§ 6.3.65 – D.L. 25 settembre 2002, n. 210.
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:25/09/2002
Numero:210


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 1 bis.  Ambito di applicazione delle disposizioni.
Art. 2.  Norme in materia di appalti pubblici
Art. 3.  Rapporti di lavoro a tempo parziale.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 6.3.65 – D.L. 25 settembre 2002, n. 210. [1]

Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.

(G.U. 25 settembre 2002, n. 225).

 

Art. 1. Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383.

     1. All'articolo 1, comma 4 bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: “atto di conciliazione” sono inserite le seguenti: “nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini” e sono aggiunte, in fine, le parole: “sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori” [2].

     2. [3].

     2 bis. I piani di emersione individuale già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti [4].

     3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «redditi di lavoro autonomo» sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa».

 

     Art. 1 bis. Ambito di applicazione delle disposizioni. [5]

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 2. Norme in materia di appalti pubblici [6].

     1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento [7].

     1 bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa [8].

     2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva [9].

     3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006” [10].

 

     Art. 3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.

     1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: “continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003” [11].

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 novembre 2002, n. 266.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

[3] Il presente comma, modificato dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266, sostituisce l'art. 1 bis della L. 18 ottobre 2001, n. 383.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

[6] Rubrica così modificata dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 novembre 2002, n. 266.