§ 77.4.4 - Legge 2 giugno 1930, n. 733.
Modificazioni all'ordinamento dell'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:02/06/1930
Numero:733


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n.1605, dopo la parola "nazionale" viene aggiunto "di assistenza e previdenza"
Art. 2.      Sono esenti dall'obbligo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, per la iscrizione all'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1930, l'obbligo della iscrizione all'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a [...]
Art. 4.      L'assistenza ai sanitari e loro superstiti, di cui al precedente art. 3, verrà esercitata con le modalità stabilite dall'art. 3, n. 1 , del regio decreto-legge 23 luglio [...]
Art. 5.      Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento dell'opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia, eretta in ente [...]
Art. 6.      Ai sanitari non iscritti alla cassa di previdenza per le pensioni ed in regolare servizio alla data di applicazione della presente legge è data facoltà di chiedere il [...]
Art. 7.      Quando si verifichi da parte dell'opera pia nazionale "Orfani dei sanitari" il ricovero di orfani di sanitari provveduti di assegno vitalizio a carico dell'istituto [...]
Art. 8.  [1]
Art. 9.      Le istituzioni pubbliche di beneficenza che, successivamente al 1° gennaio 1925, raggiungano un importo di entrate ordinarie uguali o superiori a lire 50.000 e rientrano [...]
Art. 10.  [2]
Art. 11.      Gli enti che non trasmettono all'istituto, entro il termine prescritto dall'art. 33 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, gli elenchi dei propri impiegati [...]
Art. 12.      Alla custodia dei titoli che l'istituto, dalla sua costituzione in poi, ha affidato o affiderà alla cassa depositi e prestiti, questa è autorizzata a provvedere [...]
Art. 13.  [3]
Art. 14.      E' motivo di decadenza per i consiglieri
Art. 15.  [4]
Art. 16.      Il contributo dell'1% sugli stipendi degli iscritti di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, viene elevato all'1,50% a decorrere dal 1° gennaio [...]
Art. 17.      La misura dell'assegno annuo vitalizio da liquidarsi agli aventi diritto non potrà essere inferiore ai seguenti importi
Art. 18.      A decorrere dal 1° gennaio 1931, l'istituto corrisponderà agli impiegati ad esso iscritti, che cessino dal servizio, una indennità-premio di servizio nella misura [...]
Art. 19.  [6]
Art. 20.      Dopo assicurati i fini di cui agli articoli 3 e 7 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e 18 della presente legge, l'istituto destinerà, in relazione alla [...]
Art. 21.      Con provvedimento apposito, da emanarsi dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre 1930, saranno stabilite le modalità atte a regolare e disciplinare la [...]
Art. 22.      L'acquisto di beni stabili da parte dell'istituto e l'accettazione di lasciti e doni di qualsiasi natura e valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati [...]
Art. 23.      L'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione è coadiuvato, in ogni provincia, dal segretario [...]
Art. 24.      L'art. 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, è sostituito dal seguente


§ 77.4.4 - Legge 2 giugno 1930, n. 733.

Modificazioni all'ordinamento dell'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

(G.U. 14 giugno 1930, n. 139)

 

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n.1605, dopo la parola "nazionale" viene aggiunto "di assistenza e previdenza".

 

          Art. 2.

     Sono esenti dall'obbligo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, per la iscrizione all'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione:

     a) con effetto dal 1° gennaio 1925, gli insegnanti elementari e i direttori didattici delle scuole amministrate direttamente dai comuni;

     b) con effetto dal 1° gennaio 1928, il personale didattico degli asili infantili, obbligato, per l'art. 13 lettera A del regolamento approvato con decreto 15 febbraio 1928, del ministero dell'istruzione, all'iscrizione all'istituto magistrale di assistenza "Rosa Maltoni Mussolini";

     c) con effetto dal 1° gennaio 1930, gli impiegati dei comuni, amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza, assunti in servizio per la prima volta da tale data, che percepiscono, da uno o più enti insieme, una retribuzione annua uguale od inferiore a lire 800.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1930, l'obbligo della iscrizione all'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è esteso ai sanitari dipendenti dai comuni, provincie ed istituzioni pubbliche di beneficenza, in servizio alla data anzidetta.

     Per tale categoria d'impiegati il contributo previsto dall'art. 5 del regio decreto-legge succitato e 16 della presente legge viene stabilito nella misura dell'1 per cento del loro stipendio annuo.

 

          Art. 4.

     L'assistenza ai sanitari e loro superstiti, di cui al precedente art. 3, verrà esercitata con le modalità stabilite dall'art. 3, n. 1 , del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e relativo regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, mentre l'assistenza ed istruzione degli orfani di detti impiegati continuerà ad essere affidata alla opera pia nazionale "Orfani dei sanitari" di cui al regio decreto 21 luglio 1899 e successive modifiche.

 

          Art. 5.

     Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento dell'opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia, eretta in ente morale con decreto 21 luglio 1899, e successive modifiche.

 

          Art. 6.

     Ai sanitari non iscritti alla cassa di previdenza per le pensioni ed in regolare servizio alla data di applicazione della presente legge è data facoltà di chiedere il riscatto del periodo di servizio dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1929, previo pagamento del contributo relativo al periodo anzidetto nella misura di cui al precedente art. 3, conteggiato con l'interesse composto del 6%.

     Tale facoltà potrà essere esercitata entro il 1930.

 

          Art. 7.

     Quando si verifichi da parte dell'opera pia nazionale "Orfani dei sanitari" il ricovero di orfani di sanitari provveduti di assegno vitalizio a carico dell'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali, l'assegno complessivo spettante agli orfani con o senza genitore si riduce alla misura che spetta al residuo gruppo, deducendo l'orfano o gli orfani ricoverati.

     Tale riduzione non si effettua quando il gruppo risulta di cinque o più orfani.

 

          Art. 8. [1]

 

          Art. 9.

     Le istituzioni pubbliche di beneficenza che, successivamente al 1° gennaio 1925, raggiungano un importo di entrate ordinarie uguali o superiori a lire 50.000 e rientrano pertanto negli obblighi di cui all'art. 13 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, corrisponderanno all'istituto, per una volta tanto, il contributo straordinario previsto dalla lettera B dell'art. 4 del regio decreto-legge anzidetto nella misura corrispondente al doppio del contributo dovuto per il primo anno dai propri impiegati iscritti.

 

          Art. 10. [2]

 

          Art. 11.

     Gli enti che non trasmettono all'istituto, entro il termine prescritto dall'art. 33 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, gli elenchi dei propri impiegati obbligati al contributo dell'uno per cento possono essere assoggettati ad una penalità, a favore dell'istituto stesso, nella misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.

     Tale penalità verrà inflitta con decreto del prefetto, che sarà notificato all'ente inadempiente, per l'azione di rivalsa sui propri impiegati responsabili, ed all'istituto, dopo passato in giudicato.

     Contro il decreto del prefetto, che applica la penalità, è ammesso, da parte dell'ente, il ricorso al ministero dell'interno, entro un mese dall'avvenuta notifica del decreto stesso.

 

          Art. 12.

     Alla custodia dei titoli che l'istituto, dalla sua costituzione in poi, ha affidato o affiderà alla cassa depositi e prestiti, questa è autorizzata a provvedere gratuitamente.

 

          Art. 13. [3]

     L'istituto è amministrato da un consiglio composto:

     a) di un presidente nominato dal ministro per l'interno;

     b) del direttore generale dell'amministrazione civile del ministero dell'interno;

     c) del direttore generale per i servizi della finanza locale del ministero delle finanze;

     d) del fiduciario nazionale dell'associazione fascista del pubblico impiego;

     e) di un rappresentante del ministero dell'educazione nazionale;

     f) di un rappresentante della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza;

     g) di tre rappresentanti del partito nazionale fascista designati dal ministro segretario di Stato, segretario del partito, di cui almeno due tra le categorie di iscritti.

