§ 10.10.62 - D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:28/01/2008
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 2 bis.  (Paesi di origine sicuri).
Art. 3.  Autorità competenti
Art. 4.  Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
Art. 5.  Commissione nazionale per il diritto di asilo
Art. 6.  Accesso alla procedura
Art. 7.  Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda
Art. 8.  Criteri applicabili all'esame delle domande
Art. 9.  Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante
Art. 10.  Garanzie per i richiedenti asilo
Art. 10 bis.  (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).
Art. 11.  Obblighi del richiedente asilo
Art. 12.  Colloquio personale
Art. 13.  Criteri applicabili al colloquio personale
Art. 14.  Verbale del colloquio personale
Art. 15.  Formazione delle commissioni territoriali e del personale
Art. 16.  Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali
Art. 17.  Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali
Art. 18.  Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 19.  Garanzie per i minori non accompagnati
Art. 20.  Casi di accoglienza
Art. 21.  Casi di trattenimento
Art. 22.  Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento
Art. 23.  Ritiro della domanda
Art. 23 bis.  (Allontanamento ingiustificato).
Art. 24.  Ruolo dell'UNHCR
Art. 25.  Raccolta di informazioni su singoli casi
Art. 26.  Istruttoria della domanda di protezione internazionale
Art. 27.  Procedure di esame
Art. 28.  Esame prioritario
Art. 28 bis.  (Procedure accelerate).
Art. 28 ter.  (Domanda manifestamente infondata).
Art. 29.  Casi di inammissibilità della domanda
Art. 29 bis.  (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento).
Art. 30.  Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013
Art. 31.  Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi
Art. 32.  Decisione
Art. 33.  Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta
Art. 34.  Rinuncia agli status riconosciuti
Art. 35.  Impugnazione
Art. 35 bis.  (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale).
Art. 35 ter.  (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera).
Art. 36.  Accoglienza del ricorrente
Art. 37.  Riservatezza
Art. 38.  Regolamenti di attuazione
Art. 39.  Disposizioni finanziarie
Art. 40.  Abrogazioni


§ 10.10.62 - D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. [1]

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

(G.U. 16 febbraio 2008, n. 40)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

     Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE;

     Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

     Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunità;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità [2]

     1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonchè le acque territoriali da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

     a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

     b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

     b-bis) "domanda reiterata": un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2 [3];

     c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

     d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

     e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

     f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

     g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

     h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

     h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali [4];

     i) UNHCR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

     i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 [5];

     m) [«Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE] [6].

 

     Art. 2 bis. (Paesi di origine sicuri). [7]

     1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

     2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, nè tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, nè pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

     3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

     a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

     b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;

     c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

     d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

     4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonchè su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

     5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.

 

     Art. 3. Autorità competenti

     1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.

     2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.

     3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [8].

     3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti [9].

     3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento [10].

     3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile [11].

     3-quinquies. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento [12].

     3-sexies. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo [13].

     3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso [14].

     3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato [15].

     3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti [16].

     3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza [17].

     3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza [18].

 

     Art. 4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

     1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno [19].

     1-bis. A ciascuna Commissione territoriale è assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 ovvero nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo [20].

     2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale [21].

     2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali [22].

     3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [23].

     3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione [24].

     3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1 [25].

     4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo [26].

     5. La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio [27].

     5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonchè dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 [28].

     6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

 

     Art. 5. Commissione nazionale per il diritto di asilo

     1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delle Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta. La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri [29].

     1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis [30].

     1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali [31].

     2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.

 

     Art. 6. Accesso alla procedura

     1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

     2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore [32].

     3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore [33].

     3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato [34].

 

     Art. 7. Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

     1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32 [35].

     2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

     a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

     b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

     c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

     d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

     e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis) [36].

 

     Art. 8. Criteri applicabili all'esame delle domande

     1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, nè escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.

     2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo [37].

     3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative [38].

     3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda [39].

 

     Art. 9. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

     1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.

     2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

     2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso [40].

 

     Art. 10. Garanzie per i richiedenti asilo

     1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis [41].

     1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità [42].

     2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:

     a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;

     b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

     c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

     d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonchè informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis [43];

     d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis [44].

     2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonchè sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto [45].

     3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.

     4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura [46].

     5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

 

     Art. 10 bis. (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). [47]

     1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     2. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purchè non impedito completamente.

 

     Art. 11. Obblighi del richiedente asilo

     1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto [48].

     2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

     3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale [49].

     3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni [50].

     3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita [51].

     3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale [52].

     3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo [53].

     3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge [54].

     4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

 

     Art. 12. Colloquio personale

     1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato, ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14, tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, può decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente [55].

