§ 56.2.242 - D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:09/06/2020
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Autorità nazionale competente
Art. 4 bis.  (Autorità nazionale competente ETS 2).
Art. 5.  Ambito di applicazione
Art. 5 bis.  (Assegnazione di quote agli operatori aerei).
Art. 6.  Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta
Art. 7.  Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
Art. 7 bis.  (Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia).
Art. 8.  Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
Art. 9.  Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
Art. 9 bis.  (Modalità di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato).
Art. 10.  Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti
Art. 11.  Divieto operativo
Art. 12.  Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia
Art. 12 bis.  (Ambito di applicazione).
Art. 12 ter.  (Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo).
Art. 12 quater.  (Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti).
Art. 12 quinquies.  (Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto).
Art. 12 sexies.  (Modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente).
Art. 12 septies.  (Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia).
Art. 12 octies.  (Assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta).
Art. 13.  Ambito di applicazione
Art. 14.  Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas
Art. 15.  Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 16.  Domanda di autorizzazione
Art. 17.  Domanda di modifica dell'autorizzazione
Art. 18.  Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 19.  Revoca dell'autorizzazione
Art. 20.  Piano di monitoraggio e relative modifiche
Art. 21.  Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche
Art. 22.  Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE
Art. 23.  Messa all'asta delle quote
Art. 24.  Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato
Art. 25.  Misure nazionali di attuazione
Art. 26.  Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa
Art. 27.  Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito e resa delle quote rilasciate in eccesso
Art. 28.  Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti
Art. 29.  Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti
Art. 30.  Fondo per l'innovazione
Art. 31.  Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti
Art. 32.  Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno
Art. 33.  Analisi del profilo di rischio ed ispezioni
Art. 34.  Sistema di registri
Art. 35.  Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
Art. 36.  Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni
Art. 37.  Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici
Art. 38.  Attività di attuazione congiunta (JI) e attività di meccanismo pulito (CDM)
Art. 39.  Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni
Art. 40.  Validità delle quote
Art. 41.  Verifica e accreditamento
Art. 42.  Sanzioni
Art. 42 bis.  (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni).
Art. 42 ter.  (Ambito di applicazione).
Art. 42 quater.  (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I-bis, a meno che non sia munito di [...]
Art. 42 quinquies.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 42 sexies.  (Domanda di modifica dell'autorizzazione).
Art. 42 septies.  (Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).
Art. 42 octies.  (Revoca dell'autorizzazione).
Art. 42 novies.  (Piano di monitoraggio e relative modifiche).
Art. 42 decies.  (Cessazione dell'attività).
Art. 42 undecies.  (Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato I-bis).
Art. 42 duodecies.  (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni).
Art. 42 terdecies.  (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni).
Art. 42 quaterdecies.  (Verifica e accreditamento).
Art. 42 quindecies.  (Disposizioni amministrative).
Art. 42 sexdecies.  (Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV).
Art. 42 septiesdecies.  (Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia).
Art. 42 octiesdecies.  (Sanzioni).
Art. 42 noviesdecies.  (Doppio conteggio).
Art. 42 vicies.  (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023).
Art. 43.  Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di [...]
Art. 43 bis.  (Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti).
Art. 43 ter.  (Principio "non arrecare un danno significativo").
Art. 44.  Relazione alla Commissione europea
Art. 45.  Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra
Art. 46.  Disposizioni finanziarie
Art. 47.  Abrogazioni e disposizioni transitorie


§ 56.2.242 - D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47.

Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra [1].

(G.U. 10 giugno 2020, n. 146)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 13;

     Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

     Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

     Viste la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

     Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

     Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;

     Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle missioni di gas a effetto serra entro il 2020;

     Visti il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

     Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

     Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE;

     Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

     Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;

     Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

     Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 601/2012 della Commissione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione del 30 ottobre 2018 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania;

     Visto il regolamento delegato (UE) 311/2019 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

     Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/7/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas effetto serra nella Comunità con riferimento ai meccanismi del progetto del protocollo di Kyoto;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006;

     Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di emissione di gas effetto serra;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

     Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2020;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità [2]

     1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

 

     Art. 2. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle attività indicate agli allegati I e I-bis ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II [3].

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicanole seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:

     a) «analisi del profilo di rischio»: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso;

     b) «anno di controllo»: è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;

     c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;

     d) «attività di attuazione congiunta»: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

     e) «attività di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

     f) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;

     g) «Autorità nazionale competente»: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;

     h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 42-quater [4];

     i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;

     l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

     m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale;

     n) «credito»: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;

     o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva;

     p) «emissioni»: il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis [5];

     q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo;

     r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;

     s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

     t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

     u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

     v) [«GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.] [6];

     z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;

     aa) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

     bb) [«impianto di produzione di elettricità»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»] [7];

     cc) «ispezioni»: attività di monitoraggio e controllo della conformità relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio;

     dd) «nuovo entrante»:

     1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;

     2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32;

     3) [l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui è associato un nuovo codice identificativo Central Route Charges Offices (CRCO) e la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostituzione di nuova società operante nell'ambito delle attività aeree diversa e disgiunta dalla precedente, farà fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale] [8];

     ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;

     ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»:

     1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

     2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato;

     3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia [9];

     gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

     hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;

     ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

     ll) [«periodo di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013] [10];

     mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

     nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attività di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31;

     oo) «molto piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32 [11];

     pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente e il Comitato [12];

     qq) «pubblico»: una o più persone nonchè, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

     rr) «quantità di emissioni»: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

     ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

     tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;

     uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013;

     vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019;

     zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;

     aaa) [«riserva speciale»: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1] [13];

     bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo;

     ccc) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

     ddd) «unita di riduzione delle emissioni» (ERU): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;

     eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 41 e dell'articolo 42-quaterdecies [14];

     eee-bis) «Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis»: il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4-bis (di seguito Comitato ETS 2) [15];

     eee-ter) «classe ghiaccio»: la classe ghiaccio quale definita all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757 [16];

     eee-quater) «combustibile»: ai fini del capo V bis, qualsiasi prodotto energetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonchè qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica [17];

     eee-quinques) «Focal Point CORSIA»: ente, organo ovvero organismo dedicato all'implementazione delle attività correlate a CORSIA, comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 nell'ambito dell'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) [18];

     eee-sexies) «dati aggregati sulle emissioni a livello di società»: i dati aggregati come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757 [19];

     eee-septies) «depositario autorizzato»: il soggetto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [20];

     eee-octies) «deposito fiscale»: l'impianto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [21];

     eee-novies) «destinatario registrato»: la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [22];

     eee-decies) «effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2»: gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonchè gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I [23];

     eee-undecies) «esercizio della nave»: la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave [24];

     eee-duodecies) «immissione in consumo»: ai fini del capo V bis, l'immissione in consumo come definita all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262 [25];

     eee-terdecies) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»: gli impianti di cui all'articolo 3, punto 40) della direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani, come definiti all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE [26];

     eee-quaterdecies) «nave da crociera»: la nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima [27];

     eee-quindecies) «paesi e territori non europei»: i paesi e i territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [28];

     eee-sedecies) «periodo di conformità CORSIA»: il ciclo di compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22 [29];

     eee-septiesdecies) «portale ETS 2»: la piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto regolamentato e Comitato ETS 2 [30];

     eee-octiesdecies) «porto di scalo»: il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perchè la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE [31];

     eee-noviesdecies) «società di navigazione»: l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; eee-vicies) «soggetto regolamentato»: ai fini del capo V bis, qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attività di cui all'allegato I-bis e che rientra in una delle seguenti categorie:

     1) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     2) se il numero 1) non è applicabile, la persona di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

     3) se i numeri 1) e 2) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle;

     4) se i precedenti numeri 1), 2) e 3) non sono applicabili, la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato ETS 2 ai fini delle attività di cui all'allegato I-bis [32];

     eee-viciessemel) «speditore registrato»: la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [33];

     eee-viciesbis) «tratta»: la tratta come definita all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 [34].

 

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

 

     Art. 4. Autorità nazionale competente [35]

     1. Il Comitato ETS (di seguito «Comitato») è l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [36].

     1-bis. Il Comitato è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto [37].

     1-ter. Il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto [38].

     2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. È costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 [39].

     2-bis. La Sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed è costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli [40].

     3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

     4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.

     4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facoltà di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi [41].

     5. [Il Comitato opera collegialmente ed è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato] [42].

     6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine è istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di quindici membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati:

     a) uno dall'ISPRA;

     b) uno dall'ENAC;

     c) uno dalla società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) quattro dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), di cui uno avente competenze in materia di Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);

     e) quattro dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;

     f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;

     g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM [43].

     6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [44].

     7. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie società in house, del GSE e dell'ISPRA, nonchè, per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attività istruttoria è svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni [45].

     7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni [46].

     8. Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2.

     9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attività inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC [47].

     10. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a:

     a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;

     b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;

     c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

     d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;

     e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

     f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

     11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo [48].

     12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica [49].

     13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 4 bis. (Autorità nazionale competente ETS 2). [50]

     1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, è il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     2. Il Comitato ETS 2 è un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria.

     3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

     4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il relativo mandato può essere rinnovato per una sola volta.

     5. La preliminare attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, è istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (di seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     6. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE.

     7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     8. Il Portale ETS 2 è lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attività di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.

     10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2.

     11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

Capo III

TRASPORTO AEREO E MARITTIMO [51]

 

SEZIONE I

TRASPORTO AEREO [52]

 

     Art. 5. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione [53].

     2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J [54].

     3. [Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021] [55].

     4. In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:

     a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera in ogni anno civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;

     b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;

     b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro [56].

     4-bis. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto interno lordo (PIL) pro capite è pari o superiore alla media dell'Unione [57].

 

     Art. 5 bis. (Assegnazione di quote agli operatori aerei). [58]

     1. Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall'Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi regolati dall'articolo 7-bis.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.

