§ 86.12.4 - Legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.12 sostanze stupefacenti e psicotrope
Data:22/12/1975
Numero:685


Sommario
Art. 1.  (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga).
Art. 1 bis.  (Attribuzioni del Ministro della sanità).
Art. 1 ter.  (Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 1 quater.  (Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 2.  (Attribuzioni delle regioni).
Art. 3.  (Controllo e vigilanza).
Art. 4.  (Modalità della vigilanza).
Art. 5.  (Obbligo di esibizione di documenti).
Art. 6.  (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni).
Art. 6 bis.  (Attribuzioni del Ministro dell'interno).
Art. 6 ter.  (Servizio centrale antidroga).
Art. 6 quater.  (Uffici antidroga all'estero).
Art. 7.  (Direzione e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito).
Art. 8.  (Comitato tecnico interministeriale - Attribuzioni).
Art. 9.  (Composizione del comitato tecnico interministeriale).
Art. 10.  (Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome).
Art. 11.  (Tabelle delle sostanze soggette a controllo).
Art. 12.  (Criteri per la formazione delle tabelle).
Art. 13.  (Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni).
Art. 14.  (Elenco delle imprese autorizzate).
Art. 15.  (Obbligo di autorizzazione).
Art. 16.  (Comunicazione dei decreti di autorizzazione).
Art. 17.  (Requisiti soggettivi per l'autorizzazione).
Art. 18.  (Rinnovo delle autorizzazioni).
Art. 19.  (Revoca e sospensione dell'autorizzazione).
Art. 20.  (Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate).
Art. 21.  (Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 22.  (Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite).
Art. 23.  (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità).
Art. 24.  (Compiti della commissione).
Art. 25.  (Composizione della commissione).
Art. 26.  (Coltivazioni e produzioni vietate).
Art. 27.  (Autorizzazione alla coltivazione).
Art. 28.  (Sanzioni).
Art. 29.  (Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti).
Art. 30.  (Eccedenze di produzione).
Art. 31.  (Quote di fabbricazione).
Art. 32.  (Autorizzazione alla fabbricazione).
Art. 33.  (Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione).
Art. 34.  (Controllo sui cicli di lavorazione).
Art. 35.  (Controllo sulle materie prime).
Art. 36.  (Autorizzazioni all'impiego).
Art. 37.  (Autorizzazione al commercio all'ingrosso).
Art. 38.  (Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 39.  (Buoni acquisto).
Art. 40.  (Confezioni per la vendita).
Art. 41.  (Modalità di consegna).
Art. 42.  (Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi).
Art. 43.  (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari).
Art. 44.  (Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente).
Art. 45.  (Obblighi del farmacista).
Art. 46.  (Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili).
Art. 47.  (Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro).
Art. 48.  (Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso).
Art. 49.  (Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope).
Art. 50.  (Disposizioni generali).
Art. 51.  (Domanda per il permesso di importazione).
Art. 52.  (Importazione).
Art. 53.  (Sdoganamento e bolletta di accompagnamento).
Art. 54.  (Prelevamento dei campioni).
Art. 55.  (Analisi dei campioni).
Art. 56.  (Domanda per il permesso di esportazione).
Art. 57.  (Esportazione).
Art. 58.  (Domanda per il permesso di transito).
Art. 59.  (Transito).
Art. 60.  (Registro di entrata e uscita).
Art. 61.  (Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 62.  (Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie).
Art. 63.  (Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 64.  (Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili ed i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee).
Art. 65.  (Obbligo di trasmissione di dati).
Art. 66.  (Trasmissione di notizie e dati trimestrali).
