§ 4.6.24 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3.
Disciplina dei Lavori Pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici
Data:27/02/2007
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Ambito di applicazione.
Art. 4.  Attuazione della legge.
Art. 5.  Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative.
Art. 6.  Responsabile unico del procedimento.
Art. 7.  Programmazione.
Art. 8.  Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili.
Art. 9.  Barriere architettoniche.
Art. 10.  Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi.
Art. 11.  Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione.
Art. 12.  Progetti e livelli di progettazione.
Art. 13.  Attività di progettazione.
Art. 14.  Verifica e validazione dei progetti.
Art. 15.  Procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Art. 16.  Appalti integrati.
Art. 17.  Lavori, servizi e forniture in economia.
Art. 18.  Interventi di urgenza e somma urgenza.
Art. 19.  Bandi, avvisi e inviti.
Art. 20.  Tutela della legalità negli appalti.
Art. 21.  Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro.
Art. 22.  Qualificazione degli operatori economici.
Art. 23.  Qualificazione nei contratti misti.
Art. 24.  Selezione degli operatori economici.
Art. 25.  Raggruppamenti temporanei e consorzi.
Art. 26.  Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione.
Art. 27.  Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi.
Art. 28.  Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.
Art. 29.  Norme di garanzia della qualità.
Art. 30.  Norme particolari in tema di qualificazione e selezione.
Art. 31.  Elenchi di operatori economici.
Art. 32.  Concessione di lavori pubblici.
Art. 33.  Promotore.
Art. 34.  Tipologia e oggetto del contratto.
Art. 35.  Procedure per l’individuazione degli offerenti.
Art. 36.  Procedure aperte e ristrette.
Art. 37.  Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.
Art. 38.  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Art. 39.  Sistemi dinamici di acquisizione.
Art. 40.  Accordi quadro.
Art. 41.  Dialogo competitivo.
Art. 42.  Criteri per la scelta dell’offerta migliore.
Art. 43.  Criterio del prezzo più basso.
Art. 44.  Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 45.  Ricorso alle aste elettroniche.
Art. 46.  Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.
Art. 47.  Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza.
Art. 48.  Commissioni giudicatrici.
Art. 49.  Fasi delle procedure di affidamento.
Art. 50.  Disciplina economica del contratto.
Art. 51.  Clausole contrattuali speciali.
Art. 52.  Tutela dei lavoratori.
Art. 53.  Disposizioni in materia di sicurezza.
Art. 53 bis.  (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)
Art. 54.  Garanzie e assicurazioni.
Art. 55.  Direzione dell’esecuzione del contratto.
Art. 56.  Varianti in corso di esecuzione del contratto.
Art. 57.  Subappalti.
Art. 58.  Collaudo tecnico amministrativo.
Art. 59.  Scelta del collaudatore.
Art. 60.  Albo regionale dei collaudatori.
Art. 61.  Accordo bonario.
Art. 62.  Arbitrato.
Art. 63.  Programmazione regionale.
Art. 64.  Forme di intervento finanziario regionale.
Art. 65.  Piano annuale di finanziamento.
Art. 66.  Richiesta degli enti e decreti di finanziamento.
Art. 67.  Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana.
Art. 68.  Erogazione del finanziamento regionale per l’ammortamento di mutui.
Art. 68 bis.  [63]
Art. 69.  Erogazione del finanziamento regionale straordinario.
Art. 70.  Devoluzioni.
Art. 71.  Esercizio di poteri sostitutivi.
Art. 72.  Rendiconti.
Art. 73.  Organizzazione della Regione.
Art. 74.  Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni.
Art. 75.  Conferenza dei servizi.
Art. 76.  Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania.
Art. 77.  Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile.
Art. 78.  Osservatorio regionale degli appalti e concessioni.
Art. 79.  Obblighi informativi.
Art. 80.  Archivio tecnico regionale.
Art. 81.  Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 82.  Certificazioni.
Art. 83.  Disposizioni per la semplificazione delle istanze.
Art. 84.  Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa.
Art. 85.  Disposizioni finanziarie.
Art. 86.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 87.  Norme abrogate.
Art. 88.  Entrata in vigore.


§ 4.6.24 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3.

Disciplina dei Lavori Pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.

(B.U. 19 marzo 2007, n. 15).

 

CAPO I

FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

     1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.

     2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di qualità del prodotto, nonché di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e qualità del ciclo dell’appalto.

     L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dalla presente legge.

     3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, ai criteri previsti dal bando ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

     4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, l’attività contrattuale delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatari e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile e dalla legislazione vigente.

     6. Nell’applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento assicurano:

     a) il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale e dello sviluppo ecosostenibile della regione Campania;

     b) l’integrazione della componente ambientale nella programmazione settoriale e nella sua attuazione;

     c) l’uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili, favorendo l’impiego di materiale riciclato e la riduzione della produzione di rifiuti;

     d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità architettonica e tecnologica, nonché l’accessibilità da parte di tutti dell’ambiente costruito e non costruito attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche;

     e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;

     f) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle politiche di partenariato e dell’apporto di risorse private nella realizzazione d’interventi infrastrutturali, anche a mezzo dello strumento della finanza di progetto, prevedendo misure incentivanti a favore degli enti locali e dei soggetti privati e contemperando esigenze di garanzia e di convenienza;

     g) la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali, anche in forma aggregata elevando il livello di collaborazione, semplificando le procedure, promuovendo lo sviluppo e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei soggetti professionali e imprenditoriali abilitati;

     h) la determinazione delle funzioni e delle attività negli uffici tecnici e dei soggetti - professionisti e società - abilitati per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge ed ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori ordinari e denominata direttiva europea unificata, si applicano le definizioni che seguono.

     2. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

     3. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

     4. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.

     5. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dalla presente legge.

     6. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I della direttiva europea unificata, oppure limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara [1].

     7. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sè esplica una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all’allegato I della direttiva europea unificata, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

     8. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

     9. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II della direttiva europea unificata.

     10. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità alla presente legge e al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità alla presente legge e al Codice.

     11. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

     12. L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

     13. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata ad ogni operatore economico che soddisfa i criteri di selezione e che ha presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri.

     14. L’«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

     15. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto -IVA- è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235 del d.lgs. 163/06 e successive modificazioni, e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

     16. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto -IVA- è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

     17. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici sottratti in tutto o in parte alla disciplina della presente legge e quelli non contemplati dalla presente legge.

     18. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico - GEIE - costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

     19. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

     20. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica.

     21. Il termine «operatore economico» comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

     22. L’«offerente» è l’operatore economico che ha presentato un’offerta.

     23. Il «candidato» è l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

     24. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

     25. L’«organismo di diritto pubblico» è ogni organismo, anche in forma societaria:

     a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

     b) dotato di personalità giuridica;

     c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

     26. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perchè ne sono proprietarie, o perchè vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.

     L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:

     a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

     b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;

     c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

     27. Gli «enti aggiudicatori» comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti.

     28. Gli «altri soggetti aggiudicatori» sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni della presente legge.

     29. L’espressione «stazione appaltante» comprende gli enti aggiudicatori.

     30. La «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice che:

     a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

     b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

     31. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla presente legge. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione [2].

     32. Le «procedure di affidamento» e l’«affidamento» comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

     33. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta.

     34. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dalla presente legge.

     35. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; a tale procedura ogni operatore economico può chiedere di partecipare.

     36. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

     37. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

     38. I «concorsi di idee» sono le procedure attraverso cui la stazione appaltante acquisisce una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

     39. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

     40. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

     41. L’«autorità» è l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.

     42. L’«osservatorio statale» è l’osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.

     43. L’«osservatorio regionale» è l’osservatorio regionale degli appalti e concessioni di cui all’articolo 78.

     44. La «consulta» è la consulta regionale degli appalti e concessioni di cui all’articolo 74.

     45. L’«accordo» è l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.

     46. Il «regolamento statale» è il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 163/06.

     47. Il «regolamento regionale» è il regolamento di esecuzione e attuazione della presente legge, di cui all’articolo 4.

     48. La «commissione» è la commissione della comunità europea.

     49. Il «vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV -Common Procurement Vocabulary- , designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento CE n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

     50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente legge derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC, versione provvisoria, di cui all’allegato II della direttiva europea unificata, ha la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

     51. Sono definiti «appalti pubblici sussidiati» quelli comunque fruenti di un contributo pubblico, in conto capitale o in conto interessi, superiore al cinquanta per cento dell’importo a base d’appalto.

     52. Il «Codice» è il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione.

     1. Sono tenute al rispetto della presente legge le stazioni appaltanti nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico che si realizzano nel territorio della regione Campania, con esclusione degli appalti pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo Stato.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi sussidiati, ai sensi dell’articolo 2, comma 51.

     3. Nei settori esclusi la presente legge trova applicazione entro i limiti stabiliti dalle cause di esclusione previsti dalla direttiva europea unificata.

 

     Art. 4. Attuazione della legge.

     1. I regolamenti regionali ed ogni disposizione necessaria alla piena attuazione della presente legge sono adottati entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di porre in atto le attività previste dalla presente legge, disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell’ambito dei poteri loro assegnati dalla normativa vigente.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI,

FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI

 

     Art. 5. Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano, anche in forma consortile, di idonee strutture per l’applicazione della presente legge individuando nell’ambito della propria organizzazione l’ufficio competente in materia di appalti pubblici con il compito di:

     a) garantire le finalità e gli obiettivi di cui all’articolo 1;

     b) fornire le informazioni e la documentazione dovute a soggetti candidati o offerenti o a soggetti ed enti a diverso titolo interessati, relative agli appalti esperiti e in fase di esperimento ed ai relativi contratti;

     c) fornire supporto ai responsabili del procedimento per la raccolta e trasmissione dei dati richiesti dall’osservatorio regionale di cui all’articolo 78 o dai soggetti istituzionalmente legittimati.

     2. La Regione incentiva con sistemi di premialità gli enti alla gestione associata in materia di appalti pubblici favorendo aggregazioni territoriali e per tipologie di attività. I regolamenti e gli atti emanati in attuazione della presente legge devono perseguire, nelle forme di volta in volta consentite, l’obiettivo della gestione associata.

     3. I dati e le informazioni di cui al comma 1 possono essere forniti per via telematica in conformità alle norme vigenti sull’uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. La Regione predispone ed aggiorna specifici programmi informatici al fine di agevolare l’attività di raccolta e trasferimento dei dati da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

 

     Art. 6. Responsabile unico del procedimento.

     1. Per ogni intervento previsto nel programma triennale, le stazioni appaltanti, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi del ciclo dell’appalto.

     2. Il responsabile del procedimento possiede adeguate competenze tecnico-professionali necessarie, in relazione all’oggetto e alla natura dell’appalto, a garantire la corretta e tempestiva esecuzione dell’appalto, assicurando la conformità alle norme vigenti degli atti e delle procedure posti in essere.

     3. Le stazioni appaltanti garantiscono le condizioni organizzative per l’efficace espletamento delle attività del responsabile unico del procedimento.

     4. Il regolamento regionale disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni.

     5. Se l’organico delle stazioni appaltanti presenta carenze accertate e non consente il reperimento di idonee figure professionali, esse incaricano delle funzioni di responsabile del procedimento figure professionali dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o assumono idonee figure professionali con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche per singoli interventi, secondo le modalità che sono stabilite dal regolamento regionale.

     6. La regione Campania effettua annualmente corsi di aggiornamento professionale sulle attività del responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite con il regolamento regionale.

     7. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sono bando o avviso di gara, nell’invito a presentare un’offerta.

 

     Art. 7. Programmazione.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano di un programma triennale e di un elenco annuale in cui sono individuati separatamente i lavori, i servizi e le forniture che si intendono realizzare ed acquisire attraverso contratti di appalto o di concessione.

     2. Il programma triennale e l’elenco annuale di cui al comma 1 sono redatti secondo gli schemi definiti dalla Giunta regionale e approvati contestualmente al bilancio di previsione.

     3. Possono essere inseriti nell’elenco annuale :

     a) gli appalti di lavori se corredati di un livello progettuale preliminare approvato;

     b) gli appalti di forniture e servizi corredati del livello progettuale definito con regolamento regionale.

     4. L’inserimento dell’appalto nel programma triennale è presupposto per la concessione di finanziamento pubblico.

     5. Gli appalti di importo inferiore ad euro centomila per i quali non vi è richiesta di finanziamento pubblico, possono essere realizzati anche se non inseriti nel programma triennale.

     6. Un lavoro, servizio o fornitura non inserito nel programma triennale può essere affidato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizza risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili da accertate economie e per interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti statali o regionali, ovvero da atti adottati a livello comunitario.

     7. Il programma triennale e l’elenco annuale, nonché le eventuali loro variazioni, allorché approvati dall’organo competente, sono inviati all’osservatorio regionale che ne dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico della regione Campania.

     8. Il programma triennale identifica in modo puntuale, sintetico e con ordine di priorità, l’oggetto di ogni singolo appalto che si intende realizzare ed il relativo costo complessivo presunto. Sono comunque prioritari gli appalti inerenti lavori, servizi e forniture riferiti alla manutenzione e al recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente, gli appalti di completamento, gli appalti finalizzati alla mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche, gli appalti da affidarsi a mezzo di finanza di progetto. L’inserimento degli appalti nel programma triennale è preceduto da un’analisi dei bisogni e da uno studio di fattibilità. Con regolamento regionale sono stabiliti i contenuti minimi dell’analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità, con riferimento anche alla compatibilità ambientale e all’utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili.

     9. L’elenco annuale identifica gli appalti di lavori, servizi e forniture che si intendono bandire nell’esercizio finanziario cui esso si riferisce e specifica le caratteristiche essenziali degli stessi, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, della disponibilità finanziaria e della dotazione del livello progettuale propedeutico.

     10. Le opere possono essere di norma finanziate sulla base di progetti preliminari approvati secondo le modalità fissate dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

 

     Art. 8. Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili.

     1. La regione Campania, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell’ordinamento giuridico, promuove l’utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, al rispetto dell’ambiente, alla tutela delle risorse non rinnovabili, nonché l’utilizzo di materiali da costruzione riciclabili mediante l’adozione di atti di indirizzo che prevedono livelli minimi di intervento da adottarsi per gli appalti sul territorio della regione Campania oltre a forme di premialità a favore delle amministrazioni all’uopo ottemperanti.

 

     Art. 9. Barriere architettoniche.

     1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell’ordinamento giuridico, sentita la consulta regionale degli appalti e concessione di cui all’articolo 74, definisce le soluzioni tecniche per l’adeguamento delle strutture pubbliche o di interesse pubblico al fine di renderle compatibili con le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

     2. Il responsabile del procedimento e i soggetti incaricati delle attività di verifica e validazione dei progetti accertano la conformità alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche al fine di rendere a chiunque accessibili e fruibili gli spazi e gli ambienti interessati dalla progettazione stessa.

     3. La non conformità alla normativa e alle soluzioni tecniche di cui al comma 1 è considerata errore progettuale ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lett. e).

     4. La Regione istituisce un fondo per il co-finanziamento, fino ad un massimo del settanta per cento del costo di realizzazione, per gli adeguamenti di cui al presente articolo.

     5. La regione Campania rileva ed aggiorna la presenza di impedimenti alla fruizione degli ambienti pubblici o aperti al pubblico. Le associazioni e gli enti, istituzionali e di volontariato, che operano nell’ambito della difesa dei diritti dei soggetti diversamente abili, che vengono a conoscenza di condizioni di totale o parziale carenza di agibilità di ambienti e spazi aperti alla pubblica fruizione, ne fanno segnalazione alla Giunta regionale che ne tiene conto in sede di elaborazione degli indirizzi di programmazione.

     6. Il responsabile del procedimento, in sede di validazione del progetto, attesta con specifica relazione la presenza di condizioni e stati di fatto non modificabili ai fini della mitigazione o eliminazione delle barriere architettoniche e indica le soluzioni conseguenziali.

 

     Art. 10. Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi.

     1. È istituito, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell’ordinamento giuridico, il fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi di idee e di progetto delle opere pubbliche di comuni, province, comunità montane e relativi consorzi, rivolti alla mitigazione delle condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica ed ambientale nonché di predisposizione allo sviluppo. Il fondo è alimentato da quote pari all’uno per cento degli stanziamenti annuali per le opere pubbliche regionali e degli analoghi stanziamenti degli enti che intendono accedere al fondo.

     2. I contributi erogabili dal fondo di cui al comma 1 sono destinati agli enti locali e sono rivolti al finanziamento:

     a) delle spese di progettazione delle opere pubbliche da realizzare con priorità nei comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, nella misura minima del cinquanta per cento del costo effettivo di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva delle indagini occorrenti;

     b) delle spese di redazione di studi di fattibilità e di progetti preliminari relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico di particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale e per interventi da appaltare con il sistema della concessione o della finanza di progetto;

     c) delle spese di assistenza tecnica per l’elaborazione di programmi integrati di intervento, che coinvolgono una pluralità di soggetti attuatori in un ambito territoriale sovra comunale;

     d) delle forme di sostegno tecnico-finanziario per l’espletamento dei concorsi di idee e di progettazione finalizzati alla valorizzazione della qualità architettonica ed ambientale delle opere il cui importo stimato non è inferiore ad euro duecentomila.

     3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono anche essere erogati per opere inserite in programmi di interventi intercomunali o che soddisfano un bacino di utenza sovra comunale, indipendentemente dal vincolo del numero di abitanti.

     4. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono restituiti dalle amministrazioni beneficiarie che ottengono per la medesima opera altro finanziamento pubblico comprensivo delle spese di progettazione ed affluiscono al fondo regionale.

     5. Le modalità istitutive del capitolo di bilancio relativo al fondo e la relativa dotazione finanziaria spettano al Consiglio regionale. I procedimenti amministrativi relativi alle richieste avanzate dai soggetti legittimati sono disciplinati con disposizione della Giunta regionale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici d’intesa con l’assessore al bilancio.

 

     Art. 11. Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione.

     1. Le amministrazioni aggiudicatici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento alla normativa vigente in materia. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve comprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori se si intende affidarla allo stesso progettista esterno.

     2. Per i corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui all’articolo 13 si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

     3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando la normativa vigente in materia.

     4. Una somma fino al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice e successive modificazioni, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), del Codice possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

     5. Il trenta per cento del compenso professionale, o la diversa percentuale dello stesso prevista dalla normativa vigente in materia, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, è ripartito con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo hanno redatto.

     6. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto legislativo 494/96, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti d’intervento già esistenti di cui è riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.

 

     Art. 12. Progetti e livelli di progettazione.

     1. Il progetto è il documento tecnico-economico costituito da un insieme di elaborati coordinati, le cui caratteristiche dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto in funzione della natura dei lavori oggetto di appalto, in modo da assicurare comunque il rispetto delle finalità di cui alla presente legge. La progettazione, in armonia con le finalità di cui all’articolo 1, assicura [3]:

     a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;

     b) la manutenzione dell’opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l’agevole controllo delle prestazioni nel tempo;

     c) il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;

     d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico ubicati in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico;

     e) la mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti dalla esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, con particolare riferimento alla eliminazione o non riproposizione di barriere architettoniche;

     f) il rispetto delle norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;

     g) il massimo grado di reimpiego, tecnicamente compatibile, di materie derivanti anche dal recupero dei rifiuti.

     [La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma] [4].

     2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile, fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

     a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;

     b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

     c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

     3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 4, 5 e 6 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento se nella fase di progettazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritiene le prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

     4. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare deve inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.

     5. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo riferito al tariffario regionale. Quando l’appalto è affidato sulla base di un progetto definitivo, dello stesso fanno parte il capitolato speciale e l’analisi dei prezzi non inclusi nel tariffario regionale.

     6. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari estratti dal tariffario regionale corrente e dall’analisi dei singoli prezzi non compresi nel tariffario regionale stesso. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultano necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega di tale potestà, dal regolamento regionale.

     7. Per ciò che concerne criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione, si fa riferimento, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice, al regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, al regolamento regionale.

     8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto legislativo n.494/96, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

     9. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

     10. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     11. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     12. Il responsabile del procedimento individua con atto motivato, in ragione delle peculiarità dell’opera e nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali, comunitarie e regionali vigenti, i livelli di progettazione necessari per la redazione del progetto da appaltare nonché la tipologia dei documenti e i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.

     13. Per gli appalti di servizi e forniture il responsabile del procedimento individua, nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, gli elaborati documentali idonei all’appalto da espletare nonché i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.

 

     Art. 13. Attività di progettazione.

     1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

     a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

     b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

     c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

     d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

     e) dalle società di professionisti;

     f) dalle società di ingegneria;

     g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 in quanto compatibili;

     h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che hanno deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni normative riguardanti i consorzi stabili di cui all’articolo 36, comma 1, del Codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

     Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, del Codice e successive modificazioni; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 36, commi 4 e 5 e articolo 253, comma 8, del Codice e successive modificazioni.

     2. Si intendono per:

     a) società di professionisti, le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 1815/39. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria, cui ogni firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo deve essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

     b) società di ingegneria, le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non hanno i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo se previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo deve essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

     3. Per ciò che concerne i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2, si applica l’articolo 90, comma 3, del Codice e successive modificazioni.

     4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni se non conseguenti ai rapporti d’impiego.

     5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 5, del Codice e successive modificazioni, i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione sono stabiliti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

     6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

     7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del Codice, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, definiscono le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

     8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

     9. Le attività di progettazione e di direzione dei lavori non sono compatibili con le funzioni di responsabile del procedimento, fatti salvi i casi di affidamento di lavori di somma urgenza e per importo lavori fino a euro cinquecentomila.

     10. Per la progettazione di opere rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di procedere al concorso di progettazione o al concorso di idee.

     11. [Con regolamento regionale sono individuati i criteri organizzativi e procedurali per l’espletamento dei concorsi di cui al comma 10, nonché le modalità di stima dei parametri di valutazione volti a garantire la qualità architettonica e la sostenibilità ambientale] [5].

     12. La regione Campania, in accordo con gli ordini professionali, nel rispetto delle norme regolamentari statali, provvede ad agevolare ed incentivare la partecipazione dei giovani professionisti di cui al comma 7 anche attraverso forme di premialità e di riconoscimento ai fini curriculari della titolarità della parte del servizio prestato.

 

     Art. 14. Verifica e validazione dei progetti.

     1. In tema di verifica e validazione dei progetti, si applicano le disposizioni statali vigenti, sia di natura legislativa che regolamentare.

     2. La Giunta regionale, nell’ambito degli indirizzi di cui all’articolo 12, comma 11, stabilisce le modalità e le forme delle procedure di verifica e validazione. Il responsabile del procedimento è comunque tenuto alla verifica del rispetto dei principi di cui agli articoli 8, 9 e 12, comma 1 e 2.

     3. Nel caso di progetti di particolare complessità, la validazione può essere affidata, su proposta del responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme che disciplinano l’affidamento di servizi, a organismi di controllo accreditati ai sensi della serie UNI-CEI-EN 45000 o a professionisti qualificati.

     4. L’attività di validazione è incompatibile con l’attività di progettazione cui è riferita. In caso di invalidazione o di validazione condizionata, il progettista è tenuto ad adeguare il progetto a propria cura e senza alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione aggiudicatrice.

 

CAPO III

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA

PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE

 

     Art. 15. Procedure di affidamento dei contratti pubblici.

     1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici si distinguono in:

     a) procedure aperte;

     b) procedure ristrette;

     c) procedure negoziate;

     d) dialogo competitivo.

