§ 74.1.13 - Legge 4 agosto 1955, n. 848.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:04/08/1955
Numero:848


Sommario
Art. 1.  Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
Art. 2.  Diritto alla vita
Art. 3.  Divieto di tortura
Art. 4.  Divieto di schiavitù e lavori forzati
Art. 5.  Diritto alla libertà e alla sicurezza
Art. 6.  Diritto ad un processo equo
Art. 7.  Nessuna pena senza legge
Art. 8.  Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Art. 9.  Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Art. 10.  Libertà di espressione
Art. 11.  Libertà di riunione ed associazione
Art. 12.  Diritto al matrimonio
Art. 13.  Diritto ad un ricorso effettivo
Art. 14.  Divieto di discriminazione
Art. 15.  Deroga in caso di emergenze
Art. 16.  Restrizione all’attività politica degli stranieri
Art. 17.  Divieto dell’abuso di diritto
Art. 18.  Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti
Art. 19.  Istituzione della Corte
Art. 20.  Numero dei giudici
Art. 21.  Condizioni per l’esercizio delle funzioni
Art. 22.  – Elezione dei giudici
Art. 23.  Durata del mandato e revoca.
Art. 24.  Cancelliere e relatori.
Art. 25.  Assemblea plenaria della Corte
Art. 26.  Formazione del giudice unico, comitati, Sezioni e Sezione allargata.
Art. 27.  Competenza del giudice unico.
Art. 28.  Competenza dei comitati.
Art. 29.  Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito
Art. 30.  Trasferimento di competenza alla sezione allargata
Art. 31.  Poteri della sezione allargata
Art. 32.  Competenza della Corte
Art. 33.  Cause interstatali
Art. 34.  Ricorsi individuali
Art. 35.  Criteri di ricevibilità
Art. 36.  Intervento di terzi
Art. 37.  Cancellazione dei ricorsi dal ruolo
Art. 38.  Esame contraddittorio del caso.
Art. 39.  Regolamenti amichevoli.
Art. 40.  Udienze pubbliche ed accesso ai documenti
Art. 41.  Equa soddisfazione
Art. 42.  Sentenze delle sezioni
Art. 43.  Rinvio alla sezione allargata
Art. 44.  Sentenze definitive
Art. 45.  Motivazione delle sentenze e delle decisioni
Art. 46.  Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
Art. 47.  Pareri
Art. 48.  Competenza consultiva della Corte
Art. 49.  Motivazione dei pareri
Art. 50.  Spese di funzionamento della Corte
Art. 51.  Privilegi e immunità dei giudici
Art. 52.  Richieste del Segretario generale
Art. 53.  Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti
Art. 54.  Poteri del Comitato dei Ministri
Art. 55.  Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie
Art. 56.  Applicazione territoriale
Art. 57.  Riserve
Art. 58.  Denuncia
Art. 59.  Firma e ratifica


§ 74.1.13 - Legge 4 agosto 1955, n. 848.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

(G.U. 24 settembre 1955, n. 221)

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

 

     Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

 

 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali [1]

 

(Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera)

 

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa,

considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

considerato che il fine del consiglio dell’Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’uomo a cui essi si appellano;

risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla presente Convenzione [2],

hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1. Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

     Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

 

Titolo I

Diritti e libertà

 

     Art. 2. Diritto alla vita

     1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

     2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

     a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

     b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta;

     c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

 

     Art. 3. Divieto di tortura

     Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degra­danti.

 

     Art. 4. Divieto di schiavitù e lavori forzati

     1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

     2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

     3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

     a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

     b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

     c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

     d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

 

     Art. 5. Diritto alla libertà e alla sicurezza

     1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

     a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

     b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

     c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

     d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;

     e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

     f. se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

     2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

     3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.

     4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

     5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

 

     Art. 6. Diritto ad un processo equo

     1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esi­gono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

     2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

     3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

     a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

     b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

     c. difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

     d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

     e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.

 

     Art. 7. Nessuna pena senza legge

     1. Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

     2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

 

     Art. 8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare

     1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

     2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

 

     Art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

     1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

     2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

 

     Art. 10. Libertà di espressione

     1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

     2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

 

     Art. 11. Libertà di riunione ed associazione

     1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

     2. L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

 

     Art. 12. Diritto al matrimonio

     Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.

 

     Art. 13. Diritto ad un ricorso effettivo

     Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

 

     Art. 14. Divieto di discriminazione

     Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

 

     Art. 15. Deroga in caso di emergenze

     1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

     2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

     3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

 

     Art. 16. Restrizione all’attività politica degli stranieri

     Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività politica degli stranieri.

 

     Art. 17. Divieto dell’abuso di diritto

     Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

 

     Art. 18. Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

 

Titolo II

Corte europea dei diritti dell’uomo

 

     Art. 19. Istituzione della Corte

     Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.

 

     Art. 20. Numero dei giudici

     La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

 

     Art. 21. Condizioni per l’esercizio delle funzioni [3]

     1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.