Art. 67.  (Perdita, smarrimento o sottrazione).
Art. 68.  (Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati).
Art. 69.  (Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni).
Art. 69 bis.  (Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 69 ter.  (Prescrizioni relative alla vendita).
Art. 70.  (Attività illecite).
Art. 71.  (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 71 bis.  (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 72.  (Sanzioni amministrative).
Art. 72 bis.  (Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza).
Art. 72 ter.  (Abbandono di siringhe).
Art. 72 quater.  (Quantificazione delle sostanze).
Art. 73.  (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 74.  (Aggravanti specifiche).
Art. 74 bis.  (Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore).
Art. 75.  (Associazione per delinquere).
Art. 76.  (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore).
Art. 77.  (Prescrizioni abusive).
Art. 78.  (Divieto di propaganda pubblicitaria).
Art. 79.  (Pene accessorie)
Art. 80.  (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 80 bis.  (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanità).
Art. 80 ter.  (Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria).
Art. 80 quater.  (Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate).
Art. 81.  (Espulsione dello straniero condannato).
Art. 82.  (Obbligo di testimoniare).
Art. 82 bis.  (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva).
Art. 82 ter.  (Istanza per la sospensione dell'esecuzione).
Art. 82 quater.  (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza).
Art. 82 quinquies.  (Estinzione del reato. Revoca della sospensione).
Art. 83.  (Mandato di cattura).
Art. 84.  (Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 84 bis.  (Acquisto simulato di droga).
Art. 84 ter.  (Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale).
Art. 84 quater.  (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 84 quinquies.  (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga).
Art. 84 sexies.  (Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga).
Art. 84 septies.  (Notizie di procedimenti penali).
Art. 84 octies.  (Controlli ed ispezioni).
Art. 85.  (Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione).
Art. 86.  (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media).
Art. 87.  (Centri di informazione e consulenza nelle scuole.Iniziative di studenti animatori).
Art. 88.  (Corsi di formazione e di informazione).
Art. 89.  (Azione di prevenzione e accertamenti sanitari).
Art. 89 bis.  (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente).
Art. 89 ter.  (Servizio civile).
Art. 89 quater.  (Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili).
Art. 89 quinquies.  (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria).
Art. 90.  (Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome).
Art. 91.  (Compiti di assistenza degli enti locali).
Art. 92.  (Enti ausiliari).
Art. 93.  (Albi regionali e provinciali).
Art. 94.  (Convenzioni).
Art. 95.  (Terapia volontaria e anonimato).
Art. 96.  (Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze).
Art. 97.  (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo).
Art. 98.  (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento).
Art. 99.  (Lavoratori tossicodipendenti).
Art. 100.  (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza).
Art. 101.  (Prestazioni socio-sanitarie per detenuti).
Art. 102.  (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero).
Art. 103.  (Inasprimento delle pene pecuniarie).
Art. 104.  (Integrazione dell'art. 362, secondo comma, del codice penale).
Art. 105.  (Modifica dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75).
Art. 106.  (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).
Art. 107.  (Contributi).
Art. 108.  (Concessione di strutture).
Art. 109.  (Concessione delle strutture degli enti locali).
Art. 110.  (Abrogazioni).