 

     Art. 6. Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta

     1. La messa all'asta della quantità di quote di cui all'articolo 3-quinquies della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati [59].

     1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b) [60].

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le seguenti iniziative [61]:

     a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;

     b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;

     c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;

     d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;

     e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;

     f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;

     g) per combattere la deforestazione;

     h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;

     i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;

     l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea [62];

     m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo.

     3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.

 

     Art. 7. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia [63]

     [1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo amministrato dall'Italia, ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al Comitato apposita domanda corredata dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro», nonchè verificati da un verificatore indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41.

     2. Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE, per ciascun periodo indicato nell'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, la domanda è presentata al Comitato dall'operatore almeno ventuno mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

     3. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al comma 1 che deve pervenire almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo a cui tale domanda si riferisce.]

 

     Art. 7 bis. (Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia). [64]

     1. Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.

     2. Conformemente all'articolo 3-quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).

 

     Art. 8. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia [65]

     [1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

     a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

     b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il secondo anno civile del periodo in questione.

     2. L'attività di trasporto aereo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per i quali si richiede l'accesso alle quote da riserva speciale non deve essere in alcun modo collegata ad altra o precedente attività aerea, esercitata da altro operatore sia esso operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che ha subito modifiche dell'assetto societario.

     3. Al fine di evitare la doppia assegnazione, l'attività di trasporto aereo è considerata un proseguimento di un'attività esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse attività di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere quote a titolo gratuito ovvero quando i dati delle tonnellate-chilometro relative all'attività oggetto di richiesta sono già stati sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo.

     4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

     5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni:

     a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

     b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti.

     6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:

     a) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     c) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.

     7. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato, previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.

     8. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale, di cui dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato richiesta alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

     1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;

     2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;

     b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.

     9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.

     10. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.]

 

     Art. 9. Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia [66]

     1. [Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

     b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I] [67].

     2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione [68].

     2-bis Il Comitato rilascia altresì, ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione [69].

 

     Art. 9 bis. (Modalità di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato). [70]

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, terzo e quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione.

     2. L'ENAC, in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno, ne dà notizia agli operatori aerei di cui al comma 1.

     3. L'ENAC in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.

     4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma 3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unità di cui all'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi previste. La cancellazione è effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.

 

     Art. 10. Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

     1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).

     2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio.

     3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni:

     a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica è stata accertata;

     b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra;

     b-bis. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio [71].

     3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformità alle disposizioni unionali [72].

     4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti. Il termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

     5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana:

     a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, se già inclusi nell'elenco di cui al comma 1;

     b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Divieto operativo

     1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente:

     a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto;

     b) i dettagli sulle sanzioni applicate;

     c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.

     2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 12. Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia

     1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione.

     2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare:

     a) una comunicazione della chiusura delle attività aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della società o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo, comunicando da quale Stato membro è amministrato quest'ultimo;

     b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo;

     c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del Central Route Charges Office (CRCO).

     3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.

     4. La domanda e gli allegati sono resi in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.

 

SEZIONE II [73]

TRASPORTO MARITTIMO

 

     Art. 12 bis. (Ambito di applicazione). [74]

     1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1.

     2. L'assegnazione di quote, a norma dell'articolo 12-octies, e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano:

     a) al 100 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

     b) al 100 per cento delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

     c) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

     d) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro.

 

     Art. 12 ter. (Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo). [75]

     1. Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:

     a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;

     c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli articoli 12-bis e 36.

 

     Art. 12 quater. (Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti). [76]

     1. Entro il 1° aprile 2024 le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

     2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al Comitato, senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

     3. Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, presentati dalle società di cui al comma 1, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.

     4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.

     5. Le società di navigazione modificano il Piano di monitoraggio delle emissioni nei casi previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le proposte di modifica del piano di monitoraggio.

     6. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi.

     7. La società attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.

     8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento medesimo.

 

     Art. 12 quinquies. (Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto). [77]

     1. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36.

     2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. È nullo qualsiasi patto contrario.

 

     Art. 12 sexies. (Modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente). [78]

     1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato le società di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nonchè quelle individuate ai sensi del comma 2.

     2. Le società di navigazione le cui navi entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS dopo il 1° gennaio 2024, e che non sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato:

     a) quando la società di navigazione è registrata in Italia;

     b) quando una nave, di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva 2003/87/CE. Nel caso di tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, è attribuita all'Italia la società di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto previsto dalle pertinenti norme unionali.

     3. L'attribuzione all'Italia di una società di navigazione inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, resta ferma fino all'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indipendentemente dalle eventuali modifiche nell'attività della società di navigazione o nella sua registrazione.

 

     Art. 12 septies. (Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia). [79]

     1. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attività contemplate nell'allegato I entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività.

     2. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la fusione con un'altra società di navigazione entro trenta giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovrà riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova società di navigazione:

     a) ragione sociale;

     b) indirizzo;

     c) numero identificativo unico IMO;

     d) paese di registrazione;

     e) autorità di riferimento.

