Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 09/08/2024 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica |
Art. 2. Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia |
Art. 2 bis. Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti |
Art. 2 ter. Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono |
Art. 2 quater. Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale |
Art. 3. Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche |
Art. 4. Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche |
Art. 5. Modifiche alla disciplina in materia di IVA |
Art. 6. Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri |
Art. 6 bis. Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente |
Art. 6 ter. Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633 |
Art. 7. Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione |
Art. 7 bis. Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero |
Art. 7 ter. Proroga di termini per l'affidamento dei lavori |
Art. 7 quater. Proroga del termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale |
Art. 7 quinquies. Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto |
Art. 7 sexies. Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica |
Art. 8. Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari |
Art. 8 bis. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali |
Art. 8 ter. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana |
Art. 9. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per [...] |
Art. 10. Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR |
Art. 10 bis. Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
Art. 11. Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura |
Art. 11 bis. Finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione-Orizzonte Europa» |
Art. 11 ter. Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale |
Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università |
Art. 13. Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito |
Art. 14. Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali |
Art. 15. Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri |
Art. 16. Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni |
Art. 16 bis. Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo |
Art. 17. Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali |
Art. 17 bis. Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane |
Art. 17 ter. Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo |
Art. 18. Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali |
Art. 18 bis. Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali |
Art. 18 ter. Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche |
Art. 18 quater. Disposizioni in materia di segretari comunali |
Art. 18 quinquies. Disposizioni finanziarie in materia di PNRR |
Art. 19. Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni |
Art. 20. Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica |
Art. 21. Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato «Le Vele» dell'area di Scampia |
Art. 21 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 95.2.360 - D.L. 9 agosto 2024, n. 113. [1]
Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
(G.U. 9 agosto 2024, n. 186)
Capo I
Disposizioni fiscali
Art. 1. Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica [2].
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del
a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;
b) all'articolo 1, comma 177, della
c) all'articolo 26, comma 7, del
3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del
4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 1 [5];
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato
6. All'articolo 12, comma 1, del
«b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;» [7].
Art. 2. Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2 bis. Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti [8]
1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del
4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.
Art. 2 ter. Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono [9]
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).
Art. 2 quater. Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale [10]
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del
b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del
6-ter. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento [12].
6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento [13].
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis [14].
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14.
12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 3. Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche
1. Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del
Art. 4. Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del
2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla
4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del
6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
7. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva [20].
Art. 5. Modifiche alla disciplina in materia di IVA
1. Alla Tabella A, parte II-bis, del
«1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.».
2. Fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-
3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del
4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del
«1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.» [23].
5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 6. Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri
1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni [24]:
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera [25].
6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
Art. 6 bis. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la parola: «univocamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete» sono inserite le seguenti: «nonchè i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati»;
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «destinatario del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta»;
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai prestatori di servizi di accesso alla rete,» sono inserite le seguenti: «compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,»;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «provvedono comunque» sono inserite le seguenti: «, entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,»;
6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalità illecite»;
7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2»;
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «destinatari dei provvedimenti di disabilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo articolo 2, comma 5».
Art. 6 ter. Introduzione dell'articolo 174-sexies della
1. Alla
«Art. 174 sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del
Capo II
Disposizioni in materia di proroghe di termini normativi
Art. 7. Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione
1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.
2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della
3. All'articolo 1, comma 52, della
4. All'articolo 1, comma 808, della
5. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 7 bis. Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [29]
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature» della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.
Art. 7 ter. Proroga di termini per l'affidamento dei lavori [30]
1. All'articolo 1 della
«857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo».
Art. 7 quater. Proroga del termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale [31]
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del
Capo III
Misure di carattere economico
Art. 7 quinquies. Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto [32]
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonchè atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7 sexies. Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica [33]
1. All'articolo 4-quater, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 8. Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Per le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
Art. 8 bis. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali [36]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonchè di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici»;
b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal
c) al comma 143, le parole: «, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse;
d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».
Art. 8 ter. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana [37]
1. All'articolo 1, comma 42-quater, della
2. All'articolo 42, comma 4, del
Art. 9. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024/2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del
«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per l'anno 2024 e in 29,98 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del citato
3. All'articolo 20 del
«4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.».
4. All'articolo 1 della
«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 240 del 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al
Art. 10. Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR
1. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
«5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.».
1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al
2. All'articolo 8 della
a) il comma 2-quater è abrogato;
b) al comma 2-quinquies le parole: «2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis e 2-ter».
3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le città metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorità di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonchè gli enti di cui al comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonchè le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR [42].
6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.
7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.
8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108.
9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
11. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico-contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonchè alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato [44].
12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della
12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del
13. In considerazione del fatto che la concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresì al medesimo Commissario il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Società, sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonchè gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie [47]:
a) articolo 62 del
b) articolo 6, comma 14, del
c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del
d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del
13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del
13-ter. Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonchè in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del
a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)»;
b) al comma 4, le parole da: «delle disposizioni del codice dei contratti» fino a: «n. 36,» sono soppresse [49].
Art. 10 bis. Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della
1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
2. All'articolo 1 della
a) al comma 31-bis, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024»;
b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 34, al primo periodo, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024» e le parole: «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025» e il terzo periodo è soppresso.
Art. 11. Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura
1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al
2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
4. È assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.
5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
Art. 11 bis. Finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione-Orizzonte Europa» [55]
1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del
Art. 11 ter. Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale [56]
1. All'articolo 42 del
a) al comma 5:
1) le parole: «sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Fondazione può altresì operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza»;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla stessa regione».
2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della
3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonchè agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del
4. La regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.
Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università
1. Per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del
2. All'articolo 15 del
a) al comma 1-bis, alinea, dopo le parole: «31 dicembre 2025», sono inserite le seguenti: «e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026» [58];
b) al comma 1-quinquies, le parole: «nei termini indicati dai medesimi provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027» e le parole: «derivanti dall'applicazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e non docente».
Art. 13. Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito
1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 17 del
2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo per l'accesso al contributo [60].
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 14. Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali
1. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonchè alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale «Neapolis 2500», di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identità europea [61].
2. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 [62].
3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al
4. All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «in svolgimento entro il 30 giugno 2026» sono soppresse.
4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura [65].
5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
Art. 15. Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri
1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società SIMEST S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della
Art. 16. Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni [69]
1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
Art. 16 bis. Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo [70]
1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensive di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.
2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del
4. All'articolo 2 del
a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono aggiunte le seguenti: «; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2-quinquies, le parole: «, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» sono soppresse, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,» e dopo le parole: «dalla
c) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
«2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è altresì autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario».
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Capo IV
Misure economiche in favore degli enti territoriali
Art. 17. Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali
1. Gli enti locali che non hanno aperto propri conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della
2. Dopo l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del
2-bis. All'articolo 41 del
Art. 17 bis. Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane [74]
1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del
«419-bis. Per le province e le città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del
Art. 17 ter. Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo [75]
1. All'articolo 7, comma 2, del
Art. 18. Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali
1. L'articolo 7, comma 2, del
Art. 18 bis. Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 18 ter. Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche [77]
1. Al comma 2 dell'articolo 21-bis del
Art. 18 quater. Disposizioni in materia di segretari comunali [78]
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche,» e le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;
b) al terzo periodo, le parole: «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».
7. All'articolo 12-bis, comma 2, del
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del
Art. 18 quinquies. Disposizioni finanziarie in materia di PNRR [79]
1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonchè le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 19. Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni [80]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 527:
1) al secondo periodo, le parole «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre 2024»;
2) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2024»;
3) al quarto periodo, le parole «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed» sono soppresse;
b) dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti:
«527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.
527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del
527-quater. Qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti "Redditi da lavoro dipendente", sanità e trasferimenti agli enti locali.
527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
c) dopo l'allegato VI, è inserito il seguente:
«Allegato VI-bis
(Articolo 1, comma 527-ter)
REGIONI |
Percentuali di riparto |
Riparto contributo RSO per l'anno 2024 |
Abruzzo |
3,16 |
9.645.865,79 |
Basilicata |
2,50 |
7.620.665,79 |
Calabria |
4,46 |
13.604.765,79 |
Campania |
10,54 |
32.146.518,41 |
Emilia-Romagna |
8,51 |
25.945.065,79 |
Lazio |
11,70 |
35.695.113,16 |
Liguria |
3,10 |
9.457.407,90 |
Lombardia |
17,48 |
53.321.705,27 |
Marche |
3,48 |
10.621.223,69 |
Molise |
0,96 |
2.919.492,10 |
Pie monte |
8,23 |
25.092.992,10 |
Puglia |
8,15 |
24.865.686,83 |
Toscana |
7,82 |
23.842.813,17 |
Umbria |
1,96 |
5.984.260,52 |
Veneto |
7,95 |
24.236.423,69 |
TOTALE |
100,00 |
305.000.000,00». |
Art. 20. Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica
1. Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonchè di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo di cui all'articolo 4 del
3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 [82].
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Art. 21. Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato «Le Vele» dell'area di Scampia
1. Il Comune di Napoli può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'unità operativa tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato «Le Vele», Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto rispettivamente fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più persone. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 [83].
