§ 41.9.31 - Legge 13 marzo 1950, n. 120.
Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:13/03/1950
Numero:120


Sommario
Art. 1.      L'obbligo della iscrizione all'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) è esteso, con decorrenza 1° gennaio 1950, a tutto il [...]
Art. 2.      Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'assistenza sanitaria, stabilita con il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1946, n. 350, sono considerati familiari degli iscritti
Art. 4.      Sono esclusi dall'assistenza sanitaria i familiari dell'iscritto, i quali ne abbiano diritto a carico di altro Ente per effetto di iscrizione propria o di altri membri [...]
Art. 5.      Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I.N.A.D.E.L. saranno stabiliti in conformità delle [...]
Art. 6.      L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero del parto o dell'aborto
Art. 7.  [2]
Art. 8.      Sui fondi destinati all'assistenza sanitaria, la cui gestione sarà tenuta distinta da quella afferente alla previdenza, sono concessi sussidi lutto alla famiglia [...]
Art. 9.      L'indennità premio di servizio, di cui agli articoli 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733, ed 11 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, del spetta al personale [...]
Art. 10.      Per le cessazioni dal servizio posteriore al 1° gennaio 1948, il minimo dell'indennità premio di servizio è elevato a lire 6000 per i salariati ed a lire 8000 per gli [...]
Art. 11.      Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermità o per motivi indipendenti dalla propria volontà, che comunque [...]
Art. 12.      Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di [...]
Art. 13.      Ai titolari di assegni vitalizi diretti, liquidati prima del 15 gennaio 1948, è concessa una indennità di contingenza di lire 18.000 annue. Tale indennità è ridotta a [...]
Art. 14.      Una parte dei posti di ricovero in convitto o delle borse di studio è riservata, in sede di concorsi annuali, alla istruzione professionale ed artigiana, nonchè agli [...]
Art. 15.  [7]
Art. 16.      Gli Enti hanno la facoltà di versare in rate mensili entro il 31 dicembre 1953 il maggior contributo derivante ad essi ed agli iscritti dalla applicazione della presente [...]
Art. 17.  [8]
Art. 18.      Per gli iscritti che si trovino nella posizione di aspettativa per motivi di salute con trattamento economico ridotto, il contributo è dovuto sugli emolumenti [...]
Art. 19.      E' abrogato l'art. 10 della legge 2 giugno 1930, n. 733, che prevede la corresponsione del contributo a carico degli Enti per i posti vacanti
Art. 20.      Su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e di altri Ministri competenti, entro tre mesi saranno coordinate e riunite in testo [...]
Art. 21.      Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione delle norme di attuazione [...]
Art. 22.      Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle quali non sia diversamente disposto, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della [...]


§ 41.9.31 - Legge 13 marzo 1950, n. 120.

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).

(G.U. 7 aprile 1950, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     L'obbligo della iscrizione all'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) è esteso, con decorrenza 1° gennaio 1950, a tutto il personale delle scuole materne, dipendenti da Enti locali, con le stesse norme cui è soggetta l'iscrizione dell'altro personale di ruolo e non di ruolo degli Enti locali.

 

          Art. 2.

     Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue [1].

 

          Art. 3.

     Agli effetti dell'assistenza sanitaria, stabilita con il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1946, n. 350, sono considerati familiari degli iscritti:

     a) la moglie, purchè non separata per sua colpa dal marito;

     b) il marito dell'iscritta, quando risulti permanentemente inabile al lavoro e sia a totale carico della dipendente stessa;

     c) i figli celibi e nubili, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figliastri, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, conviventi ed a carico i quali non abbiano superato il 18° anno di età, salvo che seguano un corso regolare di studi, nel quale caso l'assistenza è protratta fino al compimento degli studi stessi, ma comunque non oltre il 21° anno di età:

     d) i genitori, il patrigno o la matrigna, conviventi ed a carico;

     e) i fratelli e le sorelle, conviventi ed a carico, che non abbiano superato il 18° anno di età, salvo il caso indicato nella precedente lettera c) relativamente alla frequenza di regolare corso di studi.

     Le limitazioni di età di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

 

          Art. 4.

     Sono esclusi dall'assistenza sanitaria i familiari dell'iscritto, i quali ne abbiano diritto a carico di altro Ente per effetto di iscrizione propria o di altri membri della famiglia.

 

          Art. 5.

     Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I.N.A.D.E.L. saranno stabiliti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero del parto o dell'aborto.

 

          Art. 7. [2]

     Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da Enti locali, concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che decide, in via definitiva, nei novanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine importa accettazione del ricorso.

 

          Art. 8.

     Sui fondi destinati all'assistenza sanitaria, la cui gestione sarà tenuta distinta da quella afferente alla previdenza, sono concessi sussidi lutto alla famiglia dell'iscritto deceduto, od all'iscritto nel caso di decesso del coniuge o dei figli ammessi all'assistenza a norma dell'art. 3, lettera c) della presente legge.

     In caso di decesso dell'iscritto l'assegno di lutto spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza spetta ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori od ai fratelli in parti uguali.

