§ 38.10.88 - D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.
Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:02/12/2000
Numero:398


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e definizioni.
Art. 2.  Domanda di arbitrato.
Art. 3.  Costituzione del collegio arbitrale.
Art. 4.  Ricusazione.
Art. 5.  Tentativo di conciliazione.
Art. 6.  Svolgimento del giudizio e termini.
Art. 7.  Istruttoria.
Art. 8.  Udienza di discussione.
Art. 9.  Lodo.
Art. 10.  Spese del procedimento.
Art. 11.  Comunicazioni, produzioni e depositi.
Art. 12.  Normativa applicabile.


§ 38.10.88 - D.M. 2 dicembre 2000, n. 398. [1]

Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

(G.U. 4 gennaio 2001, n. 3).

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con il quale è stato approvato il regolamento generale sui lavori pubblici di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 17 aprile 2000, le osservazioni del quale sono state in parte recepite;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con note n. 443/400/94 dell'8 maggio 2000, n. 704/400/94 del 13 giugno 2000 e n. 1080/400/94 del 21 luglio 2000;

 

Adotta

il seguente regolamento

 

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.

     1. Il presente decreto disciplina la procedura da seguirsi per tutte le controversie demandate al giudizio arbitrale in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Ai fini del presente decreto per "legge" si intende la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge- quadro in materia di lavori pubblici), per "regolamento" il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3 della legge, e per "capitolato generale" il capitolato generale d'appalto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge.

 

     Art. 2. Domanda di arbitrato.

     1. Fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 150 del regolamento, la domanda di arbitrato, da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili, deve contenere a pena di nullità rilevabile d'ufficio la determinazione dell'oggetto della domanda con la specificazione delle somme eventualmente richieste e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.

     2. Entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte che intende resistervi deve nominare l'arbitro di propria competenza e proporre la propria risposta con atto di resistenza, anch'esso da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili.

Nello stesso atto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. In tal caso l'istante, entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di resistenza, può controdedurre proponendo a sua volta domande che abbiano titolo nella riconvenzionale del resistente.

     3. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, da trasmettersi alla Camera arbitrale, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, delimitano inderogabilmente l'oggetto del giudizio: nuove o diverse domande, richieste di ulteriori corrispettivi, aggiornamenti o ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successivamente e se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili.

 

     Art. 3. Costituzione del collegio arbitrale.

     1. Effettuata la nomina degli arbitri a norma dell'articolo 150 del regolamento, nonché il deposito in acconto, di cui all'articolo 150, comma 5, di detto regolamento, il collegio arbitrale si costituisce in prima convocazione, ad iniziativa del presidente, entro i successivi quindici giorni.

     2. Il presidente designa il segretario del collegio tra il personale di cui al comma 4, dell'articolo 151 del regolamento. Al segretario compete la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e documenti dell'arbitrato. Di questi ultimi egli permette la visione e rilascia copie nei casi consentiti.

     3. Della costituzione del collegio è dato atto in apposito verbale, da comunicare alle parti nei modi di cui all'articolo 11.

     4. Il collegio nel verbale di costituzione determina l'oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

     5. La costituzione del collegio determina a tutti gli effetti la pendenza della lite.

 

     Art. 4. Ricusazione.

     1. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 151, comma 9, del regolamento.

     2. L'istanza di ricusazione è proposta nei termini e forme di cui all'articolo 815, secondo comma, codice di procedura civile.

 

     Art. 5. Tentativo di conciliazione.

     1. Con il verbale di costituzione del collegio arbitrale le parti e i loro difensori sono convocati per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza.

     2. Qualora la controversia venga in tutto o in parte conciliata, il collegio redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri, contenente i modi e i termini dell'intervenuto accordo. In tal caso, salva diversa pattuizione, le spese della procedura arbitrale sono poste a carico delle parti in quote uguali, in base a quanto dispone la tariffa allegata in caso di conciliazione.

     3. Prima della discussione della causa, è sempre nella facoltà delle parti addivenire alla conciliazione nel corso del giudizio, proponendo istanza al collegio arbitrale.

 

     Art. 6. Svolgimento del giudizio e termini.

     1. Qualora il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, o comunque non esaurisca l'interesse alla deliberazione del lodo, il collegio arbitrale assegna alle parti i termini per il deposito delle memorie e degli atti e documenti.

     2. I provvedimenti del collegio sono assunti con ordinanza.

 

     Art. 7. Istruttoria.

     1. Con ordinanza il collegio ammette i mezzi di prova dedotti dalle parti e fissa la data per il relativo esperimento, eventualmente delegando uno o più arbitri.

     2. Nel procedimento arbitrale regolato dal presente decreto sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. Qualora venga disposta consulenza tecnica d'ufficio il collegio o, per sua delega il presidente, nomina uno o più consulenti iscritti nell'elenco previsto dal comma 6, dell'articolo 151 del regolamento e assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal segretario del collegio, propri consulenti tecnici.

     3. Le parti hanno diritto ad assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e termini fissati dall'ordinanza istruttoria.

 

     Art. 8. Udienza di discussione.

     1. Esaurita la fase istruttoria, o nel caso di non ammissione delle prove dedotte dalle parti, il collegio dispone, con ordinanza comunicata alle parti, la fissazione dell'udienza di discussione.

     2. All'udienza così fissata il presidente dichiara aperta la discussione, nel corso della quale, dopo la relazione del presidente o di altro arbitro da lui designato, i difensori delle parti illustrano oralmente le rispettive difese.

     3. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.

 

     Art. 9. Lodo.

     1. Il lodo deve essere pronunciato dal collegio arbitrale entro centottanta giorni dalla data di costituzione. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici.

     2. Il termine è sospeso in caso di istanza di ricusazione degli arbitri e fino alla decisione in merito alla stessa.

     3. Il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 820 del codice di procedura civile.

     4. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta fermo, ai fini della esecutività, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

     5. Il segretario dà comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito del lodo.

 

     Art. 10. Spese del procedimento. [2]

     1. Il collegio, tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati.

     2. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata, avuto riguardo al valore della controversia e al numero ed importanza delle questioni trattate. La Camera arbitrale provvede inoltre alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri di cui alla legge dell'8 luglio 1980, n. 319.

     3. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo.

     4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.

     5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia è determinato con riferimento alla parte del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti; nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullità o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto.

     6. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

     7. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle somme di cui al comma 2, salvo rivalsa fra loro.

 

     Art. 11. Comunicazioni, produzioni e depositi.

     1. Salvo che il collegio non disponga diversamente tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono fatte dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.

     2. Le produzioni ed i depositi di parte sono fatti presso la sede del collegio a mani del segretario, che ne rilascia apposita attestazione.

 

     Art. 12. Normativa applicabile.

     1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

 

 

Allegato [3]

Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale.

 

     In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della metà.

     La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati.

     La presente tariffa può essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia.

 

COMPUTO DELLA TARIFFA

 

Valore della controversia ex art. 10

del regolamento arbitrale

Minimo lire

Massimo lire

1) fino a L. 200.000.000

10.000.000

25.000.000

2) da L. 200.000.001 a L. 500.000.000

20.000.000

40.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

3) da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000

35.000.000

70.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

4) da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000

60.000.000

100.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

5) da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000

90.000.000

150.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

6) da L. 10.000.000.001 a L. 50.000.000.000

120.000.000

200.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

7) da L. 50.000.000.001 a L. 100.000.000.000

180.000.000

300.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

8) oltre L. 100.000.000.000

300.000.000

500.000.000, oltre l'1 per mille sull'eccedenza

 

 


[1] Abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06 tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata.

[2] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06 tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata.

[3] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06 tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata.