§ 3.1.32 - Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8.
Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:24/03/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Nelle more di approvazione di una disciplina organica di tutela, salvaguardia, valorizzazione ed uso delle aree agricole, la Regione Campania, con la presente legge, detta norme per la [...]
Art. 2.      1. Sono considerati, ai fini della presente legge, impianti serricoli, quelle strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa [...]
Art. 3.      1. Nella realizzazione degli impianti serricoli, di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che [...]
Art. 4.      1. Nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio individuate come [...]
Art. 5.      1. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio di fatto destinate ad attività [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate, fermo il disposto di cui al comma tre del precedente [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      1. Non è subordinata né a comunicazione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali non aventi le caratteristiche di quelle di cui agli articoli 2 e 3 della presente [...]
Art. 11. 
Art. 12.      1. La denuncia di inizio attività di cui all’articolo 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in [...]
Art. 13. 
Art. 14.      1. Chiunque intraprenda la realizzazione di impianti serricoli, senza la denuncia di inizio attività di cui al precedente articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una [...]
Art. 15. 
Art. 16.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.1.32 - Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8.

Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.

(B.U. 3 aprile 1995, n. 16).

 

Art. 1.

     1. Nelle more di approvazione di una disciplina organica di tutela, salvaguardia, valorizzazione ed uso delle aree agricole, la Regione Campania, con la presente legge, detta norme per la realizzazione di impianti serricoli, funzionali all'ampliamento delle potenzialità produttive del comparto agricoltura.

 

     Art. 2.

     1. Sono considerati, ai fini della presente legge, impianti serricoli, quelle strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture orto-frutto-floricole a ciclo stagionale o ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

     2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla valorizzazione dell'impresa diretto-coltivatrice.

     3. Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 1, i soggetti indicati al successivo articolo 8 possono fruire dei contributi e/o dei finanziamenti previsti dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale e regionale.

 

     Art. 3.

     1. Nella realizzazione degli impianti serricoli, di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l'immediato e semplice smontaggio.

     Sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti.

     2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.

     3. Gli impianti serricoli devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 9/211989 e della legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     1. Nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio individuate come zone omogenee "E" ai sensi del D.M.LL.PP. 2/4/1968, n. 1444.

     2. Nei detti comuni è possibile la realizzazione di impianti serricoli, anche in aree non ricadenti nelle zone omogenee "E" alle seguenti e concorrenti condizioni:

     - che le stesse risultino, da almeno un decennio e documentalmente, destinate, ininterrottamente, ad attività agricola da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 8;

     - che le stesse si trovino al di fuori del centro abitato e del centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6/8/1967, n. 765 e dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865.

     3. Nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo è possibile la realizzazione di impianti serricoli anche in aree gravate da vincoli decaduti per il decorso del termine quinquennale previsto dall'articolo 2, I comma, della legge 19/11/1968, n. 1187 purché ricorrono unitariamente le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 5.

     1. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio di fatto destinate ad attività agricola purché ricorrano le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del precedente articolo 4.

 

     Art. 6. [1]

     1. E' vietata la realizzazione di impianti aventi, al colmo, un'altezza superiore a mt. 6 ed una superficie superiore al 90% di quella aziendale.

     2. La distanza dai confini non può essere inferiore a mt. 3 dei fondi finitimi, a mt. 5 dalla viabilità pubblica, a mt. 10 dei fabbricati destinati a civili abitazioni. La distanza della viabilità pubblica è ridotta a mt. 3 ove trattasi di strade di interesse meramente locale.

     3. Per i fondi finitimi, in presenza di specifici accordi scritti tra le parti, si prescinde del rispetto delle distanze indicate nel precedente comma.

 

     Art. 7.

     1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate, fermo il disposto di cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo strumento urbanistico, adottato o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché ad altre opere pubbliche.

     2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici [2].

 

     Art. 8. [3]

     1. Gli impianti di cui alla presente legge possono essere realizzati da imprenditori agricoli, singoli od associati, purché conducano fondi agricoli in base ad un titolo legittimo.

     2. Possono altresì realizzare impianti serricoli le società e le cooperative che abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle condizioni per beneficiare, di agevolazioni previste dalla legislazione a favore dell'imprenditoria giovanile, nonché da norme comunitarie, statali e regionali.

 

     Art. 9. [4]

     1. la realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente è subordinata alla denuncia di inizio attività.

     2. Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento.

     3. Ove la realizzazione degli impianti serricoli impegni aree gravate dai vincoli di cui al comma 2 del precedente articolo 7, la realizzazione degli stessi impianti è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

 

     Art. 10.

     1. Non è subordinata né a comunicazione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali non aventi le caratteristiche di quelle di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, destinati a proteggere le colture. Resta, comunque, ferma la necessità del requisito soggettivo di cui al precedente articolo 8 e le condizioni oggettive di cui agli articoli 4 e 5.

 

     Art. 11. [5]

 

     Art. 12.

     1. La denuncia di inizio attività di cui all’articolo 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, anche da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attività agricola [6].

     2. [7].

 

     Art. 13. [8]

 

     Art. 14.

     1. Chiunque intraprenda la realizzazione di impianti serricoli, senza la denuncia di inizio attività di cui al precedente articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Lire cinquemilioni e non superiore a Lire trentamilioni [9].

     2. La sanzione è irrogata e introitata dal Comune competente per territorio con le modalità previste dalla legge regionale 10.0l.1983, n. 13.

     3. L'inadempiente dovrà provvedere alla sistemazione ed al ripristino del terreno interessato dagli impianti abusivi e, ove a ciò non ottemperi, provvederà il Comune addossando le spese al trasgressore.

     4. Per le finalità di monitoraggio delle sostanze chimiche e dei presidi sanitari impiegati nel ciclo produttivo, i proprietari di serre, definite ai sensi della presente legge, sono obbligati annualmente a denunciare al Sindaco le quantità e la tipologia dei prodotti impiegati.

 

     Art. 15. [10]

 

     Art. 16.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Articolo così riformulato dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1996, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 33.

[3] Articolo così riformulato dall'art. 2 della L.R. 21 marzo 1996, n. 7.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 28 novembre 2001, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 28 novembre 2001, n. 19.

[6] Comma già modificato dall’art. 8 della L.R. 28 novembre 2001, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[7] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 28 novembre 2001, n. 19.

[8] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 28 novembre 2001, n. 19.

[9] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 28 novembre 2001, n. 19.

[10] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 28 novembre 2001, n. 19.