorrente, se l'alloggio non è idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; se lo rifiuta, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalità fino all'offerta di altro alloggio idoneo.
19. L'autorità competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'adozione dell'atto formale di concessione redatto in conformità al modello in allegato C, di cui all'articolo 346, firmato per accettazione dal concessionario.
20. Il concessionario di alloggio può chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria se è cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente è incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza già trascorso. L'eventuale cambio è attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero è disponibile per una ulteriore assegnazione.
Art. 325. Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC
1. La concessione degli alloggi APP, SLI e ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti.
2. L'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC è effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalità indicate nei commi da 3 a 8.
3. Le richieste di assegnazione di alloggi APP e ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI può essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unità su cui è imbarcato il richiedente.
4. Le domande sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.
5. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze già pianificate, è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
6. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI è determinato dalla data di arrivo dell'unità navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unità navale nella sede per la quale è stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilità possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unità navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione è revocata se sopravvengono nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unità navali. L'ordine di precedenza per il personale che già fruisce di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI è determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parità di data, l'ordine di precedenza è determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non ha beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne ha usufruito in minor misura. A parità di condizioni, la precedenza è data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello più anziano.
7. L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorità alle domande del personale che presta servizio nel comprensorio ove sono ubicati gli alloggi. E' data facoltà ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopre nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.
8. I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H, di cui all'articolo 352.
Art. 326. Impiego degli alloggi disponibili
1. Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al più presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per qualsiasi motivo il titolare non occupa l'alloggio, gli organi competenti di Forza armata possono decidere di cedere in uso temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purchè vi sia il preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in tempo utile per il successore del titolare rinunciatario, a proprie spese e senza diritto ad alcuna proroga, nonchè in caso di trasferimento in altra sede di servizio. L'assegnazione temporanea non esclude la possibilità, per gli aventi diritto, di concorrere per la concessione di alloggio della categoria per la quale hanno titolo.
2. Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa dopo l'integrale soddisfacimento delle esigenze di Forza armata, sono concessi temporaneamente a personale di altra Forza armata dalla stessa designato.
Art. 327. Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza
1. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso in utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del
Art. 328. Registrazione delle concessioni
1. Gli atti di concessione degli alloggi ASGC, ASIR, ASI e AST sono sottoposti all'iscrizione nell'apposito repertorio degli atti e alla successiva registrazione.
SEZIONE IV
CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI, PROROGHE E RECUPERO DEGLI ALLOGGI
Art. 329. Cessazione della concessione
1. La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.
2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatta salva la concessione di proroga.
3. Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in allegato I di cui all'articolo 353, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalità di cui all'articolo 341. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio.
4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:
a) la cessazione dall'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio ASGC, ASIR e ASI, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 320, comma 12;
b) la scadenza del periodo di durata della concessione di alloggio AST, APP, SLI e ASC;
c) il collocamento in quiescenza del concessionario o la cessazione dal servizio attivo o il passaggio all'impiego civile nell'Amministrazione dello Stato;
d) il decesso del concessionario;
e) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST;
f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o di usufrutto, da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione ritenuta idonea dal comando, disponibile e abitabile ubicata nell'ambito del presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa, fatti salvi i casi previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 318.
5. Per il concessionario di alloggio AST costituiscono ulteriori motivi di perdita del titolo:
a) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata;
b) il trasferimento in altra sede, fatte salve le movimentazioni nell'ambito della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda;
c) il trasferimento in altra sede o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, disposto d'autorità, quando in entrambi i casi il nucleo familiare non continui a occupare stabilmente l'alloggio.
6. Nei casi di cui al comma 4, lettera f) e al comma 5, lettere a), b) e c), per stabilire la perdita del titolo alla concessione è preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi.
7. Il titolo alla concessione è annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprietà.
Art. 330. Decadenza dalla concessione
1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:
a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;
b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;
c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;
d) mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini;
e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio;
f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio.
2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell'allegato L di cui all'articolo 354, nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.
Art. 331. Revoca anticipata della concessione
1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente può disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente è assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono, altresì, a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco se, a causa dell'indisponibilità di alloggi idonei, l'utente, al quale è stata revocata la concessione, passa nell'ambito dello stesso presidio o circoscrizione alloggiativa a unità abitativa privata.
2. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, è reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Art. 332. Proroghe per il rilascio
1. Il presente articolo si applica ai seguenti alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'articolo 279 del codice:
a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);
b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).
2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'articolo 286, comma 3, del codice, possono essere concesse:
a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI, quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;
b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;
c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finchè permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST;
d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalità o del terrorismo o del dovere o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 317, finchè permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati [209].
3. Le proroghe di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, se non vi sono richieste di alloggi.
4. Gli organi competenti per la concessione delle proroghe sono:
a) il capo di stato maggiore della Difesa, per i concessionari di alloggi ASIR interforze e NATO;
b) il capo di stato maggiore di Forza armata per le vedove o altri familiari conviventi e per i concessionari di alloggi ASIR di Forza armata;
c) l'organo che ha disposto la revoca della concessione in tutti gli altri casi.
5. L'istanza di proroga è inoltrata agli organi di cui al comma 4, secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del concessionario, l'istanza è inoltrata dagli aventi titolo entro due mesi da tale evento. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre i suddetti termini.
6. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di proroga sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze stesse. Il silenzio oltre tale termine non costituisce accoglimento dell'istanza.
6-bis. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorità, il canone di cui all'articolo 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331 [210].
Art. 333. Recupero degli alloggi
1. Se l'alloggio non è lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalità riportate nel modello dell'allegato M, di cui all'articolo 355, da notificare all'interessato.
2. Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. La data è comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca della concessione e al trentesimo giorno dalla data di decadenza della concessione.
3. L'esecuzione del recupero coattivo è effettuata alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da personale dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare, appositamente designati dal competente comando, che li richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le modalità riportate negli allegati N e O, di cui agli articoli 356 e 357.
4. Se l'alloggio è chiuso o l'utente si rende irreperibile o non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso secondo le vigenti disposizione di legge, compilando inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.
5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie è incaricata una ditta. Le relative spese, anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.
6. Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell'alloggio.
SEZIONE V
CANONI E ONERI
Art. 334. Onerosità delle concessioni
1. Gli alloggi sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo è dovuto limitatamente all'unità immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 335. Determinazione del canone per gli alloggi AST
1. Per gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), l'ammontare del canone mensile di concessione amministrativa è calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, determinato su base nazionale e pari a euro 1,95, per la superficie convenzionale dell'alloggio e per i coefficienti relativi al livello del piano, a vetustà e allo stato di conservazione e manutenzione. Se il canone così calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio è applicato quest'ultimo.
2. La superficie convenzionale e i coefficienti correttivi relativi al livello di piano, vetustà e dello stato di manutenzione e conservazione sono quelli previsti negli articoli 13, 19, 20 e 21 della
3. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro, l'anno di costruzione è quello in cui detti lavori sono stati ultimati. Gli organi tecnici del comando militare territoriale nella cui circoscrizione ricadono gli alloggi individuano l'anno di costruzione, di ristrutturazione o di restauro cui fare riferimento.
Art. 336. Determinazione del canone per gli alloggi ASIR-ASI
1. L'ammontare del canone mensile di concessione degli alloggi ASIR-ASI, è calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, pari a euro 1,60, per la superficie convenzionale dell'alloggio (fino a un massimo di 120 mq) e per i coefficienti relativi al livello del piano, alla vetustà e allo stato di conservazione e manutenzione.
2. Se il canone così calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio è applicato quest'ultimo.
3. Nessun canone è dovuto per i locali di rappresentanza degli alloggi ASIR, la cui identificazione è determinata con atto formale del comando competente alla concessione dell'alloggio. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
Art. 337. Rette
l. Gli utenti di alloggi APP e SLI sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia e altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio.
2. Gli utenti di alloggi ASC sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera, definita con decreto del Ministro della difesa, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.
Art. 338. Norme per la riscossione
1. Le norme e le modalità per la riscossione delle somme dovute per canoni, rette e quote forfetarie, sono contenute nell'allegato P, di cui all'articolo 358.
Art. 339. Spese e modalità di gestione
l. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 288 del codice, sono tenuti:
a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni;
b) a effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC;
c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.
2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalità di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio.
3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.
Art. 340. Oneri a carico dell'Amministrazione militare
l. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con:
a) il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della stessa, elencate nell'allegato Q, di cui all'articolo 359;
b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC e ASIR, di cui all'allegato R, di cui all'articolo 360;
c) l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la stabilità, la straordinaria manutenzione e l'ordinario mantenimento, di cui all'allegato S, di cui all'articolo 361.
2. In caso di assegnazione e di rilascio di alloggio ASGC e ASIR, connessi con l'assunzione o la cessazione dell'incarico, l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.
