§ 27.8.67 - L. 30 dicembre 2025, n. 199.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:30/12/2025
Numero:199


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali del bilancio dello Stato
Art. 2.  Stato di previsione dell'entrata
Art. 3.  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
Art. 4.  Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative
Art. 5.  Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
Art. 6.  Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
Art. 7.  Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
Art. 8.  Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative
Art. 9.  Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
Art. 10.  Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Art. 11.  Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
Art. 12.  Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
Art. 13.  Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
Art. 14.  Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative
Art. 15.  Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative
Art. 16.  Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
Art. 17.  Stato di previsione del Ministero del turismo
Art. 18.  Totale generale della spesa
Art. 19.  Quadro generale riassuntivo
Art. 20.  Disposizioni diverse
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 27.8.67 - L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

(G.U. 30 dicembre 2025, n. 301 - S.O. n. 42)

 

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

 

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

     1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

     2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano.

     3. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

     4. All'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:

     a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

     b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

     c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

     5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse.

     6. Per le finalità di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5.

     7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

     8. All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025».

     9. Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.

     10. Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

     a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

     b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

     c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

     11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorchè denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

     12. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

     13. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026.

     14. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».

     15. All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

     16. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo».

     17. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

     18. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

     19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.

     20. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

     21. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14, comma 3-quinquies:

     1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

     2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno 2027»;

     b) all'articolo 16:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole:

     «al 36 per cento delle spese sostenute nel l'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

     2) al comma 1-septies.1:

     2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

     2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027»;

     3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

     23. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: «rilasciato» sono inserite le seguenti: «o conseguito» e dopo le parole: «in sanatoria» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

     24. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

     25. All'articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»;

     b) al secondo periodo, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

     26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     27. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2025 e 2026».

     28. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera csexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, nè il rimborso in euro del relativo valore nominale».

     29. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

     b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

     30. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

     b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

     31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

     32. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «sia in Italia sia all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro».

     33. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresì le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a inserire all'articolo 5 del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

     34. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

     35. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.

     36. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

     37. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

     38. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

     39. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35 a 37, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

     40. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

     41. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

     42. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata».

     43. Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.

     44. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

     45. Ai fini del comma 44 si applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025, di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

     46. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»;

     b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare».

     47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     48. Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate.

     49. Con l'istanza di cui al comma 48 è altresì ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo, nei termini ivi disciplinati. L'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     50. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49.

     51. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: «articolo 87» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

     b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

     1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

     a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

     b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»;

     c) all'articolo 87:

     1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo, nonchè ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo»;

     d) all'articolo 89:

     1) al comma 2:

     1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;

     2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

     a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

     b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»;

     3) al comma 3:

     3.1) al primo periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;

     3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»;

     4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109».

     52. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

     «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

     53. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

     54. Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonchè alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonchè ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

     55. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51.

     56. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

     57. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

     58. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.

     59. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

     60. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1-bis, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»;

     b) alla tariffa di cui all'allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

 

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

 

     61. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»;

     b) alla tabella A dell'allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

 

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

19

Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

12,50

 

     62. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

     63. Le imprese di assicurazione riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 60 e 61.

     64. Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e 63 si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

     65. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anzichè al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

     66. Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

     67. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

     68. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

     «5-ter. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

     69. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.

     70. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 69 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

     71. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 69 e 70, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

     72. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 69 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

     73. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonchè del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

     74. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000.

     75. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 74.

     76. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

     77. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

     78. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

     79. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito:

     a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;

     b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

     80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle disposizioni di cui al comma 79, lettera a), nonchè ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78 e 79, lettera b), del presente articolo.

     81. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

     a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 del presente articolo;

     b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonchè l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e applicando le disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo;

     c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del presente articolo.

     82. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

     83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

     a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

     b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

     c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

     84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     85. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

     86. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 83.

     87. Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonchè della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

     88. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

     89. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86.

     90. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

     91. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

     a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

     b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

     c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

     d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

     e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

     f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

     92. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

     93. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

     a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;

     b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;

     c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

     94. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:

     a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

     95. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

     a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

     b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

     c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

     96. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

     97. Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     98. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonchè di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

     99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98:

     a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

     1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

     2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

     3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

     4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

     b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

     1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

     2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

     100. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

     a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

     b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

     101. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

     102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonchè nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

     103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

     104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

     105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

     106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

     107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

     108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

     109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

     110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

     111. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da modifiche in corso di riprogrammazione, sono introdotte le seguenti disposizioni:

     a) dopo l'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

     «Art. 54-bis.1. - (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse) - 1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

     2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

     3. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione è ridotta a un terzo.

     4. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse»;

     b) all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1»;

     c) all'articolo 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1».

     112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall'attuazione della riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR, all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

     113. All'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

     114. Le rubriche dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono sostituite dalla seguente: «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi».

     115. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

     116. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR, all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».

     117. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR, come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

     «b-ter) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

     118. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal comma 117 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     119. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 39-octies:

     1) al comma 3, lettera a), le parole da: «per l'anno 2023» fino a: «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette»;

     2) al comma 5:

     2.1) alla lettera b), le parole: «euro 37 il chilogrammo convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale»;

     2.2) alla lettera c), le parole da: «euro 140» fino a: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il chilogrammo per l'anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028»;

     3) al comma 6, le parole da: «, per l'anno 2023» fino a: «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato, per l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette»;

     b) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

     c) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «trenta per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «40,50 per cento per l'anno 2026, al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

     d) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole da: «, rispettivamente, al quindici per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

     e) all'articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

     «3-quater. Per i prodotti di cui al comma 1-bis immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

     f) all'articolo 62-quater, comma 4, le parole: «Con determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-quater, con determinazione»;

     g) all'articolo 62-quater.1:

     1) al comma 9-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni»;

     2) al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

     3) dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti:

     «13-bis.1. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

     13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000»;

     h) all'allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»:

     1) alla lettera b), le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

     2) alla lettera c), le parole: «49,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

     3) alla lettera d), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028».

     120. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

     a) informazioni sugli ingredienti;

     b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro;

     c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»;

     d) le seguenti avvertenze sanitarie: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità» e «Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari». Alla collocazione delle avvertenze sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

     121. I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.

     122. La vendita dei prodotti di cui al comma 120 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

     123. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore della presente legge.

     124. Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

     125. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»;

     b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».

     126. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni:

     a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

     b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

     127. Il contributo di cui al comma 126 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

     128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

     129. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

     a) benzina: euro 672,90 per mille litri;

     b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri»;

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo»;

     d) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025»;

     e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonchè di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».

     130. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

     a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

     b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

     b) all'articolo 101:

     1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico»;

     2) al comma 2-bis, le parole: «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

     c) all'articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.

     131. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

     a) in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell'articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

     b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta;

     c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

     132. Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

     133. Gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:

     a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

     b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

     c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;

     d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

     134. Si applicano le disposizioni dell'articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     135. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 133.

     136. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

     a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b);

     b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c);

     c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d);

     d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera d).

     137. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

     «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

     138. All'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni».

     139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

     140. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

     141. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse.

     142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026.

     143. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo testo unico corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro non si applicano l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonchè gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.

     144. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

     145. Alla nota 2-bis dell'articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme,».

     146. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

     147. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

     a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

     b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028».

     148. All'articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 è sostituito dal seguente:

     «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

     a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

     b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028».

     149. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio»;

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

     a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter;

     b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del 50 per cento per il presidente.

     1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

     150. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio»;

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto:

     a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5;

     b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente.

     1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

     151. Al fine di sostenere i progetti olimpici dell'Italia Team, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.

     152. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

     153. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

     154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

     155. Per le finalità di cui al comma 154, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

     156. All'articolo 1, comma 343, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «31 dicembre 2025» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2026».

     157. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono altresì cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto».

     158. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo».

     159. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

     160. Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attività di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

     161. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

     162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

     163. Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

     164. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.

     165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

     166. È prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     167. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     168. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     169. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     170. In considerazione della parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     171. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     172. Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     173. All'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

     174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     175. All'articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le parole: «21,9 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «24,1 milioni di euro per l'anno 2027» e le parole: «3,5 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni di euro per l'anno 2028». II Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2 milioni di euro per l'anno 2030 ed è aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.

     176. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse;

     b) ai commi 2 e 3, le parole: «in un'unica soluzione» sono soppresse;

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».

     177. Al fine di tutelare la continuità economica e la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonchè da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi.

     178. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

     179. Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

     180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonchè del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

     181. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

     182. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

     183. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

 

 

Dal 2026 al 2029

 

(Importi in euro)

Polizia di Stato

1.900.000

Polizia penitenziaria

700.000

Arma dei carabinieri

2.100.000

Guardia di finanza

1.200.000

Esercito italiano

1.800.000

Marina militare

600.000

Aeronautica militare

800.000

Capitanerie di porto

200.000

Corpo nazionale vigili del fuoco

700.000

Totale

10.000.000

 

     184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalità di cui allo stesso comma 183, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

     185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

     186. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.

     187. La disposizione di cui al comma 186 si applica:

     a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

     b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c ) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

     188. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

     189. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».

     190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

     191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

     192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

     193. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

     194. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

     195. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 7-bis è abrogato;

     b) al comma 11, l'ultimo periodo è soppresso.

     196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tariffe emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.

     197. Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

     198. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

     199. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5-bis:

     1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia»;

     2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive»;

     b) al comma 13, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

     «c-bis) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonchè su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali».

     200. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera a), del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8:

     1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300»;

     2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»;

     b) all'articolo 11:

     1) al comma 3:

     1.1) al primo periodo, le parole:

     «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;

     1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale»;

     2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

     3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

     3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

     3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione»;

     3) ai commi 5 e 6, dopo la parola:

     «rendite» è inserita la seguente: «vitalizie» e dopo la parola: «rendita», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «vitalizia»;

     4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonchè a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

     6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore»;

     5) al comma 8, la cifra: «5.164,57» è sostituita dalla seguente: «5.300»;

     6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

     «10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità»;

     c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse;

     d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

     «n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis; n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9».

     202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni.

     203. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato».

     204. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono inserite le seguenti: «, in modo automatico o esplicito,»;

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater,»;

     c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. II TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.

     7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

     7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

     7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data»;

     d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

     «8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

     9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischiorendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente»;

     e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento».

     205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

     206. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027»;

     b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse;

     c) il terzo periodo è soppresso.

     207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     208. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell'allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo:

     a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8;

     b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 9;

     c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l'anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

     d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

     e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     209. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2026, per le attività di cui al comma 1 l'INPS coopera anche con il Ministero dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia. A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico»;

     b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

     «2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza».

     210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

     211. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

     212. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

     213. L'esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.

     214. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

     215. Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

     216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 215.

     217. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

     218. L'esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.

     219. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;

     b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

     c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;

     d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

     220. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

     221. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino».

     222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

     223. Con decreto dell'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:

     a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;

     b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

     224. All'articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027».

     225. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

     226. Con decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.

     227. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

     228. Per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     229. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

     230. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:

     a) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

     b) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.

     231. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

     232. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 231.

     233. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonchè in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonchè le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

     234. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     235. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 234, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

     236. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

     237. Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

     238. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione».

     239. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     «1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all'allegato II alla legge di bilancio per l'anno 2026, a decorrere dall'anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio».

     240. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di:

     a) 500 unità per l'anno 2026;

     b) 1.000 unità per l'anno 2027;

     c) 500 unità per l'anno 2028.

     241. Per le finalità di cui al comma 240 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

     242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

     243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.

     244. Al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.

     245. Il trattenimento di cui al comma 244 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

     a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»;

     b) sia sospeso cautelarmente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;

     c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;

     d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l'azione penale;

     e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

     246. Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

     247. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il commissario straordinario compie, altresì, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria degli interventi del programma e nel limite delle risorse previste dal programma anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

     b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro 74.426.000 nell'anno 2027 ed euro 40.324.000 nell'anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilità speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell'inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 è aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell'aggiornamento del programma, il commissario straordinario può esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell'attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     248. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta»;

     b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Il 25 per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al medesimo sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle agenzie».

     249. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonchè il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

     250. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 814, comma 2, la cifra:

     «2.000» è sostituita dalla seguente: «2.032» e la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «610»;

     b) dopo l'articolo 2197-sexies è inserito il seguente:

     «Art. 2197-septies. - (Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera) - 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 704 e nell'ambito degli organici di legge di cui all'articolo 815, comma 1, lettera a), come determinati dall'anno 2026 all'anno 2030, è autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico.

     2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non superiore a 24 anni;

     b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

     c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente.

     3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^ classe e sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 704».

     251. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l'anno 2026 ed euro 2.495.906 a decorrere dall'anno 2027.

     252. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 250 e 251, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall'anno 2026.

     253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonchè a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

     254. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555 è inserito il seguente:

     «555-bis. Al personale di ItaliaMeteo appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559».

     255. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi a disposizione dell'attività di vigilanza, favorendo l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in coerenza con le proprie strategie informatiche, può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione.

     256. Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di welfare integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi anche al presidente e ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice comunque denominati.

     257. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 256 le autorità di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.

     258. All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonchè della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti».

     259. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonchè in materia di concorrenza, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata di sedici unità di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.

     260. Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma 259 possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

     261. Al fine di equiparare il trattamento spettante a figure dirigenziali aventi il medesimo profilo professionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ferma restando la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero, è riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al 70 per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero».

     262. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le unità di personale reclutate ai sensi dell'articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in possesso dei necessari requisiti, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di venti unità.

     263. Il Ministero della cultura può conferire un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

     264. Il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell'economia e del Dipartimento delle finanze nonchè uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre il limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze del Dipartimento dell'economia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, dieci unità da inquadrare nell'area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di 461.405 euro per l'anno 2026 e di 553.686 euro a decorrere dall'anno 2027. È istituita, presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero, una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

     265. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, le parole: «quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza».

     266. In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale Americàs cup, è assegnato alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell'ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.

     267. Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     268. All'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti».

     269. Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, all'articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «di 3 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro unità». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     270. In deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

     271. Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo ed è composto da un massimo di trentasei membri, compreso il presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è un organismo con sultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed è composto da un massimo di venti membri, compreso il presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

     272. Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     273. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 65, le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse;

     b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti:

     «66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attività:

     a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonchè attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

     c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonchè di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonchè di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

     d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell'informazione che consentono l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonchè di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

     e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonchè prestazione di servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere g), i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.

     66-bis. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall'attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per "ricavi" si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.

     66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b) del comma 66, la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66.

     66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.

     66-quinquies. Resta fermo il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro».

     274. L'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

     «Art. 16. - (Diritti amministrativi) - 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonchè di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

     2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione.

     3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

     275. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     276. Al fine di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età, all'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale non generale sono conferiti secondo le procedure di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente alla posizione di livello dirigenziale generale e a una posizione di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo restando il limite della dotazione organica di cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di funzionamento l'Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare dell'Autorità garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorità garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorità garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, nonchè di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorità garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000 euro».