     2. I candidati devono avere meno di sessantacinque anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'assemblea parlamentare in virtù dell'articolo 22.

     3. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.

     4. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

 

     Art. 22. – Elezione dei giudici

     1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.

     2. [La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti] [4].

 

     Art. 23. Durata del mandato e revoca. [5]

     1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

     2. I giudici rimangono in funzione fintanto che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.

     3. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.

 

     Art. 24. Cancelliere e relatori. [6]

     1. La Corte dispone di una cancelleria le cui incombenze e la cui organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.

     2. Quando siede in formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte, Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

 

     Art. 25. Assemblea plenaria della Corte [7]

     La Corte riunita in Assemblea plenaria:

     a. elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti;

     b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;

     c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;

     d. adotta il regolamento della Corte;

     e. elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;

     f. fa qualsiasi domanda a titolo dell'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 26. Formazione del giudice unico, comitati, Sezioni e Sezione allargata. [8]

     1. Per esaminare i casi presentati al suo cospetto, la Corte siede in formazione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Sezioni di sette giudici ed in una Sezione allargata di diciassette giudici. Le sezioni della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.

     2. A richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione unanime e per un determinato periodo, ridurre a cinque il numero dei giudici delle Sezioni.

     3. Un giudice che siede in quanto giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale questo giudice è stato eletto.

     4. Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente della controversia è membro di diritto della Sezione e della Sezione allargata. Qualora il giudice fosse assente, o non in grado di assolvere le sue funzioni, la persona scelta dal presidente della Corte su di un elenco preliminarmente sottoposto da tale Parte esercita le sue funzioni in qualità di giudice.

     5. Fanno altresì parte della Sezione allargata il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Sezione allargata in forza dell'articolo 43, nessun giudice della Sezione che ha pronunziato la sentenza può avervi un seggio, ad eccezione del Presidente della Sezione e del giudice che ha esercitato le sue funzioni a titolo dell'Alta Parte contraente interessata.

 

     Art. 27. Competenza del giudice unico. [9]

     1. Un giudice unico può dichiarare che un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 è irricevibile oppure radiarlo dal ruolo quando questa decisione può essere presa senza esame complementare.

     2. La decisione è definitiva.

     3. Se il giudice unico non dichiara che il ricorso è irricevibile o non lo cancella dal ruolo, lo trasmette ad un comitato o ad una Sezione per l'esame complementare.

 

     Art. 28. Competenza dei comitati. [10]

     1. Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con un voto unanime,

     a dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione può essere adottata senza esame preliminare; oppure

     b dichiararlo ricevibile e pronunziare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso, è oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.

     2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

     3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura invitarlo a partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l'applicazione della procedura del paragrafo 1.b.

 

     Art. 29. Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

     1. Se nessuna decisione è stata presa in forza degli articoli 27 o 28, e se nessuna decisione è stata adottata in forza dell'articolo 28, una Sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere presa separatamente [11].

     2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell’articolo 33. Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene presa separatamente [12].

     3. [Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente] [13].

 

     Art. 30. Trasferimento di competenza alla sezione allargata [14]

     Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all’emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata.

 

     Art. 31. Poteri della sezione allargata [15]

     La sezione allargata:

     a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell’articolo 33 o dell’articolo 34 allorquando la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell’articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell’articolo 43;

     b si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è investita dal Comitato dei Ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e

     c. esamina le richieste di parere presentate in virtù dell’articolo 47.

 

     Art. 32. Competenza della Corte

     1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34, 46 e 47 [16].

     2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

 

     Art. 33. Cause interstatali

     Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un’altra Alta Parte contraente.

 

     Art. 34. Ricorsi individuali

     La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio effettivo di questo diritto.

 

     Art. 35. Criteri di ricevibilità

     1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di quattro mesi dalla data della decisione interna definitiva [17].

     2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 quando:

     a. è anonimo, o

     b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.

     3. La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga:

     a) che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; oppure

     b) che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito [18].

     4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

 

     Art. 36. Intervento di terzi

     1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

     2. Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

     3. In qualsiasi caso dinanzi ad una Sezione o ad una Sezione allargata, il Commissario ai diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e partecipare alle udienze [19]

 

     Art. 37. Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

     1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:

     a. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o

     b. la controversia sia stata risolta; o

     c. per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l’esame del ricorso.

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.

     2. La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

 

     Art. 38. Esame contraddittorio del caso. [20]

     La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'indagine per lo svolgimento efficace della quale le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.

 

     Art. 39. Regolamenti amichevoli. [21]

     1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione degli interessati al fine di addivenire ad un regolamento amichevole del caso, nel rispetto dei diritti dell'Uomo come lo riconoscono la Convenzione ed i suoi Protocolli.

     2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.

     3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo con una decisione che si limita ad un breve esposto dei fatti e della soluzione adottata.

     4. Questa decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole come figurano nella decisione.

 

     Art. 40. Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

     1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.