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso dei contributi erogati ai sensi del comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Capo V
Disposizioni finali
Art. 21 bis. Clausola di salvaguardia [84]
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
Art. 22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 6, comma 1)
Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.
REGIONE LOMBARDIA |
|
Provincia di Bergamo: |
Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve; |
Provincia di Brescia: |
Ponte di Legno; |
Provincia di Lecco: |
Bulciago, Molteno; |
Provincia di Monza e della Brianza: |
Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano; |
|
|
Provincia di Sondrio: |
Andalo Valtellino, Bema; |
Provincia di Varese: |
Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate. |
REGIONE PIEMONTE |
|
Provincia Verbano-Cusio-Ossola: |
Stresa; |
Provincia di Vercelli: |
Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa. |
|
|
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE |
|
Provincia di Bolzano: |
Martello; |
Provincia di Trento: |
Peio, Rabbi. |
REGIONE VALLE D’AOSTA |
|
Provincia d'Aosta: |
Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato 2
(articolo 6, comma 5)
Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
Provincia di Brescia:
Berzo Demo
Corteno Golgi
Edolo
Incudine
Malonno
Monno
Paisco Loveno
Ponte di Legno
Sonico
Vezza d’Oglio
Vione
Provincia di Sondrio:
Albaredo per San Marco
Albosaggia
Andalo Valtellino
Aprica
Ardenno
Bema
Berbenno di Valtellina
Bianzone
Bormio
Buglio in Monte Caiolo
Campodolcino
Caspoggio
Castello dell'Acqua
Castione Andevenno
Cedrasco
Cercino
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Cino
Civo
Colorina
Cosio Valtellino
Dazio
Delebio
Dubino
Faedo Valtellino
Forcola
Fusine
Gordona
Grosio
Grosotto
Lanzada
Livigno
Lovero
Madesimo
Mantello
Mazzo di Valtellina
Mello
Mese
Montagna in Valtellina
Morbegno
Novate Mezzola
Piantedo
Piateda
Piuro
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio
Prata Camportaccio
Rogolo
Samolaco
San Giacomo Filippo
Sernio
Sondalo
Sondrio
Spriana
Talamona
Tartano
Teglio
Tirano
Torre di Santa Maria
Tovo di Sant'Agata
Traona
Tresivio
Val Masino
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
Verceia
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano
Allegato 3
(articolo 8, comma 1)
Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere proroghe di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, della giustizia, dell'università e della ricerca, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'istruzione e del merito, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, per la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni fiscali
Art. 1. Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione di cui al primo periodo, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del
a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;
b) all'articolo 1, comma 177, della
c) all'articolo 26, comma 7, del
3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati al comma 2;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del
6. All'articolo 12, comma 1, del
«b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».
Art. 2. Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3. Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del
Art. 4. Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del
2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla
4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del
6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
7. Il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.
Art. 5. Modifiche alla disciplina in materia di IVA
1. Alla Tabella A, parte II-bis, del
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del
3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del
4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del
5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 6. Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri
1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
Capo II
Disposizioni in materia di proroghe di termini normativi
Art. 7. Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione
1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.
2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della
3. All'articolo 1, comma 52, della
4. All'articolo 1, comma 808, della
5. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Capo III
Misure di carattere economico
Art. 8. Misure in materia di Piano nazionale complementare
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Per le risorse del Piano nazionale complementare diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 9. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del
«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del
3. All'articolo 20 del
4. All'articolo 1 della
Art. 10. Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR
1. All'articolo 26 del
2. All'articolo 8 della
a) il comma 2-quater è abrogato;
b) al comma 2-quinquies le parole: «2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis e 2-ter».
3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le città metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorità di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonchè gli enti di cui comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonchè le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.
6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.
7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.
8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.
9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
11. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonchè alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.
12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. In considerazione del fatto che la concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresì al medesimo il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Società, sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonchè gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie:
a) articolo 62 del
b) articolo 6, comma 14, del
c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del
d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del
Art. 11. Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura
1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del
2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
4. È assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.
Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università
1. Per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del
2. All'articolo 15 del
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «31 dicembre 2025», sono inserite le seguenti: «e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026»;
b) al comma 1-quinquies, le parole: «nei termini indicati dai medesimi provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027» e le parole: «derivanti dall'applicazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e non docente».
Art. 13. Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito
1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del
2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 14. Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali
1. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonchè alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale "Neapolis 2500", di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
2. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.
3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del
4. All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «in svolgimento entro il 30 giugno 2026» sono soppresse.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 15. Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri
1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, SIMEST S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della
Art. 16. Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.
1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
Capo IV
Misure economiche in favore degli enti territoriali
Art. 17. Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali
1. Gli enti locali che non hanno aperto loro conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della
2. Avvenuta l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi pure indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del
Art. 18. Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali
1. L'articolo 7, comma 2, del
Art. 19. Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni
1. All'articolo 1 della
a) al comma 527:
1) al secondo periodo, le parole «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre 2024»;
2) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2024»;
3) al quarto periodo, le parole «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed» sono soppresse;
b) dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti:
«527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.
527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del
527-quater. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non è migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanità e trasferimenti agli enti locali.
527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
c) dopo l'allegato VI, è inserito il seguente:
«Allegato VI-bis
(Articolo 1, comma 527-ter)
Tabella 1
REGIONI |
Percentuali di riparto |
Riparto contributo RSO per l'anno 2024 |
Abruzzo |
3,16 |
9.645.865,79 |
Basilicata |
2,50 |
7.620.665,79 |
Calabria |
4,46 |
13.604.765,79 |
Campania |
10,54 |
32.146.518,41 |
Emilia-Romagna |
8,51 |
25.945.065,79 |
Lazio |
11,70 |
35.695.113,16 |
Liguria |
3,10 |
9.457.407,90 |
Lombardia |
17,48 |
53.321.705,27 |
Marche |
3,48 |
10.621.223,69 |
Molise |
0,96 |
2.919.492,10 |
Piemonte |
8,23 |
25.092.992,10 |
Puglia |
8,15 |
24.865.686,83 |
Toscana |
7,82 |
23.842.813,17 |
Umbria |
1,96 |
5.984.260,52 |
Veneto |
7,95 |
24.236.423,69 |
TOTALE |
100,00 |
305.000.000,00». |
Art. 20. Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica
1. Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonchè di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo si cui all'articolo 4 del
3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Art. 21. Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia
1. Il Comune di Napoli può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto rispettivamente, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso, dei contributi erogati ai sensi del comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Capo V
Disposizioni finali
Art. 22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 6, comma 1)
Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.
REGIONE LOMBARDIA |
|
Provincia di Bergamo: |
Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve; |
Provincia di Brescia: |
Ponte di Legno; |
Provincia di Lecco: |
Bulciago, Molteno; |
Provincia di Monza e della Brianza: |
Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano; |
|
|
Provincia di Sondrio: |
Andalo Valtellino, Bema; |
Provincia di Varese: |
Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate. |
REGIONE PIEMONTE |
|
Provincia Verbano-Cusio-Ossola: |
Stresa; |
Provincia di Vercelli: |
Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa. |
|
|
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE |
|
Provincia di Bolzano: |
Martello; |
Provincia di Trento: |
Peio, Rabbi. |
REGIONE VALLE D’AOSTA |
|
Provincia d'Aosta: |
Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato 2
(articolo 6, comma 5)
Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
Provincia di Brescia:
Berzo Demo
Corteno Golgi
Edolo
Incudine
Malonno
Monno
Paisco Loveno
Ponte di Legno
Sonico
Vezza d’Oglio
Vione
Provincia di Sondrio:
Albaredo per San Marco
Albosaggia
Andalo Valtellino
Aprica
Ardenno
Bema
Berbenno di Valtellina
Bianzone
Bormio
Buglio in Monte Caiolo
Campodolcino
Caspoggio
Castello dell'Acqua
Castione Andevenno
Cedrasco
Cercino
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Cino
Civo
Colorina
Cosio Valtellino
Dazio
Delebio
Dubino
Faedo Valtellino
Forcola
Fusine
Gordona
Grosio
Grosotto
Lanzada
Livigno
Lovero
Madesimo
Mantello
Mazzo di Valtellina
Mello
Mese
Montagna in Valtellina
Morbegno
Novate Mezzola
Piantedo
Piateda
Piuro
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio
Prata Camportaccio
Rogolo
Samolaco
San Giacomo Filippo
Sernio
Sondalo
Sondrio
Spriana
Talamona
Tartano
Teglio
Tirano
Torre di Santa Maria
Tovo di Sant'Agata
Traona
Tresivio
Val Masino
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
Verceia
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano
Allegato 3
(articolo 8, comma 1)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del
[3] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del
[4] Comma inserito dall'art. 8 del
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dall'art. 7 del
[12] Comma inserito dall'art. 7 del
[13] Comma inserito dall'art. 7 del
[14] Lettera aggiunta dall'art. 7 del
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[41] Comma inserito dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma inserito dalla L. di conversione.
[46] Comma inserito dalla L. di conversione.
[47] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma inserito dalla L. di conversione.
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[56] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[64] Comma inserito dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[66] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[69] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[70] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[77] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[78] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[80] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[81] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.