     277. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     278. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

     279. Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     280. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonchè i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.

     281. Al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell'economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     282. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9-quater, comma 6, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, all'atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall'incorporata società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A., i fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono adeguati in modo tale da assicurare l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2024.

     283. Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca è assegnata a supporto del capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 316.171 nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027.

     284. Al fine di assicurare le attività di cui al comma 714, nonchè quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il citato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999. Il Dipartimento è autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinchè, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonchè per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.

     285. L'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.

     286. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonchè di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     287. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

     288. Agli oneri derivanti dal comma 283, pari a 316.171 euro nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e dal comma 284, pari a 891.040 euro nel l'anno 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

     a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dal comma 285;

     b) quanto a 895.720 euro per l'anno 2026, a 873.220 euro per l'anno 2027 e a 1.184.711 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     289. Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, è elevato al 10 per cento.

     290. Ai fini di cui al comma 289 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.

     291. Il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale.

     292. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

     293. Al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all'integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026»;

     b) al comma 2:

     1) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

     2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni»;

     3) al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali».

     294. Per le medesime finalità di cui al comma 293 del presente articolo, all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,» sono inserite le seguenti: «nonchè all'articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».

     295. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».

     296. All'articolo 19-quater, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 15.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».

     297. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 549:

     1) al primo periodo, le parole: «d'indirizzo» sono soppresse;

     2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Comitato è formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

     3) al terzo periodo:

     3.1) dopo le parole: «per il tramite» sono inserite le seguenti: «del coordinatore e»;

     3.2) la parola: «Ministero», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministro»;

     3.3) le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;

     3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551»;

     b) al comma 550:

     1) al primo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Dipartimento della protezione civile della»;

     2) il secondo periodo è soppresso;

     c) al comma 551:

     1) le parole: «, con sede centrale in Bologna,» sono soppresse;

     2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     «g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalità di cui al presente comma»;

     d) al comma 554, lettera b), le parole: «facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559»;

     e) il comma 557 è sostituito dal seguente:

     «557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adeguato alle disposizioni del presente comma ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'università e della ricerca relativamente all'attività scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri con le modalità definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

     f) il comma 559 è sostituito dal seguente:

     «559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività».

     298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo.

     299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia.

     300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.

     301. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.

     302. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034, di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036.

     303. All'articolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».

     304. All'articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».

     305. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.

     306. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.

     307. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonchè i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

     308. Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.

     309. Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

     310. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.

     311. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonchè i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

     312. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

     313. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

     a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

     b) per il restante 50 per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

     314. Per le finalità di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

     315. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

     316. Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonchè di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.

     317. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

     318. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata nonchè i relativi progetti di sviluppo già elaborati sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.

     319. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e di cessione dei progetti di cui al comma 318 deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e per la relativa progettazione.

     320. Per le finalità di cui ai commi 318 e 319 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.

     321. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento di cui al comma 318, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti o gli organi coinvolti.

     322. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso operatore economico, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, il suddetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.

     323. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

     324. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge altresì le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 322, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.

     325. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui ai commi da 318 a 324, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui al l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

     326. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a istituire 40 posizioni dell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un corrispondente contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nella suddetta area. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     327. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 326 è autorizzata, per l'anno 2026, una spesa pari a euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del predetto personale, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dall'anno 2026.

     328. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all'articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonchè al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui è autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

     329. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle più recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e di investimenti esteri in asset strategici, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2026, di 2.000.000 di euro per l'anno 2027 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2028.

     330. Al fine di rafforzare le attività nel settore della crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui è corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

     331. Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

     332. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è abrogato;

     b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall'anno 2026».

     333. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409.

     334. Una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, è destinata al finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

     335. Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva.

     336. La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

     337. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.

     338. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 333, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     339. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024».

     340. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

     a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;

     b) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;

     c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;

     d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;

     e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito della Rete italiana screening polmonare, allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e di favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;

     f) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;

     g) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;

     h) all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;

     i) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordità;

     l) al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;

     m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;

     n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;

     o) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;

     p) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.

     341. Per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333 del presente articolo per 120 milioni di euro, è destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

     342. In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     343. Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.

     344. Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall'anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, è destinata all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.

     345. Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 è destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM 2025-2030.

     346. Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM 2025-2030, con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonchè il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

     347. Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 344, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSM.

     348. Al fine di garantire le risorse necessarie per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonchè dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     349. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».

     350. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

     351. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.

     352. Per le finalità di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.

     353. La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo.

     354. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.

     355. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

     «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard»;

     b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:

     «c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».

     356. Per le finalità di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonchè delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera c-ter) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituita dalla lettera b) del comma 355 del presente articolo.

     357. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

     358. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

     359. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

     360. All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

     361. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023, in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     362. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonchè per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

     363. Alla copertura degli oneri di cui al comma 362, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333;

     b) quanto a 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     364. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole da: «e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento» fino alla fine del periodo sono soppresse;

     b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».

     365. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), le parole: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026», le parole: «maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2026» e le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026»;

     b) alla lettera c), le parole: «personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di servizio».

     366. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità nonchè dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

     367. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo di cui al primo periodo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative».

     368. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nonchè nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonchè agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

     369. All'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».

     370. La disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     371. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026».

     372. La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

     373. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, una somma pari a 200.000 euro annui è destinata all'INPS per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

     374. A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono trasferite all'INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.

     375. Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

     376. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

     377. La revisione è effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonchè quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.

     378. I provvedimenti di revisione, di cui al comma 376, da adottare con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

     379. Per i medicinali esclusi dal PFN, l'AIFA può prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata.

     380. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 376 a 379 l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     381. Nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità definite ai sensi del comma 384. Per le finalità di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.

     382. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 381.

     383. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti internet.

     384. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri standard per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:

     a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 381 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;

     b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del Servizio sanitario nazionale;

     c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 383;

     d) della tracciabilità dell'importo del budget residuo a disposizione di ciascun beneficiario;

     e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

     385. Agli oneri derivanti dai commi da 381 a 384 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     386. A decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato dello 0,05 per cento.

     387. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     388. Il Fondo per i farmaci innovativi, disciplinato dall'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.

     389. A decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.

     390. Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     391. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225 è inserito il seguente:

     «225-bis. Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100».

     392. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 33-bis è sostituito dal seguente:

     «33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'Agenzia può ricevere la proposta da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente».

     393. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» sono inserite le seguenti: «erogate in regime di assistenza convenzionata».

     394. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2028»;

     b) le parole: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2028».

     395. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

     396. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater è inserito il seguente:

     «11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione;

     b) nei casi di cui alla lettera a), al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

     1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro;

     2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;

     3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro;

     c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dalla data di immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle modalità di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre;

     d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

     e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

     397. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».

     398. Le disposizioni di cui al comma 397 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

     399. A decorrere dall'anno 2026, il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

     400. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.

     401. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

     402. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonchè di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali, è avviata, in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

     403. Per le finalità di cui al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     404. La disposizione di cui al comma 403 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     405. Al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, è autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026 e di euro 793.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.

     406. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     407. A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanità animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

     408. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 è effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.

     409. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, sono abrogate.

     410. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonchè a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

     411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto dal comma 410, nonchè le modalità di assegnazione dei medesimi dispositivi.

     412. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.

     414. Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.

     415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

     416. L'avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

     417. L'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale», di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.

     418. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.

     419. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente:

     «2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma».

     420. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

     421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e di capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

     422. All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la parola: «tossicodipendenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati».

     423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.

     424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè specifiche professionalità da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     425. Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

     426. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 304 è inserito il seguente:

     «304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo, è sottoposta ad audit, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale».

     427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

     428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

     429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in:

     a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

     b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

     430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

     431. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

     433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonchè al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

     434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.

     435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonchè allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.

     436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro 5.000».

     438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e»;

     b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;

     c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028».

     439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

     440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

     441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.

     442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

     a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo;

     b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;

     c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

     443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

     444. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

     445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

     446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 445 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

     447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.

     448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

     449. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.

     450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

     451. Il contributo di cui al comma 448 è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

     453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e di sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonchè negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

     454. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457.

     455. Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonchè in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

     456. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

     457. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

     458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459 . L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.

     459. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli adempimenti europei, nonchè a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     460. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

     461. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», ai sensi dell'articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     462. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2026»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «al 15 novembre 2025» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026».

     463. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

     464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.

     465. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     466. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti, e in particolare dall'articolo 14 del citato regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.

     467. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

     «10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».

     468. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.

     469. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 è sostituito dal seguente:

     «502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».

     470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     471. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.

     472. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 366, le parole: «sostenendo» fino a «resilienza,» sono soppresse;

     b) il comma 369 è sostituito dal seguente:

     «369. Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonchè di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonchè le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»;

     c) dopo il comma 369 è inserito il seguente:

     «369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonchè le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»;

     d) il comma 370 è sostituito dal seguente:

     «370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 è adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall'anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite».

     473. È autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

     474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor dè Cenci) - Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     475. Al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera è assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.210.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     476. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 280 è inserito il seguente:

     «280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita". A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e può nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

     477. All'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonchè per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale in conformità alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

     478. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede:

     a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

     479. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio) di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonchè di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.

     480. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

     481. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente, ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

     482. Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'importo di 1.912.300 euro annui.

     483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 1.471.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato l'importo di 294.200 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato l'importo di 147.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     484. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonchè della tutela della salute.

     485. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.

     486. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonchè dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

     488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonchè la coerenza e la congruità nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonchè delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonchè di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'allegato I.14 al citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni.

     489. L'Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonchè i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì definite le modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, al fine di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi. L'Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonchè per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.

     490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonchè per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

     491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;

     b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»;

     c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni».

     492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessario, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l'applicazione della normativa concernente il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022:

     a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

     b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

     493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonchè nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

     494. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     495. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     496. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

     497. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.

     498. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del made in Italy all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomaticoconsolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo periodo è attribuita alla prosecuzione delle attività previste dall'articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

     499. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2026».

     500. Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

     501. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei nonchè per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche è concesso all'Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     502. Al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, è concesso un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or per ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.

     503. La dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     504. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

     505. Per l'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

     506. L'azione di sostegno di cui al comma 505 è finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolata all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

     507. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 505, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

     508. Per la gestione degli interventi di cui al comma 505 è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 507 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma 507.

     509. Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 507 secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 505.

     510. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 507, è autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 505.

     511. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo sono incrementate di:

     a) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

     b) 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;

     c) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     d) 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

     512. Per le finalità di cui al comma 511 è autorizzata la spesa di:

     a) 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286;

     b) 1 milione di euro annui per l'anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.

     513. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni»;

     b) all'articolo 9-bis:

     1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b)»;

     2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del comma 2»;

     3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari».

     514. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-ter è inserito il seguente:

     «Art. 7-quater. - Dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita».

     515. All'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «può effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica,»;

     b) dopo le parole: «docenti» sono inserite le seguenti: «su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado»;

     c) la parola: «che» è sostituita dalle seguenti: «. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia».

     516. All'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonchè delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre».

     517. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, sono destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749.

     518. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonchè le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

     519. Per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.

     520. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 è sostituito dal seguente:

     «64. L'organico dell'autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonchè, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

     521. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: «triennale» è soppressa.

     522. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 335, alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e dopo la parola: «adottare» sono inserite le seguenti: «, di norma,»;

     b) al comma 335-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonchè al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa».

     523. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

     524. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.

     525. Il personale docente assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

     526. Limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

     527. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: «bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194,» sono inserite le seguenti: «fino al suo esaurimento,»;

     b) al comma 11-septies, l'ultimo periodo è soppresso;

     c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.

     528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo.

     529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonchè delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonchè gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

     530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonchè i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

     531. Nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

     532. In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 per l'anno 2026, euro 257.633.003 per l'anno 2027, euro 285.703.366 per l'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

     533. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

     534. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziata di 300.000 euro per l'anno 2026.

     535. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

     536. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonchè di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.

     537. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma.

     538. A decorrere dall'anno 2027, è assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus Valore Cultura» ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

     539. II Bonus Valore Cultura è assegnato, attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonchè per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

     540. Il Bonus Valore Cultura è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

     541. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, nonchè i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540.

     542. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus Valore Cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 541. Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.

     543. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento del Bonus Valore Cultura e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonchè in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

     544. Nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

     545. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025».

     546. Al comma 357-sexies dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla trasmissione della fattura» sono inserite le seguenti: «e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture».

     547. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare il Bonus Valore Cultura, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

     548. Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del Bonus Valore Cultura, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

     549. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

     550. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonchè gli interventi di cui al primo periodo.

     551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria sia di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive e l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     552. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

     553. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario della sua fondazione.

     554. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13:

     1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa»;

     b) all'articolo 21:

     1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre»;

     c) all'articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da: «per un importo» fino a: «al presente articolo,» sono soppresse;

     d) all'articolo 28, comma 1, alinea, le parole da: «di 30 milioni» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5»;

     e) all'articolo 29, comma 1, le parole da: «di 10 milioni» fino a: «dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,».

     555. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

     556. Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di cui al comma 557.

     557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

     558. I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

     559. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

     560. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

     561. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

     562. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026»;

     b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro».

     563. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.

     564. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 563 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:

     a) l'indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;

     b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;

     c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 563.

     565. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     566. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.

     567. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     568. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     569. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

     a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;

     b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

     c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

     d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

     e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

     571. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati.

     572. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.

     573. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

     574. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

     575. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     576. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «, al settimo e all'ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all'ottavo e al nono anno».

     577. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     578. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     579. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.

     580. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2025»;

     b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

     581. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     582. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     583. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.

     584. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

     585. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

     586. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonchè per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

     587. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l'anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

     588. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e di 1 milione di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026».

     589. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-ter e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalità del comma 2 dell'articolo 13-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

     590. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente:

     «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026».

     591. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

     592. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contribuito di cui al secondo periodo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     593. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 592 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

     594. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 592 e 593 del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

     595. Le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.

     596. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonchè le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

     597. È autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026, di cui:

     a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

     b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

     c) 1,5 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

     d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

     598. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

     599. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.

     600. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2026. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026, di cui:

     a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019;

     b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;

     c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019.

     601. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

     602. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026.

     603. Al comma 692 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

     b) le parole: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026».

     604. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

     605. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge è rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

     606. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

     «4-bis.1. Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b) del comma 4-bis, nel limite massimo di due unità, con le modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma».

     607. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

     «6-bis.1. Il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito internet istituzionale».

     608. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, da adottare entro il 31 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato»;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

     2) al comma 3:

     2.1) le lettere b), c), d), f) e g) sono abrogate;

     2.2) dopo la lettera h-ter) sono aggiunte le seguenti:

     «h-quater) coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 1;

     h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;

     h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni».

     609. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera b), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

     610. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

     611. Agli oneri derivanti dal comma 610, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     612. Per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

     613. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     614. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e una quota pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     615. Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

     616. Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

     617. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

     618. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonchè i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento.

     619. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 644, dopo le parole: «finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40,»;

     b) il comma 645 è sostituito dal seguente: «645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonchè dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge 18 marzo 2025, n. 40».

     620. Alla legge 18 marzo 2025, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole: «e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono soppresse;

     b) all'articolo 6, comma 1, al terzo periodo, le parole: «come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207» e, al quarto periodo, le parole: «si provvede con successivi provvedimenti legislativi» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;

     c) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge»;

     d) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione»;

     e) all'articolo 10, comma 1, le parole: «Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto»;

     f) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonchè dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2»;

     g) all'articolo 14, comma 3, penultimo periodo, le parole: «, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1» sono soppresse.

     621. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di interesse storico-artistico» a: «del medesimo articolo 12,» sono soppresse.

     622. I termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS».

     623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2023 non concorrono al rispetto del valore di parametro della «somma di PFAS».

     624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo M1C1-97 ter del medesimo Piano, all'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevistì,» sono inserite le seguenti: «nonchè nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     625. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonchè gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

     626. Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.

     627. Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

     628. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

     629. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza»;

     b) al comma 12:

     1) il secondo periodo è soppresso;

     2) al terzo periodo, le parole: «indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data» sono soppresse e le parole: «detta Struttura di supporto» sono sostituite dalle seguenti: «la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984»;

     3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La Struttura di supporto di cui al precedente periodo è soppressa a far data dal 31 gennaio 2026»;

     c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

     «13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari e il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 è nominato Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Il Commissario liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonchè di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario liquidatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»;

     d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

     «14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonchè delle risorse europee e nazionali già stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite alla contabilità speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo».

     630. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter» sono sostituite dalle seguenti: «quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario,».

     631. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo le parole: «per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, di euro 40 milioni annui».

     632. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028».

     633. All'articolo 1, comma 674, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «2023 e 2024» sono inserite le seguenti: «e di 2.350.000 euro per l'anno 2026».

     634. All'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «le politiche della dimensione subacquea nonchè»;

     b) le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

     635. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

     636. Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, adottato ai sensi del secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 635 del presente articolo.

     637. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della medesima legge che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

     640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

     641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

     642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

     a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

     1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

     2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

     b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

     1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

     2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

     c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

     1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

     2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

     d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

     1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;

     2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;

     3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

     e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

     f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

     643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

     644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.

     645. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. II tavolo ha il compito di verificare le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui ai commi da 638 a 643, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al comma 664. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     646. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo»;

     b) all'articolo 51, comma 4, dopo le parole: «per spese di investimento» sono aggiunte le seguenti: «e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie»;

     c) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

     «Art. 51-bis. - (Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale) - 1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

     2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

     d) all'articolo 68, comma 5, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

     e) all'articolo 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione»;

     f) all'allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento».

     647. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 151, comma 8, le parole: «Entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre»;

     b) all'articolo 161, comma 4, le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile».

     648. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonchè di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

     649. All'articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

     650. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 751, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028», le parole: «Per il solo anno di imposta 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d'imposta 2025 e 2026» e le parole: «al 15 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026»;

     b) al comma 752, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

     651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 455, le parole: «per gli anni dal 2024 al 2033» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2026 al 2034»;

     b) al comma 456, le parole: «, da adottare entro il 31 marzo 2024» sono soppresse;

     c) al comma 458:

     1) all'alinea, le parole: «, entro il 15 febbraio 2024,» sono soppresse, le parole: «risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo» e le parole: «da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «adottate, anche prima della sottoscrizione dell'accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio»;

     2) alla lettera a), le parole: «in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023»;

     d) dopo il comma 458 è inserito il seguente:

     «458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l'impegno della regione a:

     a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

     b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a);

     c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio»;

     e) al comma 459, le parole: «con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale» e le parole: «Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali» sono soppresse;

     f) al comma 463, le parole: «del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026».

     652. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026 è riavviato il tavolo tecnicopolitico di cui al punto 10 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.

     653. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall'anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026.

     654. In attuazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.

     655. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facoltà assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall'incremento del 25 per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     656. In attuazione del punto 7 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione può approvare apposite disposizioni legislative con le quali è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo i criteri indicati nell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonchè idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

     657. In attuazione dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all'allegato IX alla presente legge.

     658. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

     659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:

     a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

     b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

     c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;

     d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

     660. Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

     «Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

     a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

     b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

     Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

     661. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).

     662. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset management company S.p.A.

     2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

     2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.

     2-quinquies. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.

     2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-quater, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

     2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.

     2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

     2-novies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:

     a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

     b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

     c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

     d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

     2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

     2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».

     663. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

     «1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

     664. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 è inserito il seguente:

     «898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma».

     665. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».

     666. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse».

     667. L'area del comprensorio denominato «Falconera-Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come nell'allegato X alla presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del comune medesimo.

     668. All'area di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge.

     669. In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese della regione Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

     670. Il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

     671. In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all'allegato X comunque motivati nonchè le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.

     672. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028».

     673. Il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

     674. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

     675. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 785 è inserito il seguente:

     «785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

     676. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.

     677. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

     678. All'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

     679. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028» e dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito,».

     680. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall'anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dall'anno 2031».

     681. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), per specifiche esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i quali beneficiano dell'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall'anno 2026»;

     b) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per l'anno 2026 per una somma pari a euro 1.900.643.345,70, per l'anno 2027 per una somma pari a euro 1.890.643.345,70, per l'anno 2028 per una somma pari a euro 1.885.843.345,70 e a decorrere dall'anno 2029 per una somma pari a euro 1.885.643.345,70»;

     c) dopo la lettera d-duodecies) è aggiunta la seguente:

     «d-terdecies) a decorrere dall'anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è fissato in euro 79.622.195 nell'anno 2026, in euro 69.622.195 nell'anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438».

     682. All'articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

     683. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

     a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

     b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     684. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonchè le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).

     685. All'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni»;

     b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata»;

     c) al secondo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».

     686. All'articolo 1, comma 777, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «in un periodo massimo di 10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di venti anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione».

     687. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2026, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le calamità naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     688. All'articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278».

     689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonchè l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

     a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

     690. Nell'ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società in house le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a trasferire alle stesse società in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56.

     691. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonchè l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

     692. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:

     «l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina».

     693. All'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, dopo le parole: «d'intesa con la regione interessata» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati» e le parole: «Costa teatina», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Costa dei Trabocchi e Teatina».

     694. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 3-bis è abrogato.

     695. In attuazione della missione 1, componente 1, e della missione 2, componente 4, del PNRR, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell'immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, possono avvalersi, senza oneri a carico dei propri bilanci, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi necessari a fronteggiare l'emergenza, anche ai fini della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.

     696. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i commi dal presente fino al comma 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonchè le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

     697. In materia di sanità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti.

     698. In materia di assistenza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei commi da 699 a 711.

     699. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni.

     700. Il Sistema di cui al comma 699 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:

     a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     b) un'equipe multidisciplinare, come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti;

     c) un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

     701. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

     702. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati sistemi operativi e modalità integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi sei mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di cui al comma 699. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, sono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.

     703. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     704. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 700 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

     705. Al finanziamento del Sistema di cui al comma 700 del presente articolo, ad esclusione della lettera b), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come individuate nel decreto di cui al comma 701 del presente articolo. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

     706. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonchè con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

     707. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Sono, altresì, componenti fondamentali del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonchè il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.