 

     Art. 12 octies. (Assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta). [80]

     1. All'assegnazione delle quote di emissione alle società di navigazione mediante vendita all'asta, nonchè alla ripartizione e alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

 

Capo IV

IMPIANTI FISSI

 

     Art. 13. Ambito di applicazione

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies, le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonchè alle procedure relative alle attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo e marittimo [81].

 

     Art. 14. Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas

     1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema unionale e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purchè l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.

     2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza [82].

 

     Art. 15. Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

     1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.

     3. [La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata] [83].

 

     Art. 16. Domanda di autorizzazione [84]

     1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.

     2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno:

     a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto;

     b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata;

     c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto;

     d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II;

     e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto;

     f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;

     g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;

     h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa;

     i) la geolocalizzazione dell'impianto;

     l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti è già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.

 

     Art. 17. Domanda di modifica dell'autorizzazione

     1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.

     2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione già esistente nei seguenti casi:

     a) modifica dell'identità del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato;

     b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso;

     c) ampliamenti e riduzioni della capacità dell'impianto;

     d) fusioni e scissioni;

     e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative;

     f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative.

 

     Art. 18. Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

     1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.

     2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

     3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

     a) nome e indirizzo del gestore;

     b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

     c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;

     d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;

     e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3 [85];

     f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore;

     f-bis) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso [86].

     3-bis. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 3 [87].

 

     Art. 19. Revoca dell'autorizzazione

     1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:

     a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26;

     b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

     1-bis. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non è soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore [88].

     1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra [89].

 

     Art. 20. Piano di monitoraggio e relative modifiche

     1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.

     2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal gestore al Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.

     3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.

     4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.

     5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

 

     Art. 21. Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche

     1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.

     2. Il Piano della metodologia di monitoraggio è inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.

     3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.

     4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.

     5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

 

     Art. 22. Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

     1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 23. Messa all'asta delle quote

     1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.

     2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali [90].

     3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

     4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo è assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [91].

     5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate alle misure di cui al comma 7 [92].

     6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di «responsabile del collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).

     7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 8:

     a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);

     b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

     c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonchè sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;

     d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette e habitat marini protetti, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

     e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla lettera d);

     f) favorire il sequestro del carbonio nel suolo mediante silvicoltura nell'Unione;

     g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;

     h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio;

     i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonchè a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili;

     l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

     m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;

     n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonchè e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5, nonchè le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma;

     o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;

     p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

     q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo;

     r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.

     r-bis) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato;

     r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili; l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che assicurino la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile [93].

     8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonchè, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [94].

     8-bis. [Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006] [95].

     9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

     9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, è destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva [96].

 

     Art. 24. Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato

     1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione.

     2. Il Comitato:

     a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico;

     b) [non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2] [97];

     c) [assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione] [98];

     d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che abbiano cessato l'attività e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 19 [99];

     e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;

     f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32;

     f-bis) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 [100];

     f-ter) in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al 95 per cento nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento nel 2029, al 51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per cento nel 2032 e al 14 per cento nel 2033 [101].

     3. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite:

     a) agli impianti esistenti;

     b) agli impianti nuovi entranti;

     c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto;

     d) in caso di fusione e scissione di impianti.

     3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20 per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è altresì ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attività istruttoria di competenza può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni [102].

     3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030 [103].

     3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter [104].

     3-quinquies. Il piano di neutralità climatica di cui al comma 3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, è redatto in conformità agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10-ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito:

     a) misure e investimenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione;

     b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralità climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;

     c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra [105].

     3-sexies. Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b), è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento [106].

     3-septies. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito [107].

     4. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite:

     a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda;

     b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attività.

     5. Il Comitato modifica la quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attività, valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, è aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attività storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attività che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalità di modifica della quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali.

     6. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuati con quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 25. Misure nazionali di attuazione

     1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14, nonchè gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter [108].

     2. L'elenco aggiornato è trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni.

     3. L'elenco include informazioni sulle attività di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva.

     4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il calcolo dei valori dei parametri di riferimento.

     5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti unionali.

     6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare.

     7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3.

     8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero sul Portale ETS dedicato [109].

     9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo.

     10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.

 

     Art. 26. Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa

     1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi:

     a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019;

     b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste;

     c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.

     1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unità di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga più la predetta soglia, il gestore può scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalità e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresì l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo [110].

     1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale [111].

     2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:

     a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;

     b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;

     c) l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica.

     3. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purchè lo stesso sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata.

     4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.

     5. Il gestore è tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attività di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attività dell'impianto.

     6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attività abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.

     7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non è in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgerà la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attività effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attività dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attività si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 27. Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito e resa delle quote rilasciate in eccesso [112]

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto.

     2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che:

     a) hanno comunicato l'interruzione delle attività;

     b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata;

     c) non hanno comunicato il livello annuale di attività;

     d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale;

     d-bis) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.

     3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale.