SEZIONE VI
COMUNICAZIONI
Art. 341. Formalità per le comunicazioni
1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione. I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare [211].
SEZIONE VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 342. Disciplina delle concessioni antecedenti
l. Le concessioni rilasciate prima del 3 aprile 2004 sono sottoposte, a cura dei comandi indicati nell'articolo 315, a controllo di compatibilità con le norme del presente capo. Per le concessioni che risultano incompatibili, i comandi competenti procedono ai relativi adeguamenti che, comunque, non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.
Art. 343. Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI
1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonchè individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale, definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi [212].
2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:
a) alloggi ASGC:
1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli armamenti, per le rispettive aree di competenza;
2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate o dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;
3) le singole variazioni sono proposte e approvate con le modalità di cui al comma 1;
b) alloggi ASIR:
1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore;
c) alloggi ASI:
1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte:
1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;
1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;
1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione [213].
SEZIONE VIII
ALLEGATI
Art. 344. Allegato A
Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi
1. Le «commissioni di controllo degli alloggi ufficiali», le «commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali» e le «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente» sono composte da:
a) un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente, di grado non inferiore a ufficiale superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti e a 1 ° caporale maggiore o gradi corrispondenti;
b) un presidente sostituto;
c) membri:
c.1) di numero pari variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alla rappresentanza militare;
c.2) di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente sostituto;
c.3) tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali e volontari in servizio permanente; questi ultimi per le sole «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in s.p.», quando possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione;
c.4) che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa o a bordo di unità navali di base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative stesse;
c.5) altrettanti membri sostituti;
d) un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi o enti del presidio o circoscrizione alloggiativa.
2. I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili.
3. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate:
a) periodicamente, per la formazione delle graduatorie;
b) ogni qualvolta lo richieda urgente e improrogabile necessità di deliberare in merito alle altre materie di competenza.
4. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi:
a) partecipano obbligatoriamente alle sedute;
b) esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi;
c) deliberano in merito a:
c.1) ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle graduatorie;
c.2) questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili;
c.3) motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi offerti;
d) formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi.
5. Il voto è un diritto del presidente e dei membri, è espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed è obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi o altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale, sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti.
6. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.
Art. 345. Allegato B
Modulo di domanda per l'assegnazione di alloggi ASGC e ASIR
Art. 346. Allegato C
Modello dell'atto di concessione di alloggio di servizio
Art. 347. Allegato D
Modello di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze della concessione di ASGC
Art. 348. Allegato E-1
Domanda di assegnazione alloggio ASI
Art. 349. Allegato E-2
Domanda di assegnazione alloggio AST
Art. 350. Allegato F
Formazione delle graduatorie ASI 1. Le graduatorie, calcolate in base alla formula che segue, sono formate disponendo i concorrenti in ordine decrescente di punteggio espresso con una cifra decimale.
2. Il punteggio ASI è espresso dalla seguente formula: Ta + Tn + F - D, nella quale:
a) Ta = coefficiente per l'ultimo trasferimento di sede disposto d'autorità: Ta = 15;
b) Tn = coefficiente per i trasferimenti di sede effettuati d'autorità durante gli ultimi 10 anni; calcolo del Tn: 2,5 per ogni trasferimento;
d) F = coefficiente per la composizione del nucleo familiare. Calcolo dell'F: 5 per ogni familiare convivente e a carico;
e) D = coefficiente del godimento pregresso di alloggi di servizio; calcolo del D: 2 per ogni anno di pregressa utenza di alloggio di servizio goduto.
3. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con reddito lordo complessivo inferiore.
4. In caso di ulteriore parità di punteggio ha la precedenza il concorrente di superiore anzianità di servizio.
Art. 351. Allegato G
Formazione delle graduatorie AST
1. Le singole graduatorie:
a) elencano i concorrenti che, avendone titolo, hanno presentato, fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse, domande correttamente compilate e completamente documentate;
b) sono formate tre volte l'anno, alle date del 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre;
c) hanno validità fino alla data di formazione della successiva graduatoria;
d) specificano, per ciascun concorrente indicato con grado, cognome, nome, categoria, comando o ente di appartenenza:
d.1) gli elementi di calcolo;
d.2) l'ordine di graduatoria;
d.3) la composizione del nucleo familiare;
d.4) gli eventuali vincoli all'assegnazione;
d.5) eventuali note esplicative;
e) comprendono, in allegato, l'elenco degli esclusi, sospesi o decaduti con la specificazione della relativa motivazione.
2. L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, è esposto per tutto il periodo di validità della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione.
3. Tale elenco è notificato a tutti i concorrenti.
4. Il concorrente, per poter essere inserito in graduatoria, deve aver presentato una domanda correttamente compilata e sottoscritta, nonchè:
a) ultima busta paga in copia autenticata;
b) documentazione sanitaria: eventuale;
c) documentazione di sfratto esecutivo: eventuale.
5. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.
6. La documentazione, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, dovrà essere rinnovata:
a) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi dichiarati;
b) a richiesta della commissione di controllo alloggi.
7. La cancellazione dei concorrenti dalle graduatorie è determinata da:
a) mancata occupazione di alloggio per il quale è stata già sottoscritta dichiarazione di accettazione;
b) rinuncia a concorrere;
c) rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte e per motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi;
d) esclusione dall'assegnazione di alloggio in tutto il territorio nazionale;
e) proprietà, usufrutto, comodato o assegnazione in cooperativa ancorchè indivisa di alloggio idoneo e disponibile nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa da parte del concorrente o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi;
f) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta;
g) assegnazione al concorrente medesimo o ad altro familiare convivente di alloggio di edilizia economica e popolare, ovunque ubicato nel territorio nazionale.
8. La graduatoria, calcolata in base alla formula di cui al comma 10, è formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.
9. A parità di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parità, la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio.
10. La formula è: [Rl + R2 +R3 +R4 +G - (Dt + Dm +Ds +Di)] / F, in cui:
a) Rl è il reddito annuo lordo del richiedente;
b) R2 è il reddito annuo lordo del coniuge convivente;
c) R3 è il reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;
d) R4 è il reddito annuo lordo non da lavoro di tutti i componenti il nucleo familiare;
e) G è il coefficiente per il godimento di alloggio di servizio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o di edilizia economica e popolare; calcolo del «G»: Rlx0,l per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
f) Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di sedi o imbarco disposti d'autorità; calcolo del Dt: f.1) R1x0,20 relativo all'ultimo trasferimento di sede effettuato negli ultimi due anni; f.2) R1x0,10 da moltiplicare per il numero dei cambiamenti di sede, dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci anni nel territorio nazionale nella condizione di «con familiari conviventi e a carico amministrativo (condizione non necessaria per la moglie)»;
g) Dm coefficiente degli oneri per gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare. L'ufficiale medico, designato nell'esprimere il parere circa l'applicabilità del decreto ministeriale in ordine all'infermità, dovrà riferirsi a titolo orientativo e con criteri analoghi a quelli di cui alle prime due categorie - e, per casi particolari, anche alla terza - della tabella A annessa al
h) Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio; calcolo del «Ds»: R1x0,20;
i) Di coefficiente per l'imbarco su unità navali dipendenti dal Comando in capo della squadra navale o di unità navali dipartimentali; calcolo del «Di»: R1x0,10;
l) F coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente; calcolo dell'«F»: somma dei singoli coefficienti attribuiti a ciascun componente il nucleo familiare con i seguenti valori: 4 per il capo famiglia; 4 per il coniuge convivente; 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o separato legalmente con figli conviventi e fiscalmente a carico; 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore a 14 anni; 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14 anni.
Art. 352. Allegato H
Modello di dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI
COMANDO [a] OGGETTO: Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI utente [a].................................. A [b].................................. [c].................................. e, per conoscenza: A COMANDO di [d].................................. [e].................................. Rif. lett. n. [f].................................. in data [g].................................. In relazione a quanto comunicatomi da codesto Comando con la lettera citata in riferimento, io sottoscritto [a].................................. in servizio presso [h].................................. , concessionario dell'alloggio SLI n. [i].................................. ubicato in [l].................................. , presa conoscenza delle norme regolamentari per gli alloggi di servizio per le Forze armate dichiaro di: - accettare, impegnandomi per me medesimo e per i miei familiari e aventi causa, le condizioni per la gestione, uso e manutenzione degli alloggi; - essere a conoscenza che: - sono a mio carico le spese di registrazione; - dovrò, eventualmente su richiesta del gestore, versare un contributo mensile anticipato per le spese di gestione; - dovrò, all'atto della cessazione dell'utenza, risarcire eventuali danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e dei materiali ivi esistenti; - autorizzare l'ente amministratore a trattenere sulle mie competenze mensili quanto dovuto, per oneri di gestione o ad ogni altro titolo previsto dalle norme regolamentari per gli alloggi di servizio per le Forze armate. [m].................................. [n].................................. NOTE [a] Grado o qualifica, nome e cognome, località e data di nascita del concessionario; [b] Comando che dispone la concessione di utenza; [c] località sede del Comando; [d] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio; [e] località sede del Comando; [f] numero di protocollo della lettera del Comando con la quale si convoca l'interessato per l'espletamento degli atti connessi con la concessione; [g] data nella quale è stata inviata la comunicazione; [h] ente o Comando o unità presso il quale il concessionario è effettivo; [i] numero di identificazione dell'alloggio; [l] località, via o piazza, numero civico, scala, interno; [m] data in cui viene firmata la dichiarazione; [n] grado o qualifica, nome e cognome del concessionario a sua firma.