     I membri del consiglio non designati per ragione del loro ufficio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

     Il consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno una giunta esecutiva composta del presidente, del fiduciario nazionale dell'associazione fascista del pubblico impiego, di due membri effettivi e di due supplenti, con l'incarico di preparare i lavori, di curare la esecuzione delle sue deliberazioni e di provvedere direttamente, nei casi di urgenza, salvo la ratifica del consiglio stesso.

     La giunta sceglie un vice-presidente fra i suoi membri.

     In caso di votazione pari, sia del consiglio che della giunta esecutiva, il voto del presidente ha la prevalenza.

     Venendo a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del consiglio di amministrazione, questo dovrà, nel più breve termine, provocarne la sostituzione.

 

          Art. 14.

     E' motivo di decadenza per i consiglieri:

     a) il non intervento senza giustificata ragione alle adunanze del consiglio per tre sedute consecutive;

     b) la perdita della qualifica per la quale si è verificata la nomina.

     La decadenza da membro del consiglio di amministrazione è promossa dal ministero dell'interno con decreto motivato, d'ufficio o su proposta del consiglio stesso.

 

          Art. 15. [4]

     Annualmente l'istituto stanzierà nel proprio bilancio, compatibilmente con la disponibilità delle proprie entrate e degli impegni in precedenza assunti, un fondo da destinare al conferimento di assegni vitalizi a favore dei dipendenti degli enti locali che, cessati dal servizio senza avere maturato il diritto alla pensione, abbiano almeno un triennio completo di iscrizione all'istituto.

     Il numero degli assegni da conferire per concorso sarà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione in relazione alle masse degli iscritti ed alla disponibilità delle due gestioni di cui al precedente art. 6.

     Gli assegni vitalizi potranno essere conferiti anche ai superstiti degli iscritti che, alla data del decesso, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

     Gli assegni saranno conferiti con le modalità tutte previste nel regolamento approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3239.

 

          Art. 16.

     Il contributo dell'1% sugli stipendi degli iscritti di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, viene elevato all'1,50% a decorrere dal 1° gennaio 1930, ferma restando nell'1% la percentuale stabilita con il precedente art. 3 per i sanitari.

 

          Art. 17.

     La misura dell'assegno annuo vitalizio da liquidarsi agli aventi diritto non potrà essere inferiore ai seguenti importi:

     Lire 800 per gli impiegati;

     Lire 700 per le vedove con prole;

     Lire 600 per le vedove senza prole o per gruppo di orfani di ambo i genitori in numero superiore a 4;

     Lire 500 per gruppo di orfani di ambo i genitori da 2 a 4;

     Lire 400 per un orfano di ambo i genitori e per i genitori dell'impiegato.

     Ove tali minimi risultino superiori all'ultimo stipendio annuo goduto dall'impiegato, gli assegni vitalizi da liquidare non potranno superare mai l'importo stesso dell'ultimo stipendio.

     La presente disposizione ha effetto retroattivo al 1° luglio 1929.

 

          Art. 18.

     A decorrere dal 1° gennaio 1931, l'istituto corrisponderà agli impiegati ad esso iscritti, che cessino dal servizio, una indennità-premio di servizio nella misura corrispondente a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo goduto, escluse le indennità di qualsiasi natura che non concorrono al trattamento di quiescenza, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati presso gli enti locali, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni.

     Tale indennità è dovuta dopo un periodo minimo di 20 anni di servizio effettivo prestato presso gli enti locali e dopo almeno sei anni di effettiva iscrizione all'istituto, esclusi gli anni di riscatto.

     Non è dovuta invece agli impiegati dimissionari, radiati dai ruoli, destituiti o, comunque, cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari.