     3-bis. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualità, il Comitato provvede ad integrare le quote già rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso;

     3-ter. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 3-bis, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualità, il gestore è tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il Comitato - fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis - diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.

 

     Art. 28. Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti

     1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.

 

     Art. 29. Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti

     1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.

     3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui è stata superata la predetta soglia.

 

     Art. 30. Fondo per l'innovazione

     1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale.

     2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [113].

 

     Art. 31. Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti

     1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:

     a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;

     b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile [114];

     c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS;

     d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

     2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 è valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25.

     2-bis. Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia [115].

     3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25 può essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I purchè il gestore dimostri quanto previsto al comma 4. Tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1 [116].

     4. Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera può essere esclusa dal sistema EU ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale. Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS [117].

     5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), è predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.

     6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS.

     6-bis. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto è tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalità a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali [118].

 

     Art. 32. Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno

     1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo:

     a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

     b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

     c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;

     d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.

     2. Allorchè l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia [119].

     3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2 [120].

     4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.

     5. Laproposta di misure nazionali equivalenti è pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalità in essa definite.

     5-bis. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali [121].

 

     Art. 33. Analisi del profilo di rischio ed ispezioni

     1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), può svolgere attività ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento.

     2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalità con le quali il Comitato stesso svolge le attività di cui al comma 1.

     3. [Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32] [122].

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Comitato può essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca, nonchè dal GSE e dalle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente [123].

     5. [Il Comitato può avvalersi della collaborazione della guardia di finanza per le attività di controllo concernenti gli aspetti di natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle quote di emissione di gas a effetto serra] [124].

     6. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.

 

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI, OPERATORI AEREI E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE [125]

 

     Art. 34. Sistema di registri

     1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.

     2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonchè le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale, garantendo la riservatezza, ove necessario [126].

     3. Qualsiasi persona può essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna società di navigazione attribuita all'Italia [127].

     4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la società di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale [128].

     5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.

     6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonchè di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.

     7. L'amministratore centrale del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento unionale [129].

 

     Art. 35. Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

     1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.

     1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali [130].

     1-ter. La società di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilità, conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato [131].

     2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 al Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.

     2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce [132].

     2-ter. Se un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS [133].

     2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la società di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione [134].

     3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.

     4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui ai commi 2 e 2-quater, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo o della società di navigazione ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali [135].

     5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia o la società di navigazione adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato [136].

 

     Art. 36. Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

     1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:

     a) tra persone all'interno della Unione europea;

     b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

     2. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi da parte di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione, previsti dal comma 3 [137].

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, entro il 30 settembre di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate [138].

     3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna società di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali [139].

     3-ter. In deroga al comma 3-bis, le società di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare [140].

     3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda:

     a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonchè dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;

     b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonchè dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte [141].

     3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonchè dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte [142].

     4. Al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema, agli operatori aerei, alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori [143].

     5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.

     5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto [144].

     6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalità e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari, il Comitato può provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione, conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali [145].

 

     Art. 37. Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici [146]

     [1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.]

 

     Art. 38. Attività di attuazione congiunta (JI) e attività di meccanismo pulito (CDM) [147]

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinchè le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

     2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.

     3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalità e procedure adottate [148].

     4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».

 

     Art. 39. Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

     1. Il Comitato può rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.

     2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 40. Validità delle quote

     1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.

     2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.

 

     Art. 41. Verifica e accreditamento

     1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.

     1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento [149].

     2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.

     3. Il Comitato provvede affinchè il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.

     4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonchè le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.

     5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

 

     Art. 42. Sanzioni

     1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:

     a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;

     b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.

     2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.

     3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:

     a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.

     b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.

     4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.

     5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.

     6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo [150]:

     a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;

     b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale è scaduto il termine.

     7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.

     8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:

     a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.

     b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.

     8-bis. Resta fermo che la società di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater è tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate [151].

     9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore è comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro 60 giorni dalla contestazione della violazione [152].

     9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro [153].

     10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformità al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

     11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento è accertato. Per gli operatori aerei già compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.

     12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro [154].

     12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la società di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro [155].

     13. Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla metà dei rispettivi importi nel caso in cui la comunicazione eeffettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno [156].

     14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia o la società di navigazione che, entro il 30 settembre di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo [157].

     14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo [158].

     15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della società di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis [159].

     16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.

     17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro [160].

     18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro [161].

     19. Il gestore, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro [162].

     20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 9-bis abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota [163].

     21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis [164].

     22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:

     a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;

     b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva o dei livelli di attività dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonchè modifiche significative al sistema di monitoraggio;

     c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.

     Qualora i ritardi siano di lieve entità e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro [165].

     22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui è sorto l'obbligo di resa [166].

     23. Il Comitato è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione può contestare gli estremi della violazione [167].

     24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove più favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.

     24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonchè da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonchè alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra [168].

 

     Art. 42 bis. (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni). [169]

     1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:

     a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;

     b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.