Art. 353. Allegato I
Modello di avviso di rilascio dell'alloggio di servizio
Art. 354. Allegato L
Modello di dichiarazione di decadenza della concessione di alloggio di servizio
Art. 355. Allegato M
Modello di ordine di recupero coattivo
Art. 356. Allegato N
Art. 357. Allegato O
Art. 358. Allegato P
Modalità per la riscossione delle somme dovute dagli utenti per canone e spese comuni alloggi ASIR, ASI e AST; retta alloggi APP E SLI; quota forfetaria giornaliera alloggi ASC
1. La riscossione delle somme in argomento è regolata dal presente articolo.
2. Quanto al canone per gli alloggi ASIR, ASI, AST:
a) i competenti enti esecutivi del Genio militare e gli organi corrispondenti per la Marina militare e l'Aeronautica militare, all'atto della consegna dell'alloggio e delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute, comunicano l'importo dei canoni dovuti dagli utenti ai rispettivi enti amministratori e alle competenti direzioni di amministrazione e corrispondenti organi di controllo;
b) alla riscossione delle somme dovute per il canone degli utenti di alloggi ASIR, ASI e AST provvedono gli enti che amministrano gli utenti stessi, mediante ritenute mensili sullo stipendio;
c) gli enti predetti provvedono anche a versare direttamente entro il giorno 10 del mese successivo i relativi importi alla tesoreria provinciale con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riassegnabile al bilancio della Difesa;
d) le relative quietanze sono inviate dagli enti medesimi direttamente alle direzioni di amministrazione competenti, per il successivo inoltro alla ragioneria centrale;
e) alla fine di ciascun trimestre, i singoli enti trasmettono alle competenti direzioni di amministrazione una nota in cui saranno indicati, per ogni concessione, le date delle trattenute ai propri dipendenti utenti di alloggio, gli importi delle stesse e gli estremi dei versamenti in tesoreria;
f) ogni direzione di amministrazione interessata riscontra le note ricevute dagli enti con le previste segnalazioni esistenti ai propri atti, ai fini del controllo amministrativo e contabile sulla esattezza dei versamenti eseguiti, e riferisce al Ministero le eventuali inadempienze e manchevolezze.
3. Quanto alle spese comuni:
a) le spese comuni per ASIR-ASI-AST sono calcolate a cura dei competenti organi in base alle tabelle millesimali;
b) alla riscossione delle somme dovute provvedono gli enti amministratori degli utenti stessi mediante ritenute mensili sullo stipendio.
4. Quanto alla riscossione dei canoni, gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente comunicare l'entità del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, verificano se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell'alloggio occupato da ciascuno.
5. Quanto alla retta per gli alloggi APP e SLI:
a) la retta è pagata direttamente dall'utente alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio;
b) nel caso in cui la concessione è disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione mediante ritenuta mensile sullo stipendio;
c) le somme, comunque introitate, sono gestite in modo analogo a quanto indicato nel comma 4.
6. Quanto alla quota forfetaria giornaliera per gli alloggi ASC:
a) la quota forfetaria deve essere versata da parte dell'interessato al servizio amministrativo del Comando che ha disposto la concessione alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio;
b) nel caso in cui la concessione è disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione delle somme dovute mediante ritenuta mensile sullo stipendio;
c) l'ente amministrativo che ha effettuato la riscossione procede al versamento degli importi.
Art. 359. Allegato Q
Oneri particolari di gestione a carico dell'Amministrazione militare
1. Sono a carico dell'amministrazione militare i seguenti oneri di gestione:
a) spese per gli impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni previsti per legge;
b) spese per i servizi antincendio;
c) spese per illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;
d) spese per eventuali assicurazioni, imposte e tasse relative agli immobili e agli impianti connessi, se non diversamente disposto;
e) spese per la capitozzatura di eventuali alberi.
Art. 360. Allegato R
Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare
1. L'amministrazione militare provvede alle spese relative agli oneri di gestione elencati nel presente articolo.
2. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASGC sono i seguenti:
a) energia elettrica per le utenze domestiche, acqua, gas e riscaldamento;
b) impianto telefonico e relativo canone, se è ritenuta necessaria l'installazione del telefono, nonchè le spese delle conversazioni telefoniche effettuate per motivi di servizio.
3. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASIR, per i soli locali destinati all'espletamento delle funzioni di rappresentanza del concessionario, sono i seguenti:
a) arredamento e attrezzature, nella misura prevista dal
b) energia elettrica, acqua e gas;
c) riscaldamento e oneri di gestione dei servizi comuni;
d) minuto mantenimento;
e) impianto telefonico e relativo canone, nonchè le spese delle conversazioni di servizio.
4. Le modalità della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis [214].
Art. 361. Allegato S
Lavori di stabilità, di straordinaria manutenzione e di ordinario mantenimento
1. L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla normativa vigente per i lavori del genio militare, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione, nonchè di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.
2. I lavori di stabilità o di straordinaria manutenzione sono quelli la cui necessità si manifesta saltuariamente e dipendono essenzialmente dalle condizioni di stabilità dell'immobile o da cause fortuite, relative al singolo alloggio o all'intero fabbricato o comprensorio. In particolare essi riguardano:
a) interventi su fondazioni, strutture portanti, solai, coperture e strutture similari;
b) rifacimento di strade, piazzali, cortili e aree similari;
c) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica, gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino agli apparecchi erogatori;
d) ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di acque bianche e nere (eccetto lo spurgo);
e) riparazione degli impianti autonomi/centralizzati di riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono, antenna televisiva, parafulmine e altri eventuali impianti. La riparazione degli impianti di cui sopra è a carico dell'amministrazione militare semprechè questa li abbia a suo tempo forniti;
f) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno degli alloggi, limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia;
g) sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetustà o grave guasto non imputabile all'utente, se forniti dall'amministrazione militare;
h) tinteggiatura periodica di facciate, infissi esterni, scale e locali comuni, in relazione al normale degrado.
3. I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono stato di servibilità, in dipendenza dell'uso fattone da parte del concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso. Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entità, strettamente legati all'esigenza del buono stato di servibilità dell'alloggio.
CAPO II
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELL'ARMA DEI
CARABINIERI
SEZIONE I
CLASSIFICAZIONE
Art. 362. Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri
1. Gli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri sono classificati nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (ASGI);
b) alloggi di servizio in temporanea concessione (ASTC).
2. Il Comandante generale con propria determinazione provvede a ripartire il numero degli alloggi di servizio nelle categorie indicate al comma 1, per ciascuna sede.
SEZIONE II
ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI CONNESSI ALL'INCARICO
Art. 363. Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione
1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383.
2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonchè l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, è disposta con determinazione del Comandante generale con facoltà di delega.
3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.
Art. 364. Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione
1. Gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 362 sono ripartiti con determinazione del Comandante generale tra gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.
Art. 365. Assegnazioni temporanee
1. L'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, può essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell'allegato A di cui all'articolo 383, previa autorizzazione del Comando generale.
2. Esso deve essere rilasciato a richiesta dell'amministrazione con le modalità indicate dall'articolo 368 in deroga a qualsiasi altra disposizione ed entro il termine di venti giorni.
3. A motivata richiesta dell'interessato e solo per comprovate esigenze, il Comandante generale può concedere una ulteriore proroga fino a tre mesi.
Art. 366. Caratteristiche degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico
1. Gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico, se la situazione strutturale lo consente, devono disporre di ingresso separato da quello della caserma e non superare - di massima - le seguenti superfici, che non comprendono le pertinenze come la cantina, l'autorimessa e gli ambienti dichiaratamente non abitabili:
a) generali: mq. 200;
b) colonnelli e comandanti di gruppo: mq. 160;
c) ufficiali superiori e comandanti intermedi: mq. 140;
d) ufficiali inferiori e comandanti di stazione: mq. 120;
e) sottufficiali, appuntati e carabinieri: mq. 110.
2. E' fatto divieto agli assegnatari di ASGI di occupare altri locali dell'amministrazione.
Art. 367. Oneri a carico degli utenti e dell'amministrazione
1. Sono a carico degli utenti gli oneri per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del gas, nonchè le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio.
