§ 1.10.21 - LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1981, N. 15.
Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:17/03/1981
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono quelli prestati alle dipendenze dello Stato, degli enti locali o altri enti, diversi dalla Regione, soppressi o disciolti con [...]
Art. 3.  Il personale transitato o trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di enti, ha facoltà, ove abbia percepito [...]
Art. 4.  I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono [...]
Art. 5.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 80 milioni per il 1981, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 4 e 30 dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 6.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 1.10.21 - LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1981, N. 15.

Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.

 

Art. 1. [1] La Regione Campania assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, per ogni anno di servizio un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, adoperando allo stesso fine i criteri che l'I.N.A.D.E.L. prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

     La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta o a minuendo), a quella lorda (assunta o sottraendo), corrisposta a titolo d'indennità premio di servizio, d'indennità di buonuscita, d'indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo della stessa Regione, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 19 gennaio 1974. n. 7, 9 agosto 1974, n. 37 e 29 maggio 1980, n. 47.

     Le disposizioni di cui al precedente I comma, operano dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione indipendentemente se e presso quale ente previdenziale maturi il diritto di pensione.

     Ai fini di cui al I comma, le frazioni di anno superiori ai 6 mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

 

     Art. 2. I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono quelli prestati alle dipendenze dello Stato, degli enti locali o altri enti, diversi dalla Regione, soppressi o disciolti con leggi dello Stato.

     Sono riconoscibili senza riscatto tutti i servizi prestati di cui al comma precedente, che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto d'impiego con la Regione, instaurati con qualsiasi ente o cassa previdenziale diversi da I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.A.S. ai fini dell'indennità di anzianità e di buonuscita o altro titolo analogo anche in eccedenza rispetto all'ordinamento I.N.A.D.E.L., con onere finanziario a carico della Regione.

     La Regione per il pagamento dei predetti oneri, utilizza i fondi che gli enti disciolti o soppressi hanno versato alla Regione per analogo titolo.

     L'eventuale eccedenza a copertura degli oneri predetti è a carico del bilancio regionale.

     Sono inoltre riconoscibili senza riscatto ai sensi dei commi precedenti altri periodi e/o servizi già riscattati a tali fini presso l'Amministrazione di provenienza.

     Al personale di cui al I comma dell'articolo 1, inquadrato nei ruoli regionali con effetto dall'1 febbraio 1981, per il quale non operi la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli Enti di provenienza e per il quale gli stessi Enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio, maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione. Comunque, gli Enti previdenziali o gli uffici liquidatori degli enti soppressi o gli istituti assicuratori sono tenuti a versare alla Regione gli importi già accreditati presso gli stessi enti o istituti a favore del personale trasferito alla Regione;

     b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto a) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro 6 mesi dal versamento l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al 1° comma dell'art. 1, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'INADEL e ai periodi di cui al precedente punto a), computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza;

     c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 1, in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

     Il personale interessato, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, entro 3 mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nei ruoli regionali, può rinunciare all'applicazione del precedente comma e optare per la riscossione dell'indennità accreditata dall'ente di provenienza, o dall'istituto assicuratore, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale [2].

 

     Art. 3. Il personale transitato o trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di enti, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'ente di provenienza di rifondere a favore della Regione in un'unica soluzione per ottenere il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

     La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a 10 anni. In questo caso però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

 

     Art. 4. I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di novanta giorni. Analogo adempimento dev'essere effettuato anche per i dipendenti già collocati in quiescenza.

     Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento I.N.A.D.E.L per i riscatti operati dall'istituto medesimo.

     Per il personale inquadrato o da inquadrare nei ruoli regionali con decorrenza successiva al 31 gennaio 1981, i termini indicati al I comma scadono entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 3 mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento [3].

 

     Art. 5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 80 milioni per il 1981, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.

 

     Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Ultimo comma aggiunto dall'art. 1, L.R. n. 15 del 12-6-1986.

[2] I commi 5-6-7 sono stati aggiunti dall'art. 2, L.R. n. 15 del 12-6- 1986.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. n. 15 del 12-6-1986.