Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 05/06/2025 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 57.1.178 - L. 5 giugno 2025, n. 79.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
(G.U. 6 giugno 2025, n. 129)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2025, N. 45
All'articolo 1:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 26, il secondo periodo del numero 2) della lettera a) del comma 2 e il secondo periodo del comma 3 sono soppressi»;
alla lettera b), capoverso Art. 26-bis:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «all'Allegato 2-ter» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024,»
sono soppresse e dopo le parole: «Ministero dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024»;
al comma 2, le parole: «15 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 gennaio 2013»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Ai fini del riordino» sono sostituite dalle seguenti: «Al riordino», dopo le parole: «di cui all'articolo 26 del» è inserita la seguente: «citato» e le parole: «finanziare e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «strumentali e finanziarie»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo l'articolo 22 della
«Art. 22-bis (Incarichi post-doc). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonchè di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di pecializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonchè di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del
4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonchè le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
6. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonchè con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
7. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati nè possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
Art. 22-ter (Incarichi di ricerca). - 1. Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire "incarichi di ricerca"! finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 nonchè il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.
4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet delle istituzioni di cui al comma 1.
5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.
6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della
7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati nè possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), nè con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Le posizioni di cui al primo periodo nonchè i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis nonchè al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
2. All'articolo 18, comma 5, della
«b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis nonchè degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del
«3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del
4. All'articolo 4, comma 3, della
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47», le parole: «in relazione ai candidati idonei ivi presenti,» sono soppresse, le parole: «del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'obiettivo M4C1-14», le parole: «della medesima disposizione»
sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo comma 11», la parola:
«altresì» è soppressa, le parole: «, cui si attinge» sono sostituite dalle seguenti: «. All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge» e le parole: «e comunque nel limite delle» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè nel limite delle»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 399 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;
al capoverso 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: «relativa graduatoria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «aggiornabile annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «costituito annualmente» e, al secondo periodo, le parole: «dovrà seguire» sono sostituite dalle seguenti: «deve seguire»;
al comma 4, capoverso 2-ter, le parole: «nella medesima regione e classe di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima regione e nella medesima classe di concorso» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 47, comma 11, del
a) al primo periodo, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla
"nonchè la graduatoria del concorso bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1330 del 4 agosto 2023" e dopo le parole: "articolo 59 del
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del
c) al secondo periodo, dopo le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo" sono inserite le seguenti: "e al secondo"»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico). - 1. Per l'anno scolastico 2025/2026, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),» sono soppresse, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido», dopo le parole: «prima infanzia"» sono inserite le seguenti: «del PNRR», le parole: «della citata misura» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto investimento», le parole: «sulla misura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«sulla» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse residue non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 31-bis, le parole: "entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2025";
b) al comma 34, le parole: "28 febbraio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".
2-ter. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater,».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL). - 1. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della
Art. 3-ter (Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche). - 1. All'articolo 24-bis del
a) al comma 1, le parole: "l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale" sono sostituite dalle seguenti: "lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione";
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, le parole: "gli apprendimenti della programmazione informatica (coding)" sono sostituite dalle seguenti: ", anche in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica".
Art. 3-quater.(Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica). - 1. All'articolo 24 del
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purchè compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.
1-ter. Per i progetti in essere di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo".
Art. 3-quinquies (Disposizione in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. All'articolo 2, comma 2, quarto periodo, del
Art. 3-sexies (Disposizione in materia di controlli su attività di edilizia scolastica). - 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.
Art. 3-septies (Disposizioni urgenti per l'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. All'articolo 26 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della
Il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca con apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto dal comma 3 e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse e le parole: «periodo 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026».
Art. 3-octies (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Per assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, all'articolo 18-quinquies del
"2-bis. Compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura è autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonchè l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR".
Art. 3-novies (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del PNRR, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «, Missione 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 1»;
alla rubrica, le parole: «, Missione 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 1».
Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN). - 1. Al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal PNRR, Missione 6, Componente 2, investimento 2.1 "Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: "1° luglio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026"».
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: «l'articolo 13, comma 8-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 8-ter dell'articolo 13»;
al comma 3, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;
al comma 4, lettera b):
al capoverso 31-bis, le parole: «dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2025/2026»;
al capoverso 31-ter, le parole: «dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2025/2026».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 5-ter, lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2026,» sono inserite le seguenti: «ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,» e le parole: «n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 296»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 526:
1) al primo periodo, le parole: "iscritti alle università statali," sono soppresse e dopo le parole: "20.000 euro" sono inserite le seguenti: "che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della
b) al comma 527, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente: "sentito".