     1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente [56].

     2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

     2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione [57].

     3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

     4. Se il cittadino straniero benchè regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

     5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

 

     Art. 13. Criteri applicabili al colloquio personale

     1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

     1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 [58].

     2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza [59].

     3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonchè del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 [60].

     4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia [61].

 

     Art. 14. Verbale del colloquio personale [62]

     1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione.

     2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

     3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

     4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

     5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

     6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

     6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.

     7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

     8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.

 

     Art. 14. Verbale del colloquio personale [63]

     1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

     2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

     2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.

 

     Art. 15. Formazione delle commissioni territoriali e del personale

     01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis [64].

     1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perchè il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

     1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'UNHCR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 [65].

 

     Art. 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

     1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [66].

     2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

 

     Art. 17. Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

     1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonchè all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18 [67].

 

     Art. 18. Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

     1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonchè agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 19. Garanzie per i minori non accompagnati

     1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.

     2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.

     3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, nè all'adozione della decisione.

     4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

 

     Art. 20. Casi di accoglienza [68]

     [1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

     2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

     a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

     b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

     c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

     d) [quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo] [69].

     3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

     4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, nè sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

     5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'UNHCR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.]

 

     Art. 21. Casi di trattenimento [70]

     [1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:

     a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

     b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

     c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento [71].

     2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.

     3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza è comunque garantito ai rappresentanti dell'UNHCR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.]

 

     Art. 22. Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento [72]

     [1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.

     2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.]

 

     Art. 23. Ritiro della domanda

     1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

 

     Art. 23 bis. (Allontanamento ingiustificato). [73]

     1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda [74].

     2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto. La domanda presentata dal richiedente successivamente all'estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento [75].

 

     Art. 24. Ruolo dell'UNHCR

     1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'UNHCR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 38.

     2. L'UNHCR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.

 

     Art. 25. Raccolta di informazioni su singoli casi

     1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.

     2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.

 

     Art. 26. Istruttoria della domanda di protezione internazionale

     1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

     2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

     2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti [76].

     3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

     4. [Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale] [77].

     5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda [78].

     6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore [79].

 

     Art. 27. Procedure di esame

     1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

     1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente [80].

     2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

     2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [81].

     3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

     a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

     b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

     c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11 [82].

     3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda [83].

 

     Art. 28. Esame prioritario [84]

     1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

     2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

     a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;

     b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

     c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.

 

     Art. 28 bis. (Procedure accelerate). [85]

     1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:

     a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

     b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

     2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:

     a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);

     b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli [86];

     b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis [87];

     c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis) [88];

     d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;

     e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

     2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda [89].

     3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

     4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.

     5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.

     6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

 

     Art. 28 ter. (Domanda manifestamente infondata). [90]

     1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

     a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

     b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;

     c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

     d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

     e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

     f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

     g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

     1-bis. [Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142] [91].

 

     Art. 29. Casi di inammissibilità della domanda

     1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

     a) al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione [92];

     b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale [93].

     1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico [94].

 

     Art. 29 bis. (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). [95]

     1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).

     1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame [96].

 

     Art. 30. Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013

     1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.

     1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 [97].

 

     Art. 31. Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

     1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

 

     Art. 32. Decisione

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

     a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

     b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo [98];

     b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter [99];

     b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca [100].

     1-bis. [Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286] [101].

     2. [Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro] [102].

     3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [103].

     3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto [104].

     3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore [105].

     3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale [106].

     4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto [107].

 

     Art. 33. Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

     1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:

     a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;

     b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.

     2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

     3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2-bis, e all'articolo 32, commi 3 e 4 [108].

     3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia [109].

 

     Art. 34. Rinuncia agli status riconosciuti

     1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.

 

     Art. 35. Impugnazione

     1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1 [110].

     2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 35-bis [111].

     2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo [112].

     3. [Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria] [113].

     4. [Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio] [114].

     5. [Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero] [115].

     6. [La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato] [116].

     7. [La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20] [117].

     8. [La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7] [118].

     9. [Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile] [119].

     10. [Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero] [120].

     11. [Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza] [121].

     12. [Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi] [122].

     13. [Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10] [123].

     14. [Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile] [124].

 

     Art. 35 bis. (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). [125]

     1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo [126].

     2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà [127].

     3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

     a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [128];

     b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

     c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

     d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e) [129];

     d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b) [130].

     4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo [131].

     5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis [132].

     6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonchè, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

     7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

     8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonchè l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16 [133].

     9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

     10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

     a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

     b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

     c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

     11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

     a) la videoregistrazione non è disponibile;

     b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

     c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

     12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

     13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

     14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

     15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

     16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

     17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo [134].

     17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis [135].

     18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.