     2. Le stazioni appaltanti, con le modalità e nei casi stabiliti dal Codice e dalla presente legge, possono inoltre ricorrere alle seguenti procedure particolari:

     a) accordo quadro;

     b) concorsi di progettazione;

     c) concorsi di idee;

     d) sistema dinamico di acquisizione;

     e) procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

 

     Art. 16. Appalti integrati.

     1. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre possono stabilire, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, che il contratto abbia ad oggetto:

     a) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;

     b) per le opere sopra soglia, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento statale disciplina i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali [6].

     1-bis. Per appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se gli appalti riguardano lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento statale, ovvero riguardano lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici [7].

     2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la gara è indetta solo dopo l’approvazione del progetto definitivo.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

     4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del titolo I della Parte II del Codice - progettazione e concorsi di progettazione -.

     5. Il bando indica, altresì, l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base del contratto. [L’ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d’asta [8]].

     5-bis. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se, ai sensi del comma 4, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista [9].

     6. La stazione appaltante, nelle ipotesi di cui al comma 1, utilizza, di preferenza, le procedure ristrette di cui all’articolo 36.

 

     Art. 17. Lavori, servizi e forniture in economia.

     1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

     a) mediante amministrazione diretta;

     b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

     2. Per ogni acquisizione in economia, le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.

     3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

     4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

     5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro duecentomila. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a euro cinquantamila.

     6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:

     a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non è possibile realizzarle con le forme e le procedure previste all’articolo 36 della presente legge e agli articoli 121 e 122 del Codice;

     b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a euro centomila;

     c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

     d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

     e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

     f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

     7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dall’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

     8. Per lavori di importo superiore a euro quarantamila e fino a euro duecentomila, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

     9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a euro centotrentasettemila per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del Codice e per importi inferiori a euro duecentoundicimila per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del Codice. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28 del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 del Codice.

     10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

     a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò è ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

     b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non è possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

     c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

     d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

     11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro ventimila e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture il cui costo complessivo è inferiore ad euro ventimila è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

     12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne fanno richiesta, che sono in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

     13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

     14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dalla presente legge e dal Codice.

 

     Art. 18. Interventi di urgenza e somma urgenza.

     1. In circostanze di urgenza, nonché di somma urgenza che non consentono alcun indugio, le stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni statali vigenti, sia di carattere legislativo che regolamentare.

     2. Nel rispetto di quanto prescritto al comma 1, le stazioni appaltanti, nell’eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, al fine di garantire l’incolumità pubblica, possono procedere d’urgenza ad appalti per il pronto soccorso, per la riparazione o il ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e per la messa in sicurezza, tramite l’esperimento di procedura ristretta o negoziata sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare redatta dal responsabile del procedimento, il cui importo non è superiore a euro duecentomila. Il verbale riporta i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

     3. Se l’evento di cui al comma 2 è tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla realizzazione immediata degli interventi necessari alla rimozione delle cause di pericolo tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza redatto ad opera del primo tecnico della stessa amministrazione giunto sul posto, che ne assume la responsabilità, per l’importo indispensabile per la sola immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica, anche se superiore al limite di euro duecentomila. Il costo dell’intervento è negoziato direttamente con l’affidatario. In difetto di preventivo accordo, l’amministrazione può ingiungergli l’esecuzione dell’intervento, fatto salvo il diritto dell’affidatario di formulare riserva, da risolvere secondo la normativa vigente.

     4. Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, l’esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila.

 

     Art. 19. Bandi, avvisi e inviti.

     1. Al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti e di semplificare gli adempimenti, la Giunta regionale delibera, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, per le singole procedure di affidamento, degli schemi tipo riguardanti avvisi, lettere di invito, bandi, capitolati d’oneri e ogni altra documentazione complementare utile per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e dei contenuti minimi richiesti dal Codice.

     2. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico si attengono, in tema di bandi, avvisi e inviti, alle norme contenute nella parte II, titolo I, capo III, sezione II e titolo II del Codice e successive modificazioni [10].

     3. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee e dal Codice per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, gli avvisi e i bandi di gara per l’esecuzione di appalti di qualsiasi importo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania, nell’albo pretorio degli enti locali nel cui territorio si svolge l’appalto, e sono resi noti nel sito informatico della regione Campania.

     4. Con il regolamento regionale sono disciplinate ulteriori forme di pubblicità.

     5. Nella fissazione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte, le stazioni appaltanti si attengono alle norme contenute nella parte II, capo III, sezione III del Codice e successive modificazioni.

     6. Le stazioni appaltanti, prima della stipula del contratto, adempiono alle forme di pubblicità previste dal Codice e provvedono alla pubblicazione sul sito informatico della regione Campania delle informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell’appalto, compreso l’elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, l’indicazione dell’operatore economico vincitore o prescelto e la sua offerta economica.

 

     Art. 20. Tutela della legalità negli appalti.

     1. La Regione elabora un piano d’azione specifico contenente misure procedurali e amministrative volte a tutelare l’integrità e la legalità della fase di realizzazione dei lavori. A tal fine può predisporre valutazioni di impatto criminale -VIC- atte a segnalare i rischi di penetrazione criminale connessi alla presenza della criminalità sul territorio. Il regolamento regionale definisce i tempi e le procedure.

     2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni [11].

 

     Art. 21. Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro.

     1. Gli assessori regionali al lavoro, alla sanità ed ai lavori pubblici, anche attraverso il comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro previsto dall’art.27 del decreto legislativo 626/94, e dall’articolo 53 della presente legge, in raccordo con la commissione regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124, articolo 4, promuovono un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro irregolare e della sicurezza sul lavoro all’interno del sistema pubblico dei lavori, forniture e servizi, per:

     a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da aziende sanitarie locali, istituto nazionale previdenza sociale, istituto nazionale invalidi sul lavoro, direzione regionale del lavoro, guardia di finanza ed enti locali, anche mediante parziale accollo alla Regione dei rimborsi spese per le ispezioni in particolare in loco riguardanti il lavoro sommerso e il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;

     b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività realizzate dalle aziende sanitarie locali regionali;

     c) la realizzazione attraverso l’osservatorio di procedure informatiche e la creazione di banche dati per la condivisione delle informazioni raccolte dai diversi enti ed istituti con compiti ispettivi e di vigilanza anche in raccordo con le banche dati nazionali;

     d) la messa a disposizione di sedi tecniche e strumenti di supporto alle funzioni di coordinamento.

 

     Art. 22. Qualificazione degli operatori economici.

     1. I concorrenti alle gare possono essere invitati dalle stazioni appaltanti, nei modi e con le forme previste dall’articolo 39 del Codice e successive modificazioni, a provare i requisiti di idoneità professionale.

     2. Le stazioni appaltanti, relativamente ai sistemi di qualificazione degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, si attengono alle disposizioni dell’articolo 40 del Codice e successive modificazioni.

     3. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l’iscrizione stessa e la relativa classificazione. Si applica, a tale riguardo, l’articolo 45 del Codice e successive modificazioni.

 

     Art. 23. Qualificazione nei contratti misti.

     1. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla presente legge e dal Codice, per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

 

     Art. 24. Selezione degli operatori economici.

     1. L’aggiudicazione dei contratti pubblici avviene previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all’oggetto dell’appalto, le capacità economiche e finanziarie.

     2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

     a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

     b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [12];

     c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice e successive modificazioni;

     d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 25;

     e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 25;

     f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico –GEIE- ai sensi del d. lgs. n. 240/91; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 25.

     3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

     4. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto, ai sensi dell’articolo 35 del Codice e successive modificazioni, dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

 

     Art. 25. Raggruppamenti temporanei e consorzi.

     1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

     2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

     3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati hanno, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Codice, i requisiti indicati nel regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, nel regolamento regionale.

     4. Nel caso di forniture o servizi, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

     5. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

     6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40 del Codice e successive modificazioni, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

     7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 24, comma 2, lettera b, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in ogni altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza, si applica l’articolo 353 del codice penale [13].

     8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 24, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta dagli operatori economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipula il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

     9. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

     10. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative allo stesso appalto [14].

     11. Se nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e se una o più di tali opere supera altresì in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi i soggetti che non sono in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale disciplinati ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento statale, che definisce, sempre ai sensi del predetto articolo 37, comma 11, anche l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per le stesse speciali categorie di lavori, che sono indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

     12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti [15].

     13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

     14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

     15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

     16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

     17. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

     18. In caso di fallimento del mandatario ovvero se si tratta di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che è costituito mandatario nei modi previsti dalla presente legge e dal Codice purché ha i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto [16].

     19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero se si tratta di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indica altro operatore economico subentrante che è in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi hanno i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire [17].

     20. Entro i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 36 del Codice e successive modificazioni, possono partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici anche i consorzi stabili.

 

     Art. 26. Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione.

     1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

     a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

     b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

     c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se l’impresa non dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del Codice, l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

     d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

     e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio statale o dell’osservatorio regionale;

     f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

     g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

     h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio statale;

     i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

     l) che non presentano la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

     m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248 [18];

     n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione società organismi di attestazione (SOA) da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico o nei cui confronti sia stata accertata dall’autorità competente la inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche [19].

     2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.

     3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494/96 e successive modificazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 /02.

     4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono, se del caso, ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

     5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

     6. L’osservatorio regionale, su indicazione delle amministrazioni aggiudicatrici interessate e in raccordo con le analoghe strutture statali, aggiorna l’elenco delle ditte escluse dagli appalti pubblici che hanno compiuto le seguenti violazioni:

     a) violazioni contributive segnalate dallo sportello unico comportanti l’omesso rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

     b) omessa denuncia dei lavoratori occupati.

     L’inserimento nell’elenco regionale ha durata fino al momento della comunicazione all’osservatorio regionale della regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali.

 

     Art. 27. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi.

     1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

     a) idonee dichiarazioni bancarie;

     b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;

     c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

     2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

     3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante ogni altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

     4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto al comma 1, lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

 

     Art. 28. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

     1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:

     a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

     b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

     c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

     d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, se i prodotti da fornire o il servizio da prestare sono complessi o devono rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualità;

     e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

     f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, delle misure di gestione ambientale che l’operatore può applicare durante la realizzazione dell’appalto;

     g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

     h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per eseguire l’appalto;

     i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intende subappaltare;

     l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità è certificata a richiesta della stazione appaltante;

     m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestano la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

     2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

     3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

     4. I requisiti previsti nel comma 1 possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

     5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera rispettati, in ogni caso, i requisiti tecnici prescritti anche quando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi [20].

 

     Art. 29. Norme di garanzia della qualità.

     1. Se si richiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alla serie delle norme europee relative alla certificazione.

     2. Se per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedono l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico può applicare durante l’esecuzione del contratto, si applica l’art. 44 del Codice.

     3. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono anche prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

 

     Art. 30. Norme particolari in tema di qualificazione e selezione.

     1. Se dei concorrenti sono iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, si applica l’articolo 45 del Codice e successive modifiche.

     2. Per documenti e informazioni complementari che le stazioni appaltanti intendono richiedere, si applica l’articolo 46 del Codice e successive modifiche.

     3. Per la qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica l’articolo 47 del Codice e successive modifiche.

     4. Per il controllo sul possesso dei requisiti, le stazioni appaltanti si attengono all’articolo 48 del Codice e successive modifiche.

     5. In caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie, se un concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice e successive modifiche [21].

     6. In caso di modificazioni soggettive del candidato, dell’offerente o dell’aggiudicatario, si applica l’articolo 51 del Codice e successive modifiche.

 

     Art. 31. Elenchi di operatori economici.

     1. Per appalti sotto soglia comunitaria e nei settori per i quali non sono istituiti specifici sistemi di qualificazione o albi professionali, le stazioni appaltanti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, possono adottare elenchi di operatori economici ai quali affidare contratti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

     2. Gli elenchi sono istituiti a seguito di avviso pubblico, soggetto alle forme di pubblicità previste per i bandi di gara, nel quale sono definiti i requisiti e le capacità tecnico - professionali e quelle economiche e finanziarie necessarie per l’iscrizione.