     L'importo dei sussidi verrà annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione e non potrà essere superiore ad una mensilità di tutti gli emolumenti fissi, in godimento da parte dell'iscritto nel mese in cui è avvenuto il decesso.

     La concessione dell'assegno di lutto dev'essere richiesta, sotto pena di decadenza dal diritto, entro due anni dalla data del decesso.

 

          Art. 9.

     L'indennità premio di servizio, di cui agli articoli 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733, ed 11 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, del spetta al personale che, dopo almeno venti anni, cessi dal servizio.

     L'indennità è liquidata nella misura di un centesimo dello stipendio pensionabile percepito negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di servizio prestato. La frazione di anno superiore a sei mesi è considerata a tutti gli effetti di cui al presente articolo quale anno intero.

     L'indennità sarà maggiorata:

     del 25 per cento, per coloro che abbiano maturato il 25° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 30°;

     del 30 per cento, per coloro che abbiano maturato il 31° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 35°;

     del 40 per cento, per coloro che abbiano superato il 35° anno di servizio utile.

     La nuova misura dell'indennità premio di servizio prevista dal presente articolo si applica per le cessazioni dal servizio posteriori al 1° gennaio 1948.

 

          Art. 10.

     Per le cessazioni dal servizio posteriore al 1° gennaio 1948, il minimo dell'indennità premio di servizio è elevato a lire 6000 per i salariati ed a lire 8000 per gli impiegati.

     [3].

 

          Art. 11.

     Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermità o per motivi indipendenti dalla propria volontà, che comunque non abbia diritto a pensione [4] .

     Hanno diritto all'assegno vitalizio di riversibilità, oltre i superstiti dell'iscritto di cui all'art. 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239, anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'iscritto stesso, già con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni, inabili permanentemente a lavoro proficuo.

     Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistano altri congiunti di cui al citato art. 39. La riversibilità dell'assegno ai congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria [5] .

 

          Art. 12.

     Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato.

     I minimi degli assegni sono elevati a lire 8000 annue per gli iscritti, a lire 6000 per le vedove con prole, a lire 5000 per le vedove senza prole e per gli orfani di ambo i genitori.

 

          Art. 13.

     Ai titolari di assegni vitalizi diretti, liquidati prima del 15 gennaio 1948, è concessa una indennità di contingenza di lire 18.000 annue. Tale indennità è ridotta a lire 12.000 annue per gli assegni vitalizi indiretti.

     Per gli assegni vitalizi liquidati come sopra e con le modalità di cui al precedente art. 12, l'indennità di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i beneficiari di assegni diretti o in lire 9600 per quelli di riversibilità.

     (Omissis) [6].

 

          Art. 14.

     Una parte dei posti di ricovero in convitto o delle borse di studio è riservata, in sede di concorsi annuali, alla istruzione professionale ed artigiana, nonchè agli studenti universitari per il mantenimento nei pensionati.

 

          Art. 15. [7]

     A partire dal 1° gennaio 1950, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo.

     Il primo di tali contributi è destinato alle finalità previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo è destinato all'assistenza sanitaria.

     Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla metà dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo.

     Per il biennio 1948-49, ferma restando per gli iscritti all'Istituto la misura dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350, i contributi a carico degli Enti sono stabiliti in misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 16.

     Gli Enti hanno la facoltà di versare in rate mensili entro il 31 dicembre 1953 il maggior contributo derivante ad essi ed agli iscritti dalla applicazione della presente legge per il periodo dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949.

 

          Art. 17. [8]

 

          Art. 18.

     Per gli iscritti che si trovino nella posizione di aspettativa per motivi di salute con trattamento economico ridotto, il contributo è dovuto sugli emolumenti effettivamente corrisposti.

 

          Art. 19.

     E' abrogato l'art. 10 della legge 2 giugno 1930, n. 733, che prevede la corresponsione del contributo a carico degli Enti per i posti vacanti.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

 

          Art. 20.

     Su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e di altri Ministri competenti, entro tre mesi saranno coordinate e riunite in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, n. 733, del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, della legge 20 giugno 1935, n. 1250, del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1738, e del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350.

 

          Art. 21.

     Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione delle norme di attuazione della legge stessa. Su tali norme dovrà essere sentito il parere di una Commissione di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere con criteri di proporzionalità.

 

          Art. 22.

     Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle quali non sia diversamente disposto, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1]  Per l'elevazione dell'importo di cui al presente comma, vedi l'art. 7 della L. 14 aprile 1957, n. 259.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 1° marzo 1952, n. 116.

[3]  Comma abrogato dall'art. 10 della L. 8 marzo 1968, n. 152.

[4]  La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 204, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volontà, e nella parte in cui nega all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilità quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.

[5]  La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 204, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui nega all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilità quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.

[6]  Comma abrogato dall'art. 10 della L. 8 marzo 1968, n. 152.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 1° marzo 1952, n. 116.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 19 ottobre 1956, n. 1224.