§ 41.9.56 - Legge 8 marzo 1968, n. 152.
Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:08/03/1968
Numero:152


Sommario
Art. 1.  Iscrizione personale non di ruolo
Art. 2.  Indennità premio di servizio - Conseguimento del diritto
Art. 3.  Indennità premio di servizio nella forma indiretta
Art. 4.  Indennità premio di servizio - Misura
Art. 5.  Assegno vitalizio - Conseguimento del diritto
Art. 6.  Assegno vitalizio - Reversibilità
Art. 7.  Assegno vitalizio - Assegno indiretto
Art. 8.  Assegno vitalizio - Misura dell'assegno diretto
Art. 9.  Misura dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità
Art. 10.  Revisione della misura dei benefici previdenziali
Art. 11.  Misura del contributo previdenziale
Art. 12.  Facoltà di riscatto di servizi
Art. 13.  Contributo di riscatto
Art. 14.  Modalità per ottenere il riscatto
Art. 15.  Ratizzazione del contributo di riscatto
Art. 16.  Indennità di licenziamento - Disciplina
Art. 17.  Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi
Art. 18.  Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti
Art. 19.      Salvo quanto previsto all'art. 17, sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili


§ 41.9.56 - Legge 8 marzo 1968, n. 152.

Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.

(G.U. 18 marzo 1968, n. 73)

 

 

     Art. 1. Iscrizione personale non di ruolo

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purchè il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

 

          Art. 2. Indennità premio di servizio - Conseguimento del diritto

     A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennità premio di servizio:

     a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età previsto dal regolamento oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione [1] ;

     b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:

     1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;

     2) per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento;

     3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;

     4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;

     5) per altre cause purchè comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilità a riassumere servizio;

     6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative [2] ;

     c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b) [3];

     d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non è richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'Istituto di cui al primo comma del presente articolo.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

 

          Art. 3. Indennità premio di servizio nella forma indiretta [4]

     A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il diritto all'indennità premio di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell'iscritto che muoia in attività di servizio ovvero entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in quest'ultimo caso, l'indennità premio nella forma diretta, purchè l'iscritto stesso, in entrambe le ipotesi, abbia maturato una anzianità di almeno 15 anni utili ai fini della pensione indiretta a carico degli istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro ed un periodo di iscrizione, agli effetti del trattamento di previdenza dell'INADEL, non inferiore a due anni completi.

     Le categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma, alla indennità premio di servizio nella forma indiretta sono:

     a) la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa, oppure, nel caso di morte di iscritta che abbia contratto il matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa purchè, alla data di morte della moglie, risulti a carico di questa e sia inabile a proficuo lavoro ovvero abbia compiuto il 65° anno di età;

     b) la prole minorenne ed, in concorso con questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; per le orfane è, inoltre, richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova [5] . [6]

     I limiti minimi di 15 anni di servizio e di due anni di iscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, non sono richiesti qualora i superstiti conseguano il diritto alla pensione indiretta di privilegio.

     Nel caso in cui l'iscritto, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, deceda entro il triennio dalla data di cessazione, i superstiti, indicati nel secondo comma, che abbiano ottenuto per tale motivo la concessione della pensione indiretta, conseguono il diritto all'indennità premio di servizio.

     L'eventuale assegno vitalizio nel frattempo concesso è revocato e le relative rate corrisposte vengono imputate sull'importo dell'indennità premio di servizio.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono equiparati ai figli legittimi e legittimati per matrimonio o per decreto del Presidente della Repubblica semprechè la legittimazione sia anteriore alla cessazione dal servizio, nonchè i figli naturali volontariamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati e gli adottivi semprechè il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto.

 

          Art. 4. Indennità premio di servizio - Misura

     Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate [7] .

     Ai fini della misura della indennità premio di servizio sono anche computabili:

     a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1° luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;

     b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè posteriori al 1° gennaio 1925 per gli impiegati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare.

     I criteri per la determinazione della misura dell'indennità premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1° marzo 1966 in poi.

     Il consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le modalità di riliquidazione dell'indennità premio già corrisposta al personale di cui al precedente comma.

 

          Art. 5. Assegno vitalizio - Conseguimento del diritto

     L'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza che - a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge - cessi dal servizio con almeno un triennio di iscrizione ed al quale non compete l'indennità premio di servizio previsto dall'art. 2, consegue il diritto all'assegno vitalizio:

     a) con meno di 15 anni di servizio in età non inferiore a 60 anni o in quella minore eventualmente prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

     b) con almeno 15 anni e meno di 20 anni di servizio per inabilità fisica che non raggiunga il grado di quella prevista dalla precedente lettera a);

     c) con meno di 20 anni di servizio per altre cause purchè comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilità a riassumere servizio e non abbia chiesto ed ottenuto la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge n. 322 del 2 aprile 1958.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizi i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.