     3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuale e redatti in dipendenza dell’approvazione del programma triennale.

 

     Art. 32. Concessione di lavori pubblici.

     1. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo III, capo II del Codice e successive modificazioni.

     2. Nel caso di affidamento di concessione di servizi pubblici, le stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni contenute nell’articolo 30 del Codice e successive modificazioni.

 

     Art. 33. Promotore.

     1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione tra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere e servizi di interesse pubblico, con legge regionale sono disciplinate le modalità per la presentazione all’amministrazione appaltante, da parte degli operatori economici, di proposte per la realizzazione di concessioni di lavori pubblici o di servizi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori economici proponenti.

 

     Art. 34. Tipologia e oggetto del contratto.

     1. Il decreto o la determina a contrarre stabiliscono, sulla base delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, se il contratto è stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità stabilite ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice e successive modificazioni, con il regolamento statale ovvero, in caso di delega di tale potestà, con il regolamento regionale. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In uno stesso contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.

     2. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all’articolo 7 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non è stato già pubblicato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

     3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il bando di gara può prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile avviene in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo.

     4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, le offerte specificano:

     a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile e il prezzo che in tal caso è offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo necessario per l’esecuzione del contratto;

     b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile e il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.

     5. Nell’ipotesi di cui al comma 2 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 4.

     6. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non ha stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.

     7. Per i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta, si fa riferimento, ai sensi dell’articolo 53, comma 11, del Codice e successive modificazioni, alla disciplina prevista dal regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

     8. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 7, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 2, determina il venir meno del vincolo di destinazione.

 

     Art. 35. Procedure per l’individuazione degli offerenti.

     1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure di cui all’articolo 15, comma 1.

     2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.

     3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.

     4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara [22].

     5. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, si applica l’articolo 62 del Codice e successive modificazioni.

 

     Art. 36. Procedure aperte e ristrette.

     1. Il decreto o la determina a contrarre indicano se si segue una procedura aperta o una procedura ristretta.

     2 Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.

     4. Il bando di gara può prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, le stazioni appaltanti possono comunque decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

     5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

     6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177 del Codice e successive modificazioni [23].

     7. Per appalti di lavori di importo non superiore a euro settecentocinquantamila le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della procedura ristretta semplificata secondo i principi e le procedure di cui alla normativa vigente, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione degli operatori economici, nonché la trasparenza delle procedure stesse.

     8. La regione Campania, con proprio regolamento, individua i criteri organizzativi volti alla corretta attuazione del comma 7.

 

     Art. 37. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.

     1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

     a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dalla presente legge e dal Codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 22 a 30, comma 1, che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura stessa. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

     b) [in casi eccezionali, se si tratta di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi] [24];

     c) [limitatamente ai servizi, nel caso di servizi assicurativi e servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A al Codice e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire rende impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta] [25];

     d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

     2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nei documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore con i criteri di selezione di cui all’articolo 42.

     3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

     4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolge in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

     5. Ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila [26].

 

     Art. 38. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

     1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

     2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

     a) nel caso in cui, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla commissione, su sua richiesta, è trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

     b) nel caso in cui, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

     c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

     3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

     a) nel caso in cui i prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratta di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

     b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

     c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

     d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.

     4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita se il contratto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

     5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

     a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     1. tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

     2. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;

     b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando, che deve essere indicata nel bando del contratto originario, è consentita solo nell’ anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara ; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del Codice e successive modifiche [27].

     6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

     7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

     8. Ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila [28].

 

     Art. 39. Sistemi dinamici di acquisizione.

     1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.

     2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito di detto sistema.

     3. Gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

     4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restano conformi al capitolato d’oneri.

     5. Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito dello stesso, le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici in conformità all’articolo 77, commi 5 e 6, del Codice e successive modificazioni.

     6. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:

     a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

     b) precisano nel capitolato d’oneri, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;

     c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare e indicano nel bando di gara l’indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

     7. Le stazioni appaltanti accordano ad ogni operatore economico, per la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un’offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.

     8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell’offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.

     9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l’offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

     10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano gli operatori economici interessati a presentare un’offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione delle offerte indicative introdotte entro questo termine.

     11. Le stazioni appaltanti invitano gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un’offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

     12. Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito menzionato nel comma 11.

     13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

     14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

     15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

 

     Art. 40. Accordi quadro.

     1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale [29].

     2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla parte II del Codice in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 41 e seguenti.

     3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro, le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.

     4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro. Per l’aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

     5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

     6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

     7. Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto.

     8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, se l’accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle stesse condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura:

     a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;

     b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative ad ogni appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

     c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

     d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

     9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo quadro.

     10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

 

     Art. 41. Dialogo competitivo.

     1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, le stazioni appaltanti, se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l’aggiudicazione dell’appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo in conformità a quanto previsto nel presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, comunque, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II del Codice, è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l’amministrazione può procedere [30].

     2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:

     a) non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 68, comma 3, lettere b), c) e d) del Codice e successive modificazioni, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi.

     b) non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storicoartistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

     3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

     4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all’articolo 19 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 22 a 30, i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo 42, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

     6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi, conformemente ai requisiti di cui al comma 5, un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell’appalto.

     7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

     8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo.

     9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

     10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o obiettivi.

     11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfa le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

     12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

     13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all’articolo 42, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.

     14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

     15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 44.

     16. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

     17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.

     18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

 

     Art. 42. Criteri per la scelta dell’offerta migliore.

     1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 è applicato per selezionare la migliore offerta.

     3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

 

     Art. 43. Criterio del prezzo più basso.

     1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come indicato dal comma 2.

     2. Il bando di gara stabilisce:

     a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

     b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

     3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

     4. Per le modalità applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta a prezzi unitari si fa riferimento, ai sensi dell’articolo 82, comma 4, del Codice e successive modificazioni a quelle stabilite dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

 

     Art. 44. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

     a) il prezzo;

     b) la qualità;

     c) il pregio tecnico;

     d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

     e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto [31];

     f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

     g) la redditività;

     h) il servizio successivo alla vendita;

     i) l’assistenza tecnica;

     l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

     m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;

     n) la sicurezza di approvvigionamento;

     o) in caso di concessioni, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;

     o bis) l’assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, per l’esecuzione del contratto di disoccupati [32];

     o ter) l’assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, negli ultimi due anni, di almeno un quinto della propria forza lavoro tra i disoccupati iscritti nelle apposite liste di collocamento [33].

     2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

     3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri.

     4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i subpesi o i sub-punteggi se la stazione appaltante non è in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando a essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. I bandi devono stabilire che se all’esito della valutazione, i concorrenti conseguono lo stesso punteggio, sono preferite le imprese che hanno la propria sede legale ed operative sul territorio campano, ovvero che svolgono almeno la metà della propria attività in territorio campano ovvero che impiegano almeno la metà dei lavoratori cittadini residenti in Campania. Lo svolgimento della metà della propria attività in territorio campano è valutato raffrontando il valore delle opere, servizi e forniture effettuate in Campania, rispetto al valore complessivo delle attività svolte dall’impresa considerando gli ultimi tre anni [34].

     5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ogni elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. A tale riguardo, le stazioni appaltanti fanno riferimento alle metodologie stabilite dal regolamento statale ai sensi dell’articolo 83, comma 5, del Codice e successive modificazioni, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture.

 

     Art. 45. Ricorso alle aste elettroniche.

     1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione dei contratti di appalto avviene attraverso un’asta elettronica.

     2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.

     3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara è effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

     4. L’asta elettronica riguarda:

     a) unicamente i prezzi, quando l’appalto è aggiudicato al prezzo più basso;

     b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

     5. Il ricorso a un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

     6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:

     a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;

     b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;

     c) le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui sono messe a loro disposizione;

     d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;

     e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

     f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.

     7. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. I soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica si svolge in un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

     8. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 44, comma 2. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Se sono ammesse varianti, per ogni variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.

     9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale agli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.

     10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.

     11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 42, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

     12. Ai sensi dell’articolo 85, comma 12, del Codice e successive modificazioni, si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, per:

     a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;

     b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;

     c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell’articolo 13 del Codice e successive modificazioni.

     13. Per l’acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al Codice.

     14. Il ricorso alle aste elettroniche è condizionato dall’emanazione del regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, del regolamento regionale di cui al comma 12.

 

     Art. 46. Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.

     1. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

     2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, prevedono nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia [35].

     3. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

     4. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appare anormalmente bassa.

     4-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto del contratto nazionale di categoria e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione [36].

     4-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta [37].

     5. I commi 1 e 2 non si applicano quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 4 [38].

     6. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui al comma 8, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non è sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi dei commi seguenti. All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.

     7. Quando un’offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.

     8. Le giustificazioni di cui ai commi 6 e 7, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

     a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

     b) le soluzioni tecniche adottate;

     c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

     d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

     e) l’eventualità che l’offerente ottiene un aiuto di Stato;

     f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

     9. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

     10. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del Codice, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo n. 494/96 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture [39].

     10-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 22, comma 2, della presente legge, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e quelle fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore anche in corso d’opera [40].

     11. La stazione appaltante che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l’offerente, quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un’offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

     12. Con il regolamento regionale sono stabiliti i parametri e le modalità di verifica dell’anomalia nel rispetto ed in conseguenza dei principi desumibili dalla norma comunitaria e nazionale in merito.

     13. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l’offerente a dare le giustificazioni che ritiene utili. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

     14. La stazione appaltante, se del caso, mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 4, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi [41].

     15. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritiene utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

     16. La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.

     17. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appare anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

 

     Art. 47. Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza.

     1. Nella predisposizione dei documenti di gara e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, e prima della firma del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare che il prezzo offerto sia congruente con il costo del lavoro come determinato periodicamente sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

     2. Nella valutazione della anomalia delle offerte, le stazioni appaltanti sono tenute altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto e non essere soggetti a ribasso.

 

     Art. 48. Commissioni giudicatrici.

     1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice che opera secondo le norme stabilite dal regolamento statale [42].

     2. La commissione nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

     3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali [43].

     4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta [44].

     5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

     6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

     7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

     8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento statale in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 24, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie [45]:

     a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

     b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

     9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

     10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

     11. La commissione procede alla valutazione delle offerte secondo criteri univoci di giudizio che, ove non precisamente delineati nel bando di gara, sono adottati preventivamente dalla commissione medesima insieme alla determinazione delle regole procedurali per la valutazione delle offerte.

     12. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

     13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

 

     Art. 49. Fasi delle procedure di affidamento.

     1. Prima di procedere all’esperimento della gara, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta, nel caso di appalto di lavori, ad acquisire da parte del direttore dei lavori, un’attestazione sull’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché sull’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto ed alla conseguente realizzabilità dello stesso, previa verifica e validazione.

     2. Il responsabile del procedimento è tenuto alla formale rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che il responsabile tecnico o il direttore dei lavori ritengono pregiudizievoli ai fini dell’affidamento dell’appalto, proponendo all’amministrazione i provvedimenti da assumere.

     3. L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

     4. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

     5. Per ogni appalto l’amministrazione aggiudicatrice redige un verbale di gara contenente almeno le seguenti informazioni:

     a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore del contratto;

     b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

     c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;

     d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

     e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

     f) le eventuali ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l’appalto.

     6. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dalla presente legge per l’individuazione dei soggetti offerenti.

     7. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

     8. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva.

     9. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

     10. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 12.

     11. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

     12. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui al comma 19 non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione [46].

     13. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79 del Codice e successive modificazioni, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

     14. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

     15. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore ne chiedano l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

     16. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

     17. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata.