§ 86.12.4 - Legge 22 dicembre 1975, n. 685. [1]

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

(G.U. 30 dicembre 1975, n. 342)

 

Titolo I

DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

 

     Art. 1. (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). [2]

     1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

     2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

     4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

     5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

     6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle Regioni nel settore.

     7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1 bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

     8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

     a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

     b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

     c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

     d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

     e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

     f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

     g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge;

     h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

     9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza soci I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

     10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

     11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

     12. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

     13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 106, comma 11, della presente legge.

     14. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti.

 

          Art. 1 bis. (Attribuzioni del Ministro della sanità). [3]

     1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

     a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

     b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite e con il Fondo delle Nazioni unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

     c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

     d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'art. 69 bis;

     e) stabilisce con proprio decreto:

     1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'art. 69 bis;

     2) le tabelle di cui all'art. 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

     3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

     4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;

     f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

     g) promuove, in collaborazione con il Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

     h) promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

 

          Art. 1 ter. (Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). [4]

 

          Art. 1 quater. (Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). [5]

 

          Art. 2. (Attribuzioni delle regioni). [6]

 

          Art. 3. (Controllo e vigilanza).

     Per l'esercizio del controllo e della vigilanza previsti dal primo comma dell'art. 1 il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

 

          Art. 4. (Modalità della vigilanza).

     La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

     La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

     Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'art. 29.

     Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

     Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII della presente legge.

     La guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

 

          Art. 5. (Obbligo di esibizione di documenti).

     Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

          Art. 6. (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni). [7]

     1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

     a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'art. 4;

     b) rivela o preannunzia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

     c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'art. 29, oppure di sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'art. 5.

 

          Art. 6 bis. (Attribuzioni del Ministro dell'interno). [8]

     1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

     a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

     b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui alla presente legge.

 

          Art. 6 ter. (Servizio centrale antidroga). [9]

     1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol, nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

     3. Il servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

     4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

 

          Art. 6 quater. (Uffici antidroga all'estero). [10]

     1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

     2. A tali fini il contingente previsto dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.

     3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

     4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

     5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

 

          Art. 7. (Direzione e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito). [11]

 

          Art. 8. (Comitato tecnico interministeriale - Attribuzioni). [12]

 

          Art. 9. (Composizione del comitato tecnico interministeriale). [13]

 

          Art. 10. (Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome). [14]

     1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

 

          Art. 11. (Tabelle delle sostanze soggette a controllo).

     Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il Comitato di cui all'art. 8 e il Consiglio superiore di sanità.

     Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche [15].

     Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.

     Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

 

          Art. 12. (Criteri per la formazione delle tabelle).

     L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

     1) nella tabella I devono essere indicati:

     a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

     b) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

     c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

     d) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

     e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

     f) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

     g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

     h) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti;

     2) nella tabella II devono essere indicate:

     a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I

     b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;

     3) nella tabella III devono essere indicate:

     a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

     b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

     4) nella tabella IV devono essere indicate:

     a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

     b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

     5) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

     6) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

     Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

     Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

 

          Art. 13. (Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni).

     Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'art. 12, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

     Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma precedente ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

 

          Art. 14. (Elenco delle imprese autorizzate).

     L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Titolo II

DELLE AUTORIZZAZIONI

 

          Art. 15. (Obbligo di autorizzazione).

     Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente art. 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

     Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

     L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al primo comma sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per la sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.

     Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.

     Il Ministro per la sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza, nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

     L'autorizzazione prevista nel primo comma è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'art. 69 bis. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. [16]

 

          Art. 16. (Comunicazione dei decreti di autorizzazione).

     I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della guardia di finanza e al comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

     Uguale comunicazione è effettuata all'ufficio indicato nell'art. 7.

 

          Art. 17. (Requisiti soggettivi per l'autorizzazione).

     Le autorizzazioni previste dal primo comma dell'art. 15 sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

     Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

     Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

     Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

     Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi per la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

 

          Art. 18. (Rinnovo delle autorizzazioni).

     La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

     Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

 

          Art. 19. (Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

     In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro per la sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

     Il Ministro per la sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

     Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

     Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della guardia di finanza.

     Nel caso che le irregolarità indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro per la sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 20. (Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate).

     Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro per la sanità, salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

 

          Art. 21. (Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

     Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo, il Ministro per la sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzanti o a farmacie, nominativamente indicati.

     Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo.

     Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui al successivo articolo 23. [17]

     Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

 

          Art. 22. (Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite).

     Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato a sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuatane, se necessario, l'analisi, e sentito per i casi di particolare importanza il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

     Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

 

          Art. 23. (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità). [18]

     La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli artt. 21, 22 e 80 bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

     In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

     Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità.

 

          Art. 24. (Compiti della commissione). [19]

 

          Art. 25. (Composizione della commissione). [20]

 

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

 

Capo I

DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

 

          Art. 26. (Coltivazioni e produzioni vietate).

     Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'art. 12, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

     Il Ministro per la sanità, sentito il comitato interministeriale di cui all'art. 8, può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici, aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

 

          Art. 27. (Autorizzazione alla coltivazione).

     La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

     Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente autorità sanitaria locale e agli organi di cui all'art. 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto. [21]

     L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente dalle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

 

          Art. 28. (Sanzioni).

     Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'art. 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

     Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. [22]

     In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'art. 80 ter. [23]

 

          Art. 29. (Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti).

     Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

     Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

     Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

     Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

     Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

 

          Art. 30. (Eccedenze di produzione).

     Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

     Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

     Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire 20.000.000. [24]

 

Capo II

DELLA FABBRICAZIONE

 

          Art. 31. (Quote di fabbricazione).

     Il Ministro per la sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le qualità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

     I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

     I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindi giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

     Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 20.000.000. [25]

 

          Art. 32. (Autorizzazione alla fabbricazione).

     Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

     Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

     La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

     La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

     a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle norme di legge;

     b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

     c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare della impresa o il legale rappresentante dell'ente;

     d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

     e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

     L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

 

          Art. 33. (Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione).

     Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

     Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

     Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

     Il Ministro della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n, 1265, e successive modificazioni.

     Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

 

          Art. 34. (Controllo sui cicli di lavorazione).

     Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della guardia di finanza per il controllo della entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

     La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità previa intesa con il comando generale della guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

     Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

     Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

 

          Art. 35. (Controllo sulle materie prime).

     Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

     Il Ministro per la sanità può limitare o vietare in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

     Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

 

Capo III

DELL'IMPIEGO

 

          Art. 36. (Autorizzazioni all'impiego).

     Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'art. 32, in quanto applicabili.

     Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

     Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.

     Le spese relative agli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

 

Capo IV

DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

 

          Art. 37. (Autorizzazione al commercio all'ingrosso).

     Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

     Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

     Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

     La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

     1) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

     2) le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'art. 188 bis del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

     3) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

     4) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

     Il Ministro per la sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE

 

Capo I

DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE

 

          Art. 38. (Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

     La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'art. 12, acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. [26]

     In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 20.000.000. [27]

     I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabili dal Ministero della sanità a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

     E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'art. 12.

     Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. [28]

     L'invio delle specialità medicinali di cui al quarto comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

     Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. [29]

 

          Art. 39. (Buoni acquisto).

     Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

     Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

     Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi della operazione.

     La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

 

          Art. 40. (Confezioni per la vendita).

     Il Ministro per la sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

     Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

 

          Art. 41. (Modalità di consegna).

     La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

     1) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

     2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

     3) a mezzo pacco postale assicurato;

     4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'art. 12 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza.

     La comunicazione, di cui al precedente comma, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza; la terza timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita da destinatario al mittente.

     Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 20.000.000. [30]

     Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta, o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa fino a lire 5.000.000. [31]

 

          Art. 42. (Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi).

     I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'art. 12, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. la prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria. [32]

     Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. [33]

     I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

     Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

 

          Art. 43. (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari).

     I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e la indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

     Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministro della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

     Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

     Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".

     Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. [34]

     Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in carattere chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale". [35]

 

          Art. 44. (Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente).

     E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'art. 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

     Il contravventore alla disposizione del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa fino a 10.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. [36]

 

          Art. 45. (Obblighi del farmacista).

     La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'entità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

     Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dell'art. 43 e nella quantità e forma prescritta.

     Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'art. 62.

     Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.

     Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato[37].

     Il Ministro della sanità è delegato a stabilire con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti[38].

 

Capo II

DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO

 

          Art. 46. (Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili).

     La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'art. 12, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

     La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: "spedita il giorno.....".

     Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. [39]

     Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

     Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

     Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

 

          Art. 47. (Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro).

     La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'art. 12, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

     La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico provinciale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno.....".

     Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. [40]

     Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

     Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

 

          Art. 48. (Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso).

     Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli artt. 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

     L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

 

Capo III

DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

 

          Art. 49. (Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope).

     Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dalla autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

     L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro per la sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

     Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

     Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

     a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;

     b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

     c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

     I contravventori alle disposizioni del precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 5.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. [41]

 

Titolo V

DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

 

          Art. 50. (Disposizioni generali).

     L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

     Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

     Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

     Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

     E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

     Le norme della presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. E' vietato altresì destinarli senza apposita autorizzazione del Ministro per la sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

     Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente art. 41.

     Le disposizioni dei commi precedenti, ad esclusione del primo, si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12.

 

Capo I

DELL'IMPORTAZIONE

 

          Art. 51. (Domanda per il permesso di importazione).

     Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

 

          Art. 52. (Importazione).

     Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

     L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

     L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della guardia di finanza.

     La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'art. 7, al competente comando della guardia di finanza ed all'importatore.

 

          Art. 53. (Sdoganamento e bolletta di accompagnamento).

     La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma del precedente articolo e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

     L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

     La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, l'ufficio di cui all'art. 7 ed il comando della guardia di finanza competente.

     Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al precedente comma.

 

          Art. 54. (Prelevamento dei campioni).

     Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

     Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dal precedente art. 12 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nei commi seguenti.

     Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata.

     I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

     Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

     All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della guardia di finanza.

     Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

     Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

     Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

 

          Art. 55. (Analisi dei campioni).

     L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

     I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

     I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

     I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

     Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

 

Capo II

DELL'ESPORTAZIONE

 

          Art. 56. (Domanda per il permesso di esportazione).

     Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro per la sanità.

     La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

 

          Art. 57. (Esportazione).

     Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e all'ufficio di cui all'art. 7.

     Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

     Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

     Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

     Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi.

     La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la sanità.

 

Capo III

DEL TRANSITO

 

          Art. 58. (Domanda per il permesso di transito).

     Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

     La domanda deve essere in ogni caso corredata:

     a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;

     b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

     I documenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

     Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

 

          Art. 59. (Transito).

     Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

     La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

     Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

     La dogana di uscita, effettuata l'operazione invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

     Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

 

Titolo VI

DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

 

          Art. 60. (Registro di entrata e uscita).

     Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dal precedente art. 12 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

     Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

 

          Art. 61. (Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

     Nel registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

     Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

     La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

     Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

 

          Art. 62. (Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie).

     Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'art. 12, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

 

          Art. 63. (Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

     Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

     I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

     Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

 

          Art. 64. (Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili ed i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee).

     Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti artt. 42, 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'art. 95, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico.

     Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

 

          Art. 65. (Obbligo di trasmissione di dati).

     Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12, devono trasmettere al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'art. 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

     a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

     b) la quantità e la qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

     c) la quantità e qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

     d) la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

 

          Art. 66. (Trasmissione di notizie e dati trimestrali).

     Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

     Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

     Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a 10.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. [42]

 

          Art. 67. (Perdita, smarrimento o sottrazione).

     In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

     Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

 

          Art. 68. (Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati).

     Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli artt. da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 50.000.000[43].

 

Titolo VII

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V E NELLA VI TABELLA

 

          Art. 69. (Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni).

     Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'art. 12 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio nonché alla destinazione specifica delle sostanze.

     Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. [44]

     I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del norme della persona curata.

 

          Art. 69 bis. (Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). [45]

     1. Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     2. Fermo il disposto di cui all'art. 15, ultimo comma, chiunque intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

     3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6.

     4. Chiunque produce, nonché commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 15 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate nel comma 2.

     5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

 

          Art. 69 ter. (Prescrizioni relative alla vendita). [46]

     1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'art. 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

     2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'art. 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

     3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

     4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'art. 12.

 

Titolo VIII

DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

 

Capo I

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 70. (Attività illecite). [47]

     1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 12. E' altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.

     2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

 

          Art. 71. (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). [48]

     1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 15, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 72 e 72 bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

     2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

     3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

     4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

     5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

     6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

     7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

          Art. 71 bis. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). [49]

     1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 71, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

     2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

     3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

     5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 74.