1-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Misure urgenti in materia di Carta del docente). - 1. All'articolo 1 della
a) al comma 121:
1) al secondo periodo, dopo la parola: "cinematografiche," sono inserite le seguenti: "per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva,";
2) al quarto periodo, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto";
3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122";
b) dopo il comma 123 è inserito il seguente:
"123-bis. I soggetti presso i quali è utilizzata la Carta di cui al comma 121, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla data di validazione dei relativi buoni".
2. Ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 123-bis, della
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 2-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».
All'articolo 9:
al comma 1:
al capoverso 1), le parole: «1) al primo» sono sostituite dalle seguenti: «a) al primo»;
al capoverso 2), le parole: «2) al secondo» sono sostituite dalle seguenti: «b) al secondo»;
al comma 2, le parole: «n. 296."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 296».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione). - 1. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del PNRR, all'articolo 8 del
"3. Il direttore generale è scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; al direttore generale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, è di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente".
Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico). - 1. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, del
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del
Art. 9-quater (Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale). - 1. All'articolo 2 della
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "è assegnato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati un dirigente di livello non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. Nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica nonchè gli uffici del Ministero di cui la citata struttura si può avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito";
c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024, 752.363 euro per l'anno 2025 e 825.119 euro annui a decorrere dall'anno 2026".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede, quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della
All'articolo 10:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della
"9-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a). Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
b) quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
1-ter. All'articolo 6 della
a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per 'credito formativò acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della
1-quater. Alla
a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla
b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 2," sono inserite le seguenti: "gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),"».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del
All'allegato A:
le parole: «Allegato A (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato A (articolo 1, comma 1, lettera c))»;
al capoverso Allegato 2-bis:
le parole: «(articolo 26-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 26-bis, comma 1)»;
al punto 1:
i capoversi: «a una crescita educativa, culturale e professionale; allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; all'esercizio della responsabilità personale e sociale» sono sostituiti dai seguenti: «allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio e di rielaborazione critica; all'esercizio della responsabilità personale, civile e sociale; a una crescita educativa, culturale e professionale»;
al quinto capoverso, terzo periodo, le parole: «I curricoli degli istituti tecnici perseguono la formazione di competenze orientate» sono sostituite dalle seguenti: «I curricoli degli istituti tecnici, infatti, perseguono anche la formazione di competenze orientate»;
al punto 2, al terzo capoverso, le parole: «raccomandazione della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea» e, all'ultimo capoverso, le parole: «dell'articolo 26-bis del
al punto 2.1, ultimo capoverso, le parole: «essere consapevole» sono sostituite dalle seguenti: «essere consapevoli»;
al punto 2.4, al sedicesimo capoverso, le parole: «22 dicembre 2022, n. 328,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 328 del 22 dicembre 2022» e, all'ultimo capoverso, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo».
All'allegato B:
le parole: «Allegato B (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato B (articolo 1, comma 1, lettera c))»;
al capoverso Allegato 2-ter:
le parole: «(articolo 26-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 26-bis, comma 1)»;
al punto 1:
al primo capoverso, le parole: «articolo 26-bis del
al secondo capoverso:
alla lettera b), le parole: «all'articolo 26-bis del
alla lettera c), all'alinea, le parole: «finalizzato al perseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «, è finalizzato al perseguimento» e il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, proponendo azioni di orientamento attivo nella transizione tra la scuola e l'università o la formazione terziaria non accademica, o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi»;
alla lettera B, primo capoverso, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo».
All'allegato C:
le parole: «Allegato C (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato C (articolo 1, comma 1, lettera c))»;
al capoverso Allegato 2-quater:
le parole: «Allegato 2-quater (articolo 26-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato 2-quater (articolo 26-bis, comma 2)»;
le parole: «decreto 5 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021»;
alla nota 4, le parole: «Quadro Nazionale delle Qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «Quadro nazionale delle qualificazioni», le parole: «Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018», le parole: «Quadro europeo delle qualificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Quadro europeo delle qualifiche» e le parole: «(2017/C 189/03).» sono sostituite dalle seguenti: «(2017/C 189/03)."».