     2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:

     a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne dà comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;

     b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.

     3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorità marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.

     4. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla società di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.

     5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione, che è responsabile di una o più navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:

     a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la società di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

     b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta società di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

     6. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla società di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.

     7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro.

     8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.

     9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorità marittima, di cui al presente articolo.

 

Capo V-bis [170]

SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI PER I SETTORI DEGLI EDIFICI E DEL TRASPORTO STRADALE E ULTERIORI SETTORI

 

     Art. 42 ter. (Ambito di applicazione). [171]

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato I-bis. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.

 

     Art. 42 quater. (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis.

 

     Art. 42 quinquies. (Domanda di autorizzazione). [172]

     1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:

     a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A;

     b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;

     c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I-bis;

     d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;

     e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.

     2. I soggetti regolamentati che iniziano le attività di cui all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'attività.

     3. I soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato I-bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024.

 

     Art. 42 sexies. (Domanda di modifica dell'autorizzazione). [173]

     1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.

     2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione già esistente nei seguenti casi:

     a) modifica dell'identità del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2;

     b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali.

 

     Art. 42 septies. (Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). [174]

     1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.

     3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva.

     4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:

     a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;

     b) una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;

     c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;

     d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;

     e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

     f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.

 

     Art. 42 octies. (Revoca dell'autorizzazione). [175]

     1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:

     a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 42-decies;

     b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi.

 

     Art. 42 novies. (Piano di monitoraggio e relative modifiche). [176]

     1. Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.

     2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.

     3. Il soggetto regolamentato notifica entro sessanta giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.

     4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione.

     5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.

 

     Art. 42 decies. (Cessazione dell'attività). [177]

     1. Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attività di cui all'allegato I-bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività stessa.

 

     Art. 42 undecies. (Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato I-bis). [178]

     1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato dalla Commissione europea.

     2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.

     3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali.

     4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

     5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di responsabile del collocamento, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.

     7. Le risorse di cui al comma 5, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o più delle seguenti finalità:

     a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, nonchè misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;

     b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonchè pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al regolamento (UE) 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;

     c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

     d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies.

     8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 pu richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

 

     Art. 42 duodecies. (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni). [179]

     1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:

     a) tra persone all'interno della Unione europea;

     b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.

     3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove necessario, le modalità e i termini per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene.

     4. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un soggetto regolamentato.

 

     Art. 42 terdecies. (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni). [180]

     1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.

     2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.

     3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.

     4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.

     5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.

     6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, comma 1, comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessità di dimostrare la non fattibilità tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti costi possono essere separati contabilmente dal prezzo del prodotto trasferito al consumatore finale.

     8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 può consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

 

     Art. 42 quaterdecies. (Verifica e accreditamento). [181]

     1. I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42-noviesdecies.

     2. Il soggetto regolamentato non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, parte C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.

     3. Il Comitato ETS 2 provvede affinchè il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del comma 4.

     4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonchè le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato ETS 2.

     5. Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 41, comma 5.

 

     Art. 42 quindecies. (Disposizioni amministrative). [182]

     1. Gli articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine:

     a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;

     b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;

     c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;

     d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.

 

     Art. 42 sexdecies. (Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV). [183]

     1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può estendere le attività di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali.

     2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

     3. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo, i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30-septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinchè sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

     4. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 42 septiesdecies. (Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia). [184]

     1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 30-duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è da intendersi a decorrere dal 2028;

     b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 2, il termine del 31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote è da intendersi a decorrere dal 2029.

 

     Art. 42 octiesdecies. (Sanzioni). [185]

     1. Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attività di cui all'allegato I-bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:

     a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;

     b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.

     2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.

     3. Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attività di cui all'allegato I-bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione.

     4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 42-quinquies entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2.

     5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro il termine di centoventi giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

     7. La sanzione di cui al comma 6 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno.

     8. Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo.

     9. Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8.

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emessa in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.

     11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

     12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e 42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5, contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.

     13. Il Comitato ETS 2 è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonchè alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

 

     Art. 42 noviesdecies. (Doppio conteggio). [186]

     1. Al fine di limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonchè il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attività ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformità a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi.

     2. Ai sensi dell'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del regolamento di esecuzione 2018/2066/UE della Commissione, del 19 dicembre 2018, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma 2, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali.

     3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. A tale scopo, il Ministero può avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d).

     4. Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3.

 

Capo V-ter [187]

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE

 

     Art. 42 vicies. (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023). [188]

     1. Il dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, quando:

     a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da entrambi i regolamenti citati;

     b) ha presentato una relazione CBAM incompleta o inesatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, e non ha adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM.

     2. Le sanzioni previste al comma 1 sono adeguate in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.

     3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023.

     4. Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, avvia la procedura di correzione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, assegna al dichiarante un termine non superiore a trenta giorni per presentare la relazione CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la relazione e, se del caso, presentare una relazione corretta.

     5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4, il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, o per correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. Il Comitato ETS è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonchè alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 43. Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading [189]

     1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonchè il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.

     2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.

     2-bis. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei termini ivi indicati [190].

     2-ter. L'operatore aereo può formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato può inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato [191].

     2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attività, emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformità, nelle modalità stabilite dal Comitato [192].

     2-quinquies. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può sottoscrivere appositi accordi di cooperazione [193].

 

     Art. 43 bis. (Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti). [194]

     1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilità alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies.

 

     Art. 43 ter. (Principio "non arrecare un danno significativo"). [195]

     1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attività economica arrechi un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti.

 

     Art. 44. Relazione alla Commissione europea

     1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate se del caso.

     2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.

 

     Art. 45. Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra

     1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonchè della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

     3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi.

     4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonchè i successivi aggiornamenti.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 46. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione, di cui agli articoli 4, comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12, commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19, 20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis, 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e 5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis, 2-quater e 4, 39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [196].

     2-bis. I costi derivanti dalle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli articoli 4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3, 42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [197].

     2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2 relative alle società di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari a euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e più navi. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto [198].

     2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto [199].

     3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [200].

     4. [Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30] [201].

     5. Le tariffe di cui ai commi 2 e 2-bis, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della copertura del costo effettivo del servizio [202].

     5-bis. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalità coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32 [203].

     5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie [204].

 

     Art. 47. Abrogazioni e disposizioni transitorie

     1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo [205].

     2. [Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020] [206].

     3. [Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto] [207].

     4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato [208].

 

     (Art. 2 "Campo di applicazione")

 

     Allegato I [209]

 

     CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA IL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

 

     1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto.

     1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.

     2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività.

     3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.

     3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.

     4. Se un'unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nell'EU ETS.

     5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

    6. A partire dal 1° gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.

 

 

 

Allegato I-bis [210]

Attività disciplinate dal capo V-bis

 

Attività

Gas serra

Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Sono esclusi da questa attività:

a) l’immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività elencate all’allegato I, tranne se utilizzati per la combustione nell’ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico come indicato nella tabella, quarta sezione, dodicesimo capoverso, di tale allegato o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell’articolo 32;

b) l’immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero;

c) l’immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani utilizzati come combustibili.

 

I settori dell’edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni:

a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente capoverso, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamento;

b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l’uso di veicoli agricoli su strade asfaltate;

c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a);

d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b).

 

Gli ulteriori settori corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra:

a) industrie energetiche (codice delle categorie di fonti 1A1), escluse le categorie definite al secondo capoverso, lettera a) , del presente allegato;

b) industrie manifatturiere e costruzioni (codice delle categorie di fonti 1A2).

Biossido di carbonio

 

 

     (Art. 2 "Campo di applicazione")

 

     Allegato II

 

     GAS A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO

 

     Biossido di carbonio (CO)

     Metano (CH)

     Protossido di azoto (NO)

     Idrofluorocarburi (HFC)

     Perfluorocarburi (PFC)

     Esafluoro di zolfo (SF)

 

     (Art. 35 "Monitoraggio e

     comunicazione delle emissioni")

 

     Allegato III [211]

 

     PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE

 

     PARTE A - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi

 

     Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

     Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

     Calcolo delle emissioni

     Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

     Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione

     I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

     Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero.

     Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

     Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 2010/75/UE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

     Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

     Misurazioni

     Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

     Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

     Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE.

     Comunicazione delle emissioni

     Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

     A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

     - nome dell'impianto,

     - indirizzo, codice postale e paese,

     - tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e

     - nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

     B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

     - dati relativi all'attività,

     - fattori di emissione,

     - fattori di ossidazione,

     - emissioni complessive, e

     - elementi di incertezza.

     C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

     - emissioni complessive,

     - informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e

     - elementi di incertezza.

     D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

     Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese

 

     PARTE B - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

     Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

     Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

     consumo di combustibile × fattore di emissione

     Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

     quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.

     Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

     I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti.

     Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante).

     Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

     Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

     Comunicazione delle emissioni

     Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE.

     A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

     - nome dell'operatore aereo,

     - Stato membro di riferimento,

     - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

     - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,

     - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

     - nome del proprietario dell'aeromobile.

     B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

     - consumo di combustibile,

     - fattore di emissione,

     - emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - emissioni aggregate prodotte da:

     - tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,

     - tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:

     - sono partiti da ogni Stato membro, e

     - sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo,

     - incertezza.

     Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE

     Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

     tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

     dove:

     «distanza» è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

     «carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

     Ai fini del calcolo del carico pagante:

     - il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,

     - un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

     Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE

     Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2:

     A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

     - nome dell'operatore aereo,

     - Stato membro di riferimento,

     - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

     - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,

     - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

     - nome del proprietario dell'aeromobile.

     B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

     - numero di voli per coppia di aerodromi,

     - numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,

     - numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,

     - metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,

     - numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.

 

     PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis

     Controllo delle emissioni

     Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.

     Calcolo

     Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:

     Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione

     Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.

     Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.

     Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato.