     708. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonchè le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è alimentato dai dati dei PEI già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     709. Nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 708, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano salvi l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

     710. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.

     711. All'attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci.

     712. In materia di istruzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, di consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

     713. Per le finalità di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     714. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     715. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     716. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     717. A seguito dell'attività di monitoraggio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

     718. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta, a decorrere dall'anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

     719. L'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

     720. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nell'ambito del programma «Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

     721. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo. Sono, altresì, versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

     722. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.

     723. L'INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per lo svolgimento di tali verifiche l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

     724. Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

     725. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     «1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

     a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

     b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito».

     726. Fermi restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di sicurezza pubblica e di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

     727. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 726, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessari, nonchè le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

     728. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     729. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente».

     730. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l'evento, qualora l'intervento conseguente sia avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonchè le modalità di aggiornamento periodico delle tariffe.

     731. L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

     732. La disposizione di cui al comma 731 è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

     733. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 sono ridotte di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

     734. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è rifinanziato di 60 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     735. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l'adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi del primo periodo, le risorse di cui all'articolo 1, comma 616, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

     736. Il comma 867 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

     «867. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026 l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario».

     737. Il comma 630-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dai seguenti:

     «630-bis. Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonchè per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

     630-ter. A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del CONI, della società Sport e salute Spa e della NADO Italia è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell'IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonchè per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa».

     738. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «nonchè da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3»;

     b) dopo le parole: «il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare» sono inserite le seguenti: «gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. È rimodulato, a seguito della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello "a contributo"» e le parole: «il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari» sono soppresse.

     739. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione centrale titolare dell'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettività» della missione 1, componente 2, del PNRR, può affidare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, in coerenza con le previsioni del PNRR, l'attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

     740. Agli oneri derivanti dal comma 739, quantificati in euro 733.402.818, comprensivi degli oneri di gestione da riconoscere nella misura massima del 3 per cento a INVITALIA per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 739, si provvede a valere sulle risorse destinate all'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettività» della missione 1, componente 2, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

     741. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.

     742. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

     743. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

     744. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), oggi Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie, è incrementato di euro 300.000 per l'anno 2026.

     745. Agli oneri derivanti dal comma 744, pari a euro 300.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     746. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è attribuito alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) APS/ ETS un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     747. Per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell'adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della governance economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.

     748. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.

     749. Per le attività previste dai commi 747 e 748, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.

     750. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

     751. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze procedono, in collaborazione con le amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La ricognizione di cui al primo periodo è effettuata, altresì, in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

     752. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 751, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 750 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

     753. Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750.

     754. La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750 del presente articolo.

     755. Per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell'attuazione dei commi da 750 a 754 e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova governance economica europea, il predetto Dipartimento può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI - Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

     756. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     757. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 28 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 145 milioni di euro per l'anno 2026, 105 milioni di euro per l'anno 2028, 260 milioni di euro per l'anno 2029, 25 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l'anno 2033, 40 milioni di euro per l'anno 2034 e 80 milioni di euro per l'anno 2035. Il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 770 milioni di euro per l'anno 2029.

     758. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 15, della presente legge e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, è determinato a decorrere dall'anno 2026 in euro 32.030.899.

     759. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

     760. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato alla società CONSAP S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 759.

     761. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 759, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 759 e ogni altra disposizione attuativa.

     762. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi del comma 237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 763 del presente articolo, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonchè dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 765 è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

     763. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da adottare ai sensi del primo periodo decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 762. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

     764. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 762 è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 763. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 763 è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

     765. Per l'attuazione dei commi da 762 a 764 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività della società CONSAP S.p.A.

     766. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

     767. Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

     768. I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge n. 89 del 2024, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo 10.

     769. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,» sono soppresse.

     770. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

     771. All'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma».

     772. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l'anno 2026 ed euro 67.750.000 per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonchè all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

     773. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro della cultura, con il Ministro della difesa, con l'Autorità politica delegata per le disabilità, con il Ministro della giustizia, con il Ministro della salute, con l'Autorità politica delegata per lo sport, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 772 a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano anche i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonchè di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     774. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, contestualmente, assume la denominazione di «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

     775. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del piano da parte dell'Unione europea, si provvede all'assegnazione delle risorse del piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, si provvede con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

     776. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 775, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la Tesoreria dello Stato.

     777. Nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinominato, ai sensi del comma 1, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee». Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

     778. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025.

     779. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     780. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all'allegato III del regolamento (UE) 2023/955, le funzioni di audit del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

     781. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 stabilite a livello europeo.

     782. Le risorse per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalità previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e dai commi da 613 a 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

     783. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 402, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

     b) dopo il comma 402 è inserito il seguente:

     «402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:

     a) la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;

     b) la realizzazione e l'adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalità di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, da destinare alla locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

     c) dopo il comma 403 è inserito il seguente:

     «403-bis. Le iniziative finanziate nell'ambito del Piano casa Italia di cui al comma 402 sono individuate favorendo la complementarietà e l'integrazione con gli interventi finanziati, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico "promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" introdotto dal regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio».

     784. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 282, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,»;

     b) il comma 284 è sostituito dal seguente:

     «284. Per le finalità di cui ai commi 282 e 283, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse contribuiscono alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

     785. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

     786. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026.

     787. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonchè al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, può essere concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennità in continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     788. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

     «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;

     a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)».

     789. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

     «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonchè, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

     a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

     b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6».

     790. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe»;

     b) al comma 2, le parole: «ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe,»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse»;

     d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonchè le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate».

     791. All'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate».

     792. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),».

     793. All'articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».

     794. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, in linea con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

     795. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     796. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di euro 485.000 per l'anno 2026.

     797. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

     798. All'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, della Polizia penitenziaria».

     799. All'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

     b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente articolo l'ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al paragrafo I, sezione A, punto 5, lettera a), dell'allegato III B al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'autorità nazionale competente, nonchè degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma».

     800. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.

     801. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

     802. Il contributo di cui al comma 801 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l'anno 2025, in 3,68 GJ per l'anno 2026 e in 3,50 GJ per l'anno 2027. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

     803. Il contributo di cui al comma 801 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

     804. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonchè del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

     805. Agli oneri di cui ai commi da 801 a 804, pari a euro 35 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:

     a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

     c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, nonchè per effetto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

     806. In favore dell'Associazione nazionale «Vie e Cammini di San Francesco» è autorizzata la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     807. Al fine di identificare e incrementare la qualità, la sostenibilità e l'accessibilità dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale, promuovere l'eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni, il Ministero del turismo, con proprio decreto, riconosce come «Destinazione turistica di qualità» i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore a 30.000 unità, in possesso dei requisiti di cui al comma 808.

     808. Ai fini del conferimento del riconoscimento di cui al comma 807 è istituita presso il Ministero del turismo una commissione, presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante dell'ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La commissione predispone la carta della «Destinazione turistica di qualità», con l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, promuovendone e assicurandone i fattori sottostanti. Sulla base dei contenuti della carta della «Destinazione turistica di qualità», al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, la commissione stabilisce le modalità e i requisiti per il conferimento del riconoscimento. A seguito di istanza presentata al Ministero del turismo da uno degli enti o delle reti di enti di cui al comma 807, la commissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Dicastero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale «Destinazione turistica di qualità».

