| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.4 organizzazione |
| Data: | 19/02/2026 |
| Numero: | 19 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR |
| Art. 2. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR |
| Art. 3. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR |
| Art. 4. Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo |
| Art. 5. Misure in materia di regimi amministrativi |
| Art. 6. Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori |
| Art. 7. Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità |
| Art. 8. Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese |
| Art. 9. Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale |
| Art. 10. Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione |
| Art. 11. Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali |
| Art. 12. Misure urgenti in materia di microimprese |
| Art. 13. Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche |
| Art. 14. Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonchè in materia di rifiuti |
| Art. 15. Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare |
| Art. 16. Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 -Componente 1 del PNRR |
| Art. 17. Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR |
| Art. 18. Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei [...] |
| Art. 19. Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero [...] |
| Art. 20. Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi [...] |
| Art. 21. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e [...] |
| Art. 22. Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 - [...] |
| Art. 23. Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR |
| Art. 24. Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in [...] |
| Art. 25. Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei [...] |
| Art. 26. Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR |
| Art. 27. Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche [...] |
| Art. 28. Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione |
| Art. 29. Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonchè di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale |
| Art. 30. Disposizioni finanziarie |
| Art. 31. Clausola di salvaguardia |
| Art. 32. Entrata in vigore |
§ 80.4.609 - D.L. 19 febbraio 2026, n. 19.
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
(G.U. 19 febbraio 2026, n. 41)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;
Visto il
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Visto il
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final, del 4 giugno 2025, «NextGenerationEU - La strada verso il 2026»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonchè di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori degli interventi;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure dirette a intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, nonchè ad assicurare un impiego efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, del turismo, della salute, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR
Capo I
Governance per il PNRR
Art. 1. Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della
2. Le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalità del citato sistema informatico «ReGiS» a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, è prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 8, comma 1, del
8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del
9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 nonchè per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al
12. All'articolo 6, comma 3, del
a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del
b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;
c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del
d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. All'articolo 4-bis del
a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»;
b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 7:
1) al quarto periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
15. All'articolo 1, comma 1, del
16. Al fine di garantire la piena funzionalità operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo è autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025.
17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del
18. Al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal
19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attività di immissione di dati, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del
20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;
b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio;
c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.
21. L'inquadramento avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente.
Art. 3. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR
1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-ter, del
5. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione europea, nonchè di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della
6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, è autorizzato un incremento di centotrenta unità della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla
7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della
8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la società Eutalia S.p.A. è autorizzata a prestare attività di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attività previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
Capo II
Disposizioni di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
Sezione I
Disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR
Art. 4. Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del
2. Tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del
3. All'articolo 13, comma 1, del
4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del
5. All'articolo 1, comma 483, della
a) al primo periodo, dopo le parole: «alle suddette decisioni» sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente adeguamento del relativo contributo»;
b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del
6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obbiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità accrual. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attività formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonchè i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformità, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile accrual.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 euro per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
9. Al fine di assicurarne la loro realizzazione, agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del
Sezione II
Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1, Componente 1, del PNRR
Art. 5. Misure in materia di regimi amministrativi
1. Alla
a) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.»;
2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.»;
4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) all'articolo 14-ter, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
d) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»;
1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»;
2) al comma 2-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite le seguenti: «e automatica»;
2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.».
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al
Art. 6. Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori
1. Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
2. La carta di identità elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.
3. Alla
«Art. 13 bis. (Tessera elettorale in formato digitale). - 1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 può essere acquisita dall'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
4. Al
a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui al capo terzo»;
b) al capo terzo, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricorso straordinario»;
c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso straordinario»;
d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono soppresse;
e) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.»;
f) all'articolo 15, primo comma, le parole: «decreti del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti del Presidente del Consiglio di Stato».
5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo 1, comma 1, della
6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del
Art. 7. Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità
1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del
2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30.
3. Al
a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4:
1) al comma 2:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;
1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
1.3) il quarto periodo è soppresso;
2) al comma 3:
2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;
2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
2.3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e per tali fattispecie il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità.»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS può stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.».
4. All'articolo 1 della
«214. L'utilizzo del Fondo è disposto dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
5. All'articolo 6, comma 2-bis, terzo periodo, del
6. All'articolo 5, comma 2, del
7. All'articolo 1, comma 4, del
8. All'articolo 3 della
«5-bis. Il programma di azione triennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».
9. Al
a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dagli ordinamenti di appartenenza,» sono inserite le seguenti: «e può avvalersi anche del personale della forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità,» e le parole: «, nonchè del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese
1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile.
2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del
3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato
Art. 9. Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al
«Art. 7 (Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale). - 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonchè le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.».
Art. 10. Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione
1. All'articolo 8, comma 6, del
a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;
b) il terzo periodo è soppresso.
2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al
3. All'articolo 1, comma 733, della
4. All'articolo 5, comma 3, del
5. L'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al
Art. 11. Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonchè per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al
a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
«Art. 3 ter. (Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali). - 1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.
2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi:
a) le identità digitali di cui al Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID e alla Carta Nazionale dei Servizi nonchè gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater;
b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;
c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.
