| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 86. Sanità |
| Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
| Data: | 10/04/2025 |
| Numero: | 94 |
| Sommario |
| Art. 1. Finalità e ambito di applicazione |
| Art. 2. Criteri per l'accertamento della disabilità |
| Art. 3. Comorbilità |
| Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 86.5.627 - D.M. 10 aprile 2025, n. 94.
Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione.
(G.U. 27 giugno 2025, n. 147)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Visto il
Visto il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti»;
Visto il
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 9 del
a) al comma 1 individua i territori nei quali si svolge la sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 1, del
b) al comma 7-bis prevede che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire la sperimentazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo, della durata di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei territori individuati dal comma 1 dello stesso articolo 9, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del
Visto l'articolo 19-quater del
a) al comma 2, lettera b), differisce al 30 novembre 2026 il termine per la adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del
b) al comma 2, lettera c), estende a ventiquattro mesi la durata della sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 1, del
Vista la Classificazione internazionale delle malattie - International Classification of Diseases (ICD), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con
Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, rispettivamente con le note n. 421 del 16 gennaio 2025 e n. 1586 del 15 ottobre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2025;
Vista nota prot. n. 1063 del 6 marzo 2025, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 7-bis, del
a) nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forli-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste;
b) per l'accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 12 del
2. I criteri di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti di valutazione di base, espletati in via esclusiva all'INPS, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, commi 1 e 3 del
Art. 2. Criteri per l'accertamento della disabilità
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7-bis, del
2. I criteri di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con:
a) la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, di cui all'articolo 11 del
b) le scale specifiche e generiche, da utilizzare unitamente al WHODAS 2.0 - questionario di valutazione basato sull'ICF - che misura la salute e la condizione di disabilità per le persone maggiorenni, per l'accertamento della condizione di disabilità e per la determinazione dei relativi livelli di sostegno e della percentuale di invalidità civile.
Art. 3. Comorbilità
1. Quando, nella stessa persona, vi è la contemporanea presenza di una o più patologie ulteriori rispetto a quelle che costituiscono lo specifico oggetto della sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), l'accertamento dell'invalidità civile avviene:
a) secondo i criteri di cui agli allegati 1, 2 e 3, e relative schede tecniche, per le patologie oggetto della sperimentazione, indicate all'articolo 1, comma 1, lett. b);
b) ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, per le altre patologie compresenti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la percentuale complessiva di invalidità civile è determinata applicando i criteri di cui alla prima parte della «Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti» allegata al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.
3. Nei casi di cui al comma 1, il livello di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, della
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Alle attività di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 556