     809. I comuni, le unioni di comuni e le isole minori nonchè le reti di comuni riconosciuti come «Destinazioni turistiche di qualità» mantengono i requisiti di cui al comma 808 per i due anni di validità del riconoscimento, pena la revoca disposta dal Ministero del turismo su proposta della commissione. A tal fine, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o dell'ENIT S.p.A.

     810. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 808 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

     811. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità del riconoscimento di «Destinazione turistica di qualità», l'ENIT S.p.A. crea e registra segni distintivi comuni alle «Destinazioni turistiche di qualità», ne cura lo sfruttamento e l'uso commerciale, effettua campagne di valorizzazione e fornisce alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all'uopo erogate dal Ministero del turismo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     812. Al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell'adesione all'avviso pubblico per l'investimento 1.1 «Infrastrutture Digitali - Migrazione al Polo Strategico Nazionale - PAC Pilota Ter - M1C1 PNRR», è istituito un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, denominato «Fondo PSN», con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

     813. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute», in collaborazione con la società Sport e salute S.p.A.

     814. Le attività del progetto di cui al comma 813 sono finalizzate a:

     a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni;

     b) diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;

     c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

     815. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.

     816. Agli oneri derivanti dal comma 813, pari a euro 2 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 228 del presente articolo.

     817. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2026.

     818. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.

     819. Il laboratorio di cui al comma 818 è realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

     820. Per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale è autorizzato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia industrie difesa.

     821. Per l'attuazione del comma 820, all'articolo 48, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con uno o più decreti del Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «nonchè svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».

     822. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituto nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo cultura terapeutica e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

     823. In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonchè dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura:

     a) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Mattei per la cooperazione culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonchè Stati e organizzazioni internazionali africani o comunque facenti parte del Mediterraneo globale;

     b) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Olivetti per l'accessibilità culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonchè a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica;

     c) è assegnato alla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma un contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato «MAXXI Med», da realizzare nella città di Messina.

     824. Con uno o più decreti del Ministro della cultura sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 823. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 823.

     825. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonchè per la promozione del sistema musicale italiano costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

     826. Ai fini dell'applicazione dei commi da 825 a 827:

     a) per «imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea» si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;

     b) per «musica popolare contemporanea» si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

     827. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 825.

     828. Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

     829. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonchè di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera».

     830. In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     831. All'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le lettere c) e d) sono abrogate;

     b) le parole: «e) per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.».

     832. All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;

     b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti».

     833. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

     834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. 835. A decorrere dall'anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse:

     a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     836. Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, distinto per le province e le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.

     837. In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     838. In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

     839. Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

     840. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c), la cifra: «30.000» è sostituita dalla seguente: «35.000»;

     b) alla lettera d), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda» e, all'ultimo periodo, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera».

     841. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

     842. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     843. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

     844. Al fine di sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano, è destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro.

     845. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

     846. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attività di studio, di redazione dello statuto e di approfondimento normativo, nonchè per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'«Istituto Anaune di cultura ladino-retica».

     847. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-quinquies e 544-sexies del codice penale, nonchè di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     848. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione del comma 847.

     849. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

     850. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è assegnato un contributo di 300.000 euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

     851. Per l'anno 2026 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonchè alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

     852. All'articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

     853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

     a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

     b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

     854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

     855. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonchè il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

     856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonchè dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

     857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2:

     1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»;

     2) alla lettera f-ter) le parole: «per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse;

     b) all'articolo 3:

     1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall'ambito del servizio universale ed è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6»;

     2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e può includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonchè, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali»;

     3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorità di regolamentazione»;

     c) l'articolo 3, comma 12, lettera b), l'articolo 7, comma 3-quinquies, e l'articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale;

     d) all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1-bis, le parole: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto» sono soppresse;

     e) all'articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»;

     f) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»;

     g) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     «Art. 23. - (Norme transitorie) - 1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al primo periodo».

     858. Il primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

     859. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».

     860. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

     a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2023) 4061 final), del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione;

     b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

     861. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell'esonero contributivo di cui al comma 860 può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

     862. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e, quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 143 milioni di euro nell'anno 2026 e di 28 milioni di euro nell'anno 2027.

     863. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate:

     a) alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;

     b) a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti.

     864. Per il triennio 2026-2028, l'Ente parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonchè 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente parco avvenute nell'anno 2025.

     865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità, l'Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     866. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 864 e 865 si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

     867. Al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca di dati, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

     868. Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 867 sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti uffici del Ministero della salute.

     869. Con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 867.

     870. Il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

     871. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 382 è abrogato;

     b) il comma 383 è sostituito dai seguenti:

     «383. La struttura commissariale, nominata con delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di rientro sanitario della regione Molise, anche avvalendosi dell'AGENAS, ed entro il 31 marzo 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale da recepire entro i successivi trenta giorni. A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata adozione del Programma operativo nei termini di cui al primo periodo o in caso di Programma operativo valutato negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti ovvero in caso di mancata attuazione di quanto disposto dal comma 383-bis, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381.

     383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2027, il disavanzo sanitario residuo.

     383-ter. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 383, in sede di verifica dell'attuazione del Programma operativo, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti verificano il rispetto e l'attuazione di quanto programmato da parte della struttura commissariale, valutando il riconoscimento progressivo delle restanti risorse statali di cui al comma 381. Restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023».

     872. Al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     873. Le risorse del Fondo di cui al comma 872 sono finalizzate all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

     a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonchè adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

     b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonchè di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

     c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonchè per i veicoli degli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

     874. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873, nonchè i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.

     875. Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

     876. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui al comma 875, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

     877. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     878. Le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, libere da impegni, sono utilizzate ai fini della concessione della garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

     879. Al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 260 è inserito il seguente:

     «260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261».

     880. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonchè alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

     881. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro».

     882. Al fine di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto «Grande Maxxi» di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto «Maxxi Med».

     883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell'INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     884. Il Ministero dell'università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'attuazione dell'investimento 5 «Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto.

     885. La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893:

     a) i soggetti beneficiari dell'investimento;

     b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;

     c) l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;

     d) le fasi di esecuzione dell'investimento;

     e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonchè delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;

     f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;

     g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

     h) l'entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884;

     i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024, in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7);

     l) ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.

     886. L'investimento di cui al comma 884 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

     887. L'investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

     a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento;

     b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;

     c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888.

     888. Ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

     889. L'erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

     890. Le candidature già presentate ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:

     a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893;

     b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

     c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

     891. Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione ad un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

     892. Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

     893. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi da 8 a 12, all'articolo 1-quater e all'articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000, è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

     894. Al fine di potenziare le macrofiliere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l'importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale.

     895. Al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026.

     896. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è attribuito un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.

     897. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-quinquies, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

     898. È assegnato un contributo di euro 500.000 per l'anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.

     899. In occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

     900. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle iniziative, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci e con le regioni e gli enti locali interessati.

     901. Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e in particolare delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonchè del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     902. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

     903. Le iniziative di cui al comma 902 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     904. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al progetto culturale Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, è rifinanziata per l'anno 2026 per l'importo di euro 200.000.

     905. Al fine di sostenere e valorizzare il Festival dei due Mondi di Spoleto, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 in favore della Fondazione Festival dei due Mondi.

     906. All'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026».

     907. È autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. L'importo assegnato a ogni singola azienda non può superare il 20 per cento dell'investimento complessivo.

     908. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     909. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 704 è sostituito dal seguente:

     «704. Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, il contributo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

     910. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della pubblica amministrazione, nonchè per il miglioramento dell'efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il back office.

     911. All'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

     «All'interno della zona di rispetto, purchè a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

     a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;

     b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

     c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale».