3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ANPR è integrata e costantemente allineata con le seguenti informazioni:
a) tipologia di strumento digitale;
b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore;
c) natura del gestore, se pubblico o privato;
d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;
e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;
f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;
g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;
h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;
i) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.
5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente allineati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e allineamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante allineamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.
6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all' articolo 1, comma 402, della
7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.
8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la medesima piattaforma e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.
9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio degli stessi; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.
10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.
11. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del
12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, la sezione in ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del
13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al
14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.»;
b) all'articolo 6-ter:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonchè per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della
3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3,
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»;
6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico»;
c) all'articolo 50:
1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
2) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»;
d) all'articolo 62:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui all' ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare di ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.»;
e) dopo l'articolo 62-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 62 sexies. (Anagrafe nazionale digitale della gente di mare - ANGEMAR). - 1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli del codice della navigazione, di cui al
2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonchè dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonchè, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni.
3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti:
a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonchè le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al
b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al
5. Nelle more della piena operatività, ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.».
2. All'articolo 51, comma 2, del
«d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonchè per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, quantificati in 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della
Art. 12. Misure urgenti in materia di microimprese
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
«Art. 2 quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese). - 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica.
2. La procedura di cui al comma 1 è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. All'articolo 3, comma 01, della
4. All'articolo 3, comma 5-bis, della
5. All'articolo 15 del
Art. 13. Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
a) all'articolo 56:
1) al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero linee di telecomunicazioni»;
2) al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di linee di telecomunicazioni»;
b) all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».
Art. 14. Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonchè in materia di rifiuti
1. Al
a) all'articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al
b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;
c) all'articolo 242, comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
d) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonchè i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
4. All'articolo 11, comma 1, del
5. L'articolo 70 della
Art. 15. Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare
1. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al
Sezione III
Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 16. Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 -Componente 1 del PNRR
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;
d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio».
2. All'articolo 4-bis, comma 1, del
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al
a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;
d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio»;
e) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
4. All'articolo 1, comma 10-ter, della
5. All'articolo 1, comma 358, della
a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»;
b) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria».
6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.
Art. 17. Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR
1. All'articolo 3 del
a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.»;
b) al comma 11, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo è corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.»;
c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.
12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
12-quater. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennità di cui al primo periodo è liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), capoverso 12-quater, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della
3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non è stato depositato il processo verbale della conciliazione.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo può essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non è mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonchè presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole «dall'articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 68 della
d) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 21 della
Sezione IV
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 18. Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR
1. Al
a) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»;
b) all'articolo 16-ter:
1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»;
2) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni» sono soppresse;
3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva di cui al comma 8.»;
4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti».
2. All'articolo 399, comma 3-ter, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
3. All'articolo 26-bis, comma 1, del
4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del
5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-quater, della
6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della
7. All'articolo 3, comma 1, del
8. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del
Art. 19. Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito
1. All'articolo 47 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno scolastico 2026-2027», le parole: «pari a 100» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «all'annualità 2026» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2027»;
c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.863.835 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».
2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della
3. All'articolo 24 del
a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonchè dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo si intendono estese per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della
5. Agli oneri derivanti dall' attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per le annualità successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.
Sezione V
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Art. 20. Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR
1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del
2. All'articolo 1-quater della
«2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
Art. 21. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonchè in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 - Componente 2 del PNRR
1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalità, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalità e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:
a) le tipologie di dati personali trattati, nonchè i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;
b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del
c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del
a) cognome;
b) nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) dati identificativi dell'università e del corso di studi presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del
f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del
g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del
h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui è iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.
4. All'articolo 5 del
«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della
5. All'articolo 16 del
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,» e le parole: «dell'impiego di magistrato ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «nelle magistrature»;
2) al secondo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono soppresse;
b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le università, nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del
e) al comma 4, la parola: «ordinario» è soppressa;
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Resta ferma la possibilità per le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonchè percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»;
g) i commi 5 e 6 sono abrogati.
6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.
8. All'articolo 1, comma 1, della
Sezione VI
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 22. Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 - Componente 1 del PNRR
1. Al
a) all'articolo 1:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:
1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;
2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
3) interventi prioritari sulle direttrici, nonchè interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;
5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del
e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;
h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»;
2) al comma 7-bis, le parole: «si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del
b) all'articolo 15:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e sono redatti in linea con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,»;
1.2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contratto di programma contiene altresì gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite e gli indicatori di performance, nonchè i criteri di qualità, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.»;
1.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al terzo periodo, nonchè ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio management, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonchè dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore dà evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.»;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «è redatto in linea con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE e»;
4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'Autorità di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualità di cui al comma 1. La medesima Autorità monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonchè l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le penalità per il gestore conseguenti al mancato conseguimento degli stessi.
5-quater. I progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione è svolta dall'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.».
2. All'articolo 37, comma 2, del
«n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonchè sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.».
