§ 1.9.12 – L.R. 4 maggio 1987, n. 26.
Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:04/05/1987
Numero:26


Sommario
Art. 1.      E'istituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale la "Commissione per la parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna"
Art. 2.      Per il perseguimento degli scopi istitutivi, la Commissione
Art. 3.     La Commissione è costituita da 20 (venti) donne, nominate dal Presidente della Giunta Regionale, scelte tra
Art. 4.      1. La commissione dura in carica cinque anni. Alla scadenza resta in carica fino all’insediamento del nuovo organismo
Art. 5.     La Commissione elegge al suo interno la Presidente e le due Vice Presidenti
Art. 6.     La Commissione presenterà ogni anno una relazione sulla propria attività ed esprimerà osservazioni e proposte per la formulazione del bilancio regionale
Art. 7.      La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio Regionale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale del Consiglio Regionale
Art. 8.     Alle spese di finanziamento ed a quelle per il perseguimento degli scopi istitutivi della Commissione si fa fronte per il 1987 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 66 e 190 dello stato di [...]


§ 1.9.12 – L.R. 4 maggio 1987, n. 26.

Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna.

 

Art. 1.

     E'istituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale la "Commissione per la parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna".

     La Commissione esercita un ruolo consultivo e di proposta per la rimozione degli ostacoli di fatto limitativi della parità stabilita dalla Costituzione e dalle leggi di parità.

 

     Art. 2.

     Per il perseguimento degli scopi istitutivi, la Commissione:

     a) svolge e promuove indagini e ricerche sulla condizione femminile in Campania ed in particolare sul reale stadio di attuazione della parità e sugli ostacoli che si oppongono al suo raggiungimento nell'ambito regionale;

     b) propone alla Giunta Regionale e/o al Consiglio Regionale iniziative di informazione dei dati raccolti verso gli organismi istituzionali, il mondo del lavoro, le donne e l'opinione pubblica in senso più generale;

     c) esprime parere sia di propria iniziativa che su richiesta della Giunta o del Consiglio o di altri organismi della Regione - su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile, particolarmente nel mondo del lavoro;

     d) costituisce il punto di riferimento - in materia di parità per i Comuni, le Province e gli altri Enti istituzionali compresi nella Regione;

     e) promuove, di intesa con i movimenti e le Associazioni femminili, iniziative culturali dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;

     f) sviluppa rapporti con:

     - la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     - il Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento delle lavoratrici istituito presso il Ministero del Lavoro;

     - la Consulta femminile regionale operante presso il Consiglio Regionale.

 

     Art. 3.

    La Commissione è costituita da 20 (venti) donne, nominate dal Presidente della Giunta Regionale, scelte tra:

     a) aderenti a movimenti femminili dei Partiti politici;

     b) iscritte ad associazioni femminili presenti ed operanti in regione, rappresentative delle diverse culture;

     c) esperte e studiose della condizione femminile e dei problemi della parità.

     Inoltre, ne fa parte il consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, di cui all'art. 4 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e i presidenti o le coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania [1].

 

     Art. 4.

     1. La commissione dura in carica cinque anni. Alla scadenza resta in carica fino all’insediamento del nuovo organismo [2].

     All'inizio della legislatura, entro trenta giorni dalla elezione della Giunta Regionale, il Presidente della Giunta procederà alla nomina ed all'insediamento della Commissione.

     Per la prima costituzione della Commissione la nomina avverrà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

    La Commissione elegge al suo interno la Presidente e le due Vice Presidenti.

     L'attività ed i lavori della Commissione sono ordinati da un regolamento formulato dalla Commissione stessa.

     Questa può articolarsi in sottocommissioni.

 

     Art. 6.

    La Commissione presenterà ogni anno una relazione sulla propria attività ed esprimerà osservazioni e proposte per la formulazione del bilancio regionale.

 

     Art. 7.

     La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio Regionale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale del Consiglio Regionale.

     Ai componenti della Commissione regionale per la realizzazione della Parità dei Diritti e delle Opportunità tra uomo e donna spetta un spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 75, comma 4, terzo capoverso, per non più di due sedute al mese [3].

 

     Art. 8.

    Alle spese di finanziamento ed a quelle per il perseguimento degli scopi istitutivi della Commissione si fa fronte per il 1987 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 66 e 190 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, che presentano sufficiente disponibilità.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.