     912. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano, nonchè sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani, è concesso all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     913. In coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi di Roma dall'articolo 1, comma 395, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di diffusione e valorizzazione, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, dell'opera dei Presidenti della Repubblica a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è attribuito un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.

     914. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per l'anno 2026.

     915. Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorchè non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

     916. Per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 915 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

     917. La domanda per la corresponsione dell'elargizione di cui al comma 915 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima nel limite di spesa di cui al comma 915. Qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa di cui al comma 915, non sono prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 915. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

     918. L'elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

     919. L'elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

     920. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 915 a 919, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

     921. Agli oneri derivanti dal comma 920, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte della società CONSAP S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.

     922. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente:

     «Art. 1.- (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)- 1 . Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno è fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

     2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonchè ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

     3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

     4. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione».

     923. All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma è abrogato.

     924. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 922, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     925. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-quater è inserito il seguente:

     «203-quater.1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero».

     926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

     927. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonchè attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     928. Al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS/ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di unione digitale e di gestione dei centri oculistici sociali.

     929. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è corrisposto anche all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS, nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     930. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     931. Ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzato in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     932. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di cui al comma 692,» sono inserite le seguenti: «la regione di raccolta,».

     933. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

     «Art. 20. - (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale) - 1. Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA).

     2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1.

     3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:

     a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;

     b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;

     c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;

     d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori;

     e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

     f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;

     g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

     h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;

     i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;

     l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le parti;

     m) stabiliscono le misure necessarie affinchè l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale».

     934. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea, all'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali».

     935. All'articolo 38-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sesto».

     936. Dall'attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     937. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

     b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026».

     938. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purchè, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

     939. All'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

     940. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

     «8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso all'area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili».

     941. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'assistenza domiciliare integrata è prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.

     942. Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

     943. Alle attività di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     944. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonchè ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.

     945. La disposizione di cui al comma 944 è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     946. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     947. All'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. È fatta salva la facoltà per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'organismo»;

     b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ragione dell'importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta può prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali»;

     c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto»;

     d) al comma 7, secondo periodo, le parole: «nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti»;

     e) al comma 9, dopo le parole: «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa»;

     f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

     «10-bis. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis, comunicato al produttore dall'organismo di cui al comma 1 del presente articolo con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell'articolo 10-bis, in capo all'AGEA. Il ricalcolo effettuato dall'organismo non è impugnabile.

     10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l'AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119. All'esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l'AGEA provvede tempestivamente ad informare l'organismo di cui al comma 1. Nell'ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA».

     948. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività e ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

     949. Per le attività di cui al comma 948 è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026.

     950. Il fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

     951. Al fine di perseguire il miglioramento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. A seguito dell'approvazione definitiva del citato Programma operativo e comunque entro i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la regione provvede all'adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l'equilibrio sull'anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

     952. Al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa.

     953. Le risorse del fondo di cui al comma 952 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

     954. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale.

     955. Lo screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

     956. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 954 e 955.

     957. Ai fini dell'ammodernamento dell'oratorio dell'ente «Parrocchia di Santa Maria del Soccorso», con sede in Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026.

     958. Ai fini della realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2027.

     959. È autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'associazione «Il Dono», con sede in Via della Pace, nel comune di Jonadi, al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

     960. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono soppresse e le parole: «, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «, collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un contingente composto da una unità di livello dirigenziale non generale individuata tra quelle in servizio nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la quale svolge l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza»;

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilità e della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

     d) al comma 4, dopo le parole: «con gli enti predetti» sono inserite le seguenti: «, nonchè delle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali»;

     e) al comma 8, le parole: «Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5,».

     961. Alle attività di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     962. Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

     963. Il credito d'imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma 962 non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

     964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonchè le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.

     965. Al credito d'imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

     966. Al comune di Latina per la gestione e la manutenzione di opere stradali e all'Orchestra sinfonica di Milano sono assegnati rispettivamente un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il comune di Latina, e un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'Orchestra sinfonica di Milano.

     967. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

     «9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute».

     968. Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonchè per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico «Livenza Tagliamento Acque S.p.A.». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

     969. Al fine di garantire la continuità operativa e il mantenimento delle funzionalità e dei servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo «Tourism Digital Hub - TDH», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

     970. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Brindisi,» è inserita la seguente: «Pescara,».

     971. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028. La regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Pescara, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/ 2008.

     972. A ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, è attribuito un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari rispettivamente a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

     973. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

 

     Art. 2. Stato di previsione dell'entrata

     1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

 

     Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

     2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l'anno 2028.

     3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

     4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11- quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

     5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2026, in 260.000 milioni di euro.

     6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2026, in 13.000 milioni di euro.

     7. Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 140.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

     8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.212 milioni di euro.

     9. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

     10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

     11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

     12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

     13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 14. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico- finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonchè nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

     15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

     16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2026, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

     17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

     19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

     20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

     21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».

     22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».

     23. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è fissato, per l'anno 2026, in 500 milioni di euro.

     24. A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

 

     Art. 4. Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

     2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

     3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

 

     Art. 5. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

     2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

 

     Art. 6. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

     2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonchè per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

     3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonchè al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

 

     Art. 7. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

     2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

     Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

     2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

     3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

 

     Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

     2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

     6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14- ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

     8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2025.

     10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

     11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

     Art. 10. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

 

     Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

     2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

     3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2026, in 170 unità.

     4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

     5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, al distaccamento o al reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

     6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

     7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

 

     Art. 12. Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

 

     Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

     2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

     a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

     1) Esercito n. 149;

     2) Marina n. 115;

     3) Aeronautica n. 80;

     4) Carabinieri n. 0;

     b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

     1) Esercito n. 0;

     2) Marina n. 49;

     3) Aeronautica n. 48;

     c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

     1) Esercito n. 117;

     2) Marina n. 75;

     3) Aeronautica n. 40;

     4) Carabinieri n. 200.

     3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2026, come segue:

     1) Esercito n. 361;

     2) Marina n. 428;

     3) Aeronautica n. 412;

     4) Carabinieri n. 132.

     4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

     1) Esercito n. 280;

     2) Marina n. 420;

     3) Aeronautica n. 600.

     5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

     1) Esercito n. 460;

     2) Marina n. 205;

     3) Aeronautica n. 120.

     6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera b-quater), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

     1) Esercito n. 882;

     2) Marina n. 0;

     3) Aeronautica n. 0.

     7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

     8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

     10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

     11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2026 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     13. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

     14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

     15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», e la missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza».

     16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

 

     Art. 14. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

     2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

     3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

     4. Per l'anno finanziario 2026 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

 

     Art. 15. Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

     3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonchè per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonchè su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

     4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

 

     Art. 16. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

     2. Per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

 

     Art. 17. Stato di previsione del Ministero del turismo

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

 

     Art. 18. Totale generale della spesa

     1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.253.161.463.689, in euro 1.215.177.793.154 e in euro 1.219.623.868.567 in termini di competenza, nonchè in euro 1.278.258.446.154, in euro 1.231.073.435.771 e in euro 1.232.377.690.369 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2026-2028.

 

     Art. 19. Quadro generale riassuntivo

     1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2026-2028, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

 

     Art. 20. Disposizioni diverse

     1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2026, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

     3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

     5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonchè quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

     7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

     8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

     9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

     10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonchè di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

     11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

     12. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

     13. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

     14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

     15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2025. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2025.

     16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

     17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2025.

     18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

     19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

     22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

     24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.

     25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

     27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2026, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

     28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

     1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

 

     ALLEGATI