     Comunicazione delle emissioni

     Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:

     A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:

     - nome del soggetto regolamentato;

     - suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;

     - tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata;

     - indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;

     - nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila.

     B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, per il quale sono calcolate le emissioni:

     - quantità di combustibile immesso in consumo;

     - fattori di emissione;

     - emissioni totali;

     - uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo;

     - incertezza.

     Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni in materia.

 

     (Art. 41 "Verifica e accreditamento")

 

     Allegato IV [212]

 

     CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA

 

     PARTE A - Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi

     Principi generali

     1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

     2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

     a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

     b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;

     c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e

     d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

     3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

     a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

     b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

     c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

     4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

     5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

     Metodologia

     Analisi strategica

     6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

     Analisi dei processi

     7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

     Analisi dei rischi

     8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

     9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

     10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

     Rapporto

     11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

     Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

     12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:

     a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonchè le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;

     b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

     c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

 

     PARTE B - Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

     13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato I.

     A tal fine:

     a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

     b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo;

     c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;

     d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

     e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo è responsabile;

     f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo.

     Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

     14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

     a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

     b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

     Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellatechilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

     15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro per il trasporto aereo.

     16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.

 

     PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di cui all'allegato I-bis

     Principi generali

     1. Le emissioni corrispondenti alle attività di cui all'allegato I-bis sono soggette a verifica.

     2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

     a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;

     b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;

     c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.

     3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che:

     a) i dati trasmessi sono coerenti tra loro;

     b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili;

     c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.

     4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

     5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).

     Metodologia

     Analisi strategica

     6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine, il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.

     Analisi dei processi

     7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

     Analisi dei rischi

     8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili, per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.

     9. Sulla base di questa analisi, il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.

     10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.

     Relazione

     11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, è conforme. La relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, rilascia una dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2.

     Requisiti minimi di competenza del verificatore

     12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:

     a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonchè le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;

     b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

     c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[6] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[7] Lettera abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Numero soppresso dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[9] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[10] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[11] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[12] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[13] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[14] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[35] Articolo modificato dall'art. 45 bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[36] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[37] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[38] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[39] Comma già sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[40] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[41] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[42] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[43] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[44] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[45] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[46] Comma inserito dall'art. 19 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 e così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[47] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[48] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[49] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[50] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[51] Rubrica così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[52] Partizione inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[53] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[54] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[55] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[56] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[57] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[58] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[59] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[60] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[61] Alinea così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[62] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[63] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[64] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[65] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[66] Rubrica così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[67] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[68] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[69] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[70] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[71] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[72] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[73] La Sezione II, artt. 12 bis - 12 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[74] La Sezione II, artt. 12 bis - 12 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[75] La Sezione II, artt. 12 bis - 12 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[76] La Sezione II, artt. 12 bis - 12 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[77] La Sezione II, artt. 12 bis - 12 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[78] La Sezione II, artt. 12 bis - 12 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[79] La Sezione II, artt. 12 bis - 12 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[80] La Sezione II, artt. 12 bis - 12 octies, è stata inserita dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[81] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[82] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[83] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[84] Rubrica così sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[85] Lettera così sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[86] Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[87] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[88] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[89] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[90] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[91] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[92] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[93] Comma già modificato dall'art. 45 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[94] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[95] Comma inserito dall'art. 1, comma 707, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[96] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[97] Lettera abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147, con la decorrenza ivi prevista.

[98] Lettera abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147, con la decorrenza ivi prevista.

[99] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[100] Lettera aggiunta dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[101] Lettera aggiunta dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[102] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[103] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[104] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[105] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[106] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[107] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[108] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[109] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[110] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[111] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[112] Articolo così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[113] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[114] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[115] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[116] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[117] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[118] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[119] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[120] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[121] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[122] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[123] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[124] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[125] Rubrica così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[126] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[127] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[128] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[129] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[130] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[131] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[132] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[133] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[134] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[135] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[136] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[137] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[138] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[139] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[140] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[141] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[142] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[143] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[144] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[145] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[146] Articolo abrogato dall'art. 36 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[147] Rubrica così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[148] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[149] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[150] Alinea così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[151] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[152] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[153] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[154] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[155] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[156] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[157] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[158] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[159] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[160] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[161] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[162] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[163] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[164] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[165] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[166] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[167] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[168] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[169] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[170] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[171] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[172] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[173] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[174] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[175] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[176] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[177] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[178] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[179] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[180] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[181] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[182] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[183] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[184] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[185] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[186] Il Capo V-bis, artt. 42 ter - 42 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[187] Il Capo V-ter, art. 42 vicies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[188] Il Capo V-ter, art. 42 vicies, è stato inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[189] Rubrica così sostituita dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[190] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[191] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[192] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[193] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[194] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[195] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[196] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[197] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[198] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[199] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[200] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[201] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[202] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[203] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[204] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[205] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[206] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[207] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[208] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[209] Allegato già modificato dall'art. 36 della L. 23 dicembre 2021, n. 238 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[210] Allegato inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[211] Allegato così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

[212] Allegato così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.