3. Alla
a) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.»;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9 bis. (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity). - 1. Ai servizi intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il
Art. 9 ter. (Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione). - 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3, Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 23. Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato già raggiunto il relativo obiettivo PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 - parte Investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. Al
a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «al soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «, che può delegarlo, in tutto o in parte, a una società ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo»;
b) all'articolo 53-bis, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, alla società RFI S.p.A. è attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
3. All'articolo 1, comma 525, della
Art. 24. Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR
1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonchè per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche è istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - SFNIISSI, di seguito «Strumento».
2. Lo Strumento di cui al comma 1 è alimentato da:
a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia;
b) le risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della
3. Lo Strumento può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.
4. In ragione delle finalità dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della
5. In coerenza con le finalità dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:
a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»;
b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1».
6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento.
7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della
8. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).
9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:
a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;
b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonchè le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della
10. La società INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della
11. Gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della società INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.
12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della
13. Sono fatte salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del
Sezione VII
Disposizioni urgenti in materia di investimenti
Art. 25. Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonchè per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del
2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy è, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti in house delle amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All'onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo Next Generation EU-Italia.
3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del
4. Al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati «AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain» e «AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs», non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, è autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
5. All'articolo 1, comma 435, della
Art. 26. Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR
1. Al
a) all'articolo 30:
1) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorità competenti,»;
2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;
3) al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «nonchè di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;
b) all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonchè in caso di incompletezza».
2. All'articolo 1, comma 14, della
3. All'articolo 36 della
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:
a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».
Sezione VIII
Disposizioni urgenti in materia di ambiente
Art. 27. Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR
1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalità previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente già adottati o già approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del
6. Entro il 30 giugno 2026, la società GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.
7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la società GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:
a) delle modalità e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonchè prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
b) delle eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
c) delle modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;
d) delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE
Capo I
Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale
Art. 28. Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Al
a) all'articolo 1, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della
2) il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».
2. Il Fondo di cui all'articolo 178, del
3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, è stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del
a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;
b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto.
5. È revocata la somma di euro 15,7 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni di carattere finanziario e clausola di salvaguardia
Art. 29. Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonchè di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale
1. Al
«Art. 19 sexies. (Risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo, nonchè gli enti previdenziali di cui al
2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al
3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del
2. All'articolo 13, comma 3, della
3. La COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonchè gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti:
a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
b) gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del
c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purchè organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al
5. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP:
a) tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione;
b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;
c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;
d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonchè la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;
e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.
6. La COVIP vigila altresì sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonchè sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale.
7. Con regolamento della COVIP, da adottare, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti:
a) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;
b) i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;
c) gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti;
d) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti.
8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti.
9. Il finanziamento della COVIP per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3 è integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla COVIP. Il contributo è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità ed è fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza.
10. Con regolamento adottato dalla COVIP sono stabilite le modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 9.
11. Le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo societario, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 7, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.
Art. 30. Disposizioni finanziarie
1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della
2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della
3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.
5. Il decreto di cui al comma 4, dispone prioritariamente il rifinanziamento:
a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, nonchè dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del
7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.
8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della
9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.
11. All'articolo 24 del
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «il Fondo per le vittime dell'amianto» sono inserite le seguenti: «, di seguito "Fondo"»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «società partecipate di cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto di cui al comma 2-quinquies sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.
2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-bis, sono destinate all'erogazione di indennizzi:
a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 e, in caso di decesso, dei loro eredi;
b) in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2-sexies.
2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2-quinquies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
2-quinquies. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della
Art. 31. Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 32. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(Articolo 7, comma 1)
|
Regione |
Provincia/province |
|
Abruzzo |
Chieti |
|
Basilicata |
Potenza |
|
Calabria |
Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
|
Campania |
Caserta |
|
Emilia-Romagna |
Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna |
|
Friuli-Venezia Giulia |
Pordenone, Udine |
|
Lazio |
Roma |
|
Liguria |
La Spezia, Savona |
|
Lombardia |
Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio |
|
Marche |
Ancona, Ascoli Piceno |
|
Molise |
Campobasso |
|
Piemonte |
Asti, Cuneo, Torino |
|
Puglia |
Brindisi |
|
Sardegna |
Cagliari |
|
Sicilia |
Caltanissetta, Catania, Messina |
|
Toscana |
Arezzo, Massa Carrara |
|
Trentino-Alto Adige/Südtirol |
Bolzano/Bozen |
|
Umbria |
Terni |
|
Veneto |
Treviso, Venezia, Verona |
Allegato 2
(Articolo 30, comma 1)
Tabella - economie maturate nell'ambito delle misure PNRR
|
AMMINISTRAZIONE TITOLARE |
IMPORTO |
|
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOP. INTERNAZIONALE |
300.000.000,00 |
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
10.465.901,00 |
|
MINISTERO DELLA CULTURA |
166.299.233,57 |
|
MINISTERO DELLA SALUTE |
122.192.167,41 |
|
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
124.582.358,34 |
|
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
208.878.575,08 |
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
65.202.347,69 |
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
47.500.000,00 |
|
MINISTERO DELL'INTERNO |
22.500.020,16 |
|
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
300.000.000,00 |
|
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
120.749.017,32 |
|
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
99.140.379,43 |
|
TOTALE |
1.587.510.000,00 |