2. Sono a carico dell'amministrazione le spese relative a:
a) periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e quella di consegna al successivo concessionario;
b) impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni ritenuti necessari dall'amministrazione;
c) servizi antincendio;
d) illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;
e) assicurazioni - se ritenute necessarie dall'amministrazione - imposte e tasse relative agli immobili e agli impianti connessi;
f) esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione, nonchè di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.
Art. 368. Recupero degli alloggi
1. Nel caso che l'utente non lasci l'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico nei termini prescritti, il Comando generale dell'Arma per gli ufficiali sino al grado di colonnello compreso e i competenti comandi di corpo per gli altri militari devono emettere formale ordinanza di recupero coatto, indicando la data di esecuzione, che non può superare il termine massimo di sessanta giorni.
2. Il recupero coatto è eseguito da un ufficiale superiore, assistito da altro personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati, e ha luogo anche in caso di pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
3. Se l'alloggio da recuperare è chiuso o l'utente non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termine di legge, compilando l'inventario particolareggiato di quanto in esso rinvenuto.
4. Le operazioni di imballaggio, di facchinaggio, di trasporto e di deposito sono affidate a ditta civile e le relative mese, comprese quelle di assicurazione delle masserizie, sono poste a carico dell'utente e recuperate dall'amministrazione secondo le leggi vigenti.
5. All'atto della perdita del titolo in forza del quale ha avuto luogo l'assegnazione, il comando competente ne dà comunicazione all'Agenzia del demanio, per i provvedimenti di competenza.
SEZIONE III
ALLOGGI DI SERVIZIO IN TEMPORANEA CONCESSIONE
Art. 369. Personale ammesso alla concessione e ripartizione degli ASTC
1. Gli ASTC sono assegnati mediante concessione amministrativa.
2. Gli ASTC possono essere concessi esclusivamente al personale militare dell'Arma dei carabinieri coniugato, vedovo, separato o divorziato con figli a carico, in servizio presso comandi, enti e reparti per i quali gli alloggi sono destinati e che appartenga alle seguenti categorie, e secondo le seguenti percentuali:
a) ufficiali: 10%;
b) sottufficiali: 25%;
c) appuntati e carabinieri: 65%.
Art. 370. Esclusione della concessione
1. Gli ASTC non possono essere concessi al personale che si trovi in una o più delle seguenti condizioni:
a) è proprietario, o usufruttuario, o assegnatario in cooperativa ancorchè indivisa, di abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o comuni limitrofi;
b) è assegnatario di abitazione ubicata nel territorio del comune ove presta servizio o comuni limitrofi, concessa a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica;
c) ha un familiare convivente nelle condizioni sopraindicate;
d) è titolare di incarico destinatario di alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
e) si trova a meno di tre anni dalla cessazione dal servizio per limite di età.
Art. 371. Durata della concessione
1. La concessione dura otto anni, ed è rinnovabile per una sola volta.
2. In caso di trasferimento in comune non limitrofo al comune di sede dell'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di effettuazione del movimento del militare, o dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi.
3. In caso di trasferimento del concessionario con figli a carico aventi obblighi di studio, la cessazione della concessione è prorogata fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Art. 372. Commissione per gli alloggi
1. In sede locale, il comandante delle scuole, il comandante delle unità mobili e specializzate e i comandanti interregionali nominano tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composta da [215]:
a) Presidente: Comandante del corpo competente;
b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato dal Comandante delle scuole o delle unità mobili e specializzate o interregionali [216];
c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza corrispondente.
2. Per il personale del Comando generale le Commissioni alloggi sono composte da:
a) Presidente: Sottocapo di Stato maggiore del Comando generale;
b) Comandante del Reparto autonomo;
c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza del Reparto autonomo del Comando generale.
3. Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni alloggi è prevista la commissione alloggi unica nazionale costituita da:
a) Presidente: Vice comandante generale;
b) tre membri, uno per ogni categoria, nominati dal Comandante generale;
c) tre membri, uno per ogni categoria, designati dal Consiglio centrale della rappresentanza - sezione carabinieri.
4. Il mandato conferito ai componenti della commissione ha durata biennale e non è immediatamente rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo.
5. Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa a esse di diritto, è designato il sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare.
6. I componenti delle commissioni possono essere scelti anche fra i militari non appartenenti agli organismi rappresentativi.
7. I membri della commissione facenti parte della rappresentanza militare sono nominati dai rispettivi Consigli e durano in carica fino al termine del mandato.
Art. 373. Compiti delle Commissioni alloggi
1. Le Commissioni alloggi, distinte per categoria, sono convocate dal Comandante di corpo - che le presiede - ogni qualvolta occorre deliberare sulla materia di competenza.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, in quanto l'attività svolta dalle commissioni è attività di servizio.
3. Le Commissioni, ciascuna per la parte dì competenza, provvedono a:
a) esaminare le domande dei concorrenti all'assegnazione degli alloggi;
b) decidere sull'ammissione, sulla esclusione e sulla sospensione dei concorrenti dal concorso;
c) formare la graduatoria dei concorrenti, disponendone la pubblicazione;
d) esprimere pareri su tutte le questioni relative all'offerta di alloggi disponibili e alla revoca anticipata delle concessioni nei casi previsti dal regolamento.
4. Le deliberazioni adottate dalle commissioni sono approvate a maggioranza. Il Presidente e ogni singolo membro hanno diritto al voto, che è obbligatorio ed è espresso in forma palese, iniziando dal meno anziano. Devono astenersi dal voto, facendo riportare la motivazione nel verbale, i membri che siano direttamente interessati alla questione in trattazione oppure la votazione verta su situazioni riguardanti altri concorrenti legati da vincoli di parentela.
5. Il verbale, redatto al termine di ciascuna riunione, è sottoscritto da tutti i componenti della commissione deliberante.
Art. 374. Assegnazione di alloggi
1. L'assegnazione degli ASTC avviene mediante concorso indetto dagli enti competenti, che provvedono a informare i Comandi interessati nonchè quelli presso i quali presta servizio il personale, trasferito e non ancora giunto alla sede.
2. Il bando del concorso va affisso agli albi di ciascun comando per almeno 15 giorni e indica:
a) la località ove è ubicato l'alloggio disponibile da assegnare e le sue caratteristiche;
b) il termine di presentazione della domanda;
c) la documentazione richiesta.
3. L'assegnazione dell'ASTC avviene in base all'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione da affiggere agli albi dei relativi comandi per 15 giorni.
4. La domanda di assegnazione, uniforme al modello riportato nell'allegato B di cui all'articolo 384, deve essere inoltrata all'Ente competente alla concessione entro il termine da fissare almeno 30 giorni dopo la comunicazione di concorso.
5. La presentazione dolosa di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta la permanente esclusione del concorrente dalla assegnazione di qualsiasi ASTC in ambito nazionale, da annotare nella documentazione matricolare dell'interessato.
6. La Commissione alloggi, se in sede di esame preliminare riscontra che la domanda presentata sia incompleta o mancante di dati ne informa il concorrente, accordandogli venti giorni per la sua regolarizzazione. Trascorso tale periodo senza giustificato motivo determinato da causa di forza maggiore, la commissione archivia l'istanza, dandone comunicazione scritta all'interessato.
7. Sulla base delle domande accolte, la commissione alloggi competente procede alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria distinta per ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.
8. Contro l'ordine delle graduatorie è ammesso ricorso, entra trenta giorni dalla loro pubblicazione da presentarsi direttamente alla commissione alloggi unica nazionale.
9. Il concorrente, che abbia presentato domanda prima di avere raggiunto la nuova sede di servizio, è incluso nella graduatoria ma la concessione dell'alloggio avviene all'atto dell'effettivo trasferimento.
10. Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle graduatorie e, in caso di rinuncia, al concorrente che segue il rinunciatario nella stessa graduatoria.
11. Il concorrente è tenuto a rispondere - entro il ventesimo giorno dalla data di notifica - all'offerta di alloggio. In caso di mancata risposta, è considerato rinunciatario.
12. Il Comandante di corpo competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione, redatto in conformità al modello riportato nell'allegato C di cui all'articolo 385, e firmato per accettazione dal concessionario.
13. L'atto formale di concessione è assunto a repertorio dell'ente ed è registrato ai sensi delle vigenti norme fiscali, con onere a carico dell'utente.
14. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna dell'alloggio, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del
Art. 375. Criteri di attribuzione del punteggio
1. Per l'attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria si seguono i seguenti criteri:
a) attribuire a ciascun concorrente un punteggio base di più 5;
b) adottare per singole voci il parametro da meno 5 a più 5;
c) prendere in considerazione ai fini del punteggio:
1) situazione familiare (persone conviventi, numero, età e sesso dei figli);
2) situazione economico-patrimoniale della famiglia (redditi da proprietà o da lavoro);
3) situazioni particolari (sfratto, affitti, altre cause).
