§ 94.1.602 - Legge 25 ottobre 1977, n. 881.
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:25/10/1977
Numero:881

§ 94.1.602 - Legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.

(G.U. 7 dicembre 1977, n. 333, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e 19 dicembre 1966:

     a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

     b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

     c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 27, 49 e 9 degli atti stessi.

 

     Art. 3.

     L'espressione "arestation ou détention illegales" contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.

 

     Art. 4.

     L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici "Si postérieurement à cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus légère, le delinquant doit en bénéficier" deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge, che posteriormente alla sentenza stessa, prevede la applicazione di una pena più lieve.

 

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

 

(Traduzione non ufficiale)

 

Parte Prima

 

     Art. 1.

     1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

     2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

     3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

 

Parte Seconda

 

     Art. 2.

     1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

     2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

     3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

 

     Art. 3.

     Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

 

     Art. 4.

     Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

 

     Art. 5.

     1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti mirati a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

     2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce in minor misura.

 

Parte Terza

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

     2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

 

     Art. 7.

     Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

     a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:

     i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;

     ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;

     b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;

     c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;

     d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:

     a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;

     b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;

     c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;

     d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.

     2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica.

     3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

 

     Art. 9.

     Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

 

     Art. 10.

     Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

     1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

     2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

     3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

     2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:

     a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;

     b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

     2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:

     a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;

     b) il miglioramento di tutti gli aspetti della igiene ambientale e industriale;

     c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;

     d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

     2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

     a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;

     b) l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

     c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

     d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;

     e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

     3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

     4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.

 

     Art. 14.

     Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità della istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

 

     Art. 15.

     1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

     a) a partecipare alla vita culturale;

     b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;

     c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.

     2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

     3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

     4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

 

Parte Quarta

 

     Art. 16.

     1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

     2.

     a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto.

     b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

 

     Art. 17.

     1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.

     2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.

     3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

 

     Art. 18.

     In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

 

     Art. 19.

     Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all'articolo 18.

 

     Art. 20.

     Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo in un documento menzionato in tale rapporto.

 

     Art. 21.

     Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

 

     Art. 22.

     Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

 

     Art. 23.

     Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale mirati all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e la organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

 

     Art. 24.

     Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

 

     Art. 25.

     Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

 

Parte Quinta

 

     Art. 26.

     1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

     2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

     3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

     4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

     5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

 

     Art. 27.

     1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

     2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

     Art. 28.

     Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

 

     Art. 29.

     1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

     2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

     3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

 

     Art. 30.

     Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

     a) delle firme apposte al presente patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 26;

     b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29.

 

     Art. 31.

     1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

     2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 2.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Patto, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

 

 

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

 

(Traduzione non ufficiale)

 

Parte Prima

 

     Art. 1.

     1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

     2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

     3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

 

Parte Seconda

 

     Art. 2.

     1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

     2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure legislative o d'altro genere, in vigore.

     3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

     a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

     b) garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

     c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

 

     Art. 3.

     Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

 

     Art. 4.

     1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

     2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2) 11, 15, 16 e 18.

     3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

 

     Art. 5.

     1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.

     2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

 

Parte Terza

 

     Art. 6.

     1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

     2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

     3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

     4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

     5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

     6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

 

     Art. 7.

     Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

 

     Art. 8.

     1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

     2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.

     3.

     a) nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

     b) la lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta, da un tribunale competente;

     c) l'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende

     i): qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

     ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

     iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

     iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici.

 

     Art. 9.

     1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

     2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

     3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

     4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

     5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo.

 

     Art. 10.

     1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

     2.

     a) gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

     b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile.

     3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

 

     Art. 11.

     Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

 

     Art. 12.

     1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

     2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.

     3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

     4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.

 

     Art. 13.

     Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

 

     Art. 14.

     1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratti di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

     2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

     3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

     a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;

     b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

     c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

     d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore di ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

     e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

     f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

     g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

     4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

     5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

     6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

     7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.

 

     Art. 15.

     1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

     2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

 

     Art. 16.

     Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

 

     Art. 17.

     1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

     2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

 

     Art. 18.

     1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

     2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

     3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

     4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

 

     Art. 19.

     1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

     2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

     3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

     a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;

     b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica.

 

     Art. 20.

     1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.

     2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

 

     Art. 21.

     E' riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà.

 

     Art. 22.

     1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

     2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

     3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione.

 

     Art. 23.

     1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

     2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

     3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

     4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

 

     Art. 24.

     1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

     2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

     3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

 

     Art. 25.

     Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

     a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

     b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

     c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

 

     Art. 26.

     Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

 

     Art. 27.

     In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

 

Parte Quarta

 

     Art. 28.

     1. E' istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato"). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

     2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

     3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

 

     Art. 29.

     1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

     2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

     3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

 

     Art. 30.

     1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

     2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

     3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

     4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede della Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

 

     Art. 31.

     1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

     2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

 

     Art. 32.

     1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

     2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

 

     Art. 33.

     1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

     2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

 

     Art. 34.

     1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

     2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

     3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

 

     Art. 35.

     I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

 

     Art. 36.

     Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

 

     Art. 37.

     1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

     2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

     3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

 

     Art. 38.

     Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale o coscienzioso.

 

     Art. 39.

     1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

     2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

     a) il quorum è di dodici membri;

     b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

 

     Art. 40.

     1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:

     a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

     b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

     2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.

     3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

     4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

     5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

 

     Art. 41.

     1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempia agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

     a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

     b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

     c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

     d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

     e) salvo quanto stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto;

     f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

     g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme;

     h) il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):

     i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

     ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.

     Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.

     2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

 

     Art. 42.

     1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto;

     b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

     2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.

     3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

     4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

     5. Il Segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

     6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

     7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:

     a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;

     b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti;

     c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;

     d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

     8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.

     9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

     10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

 

     Art. 43.

     I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

 

     Art. 44.

     Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

 

     Art. 45.

     Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

 

Parte Quinta

 

     Art. 46.

     Nessuna disposizione del presente patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

 

     Art. 47.

     Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

 

Parte Sesta

 

     Art. 48.

     1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

     2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

     3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

     4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

     5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

 

     Art. 49.

     1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

     2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

     Art. 50.

     Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

 

     Art. 51.

     1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

     2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

     3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

 

     Art. 52.

     Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

     a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48;

     b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

 

     Art. 53.

     1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

     2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Patto, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

 

Protocollo facoltativo relativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Preambolo

     Gli Stati parti del presente Protocollo,

     Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici, (indicato di qui innanzi come "il Patto") e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito ai sensi della parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il Comitato") il potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto,

     Hanno convenuto quanto segue:

 

     Art. 1.

     Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

 

     Art. 2.

     Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

 

     Art. 3.

     Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

 

     Art. 4.

     1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

     2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

 

     Art. 5.

     1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.

     2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

     a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;

     b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

     3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

     4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

 

     Art. 6.

     Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

 

     Art. 7.

     In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

 

     Art. 8.

     1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.

     2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

     3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

     4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

     5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

 

     Art. 9.

     1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

     2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

     Art. 10.

     Le disposizioni del presente Protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

 

     Art. 11.

     1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

     2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo.

     3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolati per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

 

     Art. 12.

     1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

     2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

 

     Art. 13.

     Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, il Segretrario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

     a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 8;

     b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;

     c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.

 

     Art. 14.

     1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

     2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.