§ 98.1.26484 - Legge 1 giugno 1988, n. 176.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/06/1988
Numero:176


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26484 - Legge 1 giugno 1988, n. 176.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

(G.U. 2 giugno 1988, n. 128)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990";

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990.

     1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1";

     al comma 2, la parola: "speciali" è sostituita dalla seguente: "sociali";

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'art. 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aumentata a lire 1.000 milioni".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.