     6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 71, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

     7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

 

          Art. 72. (Sanzioni amministrative). [50]

     1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 72 quater, è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

     2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non far più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

     3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

     4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'art. 96 della presente legge.

     5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

     6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a suo seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

     7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

     8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

     9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 97 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.

     10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

     11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

     12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 72 bis. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

     13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.

     14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

     15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.

 

          Art. 72 bis. (Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza). [51]

     1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre a otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12, ad una o più delle seguenti misure:

     a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

     b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

     c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e non uscirne prima di altra ora prefissata;

     d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;

     e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

     f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;

     g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

     h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

     i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

     2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

     3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

     4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.

     5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.

     6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

     7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 97, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

     8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

     9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.

     10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.

     11. Il provvedimenti con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

     12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

 

          Art. 72 ter. (Abbandono di siringhe). [52]

     1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

 

          Art. 72 quater. (Quantificazione delle sostanze). [53]

     1. Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati:

     a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

     b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;

     c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

     2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.

 

          Art. 73. (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). [54]

     1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12.

     2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

     3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

     4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

     5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

     6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 74. (Aggravanti specifiche). [55]

     1. Le pene previste per i delitti di cui all'art. 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

     a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

     b) nei casi previsti dai nn. 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;

     c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

     d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

     e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

     f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

     g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

     2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 71 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo.

     3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

     4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

     5. Le sanzioni previste dall'art. 72 bis sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste eccettuata quella indicata dal comma 2.

 

          Art. 74 bis. (Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore). [56]

     1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli artt. 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

 

          Art. 75. (Associazione per delinquere). [57]

 

          Art. 76. (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). [58]

     1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

     2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

     3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

     4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 12 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

 

          Art. 77. (Prescrizioni abusive).

     Le pene previste dai precedenti artt. 71, primo e ultimo comma, e 72 si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

 

          Art. 78. (Divieto di propaganda pubblicitaria). [59]

     1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 12, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

     2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 76.

     3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 106.

 

          Art. 79. (Pene accessorie) [60]

     1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli artt. 71, 71 bis, 73 e 76, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

     2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

     3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze.

 

          Art. 80. (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope). [61]

 

          Art. 80 bis. (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanità). [62]

 

          Art. 80 ter. (Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria). [63]

     L'autorità deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

     Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno i più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 304 bis e 304 ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

     Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

     In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

     Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

     La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144.

 

          Art. 80 quater. (Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate). [64]

     Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.

 

          Art. 81. (Espulsione dello straniero condannato). [65]

     1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 71, 71 bis, 73 e 76, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.

     2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.

     3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 71, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE

 

          Art. 82. (Obbligo di testimoniare). [66]

 

          Art. 82 bis. (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). [67]

     1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socio riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 71, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni.

     2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

     3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

     4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente alla domanda di cui all'art. 82 ter, comma 1.

 

          Art. 82 ter. (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). [68]

     1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

     2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma.

     3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 82 bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

     4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 82 bis.

 

          Art. 82 quater. (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza). [69]

     1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

     2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

     3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

 

          Art. 82 quinquies. (Estinzione del reato. Revoca della sospensione). [70]

     1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

     2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

 

          Art. 83. (Mandato di cattura). [71]

 

          Art. 84. (Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).

     Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

     A tal fine il Ministro per la grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 92.

     Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

 

Capo III

DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA [72]

 

          Art. 84 bis. (Acquisto simulato di droga). [73]

     1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comanda del nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

 

          Art. 84 ter. (Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale). [74]

     1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 71 e 71 bis.

     2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga nonché le autorità doganali possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

     3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 69 bis.

     4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

 

          Art. 84 quater. (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). [75]

     1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.

