§ 3.1.101 - L.R. 18 dicembre 2012, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole)”


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/12/2012
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 8/1995)
Art. 2.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.101 - L.R. 18 dicembre 2012, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole)”

(B.U. 24 dicembre 2012, n. 78)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 8/1995)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) è così modificato:

a) le parole “al previo nulla-osta” sono sostituite dalle parole “alla previa autorizzazione”;

b) alla fine dopo le parole “del vincolo” sono aggiunte le parole “e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

 

     Art. 2. (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole di cui alle leggi regionali 8/1995, 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli).

2. Per l’anno 2013, in via transitoria, il termine indicato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 13/2010 è fissato al 31 dicembre 2013 [1].

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.