§ 2.1.66 – Legge Regionale 18 novembre 1996, n. 25.
Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:18/11/1996
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Ordinamento.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Compiti.
Art. 5.  Direzione ed organizzazione.
Art. 6.  Assegnazione del personale comandato.
Art. 7.  Risorse finanziarie.
Art. 8.  Collegio dei revisori contabili.
Art. 9.  Controlli.
Art. 10.  Servizio di tesoreria.
Art. 11.  Norma speciale per le verifiche tecno-edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a residenze sanitari e assistenziali ed a servizi sanitari e socio-sanitari.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 2.1.66 – Legge Regionale 18 novembre 1996, n. 25. [1]

Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

(B.U. 2 dicembre 1996, n. 78).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'ordinamento ed i compiti nonché le modalità organizzative o di finanziamento dell'Agenzia Regionale Sanitaria, di seguito denominata ARSAN, quale Azienda di cui la Regione si avvale per l'attuazione degli indirizzi della politica regionale.

 

     Art. 2. Ordinamento.

     1. L'ARSAN è Azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza della Giunta Regionale finalizzata all'attuazione della politica sanitaria regionale anche attraverso l'attività di indirizzo, coordinamento e consulenza tecnica alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere previste dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 e, nella osservanza delle rispettive prerogative istituzionali, agli altri organismi che concorrono al funzionamento del Servizio Sanitario Regionale.

     2. L'ARSAN è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, in analogia a quanto previsto per le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere dagli articoli 5 e 14 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.

     3. L'ARSAN è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, con il quale sono fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto.

 

     Art. 3. Organi.

     1. Sono organi dell'ARSAN:

     a) il Direttore Generale;

     b) il Collegio dei Revisori contabili.

 

     Art. 4. Compiti.

     1. All'ARSAN sono attribuiti i seguenti compiti nel rispetto degli indirizzi e delle direttive in materia sanitaria degli Organi della Regione:

     a) l'analisi dei bisogni e della domanda relativa ai servizi socio- sanitari, a supporto dell'attività di pianificazione, l'elaborazione dei dati e delle informazioni sulle attività del Servizio Sanitario Regionale, il monitoraggio dei livelli di assistenza erogati dalle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione;

     b) l'elaborazione di standard e di metodologie funzionali ai criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere nel rispetto delle modalità previste dalla legislazione vigente;

     c) l'indirizzo tecnico, supporto e coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere in materia di:

     1) pianificazione aziendale in attuazione della programmazione sanitaria regionale;

     2) pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;

     3) controllo di gestione;

     d) la promozione e coordinamento di modelli organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;

     e) l'elaborazione di criteri e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie della Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

     f) il controllo e la valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;

     g) l'assunzione di attività accentrate per conto delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, previa delega dei Direttori Generali delle Aziende e stipula di apposite convenzioni con i medesimi ove sono definiti i corrispettivi economici.

     2. L'ARSAN presiede alla definizione di intese di carattere organizzativo per la collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto 22 febbraio 1994, n. 233 adottato dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per la funzione Pubblica ed il Ministro del Tesoro.

     3. L'ARSAN può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate su richiesta delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, di Enti pubblici, di Aziende ed organizzazioni private secondo corrispettivi deliberati annualmente dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 5. Direzione ed organizzazione.

     1. L'Assessore regionale alla Sanità esercita l'alta sorveglianza sull'attività dell'ARSAN, assicurandone la conformità alle direttive della Giunta Regionale ed il coordinamento con gli indirizzi emanati a livello nazionale.

     2. L'ARSAN è retta da un Direttore Generale, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su disposizione dell'Assessore alla Sanità. Il Direttore Generale è scelto tra esperti di documentata competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita, per almeno cinque anni, in strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile. Al contratto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 4, 5 e 7 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, per il Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

     3. Il Direttore Generale adotta tutte le determinazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'ARSAN di cui al precedente articolo 4. In particolare stipula i contratti per le attività di servizi e consulenza remunerate di cui al comma 3, articolo 4, della presente legge e le convenzioni previste dal comma 2, lettera g) del suddetto articolo 4.

     4. Il Direttore Generale organizza la struttura interna dell'ARSAN in strutture operative e servizi di supporto alla direzione, ed approva, entro il termine di 40 giorni dalla data di immissione nelle funzioni, la relativa pianta organica, secondo criteri previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Le strutture operative sono organizzate per funzioni omogenee, secondo modalità di lavoro dipartimentale, al fine di assicurare l'integrazione fra le diverse aree di attività e di intervento. Le strutture operative sono individuate con riferimento alle seguenti aree:

     a) analisi dei bisogni e delle domande relative ai servizi socio- assistenziali e monitoraggio dei livelli di assistenza;

     b) indirizzo, coordinamento e supporto alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere per la programmazione attuativa, il controllo di gestione e la politica della spesa e degli investimenti;

     c) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;

     d) elaborazione di programmi e di procedure per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale. Il Direttore Generale può istituire altre strutture operative per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g). I servizi di supporto della direzione dell'ARSAN dovranno svolgere le attività inerenti all'amministrazione, alla gestione delle risorse umane ed alla loro formazione, al sistema informativo, al controllo di gestione interna dell'Agenzia.

     6. Ad ogni struttura operativa e servizio di supporto è previsto un dirigente responsabile, nominato dal Direttore Generale fra persone di provata competenza nella specifica struttura o servizio, da attribuire con laurea e con esperienza dirigenziale, acquisita per almeno cinque anni, in enti e strutture pubbliche e private. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabili. Ai contratti di diritto privato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 previste per il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

     7. Le strutture operative ed i servizi di supporto non possono essere complessivamente superiori a otto.

     8. Per i dipendenti pubblici la nomina a direttore generale, a dirigente di struttura operativa e a dirigente di servizio di supporto dell'Agenzia è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni.

 

     Art. 6. Assegnazione del personale comandato.

     1. L'ARSAN si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere secondo le necessità della pianta organica di cui all'articolo 5, comma 4. Gli oneri per il personale comandato delle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende ospedaliere cadono a carico dell'Agenzia.

     2. All'assegnazione all'ARSAN del personale regionale provvede il Presidente della Giunta Regionale, in esecuzione di conforme delibera della Giunta Regionale su proposta del direttore generale.

     3. L'ARSAN può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

 

     Art. 7. Risorse finanziarie.

     1. L'ARSAN dispone di una propria dotazione finanziaria, fissata annualmente dalla Giunta Regionale, integrata dalle risorse che l'Agenzia acquisisce per le prestazioni remunerate fornite ai sensi dell'articolo 4.

     2. L'ARSAN redige il proprio bilancio secondo modalità e criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

 

     Art. 8. Collegio dei revisori contabili.

     1. Il Collegio dei revisori contabili è costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio regionale scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco ed un terzo designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato. Il Collegio dei revisori scade con la fine della legislatura regionale [2].

     2. Le funzioni, le indennità del collegio dei revisori dei conti sono disciplinate secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, per le aziende sanitarie locali ed ospedaliere [3].

     3. Fino alla nomina del collegio dei revisori nella composizione di cui al comma 1 del presente articolo, il collegio è provvisoriamente costituito, da tre membri nominati dalla Giunta Regionale, entro 10 giorni dalla data di costituzione dell'ARSAN, tra professionisti iscritti in apposito elenco.

 

     Art. 9. Controlli.

     1. La Giunta Regionale esercita il controllo preventivo sugli atti dell'ARSAN per le seguenti materie:

     a) bilancio preventivo e conto consuntivo;

     b) pianta organica;

     c) assunzione diretta di attività gestionali di cui all'articolo 4, comma 2, lett. g);

     d) convenzione e contratti di consulenza.

 

     Art. 10. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria dell'ARSAN è svolto dall'Istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione Regionale.

 

     Art. 11. Norma speciale per le verifiche tecno-edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a residenze sanitari e assistenziali ed a servizi sanitari e socio-sanitari.

     1. Al fine di garantire una completa attuazione dei processi di riconversione strutturale della rete ospedaliera regionale nonché di uniformare su tutto il territorio della Regione il livello tecnologico e di albergaggio delle strutture destinate ai servizi sanitari e socio assistenziali, è costituito presso l'ARSAN, entro trenta giorni dalla data di costituzione della medesima, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, il nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale.

     2. I procedimenti in corso alla predetta data presso il gruppo regionale incaricato per l'attuazione dell'articolo 1 del D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, trovano prosecuzione nell'ambito del nucleo di cui al presente articolo.

     3. Il nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale è composto da:

     a) il direttore generale dell'ARSAN o da un dirigente dallo stesso indicato;

     b) dal dirigente del settore programmazione sanitaria dell'Assessorato regionale alla sanità o da un dirigente dallo stesso indicato;

     c) dal dirigente del Settore Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità o da un dirigente dallo stesso indicato;

     d) da un congruo numero di dipendenti della Giunta Regionale assegnati in via permanente all'ARSAN, con il medesimo decreto del Presidente della Giunta Regionale di costituzione del nucleo, di cui al comma 1 del presente articolo, appartenenti alle Aree di coordinamento Ecologia e Tutela Ambientale, Lavori Pubblici, Programmazione Sanitaria, Assistenza Sanitaria, Piani e Programmi che abbiano maturato particolare esperienze nella materia.

     4. Sono sottoposti all'esame del nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio sanitaria le progettazioni di massima e quella esecutiva relativa a:

     a) opere ospedaliere;

     b) residenze sanitarie assistenziali;

     c) strutture socio-assistenziali per disabili fisici e psichici.

     5. L'esame del nucleo è finalizzato ad accertare in fase istruttoria, per il successivo invio al parere del Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1976, n. 71, la conformità di massima della progettazione alla vigente normativa. Il nucleo accerta, altresì, la conformità della progettazione alla programmazione sanitaria nonché l'impiego ottimale delle risorse disponibili.

     6. Il nucleo fornisce consulenza tecnica alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere nella fase progettuale ed esercita l'alta sorveglianza sull'andamento dei lavori nella fase di esecuzione delle opere.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'approvazione della pianta organica dell'ARSAN, l'Agenzia si avvale, oltre che di personale regionale assegnato all'Agenzia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge, di personale delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, in posizione di comando, il cui contingente numerico è fissato in non più di venti unità.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. L'onere di cui all'articolo 6 della presente legge, quantificato in lire 125 milioni per l'anno 1996, graverà in termini di competenza, sul cap. 79, di nuova istituzione, denominato: «Rimborso della spesa alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere per il personale comandato dall'ARSAN», prelevando l'occorrente somma dal cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa del Bilancio 1996.

     2. Gli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1996 in Lire 290 milioni, graveranno, in termini di competenza, sul cap. 7002, di nuova istituzione, denominato: «Fondo per l'attività dell'Agenzia Sanitaria Regionale», prelevando la occorrente somma dal cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa del Bilancio 1996.

     3. Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1, comma 245, della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5, ad eccezione dell’articolo 13.

[2] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.