     2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

 

          Art. 84 quinquies. (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga). [76]

     1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

     2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

     3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

     4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

     5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

 

          Art. 84 sexies. (Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga). [77]

     1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati nella presente legge, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

     2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

     3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

     4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

 

          Art. 84 septies. (Notizie di procedimenti penali). [78]

     1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dalla presente legge, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

     2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

     3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.

     4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

 

          Art. 84 octies. (Controlli ed ispezioni). [79]

     1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli artt. 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

     2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

     3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposto, le convalida entro le successive quarantotto ore.

     4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

 

Titolo IX

INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI [80]

 

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

 

          Art. 85. (Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione). [81]

     1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

     2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

     3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

     4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

     a) della pedagogia preventiva;

     b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

     c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

     d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

     5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e dei Comuni.

     6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

 

          Art. 86. (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media). [82]

     1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

     2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperi nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

     3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonché esponenti di associazioni giovanili.

     4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza dei servizio ispettivo tecnico.

     5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 93.

     6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

     7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 93 della presente legge, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

     8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 87.

     9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 85 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

 

          Art. 87. (Centri di informazione e consulenza nelle scuole.Iniziative di studenti animatori). [83]

     1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

     2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

     3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

     4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

     5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

 

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

 

          Art. 88. (Corsi di formazione e di informazione). [84]

     1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

     2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.

 

          Art. 89. (Azione di prevenzione e accertamenti sanitari). [85]

     1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

     2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

     3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

 

          Art. 89 bis. (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente). [86]

     1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli artt. 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

     3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

     4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 238, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

     5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

     6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilite la sua idoneità al servizio militare.

     7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

     8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

     9. Tutti gli interventi previsti nel presente capo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

 

          Art. 89 ter. (Servizio civile). [87]

     1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme alla direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

     2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

     3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

     4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

     5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

 

          Art. 89 quater. (Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili). [88]

     1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

     2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

 

          Art. 89 quinquies. (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria). [89]

     1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Titolo X

ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE [90]

 

          Art. 90. (Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome). [91]

     1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge.

     2. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

     a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

     b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

     c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

     d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla Regione;

     e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

     f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 91;

     g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

     3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali o singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

 

          Art. 91. (Compiti di assistenza degli enti locali). [92]

     1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i Comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 92, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

     a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

     b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

     c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

     2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai Comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

 

          Art. 92. (Enti ausiliari). [93]

     1. I Comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 93 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

     2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli artt. 90 e 91 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

 

          Art. 93. (Albi regionali e provinciali). [94]

     1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

     2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 92 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

     a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato di natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli artt.12 e seguenti del codice civile;

     b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

     c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

     3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

     4. Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

     5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

     6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 94, per:

     a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 4 ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

     b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

     c) l'accesso ai contributi di cui agli artt. 1 e 1 bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176;

     d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 86, comma 7.

     7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

     8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le Regioni e le Province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 92, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

 

          Art. 94. (Convenzioni). [95]

     1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli artt. 90 e 91, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 91 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritte nell'albo regionale o provinciale.

     2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero.

     3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

     4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della Regione in materia.

 

Titolo XI

INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI [96]

 

          Art. 95. (Terapia volontaria e anonimato). [97]

     1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

     2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente all'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

     3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

     4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

     5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

     6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione.

     7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 94.

     8. Ogni Regione o Provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni Provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.

     9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

 

          Art. 96. (Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze). [98]

     1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato.

     2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

     3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata, per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

 

          Art. 97. (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo). [99]

     1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 91 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 92, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

     2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

     3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa con l'assistenza del medico di fiducia.

     4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

     5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 96 ovvero del provvedimento di cui all'art. 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

 

          Art. 98. (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento). [100]

     1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge.

 

          Art. 99. (Lavoratori tossicodipendenti). [101]

     1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

     2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

     3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

     4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio [102].

 

          Art. 100. (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). [103]

     1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinatari a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

     2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le loro modalità.