2. Sulla base dei criteri fissati al comma 1, il punteggio utile alla graduatoria è il seguente:
a) situazione familiare:
1) per persona convivente, escluso il titolare punti più 0,50;
2) figli minori di anni 10 (ogni figlio) punti più 0,50;
3) figli maggiori di anni 10 (ogni figlio) punti più 0,75;
4) diversità di sesso per figli maggiori di anni 10 punti più 1,00;
b) situazione economico-patrimoniale della famiglia:
1) redditi mensili provenienti da altri cespiti; per proprietà:
1.1) fino a euro 52,00 punti meno 0,50;
1.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti meno1,00;
1.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti meno 2,00;
1.4) da euro 156,00 a euro 207,00 punti meno 3.00;
1.5) oltre euro 208,00 punti meno 5.00;
2) attività lavorativa dei congiunti:
2.1) fino a euro 155,00 punti meno 0,50;
2.2) da euro 155,00 a euro 207,00 punti meno 1,50;
2.3) da euro 208,00 a euro 258,00 punti meno 2,50;
2.4) oltre euro 258,00 punti meno 4,00;
c) situazioni particolari:
1) sfratto giudiziario in atto punti più 2,00;
2) affitti in atto:
2.1) fino a euro 52,00 punti più 0,50;
2.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti più 1,00;
2.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti più 1,5;
2.4) da euro 156,00 a euro 258,00 punti più 2;
2.5) oltre euro 258,00 punti più 2,5;
3) altre cause:
3.1) di scarsa rilevanza fino a punti più 1;
3.2) gravi ma non di urgente soluzione da punti più 1,01 a più 2;
3.3) gravi e di indilazionabile soluzione da punti più 2,01 a più 5.
3. In caso di parità di punteggio si considera l'età dei figli maggiori di anni 10 attribuendo per ciascun figlio:
a) da 10 a 15 anni punti più 0,015;
b) da 16 a 18 anni punti più 0,025;
c) da 19 anni in poi punti più 0,045.
4. In caso di ulteriore parità l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla data di minore permanenza nella sede.
Art. 376. Cessazione e decadenza della concessione
1. La concessione di ASTC cessa con la perdita del titolo in virtù del quale la stessa ha avuto luogo.
2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose, entro tre mesi dalla data di notifica della revoca.
3. Il Comando, che ha provveduto alla concessione, notifica all'utente l'avviso di revoca.
4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:
a) termine della durata della concessione dì alloggio di servizio in temporanea concessione;
b) cessazione dal servizio attivo;
c) decesso del concessionario;
d) concessione nell'ambito del comune ove il concessionario presta servizio di alloggi dell'edilizia pubblica convenzionata;
e) avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o usufrutto, da parte del concessionario, di abitazione ubicata nell'ambito del comune ove lo stesso presta servizio;
f) trasferimento in altra sede;
g) rinuncia all'ASTC ottenuto.
5. Nel caso di cui al comma 3, lettera c) il termine del rilascio dell'alloggio è prorogato a un anno dal decesso.
6. Costituiscono motivi di decadenza dalla concessione:
a) impiego dell'abitazione, per fini non conformi alla sua specifica funzione;
b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;
c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;
d) mancato pagamento di canoni e oneri accessori entro novanta giorni dalla scadenza dei termini;
e) sopravvenuto accertamento che, al momento della concessione dell'alloggio, il concessionario non aveva titolo a ottenerlo;
f) mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio.
7. Il Comando che ha rilasciato la concessione, notifica il provvedimento di decadenza al concessionario, specificandone i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica.
Art. 377. Revoca anticipata della concessione
1. Per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore connessi alla stabilità e abitabilità degli immobili in cui hanno sito e previa autorizzazione del Comando generale, il Comando che ha rilasciato la concessione, può disporne la revoca.
2. In tal caso, all'utente è assegnato, per la rimanente durata della concessione, il primo alloggio idoneo disponibile e le spese di trasferimento sono a carico dell'amministrazione.
3. Il Comando competente notifica il provvedimento di revoca al concessionario, precisandogli i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, che è fissata in relazione ai motivi stessi che determinano la revoca.
Art. 378. Ricorsi avverso la revoca anticipata
1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca anticipata della concessione, l'interessato ha facoltà di inoltrare motivato e documentato ricorso alla commissione alloggi unica nazionale.
2. La predetta commissione può:
a) sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, per gravi e documentati motivi;
b) differirne l'esecuzione per un periodo massimo di centoventi giorni;
c) annullare o riformare il provvedimento impugnato, per motivi di legittimità o di merito.
Art. 379. Recupero coattivo
1. Il Comando che ha rilasciato la concessione, in caso di mancato rilascio dell'ASTC nel termine fissato, emette, entro i successivi trenta giorni, formale ordinanza di recupero coattivo, secondo il modello riportato nell'allegato D di cui all'articolo 386, da notificare al concessionario.
2. Il Comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio, entro il termine dei successivi trenta giorni.
3. L'esecuzione del recupero coattivo è effettuata alla data stabilita, anche se pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale, da un ufficiale, assistito da personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati.
4. Nel caso che l'alloggio sia chiuso, o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge compilando l'inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.
5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, sarà incaricata ditta civile.
6. Le relative spese sono poste a carico dell'utente e, se non ottempera al pagamento, recuperate a norma di legge.
Art. 380. Gestione degli alloggi
1. La gestione amministrativa degli ASTC è affidata:
a) al Comando generale dell'Arma, in campo nazionale;
b) ai Comandi di corpo competenti, per gli alloggi assegnati al personale dei reparti dipendenti.
2. I Comandi interessati:
a) aggiornano costantemente la situazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione;
b) vigilano affinchè non si verifichino casi di indebita fruizione;
c) attuano le procedure di recupero coattivo dell'immobile.
Art. 381. Canone di concessione
1. Il canone di concessione si determina ai sensi dell'articolo 335.
Art. 382. Spese di gestione
1. I concessionari di ASTC sono tenuti al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, di quelle per piccole riparazioni, nonchè al rimborso delle spese per la riparazione dei danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.
2. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorso tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario sono a carico dell'amministrazione.
SEZIONE IV
ALLEGATI
Art. 383. Allegato A
Incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio gratuiti
COMANDO |
INCARICHI |
|
capo di Stato maggiore; |
|
sottocapo di Stato maggiore; |
|
capo reparto; |
|
comandante reparto autonomo; |
|
capo ufficio; |
|
capo dell’ufficio di Stato maggiore; |
COMANDO GENERALE |
capo Sala operativa; |
|
aiutante di campo; |
|
comandante reparto comando; |
|
comandante compagnia p.i.; |
|
capo sezione n. 20; ufficiale addetto n. 20; |
|
sottufficiali n. 30; |
|
appuntati e carabinieri n. 30. |
|
comandante; |
|
vice Comandante; |
COMANDO INTERREGIONALE, |
capo di Stato maggiore; |
DELLE UNITA' MOBILIE |
capo ufficio; |
SPECIALIZZATE, DELLE |
aiutante di campo; |
SCUOLE E DI DIVISIONE |
ufficiali addetti n. 3; |
|
sottufficiali n. 5; |
|
appuntati e carabinieri n. 5. |
|
comandante; |
|
capo di Stato maggiore (1); |
|
capo ufficio; |
COMANDO DI BRIGATA |
ufficiali addetti n. 2; |
|
sottufficiali n. 4; |
|
appuntati e carabinieri n. 5. |
|
comandante; |
|
capo di Stato maggiore; |
|
direttore dell’I.S.P.G.M.; |
|
comandante reparto corsi; |
SCUOLA UFFICIALI |
capo ufficio; |
|
comandante reparto comando; |
|
capo sezione n. 3; |
|
sottufficiali n. 5; |
|
appuntati e carabinieri n. 5. |
|
comandante; |
|
vice comandante; |
|
capo di Stato maggiore; |
|
capo ufficio; |
|
capo gestione materiali; |
COMANDO DI LEGIONE |
comandante reparto comando; |
|
comandante centro subacquei (1); |
|
comandante centro cinofili (1); |
|
comandante centro addestramento alpino (1); |
|
ufficiali addetti n. 3; |
|
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
|
comandante; |
|
