| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 40. Energia |
| Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
| Data: | 20/02/2026 |
| Numero: | 21 |
| Sommario |
| Art. 1. Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie |
| Art. 2. Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche |
| Art. 3. Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico |
| Art. 4. Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese |
| Art. 5. Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie |
| Art. 6. Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso [...] |
| Art. 7. Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili |
| Art. 8. Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati |
| Art. 9. Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese |
| Art. 10. Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas |
| Art. 11. Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie |
| Art. 12. Entrata in vigore |
§ 40.2.450 - D.L. 20 febbraio 2026, n. 21.
Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonchè disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.
(G.U. 20 febbraio 2026, n. 42)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante «Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante «Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 25 del
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 24 del
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, recante «Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale», pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie, anche attraverso la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica
Art. 1. Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie
1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della
2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della
3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del
b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera i), del
c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
d) quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
e) quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera r), del
f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del
5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la fine dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
Art. 2. Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche
1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei seguenti schemi:
a) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari all'85 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027;
b) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari al 70 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027.
2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di cui al comma 1 è riconosciuta un'estensione delle convenzioni, aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b). Per il periodo oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio 2026 l'eventuale adesione allo schema di cui al comma 1 al GSE, che provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni.
4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:
a) la fuoriuscita è consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW;
b) è garantita la priorità di fuoriuscita per gli impianti che hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti modalità:
1) a tali impianti è riconosciuto un corrispettivo, espresso in euro per MW, e determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;
2) i flussi di cassa di cui al numero 1), sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza, e non discriminazione, e con le seguenti modalità:
1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);
2) il valore base, espresso in euro per MW, è determinato dal GSE per ciascun impianto, ed è pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;
3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di cui alla a);
d) la procedura competitiva di cui alla lettera c) si applica agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui le richieste di fuoriuscita ai sensi della medesima lettera b) superino il limite di potenza complessiva di 10 GW;
e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi delle lettere b), c) o d), ricevono a decorrere dal 2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6 per cento, a condizione che:
1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente;
2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del
3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;
4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;
5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del
6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del
7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri 5) e 6), deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del
8) i corrispettivi di cui alla lettera e) del presente comma possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del
5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al
«a-ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante;».
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4, ivi incluse le modalità operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera c), le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonchè i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 4, lettera e).
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adegua, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 dell'Allegato A alla Delibera 618/2023/R/com e s.m.i., allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica.
8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del
Art. 3. Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 e 1-bis, del
2. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di euro nell'anno 2026, 545,4 milioni di euro nell'anno 2027 e 74,5 milioni di euro nell'anno 2028 sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivante dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 4. Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese
1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del
2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del
3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4, e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter del
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al medesimo comma 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28
5. La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto standard, che tengano conto della distribuzione temporale dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di consumo.
6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del
7. Le società del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di formazione e divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese in relazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
8. L'ARERA definisce le modalità attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della
9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesimi Consorzi, possono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:
1) il censimento della disponibilità di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale;
2) la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del
3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28
10. All'articolo 28
11. All'articolo 16-bis del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «i costi residuali per l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per l'esercizio e il mantenimento»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» sono sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «prodotta» è sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono sostituite dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»;
2) al secondo periodo, le parole: «prevedendo profili predefiniti e» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le quantità di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui al comma 1, e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio più alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»;
4) il quarto periodo è sostituito con il seguente: «Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema.».
12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati, con priorità sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, o dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012.
Art. 5. Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie
1. All'articolo 5 del
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 marzo 2026»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore semestrali è pari al numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo, mentre, nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore semestrali viene definito e aggiornato da Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, e/o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera d), il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo;
3) la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;
d) il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.».
2. All'articolo 24 del
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa individuate da Terna, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore semestrali è pari al numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo, mentre, nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore semestrali viene definito e aggiornato da Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, e/o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo;
3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;
d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la permanenza o l'accesso al meccanismo di cui al comma 8 è consentito con effetti non oltre il 31 dicembre 2030, previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE;
e) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti a biometano;
f) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e biomasse per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al 2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia;
g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 183 milioni di euro per l'anno 2027, 353 milioni di euro per l'anno 2028, 427 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;
h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 469 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 474 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 512 milioni di euro per l'anno 2029, e 484 milioni di euro per l'anno 2030;
i) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e biomasse di cui alla lettera f) è pari a 125 milioni per l'anno 2031, 108 milioni per ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni per ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni per l'anno 2036 e 32 milioni per l'anno 2037.».
Art. 6. Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica
1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del
2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorità, con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.
4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima Autorità ai sensi della
5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità di cui al
6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 7. Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili
1. La società Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonchè con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del
3. Al
a) all'articolo 4, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quelle di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relative a impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) "gestore del sistema di trasmissione nazionale": il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del
d-ter) "gestori del sistema di distribuzione": i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del
b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10 bis. (Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche, nonchè le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, prevedendo:
a) che il gestore della rete di trasmissione nazionale:
1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;
2) allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;
3) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;
4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete, nonchè di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del
b) che i gestori del sistema di distribuzione:
1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;
2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;
c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni dalla
I numeri 2) e 3) della lettera a) non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.
2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.
3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2). Il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorità competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, l'ARERA stabilisce altresì le modalità di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma.
4. Il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'ambito delle proprie attività di pianificazione territoriale e nelle procedure di cui al comma 1 lettera a), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.
5. Anche nel caso in cui, per effetto del comma 3, le soluzioni di connessione non perdono efficacia, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.
6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano già state presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attività istruttorie già compiute in relazione agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del presente comma.
7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.
8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-bis.1 e 4-bis.2, del
9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano già validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione del comma 8, primo ovvero del secondo periodo.
10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies e 4-terdecies, del
a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per un massimo di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici.
11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilità della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;
c) all'articolo 11-quater, comma 2, dopo le parole «rete di trasmissione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle reti di distribuzione»;
d) all'allegato A, sezioni I, lettera v), e II, lettera p), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse;
e) all'allegato B, sezioni I, lettera cc), e II, lettera n), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse;
f) all'allegato C, sezioni I, lettere v) e z), e II, lettere u) e v), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, sono determinati gli indirizzi in materia di sviluppo territoriale, industriale e di tutela energetica di famiglie e imprese a cui devono orientarsi le autorità competenti nelle determinazioni di indirizzo e di valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche.
Art. 8. Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati
1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del
3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del
4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.
5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della
6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza dovrà venir depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali l'istanza di autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza.
7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del
8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi inclusi i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Misure urgenti in materia di gas
Art. 9. Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese
1. Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del
2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operatività del servizio di liquidità, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresì le risorse rinvenienti dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui siano oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonchè agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, nè ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.
Art. 10. Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:
a) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:
1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;
2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;
3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;
4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 2);
b) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui alla lettera a), numero-2), anche differenziato a livello infra-annuale.
2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidità di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 2 e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Al fine di garantire il tetto massimo di spesa di cui al primo periodo, ARERA limita sia per volumi che per durata gli impegni approvvigionati così da prevedere un importo dei premi di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non superiore alle predette risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3) sono destinati alla riduzione degli oneri di trasporto gas.
3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.
Art. 11. Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie
1. All'articolo 16 del
a) al comma 5, lettera b):
1) al primo periodo:
1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e» sono soppresse;
1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;
1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al comma 8, lettera b)»;
2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di stipula del contratto al comma 10, lettera a)»;
3) il terzo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonchè le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del
2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla lettera b)»;
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;
2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;
f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8, lettera b)»;
g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «siano trasferiti» è inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione.»;
h) al comma 13:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata residua del contratto, In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.»
2. All'articolo 5-bis, del
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche aggregati,»;
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto, non è consentito, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di costo del contratto.»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di compravendita è data evidenza delle singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali standard rese disponibili dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la conformità dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le società del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta di biometano.»
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di apposite competenze regolatorie, l'Autorità stessa definisce un quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonchè per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi. L'ARERA provvede all'attuazione del primo periodo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(previsto all'articolo 3)
"Tabella 1
codici ATECO
B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE
- 06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale - 09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- 19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - 35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte - 35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
- 49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas".