§ 1.1.126 - L.R. 6 maggio 2013, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013).


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:06/05/2013
Numero:5


Sommario
Art. 1. 


§ 1.1.126 - L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013).

(B.U. 7 maggio 2013, n. 24)

 

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recepito con legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174), a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, è abolito il rimborso forfettario di cui all’articolo 33 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale).

2. E’ attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell’articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa).

3. I contratti di cui al comma 2, trasmessi dai gruppi consiliari, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere comandati presso il Consiglio regionale coloro che facciano parte di enti o organismi di controllo o di vigilanza della Regione.

5. La partecipazione dei dipendenti della Giunta regionale o comunque in servizio presso gli uffici regionali a commissioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro che hanno ad oggetto attività inerenti o riconducibili all’incarico d’ufficio è sempre svolta a titolo gratuito, salvi i casi previsti in esecuzione di leggi statali o di contratti di lavoro. Le disposizioni del presente comma, limitatamente al personale non dirigenziale, non si applicano alle attività tecnico-amministrative connesse alle competenze regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, tutela dell’aria, riduzione delle emissioni in atmosfera e autorizzazioni sismiche per le quali i proponenti versano i correlati oneri determinati sulla scorta della pertinente normativa nazionale e regionale.

6. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di risparmio, riduzione dei costi e razionalizzazione della spesa pubblica nonchè la revisione organica della materia dei compensi a carico delle società pubbliche partecipate o controllate dalla Regione, la Giunta regionale disciplina con delibera di natura non regolamentare l’entità dei compensi spettanti ai componenti gli organi di amministrazione e ai dirigenti, prevedendo criteri di differenziazione del trattamento in ragione della dimensione e della complessità societaria. Le disposizioni della predetta deliberazione si applicano alle cariche e agli incarichi dirigenziali conferiti o rinnovati successivamente alla data della sua esecutività.

7. Per garantire la continuità aziendale e l’efficace prosecuzione delle attività svolte dalle società di cui al comma 6, operanti nel settore dei servizi pubblici, interessate da processi di fusione propedeutici ad operazioni di scissione, i componenti degli organi di amministrazione delle stesse possono essere nominati, anche in deroga alle disposizioni di legge regionali vigenti, tra gli amministratori delle società preesistenti alla fusione, fino al completamento delle suddette operazioni societarie. Se gli organi di amministrazione indicati al primo periodo hanno carattere collegiale, i componenti degli stessi, che non rivestono la qualifica di presidente dell’organo, non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento del relativo incarico.

8. Con efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro dei dirigenti delle società di cui al comma 6 è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del Titolo III del Libro V del Codice civile. I contratti dei dirigenti delle predette società, interessate da processi di riorganizzazione, anche a seguito di operazione di fusione o di scissione, sono ridefiniti a seguito della definitiva approvazione dei piani industriali o di riorganizzazione da parte del socio.

9. Le funzioni amministrative già esercitate dai comuni e dalle province a titolo di delega o di sub delega ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 (Delega e sub delega di funzioni regionali ai comuni, alle comunità montane e alle province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate), della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 (Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54) e della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 (Norme per il trasferimento ai comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616), sono conferite, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, ai comuni e alle province medesime.

10. A seguito del conferimento disposto dal comma 9, il personale di ruolo della Giunta regionale già in posizione di comando, di distacco o di assegnazione ai sensi delle leggi regionali 65/1981 e 57/1985, presso gli enti di cui al medesimo comma 9 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito a decorrere dalla stessa data nei ruoli dei predetti enti. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può chiedere di essere mantenuto nei ruoli regionali e riassegnato alle strutture amministrative di provenienza. La Regione trasferisce agli enti di cui al comma 9 le risorse finanziarie per il pagamento del trattamento economico fondamentale in godimento dal personale trasferito ai sensi del presente comma, tenendo conto dei periodici aumenti contrattuali tabellari e commisurate alla costanza dei rapporti di servizio in ragione delle cessazioni dal servizio del predetto personale successivamente intervenute. All’atto della cessazione dal servizio, la Regione garantisce al predetto personale l’applicabilità, se spettante, delle disposizioni della legge regionale 17 marzo 1981, n. 15 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), per il numero di anni di servizio di ruolo, prestati presso la Giunta regionale della Campania fino alla data del trasferimento di cui al presente comma. Dall’attuazione del comma 9 e del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

11. [E’ autorizzata la fusione delle società regionali individuate dalla delibera della Giunta regionale 10 dicembre 2012, n. 723; con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con il commissario ad acta per l’attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria nominato ai sensi dell’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono disciplinate le modalità della fusione. Alla fusione possono prendere parte, anche in tempi successivi, le altre società partecipate direttamente in via totalitaria o maggioritaria dalla Regione che operano o detengono pacchetti di maggioranza in società attive nel settore della ricerca scientifica, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Alla società risultante dalla fusione possono essere trasferite, anche in tempi successivi, le partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Regione in società operanti nel settore della ricerca scientifica, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. L’individuazione delle ulteriori società che prendono parte alla fusione e delle partecipazioni che possono essere trasferite alla società risultante dalla fusione è demandata alla Giunta regionale, previa intesa con il predetto commissario ad acta. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale] [1].

12. Alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 3 è così modificato:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La realizzazione delle spese finanziate dalle entrate generali di bilancio avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa. Nel caso di spese correlate ad entrate vincolate è possibile procedere all’assunzione di impegni solo dopo l’accertamento della relativa entrata quando la riscossione è prevista a seguito di rendicontazione della spesa e solo dopo l’avvenuta riscossione negli altri casi.”;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. I dirigenti competenti per materia, nei decreti di impegno delle spese soggette a rendicontazione, verificano e danno atto dei tempi prevedibili della liquidazione delle spese impegnate e della loro effettiva riscossione sulla base delle risultanze documentali.”;

b) alla fine del comma 4, dell’articolo 8, sono aggiunte le parole: “Per gli impegni si applicano i commi 8 e 8-bis dell’articolo 3 e i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 32.”;

c) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 9, le parole: “il 25% dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.”sono sostituite dalle seguenti: “il 20% dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione.”;

d) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 è inserita la seguente:

“b-bis) gli eventuali disegni di legge collegati ai provvedimenti di cui alle lett. a) e b), da presentare al Consiglio regionale entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della programmazione finanziaria regionale, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, oppure di rilancio e sviluppo dell’economia regionale;”;

e) dopo il comma 1 dell’articolo 14 è inserito il seguente:

“1-bis. Il disegno di legge finanziaria non può contenere norme di carattere ordinamentale oppure organizzatorio, né di natura localistica o microsettoriale.”;

f) l’articolo 26 è così modificato:

1) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: “Ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri definisce inoltre una specifica clausola di salvaguardia, redatta secondo i criteri di cui al comma 3-bis, per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni di spesa rispetto a quelli quantificati e oggetto di copertura finanziaria. La clausola di salvaguardia garantisce la corrispondenza, anche temporale, tra l’onere considerato e la relativa copertura finanziaria.”;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. La clausola di salvaguardia di cui al comma 3 è effettiva e automatica. Essa indica le misure di riduzione della spesa, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva di cui all’articolo 28, o gli aumenti di entrata se si verificano scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi ai fini della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, la Giunta regionale adotta le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce al Consiglio regionale, con apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti.”.

g) l’articolo 32 è così modificato:

1) alla fine del comma 1, dopo le parole: “gestionale in corso” sono aggiunte le seguenti: “e di quanto disposto all’articolo 3”;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Gli impegni di spesa adottati con provvedimento del dirigente competente impegnano la Regione con la registrazione da parte della ragioneria effettuata dopo il controllo della regolarità dell’eventuale documentazione allegata, della disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio e della corretta imputazione della spesa.

3-ter. Per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il dirigente che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.”.

h) il comma 5 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente:

“5. Le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile.”.

13. La legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità), è così modificata:

a) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 sono abrogati;

b) al comma 6 dell’articolo 3, dopo la parola: “regionale” sono aggiunte le seguenti:

“, ferma restando l’applicabilità ai relativi enti dei limiti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”;

c) il comma 1 dell’articolo 4 è così modificato:

1) alla lettera a), le parole “ed i consiglieri comunali” sono soppresse;

2) la lettera b) è abrogata.

14. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), è inserito il seguente:

“4-bis. In attesa del riordino organico della disciplina degli Istituti autonomi per le case popolari è disposto lo scioglimento dei collegi sindacali. Il Consiglio regionale provvede, per ciascuno degli Istituti della Regione Campania, alla nomina di un revisore unico per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’attività degli enti.”.

15. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 38/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Con provvedimento dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o della Giunta regionale, secondo i rispettivi ordinamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche regionali emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Il personale delle pubbliche amministrazioni regionali o locali, che è chiamato presso la Regione o altri enti pubblici regionali, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del venticinque per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito.”.

16. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2013”.

17. La legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), è così modificata:

a) al comma 1 dell’articolo 5 il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano;” e il numero 7) è sostituito dal seguente: “7) Monti Lattari, dei sentieri, terra protetta tra Amalfi e Sorrento;”;

b) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore dell’Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra i dipendenti del ruolo del personale regionale della carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea oppure, in carenza, dell’esperienza almeno decennale presso le aree protette. Tale attività è svolta in funzione di distacco. Il direttore cessa dalla funzione contestualmente alla cessazione delle funzioni del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la Giunta regionale provvede alla nomina dei direttori entro la data del 15 maggio 2013.”.

18. A seguito della determinazione del tetto massimo di spesa previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 38/2012, in attuazione del decreto-legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29/2012 è abrogato.

19. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2001, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, articolo 2, comma 4, già modificata con legge regionale 31 ottobre 1978, n. 50), sono soppresse le seguenti parole “Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale,”.

20. In applicazione della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la Giunta regionale e il Consiglio regionale, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nei limiti delle risorse disponibili, possono definire le strutture e i servizi finalizzati all’attività di informazione e comunicazione. Tali attività sono svolte nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 9 della predetta legge. All’attuazione del presente comma si provvede rispettivamente con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.

21. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione del Difensore Civico presso la Regione Campania) è sostituito dal seguente:

“1. Al difensore civico spetta un rimborso spese pari al 60 per cento della misura prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).”.

22. Ferme restando le vigenti norme di legge in materia di limitazione delle assunzioni e delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 marzo 2012, la Regione e gli enti strumentali regionali possono prevedere, nell’ambito dei posti vacanti all’esito del processo di riorganizzazione dei propri uffici e delle risorse finanziarie disponibili, l’attivazione di processi assunzionali, anche tenendo conto delle graduatorie concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. I gruppi consiliari sono autorizzati a trasferire all’anno finanziario successivo i residui attivi risultanti a chiusura dell’esercizio finanziario annuale di ciascun gruppo.

24. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), relativi all’anno 2012 non ancora erogati, sono trasferiti ai gruppi consiliari entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali contributi sono utilizzati secondo le linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 di attuazione del decreto-legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, e sono imputati tra le entrate nel rendiconto di cui all’articolo 3, comma 2, della predetta legge regionale, per l’esercizio 2013.

25. Al secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), dopo le parole: “Legge 19 dicembre 1984, n. 863”, sono aggiunte le seguenti: “e i presidenti o le coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania.”.

26. Dopo la lettera f) dell’articolo unico della legge regionale 7 febbraio 1979, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 “Istituzione della Consulta regionale per la soluzione dei problemi relativi alla condizione della donna”), è aggiunta la seguente:

“f-bis) dalle presidenti o dalle coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania.”.

27. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni), dopo le parole “articolo 6” sono inserite le seguenti: “e da dipendenti degli enti strumentali”.

28. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza), è sostituito dal seguente:

“1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione, dura in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale, e può essere rieletto una sola volta. Le funzioni del titolare sono prorogate sino all’insediamento del successore.”.

29. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “Il Garante resta in carica per l’intera legislatura.” sono sostituite dalle seguenti: “Il Garante resta in carica per cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successivo Garante.”.

30. La Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti strumentali regionali, le società partecipate dalla Regione Campania, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenuti a pubblicare, sui rispettivi siti istituzionali, integralmente e in modo pienamente accessibile e facilmente consultabile, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), gli obiettivi annuali dei dirigenti delle strutture organizzative, nonché le informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

31. E’ fatto obbligo a tutte le aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere della Regione Campania di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in maniera integrale, in modo pienamente accessibile e facilmente consultabile, l’anagrafe dei beni demaniali indicando per ciascuno di questi l’attuale utilizzazione e destinazione.

32. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), per fatti delittuosi commessi nel territorio della Campania o ivi residenti, possono essere assunti a chiamata diretta dalla Regione, dalle aziende sanitarie locali o dalle aziende ospedaliere, nonché dagli enti e dagli organismi dipendenti dalla medesima. Restano fermi gli obblighi e i divieti connessi con l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Le assunzioni sono previste per i profili professionali relativi alle categorie dalla A alla D in ragione dei titoli di studio posseduti e richiesti per l’accesso alle rispettive categorie. Ferme restando le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e le percentuali previste dalle vigenti disposizioni, le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), non possono superare l’aliquota del dieci per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le linee guida per l’attuazione della presente disposizione. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

33. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie), le parole: “del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “oppure ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico)”.

34. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività per l’accesso ai servizi sociosanitari relativi all’assistenza domiciliare, semi-residenziale e residenziale, la Regione individua i criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell’indicatore socio-economico di equivalenza, rispetto a genere, stato di bisogno e condizioni sociali differenti, e affida alla potestà dei comuni associati in ambito territoriale la regolamentazione dell’accesso prioritario e della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, come identificati dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449). Con deliberazione di Giunta regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione definisce le soglie minime e massime di reddito pro capite per l’individuazione delle quote di esenzione dai costi o di compartecipazione al cento per cento e il metodo di calcolo per la quota di compartecipazione. E’ lasciata all’autonomia decisionale dei comuni associati in ambiti territoriali sia la facoltà di definire le soglie minime e massime alternative se più favorevoli alle esigenze dei propri cittadini, sia la definizione delle fasce intermedie di reddito e la relativa quota di compartecipazione, comprese fra le soglie minime e massime.

35. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), le parole: “degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell’ordine” sono sostituite dalle seguenti: “degli operatori sociali e sanitari”, e le parole: “composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno” sono soppresse.

36. L’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), è così modificato:

a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

“2-ter. Per gli enti che non si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 è fatto divieto di ricevere contributi a carico del bilancio regionale.”.

b) dopo il comma 237-nonies, è inserito il seguente:

“237-nonies bis. Nelle more dell’adeguamento agli standard o della stipula degli accordi di riconversione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le strutture di cui al comma 237-nonies sono accreditate per quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato ai sensi dell’articolo 8-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), fermi restando i vincoli di cui al comma 8 del medesimo articolo.”;

c) il comma 237-decies è sostituito dal seguente:

“237-decies. Alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del comma 237-quinquies e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 237-sexies, al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale e il rispetto dei principi fondamentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al Titolo II del decreto legislativo 502/1992, si applica, in via transitoria, il regime vigente alla data del 31 dicembre 2010, fino all’adozione ai sensi del comma 237-duodecies dei decreti commissariali di rilascio o di rigetto dell’accreditamento istituzionale definitivo.”;

d) il comma 237-undecies è sostituito dal seguente:

“237-undecies. Con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, che è adottato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentate ai sensi del comma 237-quinquies;

e) il comma 237-duodecies è sostituito dal seguente:

“237-duodecies. Entro centoquaranta giorni dalla adozione del decreto commissariale previsto dal comma 237-undecies, le commissioni locali previste dall’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), verificano le istanze presentate, comprese le certificazioni e gli atti di notorietà di cui ai commi 237-sexies e octies, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accreditamento istituzionale definitivo. In caso di parziale carenza dei requisiti ulteriori individuati nei Capi II e III dei regolamenti regionali 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale) e 31 luglio 2006, n. 3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale), le commissioni locali assegnano alle strutture un termine perentorio per l’adeguamento, non superiore a trenta giorni e fermo il rispetto del termine di verifica delle istanze. Se dalle verifiche risulta il possesso dei requisiti previsti, il Commissario ad acta adotta i decreti di rilascio dell’accreditamento definitivo suddivisi per branche di attività e per singole aziende sanitarie locali. Se dalle verifiche o dall’inutile decorso del termine riferito alle strutture per l’adeguamento, si riscontra la mancanza dei requisiti prescritti, il Commissario ad acta, con proprio decreto, rigetta la domanda di accreditamento definitivo. In caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l’accreditamento istituzionale i direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Campania decadono.”;

f) dopo il comma 237-duovicies è aggiunto il seguente:

“237-tervicies. Nel rispetto del termine previsto dal comma 237-decies e in attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2007), le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007 che non hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo nei termini previsti dal decreto commissariale 7 marzo 2012, n. 19, o che all’atto della presentazione della domanda sono incorsi in irregolarità o omissioni di formalità sanzionate con la nullità della stessa presentano, per l’accreditamento definitivo, nuova domanda di accreditamento istituzionale entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l’utilizzo della riapertura della piattaforma applicativa informatica gestita da SORESA da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro i successivi dieci giorni dal decorso dei predetti termini è emanato il decreto del Commissario ad acta previsto dal comma 237-undecies e, ai fini della attuazione della presente disposizione, il termine previsto dal comma 237-duodecies per le verifiche rimesse alle commissioni locali previste dall’articolo 8 della legge regionale 16/2008, è ridotto a centoventi giorni. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente comma rimangono ferme le disposizioni vigenti previste dai commi 237-bis a 237-duovicies.”.

37. L’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), è così modificato:

a) ai commi 10, 13-bis, 14, 14-quinquies e 15-bis, le parole: “in coerenza con la programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009”, sono soppresse;

b) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

“16-bis. Per l’intero periodo di vigenza della gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009, le competenze gestionali rimesse alla SORESA dai commi 10, 13-bis, 14, 14-quinques, 15 e 15-bis, sono esercitate nell’osservanza delle prescrizioni dettate dal Commissario ad acta nominato per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario.”.

38. Per contrastare e prevenire la crescita delle dipendenze comportamentali è istituito, presso la struttura amministrativa competente in materia di sanità, l’Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo.

39. L'Osservatorio di cui al comma 38:

a) ha il compito di :

1) rilevare l'entità e la fisionomia dei comportamenti di gioco che possono determinare condotte problematiche o patologiche;

2) proporre strategie di prevenzione, diagnosi e interventi di cura e riabilitazione, di concerto con gli enti e i servizi territoriali;

3) svolgere attività di monitoraggio in Campania sul fenomeno del gioco d'azzardo;

4) promuovere strategie per la pianificazione e il controllo dei comportamenti di gioco, di concerto con gli enti locali e i gestori del gioco pubblico presenti sul territorio regionale;

5) avviare percorsi di formazione per il personale socio-sanitario dei servizi dedicati a tale problematica;

6) promuovere azioni e iniziative per la prevenzione del fenomeno delle dipendenze da gioco d'azzardo, in particolare nei luoghi di lavoro, di studio e di ricreazione;

7) avviare attività di ricerca volte allo studio qualitativo e quantitativo del fenomeno di gioco d'azzardo nella Regione Campania;

8) mettere a punto un'analisi dei costi diretti delle dipendenze da gioco d'azzardo sul Sistema sanitario regionale;

9) trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione relativa all'attività svolta, con facoltà di indicare le proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socioassistenziali sul territorio regionale;

b) è composto da:

1) un consigliere regionale, con funzioni di presidente;

2) il dirigente preposto all'Area generale di coordinamento assistenza sanitaria della Regione Campania o della struttura amministrativa che vi succede ai sensi del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), o suo delegato, con funzioni di coordinatore;

3) due rappresentanti del mondo accademico delle università campane;

4) tre medici esperti in materia scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il servizio sanitario regionale;

5) tre psicologi esperti in materia scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il servizio sanitario regionale;

6) tre rappresentanti del terzo settore, associazioni e cooperative, che prevedono nel proprio atto costitutivo o nel proprio statuto finalità prettamente connesse alle attività dell'Osservatorio;

7) un rappresentante dell'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS);

8) un rappresentante dei concessionari del gioco pubblico;

9) un funzionario regionale in qualità di segretario.

c) nello svolgimento dei compiti attribuiti e in relazione ai temi trattati può essere integrato da esperti nel settore;

d) è rinnovato ogni tre anni e resta in carica fino alla nomina del successivo.

40. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, i componenti dell’Osservatorio di cui al comma 39. La partecipazione dei componenti di cui alla lettera b) ai lavori del predetto organismo è svolta a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

41. L’articolo 18-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 18 bis. (Norme in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del servizio sanitario regionale)

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell’incarico di direttore generale, ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la Regione emette un avviso pubblico, pubblicato anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, iscritti nell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, previa selezione della commissione di cui al comma 4.

2. L’elenco è aggiornato almeno ogni due anni.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il direttore generale all’interno di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi, formata dalla commissione di cui al comma 4, a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno partecipato all’avviso di cui al comma 1.

4. La commissione incaricata di effettuare le valutazioni di cui al comma 3 è nominata, entro novanta giorni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

a) un dirigente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

b) un dirigente appartenente all’avvocatura regionale;

c) tre componenti designati dalla conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management, garantendo la presenza di entrambe le discipline giuridiche ed economiche.

5. La commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, approva un disciplinare recante le modalità di espletamento della procedura di cui al presente articolo, fermo restando, per le aziende ospedaliere indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed università), quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 4, comma 2 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione.”.

42. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti uffici della Giunta regionale provvedono alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la prima costituzione dell’elenco regionale di cui all’articolo 18-bis della legge regionale 32/1994.

43. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui all’articolo 18-bis della legge regionale 32/1994, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189 – Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nonché agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto fino alla loro scadenza, per i quali continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni legislative. In attesa della costituzione del nuovo elenco regionale degli idonei di cui all’articolo 18-bis, comma 1 della legge regionale 32/1994, come modificato dal comma 41, da attuarsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad avere efficacia l’elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie e aziende ospedaliere della Regione approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2011, n. 37, come modificato dalle deliberazioni della Giunta regionale 24 maggio 2011, n. 193 e 31 maggio 2011, n. 230.

44. L’articolo 1 della legge regionale 4/2011, è così modificato:

a) il comma 244 è sostituito dal seguente:

“244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento le funzioni e l’organizzazione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), quale tecnostruttura a supporto tecnico dell’attività del Consiglio regionale e dell’azione della Giunta regionale al fine di migliorare il coordinamento tra i soggetti decisori ed esecutori del servizio sanitario regionale, nell’ottica della promozione dell’appropriatezza degli interventi sanitari e della validità degli esiti, con l’osservanza delle seguenti norme generali:

a) imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa;

b) configurazione quale azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, in analogia a quanto previsto per le aziende sanitarie locali ed ospedaliere dagli articoli 5 e 14 della legge regionale 32/1994;

c) ridefinizione e potenziamento delle funzioni dell’agenzia prevedendo, nell’ambito della dotazione organica, specifiche unità operative dirigenziali, con riferimento alle aree di attività, per l’espletamento dei compiti assegnati tra cui, in particolare: lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di livello regionale attinenti alle prestazioni del servizio sanitario al fine di consentire alla Regione di adempiere ai propri fini istituzionali l’analisi e la programmazione dei bisogni e della domanda di servizi sanitari e socio-sanitari a supporto dell’attività di pianificazione regionale; la ricerca e l’innovazione in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera, specialistica e sociosanitaria, anche in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, con l’Istituto superiore di sanità, nonché con le altre Agenzie sanitarie; la formazione e il sistema di qualità dei servizi sanitari, anche ai fini dell’elaborazione di criteri, standard e procedure per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; l’assistenza alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie del controllo di gestione;

d) perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell’esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate, anche mediante la più ampia flessibilità nell’organizzazione degli uffici;

e) rispondenza agli organi di governo della Regione dei risultati e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti in materia di politica sanitaria regionale e della conformità delle azioni alle linee guida emanate a livello nazionale.”;

b) il comma 245 è così sostituito:

“245. L’ARSAN continua a svolgere le funzioni già esercitate fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244. ”.

45. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell’agenzia regionale sanitaria), ad eccezione dell’articolo 13.

46. Per garantire la corretta gestione del patrimonio e l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto, alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell’articolo 1, le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”;

b) dopo il primo comma dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli enti gestori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), richiedono le certificazioni riguardanti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti e definitivi dei soggetti e dei relativi nuclei familiari richiedenti la regolarizzazione.”.

47. Il termine di cui al quinto comma dell’articolo 3 della legge regionale 13/2000 è di novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania della presente legge.

48. Il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

“5. Nella domanda o nell’assegnazione dell’alloggio, nel caso in cui i titolari hanno trasferito la propria residenza altrove o hanno abbandonato di fatto la conduzione dello stesso, subentrano i parenti di primo grado e in linea retta, il coniuge o convivente more uxorio e i collaterali facenti parte del nucleo familiare da almeno due anni.”.

49. All’articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’ultimo periodo del comma 2 è soppresso;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. A decorrere dall’anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono ripartite, ferma una quota pari a 300.000,00 euro destinata al finanziamento dell’Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo, per il finanziamento delle seguenti attività:

a) in misura pari al 50 per cento, per il sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, nonché della integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili impiegati presso le strutture della Regione Campania, se è attestata dagli uffici regionali medesimi l’effettiva utilità del loro utilizzo;

b) in misura pari al 50 per cento, per le politiche sociali della Regione.”.

50. Le Speciali unità di accoglienza permanente (SUAP), di cui al decreto del Commissario ad acta del 25 giugno 2012, n. 70, possono essere attivate mediante riconversione di attività in eccesso rispetto al fabbisogno all’interno delle strutture pubbliche o private, queste ultime se già titolari di accreditamento definitivo e se ne hanno fatto richiesta ai sensi del citato decreto nonché a seguito di accordo di riconversione con la ASL di competenza territoriale, nel rispetto del fabbisogno individuato dalla programmazione regionale.

51. Il Ceinge (Biotecnologie avanzate società consortile srl), organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli appalti), è centro regionale di riferimento per la diagnostica di biologia molecolare clinica e delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare. Con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, è stabilito il finanziamento alle attività assistenziali sulla base del tariffario regionale. Il finanziamento, modificabile annualmente in base ad eventuali e motivati fabbisogni integrativi, è erogato a partire dall’anno 2013, mediante convenzioni quinquennali con la Regione Campania. Per colmare la carenza dell’offerta della rete laboratoristica regionale, il Ceinge può presentare domanda di accreditamento istituzionale, previa verifica di rispondenza ai requisiti di qualificazione richiesti. I contratti sono stipulati nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali. Il predetto istituto opera sulla base di accordi istituzionali in coerenza e nei limiti dei vincoli finanziari previsti dal piano di rientro e connessi programmi operativi e comunque fatte salve le spettanze di cui alle poste dei bilanci regionali degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 [2].

52. Le maggiori entrate derivanti dall’emissione di ruoli per il recupero delle tasse automobilistiche non accertate fino al 31 dicembre 2011, in applicazione dei principi contabili di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, n. 57624 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), sono accertate per cassa e destinate al finanziamento delle università campane, nonché delle istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale campane, ed al sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in applicazione dell’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Il riparto delle somme tra le diverse finalizzazioni previste dal presente comma è definito con deliberazione della Giunta regionale.

53. Dopo il comma 7 dell’articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), è aggiunto il seguente:

“7-bis. Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici della Regione Campania e degli enti e degli organismi dalla stessa dipendenti, è dovuto un contributo per la copertura delle spese di istruttoria e di procedura pari ad euro 20,00 destinato a misure di sostegno in favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute aventi sede in Campania che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di valore artistico e culturale, educativo o sociale. Alle medesime finalità sono destinati i rimborsi delle spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, dovuti dall’aggiudicatario alla Regione Campania e agli enti e agli organismi dalla stessa dipendenti, ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”.

54. Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici. Le disposizioni in contrasto si intendono abrogate.

55. La Regione Campania promuove un protocollo d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Caserta, la Provincia di Caserta, la Camera di commercio di Caserta, le associazioni imprenditoriali e sindacali al fine di far nascere un progetto-pilota per un concorso di idee internazionale per l’acquisizione di una progettazione innovativa atto al rilancio della vocazione turistica della Provincia di Caserta. Obiettivo del concorso di idee denominato “Caserta Borbonica” da tenersi ogni anno a partire dal corrente mese di settembre è acquisire progetti di rilancio della vocazione turistica e culturale della provincia di Caserta. I progetti da esaminare, oltre che contenere idee innovative per il rilancio turistico – culturale, contengono anche la possibilità di finanziamento pubblico e privato del progetto stesso. Il vincitore è incaricato dagli enti partecipanti al protocollo d’intesa alla eventuale realizzazione del progetto stesso. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

56. Per realizzare un sistema certificato di salute dei prodotti e dei processi di produzione agroalimentare, la Regione Campania promuove, nell’ambito delle proprie competenze, un marchio di qualità sanitaria ambientale, agroalimentare e dell’allevamento.

57. La Regione Campania promuove gli studi finalizzati allo sviluppo ed alle applicazioni relative alle cellule staminali e alle scienze omiche per quanto necessario alla loro integrazione operativa e ai fini del miglioramento della salute dell’uomo. A tal fine, la Regione Campania sottoscrive un protocollo d’intesa con il Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

58. Per individuare le migliori sinergie operative e i campi di collaborazione scientifica, la Regione si impegna a promuovere la formazione di un gruppo di lavoro con le Facoltà, le scuole di medicina delle università campane e il centro di riferimento regionale per la biologia molecolare clinica, le malattie congenite del metabolismo e le malattie rare, così come introdotto dall’articolo 44, comma 8, della legge regionale 1/2012. La Giunta regionale individua le iniziative da sviluppare in ciascuno degli specifici assi di intervento.

59. Per uniformare e garantire su tutto il territorio della Regione Campania l’accesso alla rete delle cure palliative in ottemperanza della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), gli hospice estendono le loro prestazioni all’assistenza cosiddetta domiciliare nei casi e con le modalità stabilite da provvedimento del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario.

60. Nei casi previsti dall’articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992, per le richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture e all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, comprese le strutture sanitarie di ricovero e cura e i centri di procreazione medicalmente assistita, i soggetti pubblici e privati inoltrano al comune competente per territorio apposita istanza di autorizzazione. Gli studi dei medici e di altre professioni sanitarie, nonchè gli studi odontoiatrici che esercitano attività professionale, se non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2 del citato articolo 8-ter e non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di inizio di attività alla azienda sanitaria locale competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, l’ASL provvede alle verifiche di competenza.

61. Alla fine del comma 5 dell’articolo 42 della legge regionale 11/2007 sono aggiunte le seguenti parole: “Sono escluse dall’assegnazione al Fondo le risorse stanziate per garantire l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie gravanti sul Fondo sociale regionale per la non autosufficienza, relativamente alla quota sociale a carico dei comuni, fatti salvi i costi a carico degli utenti, le quali sono erogate per il tramite delle aziende sanitarie locali.”.

62. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 18/1997 è sostituita dalla seguente:

“e) cinque rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.”.

63. Le modifiche di cui al comma 62 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

64. E’ istituito, presso il dipartimento assistenziale di oftalmologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, il Centro di rilevante interesse regionale di patologia orbitaria. Dall’applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

65. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’ edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l’ assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’ acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi.