vice comandante; |
|
comandante reparto; |
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO |
comandante nucleo analisi e rilevazioni tecniche; |
SPECIALE (R.O.S.) |
comandante sezione; |
|
ufficiali addetti n. 15; |
|
sottufficiali n. 30; |
|
appuntati e carabinieri n. 30. |
|
comandante; |
|
vice comandante provinciale; |
|
capo ufficio comando; |
|
comandante reparto operativo; |
|
comandante nucleo investigativo; |
|
comandante nucleo informativo; |
|
comandante reparto servizi magistratura; |
COMANDO PROVINCIALE |
comandante nucleo radiomobile; |
|
comandante servizi sicurezza enti vari (1); |
|
capo centrale operativa (1); |
|
comandante nucleo T.T.S. (1); |
|
comandante sezione; |
|
ufficiali in forza per motivi vari n. 2; |
|
sottufficiali n. 15; |
|
appuntati e carabinieri n. 15. |
|
comandante; |
|
vice comandante; |
|
capo di Stato maggiore; |
SCUOLA MARESCIALLI, |
capo ufficio; |
SCUOLA BRIGADIERI, |
comandante reparto comando; |
LEGIONE ALLIEVI E SCUOLA ALLIEVI |
capo gestione materiali; |
|
comandante C.A.S.T.; |
|
ufficiali addetti n. 4; |
|
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
|
comandante; |
|
vice comandante (1); |
|
comandante nucleo operativo (1); |
COMANDO DI GRUPPO |
comandante nucleo investigativo (1); |
|
comandante nucleo radiomobile (1); |
|
ufficiale in forza per motivi vari n. 2; |
|
sottufficiali n. 15; |
|
appuntati e carabinieri n. 15. |
|
comandante; |
|
aiutante maggiore; |
|
capo sezione addestramento; |
|
comandante compagnia; |
BATTAGLIONE ALLIEVI |
comandante plotone; |
|
istruttore militare educazione fisica; |
|
ufficiali in forza per motivi vari (1) n. 5; |
|
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
|
comandante; |
|
vice comandante (1); |
|
aiutante maggiore; |
|
comandante compagnia; |
REGGIMENTO E BATTAGLIONE |
comandante plotone; |
|
ufficiali in forza per motivi vari (1) n. 2; |
|
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
|
comandante; |
|
capo ufficio; |
|
aiutante maggiore; |
|
comandante gruppo squadroni; |
|
comandante squadrone; |
REGGIMENTO A CAVALLO |
comandante plotone; |
|
dirigente servizio veterinario; |
|
comandante centro ippico; |
|
comandante sezione n. 5; |
|
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
|
comandante; |
CENTRO PERFEZIONAMENTO |
ufficiale addetto; |
AL TIRO |
sottufficiali n. 2; |
|
appuntati e carabinieri n. 2. |
|
comandante; |
|
comandante nucleo comando; |
|
ufficiale sicurezza volo; |
|
comandante reparto volo; |
CENTRO ELICOTTERI |
capo ufficio OAS; |
|
comandante reparto tecnico logistico; |
|
ufficiale addetto n. 2; |
|
sottufficiali n. 5; |
|
appuntati e carabinieri n. 5. |
|
comandante; |
|
comandante gruppo squadroni; |
REGGIMENTO CORAZZIERI |
comandante reparto comando; |
|
comandante squadrone; |
|
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
NUCLEO PRESIDENZIALE |
comandante; |
CARABINIERI |
sottufficiali n. 5; |
|
appuntati e carabinieri n. 5. |
|
comandante; |
GRUPPO INTERVENTO SPECIALE |
vice comandante; |
(G.I.S.) |
comandante sezione; |
|
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
|
comandante; |
NUCLEO ELICOTTERI |
sottufficiali n. 3; |
|
appuntati e carabinieri n. 3. |
|
comandante; |
|
comandante nucleo; |
CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO |
comandante sezione; |
CULTURALE |
comandante ufficio operazioni; |
|
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
|
comandante; |
|
comandante gruppo; |
CARABINIERI TUTELA SALUTE |
ufficiale addetto; |
|
sottufficiali n. 20; |
|
appuntati e carabinieri n. 20. |
RAGGRUPPAMENTO INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE |
Comandante. |
|
comandante; |
|
ufficiale addetto; |
CARABINIERI TUTELA AMBIENTE |
comandante sezione; |
|
comandante nucleo comando; |
|
sottufficiali n. 2; |
|
appuntati e carabinieri n. 2. |
|
comandante; |
|
aiutante maggiore; |
|
ispettore; |
CARABINIERI BANCA D'ITALIA |
comandante nucleo antifalsificazione monetaria; |
|
comandante compagnia; |
|
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
|
comandante; |
CARABINIERI M.A.E. |
vice comandante; |
|
sottufficiali n. 2; |
|
appuntati e carabinieri n. 2. |
|
capo ufficio; |
CARABINIERI MINISTERO |
ufficiale addetto; |
DIFESA-GABINETTO |
sottufficiali n. 1; |
|
appuntati e carabinieri n. 1. |
|
comandante; |
|
aiutante maggiore; |
|
comandante CC SME; |
GRUPPO CARABINIERI AUTONOMO |
comandante CC Segredifesa; |
|
addetto II Reparto SIOS; |
|
sottufficiali n. 5; |
|
appuntati e carabinieri n. 2. |
|
comandante; |
REPARTO CARABINIERI SMD |
ufficiale addetto II Reparto SIOS; |
|
sottufficiali n. 1; |
|
appuntati e carabinieri n. 2. |
|
comandante; |
|
comandante di gruppo; |
|
aiutante maggiore; |
|
comandante reparto SIOS; |
CARABINIERI MARINA MILITARE E |
comandante nucleo SIOS; |
AERONAUTICA MILITARE |
comandante nucleo CRESAM; |
|
addetto ufficio CRESAM; |
|
comandante compagnia o tenenza; |
|
sottufficiali n. 20; |
|
appuntati e carabinieri n. 30. |
|
comandante battaglione allievi; |
ACCADEMIA MILITARE |
comandante compagnia allievi; |
|
comandante plotone allievi. |
|
comandante; |
CARABINIERI ADDETTI ORGANI |
ufficiali n. 2 |
COSTITUZIONALI |
sottufficiali n. 2 per ciascun ente; |
|
appuntati e carabinieri n. 2 per ciascun ente. |
CARABINIERI ADDETTI AI |
ufficiali n. 1 per ciascun ente; |
MINISTERI VARI |
sottufficiali n, 1 per ciascun ente; |
|
appuntati e carabinieri n. 1 per ciascun ente. |
CARABINIERI PER ESIGENZE |
ufficiali n. 1 per ciascun ente; |
FORZE ARMATE |
sottufficiali n. 1 per ciascun ente; |
|
appuntati e carabinieri n. 2 per ciascun ente. |
|
comandante; |
|
comandante squadrone eliportato; |
GRUPPO OPERATIVO CALABRIA |
comandante compagnia speciale; |
E SQUADRONE ELIPORTATO |
comandante plotone; |
«FALCHI DI ARBOREA» |
comandante nucleo cinofili; |
|
sottufficiali n. 5; |
|
appuntati e carabinieri n. 5. |
|
presidente CO.VA.; |
|
ufficiale presso ufficio coordinamento Ministero Interno; |
|
ufficiale addetto presso Scuola di perfezionamento Forze di polizia; |
|
ufficiale addetto presso servizio centrale A/D; |
ESIGENZE VARIE |
comandante raggruppamento; |
|
capo ufficio comando di raggruppamento; |
|
ufficiale addetto centro situazione M.I.; |
|
ufficiale addetto presso uffici giudiziari militari; |
|
ufficiali per incarichi speciali n. 10; |
|
sottufficiali n. 20; |
|
appuntati e carabinieri n. 30. |
|
comandante; |
|
comandante nucleo operativo (1); |
COMANDO DI COMPAGNIA |
comandante nucleo operativo e radiomobile; |
O TENENZA |
sottufficiali n. 10; |
|
appuntati e carabinieri n. 10. |
|
comandante; |
NUCLEO CAMPIONE D’ITALIA |
sottufficiali n. 2; |
|
appuntati e carabinieri n. 2. |
COMANDO DI STAZIONE O |
comandante; |
POSTO FISSO |
sottufficiale in sottordine; |
|
appuntati e carabinieri n. 2 per ciascun ente. |
|
|
NOTE
(1) ove previsti.
Art. 384. Allegato B
Modello della domanda di assegnazione di ASTC
OGGETTO: Domanda di assegnazione di alloggio di servizio in temporanea concessione.
AL (a) (b) Il sottoscritto (c)..................................
in servizio presso (d).............................................................
chiede l'assegnazione dell'alloggio (e) ...............................................................................................
Dichiara altresì di aver preso visione del "Regolamento sugli alloggi di servizio in temporanea concessione", di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza di alloggio, la decadenza della stessa, gli obblighi connessi con la utenza.
All'uopo fornisce le seguenti notizie:
1. Composizione della famiglia:
Coniuge (f):
(g) ...........................................
(h) ...........................................
Figli:
N.O. |
NOME |
|
DATA DI NASCITA |
A CARICO (SI o NO) |
CONVIV. (SI o NO) |
SE STUDENTE (CORSO O SCUOLA FREQUENTATA) |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
- altre persone conviventi (i) (1)
2. Reddito di lavoro annuo come da mod. 101(m):
proprio.........................................
della moglie.....................................
dei figli.........................................
degli altri componenti il nucleo familiare..........................
3. Altri proventi, della famiglia, dei figli e degli altri componenti il nucleo familiare, quali proprietari, usufruttuari di beni, legatari ecc. (n).
4. Il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non è proprietario -nel territorio del comune o comuni limitrofi- di alloggio privato e non è assegnatario di altro alloggio di cooperativa o di altro ente dell'edilizia pubblica agevolata.