     18. Il contratto stipulato è soggetto all’eventuale approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

     19. L’approvazione del contratto di cui al comma 18 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell’organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. L’organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

     20. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

 

     Art. 50. Disciplina economica del contratto.

     1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione è operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati rilevati dall’osservatorio statale di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice e successive modifiche.

     2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

     3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente è superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, ai sensi dell’articolo 133, comma 3, del Codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento.

     4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 3, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il dieci per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

     5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il dieci per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione, impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 3 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

     6. Per le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, si applica l’articolo 133, comma 6, del Codice.

     7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'uno per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, se gli interventi sono stati finanziati dal CIPE stesso.

     8. La regione Campania, secondo i principi di cui alla vigente norma, provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezzario e le analisi relative, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che sono stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Il prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione è intervenuta entro tale data.

     9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del Codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non è stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunge il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

     10. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

 

     Art. 51. Clausole contrattuali speciali.

     1. Nel bando di gara le stazioni appaltanti sono tenute, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice, a definire:

     a) le modalità di calcolo ed i relativi importi delle penalità da applicarsi in caso di ritardo nell’esecuzione dell’appalto per cause imputabili in tutto o in parte all’appaltatore;

     b) le modalità di calcolo ed i relativi importi di eventuali premi da erogare in caso di ultimazione dell’appalto prima della scadenza contrattuale prevista per merito dell’appaltatore;

     c) modalità di calcolo e dei relativi importi dovuti all’appaltatore per danni gravi ed evidenti causati da inadempimenti della amministrazione aggiudicatrice.

     d) tempi e modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto e penali da applicare nel caso di inosservanza dei termini di pagamento contrattuali e legali.

     2. Sono altresì ammesse altre previsioni tese ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione.

     3. Le stazioni appaltanti possono compiere specifiche verifiche a garanzia del rispetto, da parte degli appaltatori, e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali e speciali.

     4. Il contratto prevede l’obbligo per l’appaltatore di rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

     5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 può comportare l’applicazione di sanzioni economiche e può costituire, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice, motivo di recesso dal contratto della stazione appaltante. Con il regolamento regionale sono definite le modalità applicative e l’entità delle sanzioni.

 

     Art. 52. Tutela dei lavoratori.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

     a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;

     b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;

     c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.

     2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l’esibizione del documento unico di regolarità contributiva di cui alla convenzione fra gli istituti INPS, INAIL e casse edili, ai sensi del decreto legislativo n. 276/03. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione dell’appalto, l’adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, quando dovuti, all’INPS, all’INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l’operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

     3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell’appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, la stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

     4. In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui è possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali risulta legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara speciali clausole volte a favorire le suddette categorie.

     5. In tutte le gare relative ai servizi, la stazione appaltante deve inserire la norma di salvaguardia dei livelli occupazionali come da contratti collettivi nazionali [47].

 

     Art. 53. Disposizioni in materia di sicurezza.

     1. La Giunta regionale promuove ed incentiva, su proposta dell’assessore regionale alla formazione e lavoro d’intesa con l’assessore ai lavori pubblici, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, la prevenzione degli infortuni, l’igiene negli ambienti di lavoro nonché di normativa tecnicoamministrativa di settore. Detti corsi sono rivolti al personale tecnico e amministrativo delle amministrazioni pubbliche interessato alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza, nonché alle maestranze delle ditte appaltatrici.

     2. La Giunta regionale predispone schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, nonché specifica modulistica, relativi alle diverse categorie di contratti pubblici di competenza regionale che costituiscono atto di indirizzo per i contratti pubblici eseguiti sul territorio regionale. Il regolamento regionale definisce il contenuto minimo degli schemi di cui al presente comma.

     3. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, è istituito presso l’osservatorio regionale, che supporta e coordina i lavori, una unità operativa per il controllo sulla sicurezza presieduto dall’assessore ai lavori pubblici o da un dirigente regionale dallo stesso delegato. La Giunta regionale definisce i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell’unità operativa della quale fanno comunque parte i comitati paritetici territoriali provinciali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro, i rappresentanti dell’assessorato regionale ai lavori pubblici, dell’assessorato regionale al lavoro e formazione professionale e dell’assessorato alla sanità, i rappresentanti delle direzioni provinciali del lavoro, i rappresentanti dell’INAIL e dell’INPS. Le elaborazioni, le analisi e le attività di monitoraggio e controllo di detto comitato sono divulgate attraverso la pubblicazione annuale di un quaderno della sicurezza al fine di garantire un’efficace campagna di informazione ed orientare le attività delle parti sociali in materia di sicurezza e di orientamento professionale.

     4. L’unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 3 affianca il comitato di coordinamento regionale previsto dall’articolo 27 del d. lgs. 626/1994.

     5. Ai fini dell’applicazione del comma 3, i contratti soggetti all’applicazione della presente legge, possono essere sottoposti, a campione, a indagini e verifiche da parte dell’unità operativa per il controllo sulla sicurezza.

     6. Le stazioni appaltanti stabiliscono di aumentare, nei limiti indicati nel bando di gara, l’incidenza percentuale della garanzia fideiussoria da stipulare, a copertura degli impegni contrattuali, da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti che subissero contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione delle offerte. Le stazioni appaltanti, inoltre, prevedono l’inserimento, nel bando di gara e nel contratto, di forme di premialità per le imprese appaltatrici che adottano nel proprio sistema organizzativo adeguate politiche di sicurezza, così come l’obbligo di sospensione del contratto fino all’adozione o adeguamento dei provvedimenti utili alla messa in sicurezza del cantiere. Con il regolamento regionale sono definiti i criteri di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 53 bis. (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione) [48]

     1. Al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:

     a) devono contenere l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;

     b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto.

     2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) se è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L'elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio o della semplice manutenzione della copertura.

     3. L'elaborato tecnico della copertura è custodito dal proprietario o amministratore del condominio ed è messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.

     4. Le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che prevedono un rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, sono corredate anche dai documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto una formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività.

     5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui al comma 1, lettera a) e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b) nonché le modalità di presentazione della stessa.

     6. La Giunta regionale disciplina, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell'ambito di applicazione, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto nelle attività in quota.

 

     Art. 54. Garanzie e assicurazioni.

     1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente: la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del d. lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

     2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

     3. La garanzia di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

     4. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui al comma 6, se l’offerente risulta affidatario.

     5. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

     6. Ai sensi del comma 4, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Detta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

     7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 6, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del Codice deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante [49].

     8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 6 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settentacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

     9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 6 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

     10. Fermo restando quanto disposto per la cauzione provvisoria di cui al comma 1 e per la cauzione definitiva di cui al comma 6, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tiene indenni le stazioni appaltanti dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

     11. Per i lavori il cui importo supera gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

     12. Ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del Codice, con atto regolamentare statale è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice e successive modificazioni. Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad euro 75 milioni.

     13. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione per il manifestarsi di errori o di omissioni progettuali di cui all’art. 55, comma 3, lettera e). La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice e successive modificazioni, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2 milioni e 500 mila, per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

     14. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 13 è definita con atto regolamentare statale.

 

CAPO IV

REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL’ APPALTO E DELL’ATTIVITÀ CONCESSA

 

     Art. 55. Direzione dell’esecuzione del contratto.

     1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

     2. Per i servizi e le forniture, le norme regolamentari statali, di cui al Codice, individuano quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

     3. Per i lavori, ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice, il regolamento statale, ovvero in caso di delega della relativa potestà il regolamento regionale, stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

     4. Per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

     5. Se le amministrazioni aggiudicatrici non possono espletare, nei casi di cui all’articolo 90, comma 6, del Codice e successive modificazioni, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

     a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 267/2000;

     b) il progettista incaricato ai sensi dello stesso articolo 90, comma 6 del Codice;

     c) altri soggetti scelti con le procedure previste per l’affidamento degli incarichi.

     6. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari generali e secondo i propri ordinamenti, individuano il soggetto responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto, assegnando la funzione di direttore dei lavori o di direttore dell’esecuzione del contratto quale responsabile tecnico della fornitura o del servizio appaltato, previa verifica del possesso in capo allo stesso soggetto affidatario dei requisiti richiesti in relazione all’oggetto dell’appalto medesimo. La nomina dei direttori dei lavori o dei responsabili tecnici avviene secondo lo schema definito con disciplinare tecnico emanato dalla Giunta regionale.

     7. In caso di affidamento di incarico di direzione dei lavori a propri dipendenti, al di fuori dei compiti di istituto, l’amministrazione aggiudicatrice riconosce un importo ricompreso nella percentuale complessiva di cui all’articolo 11 a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico del singolo lavoro. Con tale percentuale si intendono compensati anche gli adempimenti legati alla funzione di responsabile della sicurezza in fase d’esecuzione, ove necessario, fermi restando i requisiti professionali che il soggetto da incaricare deve possedere a norma di legge.

     8. Il provvedimento di cui al comma 7 prevede anche l’eventuale compenso a favore dei propri dipendenti nei casi di affidamento di incarico di responsabile tecnico dei servizi o delle forniture di particolare rilevanza e difficoltà che sono estranei ai compiti di istituto.

 

     Art. 56. Varianti in corso di esecuzione del contratto.

     1. Ferma restando la normativa vigente in tema di varianti progettuali in sede di offerta, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal Codice.

     2. Il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, determinano gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto nei successivi commi e in quanto compatibili.

     3. Per gli appalti di opere pubbliche, le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente se ricorre uno dei seguenti motivi:

     a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

     b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterano l’impostazione progettuale;

     c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

     d) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;

     e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’osservatorio statale, all’osservatorio regionale e al progettista.

     4. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 3, lettera e). Nel caso di appalti aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

     5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sono contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportano un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

     6. Ove le varianti di cui al comma 3, lettera e), eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.

     7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del dieci per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

     8. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

 

     Art. 57. Subappalti.

     1. I soggetti affidatari dei contratti di cui alla presente legge sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del Codice e successive modificazioni in tema di vicende soggettive dell’esecutore del contratto [50].

     2. La stazione appaltante è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative alle altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, con il regolamento regionale, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

     a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

     b) che l’affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

     c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge e dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 26;

     d) che non sussiste, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575/65, e successive modificazioni.

     3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Se gli affidatari non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento [51].

     4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa [52].

     5. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, lettera c) [53].

     6. L’affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido, dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

     L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L’affidatario e per suo tramite i subappaltatori trasmettono periodicamente all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva [54].

     6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL), rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori [55].

     7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice e successive modificazioni sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte delle imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

     8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si è provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad euro centomila, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

     9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

     10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

     11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad euro centomila e se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al cinquanta per cento dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

     12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

     a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

     b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

 

     Art. 58. Collaudo tecnico amministrativo.

     1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, determinano le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.

     2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, disciplinano il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dal Codice.

     3. Con riferimento agli appalti di opere pubbliche, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, definiscono le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce, altresì, i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

     4. È fatto divieto affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

     5. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al primo comma. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino ad euro cinquecentomila il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

     6. Fermo quanto previsto dal comma 5, è obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:

     a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’articolo 130, comma 2, lettere b) e c) del Codice e successive modificazioni;

     b) in caso di opere di particolare complessità;

     c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

     d) in altri casi individuati nel regolamento di cui al comma 1.

     7. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

     8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

     9. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

     10. Le attività afferenti al collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086 e alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, non sono comprese nell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo di cui al presente articolo.

 

     Art. 59. Scelta del collaudatore.

     1. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che hanno prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

     2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che hanno funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

     3. Ai sensi dell’articolo 141 del Codice, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali.

     4. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3, se i requisiti di progetto sono espressi anche in forma prestazionale, gli eventuali collaudi riguardano, in particolare, il controllo delle prestazioni fornite dai vari elementi in opera specificati nel capitolato.

     5. Per i collaudatori non appartenenti alle amministrazioni, l’incarico è affidato nei modi previsti dalla presente legge. Il contratto di incarico prevede anche il compenso definito nei modi di cui al Codice. L’amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel contratto di incarico, i modi e i tempi per l’espletamento dell’incarico, nonché le responsabilità a carico del collaudatore.

     6. I collaudatori dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici sono compensati tenendo conto della responsabilità professionale derivante dall’incarico affidato e del tempo impegnato per l’espletamento dell’incarico. L’amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nell’atto di incarico i modi, i tempi e gli oneri per l’espletamento dell’incarico. I compensi di cui al presente comma sono disciplinati ai sensi del disciplinare di cui all’articolo 11.

     7. Negli appalti di servizi o forniture le amministrazioni aggiudicatici, ove ne ricorra la necessità, possono procedere alla nomina di soggetti incaricati della verifica di regolarità del servizio o della fornitura.

 

     Art. 60. Albo regionale dei collaudatori.

     1. È istituito, presso l’assessorato ai lavori pubblici, l’albo regionale dei collaudatori dei lavori pubblici.

     2. I requisiti professionali per accedere all’albo regionale dei collaudatori e svolgere l’attività di collaudatore tecnico-amministrativo degli appalti pubblici regionali, le modalità di nomina, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo o, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione, sono definiti dalla Giunta regionale, sentiti gli ordini e i collegi professionali, in conformità ai principi fissati a livello statale.

     3. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di formazione e tenuta dell’albo regionale dei collaudatori, nonché le forme di pubblicità del medesimo albo.

     4. La mancata iscrizione all’albo di cui al comma 1 non impedisce ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività di essere nominati collaudatori. In questo caso, tuttavia, il provvedimento di nomina deve adeguatamente motivare, in relazione allo specifico profilo curriculare posseduto, sulla scelta effettuata.

 

     Art. 61. Accordo bonario.

     1. Per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, se a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera può variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal presente articolo.

     2. Tali procedimenti riguardano le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l’importo di cui al comma 1.

     3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

     4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.

     5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinchè formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.

     6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.

     7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

     8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto, per i quali non ricorre una causa di astensione ai sensi dell’articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell’articolo 62, comma 6, nominati rispettivamente uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell’organico.

     9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

     10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ogni membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del cinquanta per cento dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.

     11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell’atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

     12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

     13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provvede alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione, si applica il comma 12.

     14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

     15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non è promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13, si applica il comma 12.

     16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.

     17. Dell’accordo bonario accettato, è redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

     18. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

     19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

     20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario.

     21. Se sono decorsi i termini di cui all’articolo 58 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

     22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, se a seguito di contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l’importo economico controverso è non inferiore al dieci per cento dell’importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto.

 

     Art. 62. Arbitrato.

     1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 61, possono essere deferite ad arbitri.

     2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal Codice e dalla presente legge.

     3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

     4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.

     5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.

     6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che hanno compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo hanno espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle controversie stesse [56].

     7. Presso l’autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall’articolo 242 del Codice e successive modificazioni.

     8. Nei giudizi arbitrali sono ammissibili i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

     9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.

     10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.

     11. All’atto del deposito del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’autorità.

     12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, e applica le tariffe ivi fissate. L’ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. L’articolo 24 del decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma [57].

     13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dalla normativa statale vigente in materia [58].

     14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

     15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo di cui all’articolo 242 del Codice e successive modificazioni.

 

CAPO V

UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 63. Programmazione regionale.

     1. Il programma triennale e l’elenco annuale della Regione sono redatti sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 123 della Costituzione e valutate le indicazioni provenienti dal tavolo di cui all’art. 73, comma 6.

     2. Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori della Regione sono articolati in due sezioni relative rispettivamente ad interventi di competenza regionale e ad interventi di interesse regionale di competenza di altri enti oggetto di finanziamento regionale.

     3. L’assessore ai lavori pubblici redige, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, il programma triennale e l’elenco annuale recependo le proposte formulate dagli assessori regionali nelle materie di loro competenza che tengono conto anche delle richieste di finanziamento pervenute da parte degli enti di cui all’articolo 3.

     4. L’assessore ai lavori pubblici, sentita la Consulta regionale, propone alla Giunta regionale il programma triennale e l’elenco annuale degli interventi pubblici regionali e di interesse regionale .

     5. La Giunta regionale procede all’adozione del programma triennale e dell’elenco annuale contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione.

     6. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dalla legge, dal Codice o dalle norme vigenti.

     7. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

     7-bis. Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici della Regione Campania e degli enti e degli organismi dalla stessa dipendenti, è dovuto un contributo per la copertura delle spese di istruttoria e di procedura pari ad euro 20,00 destinato a misure di sostegno in favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute aventi sede in Campania che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di valore artistico e culturale, educativo o sociale. Alle medesime finalità sono destinati i rimborsi delle spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, dovuti dall’aggiudicatario alla Regione Campania e agli enti e agli organismi dalla stessa dipendenti, ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 [59].

 

     Art. 64. Forme di intervento finanziario regionale.

     1. L’intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

     a) contributi pluriennali per l’ammortamento di mutui [60];

     b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato.

     2. I contributi pluriennali per l’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati di norma per un periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni [61].

     3. Per gli investimenti e le opere di cui al comma 1 è riconosciuta priorità alle proposte di enti associati per la gestione della progettazione ed esecuzione dei lavori.

     4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere erogati solo una volta inseriti nel piano annuale di finanziamento di cui all’ art. 65.

 

     Art. 65. Piano annuale di finanziamento.

     1. La Giunta regionale, in base alle risorse stanziate dal Consiglio regionale nel bilancio annuale di previsione e nel programma triennale di cui all’articolo 63, allo stesso allegato, approva il piano annuale di finanziamento degli investimenti e delle opere pubbliche di cui all’articolo 64. Dell’avvenuta approvazione e della relativa risorsa assegnata, è data comunicazione agli enti beneficiari a cura dei settori regionali competenti.

     2. Il piano annuale di finanziamento si articola in due sezioni. La sezione A ripartisce lo stanziamento per investimenti ed opere pubbliche, comunali ed intercomunali, degli enti abilitati di cui all’articolo 63; la sezione B ripartisce il fondo annuale ordinario, istituito con l’articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 2004, n.8, per investimenti e opere pubbliche, comunali ed intercomunali, dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

     3. Il piano annuale di finanziamento determina gli enti beneficiari, il relativo riparto della risorsa, le forme di intervento finanziario di cui all’articolo 64, le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento, le modalità e i criteri di erogazione e rendicontazione. Nel piano annuale di finanziamento è concesso l’utilizzo fino all’ otto per cento dello stanziamento assegnato sulla sezione A), per la costituzione, o il potenziamento, di apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione di opere pubbliche. In tale ipotesi, le prestazioni relative alla progettazione preliminare e definitiva, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 63, sono espletate dagli uffici tecnici dell’ente medesimo.

 

     Art. 66. Richiesta degli enti e decreti di finanziamento.

     1. L’ente destinatario del finanziamento approva gli atti di cui al comma 4 e li trasmette ai settori regionali competenti, entro e non oltre trecentosessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 65, comma 1.

     2. Eventuali proroghe dei termini di cui al comma l possono essere concesse, per un massimo di ulteriori centottanta giorni, dai settori competenti su motivata richiesta dell’ente beneficiario.

     3. In caso di inosservanza dei predetti termini, il finanziamento decade.

     4. Il finanziamento di ciascuna investimento o opera pubblica è concesso con decreto dirigenziale, su presentazione degli atti, muniti degli estremi di esecutività, di approvazione dell’investimento ovvero del progetto definitivo dell’opera, nonché della ulteriore documentazione indicata nel piano annuale di finanziamento, in relazione alle diverse tipologie di opere ed investimenti ammessi.

 

     Art. 67. Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana.

     1. Nei casi di urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono il verbale e la perizia estimativa dell’intervento, redatti dal responsabile del procedimento, alla Giunta regionale per la copertura della spesa e la relativa approvazione. I fondi sono accreditati all’ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

     2. Nei casi di somma urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono, entro dieci giorni dall’evento, il verbale redatto dal tecnico per primo giunto sul luogo nonché l’ordine di esecuzione degli interventi e la relativa perizia estimativa, al settore regionale competente che provvede alla copertura della spesa e all’approvazione degli interventi stessi. I fondi sono accreditati all’ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

     3. Se un intervento intrapreso ai sensi del comma 2 non riporta l’approvazione del competente settore regionale, si procede alla liquidazione della spesa relativa alla parte dell’appalto realizzato. Ove durante l’esecuzione dell’intervento la somma presunta si rivela insufficiente, l’ente interessato presenta una perizia suppletiva idoneamente motivata, redatta dallo stesso tecnico nella qualità di responsabile del procedimento o, se non abilitato, da diverso responsabile del procedimento all’uopo incaricato, per chiedere l’autorizzazione dell’eccesso di spesa nei limiti di ulteriori euro centomila o di quanto necessario per rendere efficace e compiuto l’intervento di somma urgenza.

     4. Gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo, ovvero affidati a mezzo cottimo fiduciario ad imprenditori agricoli entro il limite massimo di euro ventiseimila nel caso di imprenditori singoli e di euro centocinquantacinquemila nel caso di imprenditori associati, ai sensi dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, con le modalità definite con regolamento regionale, che si attiene ai seguenti criteri:

     a) favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, prevedendo la stipula di convenzioni tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli imprenditori agricoli;

     b) favorire la realizzazione di interventi pilota, di carattere sperimentale, rientranti nella tipologia dei lavori di cui al presente comma, prevedendo la stipula di convenzioni tra amministrazioni aggiudicatrici.

 

     Art. 68. Erogazione del finanziamento regionale per l’ammortamento di mutui. [62]

     1. Per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera a), gli enti beneficiari, ai fini dell’accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell’evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

     2. Il contributo è erogato direttamente agli enti interessati.

 

     Art. 68 bis. [63]

     1. Per i fini di cui all’articolo 68 nel bilancio di previsione della Regione a partire dall’esercizio finanziario 2008, è istituito un Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale e interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche di cui alla presente legge e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi.

     2. Il Fondo di cui al comma 1 per l’anno 2008 è quantificato in euro10 milioni ed è iscritto alla UPB di nuova istituzione denominata “Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n.3”. La quantificazione per gli anni successivi è fatta sulla base delle rate in ammortamento dei mutui contratti a partire dall’anno 2008.

     3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell’ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito.

     4. La garanzia da parte della Regione può essere rilasciata sia ai singoli comuni assegnatari sia direttamente all’istituto di credito erogatore del mutuo stesso. A tal fine, l’assessore regionale al bilancio è autorizzato a predisporre gli atti di convenzione con gli istituti di credito mutuanti disponibili all’operazione.

     5. I comuni interessati devono presentare istanza al dirigente del Settore bilancio della Regione il quale provvede alla compiuta istruttoria della pratica e, in caso positivo, emette proprio decreto di garanzia in favore del comune o in favore dell’istituto di credito mutuante. In caso di istruttoria negativa il dirigente del Settore bilancio deve darne pronta comunicazione al comune con eventuale richiesta di integrazione della documentazione.

     6. La erogazione da parte della Regione dei contributi annuali in conto ammortamento mutui avviene su disposizione del dirigente del Settore bilancio in esecuzione al proprio precedente decreto di garanzia emesso a favore del comune o direttamente in favore dell’istituto di credito. La disposizione di pagamento del contributo deve essere emessa in tempo utile per il rispetto delle date di scadenza delle singole rate stabilite con contratto di mutuo.

     7. Al 31 dicembre di ciascun anno, la eventuale parte non utilizzata del “Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3,” di cui al comma 2, trattandosi di fondo con vincolo di destinazione, concorre alla quantificazione e definizione dello stesso fondo per l’anno successivo.

     8. Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, nell’allegato “C” e nel Bilancio, dell’appostazione della UPB 22.84.245 per euro 10 milioni e con la istituzione della nuova UPB dotata dello stesso importo.

 

     Art. 69. Erogazione del finanziamento regionale straordinario.

     1. L’erogazione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lett. b), è disposta mediante accredito su appositi conti correnti intestati agli enti destinatari dei finanziamenti da accendere presso le filiali di uno degli istituti di credito convenzionati con la regione Campania. I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale.

     2. I prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1 sono consentiti soltanto per effettuare pagamenti connessi all’investimento o ai lavori assistiti dal finanziamento regionale. I fondi prelevati sono introitati dall’ente abilitato mediante emissione di ordine di incasso ed iscritti, ove non ha già provveduto, in correlati capitoli dell’entrata e della spesa del proprio bilancio. Contestualmente, l’ente provvede alla erogazione delle somme introitate sulla base di appositi ordinativi di pagamento in favore degli aventi diritto.

 

     Art. 70. Devoluzioni.

     1. Le economie derivanti dalla realizzazione di investimenti ed opere pubbliche con finanziamenti concessi dalla Regione, accertate in sede di rendicontazione, restano nella titolarità regionale; le stesse possono essere utilizzate dagli enti abilitati, previa autorizzazione regionale, per opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate.

     2. La devoluzione delle risorse per opere diverse è concessa anche in riferimento a mutui contratti con il concorso finanziario della Regione e non attivati, previa deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’ente dispone di farsi carico, con proprie risorse, degli oneri e le spese, già maturate o che si manifestano in futuro, inerenti il progetto originariamente finanziato con le risorse che si intendono devolvere.

     3. L’utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 avviene con deliberazione dell’ente abilitato e successiva emissione del decreto regionale di devoluzione.

 

     Art. 71. Esercizio di poteri sostitutivi.

     1. I conferimenti degli appalti delle opere pubbliche assistiti dall’ intervento finanziario della Regione devono essere effettuati entro e non oltre centottanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del mutuo da parte dell’istituto di credito, ovvero di acquisizione della effettiva disponibilità finanziaria.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni, si sostituisce alla stazione appaltante inadempiente nominando apposito commissario ad acta nei trenta giorni successivi al nuovo termine di sessanta giorni. Nell’atto di nomina sono precisate forme, modalità e tempi dell’attività del commissario, nel rispetto dell’autonomia della stazione appaltante e dell’interesse pubblico superiore alla pronta realizzazione dell’appalto pubblico.

     3. L’ente inadempiente può inviare alla Regione documenti e note giustificative fino alla nomina del commissario ad acta da parte della Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale, nel caso di mancato conferimento degli appalti di opere di interesse pubblico od opere pubbliche di interesse esclusivamente locale, nel termine di centottanta giorni di cui al comma 1, procede alla revoca del finanziamento dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione all’ente inadempiente di avvio del procedimento. L’ente inadempiente esercita il diritto di partecipazione ai sensi del comma 3 fino all’adozione del provvedimento di autotutela.

 

     Art. 72. Rendiconti.

     1. È fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonché il rendiconto entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione degli atti di collaudo e il rendiconto finale entro trenta giorni dalla data di definizione delle operazioni finanziarie comprese in progetto. Copia conforme della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, degli estratti conto e delle certificazioni dell’avvenuto pagamento della ritenuta di acconto, è conservata agli atti dell’ente e sottoposta a controllo a campione da parte della Regione.

 

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA QUALITÀ,

TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

 

     Art. 73. Organizzazione della Regione.

     1. In attuazione dell’articolo 5, nell’ambito della riorganizzazione degli uffici, la regione Campania individua la forma organizzativa più idonea a garantire l’unitarietà, l’efficacia e la trasparenza delle procedure oggetto della presente legge.

     2. Ai fini dell’applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, organizza e rende operative le relative funzioni attraverso:

     a) la conferenza regionale sugli appalti pubblici e sulle concessioni;

     b) la consulta tecnica regionale sugli appalti e concessioni;

     c) la conferenza dei servizi;

     d) il settore regionale delle opere pubbliche;

     e) l’osservatorio regionale degli appalti e concessioni;

     f) l’archivio tecnico regionale degli appalti e concessioni;

     g) l’unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri;

     h) l’unità regionale di finanza di progetto.

     3. La regione Campania pubblica ogni anno un rapporto annuale sugli appalti pubblici nel quale sono riportati i dati raccolti dall’osservatorio regionale nonché le attività regionali più significative in materia di appalti pubblici, di controllo della sicurezza sui cantieri e delle esperienze più significative raccolte dall’archivio regionale.

     4. La conferenza regionale sugli appalti pubblici e sulle concessioni è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla conferenza sono assicurate dall’area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici.

     5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore regionale ai lavori pubblici. Essa è composta dai rappresentanti delle autonomie istituzionali, delle parti sociali, economiche e professionali. La partecipazione è a titolo gratuito. Il suo funzionamento è regolamentato con apposito provvedimento di Giunta regionale.

     6. La conferenza, al fine di migliorare e qualificare l’attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel settore degli appalti, esprime parere:

     a) sulle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale;

     b) sui programmi che investono primaria importanza regionale;

     c) sulle materie di applicazione della presente legge.

     7. La Regione verifica periodicamente lo stato di applicazione della legge servendosi delle strutture di cui al comma 2. La verifica confluisce nel rapporto annuale di cui al comma 3 ed è presentata pubblicamente alle parti sociali, economiche e professionali al fine di migliorare e qualificare l’attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel settore degli appalti.

     8. La regione Campania è impegnata ad armonizzare le proprie norme con quelle delle altre regioni, dello Stato e dell’Unione europea.

 

     Art. 74. Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni.

     1. È istituita, presso l’assessorato ai lavori pubblici, la consulta regionale degli appalti e concessioni, quale organismo di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa all’attività di programmazione e indirizzo regionale in materia di appalti e concessioni di competenza della regione Campania o di interesse regionale o sussidiati.

     2. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla consulta sono assicurate dall’area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici.

     3. La consulta è presieduta dall’assessore regionale ai lavori pubblici o da un dirigente dallo stesso delegato. Essa è inoltre composta da tre dirigenti dell’area lavori pubblici, da un dirigente per ognuno degli assessorati ai trasporti, alla sanità, all’ambiente, ai beni culturali, all’urbanistica, alle attività produttive, all’agricoltura, alla ricerca scientifica, all’Avvocatura regionale, al Gabinetto della Presidenza, al bilancio e al demanio [64].

     4. La consulta svolge funzioni di supporto in merito alla formulazione:

     a) delle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale e, ove richiesto, sui programmi dei lavori adottati prima della loro definitiva approvazione nelle sedi competenti;

     b) dei programmi che investono primaria importanza regionale;

     c) sulla materia di applicazione della presente legge.

     La consulta svolge funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle aree generali di coordinamento regionali al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante individuazione di standard operativi.

     5. Compete inoltre alla consulta esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a:

     a) progetti preliminari posti a base di gara per l’affidamento di concessioni;

     b) progetti definitivi di appalti pubblici di lavori realizzati direttamente dalla regione Campania, o sussidiati di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al cinque per cento dell’ importo contrattuale;

     c) criteri di ammissione delle richieste di finanziamento di cui all’articolo 10 e all’articolo 64;

     d) ogni altro oggetto a tanto assoggettato da disposizioni di legge o regolamentari in materia di appalti o concessioni.

     6. La consulta esprime, inoltre, pareri su richiesta degli uffici regionali interessati. Detti pareri, unitamente a quelli di cui ai commi 4 e 5, sono rilasciati entro novanta giorni, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente.

     7. In caso di espressione di parere su questioni di particolare rilevanza e complessità di natura tecnica, finanziaria, e giuridica, la consulta può richiedere alla Giunta regionale la consulenza di esperti di elevato profilo curriculare, da nominare con provvedimento di Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente per i lavori pubblici che è tenuta a pronunciarsi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende rilasciato favorevolmente.

 

     Art. 75. Conferenza dei servizi.

     1. Al fine di semplificare i procedimenti per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, propedeutici all’esecuzione di appalti pubblici di cui all’articolo 2, il soggetto pubblico o privato attuatore dell’intervento può richiedere la convocazione della conferenza dei servizi.

     2. La conferenza è indetta e disciplinata secondo le norme di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90 e, nei casi espressamente previsti, dalla legge regionale n. 16/04.

     3. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente, sia esso collegiale che monocratico, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza dell’amministrazione medesima.

     4. La conferenza di servizi si esprime sui progetti definitivi di appalti pubblici regionali. L’esame del progetto preliminare è ammesso per interventi di particolare natura e rilevanza per i quali risulta utile definire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, di cui alle vigenti norme, propedeutici alla corretta redazione del progetto definitivo.

 

     Art. 76. Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania.

     1. La gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania è demandata agli organismi tecnico-amministrativi delle singole aree, settori o servizi regionali negli ambiti di rispettiva competenza e ai quali ambiti gli stessi appalti e concessioni risultino direttamente funzionali. Gli stessi organismi provvedono alla nomina del responsabile del procedimento per ogni singolo appalto o concessione nonché delle figure tecniche e amministrative previste dalla presente legge per la conduzione e il controllo dell’intero ciclo dell’appalto nelle sue diverse fasi, nel rispetto delle norme previste dal Codice.

     2. Negli appalti misti la competenza istituzionale prevalente è definita dalla quota dell’oggetto di appalto di maggior peso economico, salvo diverso specifico accordo da formalizzarsi fra i soggetti competenti interessati.

     3. Ogni area o settore regionale può delegare, a mezzo di formale richiesta ad altro soggetto fra gli stessi individuato, la gestione di un singolo appalto di propria competenza.

     4. Il settore opere pubbliche, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, provvede a supportare su specifica richiesta tutti gli organismi regionali tecnico-amministrativi di cui al comma 1 con le modalità definite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 77. Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile.

     1. Al fine di garantire l’unitarietà, l’omogeneità, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di appalto di lavori della regione Campania, il settore opere pubbliche presso l’assessorato regionale ai lavori pubblici fornisce supporto tecnico per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla presente legge, provvedendo ad aggiornare e pubblicizzare il materiale documentale, normativo e disciplinare, di riferimento alle procedure di gara di appalti e concessioni svolte dai settori e servizi regionali nelle materie di propria specifica competenza. Il settore opere pubbliche provvede inoltre alla formazione dei disciplinari e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge, avvalendosi, per gli appalti di lavori, della collaborazione dei funzionari e dei dirigenti dei settori provinciali del genio civile e degli altri settori dell’area lavori pubblici.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, definisce l’organizzazione, le funzioni, le procedure di espletamento delle stesse da parte del settore opere pubbliche nonché i rapporti con gli altri settori e servizi regionali.

     3. Al suddetto settore fanno capo l’osservatorio regionale degli appalti pubblici, l’unità operativa per il controllo sulla sicurezza, l’archivio tecnico regionale e l’unità regionale di finanza di progetto.

     4. I settori provinciali del genio civile, costituiscono il presidio sul territorio regionale per la diffusione e l’applicazione delle norme e degli indirizzi emanati dalla regione Campania in materia di appalti, attraverso la costituzione di unità specializzate nella consulenza e nel sostegno operativo alle attività svolte dagli enti pubblici appaltanti operanti nei singoli ambiti territoriali. Inoltre, svolgono attività di monitoraggio su specifici appalti, nonché di alta sorveglianza, durante la fase di realizzazione degli appalti pubblici sussidiati.

     5. Con provvedimento della Giunta regionale sono attivati gli elenchi relativi al personale interno che, dotato di specifica qualifica, si rende disponibile ad assumere l’incarico di responsabile del procedimento, di progettazione, di direzione dei lavori, di direttore tecnico dell’appalto, di responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dalla presente legge per la gestione dell’intero ciclo dell’appalto

     6. L’inserimento in tale elenco regionale non costituisce requisito necessario per assumere gli incarichi di cui al comma precedente.

 

     Art. 78. Osservatorio regionale degli appalti e concessioni.