 

     Art. 35 ter. (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera). [136]

     1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, del presente decreto. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

     2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonchè copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

     3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

     4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un per- messo di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

     5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili.

 

     Art. 36. Accoglienza del ricorrente [137]

     [1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

     2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

     3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.]

 

     Art. 37. Riservatezza

     1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

 

     Art. 38. Regolamenti di attuazione

     1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto.

     2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.

 

     Art. 39. Disposizioni finanziarie

     1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.

     3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

     4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.

     5. L'onere derivante dall'attività di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali [138].

     6. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.

     7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonchè a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

     Art. 40. Abrogazioni

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38.


[1] Nel presente decreto, le parole: "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," ovunque presenti, sono state sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013" e la parola: "ACNUR" ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: "UNHCR" per effetto dell'art. 26 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[2] Articolo così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[3] Lettera inserita dall'art. 9 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[4] Lettera inserita dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e così modificata dall'art. 7 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[5] Lettera inserita dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[6] Lettera abrogata dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[7] Articolo inserito dall'art. 7 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[8] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[10] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[11] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[12] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[13] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[15] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[16] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[17] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[18] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[19] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

[20] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 e così modificato dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[21] Comma già modificato dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

[22] Comma inserito dall'art. 30 della L. 6 agosto 2013, n. 97, già modificato dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

[23] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

[24] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[25] Comma inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

[27] Comma già modificato dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146, dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[28] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[29] Comma già modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

[30] Comma inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[31] Comma inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[32] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[33] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[34] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[35] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 e così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[36] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[37] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[38] Comma già modificato dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[39] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[40] Comma aggiunto dall'art. 7 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[41] Comma così modificato dall'art. 7 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[42] Comma inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[43] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[44] Lettera aggiunta dall'art. 7 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[45] Comma inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[46] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[47] Articolo inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[48] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159.

[49] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 sexies per effetto dell'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

[50] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 sexies per effetto dell'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

[51] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 sexies per effetto dell'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

[52] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 sexies per effetto dell'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

[53] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 sexies per effetto dell'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

[54] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi da 3 a 3 sexies per effetto dell'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

[55] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[56] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

[57] Comma inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[58] Comma inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[59] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[60] Comma sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e così modificato dall'art. 18 della L. 7 aprile 2017, n. 47.

[61] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[62] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21. Per il testo previgente vedi infra.

[63] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

[64] Comma premesso dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[65] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[66] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 7 aprile 2017, n. 47.

[67] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[68] Articolo abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[69] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159.

[70] Articolo abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[71] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159.

[72] Articolo abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[73] Articolo inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[74] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[75] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[76] Comma inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[77] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[78] Comma già modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, dall'art. 18 della L. 7 aprile 2017, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

[79] Comma già modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

[80] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[81] Comma inserito dall'art. 7 ter del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[82] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[83] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[85] Articolo inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e sostituito dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[86] Lettera così modificata dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[87] Lettera inserita dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[88] Lettera così modificata dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[89] Comma inserito dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[90] Articolo inserito dall'art. 7 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[91] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 e abrogato dall'art. 4 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[92] Lettera così modificata dall'art. 14 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[93] Lettera così sostituita dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[94] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e così sostituito dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[95] Articolo inserito dall'art. 9 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e sostituito dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[96] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[97] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[98] Lettera così modificata dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[99] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159, sostituita dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e così modificata dall'art. 7 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[100] Lettera aggiunta dall'art. 10 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[101] Comma inserito dall'art. 10 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e abrogato dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[102] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[103] Comma sostituito dall'art. 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e così modificato dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[104] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[105] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[106] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

[107] Comma così sostituito dall'art. 7 ter del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[108] Comma così modificato dall'art. 7 ter del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[109] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

[110] Comma già sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ulteriormente sostituito dall'art. 7 ter del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e così modificato dall'art. 12 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.

[111] Comma sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e così modificato dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[112] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, già modificato dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[113] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[114] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[115] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 15 luglio 2009, n. 94 e abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[116] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[117] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 e abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[118] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 e abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[119] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 15 luglio 2009, n. 94 e abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[120] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 15 luglio 2009, n. 94 e abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[121] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 15 luglio 2009, n. 94 e abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[122] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[123] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[124] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159, sostituito dall'art. 1 della L. 15 luglio 2009, n. 94 e abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[125] Articolo inserito dall'art. 6 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 21.

[126] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[127] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[128] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[129] Lettera così sostituita dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[130] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[131] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

[132] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[133] Comma così sostituito dall'art. 7 ter del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[134] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[135] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

[136] Articolo inserito dall'art. 7 bis del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[137] Articolo abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[138] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 28 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.