5. Malattia sofferta negli ultimi 6 mesi (o in corso) (p)....................................................................
6. Trasferimenti d'autorità effettuati negli ultimi 10 anni:.........................................................
7. Utenza alloggi - alloggi "privilegiati" (servizio, IACP, ex INCIS) dei quali si è fruito negli ultimi 10 anni (q)................................................ .................................................................
8. Varie (r)....................................... .................................................................
Allegati:
stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle imposte o dichiarazione sostitutiva dei certificati tributari;
dimostrazione degli assegni percepiti nell'anno (mod. 101 per tutti i componenti del nucleo familiare);
certificato della Conservatoria dei Registri immobiliari della sede;
altri eventuali.
Data.......................................
Il.......................................
NOTA:
(a) Comando o Ente competente alla ricezione della domanda.
(b) località sede del Comando o Ente;
(c) grado o qualifica, nome e cognome, località e data di nascita del richiedente:
(d) Ente o Comando presso il quale è effettivo il richiedente:
(e) indicare il numero della nota con cui viene messo a concorso l'alloggio;
(f) nome e cognome del coniuge;
(g) indicare, se convivente, separata, divorziata o deceduta;
(h) data di matrimonio;
(i) indicare nome e cognome, relazione di parentela, se forniti di proventi (di quale natura ed importo), se a carico;
(1) per i separati legalmente a divorziati con figli a carico indicare se ricevono o sono costretti a passare gli alimenti all'altro coniuge;
(m) indicare nei vari alinea l'entità dei redditi:
- per il richiedente, fotocopia del mod. 101 o fotocopia della dichiarazione annuale dei redditi;
- per la moglie, i tigli e altri familiari, un documento amministrativo dell'Ente dal quale percepiscono gli, emolumenti;
- indicare e documentare, con dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte a con dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria, i relativi redditi annui percepiti o presunti in caso di diretto godimento di beni;
- presentare una dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria dalla quale risulti la situazione patrimoniale di tutti i componenti del nucleo familiare nella sede in cui presta servizio;
- indicare soltanto le malattie lunghe ed onerose sofferte negli ultimi sei mesi (o in corso) dal richiedente o dalle persone a suo carico, allegando documentazione probatoria;
- indicare località data di assegnazione e di rilascio, specificando se demaniale o IACP/militari (ex INCIS) ecc.:
(n) aggiungere ogni ulteriore notizia per meglio illustrare la situazione dell'interessato.
Art. 385. Allegato C
Modello dell'atto di concessione di ASTC
ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO
L'anno duemila(...), il giorno (...) del mese di (...);
con il presente atto, il (...) (1), Comandante del (...) (2)
dà in concessione al sig. (...)(3), in servizio presso (...) (4)
in qualità di (...) (5) per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il suo nucleo familiare, nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n. (...) esistente
nel fabbricato di proprietà e in uso all'Amministrazione sito in (...) alla via (...), n. civico (...), piano (...), scala (...). interno (...).
La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:
A. DURATA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 1
La concessione avrà la durata di anni otto a decorrere dal (...)e avrà termine il giorno (...) .
Art. 2
Il canone relativo alla presente concessione è stabilito in annui euro da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di euro (...)
B. DELEGAZIONE Dl PAGAMENTO
Art. 3
Il concessionario delega l'amministrazione dalla quale dipende, in futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, e anche oltre finchè duri l'occupazione, la quota mensile di euro (…) in pagamento del canone. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia già ceduto il quinto o il doppio quinto del suo stipendio, e anche quando lo stipendio stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. La delega stessa avrà effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (forniture, lavori, danni, ecc.) e sarà sospesa soltanto previo nulla asta della suddetta amministrazione.
Art. 4
In caso di sospensione totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali è rilasciata la presente delega, e in qualsiasi evenienza che renda, in tutto in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verrà indicato.
C. REVOCA DELLA CONCESSIONE
Art. 5
La concessione sarà revocata qualora il concessionario:
- impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;
- ceda in uso a terzi l'abitazione;
- non osservi in maniera rigorosa e continua le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione;
- si sia reso moroso nel pagamento del canone o delle spese di riscaldamento, dei servizi e accessori a suo carico;
- non occupi stabilmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio stesso;
- sia trasferito ad altra sede;
- deceda;
- acquisisca, sotto forma di proprietà o usufrutto, un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o limitrofo;
- rinunzi.
Art. 6
La revoca della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, in seguito a revoca della concessione, il comando della (...) (2) procederà allo sfratto in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, comma 2 del codice civile.
Art. 7
I locali si intendono concessi nello stato in cui si trova attualmente, cioè muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri, e altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati.
Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in ottimo stato di manutenzione e con tutti gli impianti efficienti. Si obbliga, pertanto, a riconsegnarli nelle stesse condizioni, alla cessazione della concessione.
D. MIGLIORIE E DANNEGGIAMENTI
Art. 8
E' fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dall'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite all'Amministrazione, senza che il concessionario passa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.
Resta, però, salvo il diritto dell'amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In ogni caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario.
Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preventivamente avvertendo l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori ritenuti necessari.
E. AZIONE DI DANNI
Art. 9
Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose, derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nessuna esclusa o eccettuata, nonchè da fatti di altri concessionari a conduttori, o di terzi.
Art. 10
Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennità o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazioni o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.
Art. 11
Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura del Comando di Corpo competente.
In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:
- gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi;
- gestione degli impianti, ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie);
- gestione di altri eventuali impianti centralizzati;
- pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione concedente;
- pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia già sottoposto a tassazione individuale.
Nel caso di servizi che interessano più immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.
Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento, legati al normale uso dell'alloggio (articolo 1609 cod. civ.).
Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessazione dell'utenza.
La constatazione dei danni sarà verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.
Il recupero delle somme addebitate avverrà con le medesime modalità per la riscossione di canoni, rette e quote forfetarie.
Art. 12
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio.
Art. 13
L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas. acqua, energia elettrica, ecc.).
Art. 14
La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento, e quindi l'Amministrazione si riserva la libera disponibilità dei muri esterni, senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o, comunque, opporre eccezioni di qualsiasi natura.
Art. 15
Il concessionario si intende soggetto per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.
Art. 16
Il presente atto è soggetto alla prescritta approvazione. Esso è vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sarà per l'Amministrazione dopo l'approvazione.
Art. 17
Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte il concessionario obbliga se stesso, in ogni più ampia forma di legge.
Art. 18
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme regolamentari per gli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale dell'Arma dei carabinieri, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Comandante del (2) (...) Il concessionario
NOTE:
(1) Grado, cognome e nome del Comandante del Corpo;
(2) Ente competente alla concessione;
(3) Grado, cognome e nome del concessionario;
(4) Ente presso il quale presta servizio il concessionario;
(5) Incarico del concessionario.
Art. 386. Allegato D
Modello dell'ordinanza di recupero coattivo
CAPO III
DISCIPLINA ATTUATIVA DEL FONDO - CASA
Art. 387. Finalità del fondo-casa
1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 287, comma 2, del codice, è volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari già accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.
Art. 388. Modalità di finanziamento del fondo-casa
1. Il fondo-casa è alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'amministrazione medesima.
Art. 389. Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui
1. Gli introiti che alimentano il fondo-casa sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.
2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa [217].
3. La Direzione di amministrazione interforze, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito di cui al comma 4.
4. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attività connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, individuato in esito a una procedura a evidenza pubblica, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
5. I rapporti con l'istituto di credito sono regolati con apposito contratto di servizio da stipulare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. I contenuti generali di tale contratto di servizio sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi. Le eventuali spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di servizio e sono poste interamente a carico dei mutuatari.
7. L'istituto di credito, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che sono versate su apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.
Art. 390. Organi di gestione e funzioni
1. Il Segretariato generale:
a) coordina l'attività di gestione e di utilizzo del fondo-casa;
b) verifica l'andamento del fondo-casa;
c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del tesoro;
d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione dei fondi siano realizzate in conformità alle disposizioni del presente capo;
e) presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo stato del fondo-casa al Ministro della difesa.
2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilità derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.
3. La Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato [218].
4. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative:
a) di concessione dei mutui agevolati;
b) di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta della contabilità speciale di cui all'articolo 389, comma 7, anche con riguardo alle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito per applicazione delle clausole del contratto di servizio di cui all'articolo 389.
5. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale.
Art. 391. Concessione dei mutui al personale
1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 390, comma 2, determinate con il procedimento definito nell'allegato A, di cui all'articolo 396 possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al:
a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente e al personale civile del Ministero della difesa;
b) coniuge superstite, non legalmente separato, nè divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attività di servizio, purchè titolari di pensione.
2. All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato A, di cui all'articolo 396 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
3. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, di cui all'articolo 397 è presentata dagli interessati secondo le modalità indicate nell'allegato A, di cui all'articolo 396 che costituisce con 1'allegato B, di cui all'articolo 397 parte integrante del presente capo.
4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.
5. La priorità di accesso al mutuo è determinata dalle graduatorie di cui al comma 1.
6. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 387 con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprietà dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.
7. L'allegato B, di cui all'articolo 397, può essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.
Art. 392. Limite delle somme erogabili
1. L'importo massimo erogabile per ogni mutuo è fissato in euro 150.000,00. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non può superare il novanta per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il settantacinque per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari già accesi per l'acquisizione della prima casa e in corso di ammortamento.
2. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalità di cui all'articolo 390, comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilità del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonchè a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.
Art. 393. Esclusione dalla concessione del mutuo
1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:
a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a euro 30.000,00;
b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi località del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a), determinato con identico parametro;
c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di servizio del Ministero della difesa in virtù delle vigenti procedure di dismissione.
Art. 394. Obblighi dei mutuatari
1. Non è consentita la costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale è stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.
2. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.
Art. 395. Ammortamento dei mutui
1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il loro valore è costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 389.
2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari è determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse è fissato con provvedimento del Segretariato ed è variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Il mutuo può essere estinto anticipatamente ed è esclusa l'applicazione di penalità a carico del mutuatario.
Art. 396. Allegato A
Modalità per l'assegnazione dei mutui
1. Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa:
a) nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione;
b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.
2. Ogni commissione è composta da:
a) un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;
b) cinque membri titolari di cui:
b.1) un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;
b.2) un militare appartenente al ruolo dei marescialli;
b.3) un militare del ruolo dei sergenti;
b.4) un volontario di truppa in servizio permanente;
b.5) un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile;
c) un presidente sostituto e cinque membri sostituti.
3. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare.
4. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari, se questi sono temporaneamente indisponibili.
5. Ai componenti delle commissioni non è consentita la possibilità di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.
6. Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni:
a) esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo;
b) deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse.
7. Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:
a) sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, e hanno validità fino alla data di formazione delle graduatorie successive;
b) comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse;
c) indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative;
d) comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione.
8. Le graduatorie così formate, approvate all'unanimità e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonchè agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale.
9. Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonchè l'eventuale concessione del mutuo, sono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.
10. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;
c) copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianità di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati;
d) documentazione comprovante il mutuo già concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, se la domanda è presentata per l'estinzione dello stesso;
e) attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di esclusione;
f) eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidità o inabilità permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.
11. La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facoltà di chiedere la concessione dei mutui agevolati.
12. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovrà essere rinnovata, ovvero integrata:
a) ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;
b) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti;
c) a richiesta delle commissioni.
13. La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie è determinata da:
a) domanda in tal senso;
b) rinuncia alla concessione del mutuo;
c) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.
14. Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula: (R1+R2+R3+R4+U) / (F+T+S) H, nella quale:
a) R1 è il reddito annuo lordo;
b) R2 è il reddito annuo lordo del coniuge;
c) R3 è la somma dei redditi annui lordi dei figli;
d) R4 è la somma dei redditi annui lordi di altri familiari;
e) U è il numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o ex INCIS/militare;
f) F è il numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente;
g) T è il numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorità o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio;
h) S è il numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unita);
i) H è il coefficiente relativo a gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare convivente.
15. Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidità non inferiore al 75%. Esso è pari a 0,8 per ogni invalido, ed è pari a 1 in ogni altra ipotesi.
16. In caso di parità, costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:
a) il maggior numero di familiari a carico;
b) il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.
17. Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioè la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa.
18. L'ammontare del fondo è ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie è effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
19. Se nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultano assegnatari in numero sufficiente a esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.
20. Per la gestione e l'erogazione del mutuo è stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni:
a) amministrativa, svolta in contabilità speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione.
21. L'effettiva erogazione del finanziamento, è, peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura:
a) l'analisi finanziaria delle capacità di rimborso del richiedente;
b) la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie;
c) la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata;
d) il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»;
e) il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte.
22. L'istituto convenzionato può erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.
Art. 397. Allegato B
CAPO IV
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO
MODELLO DELLE FORZE ARMATE
SEZIONE I
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURALE PLURIENNALE PER GLI
ALLOGGI DI SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE
Art. 398. Oggetto e finalità
1. Il presente capo, al fine di assicurare la mobilità del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operatività dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, disciplina:
a) le funzioni e i procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del programma pluriennale, previsto dall'articolo 297 del codice, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio del Ministero della difesa;
b) la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al
c) l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà di alloggi di servizio del Ministero della difesa non più funzionali alle esigenze istituzionali, in applicazione dell'articolo 306, comma 3, del codice.
2. Gli alloggi di servizio, di cui al programma infrastrutturale previsto dal comma 1, sono assegnati:
a) al personale militare in servizio permanente;
b) al personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dalla Sezione II del Capo II del presente Titolo, il presente capo si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilità di opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 297, comma 2, lettera c), del codice, nella presente sezione denominati «alloggi a riscatto», nonchè alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'articolo 405.
4. Il Ministero della difesa può stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio relativamente alle attività disciplinate dagli articoli 402, comma 11, 403, comma 5, 404, commi 18 e 21, 405, comma 3, e 407, al fine di regolamentare i tempi, le modalità e i termini di attuazione delle attività medesime. Il Ministero della difesa può stipulare altresì apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attività di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 404, comma 18.
Art. 399. Categorie di alloggi di servizio
1. Le norme del presente capo disciplinano le seguenti categorie di alloggi di servizio, la cui costruzione, acquisto o ristrutturazione sono previsti nel programma infrastrutturale, di cui all'articolo 398, comma 1, lettera a):
a) prima categoria: alloggi assegnati al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio che richiedono la costante presenza del titolare nella località in cui si trova la sede di servizio per il soddisfacimento della funzionalità e sicurezza del servizio medesimo. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 313, comma 1, lettere a), b) e c);
b) seconda categoria: alloggi assegnati per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 313, comma 1, lettere d), e), f) e g), e comprendono quelli di cui all'articolo 401, comma 2;
c) terza categoria: alloggi assegnati con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto, i quali rientrano nella tipologia disciplinata dal presente capo.
2. Gli alloggi realizzati o acquisiti nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 398, comma 1, insistenti su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti a loro diretto e funzionale servizio, sono considerati in applicazione dell'articolo 231, comma 4, del codice, infrastrutture militari e come tali opere destinate alla difesa nazionale.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinati con decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, è determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetustà dell'alloggio.
Art. 400. Programmazione degli interventi
1. Gli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del quadro dei bisogni e delle esigenze, individuate nell'ambito del programma pluriennale, elaborano la programmazione degli interventi, con il supporto di studi di fattibilità redatti dagli organi tecnici di Forza armata.
Art. 401. Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile,
in ragione delle esigenze di mobilità e abitative
1. Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 399, comma 1, lettere a) e b), mediante:
a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;
b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non più funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 403;
c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al codice degli appalti, e in particolare con applicazione del disposto dell'articolo 143 del codice degli appalti, nonchè delle procedure di cui all'articolo 153 del medesimo codice e con le modalità previste dal
d) appalto per l'esecuzione dei lavori mediante la cessione di beni immobili, non più utili ai fini istituzionali, a titolo di prezzo, di cui all'articolo 143, comma 5, del codice degli appalti e dell'articolo 120 del
e) accordi di cui all'articolo 3, comma 15-bis del
f) altre forme negoziali previste dal diritto privato.
2. Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1, lettera f), può altresì procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree a essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata massima di novanta anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione. L'atto negoziale comprende un disciplinare contenente le seguenti previsioni minime: condizioni e modalità di acquisto, locazione e vendita successiva dell'alloggio, previo assenso dell'Amministrazione della difesa; criteri per la formazione della graduatoria di individuazione degli assegnatari degli alloggi, in caso di domande eccedenti le unità abitative realizzate; criteri di determinazione del prezzo di acquisto, vendita successiva e locazione delle unità abitative; divieto di vendita e locazione degli alloggi prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto e, comunque, a soggetti diversi dal personale in servizio nell'Amministrazione della difesa. Gli obblighi e i divieti posti a carico dell'acquirente operano anche nei confronti del coniuge o convivente superstite, dei figli e degli eredi dell'acquirente stesso.
Art. 402. Realizzazione degli alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto
1. Al fine di contemperare le esigenze di operatività dello strumento militare con le esigenze alloggiative del personale militare e civile, il Ministero della difesa realizza alloggi di servizio con possibilità di acquisto da parte dei propri dipendenti di cui all'articolo 398, comma 2, lettere a) e b), mediante riscatto.
2. Gli alloggi di servizio a riscatto, già individuati con il programma pluriennale sono realizzati:
a) mediante lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa;
b) mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 143 del codice degli appalti, nonchè con le procedure di cui all'articolo 153 del medesimo codice;
c) con altri strumenti previsti dalla legge.
3. Al fine di realizzare il programma e pe