66. Per incentivare le attività turistiche del diporto e sviluppare la nautica sociale del litorale della Regione Campania nonchè per favorire la ripresa dell’occupazione, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137), per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico – ricreative, è data preferenza alle richieste che importino attrezzature amovibili destinate alla realizzazione di marina a secco per la sosta in piazzale appositamente attrezzato delle unità da diporto, compatibilmente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Milleproroghe 2009) convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche e i materiali impiegabili. Le concessioni per la realizzazione di marina a secco sono considerate aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico a minore valenza turistica ai fini della determinazione del canone per concessioni con finalità turistico-ricreative. All’atto del rilascio o del rinnovo di concessioni demaniali relative a specchi acquei destinati all’ormeggio di unità da diporto, il concessionario è tenuto alla realizzazione, alla manutenzione e al mantenimento in esercizio in regime di libero accesso al pubblico di uno scivolo per natanti e imbarcazioni, secondo le caratteristiche tecniche generali fissate con delibera della Giunta e adottate nell’atto di concessione.

67. La Regione Campania incentiva la creazione di nuove strutture per l’ormeggio a secco, a basso costo per la piccola nautica e per i marina resort, quali strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzate, che possono, inoltre, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate, prevedendo che gli stessi siano di facile rimozione. I titolari di concessione demaniale nell’ambito delle quali ci sono scivoli, provvedono, pena la revoca della stessa, alla loro manutenzione, alla loro tenuta in sicurezza e a non impedirne in nessun modo l’utilizzo.

68. La camera regionale della moda e design, i cui componenti sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e il cui regolamento è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, si avvale delle società in house della Regione Campania per:

a) attivare forme di cooperazione interistituzionale per creare le condizioni di insediamento e sviluppo delle imprese dei settori affini;

b) supportare le imprese nella pianificazione e realizzazione di progetti di internazionalizzazione;

c) elaborare ed erogare strumenti agevolativi mirati al trasferimento tecnologico ed al sostegno delle attività di start up.

69. La Regione Campania, per promuovere azioni di sostegno alla innovazione e alla ricerca nel tessuto economico regionale, in special modo dei progetti ad alto valore innovativo, sostiene la creazione della rete regionale degli incubatori, in coerenza con la normativa nazionale in materia di certificazione degli incubatori e con le misure di sostegno allo sviluppo d’impresa e delle start up innovative, e in particolare provvede:

a) al sostegno e all’erogazione dei servizi innovativi a favore delle imprese da parte degli incubatori certificati;

b) al sostegno e al miglioramento delle infrastrutture materiali degli incubatori mediante lo sviluppo di tecnologie di accesso alla rete e alla creazione di laboratori di prototipizzazione e sviluppo delle tecnologie.

70. La rete regionale degli incubatori di cui al comma 69 integra la rete regionale della ricerca e dell’innovazione Campania (INHUB) istituita con legge regionale 1/2012 con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture materiali ed immateriali al servizio della creazione d’impresa e dello sviluppo competitivo delle imprese nei processi di innovazione. I requisiti e le caratteristiche degli incubatori costituenti la rete regionale sono definiti in coerenza con le procedure avviate da Campania Innovazione spa ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012, convertito con modificazioni in legge 221/2012 in materia di certificazione dei requisiti richiesti dall’agenda sulla crescita sostenibile elaborato dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa consultazione delle parti sociali, approva il piano di sviluppo della rete regionale degli incubatori, con l’obiettivo precipuo di sostenere nuova imprenditorialità e, anche attraverso strumenti dedicati, lo start up di imprese innovative.

71. Le società regionali che gestiscono incubatori d’imprese sul territorio regionale predispongono un piano pluriennale per l’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e la redazione di un piano d’interventi di facility management e di erogazione di servizi per i business center per facilitare lo sviluppo competitivo della rete. Ai predetti fini è previsto uno stanziamento annuale di euro 200.000,00 a valere sulle risorse della missione 14, programma 03.

72. I progetti del Parco progetti regionale di cui alla delibera della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 1041, non possono in alcun modo prevedere il finanziamento mediante finanza di progetto. Gli atti eventualmente prodotti in violazione dell’avviso e di quanto sopra si considerano decaduti.

73. La Regione può adottare misure di sostegno per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di servizi energetici ad imprese operanti in aree destinate ad insediamenti produttivi, nei limiti delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente.

74. Per accrescere la capacità innovativa e la competitività sui mercati internazionali degli imprenditori campani, la Regione Campania promuove la creazione e il consolidamento di reti di imprese. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa consultazione delle parti sociali, approva il piano di sviluppo e consolidamento di reti di imprese, con l’obiettivo precipuo di favorire, attraverso l’aggregazione in rete di micro, piccole e medie imprese, il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo campano.

Il piano di sviluppo e consolidamento di reti di imprese prevede azioni tese a favorire, anche attraverso l’attribuzione di voucher:

a) lo sviluppo e la gestione di un percorso di internazionalizzazione di rete, comprensivo di check-up aziendale, identificazione delle opportunità dei paesi target, redazione ed applicazione di un business plan di internazionalizzazione, ricerca e valutazione delle partnership commerciali e produttive;

b) la partecipazione a fiere e missioni all’estero;

c) la definizione di protocolli tecnici ai fini della certificazione dei prodotti da collocare sui mercati esteri;

d) la creazione e la promozione di marchi collettivi per favorire l’unificazione delle reti di vendita.

75. Il piano di sviluppo e consolidamento di reti di imprese di cui al comma 74 ha durata triennale. La dotazione finanziaria del piano, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è pari ad euro 200.000,00 a valere sulle risorse della missione 14, programma 01.

76. Per rafforzare i percorsi di crescita del sistema produttivo campano è istituito un fondo per il sostegno alle imprese in private equity denominato “Fondo di sviluppo per le imprese” per la partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese impegnate in programmi di sviluppo o rafforzamento necessari al mantenimento di un vantaggio competitivo. Il fondo può esercitare la possibilità di entrare in capitale sociale delle aziende, fino al 49 per cento e per un importo massimo pari a euro 500.000,00, per un periodo di tre anni. Tale possibilità è concessa alle piccole e medie imprese del territorio che dimostrano capacità, esperienze e prospettive reddituali positive su rating di tipo dinamico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le linee guida per le politiche di investimento del fondo. Tra i benefici aggiuntivi del fondo sono previsti servizi di tutoring e formazione imprenditoriale, con accompagnamento alle politiche aziendali di internazionalizzazione. Il fondo è alimentato dal rientro delle somme investite e il disinvestimento avviene per cessione al mercato o a terzi delle quote. Per l’anno 2013, il fondo ha una dotazione di euro 200.000,00 a valere sulla missione 14, programma 01.

77. Per ottimizzare i costi di produzione all’interno di un esercizio artigianale, la Giunta regionale favorisce, per un artigiano, la possibilità di fittare mezzi o spazi ad altri artigiani che possiedono gli stessi requisiti per attività omogenee.

78. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), la Regione è autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo. La Giunta regionale, con delibera, individua l’ufficio titolare delle relative competenze. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

79. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 51 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato), è sostituito dal seguente:

“2. I fondi destinati alle sovvenzioni di cui all'articolo 2 sono annualmente ripartiti, tra le associazioni provinciali dell'artigianato di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle imprese associate certificate dalle organizzazioni nazionali di cui all'articolo 1 o dall'INPS.”.

80. Per concorrere alle spese relative ai lavori della sessione programmatica del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) che si svolge, nell’anno 2013, in Regione Campania, è previsto, quale quota di cofinanziamento regionale, uno stanziamento di euro 70.000,00 a valere sulle risorse della missione 14, programma 02.

81. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia un’attività di monitoraggio volta a verificare e misurare le attuali condizioni strutturali e congiunturali dei distretti produttivi, compresi i distretti industriali indicati con deliberazione della Giunta regionale, per individuare le politiche industriali più idonee a sostenere la capacità competitiva e la crescita economica delle imprese. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell’attività di monitoraggio, la Giunta regionale approva il piano di sviluppo dei distretti produttivi campani. Le risorse disponibili per l’espletamento dell’attività di monitoraggio ammontano, per l’anno 2013, a euro 500.000,00, a valere sulle risorse della missione 14, programma 01.

82. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statali di pubblica sicurezza di cui agli articoli 236 e 1115 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), la Regione Campania concede agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale nell’ambito regionale alle forze di polizia di cui al primo comma dell’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), nella misura massima del settanta per cento del valore facciale per l’abbonamento annuale.

83. Le agevolazioni di cui al comma 82 e le modalità attuative, nonché le compensazioni da corrispondere alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale sono definite con apposito regolamento deliberato della Giunta regionale. All’onere finanziario, conseguente all’agevolazione tariffaria adottata per il trasporto pubblico regionale che include una tratta extraurbana, si provvede con le risorse di cui alla missione 10, programma 06.

84. Per garantire l’uniformità della politica tariffaria, nell’ambito del piano di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, previsto dall’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – Spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008), è abrogato. Sono fatti salvi gli adeguamenti tariffari già autorizzati, per l’anno 2013, con provvedimento formale da parte degli enti affidanti.

85. Ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per consentire il completamento del procedimento di acquisizione sanante delle aree gestite dal consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Caserta (ASI) e dal consorzio Imprese consorziate società consortile (IMPRECO), e di ottemperare alla sentenza TAR Campania n. 6882/02, è stanziato un contributo pari ad euro 5.279.539,43, a valere sulla missione 01, programma 11. Tale somma è rimborsata alla Regione con le rinvenienze del consorzio ASI di Caserta e con il ricavato della successiva vendita delle aree. La presente disposizione è attuata, compresa l’adozione dei relativi provvedimenti ablativi, dall’Area generale di coordinamento 01 della Regione Campania o dalla competente struttura amministrativa che vi succede ai sensi del regolamento regionale 12/2011.

86. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è così modificata:

a) al comma 1 dell’articolo 9, le parole: “pari al nove per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al dodici e cinquanta per cento” e le parole: “ed al ventinove per cento per l’ente autonomo Teatro di San Carlo” sono soppresse;

b) alla fine del comma 1 dell’articolo 11, sono aggiunte le seguenti parole: “e due designati dal Presidente della Giunta regionale”;

c) il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“1. Il piano finanziario è articolato come segue:

a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il ventotto e mezzo per cento delle risorse disponibili;

b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;

c) sostegno a favore dei soggetti di cui all’articolo 9, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;

d) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili;

e) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il sei per cento delle risorse disponibili;

f) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d), e), l), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza;

g) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;

h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell’articolo 10, settore danza, e articolo 16, settore teatrale, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;

i) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera p), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse;

l) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera q), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;

m) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera r), cui sono assegnate il cinque per cento delle risorse;

n) funzionamento dell’osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate mezzo punto percentuale delle risorse;

o) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse.”.

87. Per assicurare il consolidamento del piano di riequilibrio, all’ente autonomo Teatro di San Carlo è corrisposto un contributo annuale pari a euro 3.770.000,00, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale 6/2007; conseguentemente, le risorse stanziate dalla predetta legge sono ridotte di pari importo.

88. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 37 (Adesione della Regione Campania al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici), è inserito il seguente:

“1-bis. Decadono automaticamente dalla nomina di cui al comma 1 coloro che rivestono una delle cariche indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2012.”.

89. La Regione è designata quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del Trasporto pubblico locale (TPL). Per l’affidamento del servizio del TPL mediante procedura ad evidenza pubblica, il bacino unico regionale ottimale può essere suddiviso in più lotti individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, con il supporto dell’ACaM, nel rispetto dei seguenti criteri e obiettivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) liberalizzazione e concorrenza;

c) economie di scala;

d) differenziazione;

e) massimizzazione dell’efficienza dei servizi e dell’efficacia dell’azione

amministrativa.

90. La Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL attraverso la costituzione di comitati di indirizzo e di monitoraggio dei servizi di TPL senza ulteriori oneri economici a carico delle pubbliche amministrazioni partecipanti. Il funzionamento dei comitati di indirizzo e di monitoraggio è disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

91. Gli enti locali e le aziende di trasporto pubblico locale sono comunque obbligati a fornire alla struttura regionale competente e all’ACaM tutti i dati e le informazioni necessari ai fini dell’organizzazione del bacino unico regionale ottimale di cui al comma 89 e alla pianificazione, gestione e controllo dei servizi del TPL di cui al comma 90.

92. La Regione, con il supporto di ACaM, adotta misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto e attua lo sviluppo coordinato delle applicazioni di telematica al sistema della mobilità in Campania in coerenza con il Piano regionale di infomobilità regionale (PRIM) e con quanto disposto dalla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 (Direttiva sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto) e dall’articolo 8 del decreto legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.

93. Per l’attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 marzo 2012, restano salvi i poteri e le attribuzioni del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il perseguimento delle finalità previste e l’esercizio dei compiti individuati dai commi 5 e 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

94. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania), è così modificata:

a) il comma 1 dell’articolo 6 è così modificato:

1) all’alinea, dopo le parole “D.Lgs. n. 400/99” sono inserite le seguenti: “, dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

2) alla lettera b) le parole: “interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali” sono soppresse;

3) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“c-bis) organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”.

b) al comma 1 dell’articolo 8, e ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9, le parole: “e amministrazione” sono soppresse;

c) i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 16 sono abrogati;

d) al comma 1 dell’articolo 17 le parole: “in riferimento ai singoli bacini di traffico,” sono soppresse;

e) il comma 2 dell’articolo 42 è abrogato.

95. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), le parole: “un atto unilaterale d’obbligo” sono sostituite dalle seguenti: “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” e le parole: “,da trascriversi, a cura e spese dell’obbligato sui registri della proprietà immobiliare” sono soppresse.

96. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8), le parole: “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”.

97. L’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), è così modificato:

a) i commi 21, 22 e 23 sono così sostituiti:

“21. E’ istituito l’istituto regionale del vino e dell’olio della Campania. L’istituto è dotato di personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla tutela e vigilanza della Regione. All’istituto sono demandate le seguenti funzioni:

a) promuovere la valorizzazione, la commercializzazione e l’internazionalizzazione del vino e dell’olio prodotti in Campania con particolare riguardo alle indicazioni geografiche;

b) svolgere attività di ricerca, di formazione, di sviluppo ed innovazione nelle filiere vitivinicola ed olivicolo-olearia.

22. Sono organi dell’istituto il comitato di indirizzo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. Gli organi dell’istituto durano in carica tre anni e ai loro componenti non è corrisposto alcun compenso. Il comitato di indirizzo è composto:

a) dall’assessore delegato in materia di attività produttive o suo delegato;

b) dall’assessore delegato in materia di agricoltura o suo delegato;

c) dal presidente della commissione consiliare competente o suo delegato;

d) da un rappresentante di Unioncamere Campania;

e) da un rappresentate per ciascuna delle associazioni agricole più rappresentative in Campania;

f) da un rappresentante per ciascun consorzio di tutela dei vini e dell’olio a denominazione di origine;

g) da un rappresentante dell’associazione degli industriali della Campania;

h) da due esperti in materia designati dal Presidente della Giunta regionale;

i) da due consiglieri regionali indicati dal Presidente del Consiglio regionale;

l) da un rappresentante dell’associazione enologi della Campania.

23. L’istituto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale approva lo statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’istituto e i membri di cui al comma 22. Il regolamento può prevedere l’utilizzazione in posizione di comando di personale dell’amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.”.

b) al comma 39, le parole da: “Le economie sopravvenute” e fino a: “scorrimento della graduatoria.”, sono soppresse.

98. La Regione Campania valorizza la ricerca per l’innovazione tecnologica della filiera dell’industria degli imballi in materiale plastico destinati al contatto con alimenti e l’interazione con le università campane.

99. Per contribuire alle spese per la logistica dei trasporti relativa alla manifestazione sportiva del “Giro d’Italia” 2013 è concesso ai comuni isolani interessati dall’evento un contributo pari a euro 150.000,00 a valere sulla missione 10, programma 03, per le esigenze straordinarie di mobilità marittima della carovana del Giro.

100. La Regione Campania promuove programmi che hanno l’obiettivo di incentivare l’attuazione di politiche per agevolare il rientro dei giovani talenti dall’estero e per garantire alternative all’abbandono e all’impoverimento sociale e culturale.

101. Il comma 1 dell’articolo 42, della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Norme di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è sostituito dal seguente:

“1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione è consentito solo se avviene con la concessione dell’azienda in proprietà o in affitto e comporta anche il passaggio della concessione al subentrante.”.

102. Dopo il comma 1 dell’articolo 59 della legge regionale 1/2008, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le somme e i corrispettivi previsti nelle ordinanze commissariali per gli organi tecnici ed amministrativi sono anticipate direttamente dalla Regione Campania per conto della struttura commissariale.”.

103. Negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le risorse generate dal trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, n. 61670 (Assegnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b) dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005), eccedenti gli oneri di gestione, gli ammortamenti e gli accantonamenti per le opere di dismissione finale dell’impianto, sono impiegate negli interventi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque [3].

104. [Il terriccio ottenuto dal lavaggio dei pomodori che non deriva dal procedimento industriale di lavorazione del pomodoro e che non subisce alcun tipo di trattamento è classificato come rifiuto recuperabile con codice CER 02.03.01 e può essere utilizzato nelle operazioni di ricomposizione ambientale delle cave secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e previa autorizzazione delle competenti strutture regionali che verificano l’idoneità degli impianti di lavaggio e degli adiacenti siti di essiccamento del terriccio] [4].

105. Per il periodo intercorrente tra la data di cessazione di efficacia delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2005, n. 3479 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania) e 17 giugno 2009, n. 3783 (Disposizioni urgenti di protezione civile), e l’entrata in vigore del regolamento regionale 27 luglio 2012, n. 8 (Regolamento per l’assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall’articolo 28 della Legge Regionale 28 marzo 2007, n. 4 – “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”) i soggetti affidatari del servizio integrato per la gestione dei rifiuti in Regione Campania erogano il contributo di ristoro ambientale previsto dall’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3479/2005 e dall’articolo 16 dell’ordinanza 3783/2009 e successive disposizioni, nella stessa misura fissata da tali norme.

106. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), è così modificata:

a) alla lettera i) del comma 4 dell’articolo 1, le parole: “anche sotto forma di vapore, reperibili a profondità inferiori a quattrocento metri” sono sostituite dalle seguenti: “naturalmente sgorganti oppure emunte dal sottosuolo da profondità inferiori a quattrocento metri”;

b) dopo il comma 4 dell’articolo 40 è aggiunto il seguente:

“4-bis. In attesa dell’approvazione del piano, se è comunque accertata la coltivabilità del giacimento anche con riferimento alle esigenze di tutela delle risorse, è consentito rilasciare concessioni, di durata massima pari a cinque anni, esclusivamente nel caso di concessione già rilasciata nel passato e cessata da non più di due anni.”.

107. Le concessioni perpetue per acque minerali naturali e termali date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Codice dell’Ambiente), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2008 sono trasformate in concessioni temporanee della durata di trenta anni e le sub-concessioni relative alle concessioni delle quali sono titolari province, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali – esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2008, sub-concesse nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, hanno durata di venti anni, salvo che il concessionario o il sub-concessionario non incorrano in motivi di decadenza. L’esercizio delle concessioni e delle sub-concessioni nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all’esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, se dovute, ferma restando l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti.

108. In attesa dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e della disciplina regionale prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono sottoposti alla procedura abilitativa semplificata, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, gli impianti di sonde geotermiche che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sono piccole utilizzazioni locali, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 22/2010, di potenza non superiore a 1 megawatt (MW) termico;

b) ogni sonda, sia essa verticale od orizzontale, si sviluppa per una profondità non superiore a 200 metri dal piano di campagna e dista planimetricamente, da ogni suo punto, non meno di 200 metri dal perimetro delle concessioni di acque termominerali e piccole utilizzazioni locali con prelievo di acqua sottoposte alla legge regionale 8/2008.

109. Per gli impianti realizzati ai sensi del comma 108, il certificato di collaudo finale di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 28/2011, è contestualmente trasmesso al comune e all’ufficio regionale competente in materia di geotermia.

110. L’articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), conformemente alla normativa comunitaria di riferimento, si interpreta nel senso che la previsione dell’obbligo di rilevare gli attivi alla scadenza della locazione finanziaria è rispettata anche a mezzo appendice al contratto di leasing successivamente sottoscritta, ed in ipotesi di contratto che prevede l’opzione di acquisto, unitamente ad una dichiarazione unilaterale dell’impresa locataria volta ad esercitare l’opzione irrevocabile di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria con effetti dal momento della finita locazione. Nell’ipotesi che il contratto di locazione finanziaria sia concluso, il diritto all’agevolazione spetta alle imprese che hanno esercitato il diritto di riscatto. Le previsioni del medesimo regolamento in tema di pagamenti mediante cessioni di crediti si ritengono rispettate a condizione che i relativi pagamenti siano stati effettuati a mezzo bonifico bancario, o che i pagamenti siano formalmente attestati dalle società di leasing.

111. In attesa dell’approvazione dei Piani di assestamento forestale (PAF) scaduti, è consentito ai comuni e agli enti proprietari di beni silvopastorali, la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario di cui all’articolo 6 dell’allegato 1 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), inserite nel PAF e non ancora attuate nonché di ulteriori opere forestali e di interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati alla cura, al miglioramento, alla gestione e fruizione, anche per scopi turistico- ricreativi di detti beni, compresi gli interventi tesi alla tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale. In tali circostanze i PAF scaduti sono considerati in regime di proroga limitatamente all’attuazione di detti interventi. Dall’applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

112. La Regione Campania utilizza per le proprie forniture prevalentemente materiali riciclati o riciclabili; in tal caso i prodotti sono dotati di idonea certificazione attestante l’utilizzo responsabile delle risorse impiegate e il non utilizzo di materie prime non riciclate anche con l’obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni di anidride carbonica (Co2) da parte delle aziende produttrici.

113. La Regione procede al rinnovo, anche anticipato, delle concessioni per l’imbottigliamento di acque minerali di cui alla legge regionale 8/2008, e al regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 10 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente), sulla base dei chiarimenti formulati dalla Commissione europea con nota P-002995/2012 del 2 maggio 2012.

114. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è tributo proprio della Regione Campania l’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Per concessione si intende quella rilasciata da una pubblica amministrazione statale, regionale o comunale, comprese quelle aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso dei beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale siti nel territorio della Regione.

115. L’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è dovuta dal concessionario secondo le misure indicate nei commi 121 e seguenti, assumendo come presupposto di imposta il canone demaniale marittimo statale calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti, detratto l’eventuale aumento quantificato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come incrementato nelle ipotesi in cui l’offerta sul canone costituisce elemento di valutazione di domande concorrenti.

116. Per l’anno d’imposta 2013, in attesa della classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi in alta e normale valenza turistica di cui al decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, l’imposta sulle concessioni demaniali marittime è dovuta dal concessionario in misura pari al venticinque per cento del canone di concessione statale. Per le concessioni demaniali marittime di qualsiasi finalità e oggetto, rilasciate in data anteriore al 31 dicembre 2012, la cui durata pluriennale tiene conto dell’entità e della rilevanza delle opere da realizzare, l’imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al dieci per cento del canone demaniale marittimo statale. Per durata pluriennale si intende oltre i sei anni per le concessioni con finalità turistico-ricreative e oltre i quattro anni per tutte le altre concessioni demaniali marittime. Tale misura si applica anche alle concessioni demaniali marittime non ancora rilasciate il cui piano economico-finanziario è contenuto in un progetto definitivo approvato dall’ente gestore del demanio marittimo in data anteriore al 31 dicembre 2012.

117. Nel caso di concessioni aventi per oggetto l’occupazione e l’uso dei beni del demanio marittimo che hanno finalità turistico-ricreative ai sensi dell’articolo 01 del decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, come interpretato dall’articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), per quantificare il canone demaniale marittimo statale dovuto dal concessionario si fa riferimento alla classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei nella categoria A, denominata alta valenza turistica e nella categoria B, denominata normale valenza turistica, di cui all’articolo 3 del decreto legge 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993. Fermo restando l’ammontare del canone demaniale marittimo statale, per graduare l’imposta regionale di cui al comma 115, in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere campane, la categoria B, normale valenza turistica, è sottoclassificata nelle sottocategorie B1, ordinaria valenza turistica, e B2, limitata valenza turistica.

118. La classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei in categoria A e B, e quest’ultima, nelle sottocategorie B1 e B2 di cui al comma 117 è circostanziata per ciascun ambito territoriale dei comuni costieri della Regione Campania.

La classificazione tiene conto delle seguenti caratteristiche:

a) sviluppo turistico dei territori comunali;

b) caratteristiche ambientali della costa;

c) balneabilità delle acque.

119. La valutazione ponderata delle caratteristiche di cui al comma 118, attraverso l’assegnazione di un punteggio per ciascuna di esse, determina un elenco graduato in ordine decrescente dei comuni costieri. Il punteggio è assegnato con l’approssimazione matematica di due cifre decimali. La determinazione del coefficiente e le modalità di assegnazione del punteggio ai singoli comuni costieri sono definite nella Tabella A allegata alla presente legge. La descrizione delle fonti utilizzate per la determinazione del coefficiente è contenuta nella Tabella B allegata alla presente legge. Il punteggio massimo assegnabile a ciascun comune costiero è pari a 32.

120. La predisposizione dell’elenco graduato di cui al comma 119, adottato con atto dirigenziale, è rimessa alle strutture regionali competenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, entro il 30 novembre di ciascun anno. I comuni costieri presenti nell’elenco graduato sono classificati con le seguenti modalità:

a) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o uguale al cinquantuno per cento del punteggio massimo assegnabile, sono classificati in categoria “A”;

b) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 9,6 e inferiore a 16,32 ossia di un punteggio maggiore o uguale al 30 per cento e inferiore al 51 per cento del punteggio massimo assegnabile sono classificati in sottocategoria“B1”;

c) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 0 e inferiore a 9,6 ossia di un punteggio inferiore al 30 per cento e del punteggio massimo assegnabile sono classificati in sottocategoria “B2”.

121. A decorrere dall’anno di imposta successivo a quello di pubblicazione dell’elenco graduato di cui al comma 119, l’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di cui al comma 117 è dovuta dal concessionario nelle seguenti misure:

a) 50 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su aree e manufatti, o parti di essi, rilasciate nelle zone costiere di categoria A e sottocategoria B1;

b) 25 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su aree e manufatti, o parti di essi, rilasciate nelle zone costiere di sottocategoria B2;

c) 100 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su specchi acquei, rilasciate nelle zone costiere di categoria A;

d) 50 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su specchi acquei, rilasciate nelle zone costiere di sottocategoria B1;

e) 25 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su specchi acquei, rilasciate nelle zone costiere di sottocategoria B2;

f) 10 per cento del canone demaniale marittimo statale, indipendentemente dalla valenza turistica della zona costiera in cui sono ubicate, per le concessioni su pertinenze di cui all’articolo 3 comma 1, lettera b), del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993, destinate ad attività commerciali, terziario - direzionali e di produzione di beni e servizi. Le pertinenze con altre destinazioni sono, invece, assoggettate alle misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

122. Per le concessioni su beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, l’imposta di cui al comma 115 è dovuta dal concessionario secondo le medesime modalità fissate per le concessioni demaniali marittime che hanno finalità turistico-ricreative, nel rispetto dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993. Per le concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quelle turistico-ricreative e da quelle per la gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, l’imposta regionale è dovuta dal concessionario in misura pari al 25 per cento del canone demaniale marittimo statale.

123. Per le concessioni demaniali marittime, di qualsiasi finalità ed oggetto, rilasciate prima del termine di cui al comma 121, la cui durata pluriennale tiene conto dell’entità e della rilevanza delle opere da realizzare, l’imposta di cui al comma 115 è dovuta dal concessionario in misura pari al 10 per cento del canone demaniale marittimo statale. Per durata pluriennale si intende oltre i sei anni per le concessioni con finalità turistico-ricreative e oltre i quattro anni per tutte le altre concessioni demaniali marittime. Tale misura si applica anche alle concessioni demaniali marittime non ancora rilasciate il cui piano economico-finanziario è contenuto in un progetto definitivo approvato dall’ente gestore del demanio marittimo prima dell’entrata in vigore della presente legge.

124. A decorrere dall’anno 2015, il 50 per cento dell’imposta regionale di cui ai commi 115 e seguenti, riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo gestito dai comuni, è ad essi trasferito con riferimento al precedente anno di imposta. Il trasferimento è condizionato alla trasmissione da parte dei comuni, a pena di decadenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con riferimento al precedente anno d’imposta, alla Regione di tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l’oggetto delle concessioni demaniali marittime, l’importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo regionale, nonché l’avvenuto versamento.

125. Il ritardato od omesso versamento dell’imposta di cui ai commi 115 e seguenti o di una frazione di essa comporta, oltre al pagamento dell’imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, nonché di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La sanzione di cui al presente comma è ridotta nei casi in cui la violazione non è stata constatata o comunque non sono iniziate le attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

126. L’articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Campania), è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. L’imposta sulle concessioni di cui all’articolo 7, ad eccezione di quelle sul demanio marittimo, è dovuta dal concessionario in misura pari al 10 per cento del canone di concessione statale.”.

127. All’articolo 12 della legge regionale 1/2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, dopo le parole: “è tenuto al pagamento di un indennizzo” sono inserite le seguenti: “alla Regione Campania” [5];

c) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “Il 50 per cento degli importi riscossi dai comuni sul demanio marittimo di propria competenza è assegnato ai medesimi comuni territorialmente competenti e da essi direttamente trattenuto.” [6];

d) al comma 3, dopo le parole: “irrogate dalla Regione Campania”, sono inserite le seguenti: “per illeciti commessi nei porti regionali”;

e) l’ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

128. L’articolo 12, comma 2, della legge regionale 1/2012, come modificato dal comma 127, è applicato a far data dall’anno di imposta 2013.

129. Le spese di istruttoria di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione), per i procedimenti amministrativi di competenza della Regione Campania, da definire con deliberazione della Giunta regionale, non possono superare quelle fissate dalle Autorità portuali di Napoli e di Salerno. Il mancato pagamento determina l’improcedibilità dell’istanza. I predetti introiti confluiscono sulla missione 10, programma 03, destinata ai porti regionali, e sono utilizzati prioritariamente per attività ispettive e di vigilanza sui porti regionali, ad opera del personale operante negli uffici regionali competenti sul demanio marittimo.

130. La Regione Campania, per tutelare le opere e le infrastrutture di carattere pubblico ricadenti in aree demaniali interessate da project financing che, allo scadere della propria tempistica progettuale non hanno concluso l’iter realizzativo dell’opera, revoca ogni concessione di utilizzo delle aree o finanziamento ai concessionari.

131. Dopo il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione statale, coloro che sono in possesso di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, conseguite presso enti territoriali diversi dalla Regione Campania possono esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività professionale nell’ambito regionale campano previa dichiarazione preventiva avente validità annuale da presentare alle strutture regionali competenti per materia.”

“2-ter. L’esercizio in forma stabile delle attività professionali turistiche previste dall’articolo 2, secondo comma, lettere a), g) e h) della presente legge, per coloro che hanno conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da enti territoriali diversi dalla Regione Campania e che li abilita alle predette professioni, è demandato alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della Regione Campania.”.

132. All’articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è così modificato:

1) dopo le parole: “trasmettendolo,” sono inserite le seguenti: “entro e non oltre cinque giorni,”;

2) le parole: “provinciale” e “o Sezione autonoma” sono soppresse;

3) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “In caso di mancata o ritardata trasmissione, il genio civile segnala l’inadempimento all’ordine o al collegio professionale competente.”;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“2. Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui all’articolo 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono immediatamente denunciate all’autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell’articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell’articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente.”;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“3. Nel rispetto delle norme generali previste dall’ordinamento, nei casi previsti dal secondo comma, il comune, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all’autorità giudiziaria e al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto.”;

d) al quarto comma, le parole: “o Sezione Autonoma e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato” sono soppresse;

e) il quinto comma è sostituito dal seguente:

“5. In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. L’importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.”.

f) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

“5-bis. Per tutti i casi in cui non si è ancora provveduto alla nomina di un collaudatore d’ufficio, il competente ufficio regionale trasmette gli elenchi dei committenti inadempienti al genio civile competente per territorio che fissa un nuovo termine per la presentazione della denuncia. In caso di mancato rispetto del predetto termine si applicano le disposizioni previste dal quinto comma del presente articolo.”.

133. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2013, n. 28, le disposizioni della legge regionale 1/2012, dichiarate illegittime, cessano di avere efficacia e non possono più avere applicazione nei rapporti pendenti. E’ fatta salva l’istituzione della società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, di manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale, nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti, per gli oneri della cui costituzione si è fatto fronte nell’esercizio finanziario 2012, conformemente all’articolo 81, comma 4, della Costituzione e alla richiamata decisione della Corte Costituzionale, entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del Bilancio, a valere sulle risorse imputate alla UPB 1.1.1 “Difesa del suolo” dall’allegato C della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) e al capitolo 1572 del bilancio gestionale 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2012, n. 24 (Approvazione bilancio gestionale 2012 ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7).

134. Per favorire il percorso di organizzazione del Polo ambientale la società di cui al comma 133 può assorbire le funzioni e il relativo personale delle società a partecipazione regionale o di enti regionali operanti in materia ambientale, i quali, in tale caso, sono preventivamente posti in liquidazione. La Regione Campania accompagna il ricorso all’eventuale concessione degli ammortizzatori sociali, ai sensi della legislazione sociale vigente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti legali delle società regionali in liquidazione e con la concessione di misure di incentivo all’esodo su base volontaria e di sostegno economico alla medesima società.

135. Per assicurare il finanziamento di adeguate misure di sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, è istituto, nel bilancio regionale, il fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo, alimentato annualmente da quota parte delle risorse di cui all’articolo 5 della legge regionale 1/2012.

136. Per le finalità previste dal comma 134 si provvede, a legislazione vigente, destinando nell’ambito della programmazione finanziaria per l’anno 2013 euro 7.000.000,00 della quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione dell’articolo 5, comma 2-bis, lettera a), della legge regionale 1/2012.

137. I commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006.

138. Chiunque realizza un’opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell’1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto.

139. Chiunque, nella realizzazione di un’opera o di un intervento, viola le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 oppure del provvedimento di VIA, nonchè le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell’1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto.

140. Se sono state accertate le violazioni di cui ai commi 138 e 139, l’autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, può disporre la sospensione dei lavori e, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all’applicazione delle relative sanzioni, può disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalità:

a) nel caso previsto dal comma 138, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale;

b) nel caso previsto dal comma 139, l’adeguamento dell’opera o dell’intervento alle prescrizioni impartite [7].

141. Gli accertamenti volti a valutare le entità del pregiudizio ambientale di cui al comma 140 comportano il pagamento di una ulteriore somma di denaro pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell’opera sanzionata. Nel caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 140, l’autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, attiva le procedure necessarie all’esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell’amministrazione regionale oppure tramite impresa se i lavori non sono eseguibili in gestione diretta.

142. All’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 138 e 139 provvede l’autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, sulla base degli accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 152/2006. Per gli accertamenti di cui al presente comma, l’autorità competente in materia di VIA si può avvalere dell’Agenzia regionale protezione ambientale Campania e degli organi regionali deputati alle procedure di VIA. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente. Le somme introitate ai sensi dei commi 138, 139 e 141 confluiscono al titolo 3, tipologia 200 e sono integralmente vincolate ad interventi di ripristino e tutela dell’ambiente.

143. L’articolo 30 della legge regionale 11/1996 è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione provvede al finanziamento dei progetti inerenti alle attività di forestazione e bonifica nell’ambito delle risorse disponibili, quantificate, per l’anno 2013, in almeno 60 milioni di euro. Allo scopo di garantire l’efficacia della gestione e dell’utilizzo delle risorse indicate, i progetti presentati dagli enti di cui all’articolo 3, ai fini del presente comma, prevedono l’applicazione delle condizioni di impiego, a partire da quelle minime, di cui alla lettera b) del sesto comma dell’articolo 46 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e l’impiego degli addetti a tempo determinato nei limiti delle risorse predette. E’ fatto salvo il ricorso a risorse finanziarie aggiuntive reperibili anche sui bilanci degli enti di cui all’articolo 3 e all’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane).”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Fermo restando il divieto di nuove assunzioni, le misure di organizzazione del lavoro, anche in corso, poste in essere dagli enti di cui al comma 4, sono demandate alle procedure di contrattazione decentrata di cui al comma 3.”.

144. Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso alle condizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti).

145. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15/2000, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.”.

146. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) nelle aree in cui uno o più comuni hanno avviato i procedimenti di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2003, n. 17 (Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale).”.

147. Sono fatti salvi i procedimenti di cui al comma 146 in corso alla data del 19 dicembre 2012, data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 744, recante il disegno della legge finanziaria regionale 2013.

148. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai parchi nazionali presenti sul territorio regionale. In caso di istituzione di centri di recupero della fauna selvatica all’interno dei parchi nazionali, questi ultimi ne danno comunicazione agli uffici regionali competenti.”.

149. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, (Norme sul governo del territorio) è inserito il seguente:

“2-bis. Per selezionare i comparti e gli ambiti nei quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione, trasformazione, sostituzione, rigenerazione o della riqualificazione urbana e territoriale, il comune può attivare, con o senza preventiva manifestazione di interesse, un concorso pubblico mediante un bando ad evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare, anche con volumetria premiale, gli obiettivi di più rilevanti interessi pubblici e più elevati standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PUC. Al concorso possono prendere parte i proprietari singoli o associati degli immobili situati negli ambiti individuati dal PUC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il comune stipula, ai sensi degli articoli 12 e 37, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi in quanto aggiudicatari del concorso.”.

150. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è aggiunto il seguente periodo: “Nelle aree individuate dalle amministrazioni comunali per gli interventi di cui al presente comma possono rientrare anche quelle ricadenti nella zona G del PUC o del PRG vigente, ferme restando le limitazioni e i vincoli derivanti da norme vigenti.”.

151. La trasformazione, la fusione e la scissione di società beneficiarie di contributi regionali e di erogazioni regionali, comunque denominati, successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative , in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) non sono di per sé causa di decadenza e di perdita dei benefici ottenuti.

152. I soggetti attuatori beneficiari di contributi regionali finalizzati al recupero e alla costruzione di alloggi nella Regione Campania destinati alla vendita o alla assegnazione in attuazione di bandi pubblicati antecedentemente al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) non decadono dalle agevolazioni concesse se destinano gli alloggi realizzati alla locazione a canone convenzionato, permanente o a termine, alle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ferma l’applicabilità dei commi da 4 a 10 dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica).

153. In attesa dell’adozione di una disciplina organica sul contenimento dell’uso del suolo in attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania è consentita solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova edificazione. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione degli interventi di nuova edificazione ammessi a contributo in esecuzione di bandi già pubblicati per i quali i lavori non sono iniziati nei termini previsti, o non sono proseguiti per impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i quali comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al contributo, la Giunta regionale adotta la definitiva pronuncia di decadenza e le relative risorse sono destinate ad incremento del fondo regionale per l’edilizia pubblica.

154. I soggetti attuatori dei programmi costruttivi di cui al comma 153 possono evitare la definitiva pronuncia di decadenza dalla agevolazione se entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano, ai competenti uffici regionali, la delocalizzazione dell’intervento costruttivo di nuova edificazione, originariamente ammesso a contributo per la realizzazione degli alloggi, prevedendo il recupero di immobili di cui gli stessi operatori abbiano la disponibilità nell’intero territorio regionale ad esclusione dei comuni che ricadono nella “zona rossa” a rischio vulcanico della pianificazione nazionale d’emergenza dell’Area Vesuviana del dipartimento della Protezione civile. Il contributo regionale, per gli interventi così delocalizzati, resta stabilito nelle percentuali del costo convenzionale già previsto, per gli interventi di recupero edilizio, dal bando cui il soggetto attuatore ha partecipato risultando ammesso. Detto contributo è calcolato ed erogato, con le modalità già previste dal bando, sulla base di quadri tecnici economici redatti per tale tipologia di intervento con l’applicazione dei limiti di costo approvati con decreto dirigenziale 14 gennaio 2009, n. 7. I programmi costruttivi per i quali ricorrono le predette condizioni sono iniziati, pena la decadenza dal beneficio, entro dodici mesi dalla comunicazione di avvenuta delocalizzazione.

155. Gli interventi di sostituzione edilizia, consentiti dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 19/2009 se ricadenti in piani particolareggiati esecutivi comunque denominati, ancorché scaduti, sono realizzabili entro il periodo di vigenza di cui all’articolo 12, comma 1, della medesima legge regionale, fermo restando il cambio di destinazione d’uso degli immobili a parità di volumetria esistente, nel rispetto delle ulteriori previsioni del suddetto piano particolareggiato esecutivo.

156. In considerazione della necessità di accelerare l’attuazione e la spesa dei Programmi operativi regionali Campania FESR e FSE 2007-2013, approvati con Decisione (CE) C/2007/4265 dell’11 settembre 2007 e Decisione (CE) C/2007/5478 del 7 novembre 2007, cofinanziati dai fondi di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, le somme già impegnate e non spese correlate ai citati programmi operativi regionali, destinati alle azioni di assistenza tecnica di cui all’articolo 46 del predetto regolamento, possono essere impiegate per il finanziamento di prestazioni di lavoro straordinario o per maggiorazioni legate all’articolazione dell’orario di lavoro, per lo svolgimento di specifici incarichi o il conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, del personale impegnato nelle attività connesse all’attuazione della programmazione unitaria e dei citati programmi operativi regionali, la cui erogazione è disciplinata con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

157. Per assicurare l’attuazione delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo della pesca Campania 2007 – 2013 è istituito nel bilancio regionale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un fondo denominato “Fondo IVA FEP Campania per la pesca” di seguito denominato Fondo, con una dotazione di euro 500.000,00, finalizzato alla realizzazione delle operazioni nell’ambito delle misure del FEP Campania di cui è beneficiaria la Regione, in qualità di organismo intermedio, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) 27 luglio 2006, n. 1198 relativo al Fondo europeo per la pesca. Le risorse del Fondo costituiscono ausilio finanziario, a fondo perduto, per la copertura delle spese per l’IVA ritenuta inammissibile. Il Fondo finanzia integralmente le spese relative all’IVA per le operazioni di cui è beneficiaria la Regione Campania. L’accesso alle risorse del fondo è disciplinato con provvedimento del dirigente responsabile del FEP Campania 2007 – 2013. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse della missione 16, programma 03.