     1. Presso il settore regionale delle opere pubbliche opera l’osservatorio regionale degli appalti e concessioni il cui responsabile è nominato dall’assessore ai lavori pubblici fra soggetti di elevato profilo curriculare attinente la materia degli appalti e concessioni.

     2. Nell’ambito del territorio della Regione, l’osservatorio regionale è autorizzato a richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici le informazioni relative all’intero ciclo degli appalti relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, esperimento della gara d’appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. L’osservatorio regionale adotta procedure uniformi di raccolta delle informazioni al fine di minimizzare l’onere di trasmissione delle stesse a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.

     3. Sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge, l’osservatorio regionale, attraverso specifici protocolli d’intesa stipulati fra la regione Campania e gli enti interessati, ha il compito di rapportarsi con i soggetti istituzionali, autorità, organi di giustizia e organismi nazionali legittimati, nonché soggetti sociali competenti a qualsiasi livello, nazionale e comunitario, per raccogliere, elaborare e trasferire le informazioni utili ai fini informativi, statistici e di controllo, necessari al soddisfacimento di esigenze legittimate. Nell’osservatorio regionale opera l’articolazione regionale dell’osservatorio statale.

     4. L’osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni, che consentono l’interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che devono motivatamente e ufficialmente accedere o utilizzare le informazioni. L’osservatorio regionale è presente sul portale ufficiale della regione Campania.

     5. Il responsabile dell’osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta regionale un rapporto sulle attività dello stesso, da comunicare a tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati.

     6. L’osservatorio regionale rileva e raccoglie, oltre ai dati di cui ai precedenti commi, informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e i risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché delle concessioni di lavori e servizi, sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, dandone pubblicità attraverso il sito informatico regionale. La messa a disposizione sul sito informatico delle informazioni raccolte e delle relative elaborazioni è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di funzionalità e riservatezza dei dati, favorendosi l’accesso a operatori e associazioni, previo riconoscimento e registrazione. L’osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche per la gestione e diffusione delle informazioni approvate in sede di conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

     7. L’osservatorio regionale svolge altresì i seguenti compiti:

     a) fornisce informazioni alla Giunta regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della regione Campania;

     b) elabora, monitora e aggiorna annualmente, con le modalità fissate dalla giunta regionale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, il prezziario regionale, corredato dalle rispettive analisi le quali terranno conto anche dei prezzi unitari praticati dallo Stato per identiche categorie di opere, da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;

     c) elabora e aggiorna schemi di bandi di gara e lettere di invito, tipologie di capitolati e disciplinari, documenti di indirizzo e supporto ai soggetti impegnati nel ciclo dell’appalto pubblico con particolare riguardo all’applicazione delle norme sulla sicurezza, sulla validazione dei progetti e sulla qualità progettuale;

     d) cura il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nonché di ogni altro evento del ciclo dell’appalto ritenuto indispensabile agli effetti dell’informazione e pubblicizzazione degli stessi ovvero reso obbligatorio secondo le disposizioni legislative vigenti;

     e) fornisce consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori coinvolti nelle procedure di programmazione, affidamento e esecuzione dell’appalto;

     f) supporta l’attività dell’unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri;

     g) promuove la realizzazione e la diffusione di programmi informatici volti a semplificare l’attività gestionale degli appalti pubblici.

 

     Art. 79. Obblighi informativi.

     1. Le stazioni appaltanti trasmettono all’osservatorio regionale le informazioni relative all’intero ciclo degli appalti eseguiti nel territorio della regione Campania secondo gli schemi tipo e le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici.

     2. Il mancato invio di tali informazioni con i relativi aggiornamenti all’osservatorio regionale è motivo di revoca o di esclusione da finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma deliberati dalla giunta regionale a favore delle stesse stazioni appaltanti. Inoltre, in caso di mancato adempimento, la giunta regionale può nominare un commissario ad acta per l’acquisizione degli atti presso le stazioni appaltanti inadempienti con le procedure di cui all’articolo 71 i cui termini sono dimezzati.

     3. I singoli servizi e settori regionali competenti alla proposta di deliberazione di concessione dei finanziamenti pubblici sono tenuti, in via preventiva, a richiedere all’osservatorio regionale l’avvenuta osservanza, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni di cui al comma 1.

     4. Gli adempimenti informativi sugli appalti, a carico delle amministrazioni aggiudicatari, connessi con disposizioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, si intendono completamente assolti con la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 all’osservatorio regionale.

 

     Art. 80. Archivio tecnico regionale.

     1. È istituito l’archivio tecnico regionale degli appalti pubblici quale strumento di promozione e diffusione delle esperienze più rappresentative al fine del miglioramento qualitativo delle attività di progettazione, esecuzione e collaudo di lavori e servizi. Esso ha carattere permanente ed è destinato alla consultazione da parte di chi dimostra interesse.

     2. Con disciplinare tecnico la Giunta regionale definisce l’articolazione e il funzionamento dell’archivio nonché le modalità di consultazione e utilizzazione della documentazione raccolta garantendo il rispetto e la tutela dell’attività professionale.

     3. All’archivio possono essere inviati progetti e documenti tecnici, anche da parte di soggetti non tenuti all’inoltro degli stessi, se ritenuti di interesse e rivestono carattere di particolarità in merito all’utilizzo di tecnologie innovative volte alla salvaguardia dell’ambiente, all’utilizzo delle risorse, al recupero del patrimonio edilizio esistente, all’eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni altro ritrovato tecnico, tecnologico, procedurale e costruttivo.

 

     Art. 81. Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici.

     1. La regione Campania favorisce forme di aggregazione e cooperazione fra gli enti locali per l’esercizio delle funzioni previste nella presente legge.

     2. Le forme di aggregazione e cooperazione sono ispirate a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. Le azioni di incentivazione sono volte alla creazione di strutture tecniche comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000, e al riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo tra gli enti, con particolare riferimento alla costituzione di centrali appaltanti.

     3. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati, al fine dell’esecuzione di un appalto pubblico, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente in materia.

     4. Se si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma secondo le vigenti norme in materia.

 

     Art. 82. Certificazioni.

     1. Per le certificazioni ed autocertificazioni presentate al fine di partecipare alle procedure di gara si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000.

     2. Le stazioni appaltanti, in ogni fase del procedimento, possono effettuare accertamenti d’ufficio relativi ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le dichiarazioni sostitutive.

     3. Se dagli accertamenti d’ufficio emergono dichiarazioni false, oltre alle dovute comunicazioni alle autorità competenti, le stazioni appaltanti provvedono, secondo le circostanze:

     a) all’adozione di provvedimento di decadenza di ogni provvedimento già adottato in favore del dichiarante;

     b) all’avvio delle eventuali azioni conseguenti per il risarcimento dei danni subiti;

     c) alla relativa segnalazione all’osservatorio regionale;

     d) all’esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia e fino alla cessazione delle cause di esclusione.

     4. Se il provvedimento di decadenza indicato al comma 3 riguarda un provvedimento di aggiudicazione, le stazioni appaltanti provvedono ad affidare il contratto con le modalità di legge.

     5. Prima di adottare il provvedimento inerente l’aggiudicazione, il responsabile del procedimento acquisisce d’ufficio le certificazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico.

 

     Art. 83. Disposizioni per la semplificazione delle istanze.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto della normativa nazionale vigente, promuovono e favoriscono la semplificazione dei procedimenti per la partecipazione degli interessati alle varie fasi del ciclo dell’appalto, secondo le modalità contenute nel regolamento regionale.

 

     Art. 84. Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa.

     1. La regione Campania provvede all’adozione di sistemi di qualità ispirati al principio dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza della pubblica amministrazione nel settore degli appalti. I sistemi di qualità consistono in un insieme formalizzato di procedure di controllo applicabili a tutte le fasi dell’azione tecnico-amministrativa, dalla programmazione al collaudo, da parte delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici tenute all’applicazione della presente legge.

     2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla emanazione di indirizzi, alla promozione di iniziative ed incentivi di natura economica, procedurale e premiale, a favore degli enti locali appaltanti.

     3. Gli indirizzi di cui al comma 2 definiscono:

     a) i criteri per l’adozione dei sistemi di qualità;

     b) le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici attestano l’adozione di tali sistemi;

     c) le verifiche condotte dalla Regione sull’applicazione degli stessi sistemi;

     d) i casi e le modalità di attribuzione di incentivi economici, agevolazioni procedurali, riconoscimenti formali alle amministrazioni aggiudicatrici che adottano tali sistemi;

     e) i soggetti terzi e i relativi requisiti che, a livello almeno provinciale, possono svolgere i compiti di valutazione di cui al presente articolo.

     4. Le amministrazioni provinciali possono promuovere e favorire nel proprio ambito territoriale l’istituzione di specifici organismi di attestazione secondo le modalità indicate negli indirizzi cui al comma 2.

     5. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e dell’assessore al personale, attiva un programma per la formazione dei dipendenti pubblici incaricati di gestire le fasi procedurali della presente legge. Detto provvedimento individua la direzione, il relativo funzionamento e la gestione.

     6. La Giunta regionale, presenta annualmente al Consiglio regionale e, quindi, alla competente commissione consiliare, la relazione di cui all’articolo 73, comma 3 e 7 sull’andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Essa deve evidenziare:

     a) lo stato di funzionamento e le attività dell’osservatorio regionale;

     b) lo stato di qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali;

     c) lo stato di sviluppo delle funzioni associate da parte degli enti locali;

     d) le azioni poste in essere in materia di barriere architettoniche;

     e) lo stato di attuazione del sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro e, quindi, le azioni messe in essere sulla tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;

     f) lo stato di attuazione dei programmi annuali e triennali per i lavori pubblici e le forniture pubbliche di beni e servizi.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 85. Disposizioni finanziarie.

     1. Per il corrente esercizio finanziario, l’esecuzione della presente legge fa riferimento alle unità previsionali di base dei vari settori di cui al bilancio 2007 approvato.

     2. Per i successivi esercizi si provvede a definire i finanziamenti necessari e le relative unità previsionali di base di riferimento

 

     Art. 86. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Agli appalti e alle concessioni per i quali si è già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.

     2. Agli istituti non espressamente disciplinati dalla presente legge e dagli atti regolamentari e disciplinari di cui all’articolo 4, fino all’esercizio della potestà legislativa regionale, si applica la vigente normativa statale.

     3. Fino all’istituzione del consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 123 della Costituzione, le funzioni a esso attribuite dalla presente legge sono svolte dalla conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania, istituita ai sensi della legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.

     4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente.

 

     Art. 87. Norme abrogate.

     1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

     a) legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modificazioni;

     b) titolo III della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12.

     2. Il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, è così sostituito:

     “5. Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 e non ancora utilizzate. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di importo di cui all’articolo 17 della presente legge.”

     3. È, altresì, abrogata ogni altra disposizione normativa regionale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 88. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

     2. Gli articoli 16, 37, 38, 40 e 41 della presente legge entrano in vigore all’atto dell’entrata in vigore degli articoli 53, 56, 57, 58 e 59 del Codice salvo eventuali modificazioni di tali ultime norme.


[1] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[3] Alinea così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[4] Frase soppressa dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[5] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[6] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[8] Periodo soppresso dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[9] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[10] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2009, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[12] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[13] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[14] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[15] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[16] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[17] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[18] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[20] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[21] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2009, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[22] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[23] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[24] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[25] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[26] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2009, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[28] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2009, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[29] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[30] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[31] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[34] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 2013, n. 28, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[35] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2009, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[36] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[37] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[38] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[39] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[40] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2009, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[41] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[42] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[43] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[44] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[45] Alinea così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[46] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[47] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[48] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2017, n. 31.

[49] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[50] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[51] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[52] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[53] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[54] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[55] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[56] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[57] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[58] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[59] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[60] Lettera così sostituita dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[61] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[62] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[63] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1. Il Fondo di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.

[64] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.