Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 08/08/2025 |
Numero: | 117 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace |
Art. 2. Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello |
Art. 3. Applicazioni a distanza di magistrati ordinari |
Art. 4. Poteri straordinari dei capi degli uffici |
Art. 5. Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari |
Art. 6. Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche |
Art. 7. Modifiche al codice di procedura civile |
Art. 8. Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza |
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 |
Art. 10. Disposizioni finanziarie |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 71.2.313 - D.L. 8 agosto 2025, n. 117.
Misure urgenti in materia di giustizia.
(G.U. 8 agosto 2025, n. 183)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026;
Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, nonchè di prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026, affinchè gli stessi predispongano un piano straordinario che ne consenta il conseguimento;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto di essere nominati, affinchè anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle corti di appello;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di competenze del giudice di pace e di funzioni dei magistrati ausiliari, al fine di non distogliere risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026 nonchè di assicurare anche per l'anno 2026 il funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate insulari di Portoferraio, Ischia e Lipari e di consentire ai professionisti dell'educazione l'esercizio delle attività disciplinate dalla
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, a fini acceleratori, di intervenire sul processo civile al fine di eliminare incombenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria, in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, in modo tale da consentire l'operatività dell'ampliamento in un momento immediatamente successivo alla scadenza del termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonchè di intervenire ulteriormente sulla disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo per il più efficiente e rapido smaltimento dei pagamenti nonchè al fine di evitare ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace
1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite previsto dall'articolo 115, comma 3, del
2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del
3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga all'articolo 13 del
Art. 2. Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello
1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonchè da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
2. Nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giungo 2026. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
4. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
5. Si applicano gli articoli 3 e 5 della
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.
Art. 3. Applicazioni a distanza di magistrati ordinari
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonchè il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. Per proporre la domanda di applicazione a distanza l'interpello fissa un termine non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione.
3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresì ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.
4. Nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, terzo periodo, i magistrati interessati propongono domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.
6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 9, può assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilità, ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.
7. Il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-bis del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-bis e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.
8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato.
9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresì gli estremi.
11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della
12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della
Art. 4. Poteri straordinari dei capi degli uffici
1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del
2. In attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonchè riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter, del
3. Nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti delle materie indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee, purchè siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.
4. Il piano e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.
Art. 5. Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del
a) una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del
b) una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi:
1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;
2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;
3) il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
4) il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
Art. 6. Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche
1. All'articolo 49, comma 1, del
2. All'articolo 32 del
a) al comma 3, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;
b) al comma 4, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».
3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026.
5. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027».
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2026.
7. Al
a) all'articolo 10:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026»;
2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026»;
3) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026»;
4) il termine di cui al comma 13 limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2027.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026.
9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» e le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.
10. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5.639.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
Art. 7. Modifiche al codice di procedura civile
1. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «codice di procedura civile», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.».
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.
Art. 8. Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza
1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di cinquantotto unità. La tabella B allegata alla
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia l'organico in aumento di cui al comma 1 è destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.291.000 per l'anno 2025, di euro 2.476.686 per l'anno 2026, di euro 5.076.121 per l'anno 2027, di euro 6.225.492 per l'anno 2028, di euro 6.225.492 per l'anno 2029, di euro 7.287.758 per l'anno 2030, di euro 8.085.220 per l'anno 2031, di euro 8.091.977 per l'anno 2032, di euro 8.382.151 per l'anno 2033, di euro 8.406.332 per l'anno 2034 e di euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla
1. Alla
a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso.»;
b) all'articolo 5-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «domanda di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di decadenza» e il secondo periodo è soppresso;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.»;
3) al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione»;
4) al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al disposto del comma 9» sono soppresse;
5) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
«12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»;
6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:
«12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
12-quater. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al
Art. 10. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto all'articolo 3 e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 8, comma 1)
«Tabella B
(articolo 1, comma 2)