158. Agli enti e agli organismi, in qualunque forma costituiti, di cui all’articolo 5, comma 1 della legge regionale 7/2002 già assoggettati agli interventi individuati dal piano di stabilizzazione finanziaria, si estendono le limitazioni e le regole del patto di stabilità interno.

159. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere concessi contributi finanziati con risorse proprie della Regione ai soggetti tenuti al rispetto del patto di stabilità interno che violano lo stesso, ad esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni oppure a obbligazioni sottostanti già contratte precedentemente alla data di violazione del patto.

160. A decorrere dall’anno 2013, la spesa annua sostenuta dall’amministrazione regionale per missioni, con esclusione di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali oppure indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non è superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa così stabilito può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento dell’organo di vertice amministrativo dell’ente, da comunicare preventivamente al dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata con risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea oppure da soggetti privati.

161. Per consentire economie di spesa in termini di indebitamento netto, a decorrere dall’anno 2013, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalla Regione non superano la misura del 2 per cento del valore dell’immobile. Il predetto limite di spesa non si applica per gli immobili vincolati, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro).

162. In applicazione dell’articolo 1, comma 145, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), la Regione, entro il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette la comunicazione del documentato rispetto delle condizioni di cui ai commi da 141 a 144 della citata legge 228/2012 con le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 174/2012 convertito con modificazioni in legge 213/2012.

163. Gli enti locali che fruiscono di contributo regionale per il concorso al rimborso delle rate di mutuo ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica), e delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), 16 giugno 1992, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992- 1994), 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica) e 3/2007, possono estinguere anticipatamente il relativo mutuo chiedendo alla Regione di continuare a versare alle casse dell’ente, alle rispettive scadenze, la sola quota capitale residua al momento dell’estinzione. L’ente, ad estinzione avvenuta, può richiedere il rimborso alle rispettive scadenze delle quote di capitale residue inviando alla Regione apposita istanza con allegata la quietanza di pagamento della sorte capitale versata all’istituto mutuante per l’estinzione del mutuo coperto da contributo regionale e il piano di ammortamento contenente il totale delle quote di capitale residuo pari all’ammontare del capitale versato per l’estinzione. La Regione provvede di iniziativa ed alla scadenza delle rate del mutuo estinto al rimborso all’ente della sola quota di capitale della corrispondente rata del mutuo estinto. L’utilizzazione dei piani di intervento e i relativi contributi pluriennali per l’ammortamento dei mutui è riconosciuta ai comuni, al di sotto dei cinquemila abitanti, che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno rinegoziato, con la Cassa depositi e prestiti, i mutui concessi ai sensi delle leggi regionali 51/1978, 42/1979, 50/1985, 8/2004, 1/2007, 3/2007 prolungando il termine da venti anni a trenta anni, come previsto dall’articolo 64 della legge regionale 3/2007.

164. Agli enti che hanno rinegoziato o che intendono rinegoziare i mutui concessi dalla Regione ai sensi delle norme regionali indicate nel comma 163, prolungandone il termine, è riconosciuto il rimborso delle rate rideterminate fino a concorrenza del totale delle quote di capitale e delle quote di interessi previsti nelle rate dell’originario piano di ammortamento.

165. È concesso un finanziamento straordinario di euro 1.200.000,00, a valere sulle risorse rinvenienti della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 sulla missione 7, programma 02, a favore dell’ente provinciale per il turismo di Napoli, finalizzato a garantire la quota di cofinanziamento a carico dell’ente medesimo per la copertura delle spese sostenute in attuazione degli interventi finanziati a valere sui fondi europei e non imputabili agli stessi.

166. I commissari straordinari degli enti strumentali del turismo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, anche tra i funzionari regionali.

L’incarico aggiuntivo è svolto a titolo gratuito.

167. La riscossione delle tasse automobilistiche, oltre che tramite i soggetti previsti dalla normativa statale, può essere effettuata dalla Regione avvalendosi delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Automobile Club d’Italia, quale ente preposto a servizi di pubblico interesse ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplina le modalità di accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell’utente e le cause di risoluzione. L’accredito alla tesoreria regionale delle somme riscosse avviene nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), per i soggetti tenuti ad applicarle e secondo le modalità previste dalla normativa statale di riferimento negli altri casi.

168. I soggetti di cui al comma 167 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell’attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale oppure per la riconosciuta natura pubblicistica.

169. L’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell’emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta è dovuta dall’esercente dell’aeromobile come individuato nell’articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell’articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell’aeromobile, salvo prova contraria. L’imposta è dovuta nella misura indicata nella Tabella C allegata alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti pubblicato in data 27 dicembre 2011.

170. Il soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 169 provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro il mese successivo a ciascun trimestre solare nel quale si è verificato il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale, oppure in mancanza all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile) [8].

171. La Giunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 170 ai fini dell’espletamento delle attività di cui ai commi 169 e seguenti. In attesa della stipula delle citate convenzioni, le società o i gestori degli aeroporti provvedono a:

a) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo di cui al comma 169, quali parametri, anagrafiche ed estremi dell’evento di decollo o atterraggio;

b) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento [9].

172. L’inottemperanza della disposizione di cui al comma 171, lettera a), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di euro 1.000,00 e massima di euro 5.000,00. L’inottemperanza della disposizione di cui al comma 171, lettera b), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima dell’interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.

173. In caso di ritardati, omessi o insufficienti versamenti alla scadenza di quanto dovuto ai sensi dei commi 169 e seguenti, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 471/1997.

174. Le modalità di pagamento, riversamento e accertamento, nonché di composizione e trasmissione dei flussi informativi necessari per l’amministrazione dell’imposta di cui ai commi 169 e seguenti sono disciplinate con atto della Giunta regionale. Le modalità possono essere inserite nelle convenzioni di cui al comma 171. Le predette convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra la Regione ed i soggetti convenzionati relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la stipula delle convenzioni stesse.

174 bis. Il corrispettivo annuale spettante alle società di gestione aeroportuale oppure, in mancanza, all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile) non può essere superiore all’1,5 per cento del gettito annuale generato dall'applicazione dell'imposta [10].

175. Sono esenti dall’applicazione dell’imposta di cui ai commi 169 e seguenti:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all’articolo 789 del Codice della Navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a chilogrammi 4.500;

l) gli aeromobili ad ala rotante.

176. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti di cui ai commi da 169 a 175, in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.

176 bis. In armonia con quanto stabilito dall’articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) il 51 per cento del gettito generato dall’applicazione dell’IRESA è destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale. La quota residuale è impiegata in politiche di tutela dell’ambiente [11].

177. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 169 a 176 trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n.342 (Misure in materia fiscale), in quanto compatibili.

178. Alla fine del comma 1, dell’articolo 23 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2009), sono aggiunte le seguenti parole: “Le medesime disposizioni si applicano alle attività di accertamento e riscossione in materia di canoni idrici e di depurazione gestiti in forma diretta.”.

179. A decorrere dall’anno 2013, le risorse derivanti dal comma 178 possono essere utilizzate per le finalità indicate, nei limiti previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legge 78/2010. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse della missione 09, programma 04.”.

180. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1/2012, è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’esecuzione delle convenzioni con i gestori del Servizio idrico integrato (SII).”.

181. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli schemi delle convenzioni di utenza per la fornitura del servizio idrico all’ingrosso e di depurazione delle acque, che gli enti locali, i gestori del servizio idrico e di depurazione delle acque reflue e i soggetti incaricati della riscossione delle relative tariffe sono tenuti a sottoscrivere. Ferma restando anche per i gestori del servizio idrico integrato l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, e 30, comma 3, della legge regionale 1/2012 non possono accedere a contributi o finanziamenti, a qualsivoglia titolo concessi, gravanti sul bilancio regionale, con esclusione dei finanziamenti a valere sui fondi comunitari o sul fondo di sviluppo e coesione, fino a che gli stessi inadempimenti non siano stati rimossi, gli enti locali che:

a) non sottoscrivono le predette convenzioni;

b) non corrispondono tempestivamente alla Regione la quota di sua spettanza delle tariffe incassate dagli utenti finali del servizio;

c) siano titolari dei poteri di vigilanza, ancorché in forma associata o in quanto costituiti in ambito ottimale, sui gestori del servizio o sui soggetti incaricati della riscossione, che abbiano dato luogo agli inadempimenti di cui alle lettere a) e b).

182. Il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L’obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta già trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, decorre nuovamente a partire da tale data in conformità al dettato dell’articolo 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) ed il relativo termine di pagamento è fissato nei successivi sessanta giorni.

183. Nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale procedono, a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad una revisione dei prezzi contrattuali per l’acquisto di beni e servizi comparabili, in modo da adeguare gli stessi alle singole voci di costo applicate in base ai parametri di prezzo-qualità utilizzati da Consip, oppure, se più basse, conformandosi alle minori voci di costo dei contratti adottati da uno dei due enti [12].

184. Al comma 19 dell’articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), le parole: “a tutto il 31 dicembre 2011” sono sostituite con le seguenti: “a tutto il 31 dicembre 2012”.

185. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 16/2010, laddove prevede che gli interessi moratori per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo sono calcolati nella misura fissata per l’interesse legale, si intende nel senso che gli interessi moratori sono calcolati applicando il 50 per cento del tasso dell’interesse legale di periodo per ogni semestre compiuto.

186. L’onere per le spese di trasporto sostenute dal personale incaricato delle azioni di ispezione, verifica e controllo degli impianti derivanti dagli iter autorizzabili previsti dagli articoli 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), 9 del decreto legislativo 163/2007 e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono a carico dei soggetti proponenti.

187. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12, (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale della Campania), è soppresso.

188. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Adesione al Consorzio per la Promozione e la Valorizzazione degli Studi Universitari con sede in Benevento);

b) la legge regionale 26 febbraio 2013, n. 2 (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012);

c) il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16/2010;

d) l’articolo 32 e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 dell’articolo 42 della legge regionale 1/2012;

e) gli articoli 4, 5, 8 e il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania).

 

 

ALLEGATI


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2013, n. 15.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2015, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2014, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2015, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2015, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2015, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 16 gennaio 2014, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 16 gennaio 2014, n. 4.

[10] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 16 gennaio 2014, n. 4.

[11] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 16 gennaio 2014, n. 4.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2015, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.