     2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

 

     Art. 41. Equa soddisfazione

     Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.

 

     Art. 42. Sentenze delle sezioni

     Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 paragrafo 2.

 

     Art. 43. Rinvio alla sezione allargata

     1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.

     2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.

     3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

 

     Art. 44. Sentenze definitive

     1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.

     2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:

     a. quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o

     b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o

     c. quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell’articolo 43.

     3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

 

     Art. 45. Motivazione delle sentenze e delle decisioni

     1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.

     2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

 

     Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze [22]

     1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte.

     2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

     3. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza di una sentenza definitiva è intralciata dalla difficoltà d'interpretare tale sentenza, esso può investire la Corte affinché si pronunzi su tale questione d'interpretazione. La decisione di investire la Corte è presa con un voto a maggioranza di due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato.

     4. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente rifiuti di attenersi ad una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, esso può, dopo aver messo in mora questa Parte e mediante una decisione adottata con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato, investire la Corte della questione dell'osservanza di questa Parte degli obblighi relativi al paragrafo 1.

     5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esamini i provvedimenti da adottare. Qualora la Corte accerti che non vi è stata violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri, il quale decide di porre fine al suo esame.

 

     Art. 47. Pareri

     1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

     2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell’introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

     3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

 

     Art. 48. Competenza consultiva della Corte

     La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 47.

 

     Art. 49. Motivazione dei pareri

     1. I pareri della Corte devono essere motivati.

     2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

     3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

 

     Art. 50. Spese di funzionamento della Corte

     Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.

 

     Art. 51. Privilegi e immunità dei giudici

     I giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

 

Titolo III

Disposizioni diverse

 

     Art. 52. Richieste del Segretario generale

     Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

 

     Art. 53. Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti

     Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

 

     Art. 54. Poteri del Comitato dei Ministri

     Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

 

     Art. 55. Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

     Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

 

     Art. 56. Applicazione territoriale

     1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

     2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.

     3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

     4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall’articolo 34 della Convenzione.

 

     Art. 57. Riserve

     1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

     2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

 

     Art. 58. Denuncia

     1. Un’Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.

     2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

     3. Con la medesima riserva cessa d’esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere membro del Consiglio d’Europa.

     4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.

 

     Art. 59. Firma e ratifica

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

     2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione [23].

     3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica [24].

     4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica [25].

     5. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente [26].

 

     Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

 

 

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

 

     Art. 1.

     Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

     Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

 

     Art. 2.

     Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

 

     Art. 3.

     Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

 

     Art. 4.

     Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.

     Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.

     Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

 

     Art. 5.

     Le Alte Parti Contraenti considereranno gli artt. 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

 

     Art. 6.

     Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

 


[1] Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.

[2] Considerando aggiunto dall'art. 1 del Protocollo n. 15, ratificato dalla L. 15 gennaio 2021, n. 11.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 del Protocollo n. 15, ratificato dalla L. 15 gennaio 2021, n. 11.

[4] Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[5] Articolo già modificato dall'art. 2 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del Protocollo n. 15, ratificato dalla L. 15 gennaio 2021, n. 11.

[6] Il presente articolo, già art. 25, è stato così rinumerato e sostituito dall'art. 4 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280. Il previgente art. 24, soppresso dall'art. 3 del Protocollo n. 14, recava "Art. 24 Revoca - Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste."

[7] Il presente articolo, già art. 26, è stato così rinumerato e modificato dall'art. 5 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[8] Il presente articolo, già art. 27, è stato così rinumerato e modificato dall'art. 6 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[9] Articolo inserito dall'art. 7 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[10] Articolo così modificato dall'art. 8 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[11] Paragrafo così modificato dall'art. 9 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[12] Paragrafo così modificato dall'art. 9 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[13] Paragrafo soppresso dall'art. 9 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[14] Articolo così modificato dall'art. 3 del Protocollo n. 15, ratificato dalla L. 15 gennaio 2021, n. 11.

[15] Articolo così emendato dall'art. 10 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[16] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[17] Paragrafo così modificato dall'art. 4 del Protocollo n. 15, ratificato dalla L. 15 gennaio 2021, n. 11.

[18] Paragrafo già modificato dall'art. 12 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del Protocollo n. 15, ratificato dalla L. 15 gennaio 2021, n. 11.

[19] Paragrafo aggiunto dall'art. 13 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[20] Articolo così modificato dall'art. 14 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[21] Articolo così modificato dall'art. 15 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[22] Articolo così modificato dall'art. 16 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[23] Paragrafo inserito dall'art. 17 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[24] Il presente paragrafo, già paragrafo 2, è stato così rinumerato dall'art. 17 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[25] Il presente paragrafo, già paragrafo 3, è stato così rinumerato dall'art. 17 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.

[26] Il presente paragrafo, già paragrafo 4, è stato così rinumerato dall'art. 17 del Protocollo n. 14, ratificato dalla L. 15 dicembre 2005, n. 280.