     3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

     4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

 

          Art. 101. (Prestazioni socio-sanitarie per detenuti). [104]

     1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.

     2. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

 

          Art. 102. (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero). [105]

     1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

 

Titolo XII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI [106]

 

          Art. 103. (Inasprimento delle pene pecuniarie). [107]

     1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.

 

          Art. 104. (Integrazione dell'art. 362, secondo comma, del codice penale). [108]

     1. Nell'art. 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".

 

          Art. 105. (Modifica dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75). [109]

     1. All'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero:"7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente".

 

          Art. 106. (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). [110]

     1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.

     2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze elaborati dai Comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i Comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.

     3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle Regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

     4. Il finanziamento dei progetti di cui ai comma 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.

     5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficenza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:

     a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;

     b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;

     c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;

     d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.

     6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

     8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

     9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

     10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.

     11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.

     12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 107. (Contributi). [111]

     1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 92 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

     2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

     3. I contributi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 1 bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

          Art. 108. (Concessione di strutture). [112]

     1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

     2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 107 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

     3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

 

          Art. 109. (Concessione delle strutture degli enti locali). [113]

     1. Le Regioni, le Province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 92, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 93, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dalla presente legge.

     2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art. 107.

 

          Art. 110. (Abrogazioni). [114]

     1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli artt. 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1983, n. 31, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo della presente legge, precedente le modifiche apportate dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, nelle parti in cui non attribuiva le competenze territoriali alle province di Trento e Bolzano.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[4] Articolo, aggiunto dall'art. 3 della L. 26 giugno 1990, n. 162, abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

[5] Articolo, aggiunto dall'art. 3 della L. 26 giugno 1990, n. 162, abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

[6] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[11] Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 1 aprile 1981, n. 121.

[12] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[13] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 22 aprile 1985, n. 144.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.L. 22 aprile 1985, n. 144.

[19] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.L. 22 aprile 1985, n. 144.

[20] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.L. 22 aprile 1985, n. 144.

[21] Comma così modificato dall'art. 33 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[22] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[23] Gli originari commi 3 e 4 sono stati sostituiti con l'attuale comma 3 dall'art. 3 del D.L. 22 aprile 1985, n. 144.

[24] L’importo di cui al presente comma è stato elevato ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[25] L’importo di cui al presente comma è stato elevato ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[26] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[27] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[28] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[29] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[30] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[31] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[32] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[33] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[34] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[35] Comma così sostituito dall'art. 33 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[36] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. L’importo di cui al presente comma è stato elevato ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[37] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[38] Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[39] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[40] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[41] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. L’importo di cui al presente comma è stato elevato ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[42] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[43] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[44] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In precedenza era prevista l'ammenda. Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[46] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[49] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[52] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[53] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[54] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[56] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[57] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[59] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[60] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[61] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[62] Articolo abrogato dall'art. 38, L. 26 giugno 1990, n. 162.

[63] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.L. 22 aprile 1985, n. 144.

[64] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.L. 22 aprile 1985, n. 144.

[65] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[66] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[67] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[68] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[69] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[70] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[71] Articolo abrogato dall'art. 38 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[72] Capo inserito dall'art. 25 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[73] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[74] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[75] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[76] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[77] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[78] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[79] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[80] Titolo così sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[81] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[82] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[83] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[84] Articolo sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[85] Articolo sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[86] Articolo sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[87] Articolo sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[88] Articolo sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[89] Articolo sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[90] Titolo così sostituito dall'art. 26 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[91] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[92] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[93] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[94] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[95] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[96] Titolo così sostituito dall' art. 29 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[97] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[98] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[99] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[100] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[101] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[102] Comma così modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[103] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[104] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[105] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[106] Titolo così sostituito dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[107] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[108] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[109] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[110] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[111] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[112] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[113] Articolo aggiunto dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[114] Articolo aggiunto dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.