     [5].

 

          Art. 19. [6]

     Il diritto dell'iscritto a conseguire l'indennità-premio di servizio è reversibile, in caso di morte di esso in attività di servizio, alla vedova ed in difetto di questa, per morte o per intervenuta separazione per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie dell'iscritto, agli orfani minori od alle orfane nubili, anche se maggiorenni.

 

          Art. 20.

     Dopo assicurati i fini di cui agli articoli 3 e 7 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e 18 della presente legge, l'istituto destinerà, in relazione alla disponibilità delle sue entrate, un'assegnazione annuale in opere assistenziali varie, in favore degli iscritti e dei loro superstiti e con preferenza:

     a) in sussidi di lutto, ai superstiti degli iscritti morti in attività di servizio o in aspettativa;

     b) in sussidi a titolo di concorso nella spesa per gravi infermità o gravi operazioni chirurgiche che dovesse sostenere l'impiegato bisognoso in attività di servizio o in regolare aspettativa per motivi di salute;

     c) nell'invio in colonie marine o montane a titolo gratuito e semigratuito dei figli degli iscritti bisognosi di cure climatiche.

     L'istituto potrà mettere annualmente a concorso, secondo la disponibilità del proprio bilancio e con le modalità che saranno all'uopo stabilite dal consiglio di amministrazione, posti gratuiti e semigratuiti di ricovero in convitti di istruzione o in orfanatrofi, e borse di studio da destinarsi ai figli degli iscritti più bisognosi e più meritevoli o appartenenti a famiglie con sette o più figli minorenni a carico [7] .

     Per i posti di ricovero semigratuiti la retta di favore da stabilirsi dal consiglio di amministrazione non potrà superare l'importo della metà del costo per il mantenimento di un orfano in convitto [8] .

     Alla destinazione e ripartizione dei fondi per le anzidette forme assistenziali, e per quelle altre che potranno essere stabilite dal consiglio di amministrazione, entro i limiti delle somme disponibili, sarà provveduto annualmente, con appositi stanziamenti nel bilancio di previsione passivo dell'ente.

 

          Art. 21.

     Con provvedimento apposito, da emanarsi dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre 1930, saranno stabilite le modalità atte a regolare e disciplinare la concessione delle indennità-premio di servizio e le forme assistenziali varie di cui ai precedenti art. 18 a 20.

 

          Art. 22.

     L'acquisto di beni stabili da parte dell'istituto e l'accettazione di lasciti e doni di qualsiasi natura e valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del ministero dell'interno, osservate le norme contenute negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361. Il decreto di autorizzazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

          Art. 23.

     L'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione è coadiuvato, in ogni provincia, dal segretario provinciale dell'associazione fascista del pubblico impiego per gli enti locali, con le modalità che verranno stabilite d'accordo tra l'istituto stesso e la stessa associazione fascista del pubblico impiego.

 

          Art. 24.

     L'art. 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, è sostituito dal seguente:

     "Sono estesi all'istituto i benefici consentiti in materia di imposte dirette da leggi e disposizioni speciali per le amministrazioni dello Stato.

     “Gli stipendi e gli assegni corrisposti dall'istituto al proprio personale sono classificati nella categoria D.

     “E' esteso poi a favore dell'istituto il trattamento tributario spettante allo Stato in materia di tasse sugli affari, fatta eccezione della tassa di bollo sulle cambiali".


[1]  Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 4 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418 e dall'art. 19 della L. 13 marzo 1950, n. 120.

[3]  Articolo modificato dall'art. 27 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418 e così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 2 dicembre 1937, n. 2324.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 7 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418.

[5]  Comma abrogato dall'art. 16 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418.

[6]  Articolo così modificato dall'art. 12 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418.

[7]  Comma inserito dall'art. 23 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418.

[8]  Comma inserito dall'art. 23 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418.