     Per il personale di ruolo iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino più favorevoli.

 

          Art. 6. Assegno vitalizio - Reversibilità

     L'assegno vitalizio - di cui al precedente art. 5 - in caso di morte del titolare, verificatasi a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, è reversibile secondo il seguente ordine di precedenza:

     1) alla vedova non separata legalmente per sua colpa e purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio: si prescinde da tale requisito qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, qualora il matrimonio sia stato contratto dal titolare di assegno vitalizio prima del compimento del 72° anno di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i due coniugi non superi gli anni 20. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini dell'applicazione del presente e del successivo articolo, il vedovo della titolare di assegno vitalizio diretto, è equiparato alla vedova purchè si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma lettera a) del precedente art. 3.

     In concorso con la vedova o in mancanza di essa o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta alla prole minorenne: a questa è equiparata la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro e nullatenente.

     Per le orfane è richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova;

     2) al padre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente oppure, in mancanza di questo, alla madre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente, finché non contragga matrimonio.

     3) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili minorenni ed a quelli maggiorenni nullatenenti e inabili permanentemente a proficuo lavoro o che abbiano compiuto il 65° anno di età.

     Le condizioni di nullatenenza e di inabilità richieste dai commi precedenti devono sussistere alla data del decesso del titolare dell'assegno vitalizio diretto.

     Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2) e 3), il conferimento dell'assegno vitalizio è subordinato, inoltre, alla condizione che essi siano stati a carico del titolare dell'assegno vitalizio diretto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte.

     Nei riguardi dei superstiti titolari di assegno vitalizio diretto in godimento alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino più favorevoli.

 

          Art. 7. Assegno vitalizio - Assegno indiretto

     Nei casi di cessazione dal servizio per morte, dopo almeno un triennio di iscrizione all'Istituto, quando non sussista diritto a pensione indiretta, ai superstiti dell'iscritto che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6, spetta l'assegno vitalizio indiretto nell'ordine di precedenza indicato dallo stesso art. 6.

 

          Art. 8. Assegno vitalizio - Misura dell'assegno diretto

     L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio diretto è pari alla somma:

     a) della rendita costituita da tante volte il 2,50 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo art. 11, per quanti sono gli anni di servizio computabili;

     b) della rendita di lire 69.000.

     In nessun caso la rendita di cui alla lettera a) può essere inferiore alla corrispondente parte a) dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità previsto per la vedova ed orfani dal successivo art. 9.

     L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio è corrisposto in tredici rate, delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.

     In nessun caso l'importo annuo dell'assegno vitalizio diretto può essere inferiore a lire 144.000 oltre la tredicesima mensilità.

 

          Art. 9. Misura dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità

     L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità di cui ai precedenti articoli 6 e 7 è pari alla somma:

     a) della rendita indicata nella tabella A allegata alla presente legge in corrispondenza della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo art. 11;

     b) della rendita di lire 60.000 qualora si tratti di gruppo di superstiti indicati al numero 1) del precedente art. 6 composto di almeno quattro compartecipi; di lire 51.000 qualora il suddetto gruppo di superstiti abbia meno di quattro compartecipi; di lire 42.000 qualora si tratti di superstiti indicati ai nn. 2 e 3 del citato art. 6.

     L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio è corrisposto in tredici rate delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.

     In nessun caso l'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità può essere inferiore a lire 120.000 oltre la tredicesima mensilità.

 

          Art. 10. Revisione della misura dei benefici previdenziali

     In base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico il consiglio di amministrazione dell'istituto può apportare miglioramenti ai benefici facoltativi, nonchè agli assegni vitalizi, limitatamente alla parte degli assegni stessi indicata alla lettera b) degli articoli 8 e 9, a condizione che tali miglioramenti non pregiudichino l'equilibrio tecnico finanziario della gestione.

     Le disposizioni contenute nel comma secondo dell'art. 10 e nel comma terzo dell'art. 13 della legge 13 marzo 1950, n. 120, sono abrogate.

 

          Art. 11. Misura del contributo previdenziale

     Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito, a decorrere dal 1° marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota contributiva è stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento.

     Il contributo è così ripartito tra enti e iscritti:

     dal 1° marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;

     dal 1° gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;

     dal 1° gennaio 1970 a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;

     dal 1° gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento.

     Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente art. 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso.

     La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati.

     Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono computabili agli effetti dell'indennità-premio di servizio e dell'assegno vitalizio.

     Le somme dovute dai comuni e dalle provincie a titolo di contributi arretrati dal 1° marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.

 

          Art. 12. Facoltà di riscatto di servizi [8]

     Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere a) e b) del precedente art. 4, nonchè dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purchè valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

     Non è ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni.

 

          Art. 13. Contributo di riscatto

     Il riscatto dei periodi di servizio di cui all'articolo precedente viene effettuato previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'INADEL in base a coefficienti attuariali previsti da apposite tabelle da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 14. Modalità per ottenere il riscatto

     Per ottenere il riscatto l'iscritto deve presentare domanda all'INADEL prima della cessazione del rapporto di servizio.

     Sulla domanda di riscatto decide il consiglio di amministrazione con provvedimento definitivo. Alla relativa attuazione provvede il direttore generale dell'INADEL con propria determinazione, di cui viene data comunicazione all'interessato.

 

          Art. 15. Ratizzazione del contributo di riscatto

     L'iscritto ha facoltà di richiedere che il contributo di riscatto di cui al precedente art. 13 sia trasformato in annualità costanti da pagare a rate mensili posticipate per un numero di anni non superiore a quello del periodo riscattato, calcolando, ove occorra, per un anno intero la frazione di anno.

     L'iscritto che entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 14 non abbia fatto pervenire all'INADEL la domanda di pagamento rateale, deve effettuare, a pena di decadenza, il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione entro un anno dalla comunicazione stessa.

     In caso di pagamento rateale si applicano le tabelle e le norme stabilite in materia dalle disposizioni vigenti per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali per quanto attiene alla determinazione dei premi rateali, alle modalità di pagamento, alla corresponsione degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, all'estinzione del debito residuo per l'iscritto che sia collocato a riposo senza aver completato il pagamento, al versamento dei premi da parte della vedova o degli orfani qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 16. Indennità di licenziamento - Disciplina

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente art. 1, non è dovuta la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione.

     Il diritto alla predetta indennità se spettante in base alle vigenti disposizioni è conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge [9] .

 

          Art. 17. Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi

     E' fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge.

     I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data [10] .

     I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.

 

          Art. 18. Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti

     Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attività di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di età.

     Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

     Le limitazioni di età non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

 

          Art. 19.

     Salvo quanto previsto all'art. 17, sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili.

 

 

     Assegni vitalizi indiretti o di reversibilità - Determinazione della parte a)

Classi di retribuzione

Famiglia pensionistica (1)

Famiglia previdenziale (2)

fino a L. 590.000

78.000

78.000

da

L.

590.001

a

L.

720.000

90.120

78.000

da

L.

720.001

a

L.

850.000

108.120

78.000

da

L.

850.001

a

L.

980.000

126.280

84.120

da

L.

980.001

a

L.

1.110.000

144.240

96.120

da

L.

1.110.001

a

L.

1.240.000

162.240

108.120

da

L.

1.240.001

a

L.

1.370.000

180.240

120.120

da

L.

1.370.001

a

L.

1.500.000

198.240

132.240

oltre a L. 1.500.000

216.240

144.240

(1) vedove ed orfani

(2) genitori, fratelli e sorelle

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1988, n. 763, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennità premio servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1988, n. 763, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennità premio servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1988, n. 763, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennità premio servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo.

[4]  La Corte costituzionale, con sentenza 6 agosto 1979, n. 115, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto. La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1981, n. 110, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato nell'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto. La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1988, n. 821, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso.

[5]  La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 63, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui subordina il diritto della prole maggiorenne dell'iscritto all'INADEL deceduto in attività di servizio alla condizione di essere permanentemente inabile al lavoro proficuo, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; e per le orfane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di vedova.

[6]  La Corte costituzionale, con sentenza 31 luglio 1989, n. 471, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa. La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1991, n. 319, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio, della successione ex lege, qualora manchino le persone indicate nella stessa norma. La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi.

[7]  La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 1991, n. 421, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente ai periodi di servizio a tempo parziale.

[8]  La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1992, n. 26, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio ai fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione dell'indennità premio di servizio. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 1993, n. 321, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente la facoltà di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia. Ha dichiarato inoltre la illegittimità del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anzichè dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia.

[9]  La Corte costituzionale, con sentenza 12 novembre 1993, n. 401, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennità per cessazione del servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

[10]  Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L. 15 ottobre 1969, n. 746.